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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/07/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2430/2024 ed instaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Orietta Mariani, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Letizia Nobile e Calogero Nobile, per Controparte_1 procura congiunta alla comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.11.2024, ha adito questo Tribunale, domandando Parte_1 di pronunciare la separazione personale dal coniuge, di stabilire che ciascun coniuge Controparte_1 provvederà al proprio mantenimento personale essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri;
di stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli minori,
e , assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente Per_1 Per_2 all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé; di disporre il collocamento dei figli 1 minori presso la madre nell'abitazione familiare di sua proprietà, con residenza anagrafica all'indirizzo della stessa, in LI (FR), Contrada San Cristoforo n. 85; di stabilire che il padre potrà tenere i figli con sé, la prima e la terza settimana del mese, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 18:00 alle 21:00, la seconda e la quarta settimana il mercoledì e venerdì dalle ore 18:00 alle ore 21:00, nonché la domenica dalle ore 11:00 alle ore 21:00; nelle festività natalizie, il giorno della Vigilia di Natale o il giorno di Santo Natale, ad anni alternati, il 31 dicembre o il primo gennaio, ad anni alterni, nelle festività pasquali il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, nel periodo delle vacanze estive una settimana consecutiva, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, per le altre festività e per il giorno dei compleanni si seguiranno i criteri dell'alternanza annuale, nonché in giorni diversi da quelli stabiliti previo accordo telefonico;
di stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli minori, il corrisponderà, in favore CP_1 della entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) per la minore Pt_1 ed euro 400,00 (quattrocento/00) per il piccolo , ovvero la diversa somma che sarà ritenuta Per_1 Per_2 di giustizia;
di stabilire che la casa coniugale, sita in LI (FR), Contrada San Cristoforo n. 85, di proprietà esclusiva della ricorrente, sia ad essa assegnata, con ogni arredo e corredo, con ordine al di lasciare CP_1 la casa coniugale entro cinque giorni a far data dalla prima udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Tribunale, portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà; di recepire il consenso reciproco delle parti al rilascio e/o il rinnovo del passaporto e all'inserimento dei minori su entrambi i passaporti dei genitori.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario in LI (FR) il giorno 01°.08.2009; in costanza di matrimonio i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
nel corso dell'unione coniugale sono nati i due figli, ad TR (FR), il Per_1
29.07.2010, ed , ad TR (FR), il 31.10.2013, entrambi minorenni;
da tempo i coniugi, per Per_2 incompatibilità di carattere e incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, è divenuta insostenibile la convivenza tra di loro;
il terreno e la casa di LI (FR), Contrada San Cristoforo n.
85, dove i coniugi hanno collocato l'abitazione coniugale, appartengono alla per effetto di Pt_1 compravendita contratta in data 07.08.2006 davanti al Notaio Dr. ; nell'anno 2008, al fine di Persona_3 procedere alla ristrutturazione della casa coniugale, la sottoscriveva un contratto di finanziamento Pt_1 presso l'Unicredit di Frosinone, per un importo complessivo di euro 105.000,00 e rata mensile di circa euro
600,00/700,00 che tutt'oggi provvede a corrispondere;
il era assunto a tempo indeterminato, con CP_1 qualifica di operaio, presso la Sigismondi Costruzioni s.r.l., con sede legale in LI (FR), percependo una retribuzione mensile di circa euro 2.000,00; essa lavorava a tempo indeterminato come infermiera presso con sede legale in Roma e sede operativa in LI (FR), percependo una Controparte_2 retribuzione mensile di circa euro 1.500,00; in data 21.06.2019, i coniugi sottoscrivevano un mutuo di euro
35.000,00 presso la Banca Popolare del Cassinate, con una rata mensile di euro 450,00, in scadenza il
20.06.2029, alla restituzione del residuo del quale restano obbligati entrambi i coniugi cointestatari in solido;
in data 1°.07.2024, per mezzo del proprio difensore, la ricorrente manifestava, al marito, la propria
2 intenzione di separarsi anche consensualmente, senza ricevere riscontro, essendo stata costretta, pertanto, al deposito di ricorso di separazione giudiziale. si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione ex adverso promossa e Controparte_1 chiedendo di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, e , con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
di stabilire che lo stesso possa tenere con sé i figli il mercoledì e il venerdì dalla ore 19:00 alle ore 21:00, ed a weekend alterni dal sabato alle ore 14:00 alla domenica alle ore 20:30, nelle festività natalizie il giorno della Vigilia di Natale o il giorno di Natale ad anni alterni, il giorno del 31 dicembre o il primo gennaio, ad anni alterni, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, durante il periodo estivo per 7 giorni consecutivi con il padre e 7 giorni consecutivi con la madre, il giorno del compleanno dello stesso padre e il giorno della festa del papà, con la madre il giorno del compleanno della stessa e il giorno della festa della mamma, con entrambi i genitori il giorno del compleanno dei bambini, ovvero, ove ciò non sia possibile, ad anni alterni, con ciascuno di essi;
di determinare il contributo per il mantenimento dei figli nella misura di euro 200,00 mensili per ciascuno dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di disporre che l'assegno unico universale sia percepito dai genitori al 50%; di concedere un termine di 30 giorni dalla data di comparizione innanzi al Giudice per il rilascio della casa coniugale.
Il resistente ha, perciò, contrastato la ricostruzione fattuale avversaria deducendo che contribuiva in maniera significativa al miglioramento della casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, eseguendo lavori di ristrutturazione per un valore complessivo di euro 76.000,00, che ne hanno incrementato il valore commerciale;
percepiva uno stipendio mensile netto di circa euro 1.700,00, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non essendogli più richiesto, a partire dal 2025, lo svolgimento di lavoro straordinario, con conseguente diminuzione del proprio reddito;
lo stesso viveva ancora nella casa coniugale e non possedeva alcun immobile nel quale potersi trasferire, essendosi attivato per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa onde aderire alla richiesta della ricorrente di assegnazione della casa coniugale;
a causa del proprio orario di lavoro, era disponibile a tenere con sé i figli durante i giorni infrasettimanali a partire dalle ore 19:00.
Nell'udienza di comparizione delle parti, celebrata in modalità scritta, le Difese hanno dato atto del raggiungimento di un accordo depositato in atti e chiesto congiuntamente la definizione del processo di separazione secondo le condizioni concordate. Sicché la causa è stata rimessa in decisione al Collegio per l'omologa della separazione, ai sensi dell'art. 473 bis.22., c. 4, c.p.c..
1. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e 473-bis.51, c. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
In particolare, merita condivisione l'accordo sui profili di regolamentazione dei figli minori, risultando congruo e adeguato a garantirne l'interesse.
Difatti, l'accordo raggiunto dalle parti prevede l'affidamento condiviso dei figli minorenni delle parti,
e con collocamento degli stessi presso la madre;
l'assegnazione della Persona_4 Persona_5
3 casa coniugale, con ogni arredo e corredo, di proprietà della sita in LI (FR), Contrada San Pt_1
Cristoforo n. 85, alla madre;
la regolamentazione delle visite paterne con i figli minorenni, prevedendole due giorni a settimana, il mercoledì ed il venerdì, dalle 19:00 alle 21:00, ed a weekend alterni, dal sabato alle ore
14:00 alla domenica alle ore 20:30, per le feste natalizie, il giorno della Vigilia di Natale o il giorno del
Santo Natale, ad anni alternati, il giorno 31 dicembre o il primo gennaio, ad anni alterni, per le festività pasquali, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'angelo, ad anni alterni, per le vacanze estive, 7 giorni consecutivi, e 7 giorni consecutivi con la madre, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, indipendentemente dal regime concordato, il giorno del compleanno del padre e la festa del papà, e con la madre il giorno del compleanno della stessa e la festa della mamma, con entrambi i genitori il giorno del compleanno dei figli e, ove ciò non sia possibile, ad anni alterni, con ciascuno di essi, incoraggiando i minori, indipendente dal regime di frequentazione, a partecipare alle ricorrenze dei rami personali di entrambi i genitori, prevedendo infine che il padre potrà tenere con sé i figli anche in giorni diversi da quelli concordati previo accordo telefonico;
la contribuzione paterna per il mantenimento dei figli minorenni, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, nella misura di euro 200,00 mensili per ciascun figlio, con versamento tramite bonifico bancario/postale in favore della oltre al 50% delle spese straordinarie, Pt_1 con percezione del 100% dell'assegno unico universale relativo ai minori da parte della l'impegno del Pt_1
a rilasciare la casa coniugale entro 30 giorni a decorrere dal 27.06.2025 e la rinuncia dello stesso ad CP_1 intraprendere qualsiasi azione giudiziaria nei confronti della moglie in merito a presunti lavori sull'abitazione familiare;
il reciproco impegno delle parti a pagare ciascuno per quanto di loro competenza la residua somma di euro 21.946,64 relativa al contratto di mutuo stipulato con la Banca Popolare del
Cassinate, filiale di Frosinone, per euro 35.000,00, con rata mensile di euro 450,00, in scadenza il
20.06.2029.
2. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69 d.p.r. 396/2000.
3. Vista la natura costitutivo-necessaria delle domande elevate e la definizione concordata nella prima udienza di comparizione delle parti, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LI (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2009, Parte II, Serie C, N. 83);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti versato in atti, su cui hanno insistito con le note in sostituzione dell'udienza del 27.06.2025;
− compensa le spese di lite.
4 Frosinone, 22.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2430/2024 ed instaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Orietta Mariani, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Letizia Nobile e Calogero Nobile, per Controparte_1 procura congiunta alla comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.11.2024, ha adito questo Tribunale, domandando Parte_1 di pronunciare la separazione personale dal coniuge, di stabilire che ciascun coniuge Controparte_1 provvederà al proprio mantenimento personale essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri;
di stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli minori,
e , assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente Per_1 Per_2 all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé; di disporre il collocamento dei figli 1 minori presso la madre nell'abitazione familiare di sua proprietà, con residenza anagrafica all'indirizzo della stessa, in LI (FR), Contrada San Cristoforo n. 85; di stabilire che il padre potrà tenere i figli con sé, la prima e la terza settimana del mese, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 18:00 alle 21:00, la seconda e la quarta settimana il mercoledì e venerdì dalle ore 18:00 alle ore 21:00, nonché la domenica dalle ore 11:00 alle ore 21:00; nelle festività natalizie, il giorno della Vigilia di Natale o il giorno di Santo Natale, ad anni alternati, il 31 dicembre o il primo gennaio, ad anni alterni, nelle festività pasquali il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, nel periodo delle vacanze estive una settimana consecutiva, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, per le altre festività e per il giorno dei compleanni si seguiranno i criteri dell'alternanza annuale, nonché in giorni diversi da quelli stabiliti previo accordo telefonico;
di stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli minori, il corrisponderà, in favore CP_1 della entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) per la minore Pt_1 ed euro 400,00 (quattrocento/00) per il piccolo , ovvero la diversa somma che sarà ritenuta Per_1 Per_2 di giustizia;
di stabilire che la casa coniugale, sita in LI (FR), Contrada San Cristoforo n. 85, di proprietà esclusiva della ricorrente, sia ad essa assegnata, con ogni arredo e corredo, con ordine al di lasciare CP_1 la casa coniugale entro cinque giorni a far data dalla prima udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Tribunale, portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà; di recepire il consenso reciproco delle parti al rilascio e/o il rinnovo del passaporto e all'inserimento dei minori su entrambi i passaporti dei genitori.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario in LI (FR) il giorno 01°.08.2009; in costanza di matrimonio i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
nel corso dell'unione coniugale sono nati i due figli, ad TR (FR), il Per_1
29.07.2010, ed , ad TR (FR), il 31.10.2013, entrambi minorenni;
da tempo i coniugi, per Per_2 incompatibilità di carattere e incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, è divenuta insostenibile la convivenza tra di loro;
il terreno e la casa di LI (FR), Contrada San Cristoforo n.
85, dove i coniugi hanno collocato l'abitazione coniugale, appartengono alla per effetto di Pt_1 compravendita contratta in data 07.08.2006 davanti al Notaio Dr. ; nell'anno 2008, al fine di Persona_3 procedere alla ristrutturazione della casa coniugale, la sottoscriveva un contratto di finanziamento Pt_1 presso l'Unicredit di Frosinone, per un importo complessivo di euro 105.000,00 e rata mensile di circa euro
600,00/700,00 che tutt'oggi provvede a corrispondere;
il era assunto a tempo indeterminato, con CP_1 qualifica di operaio, presso la Sigismondi Costruzioni s.r.l., con sede legale in LI (FR), percependo una retribuzione mensile di circa euro 2.000,00; essa lavorava a tempo indeterminato come infermiera presso con sede legale in Roma e sede operativa in LI (FR), percependo una Controparte_2 retribuzione mensile di circa euro 1.500,00; in data 21.06.2019, i coniugi sottoscrivevano un mutuo di euro
35.000,00 presso la Banca Popolare del Cassinate, con una rata mensile di euro 450,00, in scadenza il
20.06.2029, alla restituzione del residuo del quale restano obbligati entrambi i coniugi cointestatari in solido;
in data 1°.07.2024, per mezzo del proprio difensore, la ricorrente manifestava, al marito, la propria
2 intenzione di separarsi anche consensualmente, senza ricevere riscontro, essendo stata costretta, pertanto, al deposito di ricorso di separazione giudiziale. si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione ex adverso promossa e Controparte_1 chiedendo di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, e , con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
di stabilire che lo stesso possa tenere con sé i figli il mercoledì e il venerdì dalla ore 19:00 alle ore 21:00, ed a weekend alterni dal sabato alle ore 14:00 alla domenica alle ore 20:30, nelle festività natalizie il giorno della Vigilia di Natale o il giorno di Natale ad anni alterni, il giorno del 31 dicembre o il primo gennaio, ad anni alterni, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, durante il periodo estivo per 7 giorni consecutivi con il padre e 7 giorni consecutivi con la madre, il giorno del compleanno dello stesso padre e il giorno della festa del papà, con la madre il giorno del compleanno della stessa e il giorno della festa della mamma, con entrambi i genitori il giorno del compleanno dei bambini, ovvero, ove ciò non sia possibile, ad anni alterni, con ciascuno di essi;
di determinare il contributo per il mantenimento dei figli nella misura di euro 200,00 mensili per ciascuno dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di disporre che l'assegno unico universale sia percepito dai genitori al 50%; di concedere un termine di 30 giorni dalla data di comparizione innanzi al Giudice per il rilascio della casa coniugale.
Il resistente ha, perciò, contrastato la ricostruzione fattuale avversaria deducendo che contribuiva in maniera significativa al miglioramento della casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, eseguendo lavori di ristrutturazione per un valore complessivo di euro 76.000,00, che ne hanno incrementato il valore commerciale;
percepiva uno stipendio mensile netto di circa euro 1.700,00, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non essendogli più richiesto, a partire dal 2025, lo svolgimento di lavoro straordinario, con conseguente diminuzione del proprio reddito;
lo stesso viveva ancora nella casa coniugale e non possedeva alcun immobile nel quale potersi trasferire, essendosi attivato per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa onde aderire alla richiesta della ricorrente di assegnazione della casa coniugale;
a causa del proprio orario di lavoro, era disponibile a tenere con sé i figli durante i giorni infrasettimanali a partire dalle ore 19:00.
Nell'udienza di comparizione delle parti, celebrata in modalità scritta, le Difese hanno dato atto del raggiungimento di un accordo depositato in atti e chiesto congiuntamente la definizione del processo di separazione secondo le condizioni concordate. Sicché la causa è stata rimessa in decisione al Collegio per l'omologa della separazione, ai sensi dell'art. 473 bis.22., c. 4, c.p.c..
1. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e 473-bis.51, c. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
In particolare, merita condivisione l'accordo sui profili di regolamentazione dei figli minori, risultando congruo e adeguato a garantirne l'interesse.
Difatti, l'accordo raggiunto dalle parti prevede l'affidamento condiviso dei figli minorenni delle parti,
e con collocamento degli stessi presso la madre;
l'assegnazione della Persona_4 Persona_5
3 casa coniugale, con ogni arredo e corredo, di proprietà della sita in LI (FR), Contrada San Pt_1
Cristoforo n. 85, alla madre;
la regolamentazione delle visite paterne con i figli minorenni, prevedendole due giorni a settimana, il mercoledì ed il venerdì, dalle 19:00 alle 21:00, ed a weekend alterni, dal sabato alle ore
14:00 alla domenica alle ore 20:30, per le feste natalizie, il giorno della Vigilia di Natale o il giorno del
Santo Natale, ad anni alternati, il giorno 31 dicembre o il primo gennaio, ad anni alterni, per le festività pasquali, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'angelo, ad anni alterni, per le vacanze estive, 7 giorni consecutivi, e 7 giorni consecutivi con la madre, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, indipendentemente dal regime concordato, il giorno del compleanno del padre e la festa del papà, e con la madre il giorno del compleanno della stessa e la festa della mamma, con entrambi i genitori il giorno del compleanno dei figli e, ove ciò non sia possibile, ad anni alterni, con ciascuno di essi, incoraggiando i minori, indipendente dal regime di frequentazione, a partecipare alle ricorrenze dei rami personali di entrambi i genitori, prevedendo infine che il padre potrà tenere con sé i figli anche in giorni diversi da quelli concordati previo accordo telefonico;
la contribuzione paterna per il mantenimento dei figli minorenni, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, nella misura di euro 200,00 mensili per ciascun figlio, con versamento tramite bonifico bancario/postale in favore della oltre al 50% delle spese straordinarie, Pt_1 con percezione del 100% dell'assegno unico universale relativo ai minori da parte della l'impegno del Pt_1
a rilasciare la casa coniugale entro 30 giorni a decorrere dal 27.06.2025 e la rinuncia dello stesso ad CP_1 intraprendere qualsiasi azione giudiziaria nei confronti della moglie in merito a presunti lavori sull'abitazione familiare;
il reciproco impegno delle parti a pagare ciascuno per quanto di loro competenza la residua somma di euro 21.946,64 relativa al contratto di mutuo stipulato con la Banca Popolare del
Cassinate, filiale di Frosinone, per euro 35.000,00, con rata mensile di euro 450,00, in scadenza il
20.06.2029.
2. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69 d.p.r. 396/2000.
3. Vista la natura costitutivo-necessaria delle domande elevate e la definizione concordata nella prima udienza di comparizione delle parti, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LI (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2009, Parte II, Serie C, N. 83);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti versato in atti, su cui hanno insistito con le note in sostituzione dell'udienza del 27.06.2025;
− compensa le spese di lite.
4 Frosinone, 22.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
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