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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8962 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 03/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 24040/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LA NI e PI RO, con elezione di domicilio in VIA ULISSE PROTO GIURLEO 56/A, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di CP_1 domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: opp ATPO CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8-11-2024 parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento e dello status di disabilità ex art. 3, comma3, l. 104/92, di cui alla revisione amministrativa dell'8-3- 2023; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta e il pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori. L' si costituiva contestando la fondatezza della domanda. CP_1
***** L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa. Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato l'omessa indicazione delle attività della vita quotidiana che il periziando è in grado di svolgere in considerazione delle patologie (artrosi polidistrettuale con discopatie multiple, cervicoartrosi e spondiloartrosi rachide lombosacrale, coxartrosi severa a destra, protesi di anca sinistra, grave obesita', cirrosi epatica, apnee notturne con uso di ventilatore, rallentamento ideomotorio e disturbo dell'adattamento), determinanti, piuttosto, severe limitazioni funzionali, con deambulazione a piccoli passi, con appoggio e per brevi tragitti. Le censure, nel merito, tuttavia, sono infondate. Rispetto alle censure mosse alla perizia da parte attrice, innanzitutto, non risultano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004). Gli è, poi, che, rispondendo ai chiarimenti formulati nel presente giudizio, il CTU, anche alla luce della nuova documentazione depositata e a seguito di sottoposizione ad ulteriore visita peritale, ha precisato: che le patologie denunciate risultavano in discreto compenso farmacologico, con rallentamento del quadro epatico, restando sempre nella classe A di Child, indicante cirrosi di grado lieve (non era presente ittero e all'ecografia dell'addome del 23/12/2024 risultava una steatosi); che, anche dal punto di vista respiratorio, come descritto nella certificazione penumologica del 13-1-2025, risultava un deficit ventilatorio di grado lieve;
che il ricorrente era, poi, all'esame obiettivo, in grado di lavarsi, di mangiare da solo ed appariva orientato e capace di compiere gli atti quotidiani della vita;
che risultava essere autosufficiente ed in grado, con deambulazione con appoggio, di svolgere anche attività extradomestica. Ha, quindi, concluso per il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa nella misura del 100% ma con esclusione dell'impossibilità di deambulare ovvero di compiere gli atti quotidiani della vita e con disabilità di cui al c. 1 art. 3 della L. 104/92. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ne consegue il rigetto del ricorso.
2 Nulla per le spese ex art. 152 disp att. C.p.c.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) rigetta il ricorso;
c) nulla per le spese
Così deciso in data 03/12/2025 .
3
il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 03/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 24040/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LA NI e PI RO, con elezione di domicilio in VIA ULISSE PROTO GIURLEO 56/A, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di CP_1 domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: opp ATPO CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8-11-2024 parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento e dello status di disabilità ex art. 3, comma3, l. 104/92, di cui alla revisione amministrativa dell'8-3- 2023; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta e il pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori. L' si costituiva contestando la fondatezza della domanda. CP_1
***** L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa. Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato l'omessa indicazione delle attività della vita quotidiana che il periziando è in grado di svolgere in considerazione delle patologie (artrosi polidistrettuale con discopatie multiple, cervicoartrosi e spondiloartrosi rachide lombosacrale, coxartrosi severa a destra, protesi di anca sinistra, grave obesita', cirrosi epatica, apnee notturne con uso di ventilatore, rallentamento ideomotorio e disturbo dell'adattamento), determinanti, piuttosto, severe limitazioni funzionali, con deambulazione a piccoli passi, con appoggio e per brevi tragitti. Le censure, nel merito, tuttavia, sono infondate. Rispetto alle censure mosse alla perizia da parte attrice, innanzitutto, non risultano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004). Gli è, poi, che, rispondendo ai chiarimenti formulati nel presente giudizio, il CTU, anche alla luce della nuova documentazione depositata e a seguito di sottoposizione ad ulteriore visita peritale, ha precisato: che le patologie denunciate risultavano in discreto compenso farmacologico, con rallentamento del quadro epatico, restando sempre nella classe A di Child, indicante cirrosi di grado lieve (non era presente ittero e all'ecografia dell'addome del 23/12/2024 risultava una steatosi); che, anche dal punto di vista respiratorio, come descritto nella certificazione penumologica del 13-1-2025, risultava un deficit ventilatorio di grado lieve;
che il ricorrente era, poi, all'esame obiettivo, in grado di lavarsi, di mangiare da solo ed appariva orientato e capace di compiere gli atti quotidiani della vita;
che risultava essere autosufficiente ed in grado, con deambulazione con appoggio, di svolgere anche attività extradomestica. Ha, quindi, concluso per il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa nella misura del 100% ma con esclusione dell'impossibilità di deambulare ovvero di compiere gli atti quotidiani della vita e con disabilità di cui al c. 1 art. 3 della L. 104/92. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ne consegue il rigetto del ricorso.
2 Nulla per le spese ex art. 152 disp att. C.p.c.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) rigetta il ricorso;
c) nulla per le spese
Così deciso in data 03/12/2025 .
3
il Giudice Dott. Giovanna Picciotti