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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 23/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N.317/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott.Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 317/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 27/09/2024
DA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), quest'ultima quale unica erede di C.F._2
, proc. dom avv. MONAI CARLO il primo per Persona_1
mandato a margine dell'istanza di intervento non accolto dal G.E., la seconda per mandato allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
- APPELLANTI -
1 CONTRO
(C.F.: proc. dom. avv. Controparte_1 CodiceFiscale_3
MICULAN MAURIZIO per mandato allegato alla comparsa di risposta depositata telematicamente in grado di appello
- APPELLATO -
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Appello
avverso l'ordinanza n. 1097724 del 27/02/2024
Causa iscritta a ruolo il 04/10/2024 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. del 23/04/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Gli appellanti chiedono che la Ecc.ma Corte dichiari inammissibile l'appello a spese compensate, con eventuale termine per la riassunzione del ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.”.
Per l'appellato:
“Si insiste per la declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto nel merito dell'appello avversario, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza resa in data 27/02/2025 il G.E. presso il Tribunale di Udine
rilevato che l'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. era stata tardivamente
2 riassunta da e dichiarava l'estinzione del Parte_1 Persona_1
giudizio condannando gli opponenti alle spese in favore dell'opposto
. Controparte_1
Affermava il primo Giudice che, per effetto del combinato disposto degli artt. 170 c.p.c. e 125, comma 3, disp. att. c.p.c., la riassunzione della causa doveva essere effettuata mediante notificazione dell'atto riassuntivo al procuratore della parte già costituita dinanzi al Giudice incompetente e, in difetto, alla parte personalmente;
che, nel caso di specie, essendo il convenuto rimasto contumace nel procedimento davanti al Giudice di Pace,
la notifica dell'atto di riassunzione avrebbe dovuto essere effettuata personalmente alla parte;
che ciò era avvenuto oltre il termine di sessanta giorni originariamente assegnato dal Giudice di Pace con sentenza dd.
21/3/2023; che la rimessione in termini, chiesta dagli attori e concessa dal
Giudice di Pace con provvedimento dd. 06/06/2023, non aveva alcuna efficacia atteso che il predetto giudice era competente solo a provvedere sull'istanza di errore materiale, ma certo non sulla rimessione in termini di una causa già pendente davanti ad altro Giudice.
Avverso la predetta ordinanza proponevano appello il e Pt_1 Pt_2
, qualificatasi unica erede della defunta
[...] Persona_1
Esponevano gli appellanti che la predetta ordinanza era errata per violazione degli artt. 293 e 294 c.p.c. che stabilivano il principio che il contumace (che
3 tale era sin dall'udienza del 22/9/2021), che si costituiva nel corso del processo non poteva rimediare a tardività o a decadenze già verificatesi se non con l'istituto della rimessione in termini;
che, pertanto, poiché l'opposto si era costituito solo a fine settembre 2023, quando ormai si erano consolidati gli effetti sananti della rinnovazione della nuova notifica personale, avvenuta il 21/06/2023, l'eccezione di estinzione andava disattesa.
In subordine l'appellante rileva che il G.E., nel dichiarare l'estinzione, non aveva considerato che gli opponenti avevano assolto all'onere entro la scadenza notificando a mezzo pec all'avv. che, come indicato CP_2
nella sentenza, era il procuratore e domiciliatario del , di tal che non CP_1
vi era stata una “inerzia” rispetto all'onere della notifica, trattandosi di notifica nulla, per la quale era prevista la possibilità di rinnovazione in base al disposto dell'art. 164, comma 5, c.p.c. e dall'art. 307 commi 2 e 3 c.p.c.
In ogni caso la difesa degli appellanti evidenziava che l'atto riassuntivo del processo non rientrava nell'elenco degli atti tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c.
Tutto ciò premesso gli appellanti chiedevano l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi per le motivazioni già esposte nel ricorso ex art. 617 c.p.c.
4 Si costituiva l'appellato eccependo la carenza di legittimazione attiva della e chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello per Pt_2
manifesta infondatezza dei motivi esposti.
All'udienza del 12/03/2025, il Presidente Istruttore dopo aver ricordato alle parti, il disposto di cui all'art. 618, secondo comma, c.p.c., le invitava a precisare le rispettive conclusioni e fissava l'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. per il giorno concedendo termine alle parti fino al 14/04/2025
per depositare le memorie conclusive.
La difesa delle parti appellanti nelle note conclusive modificava le proprie conclusioni chiedendo che l'appello venisse dichiarato inammissibile a spese compensate.
La difesa dell'appellato insisteva nell'inammissibilità dell'appello chiedendo la rifusione delle spese.
All'udienza di discussione del 23/04/2025 le parti si riportavano alle rispettive difese e conclusioni.
La Corte si riservava la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281
sexies c.p.c.
Ciò premesso in fatto l'appello è inammissibile.
Non vi è dubbio che l'ordinanza impugnata abbia natura di sentenza.
Tuttavia, va considerato che, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi;
la sentenza non è appellabile ai sensi del secondo comma dell'art. 618 c.p.c.
5 Pertanto, l'appello va dichiarato inammissibile ex art. 348 bis, comma 1,
c.p.c. (cfr. sul punto anche Cass. 15/04/2021 n. 9868 in fattispecie relativa proprio ad opposizione agli atti esecutivi).
Quanto alla regolamentazione delle spese, ancorché la questione sia stata sollevata d'ufficio dal P.I., va ricordato che la pronuncia di inammissibilità
dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. in tal senso ex multis da ultimo Cass.
06/06/2024 n. 15847; Cass. 08/03/2024 n. 6424).
Tenuto comunque conto della semplicità della controversia e del fatto che la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 350 bis e 281 sexies c.p.c. le predette spese vanno liquidate in base ai valori minimi delle cause ricomprese tra €
1.101,00 ed € 5.200,00.
Va dato atto della sussistenza in capo agli appellanti in solido dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da e , quest'ultima quale Parte_1 Parte_2
unica erede di , nei confronti di , Persona_1 Controparte_1
così provvede:
6 - dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata ordinanza resa in data 27/02/2024 dal Tribunale di Udine nel procedimento n. 1721/23 R.G.;
- condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'appellato, in complessivi €
1.278,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza in capo agli appellanti in solido dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1,
c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 23/04/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott.Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 317/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 27/09/2024
DA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), quest'ultima quale unica erede di C.F._2
, proc. dom avv. MONAI CARLO il primo per Persona_1
mandato a margine dell'istanza di intervento non accolto dal G.E., la seconda per mandato allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
- APPELLANTI -
1 CONTRO
(C.F.: proc. dom. avv. Controparte_1 CodiceFiscale_3
MICULAN MAURIZIO per mandato allegato alla comparsa di risposta depositata telematicamente in grado di appello
- APPELLATO -
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Appello
avverso l'ordinanza n. 1097724 del 27/02/2024
Causa iscritta a ruolo il 04/10/2024 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. del 23/04/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Gli appellanti chiedono che la Ecc.ma Corte dichiari inammissibile l'appello a spese compensate, con eventuale termine per la riassunzione del ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.”.
Per l'appellato:
“Si insiste per la declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto nel merito dell'appello avversario, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza resa in data 27/02/2025 il G.E. presso il Tribunale di Udine
rilevato che l'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. era stata tardivamente
2 riassunta da e dichiarava l'estinzione del Parte_1 Persona_1
giudizio condannando gli opponenti alle spese in favore dell'opposto
. Controparte_1
Affermava il primo Giudice che, per effetto del combinato disposto degli artt. 170 c.p.c. e 125, comma 3, disp. att. c.p.c., la riassunzione della causa doveva essere effettuata mediante notificazione dell'atto riassuntivo al procuratore della parte già costituita dinanzi al Giudice incompetente e, in difetto, alla parte personalmente;
che, nel caso di specie, essendo il convenuto rimasto contumace nel procedimento davanti al Giudice di Pace,
la notifica dell'atto di riassunzione avrebbe dovuto essere effettuata personalmente alla parte;
che ciò era avvenuto oltre il termine di sessanta giorni originariamente assegnato dal Giudice di Pace con sentenza dd.
21/3/2023; che la rimessione in termini, chiesta dagli attori e concessa dal
Giudice di Pace con provvedimento dd. 06/06/2023, non aveva alcuna efficacia atteso che il predetto giudice era competente solo a provvedere sull'istanza di errore materiale, ma certo non sulla rimessione in termini di una causa già pendente davanti ad altro Giudice.
Avverso la predetta ordinanza proponevano appello il e Pt_1 Pt_2
, qualificatasi unica erede della defunta
[...] Persona_1
Esponevano gli appellanti che la predetta ordinanza era errata per violazione degli artt. 293 e 294 c.p.c. che stabilivano il principio che il contumace (che
3 tale era sin dall'udienza del 22/9/2021), che si costituiva nel corso del processo non poteva rimediare a tardività o a decadenze già verificatesi se non con l'istituto della rimessione in termini;
che, pertanto, poiché l'opposto si era costituito solo a fine settembre 2023, quando ormai si erano consolidati gli effetti sananti della rinnovazione della nuova notifica personale, avvenuta il 21/06/2023, l'eccezione di estinzione andava disattesa.
In subordine l'appellante rileva che il G.E., nel dichiarare l'estinzione, non aveva considerato che gli opponenti avevano assolto all'onere entro la scadenza notificando a mezzo pec all'avv. che, come indicato CP_2
nella sentenza, era il procuratore e domiciliatario del , di tal che non CP_1
vi era stata una “inerzia” rispetto all'onere della notifica, trattandosi di notifica nulla, per la quale era prevista la possibilità di rinnovazione in base al disposto dell'art. 164, comma 5, c.p.c. e dall'art. 307 commi 2 e 3 c.p.c.
In ogni caso la difesa degli appellanti evidenziava che l'atto riassuntivo del processo non rientrava nell'elenco degli atti tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c.
Tutto ciò premesso gli appellanti chiedevano l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi per le motivazioni già esposte nel ricorso ex art. 617 c.p.c.
4 Si costituiva l'appellato eccependo la carenza di legittimazione attiva della e chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello per Pt_2
manifesta infondatezza dei motivi esposti.
All'udienza del 12/03/2025, il Presidente Istruttore dopo aver ricordato alle parti, il disposto di cui all'art. 618, secondo comma, c.p.c., le invitava a precisare le rispettive conclusioni e fissava l'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. per il giorno concedendo termine alle parti fino al 14/04/2025
per depositare le memorie conclusive.
La difesa delle parti appellanti nelle note conclusive modificava le proprie conclusioni chiedendo che l'appello venisse dichiarato inammissibile a spese compensate.
La difesa dell'appellato insisteva nell'inammissibilità dell'appello chiedendo la rifusione delle spese.
All'udienza di discussione del 23/04/2025 le parti si riportavano alle rispettive difese e conclusioni.
La Corte si riservava la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281
sexies c.p.c.
Ciò premesso in fatto l'appello è inammissibile.
Non vi è dubbio che l'ordinanza impugnata abbia natura di sentenza.
Tuttavia, va considerato che, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi;
la sentenza non è appellabile ai sensi del secondo comma dell'art. 618 c.p.c.
5 Pertanto, l'appello va dichiarato inammissibile ex art. 348 bis, comma 1,
c.p.c. (cfr. sul punto anche Cass. 15/04/2021 n. 9868 in fattispecie relativa proprio ad opposizione agli atti esecutivi).
Quanto alla regolamentazione delle spese, ancorché la questione sia stata sollevata d'ufficio dal P.I., va ricordato che la pronuncia di inammissibilità
dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. in tal senso ex multis da ultimo Cass.
06/06/2024 n. 15847; Cass. 08/03/2024 n. 6424).
Tenuto comunque conto della semplicità della controversia e del fatto che la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 350 bis e 281 sexies c.p.c. le predette spese vanno liquidate in base ai valori minimi delle cause ricomprese tra €
1.101,00 ed € 5.200,00.
Va dato atto della sussistenza in capo agli appellanti in solido dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da e , quest'ultima quale Parte_1 Parte_2
unica erede di , nei confronti di , Persona_1 Controparte_1
così provvede:
6 - dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata ordinanza resa in data 27/02/2024 dal Tribunale di Udine nel procedimento n. 1721/23 R.G.;
- condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'appellato, in complessivi €
1.278,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza in capo agli appellanti in solido dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1,
c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 23/04/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
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