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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 3641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3641 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 8757/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD- II sezione civile- nella persona della dott. ssa Matilde Boccia ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8757/2024 promossa a seguito di ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ed ai sensi dell' art.14 D.Lg.vo 150/2011 - e pendente TRA
Avv. BI AG (C.F.: ), nato ad [...] il C.F._1
16.6.1976 e residente in [...], procuratore di sestesso, elett.te dom.to presso l'intestato studio legale, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative
RICORRENTE CONTRO
sig.ra C.F.: ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
04.12.1972eresidente in [...], nella qualità di unica erede della de cuius Persona_1
RESISTENTE
***
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 2.10.2025.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ai sensi dell'art.14 D.Lg.vo 150/2011 depositato in data 30.10.2024 il ricorrente procuratore nell'interesse di sé stesso avanzava domanda di pagamento quale corrispettivo della prestazione professionale resa nei confronti della resistente signora C.F.: CP_1
) nella qualità di unica erede della de cuius C.F._2 Per_1
All'uopo esponeva che: la de cuius sig.ra
[...] Persona_1 conferiva al ricorrente avvocato formale mandato per agire in giudizio per l'accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ex lege18/80 e 508/88e succ. mod.; che in sede di conferimento incarico, il ricorrente informava la de cuius sig.ra Per_1 della complessità dell'incarico nonché delle spese e compensi di giudizio
[...] che lo stesso avrebbe dovuto corrispondere, calcolato secondo le tariffe professionali;
che la de cuius sig.ra si impegnava a Persona_1 corrispondere il compenso per l'attività professionale a conclusione dell'incarico; che in ossequio all'incarico ricevuto, il ricorrente provvedeva ad anticipare le spese ed a svolgere tutta l'attività necessaria per la rappresentanza e difesa in giudizio della de cuius che in particolare, provvedeva a depositare in Persona_1 data 15.11.2019, innanzi al Tribunale di Napoli Nord ricorso ex art. 445 bis c.p.c. con la relativa documentazione;
che il ricorso avente R.G. n. 15721/2019 veniva assegnato al Giudice Dott.ssa Paesano Raffaella, la quale fissava la prima udienza per il 10.02.2020 con contestuale nomina dell'ausiliario dott. , il Persona_2 quale contestualmente prestava giuramento di rito;
che in data 16.06.2020 il Dott. sottoponeva la sig.ra a visita medico- Persona_2 Persona_1 legale;
che con relazione depositata in data 13.07.2020il Dott. in Persona_2 risposta ai quesiti posti dal Giudice, concludeva riconoscendo alla sig.ra l'indennita' di accompagnamento con connotazione di gravità Persona_1
(L. 18/80 e 508/88 –L. 104/92 art. 3 c. 3)con decorrenzada NOVEMBRE/2019; che in data 11.01.2021 il giudice del lavoro emetteva Decreto di Omologa ove riconoscendo alla sig.ra l'INDENNITA' DI Persona_1
ACCOMPAGNAMENTO con connotazione di gravità (L. 18/80 e 508/88 –L. 104/92 art. 3 c. 3) con decorrenza da NOVEMBRE/2019; che nelle more e precisamente in data 15.12.2020 la sig.ra decedeva ab intestato Persona_1 lasciando a sé superstite l'unica erede sig.ra che a seguito CP_1 dell'emissione del Decreto di Omologa, il ricorrente procuratore contattava telefonicamente la signora per la consegna della Persona_1 documentazione utile ai fini della liquidazione della prestazione, ma il sottoscritto avvocato apprendeva dalla figlia, sig.ra del decesso della sig.ra CP_1
che in data 19.01.2021 provvedeva ad inviare all'Inps di Persona_1 competenza Modello AP/70+ AP/23; che, per tale motivo provvedeva a mettere in mora l'unica erede, sig.ra raccomandata a/r n. 20043429223-5 CP_1 del 03.10.2022 chiedendo, così come concordato, il pagamento dei compensi professionali calcolati secondo il D.M. 55/2014 e ss.mm.; che con raccomandata a/r n. n. 20067828089-8del 14.12.2022 invitava l'odierna resistente a stipulare convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 132/2014; che al momento della proposizione della domanda nulla veniva corrisposto, nonostante i reiterati solleciti. Pertanto chiedeva accogliersi le seguenti:
“CONCLUSIONI a) accogliere il ricorso per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la resistente nella citata qualità, al pagamento immediato in favore dello scrivente , ed a titolo di compensi professionali maturati per l'attività professionale Parte_1 svolta nel procedimento RG 15721/2019della somma pari ad € 4.691,07, più accessori oltre interessi legali e rivalutazione come per legge ovvero della maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà giusta ed equa;
b) condannare la resistente, sig.ra , nella CP_1 spiegata qualità, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese accessorie come per legge,con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
c) emettere sentenza che faccia luogo per pronuncia costitutiva.”. Rimaneva contumace benchè ritualmente citata in giudizio in data 23.11.2024 la resistente All'udienza del 9.4.2025, ritenuto ritualmente instaurato CP_1 il contraddittorio processuale e ritenuta la controversia matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c all'udienza del 2.10.2025. 2. In via preliminare deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della resistente stante la documentazione prodotta dall'odierno ricorrente, laddove si attesta la qualità di unica erede della originaria cliente del ricorrente avvocato.
3.In diritto. Ritiene la scrivente giudicante che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento per le ragioni che in appresso si indicano.
Il ricorso è correttamente proposto nelle forme di cui al procedimento semplificato di cognizione, di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c., come previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 150/2011, modificato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs.149/2022, a sua volta modificato dalla L. 197/2022 ed applicabile pertanto, come previstodall'art.35 del D.Lgs. 149/2022, ai procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023; più precisamente la norma in esame nella sua attuale formulazione prevede che le controversie aventi ad oggetto la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato siano regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dallo stesso articolo 14 cit il quale dispone che il Tribunale decide in composizione monocratica.
Inoltre, risulta correttamente adito l'intestato Tribunale atteso che in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato, si configura una vera e propria competenza funzionale dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, che nel caso è il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord (tra le altre Cass. Ord 548/2017).
In conformità di quanto esposto dall'odierno ricorrente a sostegno della domanda, risulta provata documentalmente l'attività svolta dal predetto difensore in favore della de cuius così come indicato nel ricorso, come si evince Persona_1 dagli atti depositati.
Tanto rilevato in fatto, si osserva:
- che risulta provato l'espletamento dell'attività professionale posta in essere dal ricorrente nei confronti della de cuis nell'ambito del giudizio Persona_1 per accertamento tecnico preventivo, istruito innanzi il Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro e Previdenza, recante R.G. RG 15721/2019 onde ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (cfr. doc. prod. ricorrente mandato sottoscritto dalla in favore del ricorrente Per_1 procuratore, decreto di omologa in atti);
- che l'odierno ricorrente, in ossequio all'incarico professionale conferito, ha prestato la propria opera consistita nella fase di studio della controversia e nella partecipazione alle udienze fino alla conclusione del giudizio instaurato nell'interesse della de cuius defunta, rispettivamente madre Persona_1 dell'odierna resistente, nelle more deceduta e poi proseguita anche in seguito fino al definitivo riconoscimento dell'invocato beneficio. Ciò posto, mette conto evidenziare che non è stato contestato l'an della prestazione professionale prestata, avendo assunto la resistente il contegno della contumacia ed emergendo il suo effettivo espletamento dalla documentazione prodotta dal ricorrente;
occorre procedere alla concreta determinazione del quantum debeatur in relazione alla attività professionale svolta dal ricorrente in favore della resistente de cuius nell'ambito della controversia recante n.rg R.G. RG 15721/2019 .
A tale proposito, va immediatamente chiarito che, in mancanza di un pregresso accordo, in merito, tra le parti (la cui esistenza non risulta comprovata da documentazione alcuna) la determinazione degli importi per cui è causa è rimessa alle valutazioni di questo Giudice, il quale si atterrà, nelle proprie scelte, al principio per cui, in tema di liquidazione del compenso dovuto dal cliente al difensore vale la regola, dettata dall'art. 2233, comma 2, cod. civ., per la quale la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'attività richiesta al professionista e da questi espletata (cfr. Cass., 1.7.1996, n. 5962). Va ricordato che secondo la condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione quanto alla determinazione degli scaglioni applicabili ha affermato il seguente principio di diritto: "ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13, comma primo, c.p.c., per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni" e secondo cui, con riferimento all'asserito vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. 55/2014, si deve rilevare che tale vincolo non trova fondamento nella normativa, secondo la quale (artt.1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe. (cfr. Corte di Cassazione, Sezione VI, Ordinanza 15 novembre 2017, n. 27011) Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa è compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 (due annualità della prestazione indennità di accompagnamento), tenuto conto di tutte le fasi previste dal citato DM n. 55/2014, ovvero tre per il procedimento di istruzione preventiva — conducono ad una determinazione del compenso spettante all'odierno ricorrente pari ad euro 2.225,00, cui va aggiunta la ulteriore somma pari ad euro 50,75 dovuta in aumento del 25% ai sensi dell'art. 4 comma 6 in ragione della finalità conciliativa dell' accertamento esperito, in tal modo giungendo alla somma pari ad euro 2.275,75, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e cpa in misura del 4% e iva come per legge e, infine, interessi al tasso legale dal giorno della notifica del ricorso introduttivo e fino al soddisfo. Ritiene inoltre la scrivente giudicante che, alla somma per come sopra calcolata, non debba essere aggiunto ulteriore compenso dovuto per l'espletamento della fase stragiudiziale consistente negli atti di notifica dell'AP70, con le dovute allegazioni, all'INPS da parte del ricorrente professionista.
Giova rammentare, infatti, il granitico orientamento espresso al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, cui questo Tribunale ritiene di aderire, alla stregua del quale “ai sensi dell'art. 2 del d.m. n. 127 del 2004, contenente la tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente quand'anche il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento” (cfr.cass.civ.Sez.
2 - Ordinanza n. 21565 del 07/10/2020 (Rv. 659321 - 01).
Orbene, applicando le predette coordinate ermeneutiche al caso in esame, il Tribunale, avuto riguardo alla correlazione stringente intercorrente tra le attività amministrative successive espletate dal ricorrente nell'ambito del giudizio patrocinato nell'interesse della , rispettivamente madre della odierna Per_1 resistente, ritiene non doversi computare ulteriori compensi imputabili alle predette attività espletate, dovendosi invero ritenersi le stesse complementari e propedeutiche alle intraprese azioni giudiziarie.
Sul compenso come liquidato – integrante debito di valuta - spettano altresì gli interessi al saggio legale a decorrere dalla presente decisione fino all'effettivo soddisfo (cfr., in tal senso, da ultimo, in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 24.10.2014 n° 22678 secondo cui, quando insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento di liquidazione, sicchè è da tale data e nei limiti di quanto liquidato dal giudice e non prima che va riportata la decorrenza degli interessi;
in precedenza, in senso conforme, si veda Cass. 10 ottobre 2011, n. 20806; Cass. 2 agosto 2005, n. 16132; Cass. 2 febbraio 2011, n. 2431; Cass. 7 giugno 2005, n. 11777; Cass. 29 maggio 1999, n. 5240; Cass. 28 aprile 1993, n. 5004).
4. sulle spese. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 - tenuto conto del valore del decisum (euro 2.275,75, ) non del disputatum - e facendo riferimento ai parametri minimi, stante la semplicità della controversia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord II sezione civile, in persona della dott.ssa Matilde Boccia, funzione di giudice unico così provvede:
-Accoglie per le causali in motivazione il ricorso proposto dall'avv.to Avv. BI AG e per l'effetto: - Condanna nella qualità di erede di al CP_1 Persona_1 pagamento in favore di BI AG della somma di euro 2.275,75, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15% oltre IVA e CPA oltre interessi al saggio legale dalla data della presente decisione fino all'effettivo soddisfo;
- Condanna altresì la resistente nella qualità di erede di CP_1 Per_1
al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Avv.BI
[...]
AG, procuratore di se' stesso ex art. 86 c.p.c., che si liquidano in € 100,00 per spese ed € 811,00 per compensi professionali (parametri minimi stante la semplicità della controversia e dell'attività espletata), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
AVERSA, 22.10.2025 IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD- II sezione civile- nella persona della dott. ssa Matilde Boccia ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8757/2024 promossa a seguito di ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ed ai sensi dell' art.14 D.Lg.vo 150/2011 - e pendente TRA
Avv. BI AG (C.F.: ), nato ad [...] il C.F._1
16.6.1976 e residente in [...], procuratore di sestesso, elett.te dom.to presso l'intestato studio legale, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative
RICORRENTE CONTRO
sig.ra C.F.: ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
04.12.1972eresidente in [...], nella qualità di unica erede della de cuius Persona_1
RESISTENTE
***
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 2.10.2025.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ai sensi dell'art.14 D.Lg.vo 150/2011 depositato in data 30.10.2024 il ricorrente procuratore nell'interesse di sé stesso avanzava domanda di pagamento quale corrispettivo della prestazione professionale resa nei confronti della resistente signora C.F.: CP_1
) nella qualità di unica erede della de cuius C.F._2 Per_1
All'uopo esponeva che: la de cuius sig.ra
[...] Persona_1 conferiva al ricorrente avvocato formale mandato per agire in giudizio per l'accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ex lege18/80 e 508/88e succ. mod.; che in sede di conferimento incarico, il ricorrente informava la de cuius sig.ra Per_1 della complessità dell'incarico nonché delle spese e compensi di giudizio
[...] che lo stesso avrebbe dovuto corrispondere, calcolato secondo le tariffe professionali;
che la de cuius sig.ra si impegnava a Persona_1 corrispondere il compenso per l'attività professionale a conclusione dell'incarico; che in ossequio all'incarico ricevuto, il ricorrente provvedeva ad anticipare le spese ed a svolgere tutta l'attività necessaria per la rappresentanza e difesa in giudizio della de cuius che in particolare, provvedeva a depositare in Persona_1 data 15.11.2019, innanzi al Tribunale di Napoli Nord ricorso ex art. 445 bis c.p.c. con la relativa documentazione;
che il ricorso avente R.G. n. 15721/2019 veniva assegnato al Giudice Dott.ssa Paesano Raffaella, la quale fissava la prima udienza per il 10.02.2020 con contestuale nomina dell'ausiliario dott. , il Persona_2 quale contestualmente prestava giuramento di rito;
che in data 16.06.2020 il Dott. sottoponeva la sig.ra a visita medico- Persona_2 Persona_1 legale;
che con relazione depositata in data 13.07.2020il Dott. in Persona_2 risposta ai quesiti posti dal Giudice, concludeva riconoscendo alla sig.ra l'indennita' di accompagnamento con connotazione di gravità Persona_1
(L. 18/80 e 508/88 –L. 104/92 art. 3 c. 3)con decorrenzada NOVEMBRE/2019; che in data 11.01.2021 il giudice del lavoro emetteva Decreto di Omologa ove riconoscendo alla sig.ra l'INDENNITA' DI Persona_1
ACCOMPAGNAMENTO con connotazione di gravità (L. 18/80 e 508/88 –L. 104/92 art. 3 c. 3) con decorrenza da NOVEMBRE/2019; che nelle more e precisamente in data 15.12.2020 la sig.ra decedeva ab intestato Persona_1 lasciando a sé superstite l'unica erede sig.ra che a seguito CP_1 dell'emissione del Decreto di Omologa, il ricorrente procuratore contattava telefonicamente la signora per la consegna della Persona_1 documentazione utile ai fini della liquidazione della prestazione, ma il sottoscritto avvocato apprendeva dalla figlia, sig.ra del decesso della sig.ra CP_1
che in data 19.01.2021 provvedeva ad inviare all'Inps di Persona_1 competenza Modello AP/70+ AP/23; che, per tale motivo provvedeva a mettere in mora l'unica erede, sig.ra raccomandata a/r n. 20043429223-5 CP_1 del 03.10.2022 chiedendo, così come concordato, il pagamento dei compensi professionali calcolati secondo il D.M. 55/2014 e ss.mm.; che con raccomandata a/r n. n. 20067828089-8del 14.12.2022 invitava l'odierna resistente a stipulare convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 132/2014; che al momento della proposizione della domanda nulla veniva corrisposto, nonostante i reiterati solleciti. Pertanto chiedeva accogliersi le seguenti:
“CONCLUSIONI a) accogliere il ricorso per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la resistente nella citata qualità, al pagamento immediato in favore dello scrivente , ed a titolo di compensi professionali maturati per l'attività professionale Parte_1 svolta nel procedimento RG 15721/2019della somma pari ad € 4.691,07, più accessori oltre interessi legali e rivalutazione come per legge ovvero della maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà giusta ed equa;
b) condannare la resistente, sig.ra , nella CP_1 spiegata qualità, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese accessorie come per legge,con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
c) emettere sentenza che faccia luogo per pronuncia costitutiva.”. Rimaneva contumace benchè ritualmente citata in giudizio in data 23.11.2024 la resistente All'udienza del 9.4.2025, ritenuto ritualmente instaurato CP_1 il contraddittorio processuale e ritenuta la controversia matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c all'udienza del 2.10.2025. 2. In via preliminare deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della resistente stante la documentazione prodotta dall'odierno ricorrente, laddove si attesta la qualità di unica erede della originaria cliente del ricorrente avvocato.
3.In diritto. Ritiene la scrivente giudicante che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento per le ragioni che in appresso si indicano.
Il ricorso è correttamente proposto nelle forme di cui al procedimento semplificato di cognizione, di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c., come previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 150/2011, modificato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs.149/2022, a sua volta modificato dalla L. 197/2022 ed applicabile pertanto, come previstodall'art.35 del D.Lgs. 149/2022, ai procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023; più precisamente la norma in esame nella sua attuale formulazione prevede che le controversie aventi ad oggetto la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato siano regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dallo stesso articolo 14 cit il quale dispone che il Tribunale decide in composizione monocratica.
Inoltre, risulta correttamente adito l'intestato Tribunale atteso che in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato, si configura una vera e propria competenza funzionale dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, che nel caso è il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord (tra le altre Cass. Ord 548/2017).
In conformità di quanto esposto dall'odierno ricorrente a sostegno della domanda, risulta provata documentalmente l'attività svolta dal predetto difensore in favore della de cuius così come indicato nel ricorso, come si evince Persona_1 dagli atti depositati.
Tanto rilevato in fatto, si osserva:
- che risulta provato l'espletamento dell'attività professionale posta in essere dal ricorrente nei confronti della de cuis nell'ambito del giudizio Persona_1 per accertamento tecnico preventivo, istruito innanzi il Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro e Previdenza, recante R.G. RG 15721/2019 onde ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (cfr. doc. prod. ricorrente mandato sottoscritto dalla in favore del ricorrente Per_1 procuratore, decreto di omologa in atti);
- che l'odierno ricorrente, in ossequio all'incarico professionale conferito, ha prestato la propria opera consistita nella fase di studio della controversia e nella partecipazione alle udienze fino alla conclusione del giudizio instaurato nell'interesse della de cuius defunta, rispettivamente madre Persona_1 dell'odierna resistente, nelle more deceduta e poi proseguita anche in seguito fino al definitivo riconoscimento dell'invocato beneficio. Ciò posto, mette conto evidenziare che non è stato contestato l'an della prestazione professionale prestata, avendo assunto la resistente il contegno della contumacia ed emergendo il suo effettivo espletamento dalla documentazione prodotta dal ricorrente;
occorre procedere alla concreta determinazione del quantum debeatur in relazione alla attività professionale svolta dal ricorrente in favore della resistente de cuius nell'ambito della controversia recante n.rg R.G. RG 15721/2019 .
A tale proposito, va immediatamente chiarito che, in mancanza di un pregresso accordo, in merito, tra le parti (la cui esistenza non risulta comprovata da documentazione alcuna) la determinazione degli importi per cui è causa è rimessa alle valutazioni di questo Giudice, il quale si atterrà, nelle proprie scelte, al principio per cui, in tema di liquidazione del compenso dovuto dal cliente al difensore vale la regola, dettata dall'art. 2233, comma 2, cod. civ., per la quale la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'attività richiesta al professionista e da questi espletata (cfr. Cass., 1.7.1996, n. 5962). Va ricordato che secondo la condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione quanto alla determinazione degli scaglioni applicabili ha affermato il seguente principio di diritto: "ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13, comma primo, c.p.c., per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni" e secondo cui, con riferimento all'asserito vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. 55/2014, si deve rilevare che tale vincolo non trova fondamento nella normativa, secondo la quale (artt.1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe. (cfr. Corte di Cassazione, Sezione VI, Ordinanza 15 novembre 2017, n. 27011) Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa è compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 (due annualità della prestazione indennità di accompagnamento), tenuto conto di tutte le fasi previste dal citato DM n. 55/2014, ovvero tre per il procedimento di istruzione preventiva — conducono ad una determinazione del compenso spettante all'odierno ricorrente pari ad euro 2.225,00, cui va aggiunta la ulteriore somma pari ad euro 50,75 dovuta in aumento del 25% ai sensi dell'art. 4 comma 6 in ragione della finalità conciliativa dell' accertamento esperito, in tal modo giungendo alla somma pari ad euro 2.275,75, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e cpa in misura del 4% e iva come per legge e, infine, interessi al tasso legale dal giorno della notifica del ricorso introduttivo e fino al soddisfo. Ritiene inoltre la scrivente giudicante che, alla somma per come sopra calcolata, non debba essere aggiunto ulteriore compenso dovuto per l'espletamento della fase stragiudiziale consistente negli atti di notifica dell'AP70, con le dovute allegazioni, all'INPS da parte del ricorrente professionista.
Giova rammentare, infatti, il granitico orientamento espresso al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, cui questo Tribunale ritiene di aderire, alla stregua del quale “ai sensi dell'art. 2 del d.m. n. 127 del 2004, contenente la tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente quand'anche il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento” (cfr.cass.civ.Sez.
2 - Ordinanza n. 21565 del 07/10/2020 (Rv. 659321 - 01).
Orbene, applicando le predette coordinate ermeneutiche al caso in esame, il Tribunale, avuto riguardo alla correlazione stringente intercorrente tra le attività amministrative successive espletate dal ricorrente nell'ambito del giudizio patrocinato nell'interesse della , rispettivamente madre della odierna Per_1 resistente, ritiene non doversi computare ulteriori compensi imputabili alle predette attività espletate, dovendosi invero ritenersi le stesse complementari e propedeutiche alle intraprese azioni giudiziarie.
Sul compenso come liquidato – integrante debito di valuta - spettano altresì gli interessi al saggio legale a decorrere dalla presente decisione fino all'effettivo soddisfo (cfr., in tal senso, da ultimo, in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 24.10.2014 n° 22678 secondo cui, quando insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento di liquidazione, sicchè è da tale data e nei limiti di quanto liquidato dal giudice e non prima che va riportata la decorrenza degli interessi;
in precedenza, in senso conforme, si veda Cass. 10 ottobre 2011, n. 20806; Cass. 2 agosto 2005, n. 16132; Cass. 2 febbraio 2011, n. 2431; Cass. 7 giugno 2005, n. 11777; Cass. 29 maggio 1999, n. 5240; Cass. 28 aprile 1993, n. 5004).
4. sulle spese. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 - tenuto conto del valore del decisum (euro 2.275,75, ) non del disputatum - e facendo riferimento ai parametri minimi, stante la semplicità della controversia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord II sezione civile, in persona della dott.ssa Matilde Boccia, funzione di giudice unico così provvede:
-Accoglie per le causali in motivazione il ricorso proposto dall'avv.to Avv. BI AG e per l'effetto: - Condanna nella qualità di erede di al CP_1 Persona_1 pagamento in favore di BI AG della somma di euro 2.275,75, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15% oltre IVA e CPA oltre interessi al saggio legale dalla data della presente decisione fino all'effettivo soddisfo;
- Condanna altresì la resistente nella qualità di erede di CP_1 Per_1
al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Avv.BI
[...]
AG, procuratore di se' stesso ex art. 86 c.p.c., che si liquidano in € 100,00 per spese ed € 811,00 per compensi professionali (parametri minimi stante la semplicità della controversia e dell'attività espletata), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
AVERSA, 22.10.2025 IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..