TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3789 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32493/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott. ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32493/2023 promossa da:
(C.F. ) nato/a a ROMA (RM) il Parte_1 C.F._1
21/09/1962, con il patrocinio dell'avv.to CECCARELLI ALESSANDRA, con elezione di domicilio in VIA VAL DI LANZO 93 00141 ROMA presso il difensore RICORRENTE contro
(C.F. ), nato/a a ROMA (RM) il CP_1 C.F._2
03/05/1967, con il patrocinio dell'avv.to COMUNALE GIUSEPPE, con elezione di domicilio in VIA DELLE CARROZZE 3 00187 ROMA presso il difensore
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio giudiziale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 23 giugno 2023 parte ricorrente depositava ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la Sig.ra , chiedendo CP_1 altresì in suo favore il riconoscimento del diritto a percepire un assegno di divorzio di
€ 400,00 mensili e la corresponsione della metà della vendita della casa coniugale.
1 Si costituiva in giudizio contestando le richieste del sig. e CP_1 Pt_1 chiedendo a sua volta il riconoscimento del diritto ad un assegno divorzile di €
2.000,00 mensili, pari al mantenimento riconosciuto in sede di separazione consensuale.
Emesso il provvedimento provvisorio con conferma delle condizioni di separazione ed espletata la prova testimoniale richiesta, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Roma nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Tivoli del 29/01/2010.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dal entrambe le parti . A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. È opportuno ripercorrere le principali tappe dell'evoluzione giurisprudenziale in materia. Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-
2 compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equi ordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari … Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi” (cfr. Cass. Ord. n. 21926/2019). Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile, “pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente
3 sacrificate” (ex multis: conformi cfr. Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019). Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale, “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico- patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (cfr. Cass. ord. n. 22738/2021- Rv. 662350-01). Con riguardo alla fattispecie in esame, nessuna delle due parti ha fornito una prova in tal senso. In primo luogo non vi è prova di un effettivo squilibrio tra le posizioni economiche delle stesse;
né prova che il patrimonio dell'altro sia il frutto della rinuncia di uno dei due allo svolgimento di un'attività lavorativa , soprattutto in mancanza di figli da accudire.
Entrambi infine sono dotati di autonoma capacità lavorativa e la condizione di difficoltà economica assunta da tutte e due non discende dalla rottura della relazione coniugale. Entrambe le domande vanno pertanto rigettate.
Va infine dichiarata la inammissibilità della domanda “restitutoria” spiegata dalla ricorrente, trattandosi di domanda esulante dal thema decidendum del giudizio di divorzio (normativamente circoscritto alle sole controversie indicate dall'art. 473-bis- 1 cpc, tanto più alla luce delle specificazioni contenute nel cd “correttivo Cartabia” anche con riferimento allo scioglimento della comunione legale), in cui, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi (quali quelle restitutorie, risarcitorie, di scioglimento della comunione o di pagamento di somme di danaro, soggette al rito di cognizione ordinaria), non rientranti (nella vigenza sia del
4 vecchio che del nuovo rito) tra le ipotesi di “connessione qualificata”, soltanto per le quali l'art 40 cpc consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi (vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ. 6660/2001, 11828/2009, 18870/14). Dal rigetto di tutte le domande avanzate dalle parti discende la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cerveteri (Rm) il 28/2/1998; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Cerveteri (atto 9, parte II, serie A, dell'anno 1998);
- rigetta le domande di entrambe le parti relative al riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile e, per l'effetto, dispone che ciascuno dei coniugi debba provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
- dichiara inammissibile la domanda restitutoria avanzata da;
Parte_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20/12/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta Ienzi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott. ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32493/2023 promossa da:
(C.F. ) nato/a a ROMA (RM) il Parte_1 C.F._1
21/09/1962, con il patrocinio dell'avv.to CECCARELLI ALESSANDRA, con elezione di domicilio in VIA VAL DI LANZO 93 00141 ROMA presso il difensore RICORRENTE contro
(C.F. ), nato/a a ROMA (RM) il CP_1 C.F._2
03/05/1967, con il patrocinio dell'avv.to COMUNALE GIUSEPPE, con elezione di domicilio in VIA DELLE CARROZZE 3 00187 ROMA presso il difensore
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio giudiziale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 23 giugno 2023 parte ricorrente depositava ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la Sig.ra , chiedendo CP_1 altresì in suo favore il riconoscimento del diritto a percepire un assegno di divorzio di
€ 400,00 mensili e la corresponsione della metà della vendita della casa coniugale.
1 Si costituiva in giudizio contestando le richieste del sig. e CP_1 Pt_1 chiedendo a sua volta il riconoscimento del diritto ad un assegno divorzile di €
2.000,00 mensili, pari al mantenimento riconosciuto in sede di separazione consensuale.
Emesso il provvedimento provvisorio con conferma delle condizioni di separazione ed espletata la prova testimoniale richiesta, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Roma nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Tivoli del 29/01/2010.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dal entrambe le parti . A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. È opportuno ripercorrere le principali tappe dell'evoluzione giurisprudenziale in materia. Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-
2 compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equi ordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari … Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi” (cfr. Cass. Ord. n. 21926/2019). Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile, “pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente
3 sacrificate” (ex multis: conformi cfr. Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019). Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale, “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico- patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (cfr. Cass. ord. n. 22738/2021- Rv. 662350-01). Con riguardo alla fattispecie in esame, nessuna delle due parti ha fornito una prova in tal senso. In primo luogo non vi è prova di un effettivo squilibrio tra le posizioni economiche delle stesse;
né prova che il patrimonio dell'altro sia il frutto della rinuncia di uno dei due allo svolgimento di un'attività lavorativa , soprattutto in mancanza di figli da accudire.
Entrambi infine sono dotati di autonoma capacità lavorativa e la condizione di difficoltà economica assunta da tutte e due non discende dalla rottura della relazione coniugale. Entrambe le domande vanno pertanto rigettate.
Va infine dichiarata la inammissibilità della domanda “restitutoria” spiegata dalla ricorrente, trattandosi di domanda esulante dal thema decidendum del giudizio di divorzio (normativamente circoscritto alle sole controversie indicate dall'art. 473-bis- 1 cpc, tanto più alla luce delle specificazioni contenute nel cd “correttivo Cartabia” anche con riferimento allo scioglimento della comunione legale), in cui, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi (quali quelle restitutorie, risarcitorie, di scioglimento della comunione o di pagamento di somme di danaro, soggette al rito di cognizione ordinaria), non rientranti (nella vigenza sia del
4 vecchio che del nuovo rito) tra le ipotesi di “connessione qualificata”, soltanto per le quali l'art 40 cpc consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi (vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ. 6660/2001, 11828/2009, 18870/14). Dal rigetto di tutte le domande avanzate dalle parti discende la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cerveteri (Rm) il 28/2/1998; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Cerveteri (atto 9, parte II, serie A, dell'anno 1998);
- rigetta le domande di entrambe le parti relative al riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile e, per l'effetto, dispone che ciascuno dei coniugi debba provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
- dichiara inammissibile la domanda restitutoria avanzata da;
Parte_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20/12/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta Ienzi
5