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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 01/08/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1902/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1902/2025 R.G. posta in decisione in data 01/08/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Monza presso lo studio dell'avv. Danilo Delia, che la Parte_1 rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliato in Busto Garolfo presso lo studio dell'avv. Ornella Controparte_1
Colombo, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio
pagina 1 di 2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso proposto da al fine di conseguire la fissazione, a carico di Parte_1 CP_1
Per_
, di un contributo al mantenimento della figlia maggiorenne tuttora non autosufficiente,
[...] da determinarsi nella misura di € 500 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, lamentando che l'odierno resistente aveva iniziato a corrisponderle un contributo al mantenimento della ragazza
(all'epoca minorenne) di € 300,00 mensili, che era, tuttavia, cessato solo dopo qualche mese, più precisamente dal mese di maggio 2022, senza alcun preavviso;
Per_
-Precisato che il resistente si costituiva in giudizio facendo rilevare che seppure non ancora completamente autonoma economicamente, non era totalmente avulsa dal mondo del lavoro, dove aveva già avuto modo di fare esperienza e che le pretese della ricorrente (€ 500/mese) erano da considerare eccessive anche in rapporto alle capacità economiche del resistente, che stava già facendo fronte ad una serie di debiti familiari;
-Rilevato che con provvedimento del 28/07/2025 il Giudice Delegato suggeriva alle parti di chiudere bonariamente la vertenza con la determinazione di un contributo per la figlia di € 300 mensili per anni due (salvo reperimento di un'attività lavorativa che preveda una retribuzione di almeno € 1000 mensili netti), oltre il 50% delle spese straordinarie;
-Preso atto che le parti comunicavano la loro adesione;
-Ritenuto che detto accordo possa essere accolto, trattandosi di condizioni conformi all'interesse della prole e adeguate alle condizioni reddituali delle parti;
-Osservato che alla stregua del raggiunto accordo possono compensarsi tra le parti le spese di lite;
P . Q . M .
PRENDE ATTO che le parti hanno pattuito le condizioni sopra indicate, che qui si intendono recepite e omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio dell'01/08/2025
Il Presidente Estensore
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1902/2025 R.G. posta in decisione in data 01/08/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Monza presso lo studio dell'avv. Danilo Delia, che la Parte_1 rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliato in Busto Garolfo presso lo studio dell'avv. Ornella Controparte_1
Colombo, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio
pagina 1 di 2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso proposto da al fine di conseguire la fissazione, a carico di Parte_1 CP_1
Per_
, di un contributo al mantenimento della figlia maggiorenne tuttora non autosufficiente,
[...] da determinarsi nella misura di € 500 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, lamentando che l'odierno resistente aveva iniziato a corrisponderle un contributo al mantenimento della ragazza
(all'epoca minorenne) di € 300,00 mensili, che era, tuttavia, cessato solo dopo qualche mese, più precisamente dal mese di maggio 2022, senza alcun preavviso;
Per_
-Precisato che il resistente si costituiva in giudizio facendo rilevare che seppure non ancora completamente autonoma economicamente, non era totalmente avulsa dal mondo del lavoro, dove aveva già avuto modo di fare esperienza e che le pretese della ricorrente (€ 500/mese) erano da considerare eccessive anche in rapporto alle capacità economiche del resistente, che stava già facendo fronte ad una serie di debiti familiari;
-Rilevato che con provvedimento del 28/07/2025 il Giudice Delegato suggeriva alle parti di chiudere bonariamente la vertenza con la determinazione di un contributo per la figlia di € 300 mensili per anni due (salvo reperimento di un'attività lavorativa che preveda una retribuzione di almeno € 1000 mensili netti), oltre il 50% delle spese straordinarie;
-Preso atto che le parti comunicavano la loro adesione;
-Ritenuto che detto accordo possa essere accolto, trattandosi di condizioni conformi all'interesse della prole e adeguate alle condizioni reddituali delle parti;
-Osservato che alla stregua del raggiunto accordo possono compensarsi tra le parti le spese di lite;
P . Q . M .
PRENDE ATTO che le parti hanno pattuito le condizioni sopra indicate, che qui si intendono recepite e omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio dell'01/08/2025
Il Presidente Estensore
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