Articolo 330 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 329Articolo 331
Versione
6 maggio 1952
Art. 330.
(Aggiornamento delle matricole e dei registri)


Quando alla nave o al galleggiante viene rilasciato un nuovo atto di nazionalita', o una nuova licenza, le matricole o i registri devono essere aggiornati.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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