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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/04/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7605/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario
TRA
Parte_1 Controparte_1
e , rappresentati e Controparte_2 Parte_2 difesi dall'avv. Antonio Romano, come da procura in atti;
ATTORI
E
, rappresentata e difesa Controparte_3 dall' avv. Caterina Alfano, come da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6/12/2016
l' quale correntista obbligata principale - poi cessionaria Parte_1 dell'azienda alla succeduta nei rapporti bancari Controparte_1 dedotti in giudizio - nonché e quali Controparte_2 Parte_2 fideiussori delle predette società, esponevano che l' (e poi Parte_1
intratteneva con la Controparte_1 Controparte_3 un conto corrente bancario contraddistinto dal n. 2019.42, in seguito
[...] divenuto, dall'anno 2013, n. 611637.27, e di aver ricevuto dei finanziamenti tramite muti e conti anticipi appoggiati su detto conto corrente, sul quale la banca aveva contabilizzato indebitamente voci passive a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, usurari, commissioni di massimo scoperto e altri oneri non dovuti, in mancanza di valide clausole contrattuali o in violazione di norme inderogabili di legge. Allegavano che a seguito degli accertamenti effettuati da un proprio ctp, la cui relazione veniva prodotta in atti unitamente alla documentazione bancaria, era risultato che la correntista, alla data del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 31/3/2016 era creditrice della banca di euro 62.973,39 in base ad una prima ipotesi ricostruttiva basata sul superamento della soglia usuraria sin dall'accensione del conto e di euro 53.395,88 in base ad una seconda ipotesi ricostruttiva basata sull'usura sopravvenuta. Deducevano che le fideiussioni concesse alla banca da e quali Controparte_2 Parte_2 consumatori, non imprenditori in quanto estranei all'attività economica esercitata dalla società, erano affette da nullità totale o parziale ex art. 33 del
Codice del Consumo, relativa in primo luogo, alla c.d. clausola omnibus, in quanto la clausola non stabiliva in modo determinato il prezzo al momento della prestazione, perché l'entità dell'impegno economico assunto dal fideiussore andava a concretizzarsi solo quando la garanzia veniva escussa e la prestazione doveva essere eseguita, con incertezza della prestazione contrattuale che il consumatore si impegnava ad effettuare. Aggiungevano che parimenti vessatoria, e dunque inefficace, era la clausola che prevede l'obbligo del fideiussore di pagare il dovuto “a semplice richiesta scritta” e
“senza eccezioni”, in quanto tali clausole comportano, infatti, una limitazione all'opponibilità di eccezioni da parte del fideiussore/consumatore, riproducendo in maniera esatta l'esempio di clausola presumibilmente vessatoria riportata alla lett. r) dell'art. 33 codice del consumo. Infine evidenziavano che con contratto di “cessione di ramo di azienda” stipulato con atto per notaio Dr. di Pagani del 07/04/2014 rep. n. Persona_1
150646 – racc. n. 37070, l' aveva ceduto alla Parte_1 [...]
“… il ramo di azienda inerente il settore dell'edilizia in genere Controparte_1
e lavori edili e stradale…..” e che l'art. 3, lett. c) dell'atto di cessione prevedeva che “la parte cessionaria subentra in tutti i contratti stipulati di servizi (utenze, finanziamenti etc) relativi al ramo di azienda ceduto”. Tale cessione di ramo di azienda era stato prontamente comunicato alla banca con nota del 15/04/2014 recapitata a mano, per cui la Controparte_1 era subentrata in tutti i rapporti in essere tra la e la Controparte_4 banca, ragione per la quale era soggetto Controparte_1 validamente legittimato ad agire in giudizio nei confronti della
[...]
, per far valere in via esclusiva, ovvero in via solidale, o Controparte_3 ancora in via alternativa con la cedente le pretese creditorie Parte_1 oggetto della domanda. Per tali motivi gli attori convenivano la CP_5 davanti all'adito tribunale, chiedendo di accertare e dichiarare, in relazione ai rapporti di conto corrente e di finanziamento indicati in narrativa, l'illegittima contabilizzazione a debito di somme non dovute, segnatamente, a titolo di interessi ultralegali, interessi usurari, commissione di massimo scoperto, altri
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 oneri e spese a carico del correntista, nella misura così come determinati dal
Ctp nella relazione prodotta in atti;
condannare la banca convenuta al pagamento, in favore dell'attrice ovvero della Parte_1 CP_6
della somma di euro 62.973,39 - in caso di accertata usura
[...] originaria -, ovvero, in via subordinata, di euro 53.395,88 -in caso di usura sopravvenuta-, in ogni caso con il favore degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
di condannare la CP_3 convenuta al risarcimento del danno patito dagli attori a causa della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nella gestione dei rapporti bancari per cui è causa, anche in relazione alla segnalazione del nominativo dei fideiussori in Centrale Rischi, nella misura che sarà determinata in corso di causa;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali che precedono, chiedevano di accertare che la condotta della Banca convenuta integra un fatto illecito ex art. 2043 c.c., o comunque un inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., ovvero una condotta contraria agli obblighi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e
1375 c.c., dichiarare, comunque, la risoluzione del contratto di finanziamento a medio e lungo termine a causa e per colpa della Controparte_3
e condannare, per l'effetto, la banca convenuta al pagamento, in favore
[...] dell' e/o eventualmente della della Parte_1 Controparte_6 somma equivalente al totale dei maggiori interessi applicati alle società istante pari ad euro 49.169,45 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data degli addebiti sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso accertare e dichiarare l'inesistenza, l'invalidità e/o l'inefficacia della fideiussione rilasciata dagli attori e in favore della Controparte_2 Parte_2
e, conseguentemente, dichiarare infondata la Controparte_3 pretesa creditoria avanzata dalla banca nei confronti dei garanti. condannare, inoltre, la convenuta, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
Costituitasi in giudizio, la evidenziava che le fideiussioni CP_5 prestate dai signori e in favore della CP_2 Pt_2 Parte_1 vanno inquadrate nell'ambito della figura del contratto autonomo di garanzia e che, pertanto, come da consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'obbligo dei garanti è del tutto indipendente dall'esistenza, dalla validità e dall'efficacia del rapporto garantito, stante l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre, al creditore, le eccezioni che spettano al debitore
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione. Quanto alla pretesa vessatorietà, ai sensi del codice del consumo, delle clausole contenute nel contratto di fideiussione, dal momento che i signori e Parte_2
non sarebbero imprenditori, rilevava che la tutela del Controparte_2 consumatore è da escludere quando il contratto di fideiussione è stato concluso da una persona fisica che agisce a garanzia di un debito contratto da un soggetto che agisce nell'ambito della sua attività professionale. Allegava che la contabilità della banca era conforme alle previsioni contrattuali e alle norme di legge, sia rispetto al contratto di conto corrente 2019,42 poi divenuto n. 611637,27 sia ai contratti di anticipazione e di finanziamento.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità delle domande tutte e, specificatamente, della domanda di ripetizione dei presunti illegittimi addebiti che sarebbero stati operati dalla banca, atteso che l'eventuale saldo creditorio diviene esigibile solo con chiusura dei rapporti, in quanto prima della chiusura le rimesse intercorse in costanza di rapporto si presumono tutte ripristinatorie, con la conseguenza che solo dopo l'eventuale integrale pagamento susseguente alla estinzione del conto l'eventuale indebito diviene ripetibile.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di giudizio.
Espletata ctu con il dott. , precisate le conclusioni, la causa Persona_2 veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
Le domande attoree sono in parte fondate e vanno pertanto accolte per quanto di ragione.
Va preliminarmente evidenziato che gli attori hanno allegato, in uno alla ctp, alcuni contratti e lettere di contratto intercorsi con la banca, ma quello più che conta hanno prodotto gli estratti conto dai quali si evincono le poste passive addebitate sul conto corrente e le relative causali. In tal modo hanno adempiuto all'onere della prova che incombe su chi agisce con l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., spettando poi alla banca dimostrare, attraverso la produzione di tutta la documentazione contrattuale, che gli addebiti avevano titolo in legittime clausole contrattuali e non erano in violazione di norme inderogabili.
L'incarico conferito al ctu, anche se facesse riferimento precipuo al solo rapporto di conto corrente, cosa che non è, si estende anche ai rapporti di finanziamento e conto anticipi che si appoggiano allo stesso. L'ausiliario del
Giudice, espletati gli accertamenti del caso, ha precisato che il rapporto di conto corrente, era assistito da più linee di credito e che su di esso la banca
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 aveva addebitato gli interessi e le spese derivanti da ulteriori rapporti di conto autoliquidanti intrattenuti dal cliente con l'istituto.
Il ctu, con relazione che questo giudice condivide in fatto e in diritto e qui richiama ad integrazione della presente motivazione, ha correttamente escluso l'anatocismo in mancanza della stipula di una specifica clausola scritta avente il contenuto prescritto dalla legge. Correttamente ha escluso le commissioni di massimo scoperto perché la clausola risulta indeterminata per omessa indicazione dei criteri di calcolo e quindi nulla. Gli interessi ultralegali sono stati applicati solo ove stabiliti per iscritto nei contratti, senza mutamenti nel tempo, in quanto correttamente è stato accertato l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca. Correttamente il ctu ha anche provveduto alla verifica del superamento del tasso soglia usurario, accertando in conclusione che ricostruendo il rapporto n. 2019.42, divenuto successivamente n. 611637.27, depurato dalle poste passive non dovute, il saldo alla data del 31.3.2016 non era di euro - 24,98 a debito della correntista, ma di euro 52.383,02 a credito della correntista.
Non avendo allegato alcuna delle parti, né provato, che il conto corrente sia stato chiuso già alla data della domanda o nel corso del giudizio, la pronuncia non può essere che di mero accertamento, con conseguente rigetto della domanda di condanna della banca alla restituzione della somma, atteso che solo con la chiusura del conto diviene esigibile il saldo finale.
In ordine alla domanda di risarcimento danni, anche per segnalazione indebita alla Centrale Rischi Interbancaria dell'esposizione debitoria, gli attori nulla hanno provato ed in ogni caso non si ravvisa alcuna illegittimità, essendo doveroso per ogni banca segnalare gli affidamenti concessi, gli scoperti di conto corrente e ancor più l'eventuale passaggio a sofferenza dei crediti bancari.
Sul punto va considerato che non risulta che gli attori abbiano mai contestato la contabilità bancaria durante i vari rapporti intrattenuti dalla società, per cui anche sotto tale aspetto alla banca nulla può essere imputato a titolo di colpa e responsabilità risarcitoria.
Riguardo alle fideiussioni concesse dai garanti, non emergono profili di nullità sotto il profilo della vessatorietà delle clausole, atteso che nessuna di quelle segnalate dai fideiussori rientra tra quelle di cui all'art. 33 del Codice del Consumo. In particolare la fideiussione omnibus risulta essere legittimamente concessa prevedendo un limite di importo massimo non superabile ed avendo le parti derogato alle norme codicistiche sulla fideiussione ordinaria, costruendo la garanzia come del tutto autonoma dalla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 validità dell'obbligazione principale. La stessa invocata violazione della normativa antitrust, per la sostanziale conformità del contenuto della fideiussione al modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con il noto provvedimento del 2005, determina solo nullità relativa delle sole clausole conformi al modello. Nel caso in esame la nullità relativa non comporta conseguenze, atteso che non è stato posto il problema dell'applicabilità dell'art. 1957 c.c. Dall'analisi del testo delle fideiussioni emerge chiaramente che trattasi di un contratto autonomo di garanzia, vale a dire di un obbligazione assunta dal garante di pagare a semplice richiesta scritta il debito della fideiuvata, come risultante dalle scritture contabili della banca e a garantire l'adempimento delle obbligazioni della garantita anche in caso di invalidità di dette obbligazioni. Orbene, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Cass, Civ. S.U. 1/10/1987 n. 7341, confermato dalla più recente Cass. Civ. S.U. 18/2/2010 n. 3947) la previsione delle clausole del tipo “a prima richiesta” determina una deroga alla disciplina legale della fideiussione, che comporta l'attribuzione, al creditore beneficiario della garanzia, di un potere di esigere dal garante il pagamento immediato del debito garantito, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all'effettiva esistenza, validità e misura dell'obbligazione garantita. La predetta deroga deriva per il sol fatto della previsione della clausola “a prima richiesta”, che vale in via presuntiva a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile esso con il principio di accessorietà che caratterizza la comune fideiussione, salvo che dal contenuto della convenzione negoziale risulti una diversa volontà delle parti. La completa autonomia dell'obbligazione del garante autonomo dalle vicende dell'obbligazione garantita, determina, per il garante autonomo, l'impossibilità di sollevare non solo eccezioni di natura processuali (tipico effetto della clausola “solve et repete”), ma anche eccezioni basate sull'inesistenza o invalidità del rapporto garantito, con il solo limite dell'exceptio doli nei casi di escussione della garanzia con dolo, mala fede o abuso manifesto. Nel caso in esame i fideiussori non hanno sollevato l'exceptio doli.
In conclusione va accolta la sola domanda degli attori relativamente all'accertamento del saldo reale del conto corrente di corrispondenza n.
611637.27, il quale depurato dalle poste passive non dovute, presentava alla data del 31.3.2016 un saldo effettivo di euro 52.383,02 a credito della correntista in luogo di quello bancario di euro - 24,98 a debito della correntista.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 La reciproca parziale soccombenza tra le parti induce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio e quelle di ctu.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto dichiara che il saldo del rapporto di c/c n. 611637.27 alla data del 31/03/2016 aveva un saldo a credito della società correntista pari ad euro 52.338,02
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio e di ctu.
Così deciso in data 29/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7605/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario
TRA
Parte_1 Controparte_1
e , rappresentati e Controparte_2 Parte_2 difesi dall'avv. Antonio Romano, come da procura in atti;
ATTORI
E
, rappresentata e difesa Controparte_3 dall' avv. Caterina Alfano, come da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6/12/2016
l' quale correntista obbligata principale - poi cessionaria Parte_1 dell'azienda alla succeduta nei rapporti bancari Controparte_1 dedotti in giudizio - nonché e quali Controparte_2 Parte_2 fideiussori delle predette società, esponevano che l' (e poi Parte_1
intratteneva con la Controparte_1 Controparte_3 un conto corrente bancario contraddistinto dal n. 2019.42, in seguito
[...] divenuto, dall'anno 2013, n. 611637.27, e di aver ricevuto dei finanziamenti tramite muti e conti anticipi appoggiati su detto conto corrente, sul quale la banca aveva contabilizzato indebitamente voci passive a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, usurari, commissioni di massimo scoperto e altri oneri non dovuti, in mancanza di valide clausole contrattuali o in violazione di norme inderogabili di legge. Allegavano che a seguito degli accertamenti effettuati da un proprio ctp, la cui relazione veniva prodotta in atti unitamente alla documentazione bancaria, era risultato che la correntista, alla data del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 31/3/2016 era creditrice della banca di euro 62.973,39 in base ad una prima ipotesi ricostruttiva basata sul superamento della soglia usuraria sin dall'accensione del conto e di euro 53.395,88 in base ad una seconda ipotesi ricostruttiva basata sull'usura sopravvenuta. Deducevano che le fideiussioni concesse alla banca da e quali Controparte_2 Parte_2 consumatori, non imprenditori in quanto estranei all'attività economica esercitata dalla società, erano affette da nullità totale o parziale ex art. 33 del
Codice del Consumo, relativa in primo luogo, alla c.d. clausola omnibus, in quanto la clausola non stabiliva in modo determinato il prezzo al momento della prestazione, perché l'entità dell'impegno economico assunto dal fideiussore andava a concretizzarsi solo quando la garanzia veniva escussa e la prestazione doveva essere eseguita, con incertezza della prestazione contrattuale che il consumatore si impegnava ad effettuare. Aggiungevano che parimenti vessatoria, e dunque inefficace, era la clausola che prevede l'obbligo del fideiussore di pagare il dovuto “a semplice richiesta scritta” e
“senza eccezioni”, in quanto tali clausole comportano, infatti, una limitazione all'opponibilità di eccezioni da parte del fideiussore/consumatore, riproducendo in maniera esatta l'esempio di clausola presumibilmente vessatoria riportata alla lett. r) dell'art. 33 codice del consumo. Infine evidenziavano che con contratto di “cessione di ramo di azienda” stipulato con atto per notaio Dr. di Pagani del 07/04/2014 rep. n. Persona_1
150646 – racc. n. 37070, l' aveva ceduto alla Parte_1 [...]
“… il ramo di azienda inerente il settore dell'edilizia in genere Controparte_1
e lavori edili e stradale…..” e che l'art. 3, lett. c) dell'atto di cessione prevedeva che “la parte cessionaria subentra in tutti i contratti stipulati di servizi (utenze, finanziamenti etc) relativi al ramo di azienda ceduto”. Tale cessione di ramo di azienda era stato prontamente comunicato alla banca con nota del 15/04/2014 recapitata a mano, per cui la Controparte_1 era subentrata in tutti i rapporti in essere tra la e la Controparte_4 banca, ragione per la quale era soggetto Controparte_1 validamente legittimato ad agire in giudizio nei confronti della
[...]
, per far valere in via esclusiva, ovvero in via solidale, o Controparte_3 ancora in via alternativa con la cedente le pretese creditorie Parte_1 oggetto della domanda. Per tali motivi gli attori convenivano la CP_5 davanti all'adito tribunale, chiedendo di accertare e dichiarare, in relazione ai rapporti di conto corrente e di finanziamento indicati in narrativa, l'illegittima contabilizzazione a debito di somme non dovute, segnatamente, a titolo di interessi ultralegali, interessi usurari, commissione di massimo scoperto, altri
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 oneri e spese a carico del correntista, nella misura così come determinati dal
Ctp nella relazione prodotta in atti;
condannare la banca convenuta al pagamento, in favore dell'attrice ovvero della Parte_1 CP_6
della somma di euro 62.973,39 - in caso di accertata usura
[...] originaria -, ovvero, in via subordinata, di euro 53.395,88 -in caso di usura sopravvenuta-, in ogni caso con il favore degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
di condannare la CP_3 convenuta al risarcimento del danno patito dagli attori a causa della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nella gestione dei rapporti bancari per cui è causa, anche in relazione alla segnalazione del nominativo dei fideiussori in Centrale Rischi, nella misura che sarà determinata in corso di causa;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali che precedono, chiedevano di accertare che la condotta della Banca convenuta integra un fatto illecito ex art. 2043 c.c., o comunque un inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., ovvero una condotta contraria agli obblighi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e
1375 c.c., dichiarare, comunque, la risoluzione del contratto di finanziamento a medio e lungo termine a causa e per colpa della Controparte_3
e condannare, per l'effetto, la banca convenuta al pagamento, in favore
[...] dell' e/o eventualmente della della Parte_1 Controparte_6 somma equivalente al totale dei maggiori interessi applicati alle società istante pari ad euro 49.169,45 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data degli addebiti sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso accertare e dichiarare l'inesistenza, l'invalidità e/o l'inefficacia della fideiussione rilasciata dagli attori e in favore della Controparte_2 Parte_2
e, conseguentemente, dichiarare infondata la Controparte_3 pretesa creditoria avanzata dalla banca nei confronti dei garanti. condannare, inoltre, la convenuta, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
Costituitasi in giudizio, la evidenziava che le fideiussioni CP_5 prestate dai signori e in favore della CP_2 Pt_2 Parte_1 vanno inquadrate nell'ambito della figura del contratto autonomo di garanzia e che, pertanto, come da consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'obbligo dei garanti è del tutto indipendente dall'esistenza, dalla validità e dall'efficacia del rapporto garantito, stante l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre, al creditore, le eccezioni che spettano al debitore
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione. Quanto alla pretesa vessatorietà, ai sensi del codice del consumo, delle clausole contenute nel contratto di fideiussione, dal momento che i signori e Parte_2
non sarebbero imprenditori, rilevava che la tutela del Controparte_2 consumatore è da escludere quando il contratto di fideiussione è stato concluso da una persona fisica che agisce a garanzia di un debito contratto da un soggetto che agisce nell'ambito della sua attività professionale. Allegava che la contabilità della banca era conforme alle previsioni contrattuali e alle norme di legge, sia rispetto al contratto di conto corrente 2019,42 poi divenuto n. 611637,27 sia ai contratti di anticipazione e di finanziamento.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità delle domande tutte e, specificatamente, della domanda di ripetizione dei presunti illegittimi addebiti che sarebbero stati operati dalla banca, atteso che l'eventuale saldo creditorio diviene esigibile solo con chiusura dei rapporti, in quanto prima della chiusura le rimesse intercorse in costanza di rapporto si presumono tutte ripristinatorie, con la conseguenza che solo dopo l'eventuale integrale pagamento susseguente alla estinzione del conto l'eventuale indebito diviene ripetibile.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di giudizio.
Espletata ctu con il dott. , precisate le conclusioni, la causa Persona_2 veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
Le domande attoree sono in parte fondate e vanno pertanto accolte per quanto di ragione.
Va preliminarmente evidenziato che gli attori hanno allegato, in uno alla ctp, alcuni contratti e lettere di contratto intercorsi con la banca, ma quello più che conta hanno prodotto gli estratti conto dai quali si evincono le poste passive addebitate sul conto corrente e le relative causali. In tal modo hanno adempiuto all'onere della prova che incombe su chi agisce con l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., spettando poi alla banca dimostrare, attraverso la produzione di tutta la documentazione contrattuale, che gli addebiti avevano titolo in legittime clausole contrattuali e non erano in violazione di norme inderogabili.
L'incarico conferito al ctu, anche se facesse riferimento precipuo al solo rapporto di conto corrente, cosa che non è, si estende anche ai rapporti di finanziamento e conto anticipi che si appoggiano allo stesso. L'ausiliario del
Giudice, espletati gli accertamenti del caso, ha precisato che il rapporto di conto corrente, era assistito da più linee di credito e che su di esso la banca
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 aveva addebitato gli interessi e le spese derivanti da ulteriori rapporti di conto autoliquidanti intrattenuti dal cliente con l'istituto.
Il ctu, con relazione che questo giudice condivide in fatto e in diritto e qui richiama ad integrazione della presente motivazione, ha correttamente escluso l'anatocismo in mancanza della stipula di una specifica clausola scritta avente il contenuto prescritto dalla legge. Correttamente ha escluso le commissioni di massimo scoperto perché la clausola risulta indeterminata per omessa indicazione dei criteri di calcolo e quindi nulla. Gli interessi ultralegali sono stati applicati solo ove stabiliti per iscritto nei contratti, senza mutamenti nel tempo, in quanto correttamente è stato accertato l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca. Correttamente il ctu ha anche provveduto alla verifica del superamento del tasso soglia usurario, accertando in conclusione che ricostruendo il rapporto n. 2019.42, divenuto successivamente n. 611637.27, depurato dalle poste passive non dovute, il saldo alla data del 31.3.2016 non era di euro - 24,98 a debito della correntista, ma di euro 52.383,02 a credito della correntista.
Non avendo allegato alcuna delle parti, né provato, che il conto corrente sia stato chiuso già alla data della domanda o nel corso del giudizio, la pronuncia non può essere che di mero accertamento, con conseguente rigetto della domanda di condanna della banca alla restituzione della somma, atteso che solo con la chiusura del conto diviene esigibile il saldo finale.
In ordine alla domanda di risarcimento danni, anche per segnalazione indebita alla Centrale Rischi Interbancaria dell'esposizione debitoria, gli attori nulla hanno provato ed in ogni caso non si ravvisa alcuna illegittimità, essendo doveroso per ogni banca segnalare gli affidamenti concessi, gli scoperti di conto corrente e ancor più l'eventuale passaggio a sofferenza dei crediti bancari.
Sul punto va considerato che non risulta che gli attori abbiano mai contestato la contabilità bancaria durante i vari rapporti intrattenuti dalla società, per cui anche sotto tale aspetto alla banca nulla può essere imputato a titolo di colpa e responsabilità risarcitoria.
Riguardo alle fideiussioni concesse dai garanti, non emergono profili di nullità sotto il profilo della vessatorietà delle clausole, atteso che nessuna di quelle segnalate dai fideiussori rientra tra quelle di cui all'art. 33 del Codice del Consumo. In particolare la fideiussione omnibus risulta essere legittimamente concessa prevedendo un limite di importo massimo non superabile ed avendo le parti derogato alle norme codicistiche sulla fideiussione ordinaria, costruendo la garanzia come del tutto autonoma dalla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 validità dell'obbligazione principale. La stessa invocata violazione della normativa antitrust, per la sostanziale conformità del contenuto della fideiussione al modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con il noto provvedimento del 2005, determina solo nullità relativa delle sole clausole conformi al modello. Nel caso in esame la nullità relativa non comporta conseguenze, atteso che non è stato posto il problema dell'applicabilità dell'art. 1957 c.c. Dall'analisi del testo delle fideiussioni emerge chiaramente che trattasi di un contratto autonomo di garanzia, vale a dire di un obbligazione assunta dal garante di pagare a semplice richiesta scritta il debito della fideiuvata, come risultante dalle scritture contabili della banca e a garantire l'adempimento delle obbligazioni della garantita anche in caso di invalidità di dette obbligazioni. Orbene, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Cass, Civ. S.U. 1/10/1987 n. 7341, confermato dalla più recente Cass. Civ. S.U. 18/2/2010 n. 3947) la previsione delle clausole del tipo “a prima richiesta” determina una deroga alla disciplina legale della fideiussione, che comporta l'attribuzione, al creditore beneficiario della garanzia, di un potere di esigere dal garante il pagamento immediato del debito garantito, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all'effettiva esistenza, validità e misura dell'obbligazione garantita. La predetta deroga deriva per il sol fatto della previsione della clausola “a prima richiesta”, che vale in via presuntiva a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile esso con il principio di accessorietà che caratterizza la comune fideiussione, salvo che dal contenuto della convenzione negoziale risulti una diversa volontà delle parti. La completa autonomia dell'obbligazione del garante autonomo dalle vicende dell'obbligazione garantita, determina, per il garante autonomo, l'impossibilità di sollevare non solo eccezioni di natura processuali (tipico effetto della clausola “solve et repete”), ma anche eccezioni basate sull'inesistenza o invalidità del rapporto garantito, con il solo limite dell'exceptio doli nei casi di escussione della garanzia con dolo, mala fede o abuso manifesto. Nel caso in esame i fideiussori non hanno sollevato l'exceptio doli.
In conclusione va accolta la sola domanda degli attori relativamente all'accertamento del saldo reale del conto corrente di corrispondenza n.
611637.27, il quale depurato dalle poste passive non dovute, presentava alla data del 31.3.2016 un saldo effettivo di euro 52.383,02 a credito della correntista in luogo di quello bancario di euro - 24,98 a debito della correntista.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 La reciproca parziale soccombenza tra le parti induce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio e quelle di ctu.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto dichiara che il saldo del rapporto di c/c n. 611637.27 alla data del 31/03/2016 aveva un saldo a credito della società correntista pari ad euro 52.338,02
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio e di ctu.
Così deciso in data 29/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7