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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1218/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 1218/2021 promosso da
(c.f.. ) con sede in Ancona Via Gentile da Fabriano in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente Pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cecilia Maria Satta dell'Avvocatura
Regionale e domiciliata in Ancona, Piazza Cavour, 23, presso l' Avvocatura Regionale
APPELLANTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Renzo Merlini ed CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Macerata in C.so Cavour n. 50/B presso lo studio del difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 26 aprile 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Macerata la per sentirla condannare al risarcimento dei danni Parte_1 quantificati in euro 8.716,00 subiti quando in data 07.01.2017 alla guida della propria autovettura
FORD FIESTA, transitando nel territorio del Comune di Treia (MC), lungo la S.P.128 con direzione di marcia Treia – Località Passo Treia, un esemplare di cinghiale invadeva improvvisamente la corsia di marcia andando ad impattare contro l'auto per poi dileguarsi. Si costituiva la Parte_1
eccependo la carenza di legittimazione passiva, la mancanza della prova della condotta colposa,
l'assenza del nesso eziologico tra condotta e danno, la condotta di guida negligente dell'attore e comunque l'infondatezza della domanda attorea.
All'esito della espletata istruttoria ( prove testimoniali, ctu medica e ctu sui danni materiali) il
Tribunale di Macerata con sentenza resa ex art. 281 sexies n. 436/2021, pubblicata in data 28.04.2021 nel giudizio rubricato al R.G. n. 1852/2017 accoglieva la domanda e condannava la al Parte_1
pagamento in favore di della complessiva somma di euro 4.558,85 oltre alle spese CP_1
processuali.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello la chiedendo “ … dichiarata la Parte_1
nullità della sentenza impugnata, rigettare la richiesta risarcitoria ed accogliere in ogni caso tutte le conclusioni avanzate in prime cure per il rigetto della domanda di risarcimento formulata dall'attore perché destituita di fondamento;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale di Macerata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- conseguentemente altresì accertare e dichiarare il diritto della a ripetere le Parte_1
somme erogate in esecuzione della sentenza di primo grado esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..Con vittoria di spese”.
Si costituiva in giudizio il Sig. chiedendo il rigetto dell' appello e “ in via subordinata ed CP_1
istruttoria, previa modifica e/o integrazione dell'ordinanza del 14.02.2018, ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della , o di funzionario a ciò espressamente Parte_1
delegato, sui capitoli di cui al punto A) della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c.).
All' udienza dell' 26 aprile 2023 la causa veniva trattenuta in decisione
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo lamenta “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. – violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Decisione sulla base di una causa petendi non invocata tempestivamente dalle parti ed introdotta solo in sede di decisione e quindi ben oltre il maturare delle preclusioni processuali e senza alcun contraddittorio – Violazione del principio del contraddittorio – Violazione del diritto di difesa – Erronea applicazione dell'art. 2052
c.c.”
In sostanza rileva che la disciplina dell'art. 2052 non era entrata nel thema decidendum e che l' attore aveva invocato una responsabilità ex artt. art. 2043 c.c. e/o 2051 c.c.
Il motivo non è fondato e deve essere respinto .
La questione attinente alla corretta individuazione della norma applicabile ad una determinata fattispecie, è da risolvere in base al principio jura novit curia che consente infatti sempre al giudice, anche in sede di legittimità, di valutare d'ufficio la norma applicabile, operando sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti ( Cass., 10/11/2023, n. 31330; Cass., 05/03/2019, n. 6341). La sentenza impugnata non ha dunque violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ma ha applicato al caso di specie l'art. 2052 c.c., come interpretato dal costante orientamento di legittimità nel rapporto con il diverso titolo della responsabilità : non può infatti disconoscersi che in materia, negli ultimi anni, si è fatto strada un diverso orientamento nella giurisprudenza di legittimità che, oggi, si ritiene di dover condividere. In particolare, nell'ultimo biennio, possono dirsi ormai affermati i seguenti principi di diritto: "i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacchè, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema" ( ex multis Cass., Sez. 3, Sentenza n.
7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 - 01-02-03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3,
Sentenza n. 8385 del 29/04/2020).
Con il secondo e settimo motivo che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi viene eccepito “ Mancato superamento della presunzione di colpa del conducente ai sensi dell'art. 2054, primo comma, c.c. – violazione degli art. 2043 e 2967 c.c. in materia di riparto dell'onere probatorio e dell'art. 115 c.p.c. in materia di valutazione delle prove” e “Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1227 c.c. – Erronea valutazione del concorso colposo del creditore/conducente”.
I motivi non sono fondati.
La dinamica del sinistro così come riferita dall' attore è confermata da quanto emerso dall' accurata istruttoria ed in particolare dalla relazione redatta dai Carabinieri di Macerata (doc. all. sub 2 Fascicolo
I°) nella quale viene rilevata l'assenza di tracce di frenata ( a conferma di una velocità moderata ), l'assenza di cartelli stradali relativi al possibile attraversamento di animali selvatici, la presenza di sangue e peli di cinghiale nella parte anteriore dell' autovettura, graffi e danni al veicolo compatibili con l'urto contro un animale ( dette circostanze sono state altresì confermate dal teste Tes_1
escusso all' udienza del 04/05/2018 nella sua qualità di verbalizzante “quando siamo
[...]
arrivati sul posto non abbiamo rinvenuto il cinghiale c'era solo la autovettura incidentata con i peli dell'animale selvatico attaccati alla macchina” ) . E non vi è dubbio che “il verbale di accertamento di un sinistro stradale fa piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., oltre che della provenienza dell'atto e delle dichiarazioni rese dalle parti, anche dei fatti che il P.U. attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Trattasi infatti di un atto pubblico redatto da organi di polizia...” (cfr ex multis Cass. civ. Sez. III, 25/06/2003, n. 101).
Anche il teste escusso all' udienza del 27 giugno 2018, trasportato sul veicolo condotto dal Tes_2
padre, ha riferito le modalità del sinistro in maniera perfettamente compatibile con il rilievo della
Polstrada e né l'appellante ha fornito prove certe in ordine ad asseriti concorsi di colpa.
Con il terzo motivo viene proposta “ Eccezione di difetto di legittimazione ovvero infondatezza della domanda in quanto i fatti allegati quali costitutivi dell'inadempimento colposo attengono alle funzioni ed alle responsabilità dell'ente proprietario della strada o di altro ente – contraddittorietà della sentenza”. Sostiene l' appellante che era da ritenersi “legittimato passivo rectius quale corretto contraddittore il soggetto proprietario della strada e pertanto la Provincia di Macerata, ma non certo la ”. Parte_1
Anche tale doglianza è priva di pregio.
Invero la responsabilità per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente ( sia esso , Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc.) “ Pt_1
a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata”. (ex multis Cass. civ. Sez. III, 10/11/2015, n. 22886) , e pertanto è necessario prendere in considerazione innanzitutto la normativa emanata dalla singole regioni.
Premesso infatti che la legge n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario la emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, ad esse affidando, altresì, i poteri di gestione, tutela e controllo, nel caso di specie soccorre la L.R. 7/1995 che, in particolare agli artt. 3,4,5, 25 e 34 stabilisce che la conserva il potere regionale di Parte_1
controllo, si deve occupare di redigere il piano faunistico- venatorio, deve stabilire criteri e indirizzi per la stesura dei relativi piani provinciali e la gestione della fauna selvatica da parte delle province e costituisce un fondo regionale ( art. 34) per far fronte ad eventuali domande di risarcimento per danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica. E nella legge regionale 29 luglio 2008, n. 25 all'art. 34 bis, aggiunto all'art. 15, comma 5, si stabilisce altresì l'istituzione di un fondo “per l'indennizzo da parte della Regione dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica”.
Ne consegue pertanto che spetta alla e non alla Provincia o altro Ente l' obbligo di Parte_1
predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose, danni di cui la stessa è dunque chiamata a rispondere. Pt_1
Quanto sopra statuito comporta il respingimento dei motivi sub 4 e 5 rispettivamente “Rigetto della domanda anche con riferimento all'art. 2043 c.c. – Mancato accertamento della condotta omissiva colposa della – Insussistenza della colpa – Violazione dell'art. 115 c.p.c. in materia di Parte_1
valutazione delle prove e dell'art. 112 c.p.c. in materia di cognizione giudiziale di fatti non allegati dalle parti” e “Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. – Erronea interpretazione delle risultanze processuali in punto di accertamento del fatto e di nesso eziologico con il danno lamentato”.
Con il motivo sub 6 l'appellante lamenta “ Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. e
115 c.p.c. – Erronea interpretazione delle risultanze processuali in punto di liquidazione del danno lamentato sia in relazione al danno al mezzo che al danno biologico”: in particolare in ordine al quantum per il danno al veicolo, rileva che “ il mancato esame del mezzo preclude a qualsiasi reale valutazione dotata di una qualche attendibilità” e quanto al danno biologico lo stesso “appare del tutto scollegato da quanto allegato da parte attrice ed in ogni caso è rivelatore di una violenza dell'impatto non coerente con la ricostruzione del sinistro fornita”.
Sull'an si è già detto, e non vi sono ragioni per discostarsi dalla gravata pronuncia anche in ordine al quantum liquidato: sulla base delle espletate perizie il Tribunale ha riconosciuto per i danni al mezzo
€. 3.213,55 ( non è stato riconosciuto correttamente il danno da fermo tecnico perchè non provato e quindi non può certo parlarsi di adesione acritica alla consulenza da parte del Tribunale) ed €.
1.346,30 per danni fisici.
Il primo giudice ha fatto proprie le conclusioni a cui sono giunti entrambi i periti i cui elaborati risultano esaustivi, analitici ed immune da vizi logici e non ci sono ad avviso del Collegio ragioni per discostarsene: i CTU hanno esaminato la documentazione in atti ed hanno risposto ai quesiti loro posti in maniera precisa, analitica ed esaustiva. Da aggiungere che il Tribunale ha proceduto, quanto alla liquidazione del danno alla persona, basandosi sulle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano così applicando valori monetari aggiornati secondo l'attuale capacità di acquisto della moneta
Anche tale motivo è pertanto da respingere.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze e richieste delle parti
L' appello deve pertanto essere respinto e la gravata sentenza interamente confermata.
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del Parte_1
Presidente p.t. contro ed avverso la sentenza del Tribunale di Macerata resa ex art. CP_1
281 sexies n. 436/2021, pubblicata in data 28.04.2021 nel giudizio rubricato al R.G. n. 1852/2017 così provvede:
- rigetta l' appello;
- conferma per l' effetto l' impugnata pronuncia;
- condanna la al pagamento nei confronti di delle spese del grado, Parte_1 CP_1
spese che si liquidano in complessivi €. 1.923,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 1218/2021 promosso da
(c.f.. ) con sede in Ancona Via Gentile da Fabriano in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente Pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cecilia Maria Satta dell'Avvocatura
Regionale e domiciliata in Ancona, Piazza Cavour, 23, presso l' Avvocatura Regionale
APPELLANTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Renzo Merlini ed CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Macerata in C.so Cavour n. 50/B presso lo studio del difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 26 aprile 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Macerata la per sentirla condannare al risarcimento dei danni Parte_1 quantificati in euro 8.716,00 subiti quando in data 07.01.2017 alla guida della propria autovettura
FORD FIESTA, transitando nel territorio del Comune di Treia (MC), lungo la S.P.128 con direzione di marcia Treia – Località Passo Treia, un esemplare di cinghiale invadeva improvvisamente la corsia di marcia andando ad impattare contro l'auto per poi dileguarsi. Si costituiva la Parte_1
eccependo la carenza di legittimazione passiva, la mancanza della prova della condotta colposa,
l'assenza del nesso eziologico tra condotta e danno, la condotta di guida negligente dell'attore e comunque l'infondatezza della domanda attorea.
All'esito della espletata istruttoria ( prove testimoniali, ctu medica e ctu sui danni materiali) il
Tribunale di Macerata con sentenza resa ex art. 281 sexies n. 436/2021, pubblicata in data 28.04.2021 nel giudizio rubricato al R.G. n. 1852/2017 accoglieva la domanda e condannava la al Parte_1
pagamento in favore di della complessiva somma di euro 4.558,85 oltre alle spese CP_1
processuali.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello la chiedendo “ … dichiarata la Parte_1
nullità della sentenza impugnata, rigettare la richiesta risarcitoria ed accogliere in ogni caso tutte le conclusioni avanzate in prime cure per il rigetto della domanda di risarcimento formulata dall'attore perché destituita di fondamento;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale di Macerata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- conseguentemente altresì accertare e dichiarare il diritto della a ripetere le Parte_1
somme erogate in esecuzione della sentenza di primo grado esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..Con vittoria di spese”.
Si costituiva in giudizio il Sig. chiedendo il rigetto dell' appello e “ in via subordinata ed CP_1
istruttoria, previa modifica e/o integrazione dell'ordinanza del 14.02.2018, ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della , o di funzionario a ciò espressamente Parte_1
delegato, sui capitoli di cui al punto A) della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c.).
All' udienza dell' 26 aprile 2023 la causa veniva trattenuta in decisione
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo lamenta “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. – violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Decisione sulla base di una causa petendi non invocata tempestivamente dalle parti ed introdotta solo in sede di decisione e quindi ben oltre il maturare delle preclusioni processuali e senza alcun contraddittorio – Violazione del principio del contraddittorio – Violazione del diritto di difesa – Erronea applicazione dell'art. 2052
c.c.”
In sostanza rileva che la disciplina dell'art. 2052 non era entrata nel thema decidendum e che l' attore aveva invocato una responsabilità ex artt. art. 2043 c.c. e/o 2051 c.c.
Il motivo non è fondato e deve essere respinto .
La questione attinente alla corretta individuazione della norma applicabile ad una determinata fattispecie, è da risolvere in base al principio jura novit curia che consente infatti sempre al giudice, anche in sede di legittimità, di valutare d'ufficio la norma applicabile, operando sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti ( Cass., 10/11/2023, n. 31330; Cass., 05/03/2019, n. 6341). La sentenza impugnata non ha dunque violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ma ha applicato al caso di specie l'art. 2052 c.c., come interpretato dal costante orientamento di legittimità nel rapporto con il diverso titolo della responsabilità : non può infatti disconoscersi che in materia, negli ultimi anni, si è fatto strada un diverso orientamento nella giurisprudenza di legittimità che, oggi, si ritiene di dover condividere. In particolare, nell'ultimo biennio, possono dirsi ormai affermati i seguenti principi di diritto: "i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacchè, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema" ( ex multis Cass., Sez. 3, Sentenza n.
7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 - 01-02-03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3,
Sentenza n. 8385 del 29/04/2020).
Con il secondo e settimo motivo che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi viene eccepito “ Mancato superamento della presunzione di colpa del conducente ai sensi dell'art. 2054, primo comma, c.c. – violazione degli art. 2043 e 2967 c.c. in materia di riparto dell'onere probatorio e dell'art. 115 c.p.c. in materia di valutazione delle prove” e “Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1227 c.c. – Erronea valutazione del concorso colposo del creditore/conducente”.
I motivi non sono fondati.
La dinamica del sinistro così come riferita dall' attore è confermata da quanto emerso dall' accurata istruttoria ed in particolare dalla relazione redatta dai Carabinieri di Macerata (doc. all. sub 2 Fascicolo
I°) nella quale viene rilevata l'assenza di tracce di frenata ( a conferma di una velocità moderata ), l'assenza di cartelli stradali relativi al possibile attraversamento di animali selvatici, la presenza di sangue e peli di cinghiale nella parte anteriore dell' autovettura, graffi e danni al veicolo compatibili con l'urto contro un animale ( dette circostanze sono state altresì confermate dal teste Tes_1
escusso all' udienza del 04/05/2018 nella sua qualità di verbalizzante “quando siamo
[...]
arrivati sul posto non abbiamo rinvenuto il cinghiale c'era solo la autovettura incidentata con i peli dell'animale selvatico attaccati alla macchina” ) . E non vi è dubbio che “il verbale di accertamento di un sinistro stradale fa piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., oltre che della provenienza dell'atto e delle dichiarazioni rese dalle parti, anche dei fatti che il P.U. attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Trattasi infatti di un atto pubblico redatto da organi di polizia...” (cfr ex multis Cass. civ. Sez. III, 25/06/2003, n. 101).
Anche il teste escusso all' udienza del 27 giugno 2018, trasportato sul veicolo condotto dal Tes_2
padre, ha riferito le modalità del sinistro in maniera perfettamente compatibile con il rilievo della
Polstrada e né l'appellante ha fornito prove certe in ordine ad asseriti concorsi di colpa.
Con il terzo motivo viene proposta “ Eccezione di difetto di legittimazione ovvero infondatezza della domanda in quanto i fatti allegati quali costitutivi dell'inadempimento colposo attengono alle funzioni ed alle responsabilità dell'ente proprietario della strada o di altro ente – contraddittorietà della sentenza”. Sostiene l' appellante che era da ritenersi “legittimato passivo rectius quale corretto contraddittore il soggetto proprietario della strada e pertanto la Provincia di Macerata, ma non certo la ”. Parte_1
Anche tale doglianza è priva di pregio.
Invero la responsabilità per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente ( sia esso , Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc.) “ Pt_1
a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata”. (ex multis Cass. civ. Sez. III, 10/11/2015, n. 22886) , e pertanto è necessario prendere in considerazione innanzitutto la normativa emanata dalla singole regioni.
Premesso infatti che la legge n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario la emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, ad esse affidando, altresì, i poteri di gestione, tutela e controllo, nel caso di specie soccorre la L.R. 7/1995 che, in particolare agli artt. 3,4,5, 25 e 34 stabilisce che la conserva il potere regionale di Parte_1
controllo, si deve occupare di redigere il piano faunistico- venatorio, deve stabilire criteri e indirizzi per la stesura dei relativi piani provinciali e la gestione della fauna selvatica da parte delle province e costituisce un fondo regionale ( art. 34) per far fronte ad eventuali domande di risarcimento per danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica. E nella legge regionale 29 luglio 2008, n. 25 all'art. 34 bis, aggiunto all'art. 15, comma 5, si stabilisce altresì l'istituzione di un fondo “per l'indennizzo da parte della Regione dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica”.
Ne consegue pertanto che spetta alla e non alla Provincia o altro Ente l' obbligo di Parte_1
predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose, danni di cui la stessa è dunque chiamata a rispondere. Pt_1
Quanto sopra statuito comporta il respingimento dei motivi sub 4 e 5 rispettivamente “Rigetto della domanda anche con riferimento all'art. 2043 c.c. – Mancato accertamento della condotta omissiva colposa della – Insussistenza della colpa – Violazione dell'art. 115 c.p.c. in materia di Parte_1
valutazione delle prove e dell'art. 112 c.p.c. in materia di cognizione giudiziale di fatti non allegati dalle parti” e “Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. – Erronea interpretazione delle risultanze processuali in punto di accertamento del fatto e di nesso eziologico con il danno lamentato”.
Con il motivo sub 6 l'appellante lamenta “ Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. e
115 c.p.c. – Erronea interpretazione delle risultanze processuali in punto di liquidazione del danno lamentato sia in relazione al danno al mezzo che al danno biologico”: in particolare in ordine al quantum per il danno al veicolo, rileva che “ il mancato esame del mezzo preclude a qualsiasi reale valutazione dotata di una qualche attendibilità” e quanto al danno biologico lo stesso “appare del tutto scollegato da quanto allegato da parte attrice ed in ogni caso è rivelatore di una violenza dell'impatto non coerente con la ricostruzione del sinistro fornita”.
Sull'an si è già detto, e non vi sono ragioni per discostarsi dalla gravata pronuncia anche in ordine al quantum liquidato: sulla base delle espletate perizie il Tribunale ha riconosciuto per i danni al mezzo
€. 3.213,55 ( non è stato riconosciuto correttamente il danno da fermo tecnico perchè non provato e quindi non può certo parlarsi di adesione acritica alla consulenza da parte del Tribunale) ed €.
1.346,30 per danni fisici.
Il primo giudice ha fatto proprie le conclusioni a cui sono giunti entrambi i periti i cui elaborati risultano esaustivi, analitici ed immune da vizi logici e non ci sono ad avviso del Collegio ragioni per discostarsene: i CTU hanno esaminato la documentazione in atti ed hanno risposto ai quesiti loro posti in maniera precisa, analitica ed esaustiva. Da aggiungere che il Tribunale ha proceduto, quanto alla liquidazione del danno alla persona, basandosi sulle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano così applicando valori monetari aggiornati secondo l'attuale capacità di acquisto della moneta
Anche tale motivo è pertanto da respingere.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze e richieste delle parti
L' appello deve pertanto essere respinto e la gravata sentenza interamente confermata.
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del Parte_1
Presidente p.t. contro ed avverso la sentenza del Tribunale di Macerata resa ex art. CP_1
281 sexies n. 436/2021, pubblicata in data 28.04.2021 nel giudizio rubricato al R.G. n. 1852/2017 così provvede:
- rigetta l' appello;
- conferma per l' effetto l' impugnata pronuncia;
- condanna la al pagamento nei confronti di delle spese del grado, Parte_1 CP_1
spese che si liquidano in complessivi €. 1.923,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico