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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 4462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4462 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa EL UA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1145 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
( ), ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ) con il proc. dom. avv.to Giovanni Parte_3 C.F._3
VI NA, delega in atti
-attori opponenti- contro
Controparte_1
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, con il proc. dom. avv.to VI Vietri, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Gli attori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3658/2017, emesso dall'intestato Tribunale, con cui era stato loro intimato il pagamento in favore pagina 1 di 10 della società convenuta della somma di € 20.233,58 (iva compresa), a saldo dei lavori eseguiti sull'immobile sito alla via Fondo Dattero 36/38 di Salerno.
Riferivano di aver stipulato con la controparte, in data 25.10.2013, un contratto di appalto per la ristrutturazione del predetto fabbricato ed eccepivano il difetto di legittimazione passiva di per avere la stessa, nel frattempo, dismesso la CP_2
proprietà del bene in questione a mezzo di atto di donazione e divisione del 30.10.2015 stipulati a favore dei germani Pt_2
Sostenevano, a sostegno della predetta eccezione, che l'obbligazione di pagamento derivante dalla esecuzione delle opere appaltate era parziaria ed andava perciò divisa solo tra i predetti germani secondo le rispettive quote di proprietà.
Esponevano poi che in data 23.11.2016 la società aveva dichiarato la propria volontà di recedere dal contratto, comunicando la dismissione del cantiere poi al Comune in data
17.5.2017, sul presupposto che la sospensione temporanea dei lavori disposta dal
Direttore Lavori in data 27.11.2015 avesse superato i 70 giorni.
Contestavano però la legittimità di tale recesso rilevando che la sospensione era stata disposta solo per i locali sottostanti al piano stradale, mentre era proseguita per le restanti porzioni del fabbricato.
Eccepivano pertanto l'inadempimento dell'appaltatore, instando per la risoluzione del contratto e l'accertamento della legittimità del loro rifiuto ad adempiere ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Allegavano anche di aver subito danni dalla non esecuzione a regola d'arte delle opere realizzate dall'appaltatore, che quantificavano in € 17.038,19 (iva inclusa), e dichiaravano di volersi anche avvalere della clausola penale pattuita in contratto, pari ad € 500,00 per ogni mese di ritardo, precisando che i lavori avrebbero dovuto concludersi al 19.11.2015, ed avanzando così la richiesta di liquidazione di € 10.000,00.
Il solo opponente formulava altresì domanda di risarcimento dei Parte_3
maggiori interessi pagati sul mutuo contratto per finanziare la ristrutturazione in oggetto a causa del dedotto ritardo e quantificati in € 5.137,00.
pagina 2 di 10 Concludevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento, della somma complessiva di
€ 25.462,38 in favore di e di € 15.640,66 in favore di Parte_3 Parte_2
Costituitasi, la società convenuta sosteneva l'infondatezza dell'opposizione instando per il suo rigetto.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto (cfr. verbale
12.6.2018) ed espletata consulenza tecnica di ufficio dal precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del
9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del
6.10.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
L'opposizione va accolta per quanto di ragione.
Deve in primo luogo essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dall'opponente . Parte_1
E' noto, invero, che il committente è il soggetto che affida ad altri la realizzazione di un'opera o il compimento di un servizio, assumendo l'obbligazione del pagamento della somma di denaro.
Si tratta quindi di un soggetto che ha interesse alla realizzazione dell'opera o perché è colui che stipula il contratto o perché si avvantaggia della sua realizzazione o vi è tenuto giuridicamente oppure perché è stato delegato ad occuparsene.
E' ben possibile, quindi, che committente e proprietario non coincidano e che chi stipula il contratto in qualità di committente, e si assume gli obblighi di scelta delle imprese esecutrici, dell'organizzazione del cantiere e del controllo della sua regolare esecuzione, non sia il proprietario del bene o colui a vantaggio del quale l'opera è realizzata.
Basta a conferma di ciò richiamare due esempi che riguardano committenti non proprietari quale quello del soggetto che, conducendo in locazione un immobile, per provvedere, per obbligo giuridico, all'effettuazione di opere di manutenzione pagina 3 di 10 ordinaria, incarichi un'impresa e concluda un contratto per provvedervi ed è lui quindi e non il proprietario che assume, in modo esclusivo, il ruolo di “committente”, oppure il caso in cui, nell'ipotesi di cui all'art. 2028 c.c., qualcuno interviene spontaneamente su un bene altrui, in absentia domini, al fine di porre rimedio a situazioni in cui è necessario un intervento urgente.
Dunque, poiché nel caso in esame è pacifico ed è documentalmente provato che il contratto di appalto de quo fu sottoscritto anche da in qualità di Parte_1
committente (cfr. doc. 4 fasc. mon.), va affermata la sua legittimazione a resistere alla pretesa economica dell'appaltatore.
Non merita adesione nemmeno l'assunto attoreo per cui non sussisterebbe solidarietà tra i tre committenti, odierni opponenti.
Quando infatti l'incarico viene conferito da più soggetti, tra i quali sussiste una comunione di interessi in ordine alla realizzazione di un'opera o al conseguimento di un servizio, ciascun committente può pretendere dall'appaltatore l'adempimento dell'intera opera così come l'appaltatore potrà pretendere da uno qualsiasi dei committenti l'intero corrispettivo pattuito, secondo il concetto di solidarietà passiva
(art. 1294 c.c.), né tale presunzione di solidarietà non risulta vinta dalle previsioni contrattuali.
Nel contratto de quo, infatti, i committenti avevano affidato a alla società convenuta l'incarico di eseguire dei lavori sull'immobile adibito a civile abitazione, senza distinguere tra le diverse parti del fabbricato di proprietà esclusiva di ciascuno dei committenti.
L'acconto era stato pertanto calcolato sull'importo complessivo dell'appalto, mentre la ripartizione interna tra i committenti dei corrispettivi di ogni SAL era un'operazione effettuata di volta in volta dal Direttore Lavori (art. 3 doc. 4 cit.) e che certamente non poteva essere eseguita in autonomia dall'appaltatore per ottenere il pagamento del saldo in contestazione.
La giurisprudenza richiamata, in senso contrario, dagli opponenti riguarda invece la pagina 4 di 10 diversa ipotesi delle obbligazioni assunte da un Condominio (Cassazione S.U. n.
9148/2008, n. 24832/2008, n. 14530/17 e n. 27363/18) e, comunque, le pronunce di legittimità segnalate chiarivano che il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali assunte nell'interesse del Condominio, nel senso della loro ripartizione tra i singoli condòmini in proporzione alle rispettive quote, si applica anche nei confronti dei terzi, ma pur sempre previo ottenimento della condanna dell'amministratore per il mancato adempimento delle stesse;
dunque, esso si applica nella sola fase esecutiva (..conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno, Cass. n.9148/2008 cit.).
Ciò posto, deve darsi contezza degli esisti della consulenza espletata in corso di causa.
Con indagine approfondita e scevra da lacune o contraddizioni, l'ausiliario incaricato ha accertato che (cfr. relazione ing. dell'8.6.2020): Persona_1
- sul soffitto del locale individuato come Subalterno 7, al momento del sopralluogo erano evidenti dei localizzati fenomeni di distacco degli intonaci, causati tendenzialmente da pregresse infiltrazioni d'acqua provenienti dal solaio sovrastante;
- in riferimento al rivestimento dell'estradosso del solaio, impermeabilizzato con una membrana poliureica dalla ditta nel mese di settembre 2015, non avendo notizia alcuna in merito CP_1
alle caratteristiche, nonché alle schede di prodotto utilizzato, non è possibile confermarne il danneggiamento dello stesso rivestimento durante il suo periodo di esposizione alle intemperie;
- in un angolo del corridoio, all'interno del subalterno 7, sono rimaste incomplete piccole parti di intonaco utili al rivestimento delle travi di rinforzo strutturale all'intradosso del soffitto;
- nel locale sotto strada, identificato come subalterno 5, nella parte confinante con la scala esterna, sono emerse minuscole tracce di umido e aloni sia sullo spigolo del solaio che sul pavimento corrispondente, entrambi i vizi, al momento dei sopralluoghi effettuati non hanno ancora generato fenomeni di distacco degli intonaci;
- nel lotto di proprietà degli attori, precisamente nel lato sud est, a ridosso del muro di confine, insiste un palo di legno opportunamente ancorato nel terreno, utilizzato principalmente per
pagina 5 di 10 sostenere due telecamere di sicurezza poste a circa 6 metri dal piano di calpestio, opportunamente collegate alla rete elettrica del fabbricato, ma non funzionanti;
- all'inizio della rampa d'accesso dei locali ubicati al livello sotto strada, dove è stata posizionata una saracinesca in metallo per l'ingresso al box, al momento dei sopralluoghi effettuati, non sono emerse problematiche riconducibili ai danni lamentati dagli attori.
- lo stato dei luoghi, da quando il danno è stato lamentato, è stato comunque modificato con interventi mirati ad arginare la presenza di acqua affiorante dai punti d'accesso;
- la corte, posizionata al di sopra del subalterno 5, al momento dei lavori svolti dalla ditta era coperta da una tettoia che conteneva presumibilmente alcune attrezzature di CP_1
cantiere. Ma, nel momento in cui la stessa lasciò il cantiere portando con se tutti gli CP_3
apprestamenti, smontò anche tale tettoia, lasciando la corte e la scala d'accesso al Subalterno 6, priva di qualunque copertura;
- l'assenza della copertura sulla corte, posizionata al di sopra del subalterno 5, ha esposto i luoghi nonché il giunto strutturale esistente tra la parete portante del box e il terrapieno, a piogge intense, così da determinare spiacevoli infiltrazioni d'acqua al box sottostante, ad oggi parzialmente risolte;
- la causa degli inconvenienti accertati nei locali corrispondenti al Subalterno 7 del piano seminterrato, è stata inequivocabilmente l'errata posa in opera dello strato impermeabile sottostante le mattonelle presenti sul terrazzino che circoscrive il piano terra, identificato catastalmente dal Subalterno 8;
- non essendo presente agli atti nessuna specifica tecnica del prodotto utilizzato dalla ditta né tantomeno un “Disciplinare Tecnico” fornito dalla Direzione Lavori, non è CP_1
possibile indicare se il rivestimento utilizzato durante la prima fase di impermeabilizzazione, fosse idoneo per durare a lungo tempo sotto l'esposizione diretta di raggi solari;
- nei locali sottostanti, all'ampia corte del subalterno 8, sicuramente è evidente un vizio, determinato dalla non totale applicazione della “Regola dell'arte” nella posa in opera del prodotto impermeabilizzante, eseguito dalla ditta ad oggi parzialmente risolto dagli CP_1
attori;
pagina 6 di 10 - la ditta in data 15 maggio 2017 con prot. n. 0082360 del Comune di Salerno, si è CP_1
dimessa come ditta esecutrice dei lavori, con conseguente redazione da parte del Direttore dei
Lavori dello “Stato di Consistenza” del cantiere al 30 gennaio 2017, di conseguenza, i committenti hanno provveduto a far isolare i giunti strutturali e le scale di accesso al piano sotto strada, onde evitare altri danni derivanti da infiltrazioni di acqua piovana, dando incarico ad un'altra ditta.
A fronte dei vizi e difetti sopra indicati, il CTU ha riferito che nella perizia redatta dal consulente di parte opponente, ing. , era stato allegato anche un “Computo Per_2
Metrico” (doc. 16) delle attività necessarie al loro ripristino che indicava una serie di interventi a suo parere tutti parzialmente congrui alle problematiche riscontrate durante i sopralluoghi, ma da rimodulare applicando una percentuale di sconto di almeno il 15% (cfr. foglio 28 rel. cit.).
Se allora il totale dei danni allegati dagli attori era pari ad € 8.388,90 (oltre iva al 10%) gli stessi, alla luce degli accertamenti e precisazioni del CTU, possono essere riconosciuti nei limiti di € 7.130,56 (oltre iva al 10%).
E' pacifico poi che parte convenuta opposta esercitò il recesso in data 26.11.2016, comunicandolo al Comune solo in data 17.5.2017.
Se allora non è contestato che i lavori avrebbero dovuto concludersi in data 27.11.2015
e deve presumersi che sino alla comunicazione all'ente competente (17.5.2017) i committenti non avrebbero potuto incaricare una nuova ditta, la domanda attorea diretta ad ottenere la liquidazione della penale è fondata nei limiti € 9.000,00, cioè per
18 mesi.
Tale risarcimento, ai sensi dell'art. 4 del contratto, era stato però convenuto per coprire ogni ulteriore danno: nel caso di ritardata consegna non giustificata da cause eccezionali, si applicherà a carico dell'appaltatrice una penale di € 500,00 per ogni mese solare di ritardo, con esclusione di qualsiasi altro riconoscimento di danni a favore del Committente), sicché non residua spazio per vagliare la richiesta di diretta ad ottenere il Parte_3
risarcimento di un ulteriore danno da ritardo, cioè il rimborso dell'incremento degli pagina 7 di 10 interessi passivi del mutuo contratto per la ristrutturazione in questione (tanto più che, essendo il mutuo risalente al 31.3.2016, la domanda sarebbe comunque infondata).
Detto ciò, l'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tenere conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore
(Cassazione n. 27994/2018).
Dunque, fermo il risarcimento dovuto per rimediare ai vizi dell'opera, deve prendersi atto che non vi è stata alcuna contestazione da parte della società opposta in ordine al danno allegato dagli attori, pari ad € 15.334,37 (oltre iva), rappresentato dall'incremento medio di spesa (nella misura del 27%) rispetto all'originario contratto di appalto affrontato dai committenti nell'incaricare una nuova ditta per far completare le opere non eseguite dalla convenuta. Né è stata sollevata alcuna obiezione circa la individuazione delle opere rimaste ineseguite (cfr. all. 1 memoria dell'11.9.2018).
Il recesso esercitato dall'appaltatore (doc. 9 attori) va infatti dichiarato illegittimo, non potendosi ravvisare alcun inadempimento da parte del committente ed essendovi al contrario prova che la sospensione temporanea del cantiere risalente al 27.11.2015 era solamente parziale, visto che i lavori proseguirono per altre parti del fabbricato. Ciò si desume dal SAL n. 4 del 19.4.2016 (doc. 4) cui avevano fatto seguito la fattura n. 6 del
2.5.2016 (doc. 6) e la n.8 del 9.5.2016 (doc.7).
pagina 8 di 10 In definitiva, quindi, accertato l'inadempimento dell'appaltatore, parte opposta è debitrice nei confronti degli attori di € 15.334,37 + € 7.130,56 = 22.464,93 (oltre iva al
10%), oltre che di € 9.000,00 a titolo di penale.
Considerato allora che il credito azionato in via monitoria era attestato dal computo consuntivo redatto dall'ing. (cfr. fasc. mon.), che non è stato oggetto di Persona_3
alcuna censura da parte dei committenti, operando la dovuta compensazione
(impropria) trai i rispettivi crediti, parte opposta va condannata al pagamento in favore degli opponenti di € 13.070,77 (oltre iva al 10% se dovuta sulla quota di €
4.070,77), oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Invero, un eventuale disconoscimento del diritto della impresa appaltatrice al compenso previsto comporterebbe a favore della committente una evidente ingiustificata locupletazione, attesa la condanna dell'appaltatore al costo per l'esecuzione dei lavori di eliminazione dei difetti delle opere appaltate (arg. ex
Cassazione n. 15578/2022).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con prevalenza del decisum sul disputatum, seguono la soccombenza, mentre gli onorari di ctu vanno posti a carico di entrambe le parti in quanto incombente svolto nell'interesse comune.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3658/2017 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 12.12.2017 che, per l'effetto, revoca; condanna la società al pagamento in favore degli attori Controparte_1
opponenti, a titolo di risarcimento, della somma complessiva di € 13.070,77 (oltre iva al 10% se dovuta sulla quota di € 4.070,77), oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
condanna la società alla refusione in favore dell'avv.to Controparte_1
Giovanni VI NA, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano pagina 9 di 10 in € 5.077,00 per compensi professionali, € 545,00 per contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice opponente, da un lato e di parte opposta, dall'altro, nella misura del 50% ciascuno, gli onorari di ctu liquidati con decreto del
17.9.2020.
Così deciso in Salerno, lì 6.11.2025
IL GIUDICE
EL UA
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa EL UA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1145 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
( ), ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ) con il proc. dom. avv.to Giovanni Parte_3 C.F._3
VI NA, delega in atti
-attori opponenti- contro
Controparte_1
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, con il proc. dom. avv.to VI Vietri, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Gli attori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3658/2017, emesso dall'intestato Tribunale, con cui era stato loro intimato il pagamento in favore pagina 1 di 10 della società convenuta della somma di € 20.233,58 (iva compresa), a saldo dei lavori eseguiti sull'immobile sito alla via Fondo Dattero 36/38 di Salerno.
Riferivano di aver stipulato con la controparte, in data 25.10.2013, un contratto di appalto per la ristrutturazione del predetto fabbricato ed eccepivano il difetto di legittimazione passiva di per avere la stessa, nel frattempo, dismesso la CP_2
proprietà del bene in questione a mezzo di atto di donazione e divisione del 30.10.2015 stipulati a favore dei germani Pt_2
Sostenevano, a sostegno della predetta eccezione, che l'obbligazione di pagamento derivante dalla esecuzione delle opere appaltate era parziaria ed andava perciò divisa solo tra i predetti germani secondo le rispettive quote di proprietà.
Esponevano poi che in data 23.11.2016 la società aveva dichiarato la propria volontà di recedere dal contratto, comunicando la dismissione del cantiere poi al Comune in data
17.5.2017, sul presupposto che la sospensione temporanea dei lavori disposta dal
Direttore Lavori in data 27.11.2015 avesse superato i 70 giorni.
Contestavano però la legittimità di tale recesso rilevando che la sospensione era stata disposta solo per i locali sottostanti al piano stradale, mentre era proseguita per le restanti porzioni del fabbricato.
Eccepivano pertanto l'inadempimento dell'appaltatore, instando per la risoluzione del contratto e l'accertamento della legittimità del loro rifiuto ad adempiere ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Allegavano anche di aver subito danni dalla non esecuzione a regola d'arte delle opere realizzate dall'appaltatore, che quantificavano in € 17.038,19 (iva inclusa), e dichiaravano di volersi anche avvalere della clausola penale pattuita in contratto, pari ad € 500,00 per ogni mese di ritardo, precisando che i lavori avrebbero dovuto concludersi al 19.11.2015, ed avanzando così la richiesta di liquidazione di € 10.000,00.
Il solo opponente formulava altresì domanda di risarcimento dei Parte_3
maggiori interessi pagati sul mutuo contratto per finanziare la ristrutturazione in oggetto a causa del dedotto ritardo e quantificati in € 5.137,00.
pagina 2 di 10 Concludevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento, della somma complessiva di
€ 25.462,38 in favore di e di € 15.640,66 in favore di Parte_3 Parte_2
Costituitasi, la società convenuta sosteneva l'infondatezza dell'opposizione instando per il suo rigetto.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto (cfr. verbale
12.6.2018) ed espletata consulenza tecnica di ufficio dal precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del
9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del
6.10.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
L'opposizione va accolta per quanto di ragione.
Deve in primo luogo essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dall'opponente . Parte_1
E' noto, invero, che il committente è il soggetto che affida ad altri la realizzazione di un'opera o il compimento di un servizio, assumendo l'obbligazione del pagamento della somma di denaro.
Si tratta quindi di un soggetto che ha interesse alla realizzazione dell'opera o perché è colui che stipula il contratto o perché si avvantaggia della sua realizzazione o vi è tenuto giuridicamente oppure perché è stato delegato ad occuparsene.
E' ben possibile, quindi, che committente e proprietario non coincidano e che chi stipula il contratto in qualità di committente, e si assume gli obblighi di scelta delle imprese esecutrici, dell'organizzazione del cantiere e del controllo della sua regolare esecuzione, non sia il proprietario del bene o colui a vantaggio del quale l'opera è realizzata.
Basta a conferma di ciò richiamare due esempi che riguardano committenti non proprietari quale quello del soggetto che, conducendo in locazione un immobile, per provvedere, per obbligo giuridico, all'effettuazione di opere di manutenzione pagina 3 di 10 ordinaria, incarichi un'impresa e concluda un contratto per provvedervi ed è lui quindi e non il proprietario che assume, in modo esclusivo, il ruolo di “committente”, oppure il caso in cui, nell'ipotesi di cui all'art. 2028 c.c., qualcuno interviene spontaneamente su un bene altrui, in absentia domini, al fine di porre rimedio a situazioni in cui è necessario un intervento urgente.
Dunque, poiché nel caso in esame è pacifico ed è documentalmente provato che il contratto di appalto de quo fu sottoscritto anche da in qualità di Parte_1
committente (cfr. doc. 4 fasc. mon.), va affermata la sua legittimazione a resistere alla pretesa economica dell'appaltatore.
Non merita adesione nemmeno l'assunto attoreo per cui non sussisterebbe solidarietà tra i tre committenti, odierni opponenti.
Quando infatti l'incarico viene conferito da più soggetti, tra i quali sussiste una comunione di interessi in ordine alla realizzazione di un'opera o al conseguimento di un servizio, ciascun committente può pretendere dall'appaltatore l'adempimento dell'intera opera così come l'appaltatore potrà pretendere da uno qualsiasi dei committenti l'intero corrispettivo pattuito, secondo il concetto di solidarietà passiva
(art. 1294 c.c.), né tale presunzione di solidarietà non risulta vinta dalle previsioni contrattuali.
Nel contratto de quo, infatti, i committenti avevano affidato a alla società convenuta l'incarico di eseguire dei lavori sull'immobile adibito a civile abitazione, senza distinguere tra le diverse parti del fabbricato di proprietà esclusiva di ciascuno dei committenti.
L'acconto era stato pertanto calcolato sull'importo complessivo dell'appalto, mentre la ripartizione interna tra i committenti dei corrispettivi di ogni SAL era un'operazione effettuata di volta in volta dal Direttore Lavori (art. 3 doc. 4 cit.) e che certamente non poteva essere eseguita in autonomia dall'appaltatore per ottenere il pagamento del saldo in contestazione.
La giurisprudenza richiamata, in senso contrario, dagli opponenti riguarda invece la pagina 4 di 10 diversa ipotesi delle obbligazioni assunte da un Condominio (Cassazione S.U. n.
9148/2008, n. 24832/2008, n. 14530/17 e n. 27363/18) e, comunque, le pronunce di legittimità segnalate chiarivano che il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali assunte nell'interesse del Condominio, nel senso della loro ripartizione tra i singoli condòmini in proporzione alle rispettive quote, si applica anche nei confronti dei terzi, ma pur sempre previo ottenimento della condanna dell'amministratore per il mancato adempimento delle stesse;
dunque, esso si applica nella sola fase esecutiva (..conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno, Cass. n.9148/2008 cit.).
Ciò posto, deve darsi contezza degli esisti della consulenza espletata in corso di causa.
Con indagine approfondita e scevra da lacune o contraddizioni, l'ausiliario incaricato ha accertato che (cfr. relazione ing. dell'8.6.2020): Persona_1
- sul soffitto del locale individuato come Subalterno 7, al momento del sopralluogo erano evidenti dei localizzati fenomeni di distacco degli intonaci, causati tendenzialmente da pregresse infiltrazioni d'acqua provenienti dal solaio sovrastante;
- in riferimento al rivestimento dell'estradosso del solaio, impermeabilizzato con una membrana poliureica dalla ditta nel mese di settembre 2015, non avendo notizia alcuna in merito CP_1
alle caratteristiche, nonché alle schede di prodotto utilizzato, non è possibile confermarne il danneggiamento dello stesso rivestimento durante il suo periodo di esposizione alle intemperie;
- in un angolo del corridoio, all'interno del subalterno 7, sono rimaste incomplete piccole parti di intonaco utili al rivestimento delle travi di rinforzo strutturale all'intradosso del soffitto;
- nel locale sotto strada, identificato come subalterno 5, nella parte confinante con la scala esterna, sono emerse minuscole tracce di umido e aloni sia sullo spigolo del solaio che sul pavimento corrispondente, entrambi i vizi, al momento dei sopralluoghi effettuati non hanno ancora generato fenomeni di distacco degli intonaci;
- nel lotto di proprietà degli attori, precisamente nel lato sud est, a ridosso del muro di confine, insiste un palo di legno opportunamente ancorato nel terreno, utilizzato principalmente per
pagina 5 di 10 sostenere due telecamere di sicurezza poste a circa 6 metri dal piano di calpestio, opportunamente collegate alla rete elettrica del fabbricato, ma non funzionanti;
- all'inizio della rampa d'accesso dei locali ubicati al livello sotto strada, dove è stata posizionata una saracinesca in metallo per l'ingresso al box, al momento dei sopralluoghi effettuati, non sono emerse problematiche riconducibili ai danni lamentati dagli attori.
- lo stato dei luoghi, da quando il danno è stato lamentato, è stato comunque modificato con interventi mirati ad arginare la presenza di acqua affiorante dai punti d'accesso;
- la corte, posizionata al di sopra del subalterno 5, al momento dei lavori svolti dalla ditta era coperta da una tettoia che conteneva presumibilmente alcune attrezzature di CP_1
cantiere. Ma, nel momento in cui la stessa lasciò il cantiere portando con se tutti gli CP_3
apprestamenti, smontò anche tale tettoia, lasciando la corte e la scala d'accesso al Subalterno 6, priva di qualunque copertura;
- l'assenza della copertura sulla corte, posizionata al di sopra del subalterno 5, ha esposto i luoghi nonché il giunto strutturale esistente tra la parete portante del box e il terrapieno, a piogge intense, così da determinare spiacevoli infiltrazioni d'acqua al box sottostante, ad oggi parzialmente risolte;
- la causa degli inconvenienti accertati nei locali corrispondenti al Subalterno 7 del piano seminterrato, è stata inequivocabilmente l'errata posa in opera dello strato impermeabile sottostante le mattonelle presenti sul terrazzino che circoscrive il piano terra, identificato catastalmente dal Subalterno 8;
- non essendo presente agli atti nessuna specifica tecnica del prodotto utilizzato dalla ditta né tantomeno un “Disciplinare Tecnico” fornito dalla Direzione Lavori, non è CP_1
possibile indicare se il rivestimento utilizzato durante la prima fase di impermeabilizzazione, fosse idoneo per durare a lungo tempo sotto l'esposizione diretta di raggi solari;
- nei locali sottostanti, all'ampia corte del subalterno 8, sicuramente è evidente un vizio, determinato dalla non totale applicazione della “Regola dell'arte” nella posa in opera del prodotto impermeabilizzante, eseguito dalla ditta ad oggi parzialmente risolto dagli CP_1
attori;
pagina 6 di 10 - la ditta in data 15 maggio 2017 con prot. n. 0082360 del Comune di Salerno, si è CP_1
dimessa come ditta esecutrice dei lavori, con conseguente redazione da parte del Direttore dei
Lavori dello “Stato di Consistenza” del cantiere al 30 gennaio 2017, di conseguenza, i committenti hanno provveduto a far isolare i giunti strutturali e le scale di accesso al piano sotto strada, onde evitare altri danni derivanti da infiltrazioni di acqua piovana, dando incarico ad un'altra ditta.
A fronte dei vizi e difetti sopra indicati, il CTU ha riferito che nella perizia redatta dal consulente di parte opponente, ing. , era stato allegato anche un “Computo Per_2
Metrico” (doc. 16) delle attività necessarie al loro ripristino che indicava una serie di interventi a suo parere tutti parzialmente congrui alle problematiche riscontrate durante i sopralluoghi, ma da rimodulare applicando una percentuale di sconto di almeno il 15% (cfr. foglio 28 rel. cit.).
Se allora il totale dei danni allegati dagli attori era pari ad € 8.388,90 (oltre iva al 10%) gli stessi, alla luce degli accertamenti e precisazioni del CTU, possono essere riconosciuti nei limiti di € 7.130,56 (oltre iva al 10%).
E' pacifico poi che parte convenuta opposta esercitò il recesso in data 26.11.2016, comunicandolo al Comune solo in data 17.5.2017.
Se allora non è contestato che i lavori avrebbero dovuto concludersi in data 27.11.2015
e deve presumersi che sino alla comunicazione all'ente competente (17.5.2017) i committenti non avrebbero potuto incaricare una nuova ditta, la domanda attorea diretta ad ottenere la liquidazione della penale è fondata nei limiti € 9.000,00, cioè per
18 mesi.
Tale risarcimento, ai sensi dell'art. 4 del contratto, era stato però convenuto per coprire ogni ulteriore danno: nel caso di ritardata consegna non giustificata da cause eccezionali, si applicherà a carico dell'appaltatrice una penale di € 500,00 per ogni mese solare di ritardo, con esclusione di qualsiasi altro riconoscimento di danni a favore del Committente), sicché non residua spazio per vagliare la richiesta di diretta ad ottenere il Parte_3
risarcimento di un ulteriore danno da ritardo, cioè il rimborso dell'incremento degli pagina 7 di 10 interessi passivi del mutuo contratto per la ristrutturazione in questione (tanto più che, essendo il mutuo risalente al 31.3.2016, la domanda sarebbe comunque infondata).
Detto ciò, l'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tenere conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore
(Cassazione n. 27994/2018).
Dunque, fermo il risarcimento dovuto per rimediare ai vizi dell'opera, deve prendersi atto che non vi è stata alcuna contestazione da parte della società opposta in ordine al danno allegato dagli attori, pari ad € 15.334,37 (oltre iva), rappresentato dall'incremento medio di spesa (nella misura del 27%) rispetto all'originario contratto di appalto affrontato dai committenti nell'incaricare una nuova ditta per far completare le opere non eseguite dalla convenuta. Né è stata sollevata alcuna obiezione circa la individuazione delle opere rimaste ineseguite (cfr. all. 1 memoria dell'11.9.2018).
Il recesso esercitato dall'appaltatore (doc. 9 attori) va infatti dichiarato illegittimo, non potendosi ravvisare alcun inadempimento da parte del committente ed essendovi al contrario prova che la sospensione temporanea del cantiere risalente al 27.11.2015 era solamente parziale, visto che i lavori proseguirono per altre parti del fabbricato. Ciò si desume dal SAL n. 4 del 19.4.2016 (doc. 4) cui avevano fatto seguito la fattura n. 6 del
2.5.2016 (doc. 6) e la n.8 del 9.5.2016 (doc.7).
pagina 8 di 10 In definitiva, quindi, accertato l'inadempimento dell'appaltatore, parte opposta è debitrice nei confronti degli attori di € 15.334,37 + € 7.130,56 = 22.464,93 (oltre iva al
10%), oltre che di € 9.000,00 a titolo di penale.
Considerato allora che il credito azionato in via monitoria era attestato dal computo consuntivo redatto dall'ing. (cfr. fasc. mon.), che non è stato oggetto di Persona_3
alcuna censura da parte dei committenti, operando la dovuta compensazione
(impropria) trai i rispettivi crediti, parte opposta va condannata al pagamento in favore degli opponenti di € 13.070,77 (oltre iva al 10% se dovuta sulla quota di €
4.070,77), oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Invero, un eventuale disconoscimento del diritto della impresa appaltatrice al compenso previsto comporterebbe a favore della committente una evidente ingiustificata locupletazione, attesa la condanna dell'appaltatore al costo per l'esecuzione dei lavori di eliminazione dei difetti delle opere appaltate (arg. ex
Cassazione n. 15578/2022).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con prevalenza del decisum sul disputatum, seguono la soccombenza, mentre gli onorari di ctu vanno posti a carico di entrambe le parti in quanto incombente svolto nell'interesse comune.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3658/2017 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 12.12.2017 che, per l'effetto, revoca; condanna la società al pagamento in favore degli attori Controparte_1
opponenti, a titolo di risarcimento, della somma complessiva di € 13.070,77 (oltre iva al 10% se dovuta sulla quota di € 4.070,77), oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
condanna la società alla refusione in favore dell'avv.to Controparte_1
Giovanni VI NA, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano pagina 9 di 10 in € 5.077,00 per compensi professionali, € 545,00 per contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice opponente, da un lato e di parte opposta, dall'altro, nella misura del 50% ciascuno, gli onorari di ctu liquidati con decreto del
17.9.2020.
Così deciso in Salerno, lì 6.11.2025
IL GIUDICE
EL UA
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