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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2025, n. 7482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7482 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SO RA nato a [...] il [...] SA FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore E' presente l'Avvocato CANETTO GIORGIO del foro di CAGLIARI difensore di SA FA il quale chiede l'accoglimento integrale del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. E' altresì presente in sostituzione dell'Avvocato PERRA MARCO del foro di CAGLIARI difensore di SO RA, per delega scritta depositata in udienza, l'Avvocato CANETTO GIORGIO del foro di CAGLIARI, il quale si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede raccoglimento;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7482 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 15/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 marzo 2024, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 14 aprile 2021 con cui il Tribunale di Cagliari aveva ritenuto AN SO e BI IT responsabili del reato di cui all'art. 624- bis cod. pen., per essersi impossessati una bombola di gas, sottratta ad LE LI, che la deteneva all'interno del cortile della sua abitazione. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione AN SOi a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Il ricorrente deduce violazione della legge processuale penale, in quanto la responsabilità degli imputati è stata desunta dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa ai militari intervenuti, e ciò in violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.. La persona offesa, invece, non è stata escussa in dibattimento. La prova così formata, quindi, deve essere ritenuta inutilizzabile. 3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione anche BI IT a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 3.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione (poiché contraddittoria e manifestamente illogica), atteso il travisamento di alcuni atti processuali, ovvero le dichiarazioni dei testi EI e De NG. Osserva il ricorrente che gli imputati furono trovati in possesso di una bombola nei pressi dell'abitazione della persona offesa, e che effettivamente da quell'abitazione era stata sottratta una bombola del gas. In questo contesto, poiché nessuno ha visto gli imputati introdursi nel giardino della persona offesa, e poiché in esito alla perquisizione disposta nei confronti degli imputati non fu rinvenuto alcuno strumento idoneo ad asportare la bombola, l'affermazione di responsabilità doveva ritenersi erronea. Né la Corte territoriale ha valutato le dichiarazioni rese dai testi EI e De NG. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione della legge processuale penale, con considerazione analoghe a quelle già viste per il ricorso del SO. 4. Richiesta e disposta la trattazione orale, all'odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 1.1. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, gli imputati furono rinvenuti, nella notte del 13 giugno 2017 (ore 01:45), nei pressi dell'abitazione di LE LI, a seguito della segnalazione di due giovani intenti a trasportare una bombola su una bicicletta. La bombola, così rinvenuta, fu mostrata alla proprietaria, che la riconobbe J- t L come propria, ed alla quale poi quind 'Estlaita. I giudici di merito hanno quindi ritenuto provata la responsabilità dei ricorrenti, sottolineando la capacità indiziante di plurime circostanze di fatto (tra cui l'orario notturno, la concatenazione degli accadimenti, l'assenza di altre persone sui luoghi, la sottrazione della bombola), direttamente apprezzate dalla polizia giudiziaria. Furono, inoltre, gli stessi imputati ad indicare al personale intervenuto il luogo dal quale era stata asportata la bombola (p. 8 sentenza ricorsa). La valutazione congiunta delle evidenze disponibili ha quindi consentito ai giudici di superare la ricostruzione offerta dai ricorrenti (ritenuta anche intrinsecamente inverosimile), circa il casuale rinvenimento della bombola nei pressi di un cassonetto dei rifiuti. 2. Il ricorso proposto da AN SO propone un unico motivo, comune a quello presentato nell'interesse di BI IT. 2.1. Il motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., è infondato. L'affermazione di responsabilità è fondata su una serie di indicatori fattuali apprezzati direttamente, e nell'immediatezza del fatto, dal personale intervenuto, non sulle sole dichiarazioni della persona offesa, che erroneamente i ricorrenti indicano essere l'unica prova a loro carico. Il Collegio, inoltre, intende dare continuità all'orientamento secondo il quale non viola il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., l'ufficiale di polizia che riferisca quanto direttamente riscontrato nell'immediatezza del fatto circa lo stato dei luoghi e delle persone (Sez. 2, n. 29172 del 08/09/2020, Cassisa, Rv. 279811 - 01), e comunque quando le dichiarazioni sono percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione. 3 3. Il ricorso proposto da BI IT è complessivamente infondato. 3.1. Il primo motivo, comune a quello presentato nell'interesse del SO, è infondato, per le già evidenziate ragioni. 3.2. Il secondo motivo, con cui si deduce vizio della motivazione (poiché contraddittoria e manifestamente illogica), è inammissibile. Il ricorrente, nel riproporre la doglianza già valutata dai giudici di merito, con argomentazioni adeguate e corrette in punto di diritto, da una parte richiede alla Corte di cassazione di operare una (non consentita) rilettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, contestandone l'attitudine dimostrativa (pp. 2 e 3); dall'altra, deduce il travisamento delle risultanze istruttorie (le dichiarazioni dei testi De NG e EI), ma non assolve agli oneri di allegazione, che su di lui incombono. Difatti, spetta al deducente il travisamento non limitarsi a evidenziare la difformità, dovendo invece, in relazione ai contenuti diversi da quelli emergenti dalle sentenze di merito, procedere alla loro allegazione. Quanto ai modi in cui la specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta, è sufficiente l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, o l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384 - 01; conf., per la sanzione della inammissibilità del motivo proposto, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 - 01; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 - 01; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723 - 01). Né appare possibile allegare solo stralci delle deposizioni, che evidentemente rendono non consentita la verifica del denunciato: qualora, infatti, la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 5, n. 130 del 26/11/2024, dep. 2025, Izedonmi, non mass.; Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 2017, Saccomanno, Rv. 269801 - 01; Sez. 4 n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023 - 01). 4 A Manca, inoltre, sia la specifica deduzione di aver denunciato il travisamento dinanzi alla Corte territoriale, sia qualsiasi riferimento alla decisività della prova che si ritiene travisata, ove si tenga conto del più ampio materiale probatorio. 4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore E' presente l'Avvocato CANETTO GIORGIO del foro di CAGLIARI difensore di SA FA il quale chiede l'accoglimento integrale del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. E' altresì presente in sostituzione dell'Avvocato PERRA MARCO del foro di CAGLIARI difensore di SO RA, per delega scritta depositata in udienza, l'Avvocato CANETTO GIORGIO del foro di CAGLIARI, il quale si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede raccoglimento;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7482 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 15/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 marzo 2024, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 14 aprile 2021 con cui il Tribunale di Cagliari aveva ritenuto AN SO e BI IT responsabili del reato di cui all'art. 624- bis cod. pen., per essersi impossessati una bombola di gas, sottratta ad LE LI, che la deteneva all'interno del cortile della sua abitazione. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione AN SOi a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Il ricorrente deduce violazione della legge processuale penale, in quanto la responsabilità degli imputati è stata desunta dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa ai militari intervenuti, e ciò in violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.. La persona offesa, invece, non è stata escussa in dibattimento. La prova così formata, quindi, deve essere ritenuta inutilizzabile. 3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione anche BI IT a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 3.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione (poiché contraddittoria e manifestamente illogica), atteso il travisamento di alcuni atti processuali, ovvero le dichiarazioni dei testi EI e De NG. Osserva il ricorrente che gli imputati furono trovati in possesso di una bombola nei pressi dell'abitazione della persona offesa, e che effettivamente da quell'abitazione era stata sottratta una bombola del gas. In questo contesto, poiché nessuno ha visto gli imputati introdursi nel giardino della persona offesa, e poiché in esito alla perquisizione disposta nei confronti degli imputati non fu rinvenuto alcuno strumento idoneo ad asportare la bombola, l'affermazione di responsabilità doveva ritenersi erronea. Né la Corte territoriale ha valutato le dichiarazioni rese dai testi EI e De NG. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione della legge processuale penale, con considerazione analoghe a quelle già viste per il ricorso del SO. 4. Richiesta e disposta la trattazione orale, all'odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 1.1. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, gli imputati furono rinvenuti, nella notte del 13 giugno 2017 (ore 01:45), nei pressi dell'abitazione di LE LI, a seguito della segnalazione di due giovani intenti a trasportare una bombola su una bicicletta. La bombola, così rinvenuta, fu mostrata alla proprietaria, che la riconobbe J- t L come propria, ed alla quale poi quind 'Estlaita. I giudici di merito hanno quindi ritenuto provata la responsabilità dei ricorrenti, sottolineando la capacità indiziante di plurime circostanze di fatto (tra cui l'orario notturno, la concatenazione degli accadimenti, l'assenza di altre persone sui luoghi, la sottrazione della bombola), direttamente apprezzate dalla polizia giudiziaria. Furono, inoltre, gli stessi imputati ad indicare al personale intervenuto il luogo dal quale era stata asportata la bombola (p. 8 sentenza ricorsa). La valutazione congiunta delle evidenze disponibili ha quindi consentito ai giudici di superare la ricostruzione offerta dai ricorrenti (ritenuta anche intrinsecamente inverosimile), circa il casuale rinvenimento della bombola nei pressi di un cassonetto dei rifiuti. 2. Il ricorso proposto da AN SO propone un unico motivo, comune a quello presentato nell'interesse di BI IT. 2.1. Il motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., è infondato. L'affermazione di responsabilità è fondata su una serie di indicatori fattuali apprezzati direttamente, e nell'immediatezza del fatto, dal personale intervenuto, non sulle sole dichiarazioni della persona offesa, che erroneamente i ricorrenti indicano essere l'unica prova a loro carico. Il Collegio, inoltre, intende dare continuità all'orientamento secondo il quale non viola il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., l'ufficiale di polizia che riferisca quanto direttamente riscontrato nell'immediatezza del fatto circa lo stato dei luoghi e delle persone (Sez. 2, n. 29172 del 08/09/2020, Cassisa, Rv. 279811 - 01), e comunque quando le dichiarazioni sono percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione. 3 3. Il ricorso proposto da BI IT è complessivamente infondato. 3.1. Il primo motivo, comune a quello presentato nell'interesse del SO, è infondato, per le già evidenziate ragioni. 3.2. Il secondo motivo, con cui si deduce vizio della motivazione (poiché contraddittoria e manifestamente illogica), è inammissibile. Il ricorrente, nel riproporre la doglianza già valutata dai giudici di merito, con argomentazioni adeguate e corrette in punto di diritto, da una parte richiede alla Corte di cassazione di operare una (non consentita) rilettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, contestandone l'attitudine dimostrativa (pp. 2 e 3); dall'altra, deduce il travisamento delle risultanze istruttorie (le dichiarazioni dei testi De NG e EI), ma non assolve agli oneri di allegazione, che su di lui incombono. Difatti, spetta al deducente il travisamento non limitarsi a evidenziare la difformità, dovendo invece, in relazione ai contenuti diversi da quelli emergenti dalle sentenze di merito, procedere alla loro allegazione. Quanto ai modi in cui la specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta, è sufficiente l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, o l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384 - 01; conf., per la sanzione della inammissibilità del motivo proposto, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 - 01; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 - 01; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723 - 01). Né appare possibile allegare solo stralci delle deposizioni, che evidentemente rendono non consentita la verifica del denunciato: qualora, infatti, la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 5, n. 130 del 26/11/2024, dep. 2025, Izedonmi, non mass.; Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 2017, Saccomanno, Rv. 269801 - 01; Sez. 4 n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023 - 01). 4 A Manca, inoltre, sia la specifica deduzione di aver denunciato il travisamento dinanzi alla Corte territoriale, sia qualsiasi riferimento alla decisività della prova che si ritiene travisata, ove si tenga conto del più ampio materiale probatorio. 4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2024