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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11993/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CARDUCCI GIANLUCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
***
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU nominato in fase CP_1 di ATP, anche in considerazione di un sopravvenuto aggravamento delle condizioni sanitarie.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il CTU ha rilevato a carico dell'istante un aggravamento, concludendo nel senso che l'attuale quadro patologico determina la necessità di assistenza continua, stante l'incapacità di svolgere autonomamente gli atti della vita, da (dalla domanda amministrativa), periodo in Persona_1 cui, si rendono più evidenti le difficoltà globali da cui è affetta la ricorrente.
In particolare, il ctu ha così concluso: “Sulla base della documentazione medica in atti esibita e dell'esame clinico, siamo in grado di affermare che la SI.ra è affetta da: Parte_1
“Poliartrosi, artroprotesi femore sn, ipoacusia bilaterale severa, ipovisus in soggetto con Malattia di Parkinson.” Non vi è dubbio che le gravi condizioni cliniche attuali della determinino una Pt_1 situazione di dipendenza nelle attività di vita quotidiana. Si tratta, ora, di stabilire se, per il passato, fosse presente un quadro patologico tale da sostenere la perdita dell'autonomia della stessa. A questo proposito possiamo affermare che la severa compromissione motoria sostenuta dalle manifestazioni della malattia extrapiramidale in associazione ai deficit del processo degenerativo ostearticolare, così come emerge dalle risultanze dei numerosi accertamenti clinico-strumentali registrati al momento della proposizione dell'istanza amministrativa, rappresentano motivo per una marcata riduzione dello stato di autonomia e rendendo necessarie, per tale ragione, la supervisione e l' assistenza di altra persona in maniera da garantire l' esecuzione efficiente degli atti della vita quotidiana. In conclusione, riteniamo di dovere considerare che la SI.ra
[...]
, in ragione delle proprie infermità, avesse diritto al beneficio dell'indennità di Parte_1 accompagnamento da Aprile 2022.”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Sussistono quindi i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass.
9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari (punto 45), per cui l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere demandato all' e il CP_1 pagamento della prestazione è subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell' . Pt_2
In considerazione della decorrenza del diritto fin dalla domanda amministrativa, le spese di lite vanno poste a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
30.10.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.05.2022 e condanna l' al pagamento in suo favore della prestazione oltre interessi o CP_1 rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.900,00 (compresa la fase di CP_1
ATP), oltre rimborso forfetario 15%, contributo unificato, IVA e CPA, con distrazione.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 20.03.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo