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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/12/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. AN UT, all'esito dell'udienza del 17/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 686 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bartolomeo IO BI Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Danila Villasmunta
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: infortunio sul lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.1.2025, – premessa la propria Parte_1 qualifica di autotrasportatore – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che, in data 10.4.2024, alle ore 10:40 circa, durante l'orario di lavoro nella zona industriale di San SA (CH) e, precisamente, presso la (Fonderia Adriatica Metalli), ove egli si era recato per CP_2 consegnare della merce, aveva subito un infortunio, in esito al quale aveva riportato la frattura del calcagno destro;
che esso istante aveva inoltrato nella stessa data all' il primo CP_1 certificato medico di infortunio, rivendicando l'indennità per inabilità temporanea assoluta e l'indennizzo per il conseguente danno biologico;
che, con provvedimento del 18.9.2024,
l' gli aveva comunicato che, con riferimento al suddetto infortunio, contrassegnato dal CP_3
n. 519289618, gli era stata riconosciuta l'inabilità temporanea assoluta, senza alcuna menomazione permanente dell'integrità psico-fisica; che, avverso detto provvedimento, egli aveva interposto ricorso amministrativo, allegando, all'uopo, un certificato medico a firma del dott. e chiedendo il riconoscimento del danno biologico derivatogli Persona_1 dall'infortunio in misura pari al 15%.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che il ricorrente, in data 10.4.2024, durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, ha subito un infortunio sul lavoro, che gli ha determinato la frattura della caviglia destra;
2. dichiarare, che a seguito dell'infortunio de quo, il ricorrente ha subito una riduzione della sua integrità psico-fisica, per cui gli sono residuati postumi permanenti nella misura del 15% o in quella che verrà accertata in corso di causa, a mezzo di una disponenda
CTU;
3. per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento della prestazione relativa alla percentuale come sopra riconosciuta e, precisamente, l'indennizzo in capitale in caso di rendita inferiore al 16% e la rendita relativa alla percentuale riconosciuta, se questa è pari o superiore al 16%, oltre, in quest'ultimo caso, alla ulteriore quota di rendita in relazione alla perdita della capacità lavorativa (danno patrimoniale emergente e/o lucro cessante), con la decorrenza di legge ed oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti della legge vigente;
4. con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario maggiorate del
30% in virtù dell'art. 4 del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. dell'8.03.2018 n.
37, posto che l'atto depositato è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”.
Instauratosi il contraddittorio, si costitutiva l' convenuto, eccependo l'improcedibilità CP_3 del ricorso e deducendo che l'assicurato aveva omesso di presentarsi alla visita medica collegiale disposta per il giorno 14.4.2025.
Contestava, in ogni caso, la fondatezza della domanda, invocandone il rigetto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. 2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi
2 provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006,
Cass. 14775/2004).
2.2. Nella specie, è pacifico che l' abbia costituito in favore di una rendita CP_3 Parte_1 commisurata ad un grado di menomazione del 16%, a decorrere dall'1.9.2024 (cfr., in tal senso, la comunicazione del 27.8.2025, allegata alle note di trattazione scritta depositate dall' in data 1.9.2025). CP_1
Non essendo stata sollevata alcuna contestazione in ordine alla valutazione compiuta dall'Ente, deve intendersi venuta meno tra le parti qualsivoglia ragione di contrasto, sicchè ogni statuizione di merito si rivelerebbe ultronea.
3. Sebbene la costituzione della rendita sia intervenuta pacificamente in data successiva alla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si reputa nondimeno equo compensare parzialmente, in misura di 2/3, le spese del presente giudizio, conducendo, in tal senso, l'intempestività dell'iniziativa processuale dell'assicurato, e ciò in linea con le più recenti enunciazioni della giurisprudenza di legittimità, chiamata a concretizzare, secondo canoni oggettivi e prevedibili, il parametro delle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
3.1. Ed invero, la Suprema Corte ritiene che costituisca grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di giudizio “l'avere il creditore omesso di attivare, ante causam, specifici mezzi previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, abbiano la finalità di evadere più celermente la pretesa creditoria, evitando la causa, allorquando, rispetto a quest'ultima, in capo alla parte debitrice non si evidenzino elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo e la prestazione sia da essa attuata solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'azione giudiziale intrapresa e dunque prima che si svolga concreta attività istruttoria e di trattazione del giudizio” (Cass.
Sez. Lav., 9 gennaio 2023, n. 273, punto 18 dei Motivi della decisione).
In senso conforme, si veda Cass. Sez. Lav., 23 agosto 2024, n. 23051, secondo cui “La scelta
d'imboccare senza indugi l'extrema ratio della strada contenziosa e di non esplorare una più agevole interlocuzione con l'autorità amministrativa può essere ponderata, insieme agli altri elementi acquisiti al giudizio, come ragione giustificatrice della compensazione, anche quando una siffatta interlocuzione non si atteggi come formale condizione di proponibilità della domanda”.
3.2. Nella specie, vi è che – a fronte di un provvedimento espresso di diniego reso dall' in CP_1 data 18.9.2024 – l'assicurato ha inteso proporre ricorso amministrativo il 7.1.2025 (doc. 4,
3 fascicolo di parte ricorrente), depositando, quindi, il ricorso introduttivo del giudizio il successivo 23.1.2025.
Sennonchè, nelle ipotesi di diniego da parte dell' di prestazioni temporanee e rendite a CP_1 seguito di infortunio o malattia professionale, è possibile esperire i rimedi amministrativi ai sensi degli artt. 104 e 111 del D.P.R. n. 1124 del 1965.
Più in dettaglio, il lavoratore che non riconosca fondati i motivi per i quali l' ritiene di CP_3 non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente (come nella specie), o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Ente, può comunicare all' , entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di CP_3 ricevuta, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento, precisando, inoltre, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura della medesima indennità, che ritiene essergli dovuta.
Soggiunge l'art. 104, comma 2, D.P.R. n. 1124 cit. che: “Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio
l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria”.
Orbene, dalla scansione temporale innanzi riportata emerge che il ricorrente non ha atteso – prima di instaurare l'odierno giudizio – il decorso del termine di 60 giorni, quale previsto dalla disposizione da ultimo richiamata.
Sta di fatto, tuttavia, che in data 10.4.2025 l comunicava al procuratore di parte CP_3 ricorrente di aver programmato una seduta di collegiale medica, invitando il lavoratore a presentarsi il 14.4.2025 presso i locali della sede di Foggia (cfr. doc. 5, fascicolo di parte CP_1 resistente).
La condotta dell'assicurato ed il contegno collaborativo dell'Ente inducono, dunque, a compensare in misura di 2/3 le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Nel resto, tali spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano secondo dispositivo, ai CP_1 sensi del D.M. n. 147/2022 (valore della causa pari ad euro 43.261,85, corrispondente al valore capitale della quota di rendita destinata a ristorare il danno biologico, secondo la concorde quantificazione operata dalle parti), con distrazione in favore dell'Avv. Bartolomeo
IO BI, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. AN UT, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 686/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa per 2/3 le spese di lite, liquidate, per l'intero, in euro 4.638,00;
c) condanna l' alla refusione della residua quota di spese, liquidata in euro 1.546,00, oltre CP_1 contributo unificato nonchè i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Bartolomeo IO BI, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17/12/2025
Il Giudice
AN UT
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. AN UT, all'esito dell'udienza del 17/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 686 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bartolomeo IO BI Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Danila Villasmunta
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: infortunio sul lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.1.2025, – premessa la propria Parte_1 qualifica di autotrasportatore – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che, in data 10.4.2024, alle ore 10:40 circa, durante l'orario di lavoro nella zona industriale di San SA (CH) e, precisamente, presso la (Fonderia Adriatica Metalli), ove egli si era recato per CP_2 consegnare della merce, aveva subito un infortunio, in esito al quale aveva riportato la frattura del calcagno destro;
che esso istante aveva inoltrato nella stessa data all' il primo CP_1 certificato medico di infortunio, rivendicando l'indennità per inabilità temporanea assoluta e l'indennizzo per il conseguente danno biologico;
che, con provvedimento del 18.9.2024,
l' gli aveva comunicato che, con riferimento al suddetto infortunio, contrassegnato dal CP_3
n. 519289618, gli era stata riconosciuta l'inabilità temporanea assoluta, senza alcuna menomazione permanente dell'integrità psico-fisica; che, avverso detto provvedimento, egli aveva interposto ricorso amministrativo, allegando, all'uopo, un certificato medico a firma del dott. e chiedendo il riconoscimento del danno biologico derivatogli Persona_1 dall'infortunio in misura pari al 15%.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che il ricorrente, in data 10.4.2024, durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, ha subito un infortunio sul lavoro, che gli ha determinato la frattura della caviglia destra;
2. dichiarare, che a seguito dell'infortunio de quo, il ricorrente ha subito una riduzione della sua integrità psico-fisica, per cui gli sono residuati postumi permanenti nella misura del 15% o in quella che verrà accertata in corso di causa, a mezzo di una disponenda
CTU;
3. per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento della prestazione relativa alla percentuale come sopra riconosciuta e, precisamente, l'indennizzo in capitale in caso di rendita inferiore al 16% e la rendita relativa alla percentuale riconosciuta, se questa è pari o superiore al 16%, oltre, in quest'ultimo caso, alla ulteriore quota di rendita in relazione alla perdita della capacità lavorativa (danno patrimoniale emergente e/o lucro cessante), con la decorrenza di legge ed oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti della legge vigente;
4. con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario maggiorate del
30% in virtù dell'art. 4 del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. dell'8.03.2018 n.
37, posto che l'atto depositato è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”.
Instauratosi il contraddittorio, si costitutiva l' convenuto, eccependo l'improcedibilità CP_3 del ricorso e deducendo che l'assicurato aveva omesso di presentarsi alla visita medica collegiale disposta per il giorno 14.4.2025.
Contestava, in ogni caso, la fondatezza della domanda, invocandone il rigetto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. 2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi
2 provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006,
Cass. 14775/2004).
2.2. Nella specie, è pacifico che l' abbia costituito in favore di una rendita CP_3 Parte_1 commisurata ad un grado di menomazione del 16%, a decorrere dall'1.9.2024 (cfr., in tal senso, la comunicazione del 27.8.2025, allegata alle note di trattazione scritta depositate dall' in data 1.9.2025). CP_1
Non essendo stata sollevata alcuna contestazione in ordine alla valutazione compiuta dall'Ente, deve intendersi venuta meno tra le parti qualsivoglia ragione di contrasto, sicchè ogni statuizione di merito si rivelerebbe ultronea.
3. Sebbene la costituzione della rendita sia intervenuta pacificamente in data successiva alla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si reputa nondimeno equo compensare parzialmente, in misura di 2/3, le spese del presente giudizio, conducendo, in tal senso, l'intempestività dell'iniziativa processuale dell'assicurato, e ciò in linea con le più recenti enunciazioni della giurisprudenza di legittimità, chiamata a concretizzare, secondo canoni oggettivi e prevedibili, il parametro delle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
3.1. Ed invero, la Suprema Corte ritiene che costituisca grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di giudizio “l'avere il creditore omesso di attivare, ante causam, specifici mezzi previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, abbiano la finalità di evadere più celermente la pretesa creditoria, evitando la causa, allorquando, rispetto a quest'ultima, in capo alla parte debitrice non si evidenzino elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo e la prestazione sia da essa attuata solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'azione giudiziale intrapresa e dunque prima che si svolga concreta attività istruttoria e di trattazione del giudizio” (Cass.
Sez. Lav., 9 gennaio 2023, n. 273, punto 18 dei Motivi della decisione).
In senso conforme, si veda Cass. Sez. Lav., 23 agosto 2024, n. 23051, secondo cui “La scelta
d'imboccare senza indugi l'extrema ratio della strada contenziosa e di non esplorare una più agevole interlocuzione con l'autorità amministrativa può essere ponderata, insieme agli altri elementi acquisiti al giudizio, come ragione giustificatrice della compensazione, anche quando una siffatta interlocuzione non si atteggi come formale condizione di proponibilità della domanda”.
3.2. Nella specie, vi è che – a fronte di un provvedimento espresso di diniego reso dall' in CP_1 data 18.9.2024 – l'assicurato ha inteso proporre ricorso amministrativo il 7.1.2025 (doc. 4,
3 fascicolo di parte ricorrente), depositando, quindi, il ricorso introduttivo del giudizio il successivo 23.1.2025.
Sennonchè, nelle ipotesi di diniego da parte dell' di prestazioni temporanee e rendite a CP_1 seguito di infortunio o malattia professionale, è possibile esperire i rimedi amministrativi ai sensi degli artt. 104 e 111 del D.P.R. n. 1124 del 1965.
Più in dettaglio, il lavoratore che non riconosca fondati i motivi per i quali l' ritiene di CP_3 non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente (come nella specie), o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Ente, può comunicare all' , entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di CP_3 ricevuta, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento, precisando, inoltre, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura della medesima indennità, che ritiene essergli dovuta.
Soggiunge l'art. 104, comma 2, D.P.R. n. 1124 cit. che: “Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio
l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria”.
Orbene, dalla scansione temporale innanzi riportata emerge che il ricorrente non ha atteso – prima di instaurare l'odierno giudizio – il decorso del termine di 60 giorni, quale previsto dalla disposizione da ultimo richiamata.
Sta di fatto, tuttavia, che in data 10.4.2025 l comunicava al procuratore di parte CP_3 ricorrente di aver programmato una seduta di collegiale medica, invitando il lavoratore a presentarsi il 14.4.2025 presso i locali della sede di Foggia (cfr. doc. 5, fascicolo di parte CP_1 resistente).
La condotta dell'assicurato ed il contegno collaborativo dell'Ente inducono, dunque, a compensare in misura di 2/3 le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Nel resto, tali spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano secondo dispositivo, ai CP_1 sensi del D.M. n. 147/2022 (valore della causa pari ad euro 43.261,85, corrispondente al valore capitale della quota di rendita destinata a ristorare il danno biologico, secondo la concorde quantificazione operata dalle parti), con distrazione in favore dell'Avv. Bartolomeo
IO BI, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. AN UT, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 686/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa per 2/3 le spese di lite, liquidate, per l'intero, in euro 4.638,00;
c) condanna l' alla refusione della residua quota di spese, liquidata in euro 1.546,00, oltre CP_1 contributo unificato nonchè i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Bartolomeo IO BI, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17/12/2025
Il Giudice
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