Articolo 6 della Legge 23 dicembre 1991, n. 423
Articolo 5Articolo 7
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8 gennaio 1992
Art. 6. 1. Per le spese di assistenza sanitaria derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 e' autorizzata la spesa di lire 38 milioni per l'anno 1991 e di lire 2.250 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attivita' dei girovaghi".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1992