Art. 6. 1. Per le spese di assistenza sanitaria derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 e' autorizzata la spesa di lire 38 milioni per l'anno 1991 e di lire 2.250 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attivita' dei girovaghi".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.