Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 26/01/2026, n. 1027
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio nella notifica della comunicazione preventiva

    Il vizio di notificazione, ove esistente, è sanato dal raggiungimento dello scopo, dato dalla tempestiva impugnazione dell'atto.

  • Rigettato
    Nullità/illegittimità della comunicazione preventiva per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000; omessa allegazione

    La comunicazione preventiva contiene tutti gli elementi necessari per la difesa del contribuente e non necessita di allegazione delle cartelle di pagamento presupposte, in quanto si presume che queste siano già conosciute dal contribuente a seguito della loro notificazione.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    L'agente della riscossione ha fornito prova della notificazione delle cartelle di pagamento. Inoltre, anche in caso di vizi nelle notifiche delle cartelle, la successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720249062209126000, avvenuta in data successiva e non impugnata, ha sanato i vizi delle notifiche precedenti, determinando il decorso del termine per impugnare gli atti presupposti e interrompendo il termine di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 26/01/2026, n. 1027
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1027
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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