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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 26/01/2026, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1027/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 730/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400102011000 IRPEF-ALTRO
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400102011000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400102011000 TASI 2020
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400102011000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400102011000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 - FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400102011000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 553/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 9 gennaio 2025 il signor Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202400102011000 FASC. N. 2024/000278151 – notificata in data 18/10/2024, per l'importo di € 3.826,24, basata su sei cartelle di pagamento.
Il ricorso era fondato sui seguenti motivi:
1) COMUNICAZIONE PREVENTIVA FORMATASI IRREGOLARMENTE PER VIZIO NELLA NOTIFICA.
2) NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA
PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, L. N. 212/2000; OMESSA ALLEGAZIONE.
3) OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI E CONSEGUENTE NULLITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO OPPOSTO.
Illustrate le censure, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in resistenza l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare il difetto di contraddittorio e depositando documentazione a comprova della regolare notificazione delle cartelle di pagamento poste a base dell'atto impugnato. Nel merito resisteva a tutti i motivi di ricorso, deducendo la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento e di atti successivi interruttivi della prescrizione.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Roma, svolgendo difese relative all'unica cartella di competenza, la numero 09720210110656325000, e rappresentando che la stessa conteneva gli esiti del controllo formale della dichiarazione integrativa a favore, modello Unico/2016, presentata dal contribuente il 28/6/2017, che era stata regolarmente e tempestivamente notificata e non impugnata. Concludeva perciò chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il ricorso è stato trattato nel merito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 e il dispositivo è stato depositato il 22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è infondato, e va deciso nel merito perché la decisione è stata assunta all'esito della camera di consiglio fissata per la trattazione di merito, appunto, non risultando essere stata fissata alcuna udienza camerale per la trattazione dell'istanza di sospensiva.
In disparte i profili di inammissibilità per genericità della censura, il primo motivo -concernente un asserito vizio di notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata- va respinto in applicazione della regola della sanatoria del vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo, applicabile anche agli atti dell'agente della riscossione. Nel caso di specie, la tempestiva impugnazione della comunicazione preventiva di fermo vale a sanare -ove mai ve ne fossero – i vizi di notificazione dell'atto
(peraltro nemmeno esposti dal ricorrente).
Sulla notificazione delle cartelle di pagamento si tornerà nel prosieguo.
2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, in quanto la comunicazione preventiva impugnata reca tutti gli elementi di fatto e di diritto sufficienti alla difesa del contribuente, rispondendo peraltro ad un puntuale modello adottato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Le cartelle di pagamento ivi richiamate non necessitano di allegazione, poiché si assumono conosciute dal contribuente, previa la loro notificazione.
3. Quanto a quest'ultima -contestata anche col terzo motivo- va rilevato che l'Agente della Riscossione ha dato prova delle notifiche delle cartelle di pagamento e che la relativa produzione non è stata contestata dal ricorrente.
In ogni caso -come pure osservato dalla difesa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione - rilevante è la circostanza che le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo impugnata siano state oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09720249062209126000 che non risulta impugnata.
In tale eventualità non è nemmeno necessario verificare la regolarità delle precedenti notificazioni delle cartelle di pagamento poiché superate dalla successiva notificazione di altro atto della riscossione
(intimazione di pagamento o comunicazione preventiva di fermo o di ipoteca), per le seguenti due ragioni.
La notificazione dell'atto successivo comporta, in primo luogo, l'applicazione dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992, di modo che, portando a conoscenza del destinatario la pregressa emissione della cartella di pagamento (anche nell'ipotesi in cui questa non sia stata regolarmente notificata), determina il decorso del termine per impugnare (con effetto c.d. recuperatorio) l'atto presupposto sia per vizi attinenti alla pretesa creditoria che, eventualmente, per vizi attinenti la notificazione della cartella. In mancanza di impugnazione tempestiva, il successivo ricorso avverso la cartella di pagamento - nonché avverso il ruolo, del quale la cartella di pagamento non è altro che un estratto - è inammissibile.
In secondo luogo, l'atto successivo determina l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e l'inizio di altro periodo utile ai medesimi fini.
Nel caso di specie, è sufficiente soffermarsi sulla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
09720249062209126000, che risulta effettuata a mezzo raccomandata spedita il 30 maggio 2024 e ricevuta da persona di famiglia del destinatario il 18 ottobre 2024, idonea rendere conosciute o conoscibili dal contribuente le cartelle di pagamento poste a fondamento della comunicazione preventiva di fermo, in quanto dettagliatamente indicate anche nell'intimazione di pagamento.
Il ricorso va quindi respinto.
Giova precisare che non sussiste il vizio di contraddittorio eccepito dalla difesa dell'AdER perché il ricorso aveva ad oggetto l'asserita omessa notificazione delle cartelle di pagamento, non degli atti presupposti, quindi legittimato passivo è appunto l'agente della riscossione, così come chiamato in causa dal ricorrente.
In suo favore vanno quindi riconosciute le spese di giudizio da porsi a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_2 che si è dichiarato anticipatario.
Sussistono invece giusti motivi di compensazione delle spese con l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Roma, atteso che il ricorrente non ha contestato atti né sollevato eccezioni riferibili all'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, che liquida nell'importo complessivo di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Difensore_2, che si è dichiarato antistatario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 730/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400102011000 IRPEF-ALTRO
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400102011000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400102011000 TASI 2020
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400102011000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400102011000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 - FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400102011000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 553/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 9 gennaio 2025 il signor Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202400102011000 FASC. N. 2024/000278151 – notificata in data 18/10/2024, per l'importo di € 3.826,24, basata su sei cartelle di pagamento.
Il ricorso era fondato sui seguenti motivi:
1) COMUNICAZIONE PREVENTIVA FORMATASI IRREGOLARMENTE PER VIZIO NELLA NOTIFICA.
2) NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA
PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, L. N. 212/2000; OMESSA ALLEGAZIONE.
3) OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI E CONSEGUENTE NULLITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO OPPOSTO.
Illustrate le censure, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in resistenza l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare il difetto di contraddittorio e depositando documentazione a comprova della regolare notificazione delle cartelle di pagamento poste a base dell'atto impugnato. Nel merito resisteva a tutti i motivi di ricorso, deducendo la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento e di atti successivi interruttivi della prescrizione.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Roma, svolgendo difese relative all'unica cartella di competenza, la numero 09720210110656325000, e rappresentando che la stessa conteneva gli esiti del controllo formale della dichiarazione integrativa a favore, modello Unico/2016, presentata dal contribuente il 28/6/2017, che era stata regolarmente e tempestivamente notificata e non impugnata. Concludeva perciò chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il ricorso è stato trattato nel merito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 e il dispositivo è stato depositato il 22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è infondato, e va deciso nel merito perché la decisione è stata assunta all'esito della camera di consiglio fissata per la trattazione di merito, appunto, non risultando essere stata fissata alcuna udienza camerale per la trattazione dell'istanza di sospensiva.
In disparte i profili di inammissibilità per genericità della censura, il primo motivo -concernente un asserito vizio di notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata- va respinto in applicazione della regola della sanatoria del vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo, applicabile anche agli atti dell'agente della riscossione. Nel caso di specie, la tempestiva impugnazione della comunicazione preventiva di fermo vale a sanare -ove mai ve ne fossero – i vizi di notificazione dell'atto
(peraltro nemmeno esposti dal ricorrente).
Sulla notificazione delle cartelle di pagamento si tornerà nel prosieguo.
2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, in quanto la comunicazione preventiva impugnata reca tutti gli elementi di fatto e di diritto sufficienti alla difesa del contribuente, rispondendo peraltro ad un puntuale modello adottato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Le cartelle di pagamento ivi richiamate non necessitano di allegazione, poiché si assumono conosciute dal contribuente, previa la loro notificazione.
3. Quanto a quest'ultima -contestata anche col terzo motivo- va rilevato che l'Agente della Riscossione ha dato prova delle notifiche delle cartelle di pagamento e che la relativa produzione non è stata contestata dal ricorrente.
In ogni caso -come pure osservato dalla difesa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione - rilevante è la circostanza che le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo impugnata siano state oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09720249062209126000 che non risulta impugnata.
In tale eventualità non è nemmeno necessario verificare la regolarità delle precedenti notificazioni delle cartelle di pagamento poiché superate dalla successiva notificazione di altro atto della riscossione
(intimazione di pagamento o comunicazione preventiva di fermo o di ipoteca), per le seguenti due ragioni.
La notificazione dell'atto successivo comporta, in primo luogo, l'applicazione dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992, di modo che, portando a conoscenza del destinatario la pregressa emissione della cartella di pagamento (anche nell'ipotesi in cui questa non sia stata regolarmente notificata), determina il decorso del termine per impugnare (con effetto c.d. recuperatorio) l'atto presupposto sia per vizi attinenti alla pretesa creditoria che, eventualmente, per vizi attinenti la notificazione della cartella. In mancanza di impugnazione tempestiva, il successivo ricorso avverso la cartella di pagamento - nonché avverso il ruolo, del quale la cartella di pagamento non è altro che un estratto - è inammissibile.
In secondo luogo, l'atto successivo determina l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e l'inizio di altro periodo utile ai medesimi fini.
Nel caso di specie, è sufficiente soffermarsi sulla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
09720249062209126000, che risulta effettuata a mezzo raccomandata spedita il 30 maggio 2024 e ricevuta da persona di famiglia del destinatario il 18 ottobre 2024, idonea rendere conosciute o conoscibili dal contribuente le cartelle di pagamento poste a fondamento della comunicazione preventiva di fermo, in quanto dettagliatamente indicate anche nell'intimazione di pagamento.
Il ricorso va quindi respinto.
Giova precisare che non sussiste il vizio di contraddittorio eccepito dalla difesa dell'AdER perché il ricorso aveva ad oggetto l'asserita omessa notificazione delle cartelle di pagamento, non degli atti presupposti, quindi legittimato passivo è appunto l'agente della riscossione, così come chiamato in causa dal ricorrente.
In suo favore vanno quindi riconosciute le spese di giudizio da porsi a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_2 che si è dichiarato anticipatario.
Sussistono invece giusti motivi di compensazione delle spese con l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Roma, atteso che il ricorrente non ha contestato atti né sollevato eccezioni riferibili all'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, che liquida nell'importo complessivo di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Difensore_2, che si è dichiarato antistatario.