Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 151
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata attivazione del contraddittorio preventivo

    Il Collegio ritiene il motivo infondato, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui per i tributi locali, come l'IMU, l'amministrazione comunale non è obbligata ad attivare il contraddittorio preventivo prima degli avvisi di accertamento, in quanto tale obbligo è previsto unicamente per i tributi armonizzati.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione e violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente

    Il Collegio ritiene il motivo parzialmente infondato, osservando che l'obbligo motivazionale è rispettato quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. L'avviso contiene un prospetto dettagliato degli immobili accertati e del calcolo dell'IMU dovuta, spiegando il ragionamento logico seguito dall'Amministrazione.

  • Accolto
    Infondatezza dell'avviso per immobili in leasing, già dichiarati e pagati, o non di proprietà

    Il Collegio ritiene che, in linea di principio, debbano essere scorporati gli immobili per i quali il tributo non è dovuto. Tuttavia, la documentazione allegata (quietanza omnicomprensiva) non consente di individuare le quote da scorporare. Si rimette all'amministrazione la quantificazione corretta dell'IMU effettivamente dovuta e non pagata.

  • Accolto
    Infondatezza dell'avviso per immobili recuperati o non recuperati in corso d'anno

    Il Collegio ritiene che, in linea di principio, debbano essere scorporati gli immobili per i quali il tributo non è dovuto. Tuttavia, la documentazione allegata (quietanza omnicomprensiva) non consente di individuare le quote da scorporare. Si rimette all'amministrazione la quantificazione corretta dell'IMU effettivamente dovuta e non pagata.

  • Accolto
    Errata applicazione e quantificazione della sanzione

    Il Collegio ritiene il motivo fondato con riferimento all'irrogazione della sanzione, in accordo con l'orientamento della Corte di Cassazione e numerosi precedenti giurisprudenziali sulla corretta applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 nell'individuazione del soggetto passivo dell'IMU in ipotesi di risoluzione del contratto di leasing laddove il locatore non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene. Si rileva una situazione di elevata incertezza, almeno fino al 2019, e si applica il principio secondo cui non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza.

  • Accolto
    Soggettività passiva IMU in caso di risoluzione contratto leasing senza riconsegna

    Il Collegio ritiene che, dalla data della intervenuta risoluzione del contratto di leasing, la soggettività passiva d'imposta ricada esclusivamente in capo all'istituto di credito che ha la titolarità del complesso immobiliare, anche se non ha ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene. Non rileva la non coincidenza della data di risoluzione del contratto rispetto alla data di riconsegna. Si rimette all'amministrazione la quantificazione corretta dell'IMU effettivamente dovuta e non pagata, senza applicazione di sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 151
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 151
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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