Art. 11. Servizio centrale degli ispettori tributari 1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , gia' sostituito dall' articolo 16 della legge 16 marzo 1987, n. 123 , e' sostituito dal seguente:
"Il comitato di coordinamento e' composto dal direttore del Servizio, che lo presiede, da sette ispettori eletti dagli ispettori stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. E' altresi' composto dal direttore della Ragioneria centrale, con voto consultivo, nonche' da otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti.
In tale decreto deve essere disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non puo' partecipare al voto piu' di un membro del comitato appartenente, rispettivamente, ad uno dei predetti uffici centrali o a ciascun dipartimento".
2. La speciale indennita' di funzione prevista dall' articolo 12, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 , spetta anche al personale appartenente alle qualifiche funzionali dalla I alla V assegnato al Servizio centrale degli ispettori tributari con provvedimento formale. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha disposto (con l'art. 73, comma 7) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche degli articoli, da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n.146 e successive integrazioni e modifiche."
"Il comitato di coordinamento e' composto dal direttore del Servizio, che lo presiede, da sette ispettori eletti dagli ispettori stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. E' altresi' composto dal direttore della Ragioneria centrale, con voto consultivo, nonche' da otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti.
In tale decreto deve essere disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non puo' partecipare al voto piu' di un membro del comitato appartenente, rispettivamente, ad uno dei predetti uffici centrali o a ciascun dipartimento".
2. La speciale indennita' di funzione prevista dall' articolo 12, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 , spetta anche al personale appartenente alle qualifiche funzionali dalla I alla V assegnato al Servizio centrale degli ispettori tributari con provvedimento formale. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha disposto (con l'art. 73, comma 7) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche degli articoli, da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n.146 e successive integrazioni e modifiche."