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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/11/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 297/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 297/2023
Tra:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Laura Ridolfi ed elettivamente domiciliata in Terni, Via Bramante n.5, presso
C.A. – Affari legali territoriali centro nord, come da procura generale a rogito Notaio Per_1
di Roma, rep. N.55418, racc. n.16104 Appellante
[...]
e
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Baldacci ed CP_1 CP_2
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Foligno, Via Mazzini n.74, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellati
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.825/22
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per : Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Perugia, in accoglimento dell'impugnazione proposta da
[...]
riformare integralmente la sentenza n. 825/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto nel Parte_1
procedimento r.g. n. 1330/2021 promosso contro e , per tutti i motivi CP_2 CP_1 esposti in narrativa e per l'effetto riformare integralmente l'impugnata sentenza, revocando il D.I.
n. 260/2021 del Tribunale di Spoleto. Con vittoria di spese e competenze legali nei due gradi di giudizio”
Per e : CP_1 CP_2
“ che l'Ill.ma Corte di Appello di Perugia voglia respingere l'appello proposto da Parte_1
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 825/2022 emessa dal Tribunale di
[...]
Spoleto all'esito del procedimento R. G. 1330/2021 con conseguente conferma del D.I. n. 260/2021 del Tribunale di Spoleto.
Con vittoria di spese e competenze legali del presente grado di giudizio.”.
Con ordinanza del 6/12/23 veniva fissata, per la precisazione delle conclusioni previa concessione dei termini per conclusionali e repliche, l'udienza del 6/11/24, poi rinviata per carico del ruolo;
successivamente, con ordinanza del 22/7/25 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n.825/22 con cui il Tribunale di Spoleto aveva rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo con gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 9.637,96, oltre alle spese della procedura monitoria, in favore di e . Esponeva l'appellante che questi ultimi CP_2 CP_1
Cont avevano acquistato 4 (Buoni Postali Fruttiferi) della serie Q/P di euro 250.000,00 emessi il
10/5/90 e con scadenza a 30 anni: alla scadenza del trentesimo anno – continuava l'appellante – le controparti avevano richiesto la liquidazione dell'operazione ottenendo il pagamento di interessi per euro 5.688,12 ma, a loro dire, a tale somma andavano aggiunti – correttamente calcolando i rendimenti dovuti per gli ultimi 10 anni del trentennio in questione - gli ulteriori interessi per euro
9.637,96 per i quali, appunto, avevano agito in sede monitoria. dava atto di aver Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo rilevando che gli interessi dovuti al ed alla CP_2 CP_1
erano da calcolarsi in base al tasso indicato sul timbro apposto sul retro dei buoni stessi, che prevedeva i nuovi tassi introdotti con il DM n.148 del 13/6/86 per i nuovi buoni postali della serie Q, tassi diversi e più bassi, con particolare riguardo sempre ai rendimenti dell'ultimo dei tre decenni considerati, rispetto a quelli risultanti dall'applicazione della tabella stampigliata sul retro di tali titoli appartenenti alla vecchia serie P, sopra la quale era stato apposto il predetto timbro, cosa che ben poteva fare Pt_1 in virtù dell'art.173 del DPR n.156/1973.
Precisava ancora l'appellante che in I grado si erano costituite anche le controparti evidenziando come era pur vero che il citato art.173 facoltizzava ad emettere buoni di una certa serie ad un Parte_1
certo tasso e poi, eventualmente, a modificare detto tasso in virtù di decreti ministeriali adottati successivamente all'emissione dei buoni, decreti che ben possono introdurre nuovi tassi per le nuove serie di buoni ma anche modificare, eventualmente pure in pejus, i tassi di serie di buoni già emesse, ma in quest'ultimo caso pur sempre a seguito di un DM introdotto successivamente alla sottoscrizione dei titoli laddove nel caso di specie il minor rendimento riconosciuto in loro favore in relazione al terzo decennio era stato introdotto con il DM del 1986 e dunque anteriormente alla sottoscrizione, da parte loro, dei 4 buoni in questione.
L'appellante dava quindi atto che il Tribunale di Spoleto aveva così deciso: “Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.260/2021 del 07.05.2021 del Tribunale di Spoleto e di cui è causa;
-compensa tra le parti le spese di lite.”
Orbene con il primo motivo di appello deduceva che il primo Giudice aveva Parte_1
erroneamente applicato una sentenza delle Sezioni unite del 2007 che aveva affermato che, ove sul retro del buono compaiano determinati tassi, essa non potrebbe applicare tassi diversi Parte_1
se non in virtù di un decreto ministeriale successivamente intervenuto, spiegando che in realtà il
Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che le diverse condizioni di rendimento in questione risultavano riportate sul retro dei 4 buoni per cui è causa, essendo indicati, appunto, nel timbro appositamente aggiunto sopra la tabella recante le precedenti condizioni.
Con il secondo motivo di appello osservava che i rendimenti del terzo decennio di cui ai 30 anni di durata dei buoni andavano calcolati sulla base dei tassi previsti per i primi due decenni, cioè quelli modificati con il timbro di cui sopra, sicché essendo appunto intervenuta tale modifica, era impossibile che – come sostenuto dagli appellati – quelli di cui al terzo decennio fossero rimasti uguali a quelli precedentemente previsti con riguardo ai buoni della vecchia serie P. Con il terzo motivo, poi, contestava che le indicazioni, a dire delle controparti equivoche, riportate Parte_1
sul retro dei buoni potessero ingenerare in queste ultime falsi affidamenti circa i rendimenti attesi non vigendo, rispetto a tali tipologie di buoni, che sono titoli di legittimazione e non titoli di credito, il principio di letteralità del titolo sicché le condizioni economiche del rimborso possono sempre essere integrate, ai sensi dell'art.1339 cc, da fonti normative ministeriali e concludeva come sopra. Si costituivano anche in questa sede la ed il contestando anzitutto, quanto al primo CP_1 CP_2
motivo di appello, che la citata sentenza del 2007 attenesse a diversa fattispecie, avendo piuttosto stabilito il principio generale, valido anche nella specie, per cui non può del tutto svalutarsi la rilevanza negoziale delle diciture riportate sui buoni stessi e ciò a tutela dell'affidamento dei sottoscrittori, osservando che del resto a mente dell'art.4 del DM 13/6/86 “ . . . . le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”. In merito, poi, al secondo motivo di appello il e la osservavano che la CP_2 CP_1
circostanza per cui le modalità di calcolo dei rendimenti del terzo decennio si basano, per ciascuna serie di buoni, sui tassi previsti per i primi due non corrobora le tesi di : ed invero i dati Parte_1 di matematica finanziaria tenuti presenti dall'ente collocatore dei buoni ai fini dell'offerta degli stessi al pubblico non potevano ritenersi conosciuti né conoscibili per i vari sottoscrittori i quali operano le loro scelte in base alle informazioni riportate sul retro dei titolo, informazioni che debbono pertanto risultare chiare e corrette;
né – aggiungevano – l'indicazione sui buoni della serie “Q/P” poteva rendere edotti i sottoscrittori circa il fatto che i nuovi tassi di cui alla serie Q escludevano ogni altra condizione economica, ancora visibile sul retro dei titoli, relativa alla precedente serie P. Quanto poi alla dedotta inoperatività nella specie, ossia trattandosi di titoli di legittimazione, del principio di letteralità dei titoli di credito, gli appellati osservavano che ciò comunque non esclude che debba sempre essere tutelato l'affidamento dei sottoscrittori circa la veridicità delle indicazioni che compaiono sul titolo stesso.
Ciò posto la Corte osserva che l'appello è infondato.
Quanto al primo motivo si rileva che è pur vero che i rendimenti dei buoni postali possono essere modificati, rispetto a quelli risultanti all'atto della sottoscrizione del titolo, con decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione e ciò in virtù della rilevanza pubblicistica delle politiche di emissione di tali prodotti;
del resto l'art.173 del DPR n.156/73 prevede che “1. Le variazioni del saggio
d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. 2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”. Tuttavia nella specie non si tratta di modifiche introdotte con decreti ministeriali adottati dopo l'emissione dei buoni ma precedentemente giacché i quattro buoni per cui è causa, appartenenti alla serie Q/P, erano stati sottoscritti nel 1990 e i diversi rendimenti di cui gli appellanti si erano doluti erano stati già introdotti da qualche anno con il DM n.148 del 13/6/86: tali diversi rendimenti erano dunque quelli che dovevano regolare il rimborso dei titoli in questione e dovevano pertanto comparire sul retro dei titoli stessi ove è riportata la tabella e tutte le informazioni volte ad illustrare le modalità di calcolo degli importi dovuti alla scadenza dei titoli. I quattro buoni in esame, pur appartenendo alla serie Q/P, erano rappresentati da cedolini che il Poligrafico dello
Stato aveva stampato con riferimento alla precedente serie P sicché recavano sul retro la stampigliatura della tabella indicativa dei rendimenti della serie P. In relazione a ciò comunque l'art.5 del citato DM del 13/6/86 prevedeva che, al fine di rendere note le condizioni dallo stesso previste per la nuova serie di buoni postali “verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura 'serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi” e ciò naturalmente ai fini della corretta informazione da rendere ai sottoscrittori, i quali effettuano le proprie valutazioni al fine di decidere se sottoscrivere o meno tali buoni proprio sulla base delle indicazioni e della tabella riportate sul retro dei titoli. Orbene, osservando il retro dei quattro buoni in questione, può notarsi come sia presente (seppure in tutti e quattro i casi piuttosto sbiadito e quasi incomprensibile) il timbro recante i nuovi tassi, apposto sopra la parte più alta della tabella recante le condizioni di rimborso della precedente serie P: ma tale timbro non copre tutti i dati della tabella, lasciandola in gran parte ancora perfettamente leggibile, con particolare riguardo alla indicazione, posta in calce alla tabella ma al di fuori dei relativi riquadri, secondo cui il rendimento degli ultimi dieci anni comprendeva l'aggiunta di “più lire 64.537 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione” ossia proprio quel rendimento aggiuntivo che gli odierni appellati hanno azionato in via monitoria. In sostanza in tal modo i sottoscrittori, che avevano consultato il retro del titolo per effettuare le loro valutazioni di convenienza, ben potevano essere indotti a ritenere che comunque almeno le ulteriori lire 64.537 richiamate, senza alcuna cancellatura di tale richiamo, in calce alla tabella e al di fuori di essa, restassero comunque previste in loro favore. Il documento, in sostanza, era a dir poco equivoco ed essendo stato predisposto da in caso di dubbio va interpretato a suo svantaggio, Parte_1 spettando all'ente che aveva collocato quei buoni sul mercato operare in modo tale da chiarire, senza alcun dubbio, ai sottoscrittori quali fossero esattamente i rendimenti - già previsti da precedente decreto ministeriale - di tali buoni. Né – venendo al secondo motivo di appello – appare condivisibile la tesi, sostenuta di recente dalla
Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. n.4748/22) secondo cui “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie «Q», provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie
«Q/P», con la disciplina prevista per i buoni della serie «P», non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'articolo 1362 c.c., giacché, se
i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie «Q», e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie «Q», si applica anche alla serie «Q/P», di modo che sul documento viene apposta la sigla «Q/P», ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie «P» è palesemente esclusa”: in realtà il fatto che tali buoni siano stati nominati con le lettere che contraddistinguevano due diverse serie di titoli, ossia Q e P, si presta a comunicare al sottoscrittore l'idea che la disciplina del rapporto sia, in parte, anche quella della serie P stante il suo espresso richiamo, nella denominazione dei nuovi titoli, assieme alla serie Q.
Appare poi del tutto condivisibile l'opinione del Tribunale laddove aveva osservato anche che
“l'apposizione, sul retro del buono, del timbro indicante una variazione dei tassi di rendimento esclusivamente limitata ai primi venti anni poteva più che ragionevolmente indurre a ritenere la permanente vigenza ed efficacia della clausola prestampata (“più lire 64.537 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”), rimasta inalterata e non coinvolta da nessuna timbratura.”
Deve poi rigettarsi anche l'ulteriore motivo di appello laddove , richiamando alcune Parte_1
pronunce della Suprema Corte, aveva osservato che il rendimento fisso bimestrale discende direttamente dai rendimenti fissati per i primi 20 anni e non da una mera previsione del tutto avulsa dal contesto delle informazioni riportate sul titolo giacché l'interesse fisso applicabile dal 21° al 30° anno deriva direttamente dall'applicazione dei rendimenti in percentuale stabiliti sino al 20° anno e che, infatti, il rendimento di cui trattasi si ottiene calcolando la percentuale massima del rendimento del BPF (15% per la serie P e 12% per la serie Q) sull'importo massimo raggiunto al 20° anno e dividendo somma così ottenuta per i sei bimestri di cui si compone l'anno, aggiungendo che ciò dimostrerebbe che la vecchia previsione delle ulteriori lire 64.537 per il terzo decennio non poteva coesistere con i nuovi tassi riportati sul timbro apposto sulla vecchia tabella;
al riguardo ci si domanda se tutti gli interessati alla sottoscrizione dei buoni postali debbano possedere nozioni di matematica finanziaria o comunque doversele procurare, studiando i decreti ministeriali e cercando di interpretare timbri e tabelle non facilmente comprensibili al fine di decidere se sottoscrivere o meno i buoni in questione, oppure se debbano poter fare affidamento su indicazioni chiare e precise riportate sui titoli stessi;
si ritiene che i principi generali in materia di tutela dell'affidamento dei sottoscrittori di titoli e di trasparenza che debbono governare l'offerta al pubblico di tali prodotti impongano di ritenere corretta la seconda alternativa sicché, in assenza di informazioni chiare e intellegibili per tutti gli interessati, le conseguenze di tali condotte del soggetto emittente non possono che ricadere su quest'ultimo.
Né a diverse conclusioni, venendo al quarto motivo di appello, potrebbe addivenirsi pur tenendo conto
Cont che i non sono titoli di credito ma documenti di legittimazione sicché non sono assoggettati al principio di letteralità in virtù del quale il rapporto è regolato unicamente da quanto risulta riportato sul titolo;
non si discute infatti il principio per cui eventuali decreti ministeriali possono, successivamente alla sottoscrizione dei buoni, intervenire modificandone ex art.1339 cc il contenuto, ivi compresi i rendimenti, ma laddove tali modifiche e tali diversi rendimenti siano stati già fissati anteriormente alla sottoscrizione dei buoni, le relative condizioni debbono risultare in modo chiaro sui corrispondenti supporti cartacei nel momento dell'offerta al pubblico.
L'appello andrà pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza per metà, ritenendosi di doverne compensare fra le parti la restante metà in ragione dei perduranti, forti, contrasti giurisprudenziali sul punto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Liquida le spese processuali sostenute da e in euro 4.222,00 CP_2 CP_1 condannando alla rifusione della metà di tale importo, restando compensata Parte_1 fra le parti la restante metà.
- Da atto della sussistenza, a carico di , dei presupposti di cui all'art.13, comma Parte_1
1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 10/11/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 297/2023
Tra:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Laura Ridolfi ed elettivamente domiciliata in Terni, Via Bramante n.5, presso
C.A. – Affari legali territoriali centro nord, come da procura generale a rogito Notaio Per_1
di Roma, rep. N.55418, racc. n.16104 Appellante
[...]
e
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Baldacci ed CP_1 CP_2
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Foligno, Via Mazzini n.74, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellati
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.825/22
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per : Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Perugia, in accoglimento dell'impugnazione proposta da
[...]
riformare integralmente la sentenza n. 825/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto nel Parte_1
procedimento r.g. n. 1330/2021 promosso contro e , per tutti i motivi CP_2 CP_1 esposti in narrativa e per l'effetto riformare integralmente l'impugnata sentenza, revocando il D.I.
n. 260/2021 del Tribunale di Spoleto. Con vittoria di spese e competenze legali nei due gradi di giudizio”
Per e : CP_1 CP_2
“ che l'Ill.ma Corte di Appello di Perugia voglia respingere l'appello proposto da Parte_1
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 825/2022 emessa dal Tribunale di
[...]
Spoleto all'esito del procedimento R. G. 1330/2021 con conseguente conferma del D.I. n. 260/2021 del Tribunale di Spoleto.
Con vittoria di spese e competenze legali del presente grado di giudizio.”.
Con ordinanza del 6/12/23 veniva fissata, per la precisazione delle conclusioni previa concessione dei termini per conclusionali e repliche, l'udienza del 6/11/24, poi rinviata per carico del ruolo;
successivamente, con ordinanza del 22/7/25 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n.825/22 con cui il Tribunale di Spoleto aveva rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo con gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 9.637,96, oltre alle spese della procedura monitoria, in favore di e . Esponeva l'appellante che questi ultimi CP_2 CP_1
Cont avevano acquistato 4 (Buoni Postali Fruttiferi) della serie Q/P di euro 250.000,00 emessi il
10/5/90 e con scadenza a 30 anni: alla scadenza del trentesimo anno – continuava l'appellante – le controparti avevano richiesto la liquidazione dell'operazione ottenendo il pagamento di interessi per euro 5.688,12 ma, a loro dire, a tale somma andavano aggiunti – correttamente calcolando i rendimenti dovuti per gli ultimi 10 anni del trentennio in questione - gli ulteriori interessi per euro
9.637,96 per i quali, appunto, avevano agito in sede monitoria. dava atto di aver Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo rilevando che gli interessi dovuti al ed alla CP_2 CP_1
erano da calcolarsi in base al tasso indicato sul timbro apposto sul retro dei buoni stessi, che prevedeva i nuovi tassi introdotti con il DM n.148 del 13/6/86 per i nuovi buoni postali della serie Q, tassi diversi e più bassi, con particolare riguardo sempre ai rendimenti dell'ultimo dei tre decenni considerati, rispetto a quelli risultanti dall'applicazione della tabella stampigliata sul retro di tali titoli appartenenti alla vecchia serie P, sopra la quale era stato apposto il predetto timbro, cosa che ben poteva fare Pt_1 in virtù dell'art.173 del DPR n.156/1973.
Precisava ancora l'appellante che in I grado si erano costituite anche le controparti evidenziando come era pur vero che il citato art.173 facoltizzava ad emettere buoni di una certa serie ad un Parte_1
certo tasso e poi, eventualmente, a modificare detto tasso in virtù di decreti ministeriali adottati successivamente all'emissione dei buoni, decreti che ben possono introdurre nuovi tassi per le nuove serie di buoni ma anche modificare, eventualmente pure in pejus, i tassi di serie di buoni già emesse, ma in quest'ultimo caso pur sempre a seguito di un DM introdotto successivamente alla sottoscrizione dei titoli laddove nel caso di specie il minor rendimento riconosciuto in loro favore in relazione al terzo decennio era stato introdotto con il DM del 1986 e dunque anteriormente alla sottoscrizione, da parte loro, dei 4 buoni in questione.
L'appellante dava quindi atto che il Tribunale di Spoleto aveva così deciso: “Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.260/2021 del 07.05.2021 del Tribunale di Spoleto e di cui è causa;
-compensa tra le parti le spese di lite.”
Orbene con il primo motivo di appello deduceva che il primo Giudice aveva Parte_1
erroneamente applicato una sentenza delle Sezioni unite del 2007 che aveva affermato che, ove sul retro del buono compaiano determinati tassi, essa non potrebbe applicare tassi diversi Parte_1
se non in virtù di un decreto ministeriale successivamente intervenuto, spiegando che in realtà il
Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che le diverse condizioni di rendimento in questione risultavano riportate sul retro dei 4 buoni per cui è causa, essendo indicati, appunto, nel timbro appositamente aggiunto sopra la tabella recante le precedenti condizioni.
Con il secondo motivo di appello osservava che i rendimenti del terzo decennio di cui ai 30 anni di durata dei buoni andavano calcolati sulla base dei tassi previsti per i primi due decenni, cioè quelli modificati con il timbro di cui sopra, sicché essendo appunto intervenuta tale modifica, era impossibile che – come sostenuto dagli appellati – quelli di cui al terzo decennio fossero rimasti uguali a quelli precedentemente previsti con riguardo ai buoni della vecchia serie P. Con il terzo motivo, poi, contestava che le indicazioni, a dire delle controparti equivoche, riportate Parte_1
sul retro dei buoni potessero ingenerare in queste ultime falsi affidamenti circa i rendimenti attesi non vigendo, rispetto a tali tipologie di buoni, che sono titoli di legittimazione e non titoli di credito, il principio di letteralità del titolo sicché le condizioni economiche del rimborso possono sempre essere integrate, ai sensi dell'art.1339 cc, da fonti normative ministeriali e concludeva come sopra. Si costituivano anche in questa sede la ed il contestando anzitutto, quanto al primo CP_1 CP_2
motivo di appello, che la citata sentenza del 2007 attenesse a diversa fattispecie, avendo piuttosto stabilito il principio generale, valido anche nella specie, per cui non può del tutto svalutarsi la rilevanza negoziale delle diciture riportate sui buoni stessi e ciò a tutela dell'affidamento dei sottoscrittori, osservando che del resto a mente dell'art.4 del DM 13/6/86 “ . . . . le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”. In merito, poi, al secondo motivo di appello il e la osservavano che la CP_2 CP_1
circostanza per cui le modalità di calcolo dei rendimenti del terzo decennio si basano, per ciascuna serie di buoni, sui tassi previsti per i primi due non corrobora le tesi di : ed invero i dati Parte_1 di matematica finanziaria tenuti presenti dall'ente collocatore dei buoni ai fini dell'offerta degli stessi al pubblico non potevano ritenersi conosciuti né conoscibili per i vari sottoscrittori i quali operano le loro scelte in base alle informazioni riportate sul retro dei titolo, informazioni che debbono pertanto risultare chiare e corrette;
né – aggiungevano – l'indicazione sui buoni della serie “Q/P” poteva rendere edotti i sottoscrittori circa il fatto che i nuovi tassi di cui alla serie Q escludevano ogni altra condizione economica, ancora visibile sul retro dei titoli, relativa alla precedente serie P. Quanto poi alla dedotta inoperatività nella specie, ossia trattandosi di titoli di legittimazione, del principio di letteralità dei titoli di credito, gli appellati osservavano che ciò comunque non esclude che debba sempre essere tutelato l'affidamento dei sottoscrittori circa la veridicità delle indicazioni che compaiono sul titolo stesso.
Ciò posto la Corte osserva che l'appello è infondato.
Quanto al primo motivo si rileva che è pur vero che i rendimenti dei buoni postali possono essere modificati, rispetto a quelli risultanti all'atto della sottoscrizione del titolo, con decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione e ciò in virtù della rilevanza pubblicistica delle politiche di emissione di tali prodotti;
del resto l'art.173 del DPR n.156/73 prevede che “1. Le variazioni del saggio
d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. 2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”. Tuttavia nella specie non si tratta di modifiche introdotte con decreti ministeriali adottati dopo l'emissione dei buoni ma precedentemente giacché i quattro buoni per cui è causa, appartenenti alla serie Q/P, erano stati sottoscritti nel 1990 e i diversi rendimenti di cui gli appellanti si erano doluti erano stati già introdotti da qualche anno con il DM n.148 del 13/6/86: tali diversi rendimenti erano dunque quelli che dovevano regolare il rimborso dei titoli in questione e dovevano pertanto comparire sul retro dei titoli stessi ove è riportata la tabella e tutte le informazioni volte ad illustrare le modalità di calcolo degli importi dovuti alla scadenza dei titoli. I quattro buoni in esame, pur appartenendo alla serie Q/P, erano rappresentati da cedolini che il Poligrafico dello
Stato aveva stampato con riferimento alla precedente serie P sicché recavano sul retro la stampigliatura della tabella indicativa dei rendimenti della serie P. In relazione a ciò comunque l'art.5 del citato DM del 13/6/86 prevedeva che, al fine di rendere note le condizioni dallo stesso previste per la nuova serie di buoni postali “verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura 'serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi” e ciò naturalmente ai fini della corretta informazione da rendere ai sottoscrittori, i quali effettuano le proprie valutazioni al fine di decidere se sottoscrivere o meno tali buoni proprio sulla base delle indicazioni e della tabella riportate sul retro dei titoli. Orbene, osservando il retro dei quattro buoni in questione, può notarsi come sia presente (seppure in tutti e quattro i casi piuttosto sbiadito e quasi incomprensibile) il timbro recante i nuovi tassi, apposto sopra la parte più alta della tabella recante le condizioni di rimborso della precedente serie P: ma tale timbro non copre tutti i dati della tabella, lasciandola in gran parte ancora perfettamente leggibile, con particolare riguardo alla indicazione, posta in calce alla tabella ma al di fuori dei relativi riquadri, secondo cui il rendimento degli ultimi dieci anni comprendeva l'aggiunta di “più lire 64.537 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione” ossia proprio quel rendimento aggiuntivo che gli odierni appellati hanno azionato in via monitoria. In sostanza in tal modo i sottoscrittori, che avevano consultato il retro del titolo per effettuare le loro valutazioni di convenienza, ben potevano essere indotti a ritenere che comunque almeno le ulteriori lire 64.537 richiamate, senza alcuna cancellatura di tale richiamo, in calce alla tabella e al di fuori di essa, restassero comunque previste in loro favore. Il documento, in sostanza, era a dir poco equivoco ed essendo stato predisposto da in caso di dubbio va interpretato a suo svantaggio, Parte_1 spettando all'ente che aveva collocato quei buoni sul mercato operare in modo tale da chiarire, senza alcun dubbio, ai sottoscrittori quali fossero esattamente i rendimenti - già previsti da precedente decreto ministeriale - di tali buoni. Né – venendo al secondo motivo di appello – appare condivisibile la tesi, sostenuta di recente dalla
Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. n.4748/22) secondo cui “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie «Q», provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie
«Q/P», con la disciplina prevista per i buoni della serie «P», non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'articolo 1362 c.c., giacché, se
i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie «Q», e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie «Q», si applica anche alla serie «Q/P», di modo che sul documento viene apposta la sigla «Q/P», ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie «P» è palesemente esclusa”: in realtà il fatto che tali buoni siano stati nominati con le lettere che contraddistinguevano due diverse serie di titoli, ossia Q e P, si presta a comunicare al sottoscrittore l'idea che la disciplina del rapporto sia, in parte, anche quella della serie P stante il suo espresso richiamo, nella denominazione dei nuovi titoli, assieme alla serie Q.
Appare poi del tutto condivisibile l'opinione del Tribunale laddove aveva osservato anche che
“l'apposizione, sul retro del buono, del timbro indicante una variazione dei tassi di rendimento esclusivamente limitata ai primi venti anni poteva più che ragionevolmente indurre a ritenere la permanente vigenza ed efficacia della clausola prestampata (“più lire 64.537 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”), rimasta inalterata e non coinvolta da nessuna timbratura.”
Deve poi rigettarsi anche l'ulteriore motivo di appello laddove , richiamando alcune Parte_1
pronunce della Suprema Corte, aveva osservato che il rendimento fisso bimestrale discende direttamente dai rendimenti fissati per i primi 20 anni e non da una mera previsione del tutto avulsa dal contesto delle informazioni riportate sul titolo giacché l'interesse fisso applicabile dal 21° al 30° anno deriva direttamente dall'applicazione dei rendimenti in percentuale stabiliti sino al 20° anno e che, infatti, il rendimento di cui trattasi si ottiene calcolando la percentuale massima del rendimento del BPF (15% per la serie P e 12% per la serie Q) sull'importo massimo raggiunto al 20° anno e dividendo somma così ottenuta per i sei bimestri di cui si compone l'anno, aggiungendo che ciò dimostrerebbe che la vecchia previsione delle ulteriori lire 64.537 per il terzo decennio non poteva coesistere con i nuovi tassi riportati sul timbro apposto sulla vecchia tabella;
al riguardo ci si domanda se tutti gli interessati alla sottoscrizione dei buoni postali debbano possedere nozioni di matematica finanziaria o comunque doversele procurare, studiando i decreti ministeriali e cercando di interpretare timbri e tabelle non facilmente comprensibili al fine di decidere se sottoscrivere o meno i buoni in questione, oppure se debbano poter fare affidamento su indicazioni chiare e precise riportate sui titoli stessi;
si ritiene che i principi generali in materia di tutela dell'affidamento dei sottoscrittori di titoli e di trasparenza che debbono governare l'offerta al pubblico di tali prodotti impongano di ritenere corretta la seconda alternativa sicché, in assenza di informazioni chiare e intellegibili per tutti gli interessati, le conseguenze di tali condotte del soggetto emittente non possono che ricadere su quest'ultimo.
Né a diverse conclusioni, venendo al quarto motivo di appello, potrebbe addivenirsi pur tenendo conto
Cont che i non sono titoli di credito ma documenti di legittimazione sicché non sono assoggettati al principio di letteralità in virtù del quale il rapporto è regolato unicamente da quanto risulta riportato sul titolo;
non si discute infatti il principio per cui eventuali decreti ministeriali possono, successivamente alla sottoscrizione dei buoni, intervenire modificandone ex art.1339 cc il contenuto, ivi compresi i rendimenti, ma laddove tali modifiche e tali diversi rendimenti siano stati già fissati anteriormente alla sottoscrizione dei buoni, le relative condizioni debbono risultare in modo chiaro sui corrispondenti supporti cartacei nel momento dell'offerta al pubblico.
L'appello andrà pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza per metà, ritenendosi di doverne compensare fra le parti la restante metà in ragione dei perduranti, forti, contrasti giurisprudenziali sul punto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Liquida le spese processuali sostenute da e in euro 4.222,00 CP_2 CP_1 condannando alla rifusione della metà di tale importo, restando compensata Parte_1 fra le parti la restante metà.
- Da atto della sussistenza, a carico di , dei presupposti di cui all'art.13, comma Parte_1
1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 10/11/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)