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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/12/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1000/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Fabio
Luongo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.
nella causa civile iscritta al n. 1000/2025 di R.G., promossa con atto di citazione notificato l'8.4.2024.
[...]
(Cod. Fisc. , con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
RI UI come da mandato allegato all'atto di citazione;
- attrice -
CONTRO
(P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con l'avv. dom. Alberto Sommaio come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta –
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(Cod. Fisc. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del procuratore ad negotia p.t., con gli avv.ti Alessandro IS
pagina 1 di 14 ed NA AR IS, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- terza chiamata -
OGGETTO: risarcimento danni.
Causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale, sulle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza del 23.9.2025:
CONCLUSIONI DELL'ATTORE
NEL MERITO: - per tutte le ragioni esposte in atto, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta
[...] per tutti i danni subiti dal sig. in Controparte_1 Parte_1 esito al sinistro avvenuto in data 26.06.2022 presso il parco acquatico
“Aquasplash” di Lignano Sabbiadoro, con le modalità meglio descritte in atti;
- in subordine, per tutte le ragioni esposte in atto, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- per l'effetto, e in ogni caso, condannare la convenuta a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, patiti dall'attore nella misura di
€ 25.689,65 o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa;
IN OGNI CASO: spese e onorari di lite interamente rifusi.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
NEL MERITO: rigettarsi la domanda attorea per i motivi tutti indicati nelle premesse;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea: - condannare la terza chiamata
-ovvero dichiarare la stessa tenuta- a Controparte_2 manlevare la società convenuta da Controparte_1
pagina 2 di 14 quanto questa fosse condannata a corrispondere al signor
[...]
a titolo di risarcimento danni e di rimborso delle spese di lite;
Pt_1
- condannare la terza chiamata -ovvero Controparte_2 dichiarare la stessa tenuta- a corrispondere all'assicurata
[...] le spese di chiamata in causa;
- condannare la Controparte_1 terza chiamata - ovvero dichiarare la Controparte_2 stessa tenuta- a corrispondere all'assicurata Controparte_1 le spese di resistenza ex art 1917 III Co cc.
[...]
IN OGNI CASO: spese diritti ed onorari di causa rifusi.
CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA
1) Voglia il Tribunale accertare l'assenza di responsabilità in capo allo per le ragioni esposte in narrativa;
Controparte_1
2) In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga esservi qualche ragione di responsabilità in capo allo Controparte_1
Voglia ridurre gli importi richiesti a quanto risulterà
[...] essere effettivamente dovuto in corso di causa, ferma l'applicazione di tutti i limiti operativi della polizza previo riconoscimento CP_2 dell'apporto causale del danneggiato ex art. 1227 c.c., con relativa riduzione dell'importo eventualmente dovuto e, in ogni caso, tenendo conto dell'indennizzo già ricevuto da parte attrice in ragione della polizza infortuni sussistente con;
3) Spese di causa Controparte_3 rifuse;
4) Voglia il Tribunale, per le ragioni esposte in narrativa, respingere la domanda di parte convenuta di condanna di a CP_2 corrisponderle le spese di lite ex art.1917 c.c.
pagina 3 di 14 FATTO E DIRITTO
Con l'epigrafato atto di citazione, ha evocato in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale in intestazione la Controparte_1 per vedersi da quest'ultima riconoscere il risarcimento
[...] del danno non patrimoniale -quantificato in complessivi € 24.912,50- asseritamente patito in occasione dell'infortunio occorsogli alla mano destra mentre si trovata al parco acquatico “ACQUASPALSH”, oltre al danno patrimoniale pari ad € 777,15 per spese mediche e di perizia.
A sostegno della sua domanda, l'attore ha quindi dedotto, nell'ordine: 1) che in data 26.6.2022 si era appunto recato, con alcuni amici, al predetto parco acquatico, gestito a LIGNANO SABBIADORO dalla società convenuta;
2) che, mentre stava divertendosi su di una attrazione gonfiabile, parte di un più ampio percorso galleggiante ad ostacoli posizionato al centro della piscina all'interno del parco medesimo, era scivolato e, nel tentativo di restare a bordo, era rimasto incastrato con la mano su un supporto in plastica;
3) che, a seguito della caduta, aveva avvertito un immediato e fortissimo dolore, tale da indurlo a recarsi subito al pronto soccorso dell'Ospedale di
LATISANA, ivi essendo così emersa, dalla effettuata radiografia, una frattura a decorso obliquo con disallineamento dei monconi ossei in corrispondenza della diafisi del II, III. IV metacarpo destro;
4) che, il giorno dopo, si era ulteriormente sottoposto ad una visita ortopedica, all'esito della quale veniva programmato l'intervento chirurgico di osteosintesi per la data dell'1.7.2022, con conseguente predisposizione di un tutore fino al 29.7.2022, salvo poi essersi visto certificare la guarigione clinica solo l'8.11.2022 da parte del medico curante;
5) che la responsabilità di andava Controparte_1 ricondotta, quindi, alla fattispecie dell'art. 2051 cod. civ. o, in pagina 4 di 14 subordine, all'ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., in ragione della condotta omissiva della convenuta rispetto alla necessaria vigilanza e manutenzione sulla cosa in custodia, a fronte della pericolosa intercapedine presente sull'attrazione gonfiabile.
Ritualmente citata, la convenuta Controparte_1
nel chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per
[...] essere tenuta indenne di quanto eventualmente condannata a pagare a controparte, ha comunque insistito per il rigetto della pretesa attorea, eccependo, nella sostanza: 1) che il gonfiabile sopra al quale si sarebbe verificato il sinistro, denominato floating ride, era stato prodotto dalla società tedesca secondo gli Controparte_4 elevati standard di sicurezza stabiliti dalla norma EN ISO 25649;
2) che la dinamica del sinistro era stata descritta dall'attore in maniera laconica, imprecisa e generica, violando così gli obblighi di chiarezza e specificità nell'allegazione di cui all'art. 163, comma 4 cod. civ.; 3) che la responsabilità di quanto accaduto, semmai, sarebbe stata riconducibile al solo , per aver tenuto un comportamento Pt_1 esagitato all'interno della struttura, rimanendo sordo ai plurimi richiami diretti a lui ed al suo gruppo di amici dal bagnino presente in piscina nei pressi del gonfiabile;
4) che era inapplicabile, quindi, l'art. 2051 cod. civ., in difetto di dimostrazione che l'evento si fosse prodotto quale normale conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa;
5) che difettavano, del pari, i presupposti per affermare una responsabilità ex art. 2043 cod. civ., mancando ogni supporto probatorio circa la sussistenza di una negligente condotta omissiva ascrivibile ad essa convenuta in odine alla manutenzione dell'attrazione o sulla presenza, in detta attrazione, di pericolose intercapedini. pagina 5 di 14 Intervenuta sulla chiamata in garanzia di Controparte_1
la terza chiamata
[...] Controparte_2 ha aderito alle argomentazioni difensive dell'assicurata, salvo eccepire l'insostenibilità della pretesa copertura anche delle spese di resistenza di quest'ultima, per avere la suddetta convenuta deciso di farsi assistere da un legale diverso da quello che le sarebbe stato fornito dalla Compagnia, in violazione, quindi, delle relative clausole di polizza.
Così ricostruiti, in estrema sintesi, i termini della controversia al vaglio, la domanda attorea -comunque valutabile alla stregua di quanto emerso dalla lettura dei soli atti di causa, in ragione della ritenuta natura non dirimente dei mezzi di prova dedotti, pertanto non ammessi- è infondata ed incontra rigetto, per i motivi che seguono.
Esigenze di chiarezza espositiva suggeriscono, a fronte del prospettato richiamo principale alla fattispecie dell'art. 2051 cod. civ.
-sulla cui lettura sono ampiamente note le incertezze ermeneutiche emerse in giurisprudenza- una sintetica riepilogazione dei più recenti approdi interpretativi sul punto. Nell'ordine, si è riassuntivamente precisato, al riguardo, che: “non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, … alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma … dalle Sezioni Unite … che, con la decisione n. 20943 del
30/06/2022, … hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. pagina 6 di 14 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»; all'affermazione di tale principio, di carattere generale … le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire l'affermazione di ulteriori, altrettanto generali principi, così sintetizzabili …: a) «l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»; c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»; d) «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato pagina 7 di 14 dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.»; e) «quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale». Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette peraltro conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia), che il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, 1 ° comma, cod. civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente …, intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed pagina 8 di 14 oggettivamente imprevenibile da parte del custode;
di tal che,
l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, volta che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod. pen., volta che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento” (art. 41, 2° comma, cod. pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno;
4.1.1) in questi termini, va così ripetuto e precisato che sia il fatto naturale (fortuito) che la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale … senza peraltro cancellarne
l'efficienza naturalistica;
e ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane) poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato” (v., così, in motivazione Cass. civ. – Sez. 3, Ordinanza n. 16034 del 2023, con sottolineature aggiunte – N.D.R.).
Se su ciò si conviene, nel caso di specie, assume allora rilevo dirimente, ai fini del rigetto della domanda attorea, non già soltanto la pur riferita genericità delle deduzioni relative alla dinamica del sinistro, ma anche e soprattutto, di riflesso, l'obbiettiva inconcludenza delle pagina 9 di 14 prove orali capitolate dall'attore medesimo, da ciò emergendo, quindi,
l'impossibilità di ricostruire in termini univoci -quale primo presupposto necessario all'integrazione dell'ipotesi regolata all'art. 2051 cod. civ.-
l'effettiva sussistenza del nesso causale tra l'attrazione acquatica sulla quale era impegnato il sig. e il danno alla mano che, dalla Pt_1 attrazione in questione, sarebbe a quest'ultimo derivato.
Vale considerare, invero, quanto alle allegazioni difensive, come in esse si sia fatto alternativo riferimento, nell'atto di citazione, sia ad un non meglio precisato “supporto in plastica” -da intendersi, letteralmente, come sinonimo di “… elemento, parte di un oggetto
(con) funzione di appoggio o sostegno …” (v., in questi termini, https://www.garzantilinguistica.it/it/supporto/68914905d53226fa4608
38b2)- dove la mano destra del , in teoria, sarebbe andata Pt_1 ad incastrarsi (v. pag. 1, ibidem), benché alcun supporto sia concretamente visibile nella documentazione versata in atti, sia ad una
“giuntura … mal posizionata …” (v. pag. 2, ibidem) quale ulteriore zona di presunto inserimento e successiva asserita “… torsione innaturale …” dell'estremità dell'arto superiore attoreo, quando invece, anche in tal caso, il corredo fotografico presente nel fascicolo di parte non consente affatto di riscontrare anomalie evidenti, né in generale sull'attrazione gonfiabile galleggiante di cui trattasi, né -più nello specifico- nelle strisce di collegamento in materiale plastico applicate con il velcro tra varie sezioni del percorso sull'acqua, poi peraltro riqualificate come
“… intercapedini …” (v pag. 1, ibidem).
È sulla capitolazione delle prove orali, tuttavia, che si evidenzia l'ostacolo maggiore -ed insormontabile- alla comprensione della dinamica dei fatti, così da giustificare la ritenuta inammissibilità del mezzo istruttorio. Con la memoria ex art. 171-ter n. 1 cod. proc. civ. pagina 10 di 14 l'attore ha inteso precisare, infatti, che “… la sezione del gonfiabile ove
(sarebbe) avvenuto il fatto (era) quella indicata con la freccia rossa nella foto sub doc. 2 attoreo, allegato all'atto di citazione. L'attore procedeva nel senso indicato dalla freccia in foto: egli superava i tre dischi galleggianti (i quali sono volutamente instabili e devono essere attraversati velocemente), scivolava sulla superficie bagnata e cadeva in avanti sulla piattaforma oltre il terzo disco;
la mano destra andava ad infilarsi sotto alla giuntura in plastica, in un punto dove il velcro si era sollevato formando un'apertura. L'attore cadeva poi in acqua ma la mano rimaneva incastrata nella predetta intercapedine, causando la torsione dell'arto e la frattura.” (v. pag. 2, cit., nonché capitoli 1 e 2 della memoria ex art. 171-ter n. 2 cod. proc. civ., con sottolineature aggiunte - N.d.R.). Al contempo, però, il patrocinio attoreo ha inteso ottenere conferma testimoniale circa il fatto “… che, nella circostanza descritta ai capitoli precedenti, dopo essere scivolato sulla piattaforma galleggiante, il sig. (sarebbe caduto) in acqua nel punto Pt_1 visibile nella foto sub doc. 17 (da esibire al teste), mentre la sua mano destra rimaneva incastrata sotto al giunto in plastica.” (v., il capitolo 3
a pag. 3 della memoria cit., con sottolineatura aggiunta - N.d.R.), rimarcando, in tal senso, che “… l'intercapedine sotto alla quale si
(sarebbe) incastrata la mano del sig. nelle circostanze Pt_1 descritte nei capitoli precedenti, era analoga a quella visibile nelle foto sub docc. da 15 a 18 …” (v. capitolo 5, ibidem, con sottolineatura aggiunta - N.d.R.).
Orbene, all'esito di un semplice ed immediato confronto visivo dei rilievi fotografici dichiaratamente riproducenti il punto di caduta del sig.
, e cioè i succitati doc. 2 e doc. 17, non è revocabile in Pt_1
pagina 11 di 14 dubbio che tali rilievi fotografici -in alcun modo sovrapponibili tra loro- raffigurino luoghi del tutto diversi del galleggiante in discussione.
Se, infatti, il cerchio rosso sul doc. 2 mette in rilievo una
“giuntura” che si trova collocata tra una sezione gonfiabile gialla
-immediatamente successiva (stando al riferito senso di marcia dell'attore) ai tre dischi galleggianti di colore blu, verde e giallo- e l'ulteriore sezione gonfiabile verde, quest'ultima comunque intuibile dietro lo scivolo rialzato ugualmente giallo sulla cui sommità è ritratto il posizionamento di una ragazza, il cerchio rosso apposto sulla foto sub doc. 17, al contrario, mira ad isolare un giunto di plastica che -pur dovendo costituire, secondo la prospettazione attorea, la stessa causa dell'incastro della mano destra del successiva al suo Pt_1 scivolamento- si trova evidentemente da tutt'altra parte, ove si consideri, questa volta, che quel giunto è posizionato tra una sezione gonfiabile verde, peraltro incurvata, ed una salita di colore giallo del medesimo gonfiabile, corredata da maniglie di appoggio bianche sporgenti dalla superficie. Occorre riflettere, a conferma di quanto precede, che pure la dislocazione dei dischi galleggianti -quelli volutamente instabili e da attraversare velocemente- è un ulteriore indice della inconciliabilità dei contesti di riferimento;
nel primo caso, infatti, quello attaccato alla sezione gialla è anch'esso giallo, mentre nel secondo caso è di colore blu.
Detto altrimenti, il punto visibile -e cerchiato dall'attore- nella foto sub doc. 17 non rappresenta affatto un'angolazione diversa del medesimo gonfiabile precedentemente individuato nel doc. 2, quanto piuttosto gonfiabili completamente diversi. Proprio sulla base della descrizione fornita con riferimento al doc. 2, l'attore -giova ribadirlo- avrebbe percorso il disco galleggiante blu, il disco galleggiante verde, il pagina 12 di 14 disco galleggiante giallo, e -superato quest'ultimo- sarebbe caduto, incastrando la mano in prossimità della giuntura posta al di sotto del materiale plastico flessibile di colore blu. Di contro, secondo la produzione fotografica di cui al doc. 17, l'attore avrebbe percorso il disco galleggiante giallo, il disco galleggiante verde, il disco galleggiante blu, superato una prima giuntura coperta dal materiale plastico flessibile blu e -nell'apprestarsi a superare l'ulteriore sezione angolare verde- sarebbe caduto incastrando la mano in prossimità della seconda giuntura posta al di sotto del materiale plastico flessibile di colore blu. In questi termini, quindi, non è dato comprendere -e risulta altresì precluso dimostrare, a meno di non volere tollerare interessati aggiustamenti di tiro nel corso dell'assunzione della prova- se, come e soprattutto in quale punto della piattaforma galleggiante l'attore sia realmente scivolato, così da rendere insostenibile la stessa tesi che la riferita “torsione innaturale” della sua mano fosse dipesa dal fatto di essere -essa- rimasta incastrata sotto una giuntura “mal posizionata”.
Nella constatata obbiettiva indimostrabilità, per quanto sopra esposto, del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, diviene chiaramente ultroneo indagare eventuali profili di colpa dell'attore, onde attribuire rilevanza causale esclusiva o concorrente alla condotta di quest'ultimo, alla stregua di quanto eccepito dal patrocinio di
(v., in tal senso, a pagg. 7 e segg. Controparte_1 della comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo).
Né pare comunque possibile ricondurre la vicenda in esame all'ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.; norma che l'attore ha alternativamente inteso invocare sulla base, peraltro, dello stesso presupposto fattuale, ovvero “… l'omessa vigilanza (della pagina 13 di 14 convenuta - N.d.R.) sulle attrazioni del proprio parco giochi (che avrebbe) impedito alla convenuta (medesima) di accorgersi dell'insidiosa intercapedine presente su una giuntura del gonfiabile galleggiante, (asserita causa – N.d.R.) dell'infortunio (in questione).”.
Non solo, infatti, quello della condotta omissiva di Controparte_1
appare un postulato del tutto genico ed apodittico, ma -per
[...] quel che più rileva- a fare difetto, in questo caso, è proprio il presupposto fattuale della dedotta negligenza di parte convenuta, ovvero la presenza di un'insidiosa intercapedine quale causa esclusiva dell'infortunio del sig. . Pt_1
Il confermato rigetto della domanda attorea comporta, quindi, che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguano la soccombenza nel rapporto processuale tra l'attore e la convenuta, potendo invece trovare compensazione in relazione alla posizione della terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
▪ RIGETTA la domanda;
▪ CONDANNA al pagamento delle spese di lite, che Parte_1 si liquidano a favore della convenuta Controparte_1 in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese, I.V.A. se
[...] dovuta e C.P.A. come per legge;
▪ COMPENSA le spese di lite in relazione alla posizione della terza chiamata Controparte_2
Udine, 5.12.2025 IL GIUDICE
dr. Fabio LUONGO pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Fabio
Luongo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.
nella causa civile iscritta al n. 1000/2025 di R.G., promossa con atto di citazione notificato l'8.4.2024.
[...]
(Cod. Fisc. , con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
RI UI come da mandato allegato all'atto di citazione;
- attrice -
CONTRO
(P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con l'avv. dom. Alberto Sommaio come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta –
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(Cod. Fisc. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del procuratore ad negotia p.t., con gli avv.ti Alessandro IS
pagina 1 di 14 ed NA AR IS, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- terza chiamata -
OGGETTO: risarcimento danni.
Causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale, sulle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza del 23.9.2025:
CONCLUSIONI DELL'ATTORE
NEL MERITO: - per tutte le ragioni esposte in atto, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta
[...] per tutti i danni subiti dal sig. in Controparte_1 Parte_1 esito al sinistro avvenuto in data 26.06.2022 presso il parco acquatico
“Aquasplash” di Lignano Sabbiadoro, con le modalità meglio descritte in atti;
- in subordine, per tutte le ragioni esposte in atto, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- per l'effetto, e in ogni caso, condannare la convenuta a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, patiti dall'attore nella misura di
€ 25.689,65 o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa;
IN OGNI CASO: spese e onorari di lite interamente rifusi.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
NEL MERITO: rigettarsi la domanda attorea per i motivi tutti indicati nelle premesse;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea: - condannare la terza chiamata
-ovvero dichiarare la stessa tenuta- a Controparte_2 manlevare la società convenuta da Controparte_1
pagina 2 di 14 quanto questa fosse condannata a corrispondere al signor
[...]
a titolo di risarcimento danni e di rimborso delle spese di lite;
Pt_1
- condannare la terza chiamata -ovvero Controparte_2 dichiarare la stessa tenuta- a corrispondere all'assicurata
[...] le spese di chiamata in causa;
- condannare la Controparte_1 terza chiamata - ovvero dichiarare la Controparte_2 stessa tenuta- a corrispondere all'assicurata Controparte_1 le spese di resistenza ex art 1917 III Co cc.
[...]
IN OGNI CASO: spese diritti ed onorari di causa rifusi.
CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA
1) Voglia il Tribunale accertare l'assenza di responsabilità in capo allo per le ragioni esposte in narrativa;
Controparte_1
2) In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga esservi qualche ragione di responsabilità in capo allo Controparte_1
Voglia ridurre gli importi richiesti a quanto risulterà
[...] essere effettivamente dovuto in corso di causa, ferma l'applicazione di tutti i limiti operativi della polizza previo riconoscimento CP_2 dell'apporto causale del danneggiato ex art. 1227 c.c., con relativa riduzione dell'importo eventualmente dovuto e, in ogni caso, tenendo conto dell'indennizzo già ricevuto da parte attrice in ragione della polizza infortuni sussistente con;
3) Spese di causa Controparte_3 rifuse;
4) Voglia il Tribunale, per le ragioni esposte in narrativa, respingere la domanda di parte convenuta di condanna di a CP_2 corrisponderle le spese di lite ex art.1917 c.c.
pagina 3 di 14 FATTO E DIRITTO
Con l'epigrafato atto di citazione, ha evocato in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale in intestazione la Controparte_1 per vedersi da quest'ultima riconoscere il risarcimento
[...] del danno non patrimoniale -quantificato in complessivi € 24.912,50- asseritamente patito in occasione dell'infortunio occorsogli alla mano destra mentre si trovata al parco acquatico “ACQUASPALSH”, oltre al danno patrimoniale pari ad € 777,15 per spese mediche e di perizia.
A sostegno della sua domanda, l'attore ha quindi dedotto, nell'ordine: 1) che in data 26.6.2022 si era appunto recato, con alcuni amici, al predetto parco acquatico, gestito a LIGNANO SABBIADORO dalla società convenuta;
2) che, mentre stava divertendosi su di una attrazione gonfiabile, parte di un più ampio percorso galleggiante ad ostacoli posizionato al centro della piscina all'interno del parco medesimo, era scivolato e, nel tentativo di restare a bordo, era rimasto incastrato con la mano su un supporto in plastica;
3) che, a seguito della caduta, aveva avvertito un immediato e fortissimo dolore, tale da indurlo a recarsi subito al pronto soccorso dell'Ospedale di
LATISANA, ivi essendo così emersa, dalla effettuata radiografia, una frattura a decorso obliquo con disallineamento dei monconi ossei in corrispondenza della diafisi del II, III. IV metacarpo destro;
4) che, il giorno dopo, si era ulteriormente sottoposto ad una visita ortopedica, all'esito della quale veniva programmato l'intervento chirurgico di osteosintesi per la data dell'1.7.2022, con conseguente predisposizione di un tutore fino al 29.7.2022, salvo poi essersi visto certificare la guarigione clinica solo l'8.11.2022 da parte del medico curante;
5) che la responsabilità di andava Controparte_1 ricondotta, quindi, alla fattispecie dell'art. 2051 cod. civ. o, in pagina 4 di 14 subordine, all'ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., in ragione della condotta omissiva della convenuta rispetto alla necessaria vigilanza e manutenzione sulla cosa in custodia, a fronte della pericolosa intercapedine presente sull'attrazione gonfiabile.
Ritualmente citata, la convenuta Controparte_1
nel chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per
[...] essere tenuta indenne di quanto eventualmente condannata a pagare a controparte, ha comunque insistito per il rigetto della pretesa attorea, eccependo, nella sostanza: 1) che il gonfiabile sopra al quale si sarebbe verificato il sinistro, denominato floating ride, era stato prodotto dalla società tedesca secondo gli Controparte_4 elevati standard di sicurezza stabiliti dalla norma EN ISO 25649;
2) che la dinamica del sinistro era stata descritta dall'attore in maniera laconica, imprecisa e generica, violando così gli obblighi di chiarezza e specificità nell'allegazione di cui all'art. 163, comma 4 cod. civ.; 3) che la responsabilità di quanto accaduto, semmai, sarebbe stata riconducibile al solo , per aver tenuto un comportamento Pt_1 esagitato all'interno della struttura, rimanendo sordo ai plurimi richiami diretti a lui ed al suo gruppo di amici dal bagnino presente in piscina nei pressi del gonfiabile;
4) che era inapplicabile, quindi, l'art. 2051 cod. civ., in difetto di dimostrazione che l'evento si fosse prodotto quale normale conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa;
5) che difettavano, del pari, i presupposti per affermare una responsabilità ex art. 2043 cod. civ., mancando ogni supporto probatorio circa la sussistenza di una negligente condotta omissiva ascrivibile ad essa convenuta in odine alla manutenzione dell'attrazione o sulla presenza, in detta attrazione, di pericolose intercapedini. pagina 5 di 14 Intervenuta sulla chiamata in garanzia di Controparte_1
la terza chiamata
[...] Controparte_2 ha aderito alle argomentazioni difensive dell'assicurata, salvo eccepire l'insostenibilità della pretesa copertura anche delle spese di resistenza di quest'ultima, per avere la suddetta convenuta deciso di farsi assistere da un legale diverso da quello che le sarebbe stato fornito dalla Compagnia, in violazione, quindi, delle relative clausole di polizza.
Così ricostruiti, in estrema sintesi, i termini della controversia al vaglio, la domanda attorea -comunque valutabile alla stregua di quanto emerso dalla lettura dei soli atti di causa, in ragione della ritenuta natura non dirimente dei mezzi di prova dedotti, pertanto non ammessi- è infondata ed incontra rigetto, per i motivi che seguono.
Esigenze di chiarezza espositiva suggeriscono, a fronte del prospettato richiamo principale alla fattispecie dell'art. 2051 cod. civ.
-sulla cui lettura sono ampiamente note le incertezze ermeneutiche emerse in giurisprudenza- una sintetica riepilogazione dei più recenti approdi interpretativi sul punto. Nell'ordine, si è riassuntivamente precisato, al riguardo, che: “non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, … alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma … dalle Sezioni Unite … che, con la decisione n. 20943 del
30/06/2022, … hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. pagina 6 di 14 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»; all'affermazione di tale principio, di carattere generale … le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire l'affermazione di ulteriori, altrettanto generali principi, così sintetizzabili …: a) «l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»; c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»; d) «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato pagina 7 di 14 dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.»; e) «quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale». Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette peraltro conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia), che il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, 1 ° comma, cod. civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente …, intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed pagina 8 di 14 oggettivamente imprevenibile da parte del custode;
di tal che,
l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, volta che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod. pen., volta che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento” (art. 41, 2° comma, cod. pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno;
4.1.1) in questi termini, va così ripetuto e precisato che sia il fatto naturale (fortuito) che la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale … senza peraltro cancellarne
l'efficienza naturalistica;
e ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane) poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato” (v., così, in motivazione Cass. civ. – Sez. 3, Ordinanza n. 16034 del 2023, con sottolineature aggiunte – N.D.R.).
Se su ciò si conviene, nel caso di specie, assume allora rilevo dirimente, ai fini del rigetto della domanda attorea, non già soltanto la pur riferita genericità delle deduzioni relative alla dinamica del sinistro, ma anche e soprattutto, di riflesso, l'obbiettiva inconcludenza delle pagina 9 di 14 prove orali capitolate dall'attore medesimo, da ciò emergendo, quindi,
l'impossibilità di ricostruire in termini univoci -quale primo presupposto necessario all'integrazione dell'ipotesi regolata all'art. 2051 cod. civ.-
l'effettiva sussistenza del nesso causale tra l'attrazione acquatica sulla quale era impegnato il sig. e il danno alla mano che, dalla Pt_1 attrazione in questione, sarebbe a quest'ultimo derivato.
Vale considerare, invero, quanto alle allegazioni difensive, come in esse si sia fatto alternativo riferimento, nell'atto di citazione, sia ad un non meglio precisato “supporto in plastica” -da intendersi, letteralmente, come sinonimo di “… elemento, parte di un oggetto
(con) funzione di appoggio o sostegno …” (v., in questi termini, https://www.garzantilinguistica.it/it/supporto/68914905d53226fa4608
38b2)- dove la mano destra del , in teoria, sarebbe andata Pt_1 ad incastrarsi (v. pag. 1, ibidem), benché alcun supporto sia concretamente visibile nella documentazione versata in atti, sia ad una
“giuntura … mal posizionata …” (v. pag. 2, ibidem) quale ulteriore zona di presunto inserimento e successiva asserita “… torsione innaturale …” dell'estremità dell'arto superiore attoreo, quando invece, anche in tal caso, il corredo fotografico presente nel fascicolo di parte non consente affatto di riscontrare anomalie evidenti, né in generale sull'attrazione gonfiabile galleggiante di cui trattasi, né -più nello specifico- nelle strisce di collegamento in materiale plastico applicate con il velcro tra varie sezioni del percorso sull'acqua, poi peraltro riqualificate come
“… intercapedini …” (v pag. 1, ibidem).
È sulla capitolazione delle prove orali, tuttavia, che si evidenzia l'ostacolo maggiore -ed insormontabile- alla comprensione della dinamica dei fatti, così da giustificare la ritenuta inammissibilità del mezzo istruttorio. Con la memoria ex art. 171-ter n. 1 cod. proc. civ. pagina 10 di 14 l'attore ha inteso precisare, infatti, che “… la sezione del gonfiabile ove
(sarebbe) avvenuto il fatto (era) quella indicata con la freccia rossa nella foto sub doc. 2 attoreo, allegato all'atto di citazione. L'attore procedeva nel senso indicato dalla freccia in foto: egli superava i tre dischi galleggianti (i quali sono volutamente instabili e devono essere attraversati velocemente), scivolava sulla superficie bagnata e cadeva in avanti sulla piattaforma oltre il terzo disco;
la mano destra andava ad infilarsi sotto alla giuntura in plastica, in un punto dove il velcro si era sollevato formando un'apertura. L'attore cadeva poi in acqua ma la mano rimaneva incastrata nella predetta intercapedine, causando la torsione dell'arto e la frattura.” (v. pag. 2, cit., nonché capitoli 1 e 2 della memoria ex art. 171-ter n. 2 cod. proc. civ., con sottolineature aggiunte - N.d.R.). Al contempo, però, il patrocinio attoreo ha inteso ottenere conferma testimoniale circa il fatto “… che, nella circostanza descritta ai capitoli precedenti, dopo essere scivolato sulla piattaforma galleggiante, il sig. (sarebbe caduto) in acqua nel punto Pt_1 visibile nella foto sub doc. 17 (da esibire al teste), mentre la sua mano destra rimaneva incastrata sotto al giunto in plastica.” (v., il capitolo 3
a pag. 3 della memoria cit., con sottolineatura aggiunta - N.d.R.), rimarcando, in tal senso, che “… l'intercapedine sotto alla quale si
(sarebbe) incastrata la mano del sig. nelle circostanze Pt_1 descritte nei capitoli precedenti, era analoga a quella visibile nelle foto sub docc. da 15 a 18 …” (v. capitolo 5, ibidem, con sottolineatura aggiunta - N.d.R.).
Orbene, all'esito di un semplice ed immediato confronto visivo dei rilievi fotografici dichiaratamente riproducenti il punto di caduta del sig.
, e cioè i succitati doc. 2 e doc. 17, non è revocabile in Pt_1
pagina 11 di 14 dubbio che tali rilievi fotografici -in alcun modo sovrapponibili tra loro- raffigurino luoghi del tutto diversi del galleggiante in discussione.
Se, infatti, il cerchio rosso sul doc. 2 mette in rilievo una
“giuntura” che si trova collocata tra una sezione gonfiabile gialla
-immediatamente successiva (stando al riferito senso di marcia dell'attore) ai tre dischi galleggianti di colore blu, verde e giallo- e l'ulteriore sezione gonfiabile verde, quest'ultima comunque intuibile dietro lo scivolo rialzato ugualmente giallo sulla cui sommità è ritratto il posizionamento di una ragazza, il cerchio rosso apposto sulla foto sub doc. 17, al contrario, mira ad isolare un giunto di plastica che -pur dovendo costituire, secondo la prospettazione attorea, la stessa causa dell'incastro della mano destra del successiva al suo Pt_1 scivolamento- si trova evidentemente da tutt'altra parte, ove si consideri, questa volta, che quel giunto è posizionato tra una sezione gonfiabile verde, peraltro incurvata, ed una salita di colore giallo del medesimo gonfiabile, corredata da maniglie di appoggio bianche sporgenti dalla superficie. Occorre riflettere, a conferma di quanto precede, che pure la dislocazione dei dischi galleggianti -quelli volutamente instabili e da attraversare velocemente- è un ulteriore indice della inconciliabilità dei contesti di riferimento;
nel primo caso, infatti, quello attaccato alla sezione gialla è anch'esso giallo, mentre nel secondo caso è di colore blu.
Detto altrimenti, il punto visibile -e cerchiato dall'attore- nella foto sub doc. 17 non rappresenta affatto un'angolazione diversa del medesimo gonfiabile precedentemente individuato nel doc. 2, quanto piuttosto gonfiabili completamente diversi. Proprio sulla base della descrizione fornita con riferimento al doc. 2, l'attore -giova ribadirlo- avrebbe percorso il disco galleggiante blu, il disco galleggiante verde, il pagina 12 di 14 disco galleggiante giallo, e -superato quest'ultimo- sarebbe caduto, incastrando la mano in prossimità della giuntura posta al di sotto del materiale plastico flessibile di colore blu. Di contro, secondo la produzione fotografica di cui al doc. 17, l'attore avrebbe percorso il disco galleggiante giallo, il disco galleggiante verde, il disco galleggiante blu, superato una prima giuntura coperta dal materiale plastico flessibile blu e -nell'apprestarsi a superare l'ulteriore sezione angolare verde- sarebbe caduto incastrando la mano in prossimità della seconda giuntura posta al di sotto del materiale plastico flessibile di colore blu. In questi termini, quindi, non è dato comprendere -e risulta altresì precluso dimostrare, a meno di non volere tollerare interessati aggiustamenti di tiro nel corso dell'assunzione della prova- se, come e soprattutto in quale punto della piattaforma galleggiante l'attore sia realmente scivolato, così da rendere insostenibile la stessa tesi che la riferita “torsione innaturale” della sua mano fosse dipesa dal fatto di essere -essa- rimasta incastrata sotto una giuntura “mal posizionata”.
Nella constatata obbiettiva indimostrabilità, per quanto sopra esposto, del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, diviene chiaramente ultroneo indagare eventuali profili di colpa dell'attore, onde attribuire rilevanza causale esclusiva o concorrente alla condotta di quest'ultimo, alla stregua di quanto eccepito dal patrocinio di
(v., in tal senso, a pagg. 7 e segg. Controparte_1 della comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo).
Né pare comunque possibile ricondurre la vicenda in esame all'ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.; norma che l'attore ha alternativamente inteso invocare sulla base, peraltro, dello stesso presupposto fattuale, ovvero “… l'omessa vigilanza (della pagina 13 di 14 convenuta - N.d.R.) sulle attrazioni del proprio parco giochi (che avrebbe) impedito alla convenuta (medesima) di accorgersi dell'insidiosa intercapedine presente su una giuntura del gonfiabile galleggiante, (asserita causa – N.d.R.) dell'infortunio (in questione).”.
Non solo, infatti, quello della condotta omissiva di Controparte_1
appare un postulato del tutto genico ed apodittico, ma -per
[...] quel che più rileva- a fare difetto, in questo caso, è proprio il presupposto fattuale della dedotta negligenza di parte convenuta, ovvero la presenza di un'insidiosa intercapedine quale causa esclusiva dell'infortunio del sig. . Pt_1
Il confermato rigetto della domanda attorea comporta, quindi, che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguano la soccombenza nel rapporto processuale tra l'attore e la convenuta, potendo invece trovare compensazione in relazione alla posizione della terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
▪ RIGETTA la domanda;
▪ CONDANNA al pagamento delle spese di lite, che Parte_1 si liquidano a favore della convenuta Controparte_1 in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese, I.V.A. se
[...] dovuta e C.P.A. come per legge;
▪ COMPENSA le spese di lite in relazione alla posizione della terza chiamata Controparte_2
Udine, 5.12.2025 IL GIUDICE
dr. Fabio LUONGO pagina 14 di 14