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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente e Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 565/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA e pubblicata il 03/01/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024GE0043227 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sintesi del precedente grado di giudizio.
Il Contribuente Ricorrente_1 e Ricorrente_2 proponeva ricorso alla CTP di Genova avverso l'avviso d'accertamento catastale n. GE0060659/2022 del 24.6.2022, oggetto del contendere, che così ridetermina il classamento e la rendita
Categoria A/1; classe 3;
In data 12.4.2022 il contribuente, terminati i lavori, presentò una DOCFA
proponendo il seguente classamento:
Categoria A/2;
Il 2.5.2022 l'Agenzia Entrate notificò l'avviso d'accertamento catastale oggetto del contendere, che così ridetermina il classamento e la rendita
Categoria A/1; classe 3;
In primo grado la Contribuente eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e, nel merito, la sua infondatezza in relazione alle caratteristiche dell'unità immobiliare.
L'Ufficio, regolarmente costituito, resisteva assumendo la legittimità e fondatezza dell'atto.
La Commissione Tributaria Provinciale, con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 e Ricorrente_2.
La sentenza con il presente atto viene gravata dal contribuente perché secondo il medesimo appare del tutto erronea, illegittima e viziata e pertanto viene con il presente atto impugnata ad ogni fine ed effetto di legge e dovrà essere totalmente riformata, con conseguente accoglimento dell'originario ricorso introduttivo.
Il presente grado di giudizio.
Avverso la sentenza n. 1/2025 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, depositata in segreteria il giorno 02/01/2025 propone appello il contribuente con atto tempestivamente notificato L'Ufficio, regolarmente costituito, resisteva assumendo la legittimità e fondatezza dell'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PREMESSO
Relativamente al caso di specie, il Contribuente ha contestato la pretesa del Comune di Genova di Genova
e dopo i lavori interni, ha proposto con procedura DOCFA un nuovo accatastamento in Categoria A/2.
L'Agenzia ha riclassificato in Categoria A/1 l'immobile senza contestare nell'avviso impugnato l'utilizzo della procedura DOCFA.
Solo costituendosi in giudizio ha eccepito l'inidoneità della DOCFA per un operare un classamento “al rialzo”
a seguito dei lavori di mera ridistribuzione dei vani interni.
La procedura DOCFA è appropriata.
Essa è l'atto iniziale di un procedimento amministrativo con funzione e portata propositiva di una rendita catastale.
Nessuna “sanzione” è prevista in caso di utilizzo della DOCFA fuori dai casi indicati dal D.M. n.701/1994: non può esservi sanzione senza giusta previsione.
Il contribuente può domandare in ogni momento all'Amministrazione la correzione dei dati dichiarati e la rettifica della rendita proposta “quando la situazione di fatto o di diritto denunciata non corrisponde al vero, trattandosi di un procedimento di accertamento e avendo diritto a una definizione mirata e specifica della sua proprietà”
L'obbligo della DOCFA si configura quando la variazione incide sulla consistenza passati o sull'attribuzione della categoria o della classe dell'unità immobiliare.
Al definitivo, è utilizzabile se la variazione incide sulla determinazione della rendita catastale anche per effetto di interventi edilizi (non solo di ristrutturazione ma) anche di portata minore – come accaduto – di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3, lett. a-b, DPR 380/2001), con ridistribuzione degli spazi interni.
L'utilizzo della DOCFA è irrilevante sul classamento, sicché l'argomentazione centrale utilizzata per respingere il ricorso è fallace, e ciò ancor più determina la fondatezza del presente motivo di appello e costituisce ragione per la riforma della sentenza resa e delle conclusioni qui tratte.
Lo strumento che il contribuente ha scelto di utilizzare per la revisione catastale è stato, nel caso di specie, non quello previsto dall'art. 38 – anche perché non ne sussistevano i requisiti applicativi – ma quello del procedimento DOCFA come disciplinato dal D.M 701/1994
Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato, in conformità delle norme di cui all'art. 7 sussistono - i requisiti per una nuova valutazione dell'immobile in quanto sono rinvenibili elementi modificativi dello stesso. La motivazione dell'atto di accertamento non è completa ed esaustiva, l'Ufficio, non ha proceduto ad una riclassificazione dell'immobile, ma si è limitato, verificando che le caratteristiche non erano mutate, a riportare il classamento in quello.
Ne consegue la illegittimità della pretesa impositiva esercitata dal Comune di Genova e la fondatezza dell'appello.
Le spese del grado, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e, ai sensi dell'art. 92 cpc, in considerazione delle caratteristiche dell'attività prestata, della natura dell'affare e delle questioni giuridiche trattate, diminuite entro la percentuale massima prevista dall'art. 4, comma 1, del regolamento per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
La Corte di Giustizia Tributaria della Liguria
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna l'Ufficio a rifondere alla controparte le spese del grado che liquida in €uro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente e Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 565/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA e pubblicata il 03/01/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024GE0043227 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sintesi del precedente grado di giudizio.
Il Contribuente Ricorrente_1 e Ricorrente_2 proponeva ricorso alla CTP di Genova avverso l'avviso d'accertamento catastale n. GE0060659/2022 del 24.6.2022, oggetto del contendere, che così ridetermina il classamento e la rendita
Categoria A/1; classe 3;
In data 12.4.2022 il contribuente, terminati i lavori, presentò una DOCFA
proponendo il seguente classamento:
Categoria A/2;
Il 2.5.2022 l'Agenzia Entrate notificò l'avviso d'accertamento catastale oggetto del contendere, che così ridetermina il classamento e la rendita
Categoria A/1; classe 3;
In primo grado la Contribuente eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e, nel merito, la sua infondatezza in relazione alle caratteristiche dell'unità immobiliare.
L'Ufficio, regolarmente costituito, resisteva assumendo la legittimità e fondatezza dell'atto.
La Commissione Tributaria Provinciale, con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 e Ricorrente_2.
La sentenza con il presente atto viene gravata dal contribuente perché secondo il medesimo appare del tutto erronea, illegittima e viziata e pertanto viene con il presente atto impugnata ad ogni fine ed effetto di legge e dovrà essere totalmente riformata, con conseguente accoglimento dell'originario ricorso introduttivo.
Il presente grado di giudizio.
Avverso la sentenza n. 1/2025 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, depositata in segreteria il giorno 02/01/2025 propone appello il contribuente con atto tempestivamente notificato L'Ufficio, regolarmente costituito, resisteva assumendo la legittimità e fondatezza dell'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PREMESSO
Relativamente al caso di specie, il Contribuente ha contestato la pretesa del Comune di Genova di Genova
e dopo i lavori interni, ha proposto con procedura DOCFA un nuovo accatastamento in Categoria A/2.
L'Agenzia ha riclassificato in Categoria A/1 l'immobile senza contestare nell'avviso impugnato l'utilizzo della procedura DOCFA.
Solo costituendosi in giudizio ha eccepito l'inidoneità della DOCFA per un operare un classamento “al rialzo”
a seguito dei lavori di mera ridistribuzione dei vani interni.
La procedura DOCFA è appropriata.
Essa è l'atto iniziale di un procedimento amministrativo con funzione e portata propositiva di una rendita catastale.
Nessuna “sanzione” è prevista in caso di utilizzo della DOCFA fuori dai casi indicati dal D.M. n.701/1994: non può esservi sanzione senza giusta previsione.
Il contribuente può domandare in ogni momento all'Amministrazione la correzione dei dati dichiarati e la rettifica della rendita proposta “quando la situazione di fatto o di diritto denunciata non corrisponde al vero, trattandosi di un procedimento di accertamento e avendo diritto a una definizione mirata e specifica della sua proprietà”
L'obbligo della DOCFA si configura quando la variazione incide sulla consistenza passati o sull'attribuzione della categoria o della classe dell'unità immobiliare.
Al definitivo, è utilizzabile se la variazione incide sulla determinazione della rendita catastale anche per effetto di interventi edilizi (non solo di ristrutturazione ma) anche di portata minore – come accaduto – di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3, lett. a-b, DPR 380/2001), con ridistribuzione degli spazi interni.
L'utilizzo della DOCFA è irrilevante sul classamento, sicché l'argomentazione centrale utilizzata per respingere il ricorso è fallace, e ciò ancor più determina la fondatezza del presente motivo di appello e costituisce ragione per la riforma della sentenza resa e delle conclusioni qui tratte.
Lo strumento che il contribuente ha scelto di utilizzare per la revisione catastale è stato, nel caso di specie, non quello previsto dall'art. 38 – anche perché non ne sussistevano i requisiti applicativi – ma quello del procedimento DOCFA come disciplinato dal D.M 701/1994
Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato, in conformità delle norme di cui all'art. 7 sussistono - i requisiti per una nuova valutazione dell'immobile in quanto sono rinvenibili elementi modificativi dello stesso. La motivazione dell'atto di accertamento non è completa ed esaustiva, l'Ufficio, non ha proceduto ad una riclassificazione dell'immobile, ma si è limitato, verificando che le caratteristiche non erano mutate, a riportare il classamento in quello.
Ne consegue la illegittimità della pretesa impositiva esercitata dal Comune di Genova e la fondatezza dell'appello.
Le spese del grado, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e, ai sensi dell'art. 92 cpc, in considerazione delle caratteristiche dell'attività prestata, della natura dell'affare e delle questioni giuridiche trattate, diminuite entro la percentuale massima prevista dall'art. 4, comma 1, del regolamento per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
La Corte di Giustizia Tributaria della Liguria
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna l'Ufficio a rifondere alla controparte le spese del grado che liquida in €uro 1.500,00 oltre accessori di legge.