Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 120
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la motivazione dell'atto di accertamento non fosse completa ed esaustiva, poiché l'Ufficio si è limitato a verificare che le caratteristiche dell'immobile non erano mutate, senza procedere a una riclassificazione fondata su un'analisi approfondita.

  • Accolto
    Infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto la procedura DOCFA appropriata per la variazione catastale, anche a seguito di interventi edilizi di minore portata come la ridistribuzione degli spazi interni. Ha inoltre evidenziato che l'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inidoneità della DOCFA solo in sede di giudizio, senza contestarla nell'avviso impugnato. La Corte ha affermato che non può esservi sanzione senza giusta previsione e che il contribuente ha diritto a una definizione specifica della sua proprietà.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 120
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 120
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo