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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/11/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 2783 /2020 da:
L'avv. Barletta e l'avv. POMPILIO GIANCARLO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. LAGHI ROBERTO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2783 del RGAC dell'anno 2020 avente ad oggetto risarcimento del danno e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Pompilio Parte_1 C.F._1
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Roberto Laghi
CONVENUTA
E
, Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI-contumaci
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorso in data 6 luglio 2019, alle ore 16,00 circa, in Villapiana, contrada
Pezzo di Mazzullo, all'altezza dell'intersezione di Piazza Gius eppe Gentile, allorquando la stessa, procedendo a velocità moderata a bordo della propria bicicletta, accingendosi a svoltare a sinistra, dopo aver impegnato l'incrocio è stata urtata dall'auto Fiat Doblò tg. CS863YD, di proprietà della
1 società , condotto da (che avrebbe indossato infradito al momento CP_2 Controparte_3 del sinistro) e assicurato con che procedeva a velocità elevata. CP_1
1.2. Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda sul presupposto dell'assenza di CP_1 responsabilità del conducente del Doblò, essendo stata l'attrice a non rispettare lo stop e a finire addosso all'auto.
2. La domanda è infondata per assoluta carenza di prova sull'evento per come descritto in citazione.
Infatti, i testi escussi nulla hanno riferito sulla dinamica del sinistro.
In particolare, la teste ha dichiarato che non era presente al momento del sinistro, mentre la teste Tes_1 [...] ha riferito di non aver assistito al sinistro e di aver sentito soltanto la frenata e il botto. Tes_2
Irrilevanti, poi, sono le dichiarazioni rese dal conducente ai Carabinieri, in quanto in quella sede lo stesso ha dichiarato che era la bicicletta a procedere a velocità elevata, a non aver rispettato lo stop e che, di conseguenza, gli è finita addosso.
Inoltre, va ricordato che “in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello stesso, é liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art.
2733, secondo comma, cod. civ.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, 13 novembre 2014, n. 24187).
Pertanto, in disparte ogni considerazione sull'insussistenza di automatismo tra l'omessa presentazione a rendere interrogatorio formale e il ritenere ammessi i fatti oggetto dello stesso, quand'anche il conducente avesse reso interrogatorio formale in sede giudiziale, le sue dichiarazioni non avrebbero comunque avuto valore di prova legale nei confronti dell'assicuratore.
In definitiva, in difetto di prova dell'evento lesivo per come descritto da parte attrice, essenziale per stabilire l'attribuzione di responsabilità, la domanda non può che essere respinta (cfr. Corte Appello Napoli sez. VIII,
12 febbraio 2020, n. 637, la quale ha confermato la sentenza di primo grado proprio in quanto l'evento lesivo ricostruito all'esito dell'istruttoria è risultato del tutto diverso da quello descritto in citazione).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle s pese di lite sostenute da parte convenuta, che liquida in euro 7.300,00 (di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva, euro 2.900,00 per la fase istruttoria ed euro 2.200,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge .
2 Così deciso in Castrovillari, 7 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
3
L'avv. Barletta e l'avv. POMPILIO GIANCARLO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. LAGHI ROBERTO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2783 del RGAC dell'anno 2020 avente ad oggetto risarcimento del danno e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Pompilio Parte_1 C.F._1
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Roberto Laghi
CONVENUTA
E
, Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI-contumaci
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorso in data 6 luglio 2019, alle ore 16,00 circa, in Villapiana, contrada
Pezzo di Mazzullo, all'altezza dell'intersezione di Piazza Gius eppe Gentile, allorquando la stessa, procedendo a velocità moderata a bordo della propria bicicletta, accingendosi a svoltare a sinistra, dopo aver impegnato l'incrocio è stata urtata dall'auto Fiat Doblò tg. CS863YD, di proprietà della
1 società , condotto da (che avrebbe indossato infradito al momento CP_2 Controparte_3 del sinistro) e assicurato con che procedeva a velocità elevata. CP_1
1.2. Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda sul presupposto dell'assenza di CP_1 responsabilità del conducente del Doblò, essendo stata l'attrice a non rispettare lo stop e a finire addosso all'auto.
2. La domanda è infondata per assoluta carenza di prova sull'evento per come descritto in citazione.
Infatti, i testi escussi nulla hanno riferito sulla dinamica del sinistro.
In particolare, la teste ha dichiarato che non era presente al momento del sinistro, mentre la teste Tes_1 [...] ha riferito di non aver assistito al sinistro e di aver sentito soltanto la frenata e il botto. Tes_2
Irrilevanti, poi, sono le dichiarazioni rese dal conducente ai Carabinieri, in quanto in quella sede lo stesso ha dichiarato che era la bicicletta a procedere a velocità elevata, a non aver rispettato lo stop e che, di conseguenza, gli è finita addosso.
Inoltre, va ricordato che “in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello stesso, é liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art.
2733, secondo comma, cod. civ.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, 13 novembre 2014, n. 24187).
Pertanto, in disparte ogni considerazione sull'insussistenza di automatismo tra l'omessa presentazione a rendere interrogatorio formale e il ritenere ammessi i fatti oggetto dello stesso, quand'anche il conducente avesse reso interrogatorio formale in sede giudiziale, le sue dichiarazioni non avrebbero comunque avuto valore di prova legale nei confronti dell'assicuratore.
In definitiva, in difetto di prova dell'evento lesivo per come descritto da parte attrice, essenziale per stabilire l'attribuzione di responsabilità, la domanda non può che essere respinta (cfr. Corte Appello Napoli sez. VIII,
12 febbraio 2020, n. 637, la quale ha confermato la sentenza di primo grado proprio in quanto l'evento lesivo ricostruito all'esito dell'istruttoria è risultato del tutto diverso da quello descritto in citazione).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle s pese di lite sostenute da parte convenuta, che liquida in euro 7.300,00 (di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva, euro 2.900,00 per la fase istruttoria ed euro 2.200,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge .
2 Così deciso in Castrovillari, 7 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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