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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 23/11/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1706/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
(C.F. ), rappresentata e difesa in via anche Parte_1 C.F._1 disgiunta fra loro dall'Avv. Andrea Marsili, dall'Avv. Marzia Simonetti e dall'Avv. Mario
Lotti giusta procura redatta su foglio separato da intendersi unita al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marzia Simonetti in Borgo Quinzio – Frazione di Fara in AB (RI), Via Carlo Goldoni n. 1 ricorrente e da
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Ilaria Alpi n. 10, elettivamente domiciliato in Passo Corese di Fara in AB (RI), Via Salaria
Vecchia, 55, presso lo studio dell'Avv. Stefano Rizzo che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti ricorrente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte:
A) pronunciare la cessazione del matrimonio civile contratto in data 12.07.2014 tra la signora ed il signor trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Fara in AB (RI) atto n. 12, parte 1, anno 2014, alle seguenti;
CONDIZIONI
1 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa che ha costituito la dimora familiare, sita in Fara AB (RI), Via Ilaria Alpi n.
10, di proprietà della famiglia del signor rimarrà nella sua esclusiva Parte_2 disponibilità, essendosi la signora già trasferita presso l'abitazione di sua Parte_1 proprietà sita in Fara AB Loc. Passo Corese Via Aurelia n. 14, unitamente al figlio minore che con la medesima coabiterà; Per_1
3) il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse ad esso relative, ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
4) i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
5) è posto a carico del padre un assegno mensile per la contribuzione al mantenimento del figlio minore di euro 250,00 mensili, da versarsi alla signora a mezzo Per_1 Parte_1 bonifico bancario e/o ogni altro mezzo equipollente entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo dovrà essere indicizzato annualmente al costo della vita, secondo l'indice ISTAT;
6) la madre richiederà e percepirà con il consenso del padre che fin d'ora dichiara di prestare, l'assegno unico per intero, per il figlio minore;
7) il padre provvederà in misura del 50% a sostenere i costi per spese straordinarie, quali spese mediche non coperte da S.S.N., spese scolastiche, sportive, nonché eventuali spese per centri estivi e/o baby-sitter, nonché tutte le altre spese straordinarie di cui al protocollo
d'intesa del Tribunale di Rieti secondo le modalità ivi indicate;
8) salvo diverso accordo dei genitori, il signor nei giorni infra-settimanali Parte_2 di martedì e giovedì, andrà a prendere il figlio minore a casa della madre alle ore 17.00 ed lo riporterà dalla stessa alle ore 20.00; se il minore volesse fermarsi a cena o a dormire dal padre, la Sig.ra deve essere avvisata entro le ore 18.00, altrimenti il bambino dovrà Pt_1 essere riportato alla madre entro le ore 20.00; a settimane alterne, dal Sabato alle 10.00 fino al successivo Lunedì, quando il signor accompagnerà il figlio all'asilo/scuola. Pt_2
Il figlio, ad anni alterni, starà il 24 con un genitore ed il 25 con l'altro e sempre ad anni alterni trascorrerà i restanti giorni dal 26 al 30 dicembre con il genitore con il quale ha trascorso il precedente 24 dicembre ed i successivi giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio con
l'altro genitore. Ad anni alterni il giorno della Befana, il minore starà con uno dei genitori.
Ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro e sempre
2 ad anni alterni, per gli altri giorni delle vacanze di Pasqua, il minore starà o con il padre o con la madre. Ad anni alterni, dal 1° al 15 agosto con un genitore e dal 16 al 31 agosto con
l'altro. Il minore pernotterà con il genitore con il quale trascorrerà consecutivamente i giorni delle vacanze natalizie, pasquali ed estive;
9) i genitori si accorderanno annualmente per prenotare dei centri estivi per i giorni in cui il minore non andrà a scuola e non sarà in vacanza con i genitori;
diversamente, il Per_1 minore dovrà stare con la nonna materna ovvero, se la stessa non fosse in grado di Per_1 prendere questo impegno costante, con una baby-sitter;
10) il figlio trascorrerà con ciascun genitore il rispettivo compleanno;
11) entrambi i genitori trascorreranno con il giorno del suo compleanno, ad anni Per_1 alterni, uno a pranzo e uno a cena e se sarà organizzata una festa di compleanno, con parenti ed amici, i genitori vi parteciperanno insieme;
12) i coniugi si dichiarano economicamente autonomi e indipendenti;
13) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio o rinnovo del documento valido per
l'espatrio.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 31.10.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in data
12.07.2014 a Fara in AB, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Fara in AB (RI) (atto n. 12, parte 1, anno 2014).
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale è nato il Persona_2
14.6.2019; il matrimonio non ha avuto effetti felici;
con decreto n. 1217/2023 del 20.03.23, pubblicato il 21.03.23, RG n° 225/23, il Tribunale di Rieti ha omologato la separazione dei congiunti;
da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970
e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 20.11.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha rimesso la decisione al
Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
3 Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, atteso che dalla separazione personale, omologata con decreto del Tribunale di Rieti del 20.3.2023 la convivenza tra i detti coniugi non è mai ripresa per cui la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione del figlio minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 12.07.2014 a Fara in AB (RI), trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del detto (atto n. 12, parte 1, anno 2014);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti riportato in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritto;
4 - dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fara in AB (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 21 novembre 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
(C.F. ), rappresentata e difesa in via anche Parte_1 C.F._1 disgiunta fra loro dall'Avv. Andrea Marsili, dall'Avv. Marzia Simonetti e dall'Avv. Mario
Lotti giusta procura redatta su foglio separato da intendersi unita al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marzia Simonetti in Borgo Quinzio – Frazione di Fara in AB (RI), Via Carlo Goldoni n. 1 ricorrente e da
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Ilaria Alpi n. 10, elettivamente domiciliato in Passo Corese di Fara in AB (RI), Via Salaria
Vecchia, 55, presso lo studio dell'Avv. Stefano Rizzo che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti ricorrente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte:
A) pronunciare la cessazione del matrimonio civile contratto in data 12.07.2014 tra la signora ed il signor trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Fara in AB (RI) atto n. 12, parte 1, anno 2014, alle seguenti;
CONDIZIONI
1 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa che ha costituito la dimora familiare, sita in Fara AB (RI), Via Ilaria Alpi n.
10, di proprietà della famiglia del signor rimarrà nella sua esclusiva Parte_2 disponibilità, essendosi la signora già trasferita presso l'abitazione di sua Parte_1 proprietà sita in Fara AB Loc. Passo Corese Via Aurelia n. 14, unitamente al figlio minore che con la medesima coabiterà; Per_1
3) il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse ad esso relative, ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
4) i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
5) è posto a carico del padre un assegno mensile per la contribuzione al mantenimento del figlio minore di euro 250,00 mensili, da versarsi alla signora a mezzo Per_1 Parte_1 bonifico bancario e/o ogni altro mezzo equipollente entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo dovrà essere indicizzato annualmente al costo della vita, secondo l'indice ISTAT;
6) la madre richiederà e percepirà con il consenso del padre che fin d'ora dichiara di prestare, l'assegno unico per intero, per il figlio minore;
7) il padre provvederà in misura del 50% a sostenere i costi per spese straordinarie, quali spese mediche non coperte da S.S.N., spese scolastiche, sportive, nonché eventuali spese per centri estivi e/o baby-sitter, nonché tutte le altre spese straordinarie di cui al protocollo
d'intesa del Tribunale di Rieti secondo le modalità ivi indicate;
8) salvo diverso accordo dei genitori, il signor nei giorni infra-settimanali Parte_2 di martedì e giovedì, andrà a prendere il figlio minore a casa della madre alle ore 17.00 ed lo riporterà dalla stessa alle ore 20.00; se il minore volesse fermarsi a cena o a dormire dal padre, la Sig.ra deve essere avvisata entro le ore 18.00, altrimenti il bambino dovrà Pt_1 essere riportato alla madre entro le ore 20.00; a settimane alterne, dal Sabato alle 10.00 fino al successivo Lunedì, quando il signor accompagnerà il figlio all'asilo/scuola. Pt_2
Il figlio, ad anni alterni, starà il 24 con un genitore ed il 25 con l'altro e sempre ad anni alterni trascorrerà i restanti giorni dal 26 al 30 dicembre con il genitore con il quale ha trascorso il precedente 24 dicembre ed i successivi giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio con
l'altro genitore. Ad anni alterni il giorno della Befana, il minore starà con uno dei genitori.
Ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro e sempre
2 ad anni alterni, per gli altri giorni delle vacanze di Pasqua, il minore starà o con il padre o con la madre. Ad anni alterni, dal 1° al 15 agosto con un genitore e dal 16 al 31 agosto con
l'altro. Il minore pernotterà con il genitore con il quale trascorrerà consecutivamente i giorni delle vacanze natalizie, pasquali ed estive;
9) i genitori si accorderanno annualmente per prenotare dei centri estivi per i giorni in cui il minore non andrà a scuola e non sarà in vacanza con i genitori;
diversamente, il Per_1 minore dovrà stare con la nonna materna ovvero, se la stessa non fosse in grado di Per_1 prendere questo impegno costante, con una baby-sitter;
10) il figlio trascorrerà con ciascun genitore il rispettivo compleanno;
11) entrambi i genitori trascorreranno con il giorno del suo compleanno, ad anni Per_1 alterni, uno a pranzo e uno a cena e se sarà organizzata una festa di compleanno, con parenti ed amici, i genitori vi parteciperanno insieme;
12) i coniugi si dichiarano economicamente autonomi e indipendenti;
13) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio o rinnovo del documento valido per
l'espatrio.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 31.10.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in data
12.07.2014 a Fara in AB, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Fara in AB (RI) (atto n. 12, parte 1, anno 2014).
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale è nato il Persona_2
14.6.2019; il matrimonio non ha avuto effetti felici;
con decreto n. 1217/2023 del 20.03.23, pubblicato il 21.03.23, RG n° 225/23, il Tribunale di Rieti ha omologato la separazione dei congiunti;
da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970
e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 20.11.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha rimesso la decisione al
Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
3 Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, atteso che dalla separazione personale, omologata con decreto del Tribunale di Rieti del 20.3.2023 la convivenza tra i detti coniugi non è mai ripresa per cui la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione del figlio minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 12.07.2014 a Fara in AB (RI), trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del detto (atto n. 12, parte 1, anno 2014);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti riportato in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritto;
4 - dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fara in AB (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 21 novembre 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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