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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 207/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 207/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 patrocinio degli avv.ti Gionata Bonuccelli (C.F. ) e Duilio Cuoci (C.F. C.F._3
C.F._4
APPELLANTI
nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
avverso la sentenza n. 924/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 23/09/2022
CONCLUSIONI
In data 26/03/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 12 Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte adìta, in accoglimento dei sopra spiegati motivi di appello e quindi in totale riforma della sentenza n. 924/2022 Trib. Lucca, accogliere le conclusioni già rese in primo grado dagli odierni appellanti e, per l'effetto, pronunciare la risoluzione per inadempimento del rapporto conseguente alla sentenza n. 2468/2018 pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c. dalla Corte di Appello di Firenze con riferimento alla promessa di vendita stipulata tra le parti il ventisei febbraio millenovecentonovantanove;
piaccia altresì, conseguentemente all'accoglimento della domanda di risoluzione, condannare il convenuto al risarcimento del danno in favore degli attori da liquidarsi nella somma di € 74.416,81 – o nella diversa somma ritenuta di giustizia - oltre ad € 467,27 mensili dal dì della domanda e sino all'effettivo rilascio dell'immobile; piaccia altresì, conseguentemente all'accoglimento della domanda di risoluzione, condannare il convenuto al rilascio in favore degli attori, libero da cose e persone, dell'immobile sito in Viareggio (LU) alla via De Sortis n. 2, identificato al N.C.E.U. al foglio 26, mappale 219, sub. 8, cat. A/3 cl.4, vani 5. Con vittoria di compensi, oltre spese generali, fiscalità di legge ed esborsi anche relativi al primo grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e convenivano in giudizio, Parte_1 Parte_2 innanzi questa Corte d'Appello, , proponendo gravame avverso la sentenza n. CP_1
924/2022, emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 23/09/2022, che aveva rigettato le domande, formulate dai volte ad ottenere la risoluzione per inadempimento del rapporto Pt_1 derivante dalla sentenza n. 2468/2018, pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c. dalla Corte
d'Appello di Firenze in relazione al preliminare di compravendita stipulato tra le parti il
26/02/1999, nonché la condanna al rilascio dell'immobile oggetto del predetto contratto ed al risarcimento dei danni conseguenti alla sua illegittima occupazione da parte del . CP_1
1- Il giudizio di primo grado
1.1.– e avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucca, Parte_1 Pt_2 CP_1
, esponendo che:
[...]
1.1.a – in data 26/02/1999, era stato stipulato inter partes un contratto, con il quale:
(-) essi proprietari di un'unità immobiliare ad uso civile abitazione realizzata nell'ambito di Pt_1 un intervento di edilizia convenzionata, si obbligavano – subordinatamente alla concessione del relativo nulla osta da parte dell'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale (di seguito “A.T.E.R.”)
– a locarlo a per un periodo di dieci anni, a fronte del pagamento di un canone di CP_1 locazione di lire 694.000 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
(-) una volta trascorso il succitato periodo di dieci anni e sempre che l'A.T.E.R. non avesse esercitato il diritto di prelazione, i medesimi si obbligavano, altresì, a vendere l'immobile Pt_1 stesso al prezzo di lire 140.000.000, rivalutabile secondo gli indici ISTAT e dal quale detrarre i canoni nel frattempo pagati dal , da considerarsi, nel caso dell'effettiva stipulazione del CP_1 definitivo di compravendita, in conto prezzo;
pagina 2 di 12 (-) le parti convenivano che gli effetti della vendita dell'immobile sarebbero decorsi dalla stipula del contratto definitivo di compravendita, mentre quelli della locazione si sarebbero prodotti con la sottoscrizione del contratto di locazione;
1.1.b – a seguito dell'inadempimento del contratto preliminare da parte dei Pt_1 CP_1 conveniva in giudizio questi ultimi dinanzi al Tribunale di Lucca, domandandone l'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c.;
1.1.c – con sentenza n. 932/2011, il Tribunale di Lucca – in accoglimento dell'eccezione proposta dai convenuti – qualificava il contratto stipulato tra le parti il 26/02/1999 quale preliminare Pt_1 ad effetti anticipati;
pertanto, ne dichiarava la nullità, in quanto sottoscritto in violazione dell'art. 28 l. n. 513/1977 e dell'art. 1, c. 19 l. n. 560/1993, e condannava i alla restituzione della Pt_1 somma corrisposta dal per canoni di locazione dal 1999 al 2008, pari ad euro 75.853,48 CP_1 oltre interessi.
1.1.d – proponeva appello avverso la sentenza n. 932/2011 del Tribunale di Lucca, CP_1 deducendo che il predetto contratto, indipendentemente dalla sua qualificazione come preliminare di compravendita puro e semplice o come preliminare ad effetti anticipati, doveva comunque ritenersi estraneo all'ambito applicativo del divieto di alienazione previsto dall'art. 28 l. n.
513/1977, in quanto tale divieto era inteso dalla giurisprudenza prevalente come riferito unicamente agli atti aventi efficacia reale. Pertanto, il contratto stipulato in data 26/02/1999 doveva ritenersi valido e, come tale, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
1.1.e – Con sentenza n. 2468 del 22/05/2018, la Corte d'Appello di Firenze accoglieva l'appello e, ai sensi dell'art. 2932 c.c., ordinava il trasferimento a favore del della piena proprietà CP_1 dell'immobile, condizionandone l'efficacia al pagamento, da parte del medesimo , del saldo CP_1 del prezzo, nonché della somma necessaria ad estinguere il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 1,
c. 28, l. n. 560/1993 in favore dell'A.T.E.R. La decisione non veniva impugnata e, conseguentemente, passava in giudicato.
1.1.f – Pertanto, in data 31/01/2020, i invitavano il a presentarsi il successivo 14 Pt_1 CP_1 febbraio dinanzi al Notaio Dott. di Viareggio per stipulare il contratto definitivo di Per_1 compravendita ed a pagare il saldo del prezzo. Tuttavia, non si presentava CP_1 all'appuntamento.
1.2. – Quindi, con atto di citazione notificato il 24/07/2020, i convenivano in giudizio il Pt_1
, deducendo: CP_1
1.2.a – che la sentenza n. 2468/2018 della Corte d'Appello di Firenze non era stata adempiuta dal
, il quale era stato vanamente sollecitato dai con raccomandata del 31/01/2020, a CP_1 Pt_1 stipulare il contratto definitivo di compravendita dinanzi al notaio ed a pagare il saldo del prezzo;
pagina 3 di 12 1.2.b – che l'inadempimento doveva ritenersi grave, in considerazione: i) del fatto che lo stesso aveva proposto domanda ex art. 2932 c.c., chiedendo l'esecuzione del contratto CP_1 preliminare di compravendita subordinatamente al pagamento del saldo del prezzo;
ii) del notevole importo della somma ancora dovuta, pari ad euro 12.525,45, ossia ad 1/6 del prezzo di acquisto dell'immobile; iii) del decorso di ben nove mesi dalla data in cui il pagamento del saldo era divenuto esigibile, coincidente con il passaggio in giudicato della sentenza n. 2468/2018 della
Corte d'Appello di Firenze;
1.2.c – che, pertanto, risultavano integrati i presupposti della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., invocabile, secondo la prevalente giurisprudenza, anche rispetto ai rapporti sorti dalle sentenze che accolgano domande di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c.;
1.2.d – che era comunque fatto salvo il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno, comprensivo del saldo del prezzo e dell'equivalente pecuniario del godimento sine titulo del bene;
in relazione a quest'ultimo profilo, il danno risarcibile doveva essere determinato moltiplicando il canone mensile di locazione liberamente concordato dalle parti, rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT, per il numero di mesi intercorsi tra l'inizio del godimento non titolato del bene (ossia il 26/02/2009, coincidente con la scadenza del termine decennale di durata del contratto di locazione) ed il suo effettivo rilascio.
Concludevano, quindi, chiedendo la risoluzione del rapporto conseguente alla sentenza n.
2468/2018, pronunciata dalla Corte d'Appello di Firenze ai sensi dell'art. 2932 c.c., per inadempimento del e, conseguentemente, la condanna di quest'ultimo al rilascio CP_1 dell'immobile da lui occupato, nonché al risarcimento del danno derivante dall'illegittima occupazione a partire dal 2009, da liquidarsi nella somma di euro 74.416,81 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia), oltre ad euro 467,27 mensili dal giorno della domanda fino all'effettivo rilascio.
1.3 – Non si costituiva in giudizio e, sulla regolarità della notifica dell'atto di CP_1 citazione nei suoi confronti, ne veniva dichiarata la contumacia.
1.4 – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali e testimoniali, il
Tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
1.4.a – poiché la sentenza n. 2468/2018, pronunciata dalla Corte d'Appello di Firenze ai sensi dell'art. 2932 c.c., subordinava l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile al pagamento del saldo prezzo da parte del , tale evento doveva essere qualificato quale condizione CP_1 sospensiva di adempimento;
1.4.b – pertanto, l'inadempimento del – consistito nel mancato pagamento del saldo CP_1 prezzo – non aveva inciso su un contratto efficace, consentendo di pronunciarne la risoluzione per pagina 4 di 12 inadempimento;
al contrario, esso aveva impedito l'avveramento della condizione sospensiva prevista dalla suddetta pronuncia e la conseguente produzione dell'effetto traslativo in favore del medesimo , il che determinava l'impossibilità di accogliere la domanda di risoluzione CP_1 avanzata dall'attore.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1 – Avverso tale sentenza proponevano appello e per i seguenti motivi: Parte_1 Pt_3
1) con il primo, censuravano la decisione per aver erroneamente ritenuto che la qualificazione, contenuta nella sentenza n. 2468/2018 pronunciata ex art. 2932 c.c. dalla Corte d'Appello di
Firenze, del pagamento del saldo del prezzo, da parte di , quale condizione sospensiva ed CP_1 il suo successivo mancato avveramento determinassero l'inapplicabilità del rimedio della risoluzione ex artt. 1453 ss. c.c.
In proposito, gli appellanti rilevavano che, secondo la giurisprudenza uniforme della Corte di
Cassazione, nella sentenza resa ex art. 2932 c.c. il pagamento del prezzo, cui è subordinato il trasferimento della proprietà, se pure assolve alla funzione di condizione, non perde la sua natura di prestazione essenziale, consentendo pertanto alla controparte di avvalersi del rimedio della risoluzione ex artt. 1453 ss. c.c. Peraltro, a tale soluzione interpretativa aderiva anche la pronuncia n. 20226/2018 della Corte di Cassazione, erroneamente richiamata dal giudice di prime cure al fine di rigettare la domanda attorea.
2) Con il secondo, rilevavano che il Tribunale, avendo escluso l'applicabilità del rimedio della risoluzione ex artt. 1453 ss. c.c., non aveva valutato se l'inadempimento del fosse di non CP_1 scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Tale requisito doveva ritenersi sussistente, in considerazione di molteplici elementi: i) del fatto che lo stesso aveva proposto domanda ex art. 2932 c.c. per l'esecuzione del contratto CP_1 preliminare di compravendita, coltivando una causa decennale;
ii) del decorso di quasi quattro anni dalla data in cui il pagamento del saldo prezzo era divenuto esigibile, coincidente con il passaggio in giudicato, nell'aprile del 2019, della sentenza n. 2468/2018 della Corte d'Appello di
Firenze; iii) del notevole importo del saldo del prezzo, pari ad € 12.525,45, ossia ad 1/6 dell'intero prezzo di acquisto dell'immobile (pari a lire 140.000.000, corrispondenti ad euro 72.303,97).
3) Con il terzo, si dolevano del mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, del danno patito in conseguenza dell'occupazione senza titolo dell'immobile da parte di . CP_1
In proposito, evidenziavano che il danno risarcibile doveva essere determinato moltiplicando il valore locativo dell'immobile, ossia il canone mensile di locazione liberamente concordato dalle parti e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT, per il numero di mesi intercorsi tra pagina 5 di 12 l'inizio del godimento sine titulo del bene (ossia il 26/02/2009, coincidente con la scadenza del termine decennale di durata del contratto di locazione) ed il suo effettivo rilascio.
4) Con il quarto, domandavano di essere tenuti indenni dal pagamento delle spese legali con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, in considerazione del fatto che la controversia traeva origine esclusivamente dalla condotta inadempiente del . CP_1
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2 – Non si costituiva in giudizio e, sulla regolarità della notifica dell'atto di appello CP_1 nei suoi confronti, ne veniva dichiarata la contumacia.
2.4 – La causa veniva trattenuta in decisione il 12-26/03/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con concessione del termine di legge per il deposito della sola comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
***
3. L'esame del gravame.
3.1. – I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
Per costante orientamento giurisprudenziale, il rimedio della risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 ss. c.c. è suscettibile di operare – purché ne sussistano i presupposti – anche rispetto al rapporto di natura negoziale e sinallagmatica derivante da una sentenza resa ai sensi dell'art. 2932 c.c., la quale condizioni la produzione dell'effetto traslativo al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente.
In tal senso, si presenta significativa, ex plurimis, Cass. n. 29358/2019, secondo cui: “con riguardo al rapporto che si costituisce per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere una compravendita, il pagamento del prezzo, cui è subordinato il trasferimento della proprietà, se pure assolve alla funzione di condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo, non perde peraltro la sua natura di prestazione essenziale destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, con la conseguenza che l'inadempimento della correlativa obbligazione, può - nel concorso dei relativi presupposti - essere fatto valere dalla controparte, come ragione di risoluzione del rapporto ai sensi degli artt. 1453 e ss c.c., non già come causa di automatica inefficacia del rapporto medesimo ai sensi degli artt. 1353 e ss. c.c.”.
Principio che è stato totalmente travisato dal giudice di prime cure, come dimostra anche l'erroneo riferimento fatto, a sostegno della decisione, a Cass. civ. n. 20226/2018 che, invece, si inserisce proprio in tale solco giurisprudenziale. pagina 6 di 12 3.1.1 – Ora, è pacifico che il , sia pure ritualmente convocato dinanzi al Notaio per CP_1 addivenire alla stipula del definitivo, abbia omesso di comparire, senza addurre alcun giustificato motivo, e non abbia proceduto al pagamento del saldo prezzo.
3.1.2. – Ebbene, non vi è dubbio che il mancato pagamento del saldo del prezzo da parte del configuri un inadempimento idoneo a determinare la risoluzione del rapporto derivante CP_1 dalla pronuncia resa ai sensi dell'art. 2932 c.c.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che “nell'ipotesi in cui la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. imponga all'acquirente di versare il prezzo della compravendita, l'obbligo diviene attuale al momento del passaggio in giudicato della sentenza che trasferisce il bene o allo spirare del termine ulteriore da essa eventualmente stabilito, sicché il ritardo nel pagamento, ove qualificabile come grave, può essere causa della risoluzione del rapporto sorto con la sentenza sostitutiva del negozio non concluso, non essendo a tal fine necessario che il creditore chieda al giudice la fissazione, ex art. 1183 cod. civ., del termine per
l'adempimento, oppure costituisca in mora il debitore (Cass. n. 690 del 2006)” (Cass. n.
10605/2016).
Quanto al requisito della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., esso deve essere valutato avuto riguardo al “ritardo (rispetto al termine eventualmente fissato nella sentenza o altrimenti in relazione alla data del suo passaggio in giudicato) che risulti eccessivo in rapporto al tempo trascorso, all'entità della somma da pagare (in assoluto e in riferimento all'importo in ipotesi già versato) e, ad ogni altra circostanza, utile ai fini della valutazione dell'interesse dell'altra parte
(Cass. n. 690 del 2006)” (Cass. n. 10605/2016).
3.1.3. – Nella specie, la gravità dell'inadempimento del può desumersi dai seguenti CP_1 elementi:
(-) innanzi tutto, il mancato pagamento del saldo prezzo incide sulla prestazione principale del promittente acquirente e, di per sé, vale ad integrare il presupposto della risoluzione. Tanto più se si considera che la somma ancora dovuta (€ 12.525,45) costituisce 1/6 dell'intero corrispettivo della compravendita (pari a lire 140.000.000, corrispondenti ad € 72.303,97) e, pertanto, è certamente rilevante nell'ambito della complessiva economia dell'affare;
(-) inoltre, notevole è anche il lasso di tempo trascorso dal momento in cui tale obbligazione è divenuta esigibile, a seguito del passaggio in giudicato, nell'aprile del 2019, della sentenza della
Corte d'Appello di Firenze. E questo sebbene il fosse stato ritualmente convocato, dai CP_1
presso lo studio del Notaio in data 14/02/2020 per la stipula del rogito;
Pt_1 Per_1
(-) ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento deve, inoltre, essere tenuto in debito conto il fatto che la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare è stata proposta pagina 7 di 12 proprio dal , che ha coltivato la causa sino alla pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c. CP_1 da parte della Corte d'Appello di Firenze, poi passata in giudicato. Tale condotta appare sintomatica dell'importanza che lo stesso , evidentemente, attribuiva alla realizzazione CP_1 dell'assetto di interessi stabilito nel contratto preliminare di compravendita sottoscritto con i Pt_1
e, dunque, al pagamento del saldo del prezzo della vendita.
Deve, allora, pronunciarsi la risoluzione del rapporto negoziale derivante dalla sentenza n.
2468/2018, resa dalla Corte d'Appello di Firenze ai sensi dell'art. 2932 c.c., per inadempimento del , con conseguente condanna di quest'ultimo al rilascio immediato dell'immobile libero CP_1 da persone e/o cose.
3.2. – Venendo all'esame del terzo motivo di appello, nel proporre domanda di condanna al risarcimento del danno da occupazione senza titolo, l'appellante richiama i principi espressi in materia da Cass. SS.UU. n. 33645/2022.
Tuttavia, tale pronuncia ha ad oggetto l'occupazione abusiva caratterizzata dall'originario difetto del titolo, la quale è soggetta al regime della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. Al contrario, come espressamente affermato nella pronuncia in argomento (pag. 12), “nel caso di sopravvenuto venir meno del titolo, che ab origine giustificava l'occupazione dell'immobile, viene in rilievo la disciplina delle fattispecie di estinzione del rapporto contrattuale” di cui all'art. 1591 c.c., che prevede, nell'ipotesi di protrazione del godimento da parte del conduttore a scapito di quello del proprietario, l'obbligo del pagamento del corrispettivo fino alla riconsegna, salvo il risarcimento del maggior danno, nel quale confluiscono le ipotesi di mancato guadagno (occasioni perse di vendita o di locazione a condizione economiche più favorevoli), ma con il regime della responsabilità previsto dall'art. 1218 c.c.
3.2.1. – Nel caso in esame, trova applicazione non la disciplina della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., bensì quella dettata dall'art. 1591 c.c., per i seguenti motivi:
(a) la sentenza n. 2468/2018 della Corte d'Appello di Firenze, passata in giudicato, statuiva che, con il contratto stipulato in data 26.2.1999, le parti avevano predisposto “in un unico documento due diversi rapporti contrattuali: uno locatizio, con il quale era stato trasferito il godimento del bene, ed uno, anch'esso obbligatorio di impegno al trasferimento della proprietà dopo il decorso del termine decennale previsto dalla normativa agevolativa”, con ciò sancendo l'intervenuta stipula anche di un contratto di locazione (oltre che di un preliminare di compravendita), circostanza, peraltro, non contestata dagli appellanti ed, anzi, posta a base della loro richiesta risarcitoria;
(b) pertanto, avendo le parti pattuito una durata del rapporto di locazione pari a 10 anni, per il periodo compreso tra il 26/02/1999 ed il 26/02/2009 la detenzione dell'immobile, da parte del pagina 8 di 12 (che ha pure regolarmente proceduto al pagamento dei canoni), deve ritenersi giustificata CP_1 proprio in forza di tale rapporto;
(c) per converso, il godimento successivo al 26.2.2009 deve ritenersi non titolato, in quanto protrattosi dopo il termine finale di efficacia del contratto di locazione;
(d) quindi, il godimento dell'immobile da parte di successivo alla data del 26/02/2009 CP_1 rientra nell'ambito applicativo della disciplina di cui all'art. 1591 c.c.
3.2.2. – Ciò non determina alcun vizio di ultrapetizione, avendo gli appellanti, pur richiamando impropriamente la figura dell'occupazione sine titulo, richiesto il pagamento del “canone mensile di locazione, rivalutato di anno in anno secondo gli indici istat, liberamente concordato dalle parti”
(cfr. atto di citazione, pag. 4) e, quindi, del corrispettivo dovuto fino alla riconsegna del bene.
La conclusione non muta a voler ritenere che gli originari attori avessero proposto domanda volta a far valere la responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) in luogo di quella contrattuale
(ex art. 1591 c.c.) del . CP_1
Invero, “in tema di ultrapetizione o extrapetizione, va distinta l'ipotesi in cui, in corso di causa, la parte deduca a fondamento della domanda fatti nuovi e diversi da quelli in precedenza dedotti - introducendo così nuovi temi di indagine - dall'ipotesi in cui, rimanendo inalterati i fatti dedotti, essa ne dia una diversa qualificazione giuridica, verificandosi nella prima ipotesi un mutamento della domanda e nella seconda un semplice mutamento della qualificazione giuridica. Ne consegue che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che - fermi restando i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni -, ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si fonda” (cfr. Cass. civ., n. 2746/2007).
Principio che, per identità di ratio, è da ritenersi valido anche nel caso in cui, immutati i fatti costitutivi della domanda, il giudice collochi nell'ambito della responsabilità contrattuale un'azione volta a far valere la responsabilità extracontrattuale della parte.
3.2.3. – Ora, l'obbligazione di natura contrattuale prevista dall'art. 1591 c.c. presuppone che il conduttore sia stato costituito in mora dal locatore, mediante disdetta o domanda giudiziale (cfr.
Cass. civ., n. 16110/2009).
In proposito, si rileva che, in una prima fase, successiva alla scadenza della locazione nel 2009, gli appellanti hanno mostrato un sostanziale disinteresse rispetto alle sorti dell'immobile di loro proprietà, in quanto non soltanto non hanno proposto alcuna domanda giudiziale volta ad ottenere l'esecuzione o, al contrario, la risoluzione del contratto stipulato con il ed il conseguente CP_1 rilascio dell'immobile, ma non hanno neppure aderito alle richieste di addivenire alla stipula del pagina 9 di 12 contratto definitivo di compravendita avanzate dallo stesso appellato, il quale ha, in seguito, domandato ed ottenuto la pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c..
Il conduttore deve, pertanto, ritenersi costituito in mora da parte dei locatori CP_1 Pt_1 soltanto dalla data della notifica dell'atto di citazione di primo grado (24.7.2020).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il corrispettivo deve, allora, essere determinato moltiplicando il canone mensile di locazione liberamente concordato dalle parti (pari a lire 694.000 mensili e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT), per il numero di mesi intercorsi tra la costituzione in mora di (24.7.2020) fino all'effettivo rilascio dell'immobile. CP_1
Per completezza, si rileva che gli appellanti non hanno riproposto la domanda di risarcimento danni per la mancata corresponsione del saldo prezzo, di talché la stessa deve ritenersi rinunciata ex art. 346 c.p.c.
4. – In punto di spese, passando così ad esaminare il quarto motivo di appello, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv. 629993).
4.1. – Orbene, tenuto conto dell'esito finale della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico integrale di . CP_1
4.2. – Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore indeterminabile – complessità bassa):
A) Spese del giudizio di primo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare: € 7.616,00, oltre € 545,00 per esborsi (C.U.+marca da bollo), 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00 pagina 10 di 12 Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 6.734,00 oltre € 804,00 per esborsi (C.U.+marca da bollo), 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione e per quella decisionale, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata e per il carattere ripetitivo delle difese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 924/2022 emessa dal Tribunale di Lucca il 23/09/2022 e pubblicata in data 23/09/2022, in riforma della stessa, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto:
- dichiara la risoluzione ex art. 1453 ss. c.c. del rapporto negoziale derivante dalla sentenza n.
2468/2018, pronunciata dalla Corte d'Appello di Firenze ai sensi dell'art. 2932 c.c., per inadempimento imputabile a;
CP_1
- condanna all'immediato rilascio dell'immobile sito in Viareggio (LU) alla via De CP_1
Sortis n. 2, identificato al N.C.E.U. al foglio 26, mappale 219, sub. 8, cat. A/3 cl.4, vani 5, libero da persone e/o cose;
- condanna al pagamento del corrispettivo dovuto ex art. 1591 c.c. nei termini di CP_1 cui in parte motiva;
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: i) CP_1 per il giudizio di primo grado, in € 545,00 per esborsi, in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado in € 804,00 per esborsi, in € 6.734,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dr.ssa CP_2
CL LA.
Firenze, 15.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
pagina 11 di 12
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 207/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 patrocinio degli avv.ti Gionata Bonuccelli (C.F. ) e Duilio Cuoci (C.F. C.F._3
C.F._4
APPELLANTI
nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
avverso la sentenza n. 924/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 23/09/2022
CONCLUSIONI
In data 26/03/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 12 Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte adìta, in accoglimento dei sopra spiegati motivi di appello e quindi in totale riforma della sentenza n. 924/2022 Trib. Lucca, accogliere le conclusioni già rese in primo grado dagli odierni appellanti e, per l'effetto, pronunciare la risoluzione per inadempimento del rapporto conseguente alla sentenza n. 2468/2018 pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c. dalla Corte di Appello di Firenze con riferimento alla promessa di vendita stipulata tra le parti il ventisei febbraio millenovecentonovantanove;
piaccia altresì, conseguentemente all'accoglimento della domanda di risoluzione, condannare il convenuto al risarcimento del danno in favore degli attori da liquidarsi nella somma di € 74.416,81 – o nella diversa somma ritenuta di giustizia - oltre ad € 467,27 mensili dal dì della domanda e sino all'effettivo rilascio dell'immobile; piaccia altresì, conseguentemente all'accoglimento della domanda di risoluzione, condannare il convenuto al rilascio in favore degli attori, libero da cose e persone, dell'immobile sito in Viareggio (LU) alla via De Sortis n. 2, identificato al N.C.E.U. al foglio 26, mappale 219, sub. 8, cat. A/3 cl.4, vani 5. Con vittoria di compensi, oltre spese generali, fiscalità di legge ed esborsi anche relativi al primo grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e convenivano in giudizio, Parte_1 Parte_2 innanzi questa Corte d'Appello, , proponendo gravame avverso la sentenza n. CP_1
924/2022, emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 23/09/2022, che aveva rigettato le domande, formulate dai volte ad ottenere la risoluzione per inadempimento del rapporto Pt_1 derivante dalla sentenza n. 2468/2018, pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c. dalla Corte
d'Appello di Firenze in relazione al preliminare di compravendita stipulato tra le parti il
26/02/1999, nonché la condanna al rilascio dell'immobile oggetto del predetto contratto ed al risarcimento dei danni conseguenti alla sua illegittima occupazione da parte del . CP_1
1- Il giudizio di primo grado
1.1.– e avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucca, Parte_1 Pt_2 CP_1
, esponendo che:
[...]
1.1.a – in data 26/02/1999, era stato stipulato inter partes un contratto, con il quale:
(-) essi proprietari di un'unità immobiliare ad uso civile abitazione realizzata nell'ambito di Pt_1 un intervento di edilizia convenzionata, si obbligavano – subordinatamente alla concessione del relativo nulla osta da parte dell'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale (di seguito “A.T.E.R.”)
– a locarlo a per un periodo di dieci anni, a fronte del pagamento di un canone di CP_1 locazione di lire 694.000 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
(-) una volta trascorso il succitato periodo di dieci anni e sempre che l'A.T.E.R. non avesse esercitato il diritto di prelazione, i medesimi si obbligavano, altresì, a vendere l'immobile Pt_1 stesso al prezzo di lire 140.000.000, rivalutabile secondo gli indici ISTAT e dal quale detrarre i canoni nel frattempo pagati dal , da considerarsi, nel caso dell'effettiva stipulazione del CP_1 definitivo di compravendita, in conto prezzo;
pagina 2 di 12 (-) le parti convenivano che gli effetti della vendita dell'immobile sarebbero decorsi dalla stipula del contratto definitivo di compravendita, mentre quelli della locazione si sarebbero prodotti con la sottoscrizione del contratto di locazione;
1.1.b – a seguito dell'inadempimento del contratto preliminare da parte dei Pt_1 CP_1 conveniva in giudizio questi ultimi dinanzi al Tribunale di Lucca, domandandone l'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c.;
1.1.c – con sentenza n. 932/2011, il Tribunale di Lucca – in accoglimento dell'eccezione proposta dai convenuti – qualificava il contratto stipulato tra le parti il 26/02/1999 quale preliminare Pt_1 ad effetti anticipati;
pertanto, ne dichiarava la nullità, in quanto sottoscritto in violazione dell'art. 28 l. n. 513/1977 e dell'art. 1, c. 19 l. n. 560/1993, e condannava i alla restituzione della Pt_1 somma corrisposta dal per canoni di locazione dal 1999 al 2008, pari ad euro 75.853,48 CP_1 oltre interessi.
1.1.d – proponeva appello avverso la sentenza n. 932/2011 del Tribunale di Lucca, CP_1 deducendo che il predetto contratto, indipendentemente dalla sua qualificazione come preliminare di compravendita puro e semplice o come preliminare ad effetti anticipati, doveva comunque ritenersi estraneo all'ambito applicativo del divieto di alienazione previsto dall'art. 28 l. n.
513/1977, in quanto tale divieto era inteso dalla giurisprudenza prevalente come riferito unicamente agli atti aventi efficacia reale. Pertanto, il contratto stipulato in data 26/02/1999 doveva ritenersi valido e, come tale, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
1.1.e – Con sentenza n. 2468 del 22/05/2018, la Corte d'Appello di Firenze accoglieva l'appello e, ai sensi dell'art. 2932 c.c., ordinava il trasferimento a favore del della piena proprietà CP_1 dell'immobile, condizionandone l'efficacia al pagamento, da parte del medesimo , del saldo CP_1 del prezzo, nonché della somma necessaria ad estinguere il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 1,
c. 28, l. n. 560/1993 in favore dell'A.T.E.R. La decisione non veniva impugnata e, conseguentemente, passava in giudicato.
1.1.f – Pertanto, in data 31/01/2020, i invitavano il a presentarsi il successivo 14 Pt_1 CP_1 febbraio dinanzi al Notaio Dott. di Viareggio per stipulare il contratto definitivo di Per_1 compravendita ed a pagare il saldo del prezzo. Tuttavia, non si presentava CP_1 all'appuntamento.
1.2. – Quindi, con atto di citazione notificato il 24/07/2020, i convenivano in giudizio il Pt_1
, deducendo: CP_1
1.2.a – che la sentenza n. 2468/2018 della Corte d'Appello di Firenze non era stata adempiuta dal
, il quale era stato vanamente sollecitato dai con raccomandata del 31/01/2020, a CP_1 Pt_1 stipulare il contratto definitivo di compravendita dinanzi al notaio ed a pagare il saldo del prezzo;
pagina 3 di 12 1.2.b – che l'inadempimento doveva ritenersi grave, in considerazione: i) del fatto che lo stesso aveva proposto domanda ex art. 2932 c.c., chiedendo l'esecuzione del contratto CP_1 preliminare di compravendita subordinatamente al pagamento del saldo del prezzo;
ii) del notevole importo della somma ancora dovuta, pari ad euro 12.525,45, ossia ad 1/6 del prezzo di acquisto dell'immobile; iii) del decorso di ben nove mesi dalla data in cui il pagamento del saldo era divenuto esigibile, coincidente con il passaggio in giudicato della sentenza n. 2468/2018 della
Corte d'Appello di Firenze;
1.2.c – che, pertanto, risultavano integrati i presupposti della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., invocabile, secondo la prevalente giurisprudenza, anche rispetto ai rapporti sorti dalle sentenze che accolgano domande di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c.;
1.2.d – che era comunque fatto salvo il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno, comprensivo del saldo del prezzo e dell'equivalente pecuniario del godimento sine titulo del bene;
in relazione a quest'ultimo profilo, il danno risarcibile doveva essere determinato moltiplicando il canone mensile di locazione liberamente concordato dalle parti, rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT, per il numero di mesi intercorsi tra l'inizio del godimento non titolato del bene (ossia il 26/02/2009, coincidente con la scadenza del termine decennale di durata del contratto di locazione) ed il suo effettivo rilascio.
Concludevano, quindi, chiedendo la risoluzione del rapporto conseguente alla sentenza n.
2468/2018, pronunciata dalla Corte d'Appello di Firenze ai sensi dell'art. 2932 c.c., per inadempimento del e, conseguentemente, la condanna di quest'ultimo al rilascio CP_1 dell'immobile da lui occupato, nonché al risarcimento del danno derivante dall'illegittima occupazione a partire dal 2009, da liquidarsi nella somma di euro 74.416,81 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia), oltre ad euro 467,27 mensili dal giorno della domanda fino all'effettivo rilascio.
1.3 – Non si costituiva in giudizio e, sulla regolarità della notifica dell'atto di CP_1 citazione nei suoi confronti, ne veniva dichiarata la contumacia.
1.4 – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali e testimoniali, il
Tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
1.4.a – poiché la sentenza n. 2468/2018, pronunciata dalla Corte d'Appello di Firenze ai sensi dell'art. 2932 c.c., subordinava l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile al pagamento del saldo prezzo da parte del , tale evento doveva essere qualificato quale condizione CP_1 sospensiva di adempimento;
1.4.b – pertanto, l'inadempimento del – consistito nel mancato pagamento del saldo CP_1 prezzo – non aveva inciso su un contratto efficace, consentendo di pronunciarne la risoluzione per pagina 4 di 12 inadempimento;
al contrario, esso aveva impedito l'avveramento della condizione sospensiva prevista dalla suddetta pronuncia e la conseguente produzione dell'effetto traslativo in favore del medesimo , il che determinava l'impossibilità di accogliere la domanda di risoluzione CP_1 avanzata dall'attore.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1 – Avverso tale sentenza proponevano appello e per i seguenti motivi: Parte_1 Pt_3
1) con il primo, censuravano la decisione per aver erroneamente ritenuto che la qualificazione, contenuta nella sentenza n. 2468/2018 pronunciata ex art. 2932 c.c. dalla Corte d'Appello di
Firenze, del pagamento del saldo del prezzo, da parte di , quale condizione sospensiva ed CP_1 il suo successivo mancato avveramento determinassero l'inapplicabilità del rimedio della risoluzione ex artt. 1453 ss. c.c.
In proposito, gli appellanti rilevavano che, secondo la giurisprudenza uniforme della Corte di
Cassazione, nella sentenza resa ex art. 2932 c.c. il pagamento del prezzo, cui è subordinato il trasferimento della proprietà, se pure assolve alla funzione di condizione, non perde la sua natura di prestazione essenziale, consentendo pertanto alla controparte di avvalersi del rimedio della risoluzione ex artt. 1453 ss. c.c. Peraltro, a tale soluzione interpretativa aderiva anche la pronuncia n. 20226/2018 della Corte di Cassazione, erroneamente richiamata dal giudice di prime cure al fine di rigettare la domanda attorea.
2) Con il secondo, rilevavano che il Tribunale, avendo escluso l'applicabilità del rimedio della risoluzione ex artt. 1453 ss. c.c., non aveva valutato se l'inadempimento del fosse di non CP_1 scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Tale requisito doveva ritenersi sussistente, in considerazione di molteplici elementi: i) del fatto che lo stesso aveva proposto domanda ex art. 2932 c.c. per l'esecuzione del contratto CP_1 preliminare di compravendita, coltivando una causa decennale;
ii) del decorso di quasi quattro anni dalla data in cui il pagamento del saldo prezzo era divenuto esigibile, coincidente con il passaggio in giudicato, nell'aprile del 2019, della sentenza n. 2468/2018 della Corte d'Appello di
Firenze; iii) del notevole importo del saldo del prezzo, pari ad € 12.525,45, ossia ad 1/6 dell'intero prezzo di acquisto dell'immobile (pari a lire 140.000.000, corrispondenti ad euro 72.303,97).
3) Con il terzo, si dolevano del mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, del danno patito in conseguenza dell'occupazione senza titolo dell'immobile da parte di . CP_1
In proposito, evidenziavano che il danno risarcibile doveva essere determinato moltiplicando il valore locativo dell'immobile, ossia il canone mensile di locazione liberamente concordato dalle parti e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT, per il numero di mesi intercorsi tra pagina 5 di 12 l'inizio del godimento sine titulo del bene (ossia il 26/02/2009, coincidente con la scadenza del termine decennale di durata del contratto di locazione) ed il suo effettivo rilascio.
4) Con il quarto, domandavano di essere tenuti indenni dal pagamento delle spese legali con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, in considerazione del fatto che la controversia traeva origine esclusivamente dalla condotta inadempiente del . CP_1
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2 – Non si costituiva in giudizio e, sulla regolarità della notifica dell'atto di appello CP_1 nei suoi confronti, ne veniva dichiarata la contumacia.
2.4 – La causa veniva trattenuta in decisione il 12-26/03/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con concessione del termine di legge per il deposito della sola comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
***
3. L'esame del gravame.
3.1. – I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
Per costante orientamento giurisprudenziale, il rimedio della risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 ss. c.c. è suscettibile di operare – purché ne sussistano i presupposti – anche rispetto al rapporto di natura negoziale e sinallagmatica derivante da una sentenza resa ai sensi dell'art. 2932 c.c., la quale condizioni la produzione dell'effetto traslativo al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente.
In tal senso, si presenta significativa, ex plurimis, Cass. n. 29358/2019, secondo cui: “con riguardo al rapporto che si costituisce per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere una compravendita, il pagamento del prezzo, cui è subordinato il trasferimento della proprietà, se pure assolve alla funzione di condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo, non perde peraltro la sua natura di prestazione essenziale destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, con la conseguenza che l'inadempimento della correlativa obbligazione, può - nel concorso dei relativi presupposti - essere fatto valere dalla controparte, come ragione di risoluzione del rapporto ai sensi degli artt. 1453 e ss c.c., non già come causa di automatica inefficacia del rapporto medesimo ai sensi degli artt. 1353 e ss. c.c.”.
Principio che è stato totalmente travisato dal giudice di prime cure, come dimostra anche l'erroneo riferimento fatto, a sostegno della decisione, a Cass. civ. n. 20226/2018 che, invece, si inserisce proprio in tale solco giurisprudenziale. pagina 6 di 12 3.1.1 – Ora, è pacifico che il , sia pure ritualmente convocato dinanzi al Notaio per CP_1 addivenire alla stipula del definitivo, abbia omesso di comparire, senza addurre alcun giustificato motivo, e non abbia proceduto al pagamento del saldo prezzo.
3.1.2. – Ebbene, non vi è dubbio che il mancato pagamento del saldo del prezzo da parte del configuri un inadempimento idoneo a determinare la risoluzione del rapporto derivante CP_1 dalla pronuncia resa ai sensi dell'art. 2932 c.c.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che “nell'ipotesi in cui la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. imponga all'acquirente di versare il prezzo della compravendita, l'obbligo diviene attuale al momento del passaggio in giudicato della sentenza che trasferisce il bene o allo spirare del termine ulteriore da essa eventualmente stabilito, sicché il ritardo nel pagamento, ove qualificabile come grave, può essere causa della risoluzione del rapporto sorto con la sentenza sostitutiva del negozio non concluso, non essendo a tal fine necessario che il creditore chieda al giudice la fissazione, ex art. 1183 cod. civ., del termine per
l'adempimento, oppure costituisca in mora il debitore (Cass. n. 690 del 2006)” (Cass. n.
10605/2016).
Quanto al requisito della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., esso deve essere valutato avuto riguardo al “ritardo (rispetto al termine eventualmente fissato nella sentenza o altrimenti in relazione alla data del suo passaggio in giudicato) che risulti eccessivo in rapporto al tempo trascorso, all'entità della somma da pagare (in assoluto e in riferimento all'importo in ipotesi già versato) e, ad ogni altra circostanza, utile ai fini della valutazione dell'interesse dell'altra parte
(Cass. n. 690 del 2006)” (Cass. n. 10605/2016).
3.1.3. – Nella specie, la gravità dell'inadempimento del può desumersi dai seguenti CP_1 elementi:
(-) innanzi tutto, il mancato pagamento del saldo prezzo incide sulla prestazione principale del promittente acquirente e, di per sé, vale ad integrare il presupposto della risoluzione. Tanto più se si considera che la somma ancora dovuta (€ 12.525,45) costituisce 1/6 dell'intero corrispettivo della compravendita (pari a lire 140.000.000, corrispondenti ad € 72.303,97) e, pertanto, è certamente rilevante nell'ambito della complessiva economia dell'affare;
(-) inoltre, notevole è anche il lasso di tempo trascorso dal momento in cui tale obbligazione è divenuta esigibile, a seguito del passaggio in giudicato, nell'aprile del 2019, della sentenza della
Corte d'Appello di Firenze. E questo sebbene il fosse stato ritualmente convocato, dai CP_1
presso lo studio del Notaio in data 14/02/2020 per la stipula del rogito;
Pt_1 Per_1
(-) ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento deve, inoltre, essere tenuto in debito conto il fatto che la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare è stata proposta pagina 7 di 12 proprio dal , che ha coltivato la causa sino alla pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c. CP_1 da parte della Corte d'Appello di Firenze, poi passata in giudicato. Tale condotta appare sintomatica dell'importanza che lo stesso , evidentemente, attribuiva alla realizzazione CP_1 dell'assetto di interessi stabilito nel contratto preliminare di compravendita sottoscritto con i Pt_1
e, dunque, al pagamento del saldo del prezzo della vendita.
Deve, allora, pronunciarsi la risoluzione del rapporto negoziale derivante dalla sentenza n.
2468/2018, resa dalla Corte d'Appello di Firenze ai sensi dell'art. 2932 c.c., per inadempimento del , con conseguente condanna di quest'ultimo al rilascio immediato dell'immobile libero CP_1 da persone e/o cose.
3.2. – Venendo all'esame del terzo motivo di appello, nel proporre domanda di condanna al risarcimento del danno da occupazione senza titolo, l'appellante richiama i principi espressi in materia da Cass. SS.UU. n. 33645/2022.
Tuttavia, tale pronuncia ha ad oggetto l'occupazione abusiva caratterizzata dall'originario difetto del titolo, la quale è soggetta al regime della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. Al contrario, come espressamente affermato nella pronuncia in argomento (pag. 12), “nel caso di sopravvenuto venir meno del titolo, che ab origine giustificava l'occupazione dell'immobile, viene in rilievo la disciplina delle fattispecie di estinzione del rapporto contrattuale” di cui all'art. 1591 c.c., che prevede, nell'ipotesi di protrazione del godimento da parte del conduttore a scapito di quello del proprietario, l'obbligo del pagamento del corrispettivo fino alla riconsegna, salvo il risarcimento del maggior danno, nel quale confluiscono le ipotesi di mancato guadagno (occasioni perse di vendita o di locazione a condizione economiche più favorevoli), ma con il regime della responsabilità previsto dall'art. 1218 c.c.
3.2.1. – Nel caso in esame, trova applicazione non la disciplina della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., bensì quella dettata dall'art. 1591 c.c., per i seguenti motivi:
(a) la sentenza n. 2468/2018 della Corte d'Appello di Firenze, passata in giudicato, statuiva che, con il contratto stipulato in data 26.2.1999, le parti avevano predisposto “in un unico documento due diversi rapporti contrattuali: uno locatizio, con il quale era stato trasferito il godimento del bene, ed uno, anch'esso obbligatorio di impegno al trasferimento della proprietà dopo il decorso del termine decennale previsto dalla normativa agevolativa”, con ciò sancendo l'intervenuta stipula anche di un contratto di locazione (oltre che di un preliminare di compravendita), circostanza, peraltro, non contestata dagli appellanti ed, anzi, posta a base della loro richiesta risarcitoria;
(b) pertanto, avendo le parti pattuito una durata del rapporto di locazione pari a 10 anni, per il periodo compreso tra il 26/02/1999 ed il 26/02/2009 la detenzione dell'immobile, da parte del pagina 8 di 12 (che ha pure regolarmente proceduto al pagamento dei canoni), deve ritenersi giustificata CP_1 proprio in forza di tale rapporto;
(c) per converso, il godimento successivo al 26.2.2009 deve ritenersi non titolato, in quanto protrattosi dopo il termine finale di efficacia del contratto di locazione;
(d) quindi, il godimento dell'immobile da parte di successivo alla data del 26/02/2009 CP_1 rientra nell'ambito applicativo della disciplina di cui all'art. 1591 c.c.
3.2.2. – Ciò non determina alcun vizio di ultrapetizione, avendo gli appellanti, pur richiamando impropriamente la figura dell'occupazione sine titulo, richiesto il pagamento del “canone mensile di locazione, rivalutato di anno in anno secondo gli indici istat, liberamente concordato dalle parti”
(cfr. atto di citazione, pag. 4) e, quindi, del corrispettivo dovuto fino alla riconsegna del bene.
La conclusione non muta a voler ritenere che gli originari attori avessero proposto domanda volta a far valere la responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) in luogo di quella contrattuale
(ex art. 1591 c.c.) del . CP_1
Invero, “in tema di ultrapetizione o extrapetizione, va distinta l'ipotesi in cui, in corso di causa, la parte deduca a fondamento della domanda fatti nuovi e diversi da quelli in precedenza dedotti - introducendo così nuovi temi di indagine - dall'ipotesi in cui, rimanendo inalterati i fatti dedotti, essa ne dia una diversa qualificazione giuridica, verificandosi nella prima ipotesi un mutamento della domanda e nella seconda un semplice mutamento della qualificazione giuridica. Ne consegue che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che - fermi restando i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni -, ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si fonda” (cfr. Cass. civ., n. 2746/2007).
Principio che, per identità di ratio, è da ritenersi valido anche nel caso in cui, immutati i fatti costitutivi della domanda, il giudice collochi nell'ambito della responsabilità contrattuale un'azione volta a far valere la responsabilità extracontrattuale della parte.
3.2.3. – Ora, l'obbligazione di natura contrattuale prevista dall'art. 1591 c.c. presuppone che il conduttore sia stato costituito in mora dal locatore, mediante disdetta o domanda giudiziale (cfr.
Cass. civ., n. 16110/2009).
In proposito, si rileva che, in una prima fase, successiva alla scadenza della locazione nel 2009, gli appellanti hanno mostrato un sostanziale disinteresse rispetto alle sorti dell'immobile di loro proprietà, in quanto non soltanto non hanno proposto alcuna domanda giudiziale volta ad ottenere l'esecuzione o, al contrario, la risoluzione del contratto stipulato con il ed il conseguente CP_1 rilascio dell'immobile, ma non hanno neppure aderito alle richieste di addivenire alla stipula del pagina 9 di 12 contratto definitivo di compravendita avanzate dallo stesso appellato, il quale ha, in seguito, domandato ed ottenuto la pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c..
Il conduttore deve, pertanto, ritenersi costituito in mora da parte dei locatori CP_1 Pt_1 soltanto dalla data della notifica dell'atto di citazione di primo grado (24.7.2020).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il corrispettivo deve, allora, essere determinato moltiplicando il canone mensile di locazione liberamente concordato dalle parti (pari a lire 694.000 mensili e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT), per il numero di mesi intercorsi tra la costituzione in mora di (24.7.2020) fino all'effettivo rilascio dell'immobile. CP_1
Per completezza, si rileva che gli appellanti non hanno riproposto la domanda di risarcimento danni per la mancata corresponsione del saldo prezzo, di talché la stessa deve ritenersi rinunciata ex art. 346 c.p.c.
4. – In punto di spese, passando così ad esaminare il quarto motivo di appello, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv. 629993).
4.1. – Orbene, tenuto conto dell'esito finale della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico integrale di . CP_1
4.2. – Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore indeterminabile – complessità bassa):
A) Spese del giudizio di primo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare: € 7.616,00, oltre € 545,00 per esborsi (C.U.+marca da bollo), 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00 pagina 10 di 12 Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 6.734,00 oltre € 804,00 per esborsi (C.U.+marca da bollo), 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione e per quella decisionale, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata e per il carattere ripetitivo delle difese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 924/2022 emessa dal Tribunale di Lucca il 23/09/2022 e pubblicata in data 23/09/2022, in riforma della stessa, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto:
- dichiara la risoluzione ex art. 1453 ss. c.c. del rapporto negoziale derivante dalla sentenza n.
2468/2018, pronunciata dalla Corte d'Appello di Firenze ai sensi dell'art. 2932 c.c., per inadempimento imputabile a;
CP_1
- condanna all'immediato rilascio dell'immobile sito in Viareggio (LU) alla via De CP_1
Sortis n. 2, identificato al N.C.E.U. al foglio 26, mappale 219, sub. 8, cat. A/3 cl.4, vani 5, libero da persone e/o cose;
- condanna al pagamento del corrispettivo dovuto ex art. 1591 c.c. nei termini di CP_1 cui in parte motiva;
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: i) CP_1 per il giudizio di primo grado, in € 545,00 per esborsi, in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado in € 804,00 per esborsi, in € 6.734,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dr.ssa CP_2
CL LA.
Firenze, 15.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
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Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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