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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/12/2025, n. 5759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5759 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei
Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. CA ER, nel procedimento iscritto al n.r.g. 10227/2024, promosso da: sig.ra , cittadina cingalese, nata il Controparte_1 Parte_1
20/05/1996, a Ragama (Sri AN), , rappresentata e difesa, giusta CodiceFiscale_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv.to Cosmo Pellegrino del Foro di Brescia, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, alla Via Cefalonia n.70;
ricorrente contro
, rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_2
Brescia resistente
In esito all'udienza del 11 novembre 2025 sostituita dal termine dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Conclusioni di parte ricorrente (come da note conclusive del 10.11.2025): “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale: Nel merito dichiarare la nullità e l'illegittimità o l'invalidità dell'atto in oggetto indicato e di tutti quelli presupposti, connessi e consequenziali. In Via subordinata: dichiarare
l'illegittimità dell'atto in oggetto per non aver applicato l'art. 9 comma 9 della legge 286/98. c)Vittoria di spese e competenze oltre I.V.A. e C.P.A.”
Conclusioni di parte convenuta: “respingere il ricorso avversario. Con vittoria di spese”.
* * *
IN FATTO
1. Con ricorso depositato il 23/08/2024, la ricorrente ha impugnato il decreto dd. 05.03.2024 e a lei notificato l' 01/08/2024, con cui la Questura di Brescia le ha revocato il permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo e le ha negato l'aggiornamento dello stesso permesso per un lungo allontanamento dal territorio dello Stato.
1. Con il ricorso la ricorrente ha premesso che
- ella ha presentato “richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo in data
08.02.2023 tramite Kit postale depositando tutta la documentazione necessaria”;
- solo in data 24.10.2023 la Questura le ha notificato l'“avvio di procedimento per integrazione documenti”;
- il 04.11.2023 il difensore ha inviato alla Questura via pec “tutta la documentazione richiesta comprensiva anche della documentazione dimostrante il conseguimento di un titolo di Laurea in
Arte Generale e situazione lavorativa del padre”;
- nulla ha più comunicato la Questura “sino all'inspiegabile emissione di un provvedimento di diniego e contestuale emissione di un provvedimento di espulsione dal territorio con trattenimento del passaporto”.
La ricorrente ha quindi affermato di avere diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo perché ella “vive nel nostro territorio con la propria famiglia da oltre
10 anni”; il reddito dei genitori “supera di gran lunga il minimo richiesto dalla legge”; ella si è “recata nel proprio paese per completare gli studi come si evince dai certificati depositati in Questura (….) nel periodo di emergenza Covid”.
In conclusione, affermando che il provvedimento è viziato per violazione di legge ed eccesso di potere, la ricorrente ha rassegnato le conclusioni in epigrafe.
2. Con comparsa depositata in cancelleria il 17 aprile 2025, si è costituito nel procedimento il
[...]
. CP_2
- In punto di diritto, l'Amministrazione ha premesso quanto segue: “Il thema decidendum nel giudizio in materia di permessi di soggiorno di competenza del giudice ordinario è il diritto soggettivo ad ottenere un titolo di soggiorno. Il giudizio promosso a tal fine è a cognizione piena e ha ad oggetto l'accertamento di un diritto soggettivo. Esso non ha carattere meramente impugnatorio come quello dinnanzi al TAR. Compito del Giudice Ordinario, in particolare, è quello di accertare la sussistenza di tutti i presupposti del tipo di permesso richiesto per l'adozione della decisione”. Ha inoltre evidenziato che, in coerenza con questa ricostruzione giuridica, l'onere della prova dell'esistenza del diritto ricade sulla parte che lo invoca.
- Con riguardo alla vicenda personale della ricorrente, l'Avvocatura ha evidenziato che il
“provvedimento è stato emesso in applicazione di quanto stabilito dall'art. 9 comma 7 lett. d) del
T.U. Immigrazione, ove è contemplata una ipotesi specifica di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi”; ha quindi dedotto, che, come indicato nel provvedimento impugnato e ammesso dalla stessa ricorrente, ella è rimasta assente dal territorio dell'Unione per un primo periodo, superiore a tre anni, intercorrente dal giorno 27/08/2018 al giorno 03/10/2021, per un secondo periodo, superiore ad un anno, intercorrente dal giorno 25/10/2021 al giorno 08/11/2022, e per un terzo periodo, superiore a sei mesi, intercorrente dal giorno 13/04/2023 al giorno
20/10/2023; ha quindi replicato che “nel ricorso, si è limitata a individuare la giustificazione delle assenze negli studi effettuati nel periodo emergenza Covid” e che si “tratta (…) di giustificazioni generiche oltre che poco credibili (quanto meno quella relativa all'emergenza Covid), che risultano pertanto irrilevanti”.
L'Amministrazione ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
3. Con Decreto del 28 agosto 2024, il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
All'udienza del 6 maggio 2024, è comparsa la ricorrente che è stata interrogata liberamente dal giudice delegato. La ricorrente ha dichiarato di essere giunta in Italia da bambina con i genitori e che in Italia risiedono anche i fratelli della madre;
di essersi allontanata dall'Italia per studiare in Sri AN per poi laurearsi in sociologia per incorrere anche nel “periodo della pandemia”; che i genitori lavorano;
che, in particolare in padre lavora in una r.s.a. per anziani da dieci anni, guadagnando intorno ai 1.200,00 euro al mese e che anche la madre “si occupa di assistenza agli anziani”; di essere disoccupata e di frequentare un corso di Italiano livello B1 presso l'istituto Ugo Foscolo”; di non avere nessuno in Sri AN..
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Occorre premettere che, come afferma l'Amministrazione, oggetto del presente giudizio è il diritto soggettivo della ricorrente a ottenere il rilascio del titolo di soggiorno invocato (permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi familiari). Di qui l'inammissibilità della proposta domanda di annullamento del provvedimento dell'amministrazione, atteso che la legge (v. l'art. 2 l. 20 marzo 1865,
n. 2248, all. E) non attribuisce tale potere al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione.
Tuttavia, la domanda principale può essere riqualificata nei termini di un'istanza di accertamento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, alla luce dell'affermata sussistenza, nella parte motiva dell'atto introduttivo del giudizio, del « possesso di tutti requisiti necessari per ottenere
l'aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo in quanto il suo allontanamento dal territorio italiano è giustificato dagli studi effettuati e dal periodo emergenza Covid, non ha alcun precedente penale», con conseguente implicita richiesta al Giudice di riconoscere il diritto del ricorrente all'ottenimento del rinnovo del permesso posseduto. Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, del resto, «il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante» (Cass., sez. lav., 17 settembre 2007, n. 19331; Cass., sez. II, 14 marzo
2019, n. 7322).
P.Q.M.
5. Nel merito il ricorso è infondato.
Si evince dalla relazione della Questura allegata al ricorso (essendo il ricorso molto succinto nella descrizione della vita trascorsa in Italia e in Sri AN dalla ricorrente) che ella è entrata in Italia da minorenne, il 28/12/2009, ottenendo l'iscrizione sul titolo di soggiorno della madre. Il 16/04/2013 ha acquisito, a seguito di scorporo, il titolo di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo autonomo n.
. P.IVA_1
Come osserva correttamente l'Avvocatura dello Stato, l'art. 9 comma lettera d) del D.Lgs. 25 luglio 1998,
n. 286 stabilisce che il permesso di soggiorno per soggiornati di lungo periodo è revocato “d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi”.
La Questura ha accertato, sulla base dei timbri di ingresso e uscita dal territorio italiano presenti sul passaporto n. (si veda la relazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta) che la Numer_1 ricorrente ha ottenuto il rilascio del passaporto in Sri AN in data 27/08/2018 (all'età di 22 anni) ed è poi rientrata in area Schengen solo il 03/10/2021 (oltre 3 anni dopo), per uscire dall'Italia tre settimane dopo il 25/10/2021 e farvi rientro l' 08/11/2022 (oltre 1 anno dopo); tre mesi dopo l'08 febbraio 2023, la ricorrente ha avviato il procedimento per ottenere l'aggiornamento del permesso di soggiorno e due mesi dopo, il 13/04/2023, si è recata nuovamente in Sri AN dalla frontiera di Malpensa per fare rientro in Italia 20/10/2023 (oltre 6 mesi dopo). Il 24 ottobre 2023, quando ancora la ricorrente si trovava in Sri AN l'Amministrazione ha avviato il procedimento di revoca del permesso si soggiorno di lungo periodo per l'assenza prolungata dal territorio dello Stato.
Tali fatti non sono stati contestati dalla ricorrente.
Sussistono dunque i presupposti per la revoca perché la ricorrente ha trascorso in Sri AN oltre 4 anni
(e per due periodi superiori ad un anno ciascuno) nel periodo anteriore alla sua richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo. Ella ha poi trascorso in Sr AN anche i sei mesi successivi alla richiesta di aggiornamento del permesso si soggiorno di lungo periodo e si trovava in Sri AN quando la Questura ha avviato il provvedimento di revoca.
Il lunghissimo periodo trascorso in Sri AN dimostra, presuntivamente. che ella avesse trasferito nel Per_ di origine il centro dei propri interessi;
si tratta in ogni caso di periodi di durata superiore a quelli stabiliti dalla legge per la conservazione del diritto. La ricorrente non ha oltretutto fornito informazioni sul lungo periodo trascorso in Sri AN (in quale o quali città, in quali condizioni residenziali, con quali persone, con quali redditi); ha solo affermato in ricorso di avere “completato gli studi”; ha prodotto un documento in lingua italiana (e quindi non un documento originale con traduzione asseverata) relativa ad una “laurea in arti” e ha poi invece dichiarato al giudice in udienza di avere studiato “sociologia”.
In definitiva il provvedimento di revoca dell'Amministrazione è giustificato sulla base della norma di legge e pienamente motivato . La ricorrente non invece ha allegato cause di forza maggiore per la sua, peraltro, lunghissima assenza dal Territorio (Il Covid ha precluso gli spostamenti solo per periodi limitati, mentre la ricorrente è stata assente per quasi cinque anni). Ella non ha inoltre allegato né dimostrato di avere i requisiti per il rilascio di un diverso permesso di soggiorno, non avendo, quale donna adulta, il diritto alla coesione familiare.
Il ricorso va pertanto respinto con condanna alle spese di lite (scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa per le soli fasi di studio e introduttiva non avendo l'Amministrazione partecipato alla fase istruttoria e a quella decisionale).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all'Amministrazione le spese di lite che liquida in complessivi € 1453,00 per onorari oltre ad accessori di legge.
Si comunichi.
20/12/2025
Il Giudice
CA ER
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei
Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. CA ER, nel procedimento iscritto al n.r.g. 10227/2024, promosso da: sig.ra , cittadina cingalese, nata il Controparte_1 Parte_1
20/05/1996, a Ragama (Sri AN), , rappresentata e difesa, giusta CodiceFiscale_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv.to Cosmo Pellegrino del Foro di Brescia, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, alla Via Cefalonia n.70;
ricorrente contro
, rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_2
Brescia resistente
In esito all'udienza del 11 novembre 2025 sostituita dal termine dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Conclusioni di parte ricorrente (come da note conclusive del 10.11.2025): “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale: Nel merito dichiarare la nullità e l'illegittimità o l'invalidità dell'atto in oggetto indicato e di tutti quelli presupposti, connessi e consequenziali. In Via subordinata: dichiarare
l'illegittimità dell'atto in oggetto per non aver applicato l'art. 9 comma 9 della legge 286/98. c)Vittoria di spese e competenze oltre I.V.A. e C.P.A.”
Conclusioni di parte convenuta: “respingere il ricorso avversario. Con vittoria di spese”.
* * *
IN FATTO
1. Con ricorso depositato il 23/08/2024, la ricorrente ha impugnato il decreto dd. 05.03.2024 e a lei notificato l' 01/08/2024, con cui la Questura di Brescia le ha revocato il permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo e le ha negato l'aggiornamento dello stesso permesso per un lungo allontanamento dal territorio dello Stato.
1. Con il ricorso la ricorrente ha premesso che
- ella ha presentato “richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo in data
08.02.2023 tramite Kit postale depositando tutta la documentazione necessaria”;
- solo in data 24.10.2023 la Questura le ha notificato l'“avvio di procedimento per integrazione documenti”;
- il 04.11.2023 il difensore ha inviato alla Questura via pec “tutta la documentazione richiesta comprensiva anche della documentazione dimostrante il conseguimento di un titolo di Laurea in
Arte Generale e situazione lavorativa del padre”;
- nulla ha più comunicato la Questura “sino all'inspiegabile emissione di un provvedimento di diniego e contestuale emissione di un provvedimento di espulsione dal territorio con trattenimento del passaporto”.
La ricorrente ha quindi affermato di avere diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo perché ella “vive nel nostro territorio con la propria famiglia da oltre
10 anni”; il reddito dei genitori “supera di gran lunga il minimo richiesto dalla legge”; ella si è “recata nel proprio paese per completare gli studi come si evince dai certificati depositati in Questura (….) nel periodo di emergenza Covid”.
In conclusione, affermando che il provvedimento è viziato per violazione di legge ed eccesso di potere, la ricorrente ha rassegnato le conclusioni in epigrafe.
2. Con comparsa depositata in cancelleria il 17 aprile 2025, si è costituito nel procedimento il
[...]
. CP_2
- In punto di diritto, l'Amministrazione ha premesso quanto segue: “Il thema decidendum nel giudizio in materia di permessi di soggiorno di competenza del giudice ordinario è il diritto soggettivo ad ottenere un titolo di soggiorno. Il giudizio promosso a tal fine è a cognizione piena e ha ad oggetto l'accertamento di un diritto soggettivo. Esso non ha carattere meramente impugnatorio come quello dinnanzi al TAR. Compito del Giudice Ordinario, in particolare, è quello di accertare la sussistenza di tutti i presupposti del tipo di permesso richiesto per l'adozione della decisione”. Ha inoltre evidenziato che, in coerenza con questa ricostruzione giuridica, l'onere della prova dell'esistenza del diritto ricade sulla parte che lo invoca.
- Con riguardo alla vicenda personale della ricorrente, l'Avvocatura ha evidenziato che il
“provvedimento è stato emesso in applicazione di quanto stabilito dall'art. 9 comma 7 lett. d) del
T.U. Immigrazione, ove è contemplata una ipotesi specifica di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi”; ha quindi dedotto, che, come indicato nel provvedimento impugnato e ammesso dalla stessa ricorrente, ella è rimasta assente dal territorio dell'Unione per un primo periodo, superiore a tre anni, intercorrente dal giorno 27/08/2018 al giorno 03/10/2021, per un secondo periodo, superiore ad un anno, intercorrente dal giorno 25/10/2021 al giorno 08/11/2022, e per un terzo periodo, superiore a sei mesi, intercorrente dal giorno 13/04/2023 al giorno
20/10/2023; ha quindi replicato che “nel ricorso, si è limitata a individuare la giustificazione delle assenze negli studi effettuati nel periodo emergenza Covid” e che si “tratta (…) di giustificazioni generiche oltre che poco credibili (quanto meno quella relativa all'emergenza Covid), che risultano pertanto irrilevanti”.
L'Amministrazione ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
3. Con Decreto del 28 agosto 2024, il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
All'udienza del 6 maggio 2024, è comparsa la ricorrente che è stata interrogata liberamente dal giudice delegato. La ricorrente ha dichiarato di essere giunta in Italia da bambina con i genitori e che in Italia risiedono anche i fratelli della madre;
di essersi allontanata dall'Italia per studiare in Sri AN per poi laurearsi in sociologia per incorrere anche nel “periodo della pandemia”; che i genitori lavorano;
che, in particolare in padre lavora in una r.s.a. per anziani da dieci anni, guadagnando intorno ai 1.200,00 euro al mese e che anche la madre “si occupa di assistenza agli anziani”; di essere disoccupata e di frequentare un corso di Italiano livello B1 presso l'istituto Ugo Foscolo”; di non avere nessuno in Sri AN..
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Occorre premettere che, come afferma l'Amministrazione, oggetto del presente giudizio è il diritto soggettivo della ricorrente a ottenere il rilascio del titolo di soggiorno invocato (permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi familiari). Di qui l'inammissibilità della proposta domanda di annullamento del provvedimento dell'amministrazione, atteso che la legge (v. l'art. 2 l. 20 marzo 1865,
n. 2248, all. E) non attribuisce tale potere al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione.
Tuttavia, la domanda principale può essere riqualificata nei termini di un'istanza di accertamento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, alla luce dell'affermata sussistenza, nella parte motiva dell'atto introduttivo del giudizio, del « possesso di tutti requisiti necessari per ottenere
l'aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo in quanto il suo allontanamento dal territorio italiano è giustificato dagli studi effettuati e dal periodo emergenza Covid, non ha alcun precedente penale», con conseguente implicita richiesta al Giudice di riconoscere il diritto del ricorrente all'ottenimento del rinnovo del permesso posseduto. Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, del resto, «il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante» (Cass., sez. lav., 17 settembre 2007, n. 19331; Cass., sez. II, 14 marzo
2019, n. 7322).
P.Q.M.
5. Nel merito il ricorso è infondato.
Si evince dalla relazione della Questura allegata al ricorso (essendo il ricorso molto succinto nella descrizione della vita trascorsa in Italia e in Sri AN dalla ricorrente) che ella è entrata in Italia da minorenne, il 28/12/2009, ottenendo l'iscrizione sul titolo di soggiorno della madre. Il 16/04/2013 ha acquisito, a seguito di scorporo, il titolo di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo autonomo n.
. P.IVA_1
Come osserva correttamente l'Avvocatura dello Stato, l'art. 9 comma lettera d) del D.Lgs. 25 luglio 1998,
n. 286 stabilisce che il permesso di soggiorno per soggiornati di lungo periodo è revocato “d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi”.
La Questura ha accertato, sulla base dei timbri di ingresso e uscita dal territorio italiano presenti sul passaporto n. (si veda la relazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta) che la Numer_1 ricorrente ha ottenuto il rilascio del passaporto in Sri AN in data 27/08/2018 (all'età di 22 anni) ed è poi rientrata in area Schengen solo il 03/10/2021 (oltre 3 anni dopo), per uscire dall'Italia tre settimane dopo il 25/10/2021 e farvi rientro l' 08/11/2022 (oltre 1 anno dopo); tre mesi dopo l'08 febbraio 2023, la ricorrente ha avviato il procedimento per ottenere l'aggiornamento del permesso di soggiorno e due mesi dopo, il 13/04/2023, si è recata nuovamente in Sri AN dalla frontiera di Malpensa per fare rientro in Italia 20/10/2023 (oltre 6 mesi dopo). Il 24 ottobre 2023, quando ancora la ricorrente si trovava in Sri AN l'Amministrazione ha avviato il procedimento di revoca del permesso si soggiorno di lungo periodo per l'assenza prolungata dal territorio dello Stato.
Tali fatti non sono stati contestati dalla ricorrente.
Sussistono dunque i presupposti per la revoca perché la ricorrente ha trascorso in Sri AN oltre 4 anni
(e per due periodi superiori ad un anno ciascuno) nel periodo anteriore alla sua richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo. Ella ha poi trascorso in Sr AN anche i sei mesi successivi alla richiesta di aggiornamento del permesso si soggiorno di lungo periodo e si trovava in Sri AN quando la Questura ha avviato il provvedimento di revoca.
Il lunghissimo periodo trascorso in Sri AN dimostra, presuntivamente. che ella avesse trasferito nel Per_ di origine il centro dei propri interessi;
si tratta in ogni caso di periodi di durata superiore a quelli stabiliti dalla legge per la conservazione del diritto. La ricorrente non ha oltretutto fornito informazioni sul lungo periodo trascorso in Sri AN (in quale o quali città, in quali condizioni residenziali, con quali persone, con quali redditi); ha solo affermato in ricorso di avere “completato gli studi”; ha prodotto un documento in lingua italiana (e quindi non un documento originale con traduzione asseverata) relativa ad una “laurea in arti” e ha poi invece dichiarato al giudice in udienza di avere studiato “sociologia”.
In definitiva il provvedimento di revoca dell'Amministrazione è giustificato sulla base della norma di legge e pienamente motivato . La ricorrente non invece ha allegato cause di forza maggiore per la sua, peraltro, lunghissima assenza dal Territorio (Il Covid ha precluso gli spostamenti solo per periodi limitati, mentre la ricorrente è stata assente per quasi cinque anni). Ella non ha inoltre allegato né dimostrato di avere i requisiti per il rilascio di un diverso permesso di soggiorno, non avendo, quale donna adulta, il diritto alla coesione familiare.
Il ricorso va pertanto respinto con condanna alle spese di lite (scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa per le soli fasi di studio e introduttiva non avendo l'Amministrazione partecipato alla fase istruttoria e a quella decisionale).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all'Amministrazione le spese di lite che liquida in complessivi € 1453,00 per onorari oltre ad accessori di legge.
Si comunichi.
20/12/2025
Il Giudice
CA ER