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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1179/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17/12/2025 , innanzi alla dott.ssa E. Antenore, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Martina Donetti (in sostituzione del procuratore costituito Avv. CAON ENRICA) e per la parte resistente l'Avv. FAVERO MASSIMO.
I procuratori delle parti discutono la causa. L'avv. Donetti richiama le deposizioni testimoniali che hanno confermato che il ricorrente seguiva e ha portato a termine i progetti digitali e che il ricorrente ha lavorato dutrante la Cassa Integrazione. Insiste nelle conclusioi di cui al ricorso. L'avv. Favero chiede il rigetto delle domande attoree. Argomenta che i testi hanno detto che ha chiesto di lavorare durante CP_1 la (attività che non è vietata) dando l'indicazione di comunicare le Controparte_2 ore, come risulta dallo scomputo delle ore lavorate risultante dai cedolini. Mette in evidenza che il ricorrente ha chiesto la somma di e17.137,12 per 4 mesi, mentre detta somma nei conteggi generici prodotti è riferita a tutti i mesi in essi indicati e che a seguito delle contestazioni non ha chiesto CTU contabile . Ribadisce la genericità della domanda di risarcimento dei danni e osserva, quanto alla dfomanda di accertamento di inqudramento superiore, che i testi hanno smentito che il ricorrente abbia lavrato come project manager.
Il Giudice
visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia l'allegato dispositivo di sentenza.
Il Giudice
10 Dott.ssa E. Antenore
11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
La dott.ssa E. Antenore, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al N. 1179/2022 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CAON ENRICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FAVERO MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in € 2.700,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 17/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
12 Dott.ssa Emilia Antenore
13
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17/12/2025 , innanzi alla dott.ssa E. Antenore, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Martina Donetti (in sostituzione del procuratore costituito Avv. CAON ENRICA) e per la parte resistente l'Avv. FAVERO MASSIMO.
I procuratori delle parti discutono la causa. L'avv. Donetti richiama le deposizioni testimoniali che hanno confermato che il ricorrente seguiva e ha portato a termine i progetti digitali e che il ricorrente ha lavorato dutrante la Cassa Integrazione. Insiste nelle conclusioi di cui al ricorso. L'avv. Favero chiede il rigetto delle domande attoree. Argomenta che i testi hanno detto che ha chiesto di lavorare durante CP_1 la (attività che non è vietata) dando l'indicazione di comunicare le Controparte_2 ore, come risulta dallo scomputo delle ore lavorate risultante dai cedolini. Mette in evidenza che il ricorrente ha chiesto la somma di e17.137,12 per 4 mesi, mentre detta somma nei conteggi generici prodotti è riferita a tutti i mesi in essi indicati e che a seguito delle contestazioni non ha chiesto CTU contabile . Ribadisce la genericità della domanda di risarcimento dei danni e osserva, quanto alla dfomanda di accertamento di inqudramento superiore, che i testi hanno smentito che il ricorrente abbia lavrato come project manager.
Il Giudice
visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia l'allegato dispositivo di sentenza.
Il Giudice
10 Dott.ssa E. Antenore
11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
La dott.ssa E. Antenore, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al N. 1179/2022 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CAON ENRICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FAVERO MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in € 2.700,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 17/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
12 Dott.ssa Emilia Antenore
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