Decreto cautelare 5 maggio 2025
Decreto cautelare 12 maggio 2025
Ordinanza cautelare 28 maggio 2025
Decreto collegiale 10 giugno 2025
Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00409/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01542/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1542 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Magnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio ad Albano Laziale, via Virgilio 12;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento USR Lombardia, formalizzato con nota prot. 16449 del 31 marzo 2025, nota prot. 17689 del 4 aprile 2025 e nota prot. 20659 del 18 aprile 2025, di diniego della richiesta della Prof.ssa -OMISSIS- di spostamento a data successiva della sua prova orale del concorso ordinario per dirigenti scolastici di cui al decreto dipartimentale Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, già fissata al 12 maggio 2025, per motivi legati al puerperio con allattamento esclusivo a richiesta nei primi tre mesi di vita della figlia ed alle conseguenti precarie condizioni psicofisiche;
- di tutti i verbali della Commissione e degli altri provvedimenti di estremi sconosciuti, ad esso connessi e/o conseguenti, compresi quelli aventi ad oggetto le operazioni concorsuali e la conclusione delle prove orali;
- ove necessario, del Bando - decreto dipartimentale Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, nella parte in cui, in violazione dell’art. 7 comma 7 del DPR n. 487 del 1994, non ha previsto “… specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse.” e/o nella parte in cui ha legittimato l’operato della Commissione, con specifico riferimento al provvedimento di diniego della richiesta di differimento della prova orale del concorso ordinario per dirigenti scolastici di cui al decreto dipartimentale Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2788 del 18/12/2023, già fissata al 12 maggio 2025, per motivi legati al puerperio con allattamento a richiesta nei primi tre mesi di vita della figlia;
- delle istruzioni per i candidati per la prova scritta di cui alla nota Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il Personale scolastico Ufficio II - Dirigenti scolastici nella parte in cui prevede che La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
- ove necessario, di tutti gli atti, provvedimenti amministrativi ed avvisi presupposti, connessi e /o conseguenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e delle delibere che abbiano impartito le istruzioni operative per la prova orale e successivamente abbiano leso, direttamente o indirettamente, le ragioni di chi ricorre;
- ove necessario, per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost.
con accertamento del diritto della Prof.ssa -OMISSIS- ad essere ammessa a prova orale nell’ambito di apposita sessione suppletiva da fissarsi ad hoc dopo la conclusione del periodo di congedo obbligatorio (10 giugno 2025) e previo ordine di riapertura della procedura selettiva per tale incombente
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della graduatoria generale definitiva di merito in Lombardia dei vincitori della procedura concorsuale per il reclutamento a tempo indeterminato di dirigenti scolastici di cui al Bando decreto dipartimentale Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2788 del 18/12/2023;
- del Decreto Direttore Generale (DDG) USR Lombardia n. 807 del 30.06.2025 recante approvazione della stessa;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 il dott. TE LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di II grado, espone di aver presentato domanda di partecipazione al concorso ordinario per dirigenti scolastici bandito con decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 nella regione Lombardia, di aver superato la prova preselettiva e quella scritta, e di essere stata ammessa a sostenere la prova orale per il giorno 12 maggio 2025 presso l’Istituto Superiore “Schiaparelli – Gramsci”, via Settembrini 4 a Milano.
La ricorrente ha sostenuto la prova selettiva e quella scritta in stato di gravidanza, ha partorito in data 28 febbraio 2025 ed è stata posta in congedo obbligatorio fino al 10 giugno 2025.
La ricorrente ha quindi chiesto all’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia un differimento della data della prova orale, presentando dei certificati medici che attestavano un difficile -OMISSIS-e ai frequenti risvegli notturni dovuti all’accudimento della figlia che, allattata al seno, soffre di -OMISSIS-, con conseguenti disturbi dell’attenzione e della concentrazione per la candidata.
L’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha opposto un diniego a tale richiesta affermando l’insussistenza dei presupposti per l’istituzione di una prova supplettiva, in quanto lo stato di allattamento non costituisce di per sé una condizione impeditiva al rispetto del calendario della convocazione per la prova orale, ed ha garantito la disponibilità di fruire di appositi spazi per l’allattamento.
I provvedimenti di diniego di spostamento dell’esame orale ad una prova suppletiva sono impugnati dalla ricorrente con il ricorso in epigrafe con cinque motivi.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 del D.lgs n. 165 del 2001, dell’art. 3 della legge n. 151 del 2001, del D.lgs n. 198 del 2006 e dell’art. 7, comma 7, del DPR n. 487 del 1994, oltre che dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico, in quanto le norme citate affermano che devono essere garantite le pari opportunità, devono essere tutelate le lavoratrici in maternità con conseguente divieto di discriminarle, e per i concorsi pubblici ammettono espressamente lo svolgimento di prove di esame asincrone vietando che le condizioni connesse alla maternità possano compromettere la partecipazione al concorso.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione del principio di buon andamento e la disparità di trattamento in quanto impedire la partecipazione alla prova orale del concorso comporta la violazione del principio della par condicio che deve governare lo svolgimento di tutti i concorsi pubblici, e compromette il perseguimento dell’obiettivo della selezione dei migliori candidati, in un contesto in cui non sono ravvisabili delle contrapposte esigenze organizzative nel disporre un breve differimento della prova orale.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione del bando di concorso approvato con decreto dipartimentale Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 che non solo non vieta la possibilità di far svolgere le prove in date diverse da quelle programmate, ma all’opposto prevede espressamente tale eventualità all’art. 3, comma 8, laddove dispone che “ qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento di una delle prove nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti ”.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce lo sviamento, la contraddittorietà, l’illogicità nonché la discriminazione di genere e per motivi di salute in quanto l’Amministrazione si muove in senso opposto alla finalità imposta dall’ordinamento di adottare ogni misura necessaria per garantire la tutela della donna e della maternità e assicurarle la partecipazione al concorso in condizioni di parità effettiva con gli altri candidati.
Tanto più, prosegue la ricorrente, che la medesima Amministrazione in precedenza ha disposto prove suppletive sia per le prove preselettive, sia per le prove scritte, proprio per favorire altre candidate in gravidanza o allattamento.
Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione del principio del legittimo affidamento, perché aveva confidato che l’Amministrazione si sarebbe determinata in modo coerente confermando la fissazione di una prova suppletiva per l’orale per le stesse ragioni per le quali è stata prevista per le precedenti fasi della preselezione e degli scritti.
Con decreto cautelare monocratico 5 maggio 2025, n. 468, è stata accolta la domanda cautelare e con successivo decreto presidenziale n. 487 del 12 maggio 2025, è stata respinta l’istanza proposta dal Ministero dell’Istruzione e del merito di revocare il predetto decreto.
Con ordinanza n. 556 del 28 giugno 2025, è stata infine accolta in sede collegiale la domanda cautelare dandosi atto che il Ministero, in esecuzione del decreto cautelare monocratico, aveva già convocato la ricorrente per lo svolgimento dell’orale alla prova suppletiva del 11 giugno 2025, successiva alla scadenza del periodo di congedo obbligatorio per maternità.
Nel frattempo la ricorrente ha sostenuto la prova orale superandola con il punteggio di 74.
L’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia con decreto n. 807 del 30 giugno 2025, ha pubblicato la graduatoria generale definitiva nella quale la ricorrente risulta tra gli idonei non vincitori, nella posizione n. 161, con 152,75 punti.
La ricorrente con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria finale per illegittimità derivata dai vizi già dedotti con il ricorso introduttivo.
Alla pubblica udienza del 22 settembre 2025, con ordinanza collegiale n. 2986 del 25 settembre 2025, la ricorrente è stata autorizzata a notificare i motivi aggiunti per pubblici proclami ed ha ritualmente adempiuto a tale onere nei termini assegnati.
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo deve essere accolto.
Preliminarmente va precisato che la ricorrente conserva interesse alla definizione nel merito del ricorso.
Infatti la ricorrente è stata ammessa a sostenere l’esame orale in una data diversa da quella originariamente programmata, in esecuzione di un provvedimento cautelare adottato in sede giurisdizionale, e non vi è certezza - nel silenzio dell’Amministrazione che non ha depositato ulteriori memorie dopo la proposizione dei motivi aggiunti - che l’Ufficio scolastico si sia rideterminato in autotutela, anche se la convocazione alla nuova data disposta dall’Amministrazione senza riserve e non in mera esecuzione del provvedimento cautelare deporrebbe nel senso dell’attuazione spontanea in autotutela (confronta la PEC inviata dall’Amministrazione il 15 maggio 2025, di cui ai docc. 1 e 2 dell’elenco documenti depositato in giudizio dalla parte ricorrente il 29 maggio 2025).
Permane pertanto l’interesse alla definizione nel merito del ricorso perché, come è noto, per costante giurisprudenza, la sopravvenuta carenza d'interesse presuppone che, con assoluta certezza, per effetto di sopravvenienze giuridiche o di fatto, si sia determinata una situazione tale da privare di qualsiasi utilità residua ad una pronuncia di merito ( ex pluribus cfr. T.A.R. Marche, Sez. I, 20 dicembre 2018, n. 807).
Inoltre la fissazione di una nuova data per lo svolgimento della prova orale in esecuzione del provvedimento cautelare non fa venir meno l’interesse alla definizione del ricorso, poiché rimane subordinata alla verifica della fondatezza delle ragioni fatte valere nel merito.
Infatti il provvedimento cautelare, che ha natura interinale ed incidentale, ha assolto lo scopo di impedire, nelle more del giudizio, il protrarsi della lesione lamentata dalla parte ricorrente consentendogli lo svolgimento della prova orale in una data compatibile con il suo stato di salute determinato dalla maternità.
Tuttavia la stabilizzazione degli effetti positivi conseguenti al provvedimento cautelare è subordinata alla decisione di merito favorevole, che ha ad oggetto il provvedimento lesivo impugnato e non anche i fatti e gli atti successivi, che sono stati consentiti per cristallizzare la situazione esclusivamente dal punto di vista processuale ( ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 17 gennaio 2020, n. 415; Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2015, n. 2917; id. 5 ottobre 2010, n. 7282).
Nel merito sono fondati il primo ed il secondo motivo, che hanno carattere assorbente, in quanto l’Amministrazione ha illegittimamente rifiutato il differimento della data di svolgimento dell’orale ad una prova supplettiva equivocando il contenuto dell’istanza presentata dall’interessata e violando la normativa invocata dalla parte ricorrente.
Sotto il primo profilo va rilevato che il diniego dell’Amministrazione risulta motivato sulla circostanza che alla ricorrente avrebbe potuto essere assicurata la disponibilità di fruire di appositi spazi per l’allattamento.
Tuttavia dall’istanza e dalla documentazione medica allegata dalla ricorrente in sede procedimentale, risulta chiaro che il differimento della data non era stato chiesto per poter allattare la figlia, ma a causa del difficile -OMISSIS-e ai frequenti risvegli notturni dovuti all’accudimento della figlia che, allattata al seno, soffre di -OMISSIS-, con conseguenti disturbi dell’attenzione e della concentrazione della candidata che le impedivano di sostenere la prova orale.
Si tratta evidentemente di documentate problematiche di salute connesse al parto e all’allattamento che non sono ovviabili con il rimedio individuato dall’Amministrazione (ovvero la disponibilità di fruire di appositi spazi per l’allattamento), ma richiedono necessariamente il differimento del giorno di svolgimento dell’orale ad una data successiva al periodo di congedo obbligatorio, dato che la ricorrente ha documentato all’Amministrazione di essere impossibilitata a presenziare all’orale nella data assegnata.
Inoltre l’art. 7, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 1994, prevede espressamente di ovviare a tali evenienze mediante l’organizzazione di apposite prove supplettive, come quella svolta dall’Amministrazione in esecuzione del provvedimento cautelare.
Infatti la norma dispone che “ le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità del candidato al loro svolgimento ” ammettendo esplicitamente la possibilità di prove differite.
Come osservato in giurisprudenza in un caso analogo, nell’ipotesi di richiesta di differimento della prova orale non si rinvengono « quelle esigenze di svolgimento simultaneo della verifica di tutti i candidati, che caratterizzano, invece, la prova scritta, “giustificata dall’evidente irripetibilità in un diverso contesto temporale delle prove scritte da parte di singoli candidati, in ragione della necessità di garantire la contestualità dello svolgimento di dette prove e assicurare la par condicio tra tutti i concorrenti, chiamati a misurarsi nello stesso momento con la medesima traccia, senza possibilità di alterazione di sorta delle regole di svolgimento prestabilite né tantomeno di differimenti parziali” (T.A.R. per la Campania, Napoli, 30 gennaio 2023, n. 683), l’amministrazione avrebbe potuto (e dovuto) accordare il (breve) rinvio richiesto, data anche la disponibilità di ulteriori giornate dedicate alle prove orali, a dimostrazione dell’agevole conciliabilità dell’istanza della ricorrente con gli aspetti organizzativi del concorso, che non sarebbero stati per nulla compromessi dal suo accoglimento, così mancando qualsiasi “ragionevole giustificazione dell’amministrazione a sua volta ancorata ad un interesse prevalente rispetto a quello addotto dall’interessato, quale quello di consentire il rispetto di precise scadenze temporali e una rapida conclusione della procedura” (T.A.R. per la Campania, cit.).
Nelle ipotesi della specie, in cui la commissione gode di notevole discrezionalità nella valutazione delle istanze di rinvio, l’esercizio del potere amministrativo deve avvenire secondo una prospettiva costituzionalmente orientata, mediante un’accorta verifica dei valori in gioco e la ricerca del necessario punto di equilibrio, secondo canoni di giustizia sostanziale: laddove non si oppongano esigenze di tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 della Costituzione, in quanto un breve differimento delle prove orali non scalfisce minimamente il principio di par condicio tra i candidati, la tutela della maternità, di cui agli artt. 31, co.2, e 37, co.1, della Costituzione, va incontro ad una naturale espansione, rientrando senz’altro lo “studio” nell’alveo applicativo della direttiva costituzionale che impone la compatibilità delle “condizioni lavoro” della donna con “l’adempimento della sua essenziale funzione familiare” e la “speciale adeguata protezione” riconosciuta alla madre e al bambino » (in questi termini T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 22 marzo 2024, n. 5765; nello stesso senso della differibilità delle prove orali cfr. altresì T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 8 luglio 2024, n. 13680).
Pertanto il rifiuto opposto dall’Amministrazione alla richiesta di differimento della prova orale è illegittimo, in quanto immotivato e contrario ai principi di proporzionalità e ragionevolezza a cui si riferisce l’art. 7, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 1994, nell’ammettere in questi casi il differimento della prova d’esame. Conseguentemente, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, il diniego va annullato.
I motivi aggiunti devono invece essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse perché l’oggetto del contenzioso attiene ad una fase meramente endoprocedimentale della procedura concorsuale di individuazione della corretta data di svolgimento della prova orale che, a differenza ad es. dei casi in cui sia impugnato un provvedimento di esclusione dal concorso, è inidonea a proiettare i suoi effetti su possibili controinteressati e sulla graduatoria finale che è l’atto provvedimentale con efficacia esterna.
In questo caso non è pertanto ravvisabile un interesse (di cui all’art. 100 c.p.c.) della ricorrente ad impugnare gli atti successivi della procedura concorsuale con i quali l’Amministrazione ha dato esecuzione all’ordinanza cautelare n. 556 del 28 giugno 2025 consentendo lo svolgimento dell’orale nella data differita, ed inserendo infine la ricorrente nella graduatoria del concorso per cui è causa (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3349).
Dall’annullamento del provvedimento di diniego di differimento della data dell’orale deriva infatti automaticamente il consolidamento degli esiti della prova sostenuta in data 11 giugno 2025 da cui consegue a sua volta l’automatica rimozione di ogni “riserva” ai fini della graduatoria.
Le spese di giudizio, per la prevalente soccombenza, sono poste a carico dell’Amministrazione resistente nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con i quali l’Ufficio scolastico regionale ha respinto l’istanza di differimento della data di svolgimento della prova orale ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, e dichiara l’inammissibilità dei motivi aggiunti.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidandole nella somma di € 2.000,00 a titolo di compensi e spese oltre ad iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE LI, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Andrea Lipari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TE LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.