TAR Milano, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 409
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Decreto cautelare 5 maggio 2025
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Decreto cautelare 12 maggio 2025
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Ordinanza cautelare 28 maggio 2025
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Decreto collegiale 10 giugno 2025
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Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
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Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione normativa sulla tutela della maternità e pari opportunità

    Il Tribunale ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, evidenziando che il diniego dell'Amministrazione era immotivato e contrario ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. Ha sottolineato che le problematiche di salute documentate dalla ricorrente richiedevano un differimento della prova orale, in linea con l'art. 7, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 1994, che ammette prove suppletive per candidate in stato di gravidanza o allattamento.

  • Accolto
    Violazione del principio di buon andamento e disparità di trattamento

    Il Tribunale ha ritenuto questo motivo assorbito dal primo, ma ha implicitamente accolto la logica sottostante, affermando che un breve differimento delle prove orali non scalfisce il principio di par condicio e che la tutela della maternità deve prevalere in assenza di esigenze prevalenti dell'Amministrazione.

  • Accolto
    Violazione del bando di concorso

    Il Tribunale ha ritenuto questo motivo assorbito dal primo, ma la sua argomentazione si allinea con l'interpretazione che il bando, letto in combinato disposto con la normativa di riferimento, consente il differimento.

  • Accolto
    Sviamento, contraddittorietà, illogicità, discriminazione di genere e per motivi di salute

    Il Tribunale ha ritenuto questo motivo assorbito dal primo, ma la sua motivazione sulla necessità di tutelare la maternità e la salute della candidata supporta questa doglianza.

  • Accolto
    Violazione del principio del legittimo affidamento

    Il Tribunale ha ritenuto questo motivo assorbito dal primo, ma l'accoglimento del ricorso implica che l'aspettativa della ricorrente fosse ragionevole.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti per carenza di interesse, ritenendo che l'impugnazione riguardasse una fase endoprocedimentale non idonea a proiettare effetti su controinteressati o sulla graduatoria finale, la cui validità sarebbe comunque derivata dall'esito della prova sostenuta dalla ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 409
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 409
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo