Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 13
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Sospensione necessaria del processo

    La Corte ritiene che non ricorra l'ipotesi di sospensione necessaria, citando la giurisprudenza della Cassazione che ammette la sospensione facoltativa ma non obbligatoria del giudizio a carico del socio in attesa della definizione di quello a carico della società. Invece di sospendere, la Corte ha disposto la riunione dei procedimenti.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione di norme fiscali e mancato adempimento dell'onere della prova

    La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate ha assolto all'onere della prova circa l'oggettiva inesistenza delle operazioni contestate, anche mediante presunzioni semplici. Il contribuente non ha dimostrato l'effettiva esistenza delle operazioni, limitandosi all'esibizione della fattura e non fornendo prova del contratto sottostante. La Corte ritiene che la società Società_1 srl costituisca uno strumento per la costituzione di costi inesistenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena
    Numero : 13
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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