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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 08/07/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GUICCIARDI MIRELLA, Presidente e Relatore
ROTEGLIA ERIO, Giudice
TRUPPA DOMENICO, Giudice
in data 08/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 40/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente_1. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Christian Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni N. 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH071Q01826-2023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30/10/2023 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena notificava alla società Ricorrente_1 S. R.L. l'avviso di accertamento impugnato n. THH071Q01826/2023 così motivato: “La società Ricorrente_1 SRL, C.F. P.IVA_1, è stata sottoposta ad un controllo fiscale per l'anno di imposta 2018 a seguito del quale il 28/09/2023 lo scrivente Ufficio le ha notificato, tramite posta elettronica certificata, l'avviso di accertamento n. THH031Q01478/2023 a cui si rinvia per quanto qui non esposto (…). Ciò premesso, per quanto rileva in questa sede, l'Ufficio con il citato avviso di accertamento ha accertato un maggior reddito in capo alla società di € 124.000,00 afferente all'indebita deduzione di costi mediante utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (…) La compagine sociale della Ricorrente_1 SRL al 31/12/2018 è costituita dai soci: Nominativo_1, valore 3.500,00, 35% proprietà; Rappresentante_1, valore 3.500,00, 35% proprietà; STUDIO CINQUE SRL, valore 3.000,00, 30% proprietà. La compagine dello STUDIO CINQUE SRL al 31/12/2018 è costituita dai soci: Nominativo_2, valore 11.550,00, 50% proprietà e Nominativo_3, valore 11.550,00, 50% proprietà. Nel caso concreto può dirsi che la società Ricorrente_1 SRL sia a ristretta base sociale in quanto la compagine sociale della società è detenuta da soli quattro soci persone fisiche. Tenuto conto che l'oggettivo dato quantitativo (il limitato numero di soci) si converte in quello qualitativo della maggiore conoscibilità degli affari societari, in un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo che permette ai singoli membri di sapere come gli altri gestiscono la cosa comune.
Considerato che
l'art. 1 della Legge 205 del 27/12/2017 ha modificato l'art. 27 del D.P.R. 600/73 con decorrenza 01/01/2018, considerato che ai sensi dell'art. 27 del
D.P.R. 600/73 in vigore nel periodo di imposta 2018, la società erogante i dividendi deve applicare, al momento della loro corresponsione, una ritenuta del 26% a titolo di imposta sull'intero ammontare (…) tenuto conto che la presunzione di distribuzione di utili per le società a ristretta base azionaria si palesa legittima alla luce di un pacifico indirizzo giurisprudenziale, SI ACCERTA, ai sensi dell'art. 41 bis DPR 600/73, l'omesso assogettamento alla ritenuta del 26% degli utili extracontabili pari a euro 124.000,00 considerati distribuiti per le ragioni suesposte, ai soci. Si accerta, pertanto, l'omessa effettuazione della ritenuta IRPEF a titolo di imposta di € 32.240,00”. Dalla motivazione dell'avviso di accertamento impugnato emerge come l'asserita omessa effettuazione della ritenuta IRPEF a titolo di imposta pari ad € 32.240,00 derivi unicamente dalla rettifica del reddito di impresa effettuato, per l'anno di imposta 2018, nei confronti della medesima società ricorrente mediante l'avviso di accertamento n. THH031Q01478/2023, stante la ristretta base partecipativa della stessa e la conseguente presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nei confronti dei soci. La società Ricorrente_1 S.R.L. impugna l'avviso di accertamento n. THH071Q01826/2023, ritenendolo illegittimo ed in quanto tale da annullare per i seguenti motivi di diritto.
1. Mancanza di definitività dell'avviso di accertamento n. THH031Q01478/2023 presupposto dell'avviso di accertamento impugnato n. THH071Q01826/2023 entrambi emessi a carico della società Ricorrente_1 s.r.l. conseguente sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'impugnazione dell'avviso di accertamento n. THH031Q01478/2023 per rettifica reddito di impresa società Ricorrente_1 s.r.l. anno di imposta 2018. Circa i rapporti intercorrenti tra il processo avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa ed il processo avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso ai fini
IRPEF a carico del socio sul presupposto della presunzione di distribuzione dei maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società, parte ricorrente citava giurisprudenza della Corte di Cassazione. In relazione alla fattispecie concreta, rilevato che l'avviso di accertamento impugnato per omessa effettuazione delle ritenute deriva dall'avviso di accertamento n. THH031Q01478/2023 emesso a carico della medesima società
Ricorrente_1 S.R.L. sul presupposto della presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società; rilevato altresì che il predetto avviso di accertamento è stato dalla stessa società ritualmente impugnato con ricorso iscritto in data 21/12/2023 al R.G.R. n. 537/2023 avanti codesta Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Modena e tuttora in attesa di fissazione dell'udienza di discussione dello stesso, risulta evidente come il presente processo debba essere sospeso ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. sino al passaggio in giudicato della sentenza relativa alla impugnazione dell'avviso di accertamento presupposto n. THH031Q01478/2023 emesso a carico della stessa società e tuttora sub iudice avanti questa Nominativo_4.
2. L'avviso di accertamento impugnato n. THH071Q01826/2023 è illegittimo perché scaturente da avviso di accertamento n. THH031Q01478/2023 emesso a carico della società Ricorrente_1 s.r.l. illegittimo per violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 5, d.p.r. n. 917/1986 e dell' art. 41 bis d.p.r. n. 600/1973. mancato adempimento dell'onere della prova da parte dell' ufficio circa l'inesistenza delle operazioni fatturate ed in ogni caso corretto assolvimento dell'onere della prova contraria da parte della società Ricorrente_1 s.r.l. ex artt. 2727 c.c. e 2697, comma 2, c.c. circa l'effettività e l'esistenza delle prestazioni ricevute dalla società outsourcing s.r.l.
In relazione al primo elemento indiziario (“estrema genericità delle fatture prodotte), la ricorrente sosteneva che, a confutazione di quanto affermato dall' Ufficio, deve rilevarsi come la società Società_1 S.r.l. fosse stata costituita in data 05/03/2013 ed avesse quale oggetto sociale l'attività di “servizi e consulenze per le imprese, marketing e ricerche di mercato per l'industria, l'artigianato e il commercio, nonché servizi ed elaborazione dati conto terzi e agenzia di rappresentanza di prodotti ceramici e per l'edilizia in genere” e nell'anno di imposta 2018 il capitale sociale della stessa fosse detenuto per il 90% dal Sig. Rappresentante_1 che rivestiva, altresì, la carica di amministratore ed unico socio che prestava, anche nell'anno di imposta
2018, la propria attività lavorativa al 50% per 20 ore settimanali e per 30 settimane all'anno, come risultante dai dati indicati nello studio di settore WG87U (rigo A09) presentato per il precedente anno di imposta 2017 dalla stessa società Società_1 S.r.l. Di contro la società odierna ricorrente Ricorrente_1 S.R.L. risulta costituita in data 26/01/2017 per lo svolgimento dell'attività di “lavorazione, produzione, decoro in materiale ceramico, fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti” e nell'anno di imposta 2018 il capitale sociale della stessa risultava detenuto al 35% dal Sig. Rappresentante_1 che rivestiva, altresì, la carica di coamministratore unitamente all'altro socio Sig. Nominativo_1 e prestava la propria attività lavorativa, al pari dell'altro socio amministratore, all'interno della predetta società al 70%, come risultante dai dati indicati nel Modello AD18U – ISA 2019 (rigo A09) presentato dalla stessa società Ricorrente_1 S.R.L. Quindi, proprio dai dati emergenti dal predetto Modello ISA 2019, si evince come il Sig. Rappresentante_1 non prestasse la propria attività lavorativa soltanto ed esclusivamente presso la società Ricorrente_1 S.R.L., bensì anche presso la società Società_1 S.r.l., attesa la ripartizione al 70% e al 30% su base annua dell'attività svolta dal predetto amministratore nelle due società. E ciò poiché la società odierna ricorrente, neocostituita nell'anno 2017 per lo svolgimento dell'attività produttiva nel settore ceramico, necessitava di avviare e sviluppare relazioni commerciali finalizzate ad acquisire ed incrementare la propria clientela e ad ottenere un posizionamento nel mercato di riferimento altamente concorrenziale ed a tal fine aveva conferito, attraverso un accordo “de facto”, il predetto incarico alla società Società_1 S.r.l. di proprietà del socio Sig. Rappresentante_1, soggetto molto noto nel settore ceramico e con una comprovata esperienza ed un'ampia rete relazionale e commerciale formatasi nel corso degli anni.
Quanto al secondo rilievo, appare ovvio che le prestazioni fatturate fossero state svolte direttamente ed in prima persona dal Sig. Rappresentante_1, non avendo la società Società_1 S.r.l. altri dipendenti ed essendo, anche nell'anno 2018, l'unico socio a prestare attività lavorativa all'interno della società per n. 20 ore settimanali e n. 30 settimane all'anno, come risultante dal rigo A09 dell'ultimo studio di settore WG87U presentato dalla stessa società. In ragione di quanto sopra esposto e documentato, la asserita “estrema genericità delle fatture prodotte” non è elemento indiziario assolutamente idoneo e sufficiente per sostenere che le prestazioni in contestazione siano addirittura afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, ovvero che nessuno, nemmeno il Sig. Rappresentante_1 in prima persona, non abbia mai svolto la predetta attività di consulenza per la vendita di prodotti ceramici finalizzata ad incrementare la clientela della società Ricorrente_1 S. R.L., nonostante il predetto incremento di clientela si evinca documentalmente dall'esame dei relativi bilanci di esercizio degli anni 2017-2018.In relazione al secondo elemento indiziario (“Mancanza di struttura aziendale del soggetto emittente, la contestazione formulata dall' Ufficio circa l'asserita “mancanza di struttura aziendale del soggetto emittente e di risorse idonee all'effettuazione delle prestazioni fatturate” non coglie nel segno, atteso che il predetto rilievo sarebbe risultato sicuramente pertinente qualora l'attività esercitata dalla società Società_1 S.r.l. avesse avuto ad oggetto una produzione e/o cessione di beni, quale quella esercitata dalla società odierna ricorrente, per l'espletamento della quale era certamente necessario disporre di una idonea organizzazione di mezzi e di personale, la cui mancanza avrebbe costituito valido elemento indiziario per qualificare le prestazioni in contestazione quali operazioni oggettivamente inesistenti, ma non certamente per quanto attiene i servizi di consulenza fatturati alla società Ricorrente_1 S.R.L. per avviare e sviluppare una rete di relazioni commerciali finalizzate all'acquisizione ed all'incremento della clientela. E ciò perché, trattandosi di una tipologia di prestazioni di servizi di carattere meramente intellettuale effettuate in prima persona dal Sig. Rappresentante_1 sfruttando la propria rete di relazioni commerciali nel settore ceramico ed avvalendosi tutt' al più di mera strumentazione informatica (personal computer/smartphone ecc.), appare evidente come le stesse ben potessero essere realmente effettuate anche senza disporre di una particolare struttura imprenditoriale e/o di una organizzazione di mezzi e/o personale come, invece, necessario per le prestazioni aventi ad oggetto cessioni di beni o in ipotesi prestazioni di manodopera. Ed
è proprio per questa peculiarità della fattispecie concreta che l'Ufficio non avrebbe dovuto limitarsi a qualificarsi la società Società_1 S.r.l. come una “mera cartiera” per il solo fatto che non disponeva di
“idonea struttura aziendale” e conseguentemente ritenere fittizie le fatture emesse nei confronti della società Ricorrente_1 S.R.L., nonostante si trattasse di prestazioni di consulenza per l'esecuzione delle quali non serve certamente una struttura organizzata, in termini di personale e capitale, come quella di cui dispone la società odierna ricorrente per l'attiivtà di produzione di materiale ceramico. Del tutto infondate e strumentali si appalesano, pertanto, anche le altre considerazioni effettuate dall' Ufficio, già in sede di invito a comparire, per qualificare le prestazioni rese dalla società Società_1 S.r.l. come afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti. In particolare risulta irrilevante la circostanza che la predetta società “non sia mai stata proprietaria o locataria di immobili o beni mobili registrati, né intestataria di contratti relativi ad utenze od assicurativi” e ciò perché considerato la tipologia di attività svolta ben poteva avere, come effettivamente aveva, la propria sede legale ed operativa, con utilizzo delle relative utenze, presso l'abitazione di residenza del socio ed amministratore Sig. Rappresentante_1 in Sassuolo (MO), Indirizzo_1, dovendo tutt'al più disporre di una stanza della casa da adibire ad ufficio. Altrettanto irrilevante risulta la circostanza che la società Società_1 S.r.l. “non risulta aver corrisposto compensi per lavoro dipendente o per lavoro autonomo o a qualsiasi altro titolo” ovvero che “l'attività genericamente descritta nelle fatture in oggetto sarebbe stata svolta dal Sig. Rappresentante_1 senza percepire alcun compenso” e quindi valorizzando “la mancanza di compensi corrisposti dalla società emittente le fatture in contestazione alla persona fisica che avrebbe materialmente svolto le prestazioni in oggetto”, in quanto l' Ufficio ha omesso di considerare come il Sig. Rappresentante_1, in quanto socio della Società_1 S.r.l. non fosse obbligato a percepire un compenso per l'attività svolta a favore della propria società, preso atto, altresì, che l'attività di intermediazione/consulenza commerciale per l'acquisizione di nuova clientela svolta in qualità di amministratore della Società_1 S.r.l. aveva garantito un importante ritorno in termini di fatturato ed incremento di reddito alla stessa Ricorrente_1 S.r.l. e quindi indirettamente allo stesso Rappresentante_1, socio anche della predetta società, come si evince dal relativo bilancio di esercizio. In conclusione facendo corretta applicazione, alla fattispecie concreta, di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, in materia di fatture per operazioni inesistenti, secondo cui “qualora l' Amministrazione Finanziaria contesti al contribuente l'inesistenza oggettiva di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e della detraibilità dell' IVA è lo stesso Ufficio che ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva, che dette operazioni, in realtà, non sono mai state effettuate e solo qualora la predetta prova venga fornita, spetterà al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate” (Cass.
Civ. Ord. n. 10885/2022), appare evidente, in ragione di tutto quanto sopra esposto, come l'Ufficio non abbia correttamente adempiuto all'onere probatorio sullo stesso gravante ex art. 2697 c.c. circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni oggetto delle fatture in contestazione. E ciò in quanto l'odierna ricorrente, mediante la documentazione di cui agli atti: ha fornito prova e con ciò dimostrando anche l'inerenza del costo sostenuto ex art. 109 T.U.I.R., che avvalendosi dell'attività di consulenza svolta dalla società Società_1 S.r.l., per il tramite del Sig. Rappresentante_1, è riuscita nell' anno 2018 ad acquisire nuovi clienti con conseguente incremento dei ricavi derivanti dall'attività di impresa (da € 1.331.764,00 nel 2017 ad € 2.033.402 nel 2018), nonostante fosse una società neocostituita operante in un settore quale quello ceramico altamente concorrenziale (Doc. All. 9); ha fornito prova, a dimostrazione dell'effettività delle prestazioni di consulenza fatturate dalla società Società_1 S.r.l. che a fronte delle predette prestazioni, la stessa ha sostenuto costi per viaggi e trasferte per l'attività svolta dal Sig. Rappresentante_1 per recarsi presso le sedi dei clienti e/o potenziali clienti (Doc. All. 10); ha infine fornito prova che la società Società_1 S.r.l. abbia svolto, con le medesime modalità, l'attività in contestazione non solo nei confronti della società Ricorrente_1 S.R.L., ma anche nei confronti di altre società operanti nel settore ceramico quali la AKE S.r.l. nei confronti della quale risulta avere incardinato anche un contenzioso giudiziale avanti il Tribunale di Modena per recupero crediti per acquisizione clientela e procacciamento di affari relative al periodo maggio 2017 – agosto 2018 (Doc.
All. 11). Pertanto, l'avviso di accertamento n. THH031Q01478/2023 risulta del tutto infondato ed illegittimo in relazione alla contestazione di indebita deduzione dei costi per un importo di € 124.000,00 in quanto ritenuti relativi ad operazioni inesistenti, stante, in primo luogo, il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell' Ufficio circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni contestate ed, in secondo luogo ed in ogni caso, per il corretto adempimento dell'onere della prova contraria da parte del ricorrente ex art. 2727
c.c. e art. 2697, comma 2, c.c. in merito alla effettività ed esistenza e conseguente legittima deducibilità del relativo costo delle prestazioni di cui alle fatture emesse dalla società Società_1 S.r.l. Per tutti i motivi esposti, in fatto ed in diritto, la società Ricorrente_1 S.R.L. come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, formulava le seguenti conclusioni: chiede che codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Voglia: In via preliminare: dichiarare la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del presente processo relativo all'impugnazione dell'avviso di accertamento n. THH071Q01826/2023 fino al passaggio in giudicato della sentenza che sarà emessa nel processo relativo all'impugnazione dell'avviso di accertamento n.
THH031Q01478/2023 emesso dall' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena nei confronti della medesima società Ricorrente_1 S.R.L., tuttora pendente avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Modena ed iscritto al R.G.R. n. 537/2023, per i motivi esposti al punto 1) del presente ricorso. In via principale: annullare l'avviso di accertamento n. THH071Q01826/2023 stante l'illegittima applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nei confronti dei soci, atteso il mancato adempimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio circa l'inesistenza delle operazioni in contestazione ed in ogni caso per il corretto assolvimento dell'onere della prova contraria da parte della società Ricorrente_1 S.r.l. ex artt. 2727 c.c. e 2697, comma 2, c.c. circa l'effettività e l'esistenza delle prestazioni ricevute dalla società Società_1 S.r.l. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva l'Ufficio mediante controdeduzioni, ove specifica che ha notificato al Contribuente l'allegata proposta di mediazione con sola riduzione delle sanzioni. Il Contribuente non ha aderito alla proposta di mediazione allegata e si è invece costituito in giudizio. Ciò premesso, l'Ufficio controdeduce ai motivi di ricorso, evidenziando che il contenuto delle difese è stato già anticipato al Contribuente contestualmente alla predetta proposta di mediazione. Riguardo alla indicata eccezione sollevata dalla ricorrente, si sottolinea che, relativamente alla ripartizione dell'onere della prova, con riferimento all'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria contesti l'inesistenza oggettiva di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, la Suprema Corte ha assunto ormai il consolidato orientamento secondo cui la stessa ha l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione (operazione commerciale realmente avvenuta ed eseguita) o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture e/o dei documenti prodotti. Infatti, nell'ordinamento tributario, gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici le quali sono idonee a fondare il convincimento del giudice. Sulla base di tali assunti, eccepisce che l'Ufficio fonda la propria contestazione di inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali intercorse con la
Outsourcing S.r.l. sulla base di due soli elementi: 1) genericità delle fatture;
2) mancanza di struttura aziendale del soggetto emittente. Nell'anno 2018, oggetto dell'accertamento, il capitale sociale era detenuto per il 90% dal sig. Rappresentante_1 che rivestiva anche la carica di amministratore, prestante la propria attività lavorativa al 50% per 20 ore settimanali e per 30 settimane all'anno, come da studio di settore. La società ricorrente, Ricorrente_1 Srl, invece, è stata costituita in data 26/01/2017, per lo svolgimento di “lavorazione, produzione, decoro in materiale ceramico, fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti”, e nel 2018 il capitale sociale era detenuto al 35% dal sig. Rappresentante_1, coamministratore con l'altro socio, Nominativo_1, e prestante la propria attività lavorativa al 70%, come da studio di settore allegato dalla ricorrente. Pertanto, è solo dagli studi di settore che risulterebbe che il sig. Rappresentante_1 non prestava la propria attività lavorativa solo presso la Ricorrente_1 srl, bensì anche presso la società Società_1 srl. Quanto al secondo rilievo contenuto nell'avviso di accertamento, mancanza di struttura aziendale, l'Ufficio sottolinea come, a fronte di fatture emesse per un importo rilevante di euro 130.613,47, di cui 124.000,00 nei confronti della sola Ricorrente_1 srl, non vi fosse un'adeguata struttura aziendale (non risultano corrisposti compensi per lavoro dipendente) per l'esecuzione/svolgimento delle prestazioni asseritamente effettuate.Pertanto, i costi evidenziati dalla ricorrente, sarebbero da ricondurre, per la maggior parte, al conseguimento dei ricavi
(€ 124.000,00 su un totale di compensi percepiti nel 2018 di euro 130.613,47) da parte della Ricorrente_1 srl. Ne consegue che assolutamente residuale rimane la circostanza che sia intervenuto un contenzioso giudiziale nei confronti di un'altra società, la AKE srl, per il recupero del mancato pagamento di provvigioni, come evidenziato da controparte. In conclusione, per quanto contraddetto punto per punto alle eccezioni sollevate nel ricorso dalla società Ricorrente_1srl, risulta chiaramente, sulla base di vari indizi chiari, precisi e concordanti, che ci troviamo di fronte alla deduzione di costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti: la società
Società_1 srl non svolgeva altra attività se non quella asseritamente svolta nei confronti della ricorrente, società Ricorrente_1 srl., costituendo uno strumento per la costituzione di costi inesistenti, illegittimamente dedotti dall'odierna ricorrente. Pertanto, l'Ufficio ha assolto pienamente all'onere della prova a suo carico.
Tutto ciò premesso, l'Ufficio chiede a codesta onorevole Commissione Tributaria Provinciale/Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.
All'udienza del 08 Luglio 2024 le parti insistevano nelle reciproche conclusioni e motivazioni ed il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per le motivazioni e la documentazione prodotta dalle parti, nonché l'onere probatorio anche sulla base della giurisprudenza costante dell'intestata Corte a cui non intende disattendere.
La Corte premette che il novellato art.132, comma 1, n. 4 c.p.c. (i cui principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92) consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza, secondo i dettami di cui all'art.118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le questioni non trattate non sono “omesse” ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.
La società ID. srl, esercente attività di “Fabbricazione di piastrelle di ceramica”, è stata sottoposta ad un controllo fiscale per l'anno di imposta 2018, conclusosi con l'emissione da parte dello scrivente Ufficio dell'Avviso di accertamento n. THH031Q01478/2023, notificato a mezzo PEC il 28/09/2023. In fase istruttoria, con invito n. THHI11Q01018/2023, emesso ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D,lgs 218/1997, alla società erano stati comunicati gli elementi in possesso dell'Ufficio idonei a fondare tale accertamento, e per questo è stata comunicata la data per lo svolgimento del confronto in contraddittorio. Il procedimento di adesione si è concluso negativamente, con notifica del citato avviso: l'Ufficio ha accertato un maggior reddito in capo alla società Ricorrente_1 Srl di euro 124.000,00, afferente alla deduzione di costi mediante utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Considerato che
in sede di giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società a ristretta base sociale, gli utili extracontabili accertati nei confronti della società si presumono distribuiti ai soci, in ragione della complicità che contraddistingue compagini societarie di questo tipo e che, in mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio, la distribuzione di utili si presume avvenuta nello stesso periodo di imposta in cui gli utili sono stati conseguiti, vista la compagine sociale costituita al 31/12/2018 dai seguenti soci: Nominativo_1, con proprietà al 35%; Rappresentante_1, con proprietà al 35%; STUDIO CINQUE srl, con proprietà al 30%, a sua volta partecipata da 2 soci, Nominativo_2, con proprietà al 50%, e Nominativo_3, anch'egli con proprietà al 50%, la società Ricorrente_1 Srl è risultata detenuta da soli quattro soci. E' stata rilevata una situazione di vincolo di solidarietà e di reciproco controllo che permette ai singoli membri di sapere come gli altri gestiscono l'attività in comune. Pertanto, la Corte ritiene la tesi dell'ufficio legittima e fondata, visto che l'art. 1 della Legge 205 del 27/12/2017 ha modificato l'art. 27 del D.P.R. 600/73, con decorrenza dall'1/1/2018, il quale ha previsto una ritenuta del 26% a titolo di imposta sui dividendi distribuiti, senza distinzione tra partecipazioni qualificate e non, e che la presunzione di distribuzione di utili si palesa legittima alla luce del pacifico indirizzo giurisprudenziale sul tema, la società erogante doveva applicare, al momento della corresponsione, una ritenuta del 26%, a titolo di imposta, sull'intero ammontare. Alla luce di tale mancanza, ai sensi dell'art. 41 bis del DPR 600/73, è stato accertato legittimamente l'omesso assoggettamento alla ritenuta a titolo di imposta del 26% degli utili extracontabili ritenuti distribuiti di euro
124.000,00, per un importo totale pari ad euro 32.240,00.
Sulla base di tale rilievo, dall'Ufficio è stato emesso l'avviso di accertamento n. THH071Q01826/2023 con contestazione della mancata effettuazione della suddetta ritenuta.
Sul primo motivo, la ricorrente ritiene doverosa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (ora art. 39, comma 1-bis del D.
Lgs. n. 546/92), la sospensione del processo in attesa della definitività del procedimento “principale- prodromico”, costituendo l'accertamento tributario n.. THH031Q01478/2023 l'indispensabile antecedente logico-giuridico.
Sul tema preme rilevare che la sentenza della Corte di Cassazione n. 27164/2023 ha aggiornato la propria giurisprudenza sulla questione della pregiudizialità logica sussistente tra i procedimenti riguardanti la società
e socio. Premesso che in tal caso non appare ricorrere l'ipotesi di litisconsorzio necessario (Ordinanza n.
20507/2017), tipico invece delle società di persone, la Corte supera alcuni precedenti a favore della sospensione necessaria (ex art. 295 del c.p.c. ora art. 39, comma 1-bis del D.Lgs. n. 546/92) del procedimento a carico del socio (si veda Ordinanza n. 1574/2021); secondo l'interpretazione assunta dalla sentenza n.
21763/2021 delle Sezioni Unite, la sospensione del giudizio “pregiudicato” (quello a carico del socio) può essere sospeso in via facoltativa ma non obbligatoria in attesa della definizione del giudizio “pregiudicante”
(a carico della società), sia perché il sistema comunque prevede altre modalità per risolvere il conflitto tra giudicati (art. 336 del c.p.c.), sia perché il giudice della causa dipendente può non solo conformarsi ad essa ma, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica sull'esito dell'impugnazione, anche decidere in senso difforme. Pertanto, in merito alla richiesta della ricorrente di sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 295 cpc (ora art. 39, comma 1-bis del D.Lgs. n. 546/92), in attesa della definitività dei procedimenti relativi alle società”, visto che i relativi giudizi pendono attualmente presso il medesimo Organo giudicante, il Collegio ha disposto, in luogo della sospensione, alla riunione, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.
n. 546/1992.
Sul secondo motivo si evidenzia che per l'anno d'imposta 2017, con riferimento alla medesima contestazione, fatturazione operazioni inesistenti, con presupposti di fatto e di diritto identici (sono importi differenti contestati), tale Corte di Giustizia di primo grado, con sentenza n. 6/01/2024 ha statuito che: “Il ricorso è infondato…
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre oneri e accessori se dovuti.” Si evidenzia che il procedimento relativo al ricorso presentato nei confronti dell'accertamento prodromico, emesso nei confronti della società Ricorrente_1 srl per l'anno di imposta 2018, è in attesa di pubblicazione della pronuncia della Corte. In ogni caso, si precisa che la Cassazione, Ordinanza. n. 27162 del 2023, relativamente alla ripartizione dell'onere della prova, con riferimento all'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria contesti l'inesistenza oggettiva di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, ha assunto ormai il consolidato orientamento secondo cui la stessa ha l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione (operazione commerciale realmente avvenuta ed eseguita) o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture e/o dei documenti prodotti. Più in particolare, la dimostrazione a carico dell'Amministrazione finanziaria è raggiunta qualora siano forniti validi elementi che possono assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie. Infatti, nell'ordinamento tributario, gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici le quali sono idonee a fondare il convincimento del giudice. Nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria ha dimostrato, quindi, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, a cui spettava al contribuente, ai fini della detrazione Iva e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura. Pertanto,
è necessario che i componenti negativi di reddito risultino da atti e documenti probatori che consentano una loro quantificazione oggettiva, svincolata da stime discrezionali. La contribuente, a fronte della contestazione dell'Amministrazione circa l'inesistenza di un'operazione, ha l'onere di dimostrare la effettività del contratto e non può limitarsi a dar prova della fattura od alla sua ricezione, perché la fattura commerciale non è prova documentale circa l'esistenza dell'operazione. Nell'anno 2018, oggetto dell'accertamento, il capitale sociale era detenuto per il 90% dal sig. Rappresentante_1 che rivestiva anche la carica di amministratore, prestante la propria attività lavorativa al 50% per 20 ore settimanali e per 30 settimane all'anno, come da studio di settore. La società ricorrente, Ricorrente_1 Srl, invece, è stata costituita in data 26/01/2017, per lo svolgimento di
“lavorazione, produzione, decoro in materiale ceramico, fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti”, e nel 2018 il capitale sociale era detenuto al 35% dal sig. Rappresentante_1, coamministratore con l'altro socio, Nominativo_1, e prestante la propria attività lavorativa al 70%, come da studio di settore allegato dalla ricorrente. Pertanto, è solo dagli studi di settore che risulterebbe che il sig. Rappresentante_1 non prestava la propria attività lavorativa solo presso la Ricorrente_1 srl, bensì anche presso la società Società_1 srl. La ricorrente sostiene che, proprio perché costituita di recente, la Ricorrente_1 srl necessitava di sviluppare relazioni commerciali per acquisire clientela, e per questo aveva conferito, con un accordo de facto, l'incarico alla società Società_1, di proprietà del socio Rappresentante_1, soggetto di ampia esperienza e conosciuto nel settore ceramico. La Corte, vista la composizione sociale, ritiene non probante e dubbiosa la necessità da parte della Ricorrente_1 Srl di rivolgersi ad un soggetto esterno per usufruire di tale attività di consulenza, con un valore economico elevato euro 124.000,00, quando lo stesso faceva già parte della propria compagine sociale come amministratore, con potere di compiere tutti gli atti strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale. Inoltre, nonostante intercorrano rapporti di partecipazione, si tratta sempre di soggetti formalmente diversi, con struttura contabile separata, tra i quali devono intercorrere normali rapporti contrattuali. Pertanto, priva di fondatezza risulta, invece, l'affermazione di parte ricorrente per cui l'eccezione dell'Ufficio relativa all'estrema genericità del contenuto delle fatture, con dicitura sempre medesima, sarebbe infondata perché trattasi di attività di consulenza commerciale e di rappresentanza svolta in modo continuativo per tutto l'anno. Il Collegio ritiene che si tratta di una prestazione di consulenza finalizzata ad avviare e sviluppare relazioni commerciali che non è provato dall'incremento dei ricavi verificatosi nell'anno 2018 (€ 2.033.401,68) rispetto a quelli del 2017 (€ 1.331.768,87). Né può essere fondata la eccezione della società ricorrente all'affermazione dell'Ufficio secondo cui i criteri e i conteggi utilizzati per quantificare gli importi fatturati non sarebbero chiari, visto la loro determinazione puramente forfettaria, né sarebbe possibile desumere quando la prestazione sia stata eseguita. Nell'accertamento viene chiaramente specificato che: “la descrizione in esse indicata è estremamente generica (“Elaborazione dati e consulenza amministrativa”), non permettendo di valutare la prestazione in concreto effettuata, la qualità dei servizi fatturati, i criteri ed i conteggi adottati ai fini della quantificazione degli importi fatturati”. Alle contestazioni dell'Ufficio contenute nell'avviso di accertamento viene proposta sempre la medesima giustificazione: svolgimento dei rapporti contrattuali, con accordi de facto, e influenza della consulenza prestata dalla società Società_1 srl sull'incremento dei ricavi della Ricorrente_1 Srl. Quanto al secondo rilievo contenuto nell'avviso di accertamento, mancanza di struttura aziendale, il Collegio rileva che come, a fronte di fatture emesse per un importo rilevante di euro 130.613,47, di cui 124.000,00 nei confronti della sola Ricorrente_1 srl, non vi fosse un'adeguata struttura aziendale (non risultano corrisposti compensi per lavoro dipendente) per l'esecuzione/svolgimento delle prestazioni asseritamente effettuate. Né vale la contestazione per cui la società Società_1 non sarebbe mai stata proprietaria o locataria di immobili, né intestataria di utenze, considerato che l'attività veniva svolta presso la propria abitazione di residenza;
nemmeno il fatto che la società Società_1 non abbia mai corrisposto compensi per lavoro dipendente o di lavoro autonomo al sig. Rappresentante_1, ovvero l'attività genericamente descritta nelle fatture in oggetto sarebbe stata svolta dalla ricorrente senza percepire altri compensi, e quindi valorizzando la mancanza di compensi corrisposti dalla società emittente: essendo socio unico, non vi era l'obbligo di percepire un compenso dalla società, preso atto altresì che già percepiva un compenso come amministratore dalla Ricorrente_1 Srl. Anzi, tanto dimostra come la prestazione di consulenza fosse già ricompresa nella attività di amministratore che il sig. Rappresentante_1 svolgeva per la Ricorrente_1 srl, e per la quale percepiva il citato compenso. Così pure, in considerazione del principio della correlazione dei costi con i ricavi, si ritengono conseguiti in un periodo soltanto i processi produttivi che sono chiusi con il conseguimento dei ricavi, sempre che siano state effettuate nel periodo stesso le relative prestazioni;
di conseguenza, sono di competenza del periodo i costi relativi a tali prestazioni. Pertanto, i costi evidenziati dalla ricorrente, sarebbero da ricondurre, per la maggior parte, al conseguimento dei ricavi (€ 124.000,00 su un totale di compensi percepiti nel 2018 di euro 130.613,47) da parte della Ricorrente_1 srl. Ne consegue che assolutamente residuale rimane la circostanza che sia intervenuto un contenzioso giudiziale nei confronti di un'altra società, la AKE srl, per il recupero del mancato pagamento di provvigioni, come eccepito dalla ricorrente. Pertanto, risulta chiaramente, sulla base di vari indizi chiari, precisi e concordanti, che ci troviamo di fronte alla deduzione di costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti: la società Società_1 srl non svolgeva altra attività se non quella asseritamente svolta nei confronti della ricorrente, società Ricorrente_1 srl., costituendo uno strumento per la costituzione di costi inesistenti, illegittimamente dedotti dall'odierna ricorrente. Pertanto, l'Ufficio ha assolto pienamente all'onere della prova a suo carico.
Fondamentale è la dimostrazione concreta del rapporto contrattuale sottostante, onere che non è stato assolto, visto che del contratto citato nelle fatture emesse dalla società Società_1 srl, non è stato prodotto alcun documento, adducendo come giustificazione la stipula di meri accordi de facto, privi di un riscontro concreto (Cass. Ordinanza n. 21733 del 2021. “… spetterà al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, fornendo la prova che vada oltre la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili o vengono normalmente utilizzati allo scopo di far apparire una operazione fittizia”; nello stesso senso Ord. n. 1278 del 2021:
“ Nell'ipotesi di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, una volta assolto l'onere dell'Amministrazione finanziaria di provare l'inesistenza delle suddette, anche sulla base di presunzioni semplici fondate su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate”).
Tutti gli altri motivi sollevati dalle parti devono intendersi interamente assorbiti dalle motivazioni supra citate.
Pertanto, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso, in quanto, in fatto ed in diritto, infondato, e conferma il provvedimento impugnato anche sulla base della giurisprudenza costante dell'intestata Corte a cui non intende disattendere.
Non vi sono motivi per derogare ai princìpi generali codificati dall'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 127/2022, sono quindi poste a carico della soccombente ricorrente ed a favore della vittoriosa resistente, tenendo a mente un valore prossimo ai medi e ricompreso nello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa.
Stante la soccombenza, condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena rigetta il ricorso e conferma il provvedimento impugnato. Condanna parte ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Modena, lì 08 Luglio 2024
Il Presidente Giudice Relatore
Dott.ssa Mirella Guicciardi
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 08/07/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GUICCIARDI MIRELLA, Presidente e Relatore
ROTEGLIA ERIO, Giudice
TRUPPA DOMENICO, Giudice
in data 08/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 40/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente_1. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Christian Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni N. 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH071Q01826-2023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30/10/2023 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena notificava alla società Ricorrente_1 S. R.L. l'avviso di accertamento impugnato n. THH071Q01826/2023 così motivato: “La società Ricorrente_1 SRL, C.F. P.IVA_1, è stata sottoposta ad un controllo fiscale per l'anno di imposta 2018 a seguito del quale il 28/09/2023 lo scrivente Ufficio le ha notificato, tramite posta elettronica certificata, l'avviso di accertamento n. THH031Q01478/2023 a cui si rinvia per quanto qui non esposto (…). Ciò premesso, per quanto rileva in questa sede, l'Ufficio con il citato avviso di accertamento ha accertato un maggior reddito in capo alla società di € 124.000,00 afferente all'indebita deduzione di costi mediante utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (…) La compagine sociale della Ricorrente_1 SRL al 31/12/2018 è costituita dai soci: Nominativo_1, valore 3.500,00, 35% proprietà; Rappresentante_1, valore 3.500,00, 35% proprietà; STUDIO CINQUE SRL, valore 3.000,00, 30% proprietà. La compagine dello STUDIO CINQUE SRL al 31/12/2018 è costituita dai soci: Nominativo_2, valore 11.550,00, 50% proprietà e Nominativo_3, valore 11.550,00, 50% proprietà. Nel caso concreto può dirsi che la società Ricorrente_1 SRL sia a ristretta base sociale in quanto la compagine sociale della società è detenuta da soli quattro soci persone fisiche. Tenuto conto che l'oggettivo dato quantitativo (il limitato numero di soci) si converte in quello qualitativo della maggiore conoscibilità degli affari societari, in un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo che permette ai singoli membri di sapere come gli altri gestiscono la cosa comune.
Considerato che
l'art. 1 della Legge 205 del 27/12/2017 ha modificato l'art. 27 del D.P.R. 600/73 con decorrenza 01/01/2018, considerato che ai sensi dell'art. 27 del
D.P.R. 600/73 in vigore nel periodo di imposta 2018, la società erogante i dividendi deve applicare, al momento della loro corresponsione, una ritenuta del 26% a titolo di imposta sull'intero ammontare (…) tenuto conto che la presunzione di distribuzione di utili per le società a ristretta base azionaria si palesa legittima alla luce di un pacifico indirizzo giurisprudenziale, SI ACCERTA, ai sensi dell'art. 41 bis DPR 600/73, l'omesso assogettamento alla ritenuta del 26% degli utili extracontabili pari a euro 124.000,00 considerati distribuiti per le ragioni suesposte, ai soci. Si accerta, pertanto, l'omessa effettuazione della ritenuta IRPEF a titolo di imposta di € 32.240,00”. Dalla motivazione dell'avviso di accertamento impugnato emerge come l'asserita omessa effettuazione della ritenuta IRPEF a titolo di imposta pari ad € 32.240,00 derivi unicamente dalla rettifica del reddito di impresa effettuato, per l'anno di imposta 2018, nei confronti della medesima società ricorrente mediante l'avviso di accertamento n. THH031Q01478/2023, stante la ristretta base partecipativa della stessa e la conseguente presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nei confronti dei soci. La società Ricorrente_1 S.R.L. impugna l'avviso di accertamento n. THH071Q01826/2023, ritenendolo illegittimo ed in quanto tale da annullare per i seguenti motivi di diritto.
1. Mancanza di definitività dell'avviso di accertamento n. THH031Q01478/2023 presupposto dell'avviso di accertamento impugnato n. THH071Q01826/2023 entrambi emessi a carico della società Ricorrente_1 s.r.l. conseguente sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'impugnazione dell'avviso di accertamento n. THH031Q01478/2023 per rettifica reddito di impresa società Ricorrente_1 s.r.l. anno di imposta 2018. Circa i rapporti intercorrenti tra il processo avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa ed il processo avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso ai fini
IRPEF a carico del socio sul presupposto della presunzione di distribuzione dei maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società, parte ricorrente citava giurisprudenza della Corte di Cassazione. In relazione alla fattispecie concreta, rilevato che l'avviso di accertamento impugnato per omessa effettuazione delle ritenute deriva dall'avviso di accertamento n. THH031Q01478/2023 emesso a carico della medesima società
Ricorrente_1 S.R.L. sul presupposto della presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società; rilevato altresì che il predetto avviso di accertamento è stato dalla stessa società ritualmente impugnato con ricorso iscritto in data 21/12/2023 al R.G.R. n. 537/2023 avanti codesta Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Modena e tuttora in attesa di fissazione dell'udienza di discussione dello stesso, risulta evidente come il presente processo debba essere sospeso ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. sino al passaggio in giudicato della sentenza relativa alla impugnazione dell'avviso di accertamento presupposto n. THH031Q01478/2023 emesso a carico della stessa società e tuttora sub iudice avanti questa Nominativo_4.
2. L'avviso di accertamento impugnato n. THH071Q01826/2023 è illegittimo perché scaturente da avviso di accertamento n. THH031Q01478/2023 emesso a carico della società Ricorrente_1 s.r.l. illegittimo per violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 5, d.p.r. n. 917/1986 e dell' art. 41 bis d.p.r. n. 600/1973. mancato adempimento dell'onere della prova da parte dell' ufficio circa l'inesistenza delle operazioni fatturate ed in ogni caso corretto assolvimento dell'onere della prova contraria da parte della società Ricorrente_1 s.r.l. ex artt. 2727 c.c. e 2697, comma 2, c.c. circa l'effettività e l'esistenza delle prestazioni ricevute dalla società outsourcing s.r.l.
In relazione al primo elemento indiziario (“estrema genericità delle fatture prodotte), la ricorrente sosteneva che, a confutazione di quanto affermato dall' Ufficio, deve rilevarsi come la società Società_1 S.r.l. fosse stata costituita in data 05/03/2013 ed avesse quale oggetto sociale l'attività di “servizi e consulenze per le imprese, marketing e ricerche di mercato per l'industria, l'artigianato e il commercio, nonché servizi ed elaborazione dati conto terzi e agenzia di rappresentanza di prodotti ceramici e per l'edilizia in genere” e nell'anno di imposta 2018 il capitale sociale della stessa fosse detenuto per il 90% dal Sig. Rappresentante_1 che rivestiva, altresì, la carica di amministratore ed unico socio che prestava, anche nell'anno di imposta
2018, la propria attività lavorativa al 50% per 20 ore settimanali e per 30 settimane all'anno, come risultante dai dati indicati nello studio di settore WG87U (rigo A09) presentato per il precedente anno di imposta 2017 dalla stessa società Società_1 S.r.l. Di contro la società odierna ricorrente Ricorrente_1 S.R.L. risulta costituita in data 26/01/2017 per lo svolgimento dell'attività di “lavorazione, produzione, decoro in materiale ceramico, fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti” e nell'anno di imposta 2018 il capitale sociale della stessa risultava detenuto al 35% dal Sig. Rappresentante_1 che rivestiva, altresì, la carica di coamministratore unitamente all'altro socio Sig. Nominativo_1 e prestava la propria attività lavorativa, al pari dell'altro socio amministratore, all'interno della predetta società al 70%, come risultante dai dati indicati nel Modello AD18U – ISA 2019 (rigo A09) presentato dalla stessa società Ricorrente_1 S.R.L. Quindi, proprio dai dati emergenti dal predetto Modello ISA 2019, si evince come il Sig. Rappresentante_1 non prestasse la propria attività lavorativa soltanto ed esclusivamente presso la società Ricorrente_1 S.R.L., bensì anche presso la società Società_1 S.r.l., attesa la ripartizione al 70% e al 30% su base annua dell'attività svolta dal predetto amministratore nelle due società. E ciò poiché la società odierna ricorrente, neocostituita nell'anno 2017 per lo svolgimento dell'attività produttiva nel settore ceramico, necessitava di avviare e sviluppare relazioni commerciali finalizzate ad acquisire ed incrementare la propria clientela e ad ottenere un posizionamento nel mercato di riferimento altamente concorrenziale ed a tal fine aveva conferito, attraverso un accordo “de facto”, il predetto incarico alla società Società_1 S.r.l. di proprietà del socio Sig. Rappresentante_1, soggetto molto noto nel settore ceramico e con una comprovata esperienza ed un'ampia rete relazionale e commerciale formatasi nel corso degli anni.
Quanto al secondo rilievo, appare ovvio che le prestazioni fatturate fossero state svolte direttamente ed in prima persona dal Sig. Rappresentante_1, non avendo la società Società_1 S.r.l. altri dipendenti ed essendo, anche nell'anno 2018, l'unico socio a prestare attività lavorativa all'interno della società per n. 20 ore settimanali e n. 30 settimane all'anno, come risultante dal rigo A09 dell'ultimo studio di settore WG87U presentato dalla stessa società. In ragione di quanto sopra esposto e documentato, la asserita “estrema genericità delle fatture prodotte” non è elemento indiziario assolutamente idoneo e sufficiente per sostenere che le prestazioni in contestazione siano addirittura afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, ovvero che nessuno, nemmeno il Sig. Rappresentante_1 in prima persona, non abbia mai svolto la predetta attività di consulenza per la vendita di prodotti ceramici finalizzata ad incrementare la clientela della società Ricorrente_1 S. R.L., nonostante il predetto incremento di clientela si evinca documentalmente dall'esame dei relativi bilanci di esercizio degli anni 2017-2018.In relazione al secondo elemento indiziario (“Mancanza di struttura aziendale del soggetto emittente, la contestazione formulata dall' Ufficio circa l'asserita “mancanza di struttura aziendale del soggetto emittente e di risorse idonee all'effettuazione delle prestazioni fatturate” non coglie nel segno, atteso che il predetto rilievo sarebbe risultato sicuramente pertinente qualora l'attività esercitata dalla società Società_1 S.r.l. avesse avuto ad oggetto una produzione e/o cessione di beni, quale quella esercitata dalla società odierna ricorrente, per l'espletamento della quale era certamente necessario disporre di una idonea organizzazione di mezzi e di personale, la cui mancanza avrebbe costituito valido elemento indiziario per qualificare le prestazioni in contestazione quali operazioni oggettivamente inesistenti, ma non certamente per quanto attiene i servizi di consulenza fatturati alla società Ricorrente_1 S.R.L. per avviare e sviluppare una rete di relazioni commerciali finalizzate all'acquisizione ed all'incremento della clientela. E ciò perché, trattandosi di una tipologia di prestazioni di servizi di carattere meramente intellettuale effettuate in prima persona dal Sig. Rappresentante_1 sfruttando la propria rete di relazioni commerciali nel settore ceramico ed avvalendosi tutt' al più di mera strumentazione informatica (personal computer/smartphone ecc.), appare evidente come le stesse ben potessero essere realmente effettuate anche senza disporre di una particolare struttura imprenditoriale e/o di una organizzazione di mezzi e/o personale come, invece, necessario per le prestazioni aventi ad oggetto cessioni di beni o in ipotesi prestazioni di manodopera. Ed
è proprio per questa peculiarità della fattispecie concreta che l'Ufficio non avrebbe dovuto limitarsi a qualificarsi la società Società_1 S.r.l. come una “mera cartiera” per il solo fatto che non disponeva di
“idonea struttura aziendale” e conseguentemente ritenere fittizie le fatture emesse nei confronti della società Ricorrente_1 S.R.L., nonostante si trattasse di prestazioni di consulenza per l'esecuzione delle quali non serve certamente una struttura organizzata, in termini di personale e capitale, come quella di cui dispone la società odierna ricorrente per l'attiivtà di produzione di materiale ceramico. Del tutto infondate e strumentali si appalesano, pertanto, anche le altre considerazioni effettuate dall' Ufficio, già in sede di invito a comparire, per qualificare le prestazioni rese dalla società Società_1 S.r.l. come afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti. In particolare risulta irrilevante la circostanza che la predetta società “non sia mai stata proprietaria o locataria di immobili o beni mobili registrati, né intestataria di contratti relativi ad utenze od assicurativi” e ciò perché considerato la tipologia di attività svolta ben poteva avere, come effettivamente aveva, la propria sede legale ed operativa, con utilizzo delle relative utenze, presso l'abitazione di residenza del socio ed amministratore Sig. Rappresentante_1 in Sassuolo (MO), Indirizzo_1, dovendo tutt'al più disporre di una stanza della casa da adibire ad ufficio. Altrettanto irrilevante risulta la circostanza che la società Società_1 S.r.l. “non risulta aver corrisposto compensi per lavoro dipendente o per lavoro autonomo o a qualsiasi altro titolo” ovvero che “l'attività genericamente descritta nelle fatture in oggetto sarebbe stata svolta dal Sig. Rappresentante_1 senza percepire alcun compenso” e quindi valorizzando “la mancanza di compensi corrisposti dalla società emittente le fatture in contestazione alla persona fisica che avrebbe materialmente svolto le prestazioni in oggetto”, in quanto l' Ufficio ha omesso di considerare come il Sig. Rappresentante_1, in quanto socio della Società_1 S.r.l. non fosse obbligato a percepire un compenso per l'attività svolta a favore della propria società, preso atto, altresì, che l'attività di intermediazione/consulenza commerciale per l'acquisizione di nuova clientela svolta in qualità di amministratore della Società_1 S.r.l. aveva garantito un importante ritorno in termini di fatturato ed incremento di reddito alla stessa Ricorrente_1 S.r.l. e quindi indirettamente allo stesso Rappresentante_1, socio anche della predetta società, come si evince dal relativo bilancio di esercizio. In conclusione facendo corretta applicazione, alla fattispecie concreta, di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, in materia di fatture per operazioni inesistenti, secondo cui “qualora l' Amministrazione Finanziaria contesti al contribuente l'inesistenza oggettiva di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e della detraibilità dell' IVA è lo stesso Ufficio che ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva, che dette operazioni, in realtà, non sono mai state effettuate e solo qualora la predetta prova venga fornita, spetterà al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate” (Cass.
Civ. Ord. n. 10885/2022), appare evidente, in ragione di tutto quanto sopra esposto, come l'Ufficio non abbia correttamente adempiuto all'onere probatorio sullo stesso gravante ex art. 2697 c.c. circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni oggetto delle fatture in contestazione. E ciò in quanto l'odierna ricorrente, mediante la documentazione di cui agli atti: ha fornito prova e con ciò dimostrando anche l'inerenza del costo sostenuto ex art. 109 T.U.I.R., che avvalendosi dell'attività di consulenza svolta dalla società Società_1 S.r.l., per il tramite del Sig. Rappresentante_1, è riuscita nell' anno 2018 ad acquisire nuovi clienti con conseguente incremento dei ricavi derivanti dall'attività di impresa (da € 1.331.764,00 nel 2017 ad € 2.033.402 nel 2018), nonostante fosse una società neocostituita operante in un settore quale quello ceramico altamente concorrenziale (Doc. All. 9); ha fornito prova, a dimostrazione dell'effettività delle prestazioni di consulenza fatturate dalla società Società_1 S.r.l. che a fronte delle predette prestazioni, la stessa ha sostenuto costi per viaggi e trasferte per l'attività svolta dal Sig. Rappresentante_1 per recarsi presso le sedi dei clienti e/o potenziali clienti (Doc. All. 10); ha infine fornito prova che la società Società_1 S.r.l. abbia svolto, con le medesime modalità, l'attività in contestazione non solo nei confronti della società Ricorrente_1 S.R.L., ma anche nei confronti di altre società operanti nel settore ceramico quali la AKE S.r.l. nei confronti della quale risulta avere incardinato anche un contenzioso giudiziale avanti il Tribunale di Modena per recupero crediti per acquisizione clientela e procacciamento di affari relative al periodo maggio 2017 – agosto 2018 (Doc.
All. 11). Pertanto, l'avviso di accertamento n. THH031Q01478/2023 risulta del tutto infondato ed illegittimo in relazione alla contestazione di indebita deduzione dei costi per un importo di € 124.000,00 in quanto ritenuti relativi ad operazioni inesistenti, stante, in primo luogo, il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell' Ufficio circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni contestate ed, in secondo luogo ed in ogni caso, per il corretto adempimento dell'onere della prova contraria da parte del ricorrente ex art. 2727
c.c. e art. 2697, comma 2, c.c. in merito alla effettività ed esistenza e conseguente legittima deducibilità del relativo costo delle prestazioni di cui alle fatture emesse dalla società Società_1 S.r.l. Per tutti i motivi esposti, in fatto ed in diritto, la società Ricorrente_1 S.R.L. come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, formulava le seguenti conclusioni: chiede che codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Voglia: In via preliminare: dichiarare la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del presente processo relativo all'impugnazione dell'avviso di accertamento n. THH071Q01826/2023 fino al passaggio in giudicato della sentenza che sarà emessa nel processo relativo all'impugnazione dell'avviso di accertamento n.
THH031Q01478/2023 emesso dall' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena nei confronti della medesima società Ricorrente_1 S.R.L., tuttora pendente avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Modena ed iscritto al R.G.R. n. 537/2023, per i motivi esposti al punto 1) del presente ricorso. In via principale: annullare l'avviso di accertamento n. THH071Q01826/2023 stante l'illegittima applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nei confronti dei soci, atteso il mancato adempimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio circa l'inesistenza delle operazioni in contestazione ed in ogni caso per il corretto assolvimento dell'onere della prova contraria da parte della società Ricorrente_1 S.r.l. ex artt. 2727 c.c. e 2697, comma 2, c.c. circa l'effettività e l'esistenza delle prestazioni ricevute dalla società Società_1 S.r.l. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva l'Ufficio mediante controdeduzioni, ove specifica che ha notificato al Contribuente l'allegata proposta di mediazione con sola riduzione delle sanzioni. Il Contribuente non ha aderito alla proposta di mediazione allegata e si è invece costituito in giudizio. Ciò premesso, l'Ufficio controdeduce ai motivi di ricorso, evidenziando che il contenuto delle difese è stato già anticipato al Contribuente contestualmente alla predetta proposta di mediazione. Riguardo alla indicata eccezione sollevata dalla ricorrente, si sottolinea che, relativamente alla ripartizione dell'onere della prova, con riferimento all'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria contesti l'inesistenza oggettiva di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, la Suprema Corte ha assunto ormai il consolidato orientamento secondo cui la stessa ha l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione (operazione commerciale realmente avvenuta ed eseguita) o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture e/o dei documenti prodotti. Infatti, nell'ordinamento tributario, gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici le quali sono idonee a fondare il convincimento del giudice. Sulla base di tali assunti, eccepisce che l'Ufficio fonda la propria contestazione di inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali intercorse con la
Outsourcing S.r.l. sulla base di due soli elementi: 1) genericità delle fatture;
2) mancanza di struttura aziendale del soggetto emittente. Nell'anno 2018, oggetto dell'accertamento, il capitale sociale era detenuto per il 90% dal sig. Rappresentante_1 che rivestiva anche la carica di amministratore, prestante la propria attività lavorativa al 50% per 20 ore settimanali e per 30 settimane all'anno, come da studio di settore. La società ricorrente, Ricorrente_1 Srl, invece, è stata costituita in data 26/01/2017, per lo svolgimento di “lavorazione, produzione, decoro in materiale ceramico, fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti”, e nel 2018 il capitale sociale era detenuto al 35% dal sig. Rappresentante_1, coamministratore con l'altro socio, Nominativo_1, e prestante la propria attività lavorativa al 70%, come da studio di settore allegato dalla ricorrente. Pertanto, è solo dagli studi di settore che risulterebbe che il sig. Rappresentante_1 non prestava la propria attività lavorativa solo presso la Ricorrente_1 srl, bensì anche presso la società Società_1 srl. Quanto al secondo rilievo contenuto nell'avviso di accertamento, mancanza di struttura aziendale, l'Ufficio sottolinea come, a fronte di fatture emesse per un importo rilevante di euro 130.613,47, di cui 124.000,00 nei confronti della sola Ricorrente_1 srl, non vi fosse un'adeguata struttura aziendale (non risultano corrisposti compensi per lavoro dipendente) per l'esecuzione/svolgimento delle prestazioni asseritamente effettuate.Pertanto, i costi evidenziati dalla ricorrente, sarebbero da ricondurre, per la maggior parte, al conseguimento dei ricavi
(€ 124.000,00 su un totale di compensi percepiti nel 2018 di euro 130.613,47) da parte della Ricorrente_1 srl. Ne consegue che assolutamente residuale rimane la circostanza che sia intervenuto un contenzioso giudiziale nei confronti di un'altra società, la AKE srl, per il recupero del mancato pagamento di provvigioni, come evidenziato da controparte. In conclusione, per quanto contraddetto punto per punto alle eccezioni sollevate nel ricorso dalla società Ricorrente_1srl, risulta chiaramente, sulla base di vari indizi chiari, precisi e concordanti, che ci troviamo di fronte alla deduzione di costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti: la società
Società_1 srl non svolgeva altra attività se non quella asseritamente svolta nei confronti della ricorrente, società Ricorrente_1 srl., costituendo uno strumento per la costituzione di costi inesistenti, illegittimamente dedotti dall'odierna ricorrente. Pertanto, l'Ufficio ha assolto pienamente all'onere della prova a suo carico.
Tutto ciò premesso, l'Ufficio chiede a codesta onorevole Commissione Tributaria Provinciale/Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.
All'udienza del 08 Luglio 2024 le parti insistevano nelle reciproche conclusioni e motivazioni ed il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per le motivazioni e la documentazione prodotta dalle parti, nonché l'onere probatorio anche sulla base della giurisprudenza costante dell'intestata Corte a cui non intende disattendere.
La Corte premette che il novellato art.132, comma 1, n. 4 c.p.c. (i cui principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92) consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza, secondo i dettami di cui all'art.118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le questioni non trattate non sono “omesse” ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.
La società ID. srl, esercente attività di “Fabbricazione di piastrelle di ceramica”, è stata sottoposta ad un controllo fiscale per l'anno di imposta 2018, conclusosi con l'emissione da parte dello scrivente Ufficio dell'Avviso di accertamento n. THH031Q01478/2023, notificato a mezzo PEC il 28/09/2023. In fase istruttoria, con invito n. THHI11Q01018/2023, emesso ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D,lgs 218/1997, alla società erano stati comunicati gli elementi in possesso dell'Ufficio idonei a fondare tale accertamento, e per questo è stata comunicata la data per lo svolgimento del confronto in contraddittorio. Il procedimento di adesione si è concluso negativamente, con notifica del citato avviso: l'Ufficio ha accertato un maggior reddito in capo alla società Ricorrente_1 Srl di euro 124.000,00, afferente alla deduzione di costi mediante utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Considerato che
in sede di giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società a ristretta base sociale, gli utili extracontabili accertati nei confronti della società si presumono distribuiti ai soci, in ragione della complicità che contraddistingue compagini societarie di questo tipo e che, in mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio, la distribuzione di utili si presume avvenuta nello stesso periodo di imposta in cui gli utili sono stati conseguiti, vista la compagine sociale costituita al 31/12/2018 dai seguenti soci: Nominativo_1, con proprietà al 35%; Rappresentante_1, con proprietà al 35%; STUDIO CINQUE srl, con proprietà al 30%, a sua volta partecipata da 2 soci, Nominativo_2, con proprietà al 50%, e Nominativo_3, anch'egli con proprietà al 50%, la società Ricorrente_1 Srl è risultata detenuta da soli quattro soci. E' stata rilevata una situazione di vincolo di solidarietà e di reciproco controllo che permette ai singoli membri di sapere come gli altri gestiscono l'attività in comune. Pertanto, la Corte ritiene la tesi dell'ufficio legittima e fondata, visto che l'art. 1 della Legge 205 del 27/12/2017 ha modificato l'art. 27 del D.P.R. 600/73, con decorrenza dall'1/1/2018, il quale ha previsto una ritenuta del 26% a titolo di imposta sui dividendi distribuiti, senza distinzione tra partecipazioni qualificate e non, e che la presunzione di distribuzione di utili si palesa legittima alla luce del pacifico indirizzo giurisprudenziale sul tema, la società erogante doveva applicare, al momento della corresponsione, una ritenuta del 26%, a titolo di imposta, sull'intero ammontare. Alla luce di tale mancanza, ai sensi dell'art. 41 bis del DPR 600/73, è stato accertato legittimamente l'omesso assoggettamento alla ritenuta a titolo di imposta del 26% degli utili extracontabili ritenuti distribuiti di euro
124.000,00, per un importo totale pari ad euro 32.240,00.
Sulla base di tale rilievo, dall'Ufficio è stato emesso l'avviso di accertamento n. THH071Q01826/2023 con contestazione della mancata effettuazione della suddetta ritenuta.
Sul primo motivo, la ricorrente ritiene doverosa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (ora art. 39, comma 1-bis del D.
Lgs. n. 546/92), la sospensione del processo in attesa della definitività del procedimento “principale- prodromico”, costituendo l'accertamento tributario n.. THH031Q01478/2023 l'indispensabile antecedente logico-giuridico.
Sul tema preme rilevare che la sentenza della Corte di Cassazione n. 27164/2023 ha aggiornato la propria giurisprudenza sulla questione della pregiudizialità logica sussistente tra i procedimenti riguardanti la società
e socio. Premesso che in tal caso non appare ricorrere l'ipotesi di litisconsorzio necessario (Ordinanza n.
20507/2017), tipico invece delle società di persone, la Corte supera alcuni precedenti a favore della sospensione necessaria (ex art. 295 del c.p.c. ora art. 39, comma 1-bis del D.Lgs. n. 546/92) del procedimento a carico del socio (si veda Ordinanza n. 1574/2021); secondo l'interpretazione assunta dalla sentenza n.
21763/2021 delle Sezioni Unite, la sospensione del giudizio “pregiudicato” (quello a carico del socio) può essere sospeso in via facoltativa ma non obbligatoria in attesa della definizione del giudizio “pregiudicante”
(a carico della società), sia perché il sistema comunque prevede altre modalità per risolvere il conflitto tra giudicati (art. 336 del c.p.c.), sia perché il giudice della causa dipendente può non solo conformarsi ad essa ma, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica sull'esito dell'impugnazione, anche decidere in senso difforme. Pertanto, in merito alla richiesta della ricorrente di sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 295 cpc (ora art. 39, comma 1-bis del D.Lgs. n. 546/92), in attesa della definitività dei procedimenti relativi alle società”, visto che i relativi giudizi pendono attualmente presso il medesimo Organo giudicante, il Collegio ha disposto, in luogo della sospensione, alla riunione, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.
n. 546/1992.
Sul secondo motivo si evidenzia che per l'anno d'imposta 2017, con riferimento alla medesima contestazione, fatturazione operazioni inesistenti, con presupposti di fatto e di diritto identici (sono importi differenti contestati), tale Corte di Giustizia di primo grado, con sentenza n. 6/01/2024 ha statuito che: “Il ricorso è infondato…
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre oneri e accessori se dovuti.” Si evidenzia che il procedimento relativo al ricorso presentato nei confronti dell'accertamento prodromico, emesso nei confronti della società Ricorrente_1 srl per l'anno di imposta 2018, è in attesa di pubblicazione della pronuncia della Corte. In ogni caso, si precisa che la Cassazione, Ordinanza. n. 27162 del 2023, relativamente alla ripartizione dell'onere della prova, con riferimento all'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria contesti l'inesistenza oggettiva di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, ha assunto ormai il consolidato orientamento secondo cui la stessa ha l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione (operazione commerciale realmente avvenuta ed eseguita) o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture e/o dei documenti prodotti. Più in particolare, la dimostrazione a carico dell'Amministrazione finanziaria è raggiunta qualora siano forniti validi elementi che possono assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie. Infatti, nell'ordinamento tributario, gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici le quali sono idonee a fondare il convincimento del giudice. Nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria ha dimostrato, quindi, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, a cui spettava al contribuente, ai fini della detrazione Iva e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura. Pertanto,
è necessario che i componenti negativi di reddito risultino da atti e documenti probatori che consentano una loro quantificazione oggettiva, svincolata da stime discrezionali. La contribuente, a fronte della contestazione dell'Amministrazione circa l'inesistenza di un'operazione, ha l'onere di dimostrare la effettività del contratto e non può limitarsi a dar prova della fattura od alla sua ricezione, perché la fattura commerciale non è prova documentale circa l'esistenza dell'operazione. Nell'anno 2018, oggetto dell'accertamento, il capitale sociale era detenuto per il 90% dal sig. Rappresentante_1 che rivestiva anche la carica di amministratore, prestante la propria attività lavorativa al 50% per 20 ore settimanali e per 30 settimane all'anno, come da studio di settore. La società ricorrente, Ricorrente_1 Srl, invece, è stata costituita in data 26/01/2017, per lo svolgimento di
“lavorazione, produzione, decoro in materiale ceramico, fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti”, e nel 2018 il capitale sociale era detenuto al 35% dal sig. Rappresentante_1, coamministratore con l'altro socio, Nominativo_1, e prestante la propria attività lavorativa al 70%, come da studio di settore allegato dalla ricorrente. Pertanto, è solo dagli studi di settore che risulterebbe che il sig. Rappresentante_1 non prestava la propria attività lavorativa solo presso la Ricorrente_1 srl, bensì anche presso la società Società_1 srl. La ricorrente sostiene che, proprio perché costituita di recente, la Ricorrente_1 srl necessitava di sviluppare relazioni commerciali per acquisire clientela, e per questo aveva conferito, con un accordo de facto, l'incarico alla società Società_1, di proprietà del socio Rappresentante_1, soggetto di ampia esperienza e conosciuto nel settore ceramico. La Corte, vista la composizione sociale, ritiene non probante e dubbiosa la necessità da parte della Ricorrente_1 Srl di rivolgersi ad un soggetto esterno per usufruire di tale attività di consulenza, con un valore economico elevato euro 124.000,00, quando lo stesso faceva già parte della propria compagine sociale come amministratore, con potere di compiere tutti gli atti strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale. Inoltre, nonostante intercorrano rapporti di partecipazione, si tratta sempre di soggetti formalmente diversi, con struttura contabile separata, tra i quali devono intercorrere normali rapporti contrattuali. Pertanto, priva di fondatezza risulta, invece, l'affermazione di parte ricorrente per cui l'eccezione dell'Ufficio relativa all'estrema genericità del contenuto delle fatture, con dicitura sempre medesima, sarebbe infondata perché trattasi di attività di consulenza commerciale e di rappresentanza svolta in modo continuativo per tutto l'anno. Il Collegio ritiene che si tratta di una prestazione di consulenza finalizzata ad avviare e sviluppare relazioni commerciali che non è provato dall'incremento dei ricavi verificatosi nell'anno 2018 (€ 2.033.401,68) rispetto a quelli del 2017 (€ 1.331.768,87). Né può essere fondata la eccezione della società ricorrente all'affermazione dell'Ufficio secondo cui i criteri e i conteggi utilizzati per quantificare gli importi fatturati non sarebbero chiari, visto la loro determinazione puramente forfettaria, né sarebbe possibile desumere quando la prestazione sia stata eseguita. Nell'accertamento viene chiaramente specificato che: “la descrizione in esse indicata è estremamente generica (“Elaborazione dati e consulenza amministrativa”), non permettendo di valutare la prestazione in concreto effettuata, la qualità dei servizi fatturati, i criteri ed i conteggi adottati ai fini della quantificazione degli importi fatturati”. Alle contestazioni dell'Ufficio contenute nell'avviso di accertamento viene proposta sempre la medesima giustificazione: svolgimento dei rapporti contrattuali, con accordi de facto, e influenza della consulenza prestata dalla società Società_1 srl sull'incremento dei ricavi della Ricorrente_1 Srl. Quanto al secondo rilievo contenuto nell'avviso di accertamento, mancanza di struttura aziendale, il Collegio rileva che come, a fronte di fatture emesse per un importo rilevante di euro 130.613,47, di cui 124.000,00 nei confronti della sola Ricorrente_1 srl, non vi fosse un'adeguata struttura aziendale (non risultano corrisposti compensi per lavoro dipendente) per l'esecuzione/svolgimento delle prestazioni asseritamente effettuate. Né vale la contestazione per cui la società Società_1 non sarebbe mai stata proprietaria o locataria di immobili, né intestataria di utenze, considerato che l'attività veniva svolta presso la propria abitazione di residenza;
nemmeno il fatto che la società Società_1 non abbia mai corrisposto compensi per lavoro dipendente o di lavoro autonomo al sig. Rappresentante_1, ovvero l'attività genericamente descritta nelle fatture in oggetto sarebbe stata svolta dalla ricorrente senza percepire altri compensi, e quindi valorizzando la mancanza di compensi corrisposti dalla società emittente: essendo socio unico, non vi era l'obbligo di percepire un compenso dalla società, preso atto altresì che già percepiva un compenso come amministratore dalla Ricorrente_1 Srl. Anzi, tanto dimostra come la prestazione di consulenza fosse già ricompresa nella attività di amministratore che il sig. Rappresentante_1 svolgeva per la Ricorrente_1 srl, e per la quale percepiva il citato compenso. Così pure, in considerazione del principio della correlazione dei costi con i ricavi, si ritengono conseguiti in un periodo soltanto i processi produttivi che sono chiusi con il conseguimento dei ricavi, sempre che siano state effettuate nel periodo stesso le relative prestazioni;
di conseguenza, sono di competenza del periodo i costi relativi a tali prestazioni. Pertanto, i costi evidenziati dalla ricorrente, sarebbero da ricondurre, per la maggior parte, al conseguimento dei ricavi (€ 124.000,00 su un totale di compensi percepiti nel 2018 di euro 130.613,47) da parte della Ricorrente_1 srl. Ne consegue che assolutamente residuale rimane la circostanza che sia intervenuto un contenzioso giudiziale nei confronti di un'altra società, la AKE srl, per il recupero del mancato pagamento di provvigioni, come eccepito dalla ricorrente. Pertanto, risulta chiaramente, sulla base di vari indizi chiari, precisi e concordanti, che ci troviamo di fronte alla deduzione di costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti: la società Società_1 srl non svolgeva altra attività se non quella asseritamente svolta nei confronti della ricorrente, società Ricorrente_1 srl., costituendo uno strumento per la costituzione di costi inesistenti, illegittimamente dedotti dall'odierna ricorrente. Pertanto, l'Ufficio ha assolto pienamente all'onere della prova a suo carico.
Fondamentale è la dimostrazione concreta del rapporto contrattuale sottostante, onere che non è stato assolto, visto che del contratto citato nelle fatture emesse dalla società Società_1 srl, non è stato prodotto alcun documento, adducendo come giustificazione la stipula di meri accordi de facto, privi di un riscontro concreto (Cass. Ordinanza n. 21733 del 2021. “… spetterà al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, fornendo la prova che vada oltre la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili o vengono normalmente utilizzati allo scopo di far apparire una operazione fittizia”; nello stesso senso Ord. n. 1278 del 2021:
“ Nell'ipotesi di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, una volta assolto l'onere dell'Amministrazione finanziaria di provare l'inesistenza delle suddette, anche sulla base di presunzioni semplici fondate su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate”).
Tutti gli altri motivi sollevati dalle parti devono intendersi interamente assorbiti dalle motivazioni supra citate.
Pertanto, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso, in quanto, in fatto ed in diritto, infondato, e conferma il provvedimento impugnato anche sulla base della giurisprudenza costante dell'intestata Corte a cui non intende disattendere.
Non vi sono motivi per derogare ai princìpi generali codificati dall'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 127/2022, sono quindi poste a carico della soccombente ricorrente ed a favore della vittoriosa resistente, tenendo a mente un valore prossimo ai medi e ricompreso nello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa.
Stante la soccombenza, condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena rigetta il ricorso e conferma il provvedimento impugnato. Condanna parte ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Modena, lì 08 Luglio 2024
Il Presidente Giudice Relatore
Dott.ssa Mirella Guicciardi