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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 17/02/2026, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 956/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente
PELLEGRINO PASQUALE, Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 721/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010427477000 VARIE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.034.2023.90104274.77.000, tributi vari - anno 2012/2021 Valore della lite €. 1.237,50.
notificata a mezzo pec e limitata alle cartelle esattoriali per i seguenti tributi: TASSA AUTO - TARI -
Sostiene la ricorrente che l'impugnazione è limitata ai tributi di competenza del giudice adito e ha eccepito:
La maggior parte delle cartelle sottese all'atto quivi impugnato sono già comprese in un altro avviso di intimazione tempestivamente impugnato (n.5545/2022 di R.G.R. presso codesta Corte) per cui si tratta di vero e proprio comportamento vessativo nei confronti della contribuente in aperta violazione del D.M. 13 aprile 2022, n.101.
In via preliminare: sulla notifica dell'atto oggetto del presente giudizio. Inesistenza della notifica.
Il destinatario non ha avuto alcuna (tempestiva) conoscenza effettiva e/o legale dell'atto che si trova nella sua "casella" di pec. Né il gestore prevede una modalità attraverso la quale sia "provata" la conoscenza effettiva o legale dell'atto notificato. La ricevuta di spedizione e quella di consegna sono atti dei "gestori della pec", non atti del mittente e del destinatario.
La notifica è avvenuta a mezzo posta elettronica certificata, ma in aperta violazione di quanto prescrive C.
A.D. (d.lgs. n.82 del 2005)
1) insanabilità della notifica avvenuta in violazione del codice di rito;
2) inesistenza atto proveniente da soggetto carente della qualifica di agente della riscossione (art.53 d.lgs.
446/1997;
3) intervenuta prescrizione dei tributi indicati negli atti sottesi;
.
4) irragionevole obbligo della presentazione del reclamo.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto.
Agenzia delle Entrate Riscossione pur avendo ricevuto la notifica del ricorso non si costituisce in giudizio.
La ricorrente ha presentato memorie illustrative chiedendo la trattazione di tutte le eccezioni e rilevava la mancata costituzione della resistente anche in ordine alla prova della fondatezza della richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno rigettate le eccezioni sub 1,2 tutte collegate al procedimento notificatorio dell'intimazione impugnata.
Va infatti rilevato che per costante orientamento della Suprema Corte,la nullità della notifica dell'atto impositivo è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt.156 e 160 cpc , atteso l'espresso richiamo , operato dall'art.60 DPR n. 600/73 alle norme sulle notificazioni del codice di rito. E' stato infatti precisato che la notifica è una condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto di imposizione tributaria, sicchè la sua nullità è sanata ove l'atto abbia già raggiunto il suo scopo con la proposizione del ricorso che basta a provare la conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'atto e della sua validità.(Cass 6528/2018,18480/2016,21071/2018,SSUU 19854/2008). Con riferimento in particolare all'eccezione sub 2 è intervenuta recentemente la Cassazione con l'ordinanza n. 982 del 2023 nella quale si chiarisce “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della RA., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente….. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri ma da uno diverso relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle entrate”.
Motivo 3: Parte ricorrente eccepisce poi che le cartelle sottese non sono mai state regolarmente notificate per cui la ricorrente non ha potuto espletare una compiuta difesa avverso detti atti.
Contesta l'intervenuta prescrizione. A fronte delle contestazioni mosse dal contribuente sulla notifica dell'atto presupposto, l'onere di dimostrare la legittimità della notifica ricade proprio in capo all'Amministrazione, non potendo di certo prescindersi dalla produzione documentale che il resistente avrebbe dovuto fornire
Questo Giudice ritiene di adeguarsi all'orientamento della Suprema Corte Cass., 1144/2018, Cass., Sez
U., 5791/2008). Ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025 (udienza 14 febbraio 2025)
Cassazione civile, sezione V, secondo il quale l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa
» Può essere dichiarata la nullità dell'atto per mancata notifica dell'atto presupposto.
Non può essere dichiarata la prescrizione.
Per i tributi richiesti la prescrizione non è maturata in considerazione della sospensione prevista dalla legislazione emergenziale COVID.
L'articolo 68 del decreto legge n. 18 del 2020 ha sospeso per i cittadini il versamento dei tributi nel periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, allo stesso modo anche il corso della prescrizione della tassa automobilistica è stato sospeso per un identico periodo di 541 giorni con la conseguenza il termine di prescrizione si è allungato di egual misura. Alla data della notifica dell'atto i termini di prescrizione non erano maturati.
Con riferimento all'eccezione sub 4 la corte costituzionale si è espressa con l'ordinanza n. 38 del 2017 precisando che il ricorso alla mediazione non viola il diritto di difesa del contribuente , né il principio di ragionevolezza o tanto meno il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge e che la Costituzione Italiana non contiene regole imperative che vietano l'inserimento nell'ordinamento di rimedi di natura amministrativa che ritardino l'accesso all'azione giudiziaria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 923,00 oltre accessori di legge con distrazione se richiesta.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, accoglie il ricorso per come in motivazione e annulla l'atto impugnato. Condanna alle spese di giudizio l'Ader che si liquidano in euro 923,00 oltre accessori di legge con distrazione se richiesta.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente
PELLEGRINO PASQUALE, Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 721/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010427477000 VARIE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.034.2023.90104274.77.000, tributi vari - anno 2012/2021 Valore della lite €. 1.237,50.
notificata a mezzo pec e limitata alle cartelle esattoriali per i seguenti tributi: TASSA AUTO - TARI -
Sostiene la ricorrente che l'impugnazione è limitata ai tributi di competenza del giudice adito e ha eccepito:
La maggior parte delle cartelle sottese all'atto quivi impugnato sono già comprese in un altro avviso di intimazione tempestivamente impugnato (n.5545/2022 di R.G.R. presso codesta Corte) per cui si tratta di vero e proprio comportamento vessativo nei confronti della contribuente in aperta violazione del D.M. 13 aprile 2022, n.101.
In via preliminare: sulla notifica dell'atto oggetto del presente giudizio. Inesistenza della notifica.
Il destinatario non ha avuto alcuna (tempestiva) conoscenza effettiva e/o legale dell'atto che si trova nella sua "casella" di pec. Né il gestore prevede una modalità attraverso la quale sia "provata" la conoscenza effettiva o legale dell'atto notificato. La ricevuta di spedizione e quella di consegna sono atti dei "gestori della pec", non atti del mittente e del destinatario.
La notifica è avvenuta a mezzo posta elettronica certificata, ma in aperta violazione di quanto prescrive C.
A.D. (d.lgs. n.82 del 2005)
1) insanabilità della notifica avvenuta in violazione del codice di rito;
2) inesistenza atto proveniente da soggetto carente della qualifica di agente della riscossione (art.53 d.lgs.
446/1997;
3) intervenuta prescrizione dei tributi indicati negli atti sottesi;
.
4) irragionevole obbligo della presentazione del reclamo.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto.
Agenzia delle Entrate Riscossione pur avendo ricevuto la notifica del ricorso non si costituisce in giudizio.
La ricorrente ha presentato memorie illustrative chiedendo la trattazione di tutte le eccezioni e rilevava la mancata costituzione della resistente anche in ordine alla prova della fondatezza della richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno rigettate le eccezioni sub 1,2 tutte collegate al procedimento notificatorio dell'intimazione impugnata.
Va infatti rilevato che per costante orientamento della Suprema Corte,la nullità della notifica dell'atto impositivo è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt.156 e 160 cpc , atteso l'espresso richiamo , operato dall'art.60 DPR n. 600/73 alle norme sulle notificazioni del codice di rito. E' stato infatti precisato che la notifica è una condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto di imposizione tributaria, sicchè la sua nullità è sanata ove l'atto abbia già raggiunto il suo scopo con la proposizione del ricorso che basta a provare la conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'atto e della sua validità.(Cass 6528/2018,18480/2016,21071/2018,SSUU 19854/2008). Con riferimento in particolare all'eccezione sub 2 è intervenuta recentemente la Cassazione con l'ordinanza n. 982 del 2023 nella quale si chiarisce “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della RA., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente….. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri ma da uno diverso relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle entrate”.
Motivo 3: Parte ricorrente eccepisce poi che le cartelle sottese non sono mai state regolarmente notificate per cui la ricorrente non ha potuto espletare una compiuta difesa avverso detti atti.
Contesta l'intervenuta prescrizione. A fronte delle contestazioni mosse dal contribuente sulla notifica dell'atto presupposto, l'onere di dimostrare la legittimità della notifica ricade proprio in capo all'Amministrazione, non potendo di certo prescindersi dalla produzione documentale che il resistente avrebbe dovuto fornire
Questo Giudice ritiene di adeguarsi all'orientamento della Suprema Corte Cass., 1144/2018, Cass., Sez
U., 5791/2008). Ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025 (udienza 14 febbraio 2025)
Cassazione civile, sezione V, secondo il quale l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa
» Può essere dichiarata la nullità dell'atto per mancata notifica dell'atto presupposto.
Non può essere dichiarata la prescrizione.
Per i tributi richiesti la prescrizione non è maturata in considerazione della sospensione prevista dalla legislazione emergenziale COVID.
L'articolo 68 del decreto legge n. 18 del 2020 ha sospeso per i cittadini il versamento dei tributi nel periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, allo stesso modo anche il corso della prescrizione della tassa automobilistica è stato sospeso per un identico periodo di 541 giorni con la conseguenza il termine di prescrizione si è allungato di egual misura. Alla data della notifica dell'atto i termini di prescrizione non erano maturati.
Con riferimento all'eccezione sub 4 la corte costituzionale si è espressa con l'ordinanza n. 38 del 2017 precisando che il ricorso alla mediazione non viola il diritto di difesa del contribuente , né il principio di ragionevolezza o tanto meno il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge e che la Costituzione Italiana non contiene regole imperative che vietano l'inserimento nell'ordinamento di rimedi di natura amministrativa che ritardino l'accesso all'azione giudiziaria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 923,00 oltre accessori di legge con distrazione se richiesta.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, accoglie il ricorso per come in motivazione e annulla l'atto impugnato. Condanna alle spese di giudizio l'Ader che si liquidano in euro 923,00 oltre accessori di legge con distrazione se richiesta.