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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza dell'8 luglio 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 2762/2022 R.G. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Anastasia Giglio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino, alla via Dante n. 50
APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Sbernini, presso il cui C.F._1 studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via Germanico n. 101
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Ester Ada Vita Sciplino, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente, sita in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29
APPELLATO E APPELLATO INCIDENTALE
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7654/2022 pubblicata il 27.9.2022
Conclusioni: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con tre distinti ricorsi, depositati il 21.2.2022, proponeva opposizione Parte_2 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720219026411760/000 notificata in data 9.2.2022 con riferimento agli avvisi di addebito n. 39720130006735028000, n. 39720130012920740000, n.
39720140003974426000, n. 39720140010016287000, n. 39720140025794347000, n.
39720150005171273000, n. 39720160002539659000 e n. 39720160018527470000 (causa n.
5789/2022 R.G.), n. 397 2012 20022777356400 (causa n. 5790/2022 R.G.) e n.
39720120015515558000 (causa n. 5791/2022 R.G.), lamentando l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
Si costituiva in giudizio l' , in ciascuno dei tre procedimenti, deducendo il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva;
concludeva, quindi, per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Si costituiva nei tre procedimenti anche l' , eccependo il proprio difetto Parte_1 di legittimazione passiva e l'intervenuta interruzione della prescrizione, a mezzo di plurimi atti;
chiedeva, quindi, il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria di spese.
Riunite le tre cause e depositate note autorizzate, all'udienza del 27 settembre 2022 il
Tribunale così decideva la causa: «1. - dichiara prescritto il credito di cui all'avviso di addebito n.
39720120015515558000; 2. - rigetta nel resto il ricorso;
3. - condanna i convenuti alla rifusione, in favore dell'avv. SBERNINI MASSIMILIANO, procuratore antistatario, di un terzo delle spese di lite che liquida, per detta frazione, in complessivi €1143,00, di cui €1100,00 a titolo di compensi professionali ed €43,00 a titolo di esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge».
Avverso tale decisione proponeva appello l' per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Ammissibilità produzione nuovi documenti indispensabili ai fini della decisione della causa – art. 437, co. 2, cpc”: lamentava che il Tribunale aveva dichiarato prescritto il credito di cui all'avviso di addebito n. 39720120015515558000, mentre, in realtà, la prescrizione non era decorsa:
l'intimazione di pagamento n. 09720149007051012000 (erroneamente indicata dal Tribunale come n. 09720149046676284000) non era stata ritenuta utile in quanto era stata prodotta solo la relata di notifica, non l'intimazione cui la stessa si riferiva;
chiedeva, quindi, di produrre, in quanto indispensabile, l'intimazione di pagamento n. 09720149007051012000, sì da fornire la dimostrazione della riferibilità di detta intimazione all'avviso di addebito n. 39720120015515558000;
2) “Violazione della norma dell'articolo unico, comma 623, L. n. 147/2013 (Legge di
2 Stabilità per il 2014), come successivamente modificato con D.L. n. 16/2014 e relativa legge di conversione – Violazione della norma di cui all'art. 2943 c.c.”: secondo l'appellante, in ogni caso il
Tribunale aveva errato nel ritenere che il termine di prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n. 39720120015515558000 non era stato tempestivamente interrotto con la notifica in data
23.11.2017 dell'intimazione di pagamento n. 09720179006033718000, non avendo considerato l'operatività della sospensione della riscossione esattoriale e dei termini di prescrizione per il periodo dall'1.1.2014 al 15.6.2014, disposta con la norma di cui all'articolo unico, comma 623, L. n. 147/2013
(Legge di stabilità per il 2014), come successivamente modificato con D.L. n. 16/2014 e relativa legge di conversione;
3) “Violazione del principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il destinatario di cui all'art. 149 cpc, applicabile agli atti notificati dall'esattore ai sensi dell'art. 26,
DPR n. 602/1973 e dell'art. 60, DPR n. 600/1973”: secondo l'appellante, sempre con riferimento all'avviso di addebito n. 39720120015515558000, il Tribunale aveva altresì errato nel ritenere che
“il primo atto interruttivo della prescrizione di cui l' ha dato prova Parte_1 risale al 23.11.2017 (cfr. intimazione di pagamento n. 09720179006033718 notificata mediante deposito presso la casa comunale per irreperibilità assoluta in data 23.11.2017), con conseguente inutile decorso del quinquennio di legge”; non aveva, infatti, tenuto conto del fatto che sulla relata di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720179006033718000 il messo notificatore aveva annotato per il primo infruttuoso tentativo di notifica la data del 18.9.2017, alla quale pertanto poteva dirsi interrotto (per il notificante) il termine di prescrizione, in virtù del principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica.
Chiedeva, pertanto, a questa Corte di “riformare la gravata sentenza, e per l'effetto rigettare la domanda a suo tempo proposta da col ricorso iscritto al n. 5791/2022 RGL del Parte_2
Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, riunito al n. 5789/2022 RGL. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva in giudizio , che confutava le ragioni dell'avverso gravame Parte_2
(opponendosi all'acquisizione documentale richiesta da controparte in quanto tardiva e rilevando che, comunque, “se si confronta la relata della intimazione di pagamento 09720149007051012000 del
18.2.2014 con la relata dell'avviso di addebito n. 39720120015515558000 del 19.10.2012 - citata da controparte - appare di tutta evidenza che le firme sono identiche e sono del portiere dello stabile non riferibili comunque alla odierna appellante. Conseguentemente anche tale notifica non andrebbe ad inficiare la ricostruzione del giudice di prime cure”); proponeva, quindi, appello incidentale avverso la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) “nullità della notifica del 23.11.2017 effettuata ai sensi dell'art. 60 comma 1, lett. 3 del
3 d.p.r. 600/73”: secondo l'appellante incidentale la notifica del 23.11.2017, effettuata con la modalità semplificata prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. 600/73, era illegittima e non poteva essere considerata quale atto interruttivo della prescrizione dell'avviso n. 397201220022777356400 notificato il 28.1.2013; il relativo credito, dunque, non poteva essere più preteso;
aggiungeva che per gli stessi motivi anche gli avvisi n. 39720130006735028000; n. 39720130012920740000; n.
39720140003974426000; n. 39720140010016287000; n. 39720140025794347000 e n.
39720150005171273000 - oggetto del giudizio R.G. 5789/22 (notificati rispettivamente in data
18/04/2013, 23/12/2013, 03/06/2014, 25/09/2014, 19/01/2015 e 24/09/2015) erano da ritenere prescritti;
2) “rottamazione ter e prescrizione avvisi di addebito”: assumeva l'appellante che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l'avviso di addebito n. 39720160002539659000 non fosse prescritto in quanto il termine prescrizionale sarebbe stato validamente interrotto dalla notifica della comunicazione inerente alla rottamazione ter cui aveva aderito la contribuente avvenuta il
7.11.2019.
Aggiungeva che solo per l'avviso n. 39720160018527470000 i termini di prescrizione non erano maturati e, pertanto, limitatamente a tale specifico avviso, prestava acquiescenza alla sentenza.
Concludeva, quindi, nei seguenti termini: “preliminarmente dichiarare inammissibile la produzione documentale richiesta da controparte;
nel merito rigettare l'appello per le motivazioni addotte. Confermare la impugnata sentenza limitatamente al capo dell'accoglimento (avviso di addebito 39720120015515558000) con emenda della motivazione in riferimento alla notifica del
23.11.2017 da ritenersi nulla.
In via incidentale riformare la impugnata sentenza accogliendo l'originale ricorso dichiarando l'avviso n. 397201220022777356400 notificato il 28.1.2013 - oggetto del giudizio R.G.
5790/22 (poi riunito), risultando nulla la notifica del 2017 andrà considerato prescritto essendo la prima interruzione utile quella della intimazione del 2022 oggetto di impugnativa
Dichiarare prescritti gli avvisi nn. 39720130006735028000; 39720130012920740000;
39720140003974426000; 39720140010016287000; 39720140025794347000 e
39720150005171273000 - oggetto del giudizio R.G. 5789/22 (notificati rispettivamente 18/04/2013;
23/12/2013; 03/06/2014; 25/09/2014; 19/01/2015 e 24/09/2015).
Dichiarare altresì prescritto l'avviso n. 39720160002539659000 notificato in data
9.4.2016”, con condanna dell' e dell' alle spese del doppio grado di Parte_1 CP_1 giudizio, da distrarsi.
Si costituiva altresì l' sostenendo le ragioni dell' e CP_1 Parte_1 chiedendo il rigetto dell'appello incidentale promosso da perché infondato in fatto Parte_2
4 ed in diritto.
All'udienza del 24 giugno 2025, stante la mancata comparizione dell'appellante principale, la causa veniva differita.
All'udienza dell'8 luglio 2025, presenti tutte le parti, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello principale, proposto dall' , è infondato. Parte_1
2.1. Occorre innanzi tutto rilevare che in ordine alla legittimazione ad agire dell'
[...]
nel presente giudizio si è formato il giudicato. Parte_1
In proposito giova evidenziare che nel corso del giudizio innanzi al Tribunale sia l' che CP_1
l' hanno prospettato, sotto diversi profili, la propria carenza di legitimatio ad Parte_1 causam. In particolare, l' ha sostenuto che, nella specie, sussisteva unicamente Controparte_2 la legittimazione dell' . La questione, pertanto, ha formato oggetto di discussione Parte_1 nel contraddittorio delle parti.
Il Tribunale, decidendo in ordine all'eccezione sollevata dall' , ha ritenuto che, rispetto CP_1 all'unica questione oggetto del contendere, ovvero “l'intervenuta prescrizione dei crediti nel periodo dalla notifica degli avvisi di addebito alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta”, “è senz'altro legittimato passivamente anche l' in quanto ente impositore titolare della posizione CP_1 creditoria della cui prescrizione si tratta”: ha così, evidentemente dichiarato la legittimazione di entrambi i soggetti convenuti in primo grado.
Si tratta di statuizione non impugnata e, pertanto, ormai definitiva. Ne segue che il Collegio, su detta questione, non può più pronunciarsi. È, infatti, pacifico che la verifica della “legitimatio ad causam” è possibile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, col limite, però, della formazione del giudicato interno (cfr., pacificamente, Sez. 5-, Sentenza n. 29505 del 24/12/2020).
2.2. I tre motivi dell'appello principale – da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione – mirano a contrastare la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto l'opposizione proposta fondata soltanto in riferimento al credito di cui all'avviso di addebito n.
39720120015515558000, “per il quale risulta effettivamente decorso il termine quinquennale di prescrizione”.
In proposito il primo giudice ha osservato quanto segue: “Il predetto avviso risulta notificato in data 19.10.2012, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione di cui l' Parte_1
ha dato prova risale al 23.11.2017 (cfr. intimazione di pagamento n.
[...]
09720179006033718 notificata mediante deposito presso la casa comunale per irreperibilità assoluta in data 23.11.2017), con conseguente inutile decorso del quinquennio di legge.
5 Né può ritenersi raggiunta la prova della interruzione della prescrizione per questo avviso di addebito mediante invio dell'intimazione n. 09720149046676284000. Ed invero, in relazione a tale atto il concessionario, pur avendo prodotto la relata di notifica che comprova il recapito di un atto recante tale numero, non ha poi prodotto l'intimazione, con la conseguenza che non è in alcun modo possibile verificare la riferibilità di tale intimazione di pagamento all'avviso di addebito n.
9720120015515558000 notificato il 19.10.2012”.
L'Agenzia appellante – nel rilevare che il Tribunale ha erroneamente indicato il numero dell'intimazione di pagamento indicato quale atto interruttivo della prescrizione in relazione all'avviso di addebito n. 39720120015515558000 (posto che il numero identificativo corretto non è
“09720149046676284000”, bensì “09720149007051012000”, come risulta dalla documentazione in atti), ha chiesto di produrre, in quanto indispensabile, l'intimazione di pagamento n.
09720149007051012000, sì da fornire la dimostrazione della riferibilità di detta intimazione al predetto avviso di addebito.
Rileva il Collegio che nel giudizio innanzi al Tribunale l' ha Parte_1 tempestivamente prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata A/R indirizzata a contenente il documento n. 9720149007051012000; la raccomandata, spedita il Parte_2
13.2.2014, è stata ricevuta in data 18.2.2014 dal portiere dello stabile. Il Tribunale (condivisibilmente, allo stato degli atti) ha ritenuto tale documento insufficiente ad interrompere il termine di prescrizione non essendo possibile verificare la riferibilità di tale intimazione di pagamento all'avviso di addebito n. 9720120015515558000 notificato il 19.10.2012.
Orbene, è consolidato e condivisibile orientamento della S.C. quello secondo cui nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (cfr., in particolare, Sez. L, Ordinanza n. 16358 del 12/06/2024, ove è stata qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione).
In senso conforme è stato affermato che, in caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, “ex se”, all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti
6 della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (Sez. L - , Ordinanza n. 24813 del 16/08/2022).
Facendo applicazione di tali principi, ritiene il Collegio che possa essere acquisito, in quanto indispensabile, il documento prodotto nel presente grado dall' , ovvero Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 9720149007051012000, ricevuta da in data Parte_2
18.2.2014.
Ebbene, l'esame di tale intimazione rende evidente che la stessa riguarda proprio – e unicamente - l'avviso di addebito n. 397 2012 0015515558 000 notificato il 19.10.2012.
Risulta, dunque, evidente che il termine di prescrizione relativo alla pretesa contributiva portata da detto avviso di addebito è stata interrotta in data 18.2.2014, essendo certamente rituale la consegna della raccomandata al portiere dello stabile ove risiedeva Parte_2
Tanto chiarito, occorre tuttavia verificare se l'atto interruttivo notificato in data 18.2.2014 abbia impedito il successivo maturare della prescrizione.
Innanzi tutto, va chiarito che, nella specie, non opera il termine di sospensione di cui all'articolo unico, comma 623, L. n. 147/2023, cui si riferisce il secondo motivo dell'appello principale.
In proposito la S.C., anche da ultimo (Sez. L, Ordinanza n. 7640 del 2025), ha chiarito quanto segue: “In tema di estinzione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, la sospensione della prescrizione CP_ di cui all'art. 1, comma 623, della l. n. 147 del 2013 non si applica ai crediti previdenziali dell' ente pubblico non statale che non rientra tra i soggetti menzionati dall'art. 1, comma 618, della medesima legge, il quale considera i soli enti locali e ed uffici dello Stato come soggetti che possono emettere i ruoli oggetto della definizione agevolata in esso disciplinata.” (cfr. Cass. n. 7285 del 2024
e n.1893 del 2020).
L'art.1 comma 618 della legge n.147 del 2013 dispone che la definizione agevolata si applica ai “carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013”. Il successivo comma 623 poi stabilisce che “Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.” La sospensione della prescrizione di cui al citato comma 623 riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, senza che assuma rilevanza la richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (cfr. Cass. n. 1893 del 2020). Tuttavia, la definizione agevolata non si applica ai crediti previdenziali essendo riferita, come detto, a ruoli formati da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, CP_ province e comuni e l' quale ente pubblico non statale, non rientra in alcuno dei soggetti
7 menzionati dalla norma”.
Ne consegue che la sospensione della prescrizione ex art. 1, comma 623 della legge n.147 del 2013 non può trovare applicazione nel caso di specie.
Va aggiunto, tenuto anche conto delle questioni devolute al grado dall'appellante incidentale, che non costituisce valido atto di interruzione della prescrizione l'intimazione di pagamento n. 09720179006033718, notificata mediante deposito presso la casa comunale, per irreperibilità assoluta, in data 23.11.2017. E ciò per le motivazioni che si andranno di seguito ampiamente ad illustrare infra, al punto 3.1.2, a cui si rinvia e che devono intendersi integralmente richiamate.
Tale circostanza (che assorbe la questione posta con il terzo motivo dell'appello principale, volta ad anticipare l'efficacia interruttiva dell'intimazione di pagamento n. 09720179006033718) comporta che il 18.2.2019 - e dunque ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento n. 097
2021 90264117 60/000 e prima che potessero operare le cause di sospensione di cui si dirà infra - il termine di prescrizione relativo all'avviso di addebito n. 09720120015515558000 è spirato.
Ne segue il rigetto dell'appello principale.
3. Veniamo all'esame dell'appello incidentale, che concerne i seguenti avvisi di addebito:
- n. 397201220022777356400 notificato in data 28.1.2013;
- n. 39720130006735028000 notificato in data 18.4.2013;
- n. 39720130012920740000 notificato in data 23.12.2013,
- n. 39720140003974426000 notificato in data 3.6.2014;
- n. 39720140010016287000 notificato in data 25.9.2014;
- n. 39720140025794347000 notificato in data 19.1.2015;
- n. 39720150005171273000 notificato il 24.9.2015
- n. 39720160002539659000 notificato in data 9.4.2016.
È bene evidenziare che il gravame non riguarda l'avviso di addebito n. 39720160018527470000 notificato in data 8.11.2016, in relazione al quale la ha prestato acquiescenza alla sentenza Parte_2 appellata.
3.1. L'appello incidentale è parzialmente fondato.
3.1.1. Per ragioni di ordine logico e di chiarezza espositiva occorre dapprima soffermarsi sul secondo motivo dell'appello incidentale, con cui ha censurato la sentenza Parte_2 impugnata laddove ha affermato: «Infine, pure infondata è l'eccezione di prescrizione in relazione agli altri due avvisi di addebito oggetto della causa portante, nn. 39720160002539659000 e
39720160018527470000, per i quali la prescrizione è stata utilmente interrotta dalla notifica della comunicazione inerente alla rottamazione cui aveva aderito la ricorrente, notificata il 7.11.2019 e,
8 quindi, entro il quinquennio dalla notifica degli avvisi, risalente, rispettivamente, al 9.4.2016 e all'8.11.2016.
Naturalmente, la notifica dell'intimazione opposta in questa sede, avvenuta il 9.2.2022, vale ad interrompere ulteriormente la prescrizione essendo intervenuta entro il quinquennio successivo ad entrambi i due precedenti atti interruttivi, notificati, come detto, il 23.11.2017 ed il 7.11.2019».
Sul punto, nel gravame incidentale, si richiama il decreto legge n. 119/18 convertito nella legge 136/2018 (cd. Rottamazione-ter) e in particolare l'art. 3, commi 5, 10 e 14, assumendo che l'adesione alla rottamazione ha comportato soltanto una sospensione della prescrizione, non già la sua interruzione. Avuto particolare riguardo all'art. 3, comma 10 cit. (secondo cui: “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza”), si assume che “almeno per l'avviso di addebito n. 39720160002539659000 notificato in data 9.4.2016, sono maturati i termini di prescrizione anche considerando la sospensione della stessa dal 30.4.2019 al 30.11.2019 (data in cui doveva essere effettuato il primo pagamento come emerge dal prospetto).”.
Orbene, rileva il Collegio che effettivamente l'adesione alla procedura di “rottamazione” ha comportato, ai sensi del combinato disposto dei commi 10 lett. a) e 14 dell'art. 3 del Decreto-Legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, la sospensione dei termini di prescrizione dalla presentazione della dichiarazione (30.4.2019) alla data in cui doveva essere effettuato il primo pagamento (30.11.2019).
A tale sospensione deve, però, aggiungersi anche l'ulteriore sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali legata alla normativa emergenziale del 2020.
Come noto, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 (“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”) dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
9 In seguito, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) al
30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. L'art. 11, comma 9, analogamente all'articolo 37, comma
2, del decreto-legge n. 18/2020, comporta per il periodo precisato la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Le due cause di sospensione sono cumulabili, sicché, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere complessivamente 311 giorni (129 giorni ex art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 + 182 giorni ex art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021) al termine quinquennale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
Nel caso di specie, l'avviso di addebito n. 39720160002539659000 è stato notificato in data
9.4.2016, sicché trovano pacificamente applicazione entrambe le sospensioni previste dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/20 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/20.
Pertanto, tenuto conto della sospensione complessiva di 311 giorni, cui deve aggiungersi anche la sospensione dal 30.4.2019 al 30.11.2019 (data in cui doveva essere effettuato il primo pagamento in seguito all'adesione alla rottamazione), alla data del 9 febbraio 2022, in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento opposta, la prescrizione non era ancora maturata.
Ne segue che in relazione all'avviso di addebito n. 39720160002539659000 (con argomenti che sarebbero stati replicabili anche per l'avviso di addebito n. 39720160018527470000, in ordine al quale, tuttavia, non vi è stata impugnazione) la sentenza impugnata merita conferma, sia pure con diversa motivazione,.
3.1.2. Con il primo motivo di gravame l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata laddove statuisce: «quanto all'avviso n. 397 2012 20022777356400 (causa n. 5790/2022), lo stesso risulta notificato in data 28.1.2013, di modo che l'intimazione notificata il 23.11.2017, che pure ad esso si riferisce, ha utilmente interrotto la prescrizione. Lo stesso è a dirsi in relazione agli altri avvisi di addebito nn. 39720130006735028000 - 39720130012920740000 -
39720140003974426000 - 39720140010016287000 - 39720140025794347000 -
39720150005171273000 (causa RG n. 5789/2022), tutti del pari oggetto dell'intimazione notificata il 23.11.2017, che risultano notificati entro il quinquennio precedente la notifica dell'atto interruttivo della prescrizione».
10 Secondo la notifica dell'intimazione di pagamento n. Parte_2
09720179006033718, effettuata mediante deposito presso la casa comunale per “irreperibilità assoluta” della destinataria in data 23.11.2017, è nulla e non può essere considerata quale atto interruttivo della prescrizione. In particolare, richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione,
Sezione 6, n. 25724/2022, l'appellante incidentale ha dedotto che nel caso di specie, esaminando la relata di notifica, non emerge l'effettuazione degli adempimenti richiesti dai giudici di legittimità al fine di avvalersi della speciale forma semplificata di notifica per irreperibilità assoluta.
L'assunto è fondato.
Rileva innanzi tutto il Collegio che, nella specie, la notifica è stata effettuata in base al combinato disposto degli artt. 18 del d.lgs. n. 46 del 1999, 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60del d.P.R.
n. 600/1973.
L'art 60 d.P.R. n. 600/73, espressamente richiamato dall'art. 26 d.P.R. citato, prevede che
«La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente
è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
(…)
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
(…)
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano».
Da tale dato normativo, con riferimento alle notifiche effettuate in assenza del destinatario, sono state tratte dai giudici di legittimità le seguenti considerazioni:
a) se il soggetto al quale è indirizzato l'atto ha sede, residenza dimora o domicilio conosciuti ma, al momento della notifica non si rinviene alcuna delle persone idonee a ricevere l'atto in quanto assenti, l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore provvede ad eseguire la notifica con le modalità dell'art 140 c.p.c. con affissione dell'avviso di tentata notifica alla porta del destinatario, deposito dell'atto presso la casa comunale e invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito la destinatario temporaneamente irreperibile;
b) se invece nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente (irreperibilità assoluta) l'avviso di deposito prescritto dall'art 140 c.p.c. non si comunica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario, ma detto avviso
11 si affigge nell'albo del comune e la notificazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di notificazione.
È da escludersi, per espresso disposto della norma, l'applicabilità della procedura di cui all'art. 143 c.p.c.
I suesposti principi trovano conferma nel consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, secondo cui l'art. 60, coma 1, lett. e) del dPR n. 600 del 1973 è stato costantemente interpretato nel senso che, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione (cioè nel caso di irreperibilità c. d. “relativa” di cui all'art. 140
c.p.c.), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'alinea del dPR n. 600 del 1973, art. 60,comma 1, lett. e) ( cfr. Cass. 1338/2016).
In ipotesi di irreperibilità assoluta, invece, si applica il particolare rito, di cui al già citato articolo 60, primo comma, lettera e), del dPR n. 600/1973, il cui utilizzo soggiace a rigorose condizioni. La Suprema Corte ha infatti chiarito che l'agente notificatore è tenuto ad effettuare ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel
Comune di domicilio fiscale (Cass. n. 23183/2023) e che, pertanto, l'assenza di questi presso il recapito anagrafico non dipenda da un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune
(Cass. n. 20577/2023, 10346/2023, 8032/2023).
In considerazione della specificità dello schema notificatorio da ultimo considerato, che si configura quale extrema ratio, è stato anche sottolineato che, ai fini della relativa validità, seppure “il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata” è comunque indispensabile che “dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento” (Cass. n.
21658/2023). Egualmente, le ricerche effettuate non possono essere indicate con formule generiche, sì da impedire ogni controllo (arg. Sez. 5, Ordinanza n. 14658 del 2024).
Così, significativamente, la Corte di cassazione ha ritenuto corretto il ricorso alla notifica ex articolo 60, primo comma, lettera e), del dPR n. 600/1973 nel caso in cui “il notificatore aveva annotato di avere raccolto le informazioni del “custode dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente circa il trasferimento di quest'ultimo in una località non nota”, nonché di aver svolto “le indagini anagrafiche, dalle quali non risultava il trasferimento in altro indirizzo del comune” (Cass. sez. V, 27.7.2018, n. 19958)
Nel caso di specie, risulta dagli atti che:
- la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720179006033718 è stata tentata in Roma, alla via L. Rizzo n. 50 in data 18.9.2017 alle ore 15.34 e il notificatore, nell'occasione, ha apposto
12 sulla relata la scritta “sconosciuto”;
- in data 2.11.2017, sulla medesima relata, il notificatore ha indicato: “da esito i. anagrafiche irrep. assoluta”;
- in data 23.11.2017 ha provveduto al deposito nella casa comunale.
Rileva il Collegio che le modalità di compilazione della relata, nella loro genericità, non consentono alcun controllo sulle ricerche effettivamente effettuate.
In particolare, così come ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, deve considerarsi insufficiente la semplice dicitura “sconosciuto” apposta sulla relata dall'agente postale, senza indicazione delle concrete attività̀ di ricerca espletate (cfr. Cass. n. 19769/2024). E ciò in applicazione dei criteri affermati dalla S.C., secondo cui è necessario che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche (Cass n. 40467 del 16/12/2021; in termini Cass.
n.8638 del 3.4.2017) e che di esse l'ufficiale notificatore dia espresso conto, indicando, ad esempio, se ha chiesto al portiere o ai vicini se conoscessero il destinatario dell'atto o se, invece, si è limitato a verificare che il nome non è indicato sul citofono (circostanza, quest'ultima, irrilevante: Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 17970 del 04/07/2019).
Nella specie, non vi è alcuna certezza circa il presupposto di partenza, ovvero che l'assenza di presso l'abitazione sita in Roma alla via L. Rizzo n. 50 in data 18.9.2017 non Parte_2 fosse momentanea, dovendosi peraltro evidenziare che il predetto indirizzo è quello presso il quale, sono state notificate tutte le precedenti e successive comunicazioni dell'Agenzia delle entrate, puntualmente ricevute dal portiere dello stabile e, pertanto, assolutamente valide.
Ne segue che la successiva ricerca anagrafica effettuata dall'agente non dimostra che, malgrado le ricerche effettuate, non era stato possibile reperire l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario dell'atto nel comune ove il medesimo aveva il domicilio fiscale.
In proposito giova rimarcare la genericità dell'annotazione apposta in data 2.11.2017, ove si indica solo l'effettuazione delle ricerche anagrafiche e le conclusioni tratte (“irreperibilità assoluta”), ma non già il concreto esito delle ricerche espletate. Il notificatore, infatti, non ha annotato se dagli archivi anagrafici risultava trasferita in altro comune o se, piuttosto, risultava Parte_2 ancora residente in [...], luogo in cui – senza indicare le ricerche eventualmente effettuate – il medesimo notificatore la aveva ritenuta “sconosciuta” e, dunque, irreperibile in modo assoluto. Nel secondo caso è evidente l'erroneità dell'accertamento, fondato su un presupposto (la circostanza che fosse sconosciuta presso l'abitazione sita in Parte_2
Roma alla via L. Rizzo n. 50) del tutto incerto.
In definitiva, non vi è prova della sussistenza del presupposto che avrebbe legittimato il ricorso al procedimento notificatorio per irreperibilità assoluta, anziché relativa;
pertanto, la notifica
13 effettuata (senza invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito al destinatario temporaneamente irreperibile) è inefficace ai fini interruttivi.
Una volta escluso che la prescrizione sia stata efficacemente interrotta dalla notifica dell'intimazione n. 09720179006033718, occorre verificare se vi siano stati ulteriori atti interruttivi della prescrizione in relazione ai seguenti sette avvisi di addebito:
- n. 397201220022777356400 notificato in data 28.1.2013;
- n. 39720130006735028000 notificato in data 18.4.2013;
- n. 39720130012920740000 notificato in data 23.12.2013,
- n. 39720140003974426000 notificato in data 3.6.2014;
- n. 39720140010016287000 notificato in data 25.9.2014;
- n. 39720140025794347000 notificato in data 19.1.2015;
- n. 39720150005171273000 notificato il 24.9.2015.
In relazione all'avviso da ultimo indicato (n. 39720150005171273000) deve rilevarsi che il termine di prescrizione quinquennale (decorrente dal 24.9.2015), al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2021 90264117 60/000 in data 9.2.2022, non era ancora decorso, tenuto conto delle sospensioni intervenute a seguito dell'adesione alla definizione agevolata cd. “Rottamazione ter” (214 giorni dal 30.4.2019 al 30.11.2019) e a seguito della normativa emergenziale innanzi richiamata (311 giorni). Se, infatti, dal numero di giorni intercorrenti tra il 24 settembre 2015 e il 9 febbraio 2022, pari a 2.330 giorni, si detraggono i giorni di sospensione della prescrizione, pari a 525 giorni (214+311), residuano 1.805 giorni, e dunque un periodo inferiore a 5 anni.
Con riferimento agli ulteriori sei avvisi di addebito – in relazione ai quali, avuto riguardo alla data di notifica di ciascun avviso e a quella dell'intimazione di pagamento n. 097 2021 90264117
60/000, considerata anche la specificata sospensione di 525 giorni (peraltro non operante per gli avvisi di addebito notificati nel 2013, prescritti antecedentemente al 30.4.2019), comunque sarebbe trascorso un termine superiore a 5 anni, con conseguente prescrizione delle relative pretese - occorre valutare l'eventuale efficacia interruttiva dell'atto n. 09790201903898855000 di comunicazione a delle somme dovute in virtù della sua adesione alla cd. “Rottamazione ter”, Parte_2 ricevuto in data 7.11.2019, e della intimazione di pagamento n. 09720189026573656000, di cui è stato prodotto solo l'avviso di ricevimento della raccomandata di notifica, recapitata in data 8.6.2018
(atti entrambi – si badi – ricevuti dal portiere alla via Luigi Rizzo n. 50).
Orbene, avuto riguardo alle date di notifica degli avvisi di addebito considerati e alla data di notifica dei predetti atti (a prescindere dalla loro effettiva efficacia interruttiva), sono sicuramente prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 397201220022777356400 (notificato in data
14 28.1.2013) e n. 39720130006735028000 (notificato in data 18.4.2013). Infatti, alla data dell'8 giugno
2018 per entrambi detti avvisi era maturato il termine quinquennale di prescrizione.
Quanto agli ulteriori avvisi di addebito, occorre innanzi tutto evidenziare che non ha efficacia interruttiva della prescrizione la comunicazione delle somme dovute a seguito dell'adesione alla cd. Rottamazione ter.
E invero, come già esposto, l'art. 3 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 10 ha previsto: “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza”;
Il successivo comma 14 del medesimo art. 3 stabilisce: “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione”.
Ne segue che il legislatore ha espressamente previsto le conseguenze dell'adesione alla definizione agevolata, stabilendo che la stessa non comporta l'interruzione della prescrizione, bensì la sua sospensione. E non è coerente con il sistema delineato dall'art. 3 del Decreto Legge 23 ottobre
2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 ipotizzare che un atto successivo a quello che comporta la sospensione, e ad esso accessorio e strumentale, abbia effetti interruttivi.
D'altra parte, la comunicazione del 7.11.2019 non contiene una richiesta di pagamento delle somme di cui agli avvisi di addebito per cui è causa, bensì l'indicazione delle somme da pagare a titolo di “saldo e stralcio” e a titolo di “rottamazione-ter”, e ciò facendo espressamente seguito alla dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti presentata da Parte_2 il 30/04/2019 prot. n. 2019- ADERISC-3930496, dichiarazione che – come detto – non equivale a un riconoscimento del debito (avente, di regola, efficacia interruttiva della prescrizione), bensì a una causa prevista ex lege di sospensione della prescrizione.
Ne segue che la predetta comunicazione del 7.11.2019 non soddisfa i requisiti richiesti perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ.: esso, infatti, “deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (Sez. 2, Ordinanza n. 7188 del 2025).
Una volta esclusa l'efficacia interruttiva della comunicazione notificata il 7.11.2019, occorre
15 verificare la portata dell'intimazione di pagamento n. 09720189026573656000.
Orbene, rileva il Collegio che tale atto non è stato prodotto in giudizio. Nella comparsa di costituzione innanzi al Tribunale l' si è limitata ad affermare, alla pagina 3, che Parte_1 la prescrizione sarebbe stata interrotta “con intimazione di pagamento n. 09720189026573656000, di cui si produce l'avviso di ricevimento della racc.ta di notifica”.
In altri termini, è stata prodotta solo la stampa di un documento da cui risulta che in data 8 giugno 2018 è stata notificata, a mezzo raccomandata, a un atto, individuato come Parte_2
“documento n° 09720189026573656000”. In allegato vi è la riproduzione di un report interno o comunque di un modulo verosimilmente compilato dall' , contenente i dati della Parte_1 spedizione, ove, in particolare, si legge che il documento di riferimento è una “intimazione di pagamento”, recante n. 09720189026573656000.
Non è stato, tuttavia, prodotta – né in primo grado né nel presente grado - tale intimazione né è stato chiarito dall' quale fosse il contenuto dell'intimazione stessa, e in Parte_1 particolare a quale o a quali avvisi di addebito si riferisse.
Ora, appare evidente che non è possibile ritenere l'efficacia interruttiva di un atto inviato a mezzo raccomandata senza conoscerne il contenuto (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24677 del 2021), neanche allegato dalla parte interessata.
Ne segue che, in mancanza di qualsivoglia atto interruttivo valido ovvero di un atto di sospensione prima della scadenza del termine quinquennale, devono ritenersi prescritti i contributi di cui all'avviso di addebito n. 39720130012920740000 notificato in data 23.12.2013.
Quanto agli avvisi di addebito n. 39720140003974426000 notificato in data 3.6.2014, n.
39720140010016287000 notificato in data 25.9.2014 e n. 39720140025794347000 notificato in data
19.1.2015, in assenza di qualsivoglia atto interruttivo precedente e pur considerando le cause di sospensione innanzi precisate (pari complessivamente a 525 giorni), il termine di prescrizione quinquennale è maturato prima della notifica dell'intimazione di pagamento del 9.2.2022.
In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi che non sono dovute da – oltre alle somme di cui all'avviso di addebito n. - Parte_2
39720120015515558000, su cui la sentenza del Tribunale va confermata - anche le somme di cui agli avvisi di addebito n. 397201220022777356400, n. 39720130006735028000, n.
39720130012920740000, n. 39720140003974426000, n. 39720140010016287000 e n.
39720140025794347000.
4. Le spese del doppio grado, considerato l'esito complessivo del giudizio, possono essere compensate in ragione di un terzo, ponendosi la restante parte a carico delle parti soccombenti (l' CP_1
16 e l' ), in solido tra loro stante l'interesse comune. Parte_1
Le spese per il primo grado sono liquidate, per l'intero, in euro 3.330,00 per compensi, confermandosi “l'intero” come liquidato dal Tribunale, in quanto congruo avuto riguardo alla natura della controversia, al valore della causa e alle attività prestate.
Le spese del grado vengono liquidate, per l'intero, in euro 2.400,00, tenuto conto di tutti i parametri di riferimento.
Va disposta la distrazione in favore dell'Avv. Massimiliano Sbernini, procuratore antistatario.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell' , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_1 previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in ordine all'appello proposto dall' e all'appello Parte_1 incidentale proposto da così provvede: Parte_2
- rigetta l'appello proposto dall' ; Parte_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell' Parte_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa
[...] impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto;
-in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, dichiara che non sono altresì dovute da le somme di cui agli avvisi di addebito n. 397201220022777356400, n. Parte_2
39720130006735028000, n. 39720130012920740000, n. 39720140003974426000, n.
39720140010016287000 e n. 39720140025794347000;
- condanna l' e l' , in solido tra loro, alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1 Parte_2 dei due terzi delle spese del doppio grado che liquida, per detta frazione, per il primo grado
[...] in euro 2.200,00 e per il secondo grado in euro 1.800,00, oltre – per entrambi i gradi - spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Massimiliano Sbernini, procuratore antistatario.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Garzia
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza dell'8 luglio 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 2762/2022 R.G. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Anastasia Giglio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino, alla via Dante n. 50
APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Sbernini, presso il cui C.F._1 studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via Germanico n. 101
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Ester Ada Vita Sciplino, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente, sita in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29
APPELLATO E APPELLATO INCIDENTALE
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7654/2022 pubblicata il 27.9.2022
Conclusioni: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con tre distinti ricorsi, depositati il 21.2.2022, proponeva opposizione Parte_2 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720219026411760/000 notificata in data 9.2.2022 con riferimento agli avvisi di addebito n. 39720130006735028000, n. 39720130012920740000, n.
39720140003974426000, n. 39720140010016287000, n. 39720140025794347000, n.
39720150005171273000, n. 39720160002539659000 e n. 39720160018527470000 (causa n.
5789/2022 R.G.), n. 397 2012 20022777356400 (causa n. 5790/2022 R.G.) e n.
39720120015515558000 (causa n. 5791/2022 R.G.), lamentando l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
Si costituiva in giudizio l' , in ciascuno dei tre procedimenti, deducendo il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva;
concludeva, quindi, per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Si costituiva nei tre procedimenti anche l' , eccependo il proprio difetto Parte_1 di legittimazione passiva e l'intervenuta interruzione della prescrizione, a mezzo di plurimi atti;
chiedeva, quindi, il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria di spese.
Riunite le tre cause e depositate note autorizzate, all'udienza del 27 settembre 2022 il
Tribunale così decideva la causa: «1. - dichiara prescritto il credito di cui all'avviso di addebito n.
39720120015515558000; 2. - rigetta nel resto il ricorso;
3. - condanna i convenuti alla rifusione, in favore dell'avv. SBERNINI MASSIMILIANO, procuratore antistatario, di un terzo delle spese di lite che liquida, per detta frazione, in complessivi €1143,00, di cui €1100,00 a titolo di compensi professionali ed €43,00 a titolo di esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge».
Avverso tale decisione proponeva appello l' per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Ammissibilità produzione nuovi documenti indispensabili ai fini della decisione della causa – art. 437, co. 2, cpc”: lamentava che il Tribunale aveva dichiarato prescritto il credito di cui all'avviso di addebito n. 39720120015515558000, mentre, in realtà, la prescrizione non era decorsa:
l'intimazione di pagamento n. 09720149007051012000 (erroneamente indicata dal Tribunale come n. 09720149046676284000) non era stata ritenuta utile in quanto era stata prodotta solo la relata di notifica, non l'intimazione cui la stessa si riferiva;
chiedeva, quindi, di produrre, in quanto indispensabile, l'intimazione di pagamento n. 09720149007051012000, sì da fornire la dimostrazione della riferibilità di detta intimazione all'avviso di addebito n. 39720120015515558000;
2) “Violazione della norma dell'articolo unico, comma 623, L. n. 147/2013 (Legge di
2 Stabilità per il 2014), come successivamente modificato con D.L. n. 16/2014 e relativa legge di conversione – Violazione della norma di cui all'art. 2943 c.c.”: secondo l'appellante, in ogni caso il
Tribunale aveva errato nel ritenere che il termine di prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n. 39720120015515558000 non era stato tempestivamente interrotto con la notifica in data
23.11.2017 dell'intimazione di pagamento n. 09720179006033718000, non avendo considerato l'operatività della sospensione della riscossione esattoriale e dei termini di prescrizione per il periodo dall'1.1.2014 al 15.6.2014, disposta con la norma di cui all'articolo unico, comma 623, L. n. 147/2013
(Legge di stabilità per il 2014), come successivamente modificato con D.L. n. 16/2014 e relativa legge di conversione;
3) “Violazione del principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il destinatario di cui all'art. 149 cpc, applicabile agli atti notificati dall'esattore ai sensi dell'art. 26,
DPR n. 602/1973 e dell'art. 60, DPR n. 600/1973”: secondo l'appellante, sempre con riferimento all'avviso di addebito n. 39720120015515558000, il Tribunale aveva altresì errato nel ritenere che
“il primo atto interruttivo della prescrizione di cui l' ha dato prova Parte_1 risale al 23.11.2017 (cfr. intimazione di pagamento n. 09720179006033718 notificata mediante deposito presso la casa comunale per irreperibilità assoluta in data 23.11.2017), con conseguente inutile decorso del quinquennio di legge”; non aveva, infatti, tenuto conto del fatto che sulla relata di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720179006033718000 il messo notificatore aveva annotato per il primo infruttuoso tentativo di notifica la data del 18.9.2017, alla quale pertanto poteva dirsi interrotto (per il notificante) il termine di prescrizione, in virtù del principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica.
Chiedeva, pertanto, a questa Corte di “riformare la gravata sentenza, e per l'effetto rigettare la domanda a suo tempo proposta da col ricorso iscritto al n. 5791/2022 RGL del Parte_2
Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, riunito al n. 5789/2022 RGL. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva in giudizio , che confutava le ragioni dell'avverso gravame Parte_2
(opponendosi all'acquisizione documentale richiesta da controparte in quanto tardiva e rilevando che, comunque, “se si confronta la relata della intimazione di pagamento 09720149007051012000 del
18.2.2014 con la relata dell'avviso di addebito n. 39720120015515558000 del 19.10.2012 - citata da controparte - appare di tutta evidenza che le firme sono identiche e sono del portiere dello stabile non riferibili comunque alla odierna appellante. Conseguentemente anche tale notifica non andrebbe ad inficiare la ricostruzione del giudice di prime cure”); proponeva, quindi, appello incidentale avverso la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) “nullità della notifica del 23.11.2017 effettuata ai sensi dell'art. 60 comma 1, lett. 3 del
3 d.p.r. 600/73”: secondo l'appellante incidentale la notifica del 23.11.2017, effettuata con la modalità semplificata prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. 600/73, era illegittima e non poteva essere considerata quale atto interruttivo della prescrizione dell'avviso n. 397201220022777356400 notificato il 28.1.2013; il relativo credito, dunque, non poteva essere più preteso;
aggiungeva che per gli stessi motivi anche gli avvisi n. 39720130006735028000; n. 39720130012920740000; n.
39720140003974426000; n. 39720140010016287000; n. 39720140025794347000 e n.
39720150005171273000 - oggetto del giudizio R.G. 5789/22 (notificati rispettivamente in data
18/04/2013, 23/12/2013, 03/06/2014, 25/09/2014, 19/01/2015 e 24/09/2015) erano da ritenere prescritti;
2) “rottamazione ter e prescrizione avvisi di addebito”: assumeva l'appellante che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l'avviso di addebito n. 39720160002539659000 non fosse prescritto in quanto il termine prescrizionale sarebbe stato validamente interrotto dalla notifica della comunicazione inerente alla rottamazione ter cui aveva aderito la contribuente avvenuta il
7.11.2019.
Aggiungeva che solo per l'avviso n. 39720160018527470000 i termini di prescrizione non erano maturati e, pertanto, limitatamente a tale specifico avviso, prestava acquiescenza alla sentenza.
Concludeva, quindi, nei seguenti termini: “preliminarmente dichiarare inammissibile la produzione documentale richiesta da controparte;
nel merito rigettare l'appello per le motivazioni addotte. Confermare la impugnata sentenza limitatamente al capo dell'accoglimento (avviso di addebito 39720120015515558000) con emenda della motivazione in riferimento alla notifica del
23.11.2017 da ritenersi nulla.
In via incidentale riformare la impugnata sentenza accogliendo l'originale ricorso dichiarando l'avviso n. 397201220022777356400 notificato il 28.1.2013 - oggetto del giudizio R.G.
5790/22 (poi riunito), risultando nulla la notifica del 2017 andrà considerato prescritto essendo la prima interruzione utile quella della intimazione del 2022 oggetto di impugnativa
Dichiarare prescritti gli avvisi nn. 39720130006735028000; 39720130012920740000;
39720140003974426000; 39720140010016287000; 39720140025794347000 e
39720150005171273000 - oggetto del giudizio R.G. 5789/22 (notificati rispettivamente 18/04/2013;
23/12/2013; 03/06/2014; 25/09/2014; 19/01/2015 e 24/09/2015).
Dichiarare altresì prescritto l'avviso n. 39720160002539659000 notificato in data
9.4.2016”, con condanna dell' e dell' alle spese del doppio grado di Parte_1 CP_1 giudizio, da distrarsi.
Si costituiva altresì l' sostenendo le ragioni dell' e CP_1 Parte_1 chiedendo il rigetto dell'appello incidentale promosso da perché infondato in fatto Parte_2
4 ed in diritto.
All'udienza del 24 giugno 2025, stante la mancata comparizione dell'appellante principale, la causa veniva differita.
All'udienza dell'8 luglio 2025, presenti tutte le parti, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello principale, proposto dall' , è infondato. Parte_1
2.1. Occorre innanzi tutto rilevare che in ordine alla legittimazione ad agire dell'
[...]
nel presente giudizio si è formato il giudicato. Parte_1
In proposito giova evidenziare che nel corso del giudizio innanzi al Tribunale sia l' che CP_1
l' hanno prospettato, sotto diversi profili, la propria carenza di legitimatio ad Parte_1 causam. In particolare, l' ha sostenuto che, nella specie, sussisteva unicamente Controparte_2 la legittimazione dell' . La questione, pertanto, ha formato oggetto di discussione Parte_1 nel contraddittorio delle parti.
Il Tribunale, decidendo in ordine all'eccezione sollevata dall' , ha ritenuto che, rispetto CP_1 all'unica questione oggetto del contendere, ovvero “l'intervenuta prescrizione dei crediti nel periodo dalla notifica degli avvisi di addebito alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta”, “è senz'altro legittimato passivamente anche l' in quanto ente impositore titolare della posizione CP_1 creditoria della cui prescrizione si tratta”: ha così, evidentemente dichiarato la legittimazione di entrambi i soggetti convenuti in primo grado.
Si tratta di statuizione non impugnata e, pertanto, ormai definitiva. Ne segue che il Collegio, su detta questione, non può più pronunciarsi. È, infatti, pacifico che la verifica della “legitimatio ad causam” è possibile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, col limite, però, della formazione del giudicato interno (cfr., pacificamente, Sez. 5-, Sentenza n. 29505 del 24/12/2020).
2.2. I tre motivi dell'appello principale – da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione – mirano a contrastare la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto l'opposizione proposta fondata soltanto in riferimento al credito di cui all'avviso di addebito n.
39720120015515558000, “per il quale risulta effettivamente decorso il termine quinquennale di prescrizione”.
In proposito il primo giudice ha osservato quanto segue: “Il predetto avviso risulta notificato in data 19.10.2012, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione di cui l' Parte_1
ha dato prova risale al 23.11.2017 (cfr. intimazione di pagamento n.
[...]
09720179006033718 notificata mediante deposito presso la casa comunale per irreperibilità assoluta in data 23.11.2017), con conseguente inutile decorso del quinquennio di legge.
5 Né può ritenersi raggiunta la prova della interruzione della prescrizione per questo avviso di addebito mediante invio dell'intimazione n. 09720149046676284000. Ed invero, in relazione a tale atto il concessionario, pur avendo prodotto la relata di notifica che comprova il recapito di un atto recante tale numero, non ha poi prodotto l'intimazione, con la conseguenza che non è in alcun modo possibile verificare la riferibilità di tale intimazione di pagamento all'avviso di addebito n.
9720120015515558000 notificato il 19.10.2012”.
L'Agenzia appellante – nel rilevare che il Tribunale ha erroneamente indicato il numero dell'intimazione di pagamento indicato quale atto interruttivo della prescrizione in relazione all'avviso di addebito n. 39720120015515558000 (posto che il numero identificativo corretto non è
“09720149046676284000”, bensì “09720149007051012000”, come risulta dalla documentazione in atti), ha chiesto di produrre, in quanto indispensabile, l'intimazione di pagamento n.
09720149007051012000, sì da fornire la dimostrazione della riferibilità di detta intimazione al predetto avviso di addebito.
Rileva il Collegio che nel giudizio innanzi al Tribunale l' ha Parte_1 tempestivamente prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata A/R indirizzata a contenente il documento n. 9720149007051012000; la raccomandata, spedita il Parte_2
13.2.2014, è stata ricevuta in data 18.2.2014 dal portiere dello stabile. Il Tribunale (condivisibilmente, allo stato degli atti) ha ritenuto tale documento insufficiente ad interrompere il termine di prescrizione non essendo possibile verificare la riferibilità di tale intimazione di pagamento all'avviso di addebito n. 9720120015515558000 notificato il 19.10.2012.
Orbene, è consolidato e condivisibile orientamento della S.C. quello secondo cui nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (cfr., in particolare, Sez. L, Ordinanza n. 16358 del 12/06/2024, ove è stata qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione).
In senso conforme è stato affermato che, in caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, “ex se”, all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti
6 della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (Sez. L - , Ordinanza n. 24813 del 16/08/2022).
Facendo applicazione di tali principi, ritiene il Collegio che possa essere acquisito, in quanto indispensabile, il documento prodotto nel presente grado dall' , ovvero Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 9720149007051012000, ricevuta da in data Parte_2
18.2.2014.
Ebbene, l'esame di tale intimazione rende evidente che la stessa riguarda proprio – e unicamente - l'avviso di addebito n. 397 2012 0015515558 000 notificato il 19.10.2012.
Risulta, dunque, evidente che il termine di prescrizione relativo alla pretesa contributiva portata da detto avviso di addebito è stata interrotta in data 18.2.2014, essendo certamente rituale la consegna della raccomandata al portiere dello stabile ove risiedeva Parte_2
Tanto chiarito, occorre tuttavia verificare se l'atto interruttivo notificato in data 18.2.2014 abbia impedito il successivo maturare della prescrizione.
Innanzi tutto, va chiarito che, nella specie, non opera il termine di sospensione di cui all'articolo unico, comma 623, L. n. 147/2023, cui si riferisce il secondo motivo dell'appello principale.
In proposito la S.C., anche da ultimo (Sez. L, Ordinanza n. 7640 del 2025), ha chiarito quanto segue: “In tema di estinzione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, la sospensione della prescrizione CP_ di cui all'art. 1, comma 623, della l. n. 147 del 2013 non si applica ai crediti previdenziali dell' ente pubblico non statale che non rientra tra i soggetti menzionati dall'art. 1, comma 618, della medesima legge, il quale considera i soli enti locali e ed uffici dello Stato come soggetti che possono emettere i ruoli oggetto della definizione agevolata in esso disciplinata.” (cfr. Cass. n. 7285 del 2024
e n.1893 del 2020).
L'art.1 comma 618 della legge n.147 del 2013 dispone che la definizione agevolata si applica ai “carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013”. Il successivo comma 623 poi stabilisce che “Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.” La sospensione della prescrizione di cui al citato comma 623 riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, senza che assuma rilevanza la richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (cfr. Cass. n. 1893 del 2020). Tuttavia, la definizione agevolata non si applica ai crediti previdenziali essendo riferita, come detto, a ruoli formati da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, CP_ province e comuni e l' quale ente pubblico non statale, non rientra in alcuno dei soggetti
7 menzionati dalla norma”.
Ne consegue che la sospensione della prescrizione ex art. 1, comma 623 della legge n.147 del 2013 non può trovare applicazione nel caso di specie.
Va aggiunto, tenuto anche conto delle questioni devolute al grado dall'appellante incidentale, che non costituisce valido atto di interruzione della prescrizione l'intimazione di pagamento n. 09720179006033718, notificata mediante deposito presso la casa comunale, per irreperibilità assoluta, in data 23.11.2017. E ciò per le motivazioni che si andranno di seguito ampiamente ad illustrare infra, al punto 3.1.2, a cui si rinvia e che devono intendersi integralmente richiamate.
Tale circostanza (che assorbe la questione posta con il terzo motivo dell'appello principale, volta ad anticipare l'efficacia interruttiva dell'intimazione di pagamento n. 09720179006033718) comporta che il 18.2.2019 - e dunque ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento n. 097
2021 90264117 60/000 e prima che potessero operare le cause di sospensione di cui si dirà infra - il termine di prescrizione relativo all'avviso di addebito n. 09720120015515558000 è spirato.
Ne segue il rigetto dell'appello principale.
3. Veniamo all'esame dell'appello incidentale, che concerne i seguenti avvisi di addebito:
- n. 397201220022777356400 notificato in data 28.1.2013;
- n. 39720130006735028000 notificato in data 18.4.2013;
- n. 39720130012920740000 notificato in data 23.12.2013,
- n. 39720140003974426000 notificato in data 3.6.2014;
- n. 39720140010016287000 notificato in data 25.9.2014;
- n. 39720140025794347000 notificato in data 19.1.2015;
- n. 39720150005171273000 notificato il 24.9.2015
- n. 39720160002539659000 notificato in data 9.4.2016.
È bene evidenziare che il gravame non riguarda l'avviso di addebito n. 39720160018527470000 notificato in data 8.11.2016, in relazione al quale la ha prestato acquiescenza alla sentenza Parte_2 appellata.
3.1. L'appello incidentale è parzialmente fondato.
3.1.1. Per ragioni di ordine logico e di chiarezza espositiva occorre dapprima soffermarsi sul secondo motivo dell'appello incidentale, con cui ha censurato la sentenza Parte_2 impugnata laddove ha affermato: «Infine, pure infondata è l'eccezione di prescrizione in relazione agli altri due avvisi di addebito oggetto della causa portante, nn. 39720160002539659000 e
39720160018527470000, per i quali la prescrizione è stata utilmente interrotta dalla notifica della comunicazione inerente alla rottamazione cui aveva aderito la ricorrente, notificata il 7.11.2019 e,
8 quindi, entro il quinquennio dalla notifica degli avvisi, risalente, rispettivamente, al 9.4.2016 e all'8.11.2016.
Naturalmente, la notifica dell'intimazione opposta in questa sede, avvenuta il 9.2.2022, vale ad interrompere ulteriormente la prescrizione essendo intervenuta entro il quinquennio successivo ad entrambi i due precedenti atti interruttivi, notificati, come detto, il 23.11.2017 ed il 7.11.2019».
Sul punto, nel gravame incidentale, si richiama il decreto legge n. 119/18 convertito nella legge 136/2018 (cd. Rottamazione-ter) e in particolare l'art. 3, commi 5, 10 e 14, assumendo che l'adesione alla rottamazione ha comportato soltanto una sospensione della prescrizione, non già la sua interruzione. Avuto particolare riguardo all'art. 3, comma 10 cit. (secondo cui: “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza”), si assume che “almeno per l'avviso di addebito n. 39720160002539659000 notificato in data 9.4.2016, sono maturati i termini di prescrizione anche considerando la sospensione della stessa dal 30.4.2019 al 30.11.2019 (data in cui doveva essere effettuato il primo pagamento come emerge dal prospetto).”.
Orbene, rileva il Collegio che effettivamente l'adesione alla procedura di “rottamazione” ha comportato, ai sensi del combinato disposto dei commi 10 lett. a) e 14 dell'art. 3 del Decreto-Legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, la sospensione dei termini di prescrizione dalla presentazione della dichiarazione (30.4.2019) alla data in cui doveva essere effettuato il primo pagamento (30.11.2019).
A tale sospensione deve, però, aggiungersi anche l'ulteriore sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali legata alla normativa emergenziale del 2020.
Come noto, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 (“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”) dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
9 In seguito, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) al
30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. L'art. 11, comma 9, analogamente all'articolo 37, comma
2, del decreto-legge n. 18/2020, comporta per il periodo precisato la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Le due cause di sospensione sono cumulabili, sicché, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere complessivamente 311 giorni (129 giorni ex art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 + 182 giorni ex art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021) al termine quinquennale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
Nel caso di specie, l'avviso di addebito n. 39720160002539659000 è stato notificato in data
9.4.2016, sicché trovano pacificamente applicazione entrambe le sospensioni previste dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/20 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/20.
Pertanto, tenuto conto della sospensione complessiva di 311 giorni, cui deve aggiungersi anche la sospensione dal 30.4.2019 al 30.11.2019 (data in cui doveva essere effettuato il primo pagamento in seguito all'adesione alla rottamazione), alla data del 9 febbraio 2022, in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento opposta, la prescrizione non era ancora maturata.
Ne segue che in relazione all'avviso di addebito n. 39720160002539659000 (con argomenti che sarebbero stati replicabili anche per l'avviso di addebito n. 39720160018527470000, in ordine al quale, tuttavia, non vi è stata impugnazione) la sentenza impugnata merita conferma, sia pure con diversa motivazione,.
3.1.2. Con il primo motivo di gravame l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata laddove statuisce: «quanto all'avviso n. 397 2012 20022777356400 (causa n. 5790/2022), lo stesso risulta notificato in data 28.1.2013, di modo che l'intimazione notificata il 23.11.2017, che pure ad esso si riferisce, ha utilmente interrotto la prescrizione. Lo stesso è a dirsi in relazione agli altri avvisi di addebito nn. 39720130006735028000 - 39720130012920740000 -
39720140003974426000 - 39720140010016287000 - 39720140025794347000 -
39720150005171273000 (causa RG n. 5789/2022), tutti del pari oggetto dell'intimazione notificata il 23.11.2017, che risultano notificati entro il quinquennio precedente la notifica dell'atto interruttivo della prescrizione».
10 Secondo la notifica dell'intimazione di pagamento n. Parte_2
09720179006033718, effettuata mediante deposito presso la casa comunale per “irreperibilità assoluta” della destinataria in data 23.11.2017, è nulla e non può essere considerata quale atto interruttivo della prescrizione. In particolare, richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione,
Sezione 6, n. 25724/2022, l'appellante incidentale ha dedotto che nel caso di specie, esaminando la relata di notifica, non emerge l'effettuazione degli adempimenti richiesti dai giudici di legittimità al fine di avvalersi della speciale forma semplificata di notifica per irreperibilità assoluta.
L'assunto è fondato.
Rileva innanzi tutto il Collegio che, nella specie, la notifica è stata effettuata in base al combinato disposto degli artt. 18 del d.lgs. n. 46 del 1999, 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60del d.P.R.
n. 600/1973.
L'art 60 d.P.R. n. 600/73, espressamente richiamato dall'art. 26 d.P.R. citato, prevede che
«La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente
è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
(…)
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
(…)
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano».
Da tale dato normativo, con riferimento alle notifiche effettuate in assenza del destinatario, sono state tratte dai giudici di legittimità le seguenti considerazioni:
a) se il soggetto al quale è indirizzato l'atto ha sede, residenza dimora o domicilio conosciuti ma, al momento della notifica non si rinviene alcuna delle persone idonee a ricevere l'atto in quanto assenti, l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore provvede ad eseguire la notifica con le modalità dell'art 140 c.p.c. con affissione dell'avviso di tentata notifica alla porta del destinatario, deposito dell'atto presso la casa comunale e invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito la destinatario temporaneamente irreperibile;
b) se invece nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente (irreperibilità assoluta) l'avviso di deposito prescritto dall'art 140 c.p.c. non si comunica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario, ma detto avviso
11 si affigge nell'albo del comune e la notificazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di notificazione.
È da escludersi, per espresso disposto della norma, l'applicabilità della procedura di cui all'art. 143 c.p.c.
I suesposti principi trovano conferma nel consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, secondo cui l'art. 60, coma 1, lett. e) del dPR n. 600 del 1973 è stato costantemente interpretato nel senso che, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione (cioè nel caso di irreperibilità c. d. “relativa” di cui all'art. 140
c.p.c.), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'alinea del dPR n. 600 del 1973, art. 60,comma 1, lett. e) ( cfr. Cass. 1338/2016).
In ipotesi di irreperibilità assoluta, invece, si applica il particolare rito, di cui al già citato articolo 60, primo comma, lettera e), del dPR n. 600/1973, il cui utilizzo soggiace a rigorose condizioni. La Suprema Corte ha infatti chiarito che l'agente notificatore è tenuto ad effettuare ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel
Comune di domicilio fiscale (Cass. n. 23183/2023) e che, pertanto, l'assenza di questi presso il recapito anagrafico non dipenda da un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune
(Cass. n. 20577/2023, 10346/2023, 8032/2023).
In considerazione della specificità dello schema notificatorio da ultimo considerato, che si configura quale extrema ratio, è stato anche sottolineato che, ai fini della relativa validità, seppure “il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata” è comunque indispensabile che “dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento” (Cass. n.
21658/2023). Egualmente, le ricerche effettuate non possono essere indicate con formule generiche, sì da impedire ogni controllo (arg. Sez. 5, Ordinanza n. 14658 del 2024).
Così, significativamente, la Corte di cassazione ha ritenuto corretto il ricorso alla notifica ex articolo 60, primo comma, lettera e), del dPR n. 600/1973 nel caso in cui “il notificatore aveva annotato di avere raccolto le informazioni del “custode dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente circa il trasferimento di quest'ultimo in una località non nota”, nonché di aver svolto “le indagini anagrafiche, dalle quali non risultava il trasferimento in altro indirizzo del comune” (Cass. sez. V, 27.7.2018, n. 19958)
Nel caso di specie, risulta dagli atti che:
- la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720179006033718 è stata tentata in Roma, alla via L. Rizzo n. 50 in data 18.9.2017 alle ore 15.34 e il notificatore, nell'occasione, ha apposto
12 sulla relata la scritta “sconosciuto”;
- in data 2.11.2017, sulla medesima relata, il notificatore ha indicato: “da esito i. anagrafiche irrep. assoluta”;
- in data 23.11.2017 ha provveduto al deposito nella casa comunale.
Rileva il Collegio che le modalità di compilazione della relata, nella loro genericità, non consentono alcun controllo sulle ricerche effettivamente effettuate.
In particolare, così come ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, deve considerarsi insufficiente la semplice dicitura “sconosciuto” apposta sulla relata dall'agente postale, senza indicazione delle concrete attività̀ di ricerca espletate (cfr. Cass. n. 19769/2024). E ciò in applicazione dei criteri affermati dalla S.C., secondo cui è necessario che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche (Cass n. 40467 del 16/12/2021; in termini Cass.
n.8638 del 3.4.2017) e che di esse l'ufficiale notificatore dia espresso conto, indicando, ad esempio, se ha chiesto al portiere o ai vicini se conoscessero il destinatario dell'atto o se, invece, si è limitato a verificare che il nome non è indicato sul citofono (circostanza, quest'ultima, irrilevante: Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 17970 del 04/07/2019).
Nella specie, non vi è alcuna certezza circa il presupposto di partenza, ovvero che l'assenza di presso l'abitazione sita in Roma alla via L. Rizzo n. 50 in data 18.9.2017 non Parte_2 fosse momentanea, dovendosi peraltro evidenziare che il predetto indirizzo è quello presso il quale, sono state notificate tutte le precedenti e successive comunicazioni dell'Agenzia delle entrate, puntualmente ricevute dal portiere dello stabile e, pertanto, assolutamente valide.
Ne segue che la successiva ricerca anagrafica effettuata dall'agente non dimostra che, malgrado le ricerche effettuate, non era stato possibile reperire l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario dell'atto nel comune ove il medesimo aveva il domicilio fiscale.
In proposito giova rimarcare la genericità dell'annotazione apposta in data 2.11.2017, ove si indica solo l'effettuazione delle ricerche anagrafiche e le conclusioni tratte (“irreperibilità assoluta”), ma non già il concreto esito delle ricerche espletate. Il notificatore, infatti, non ha annotato se dagli archivi anagrafici risultava trasferita in altro comune o se, piuttosto, risultava Parte_2 ancora residente in [...], luogo in cui – senza indicare le ricerche eventualmente effettuate – il medesimo notificatore la aveva ritenuta “sconosciuta” e, dunque, irreperibile in modo assoluto. Nel secondo caso è evidente l'erroneità dell'accertamento, fondato su un presupposto (la circostanza che fosse sconosciuta presso l'abitazione sita in Parte_2
Roma alla via L. Rizzo n. 50) del tutto incerto.
In definitiva, non vi è prova della sussistenza del presupposto che avrebbe legittimato il ricorso al procedimento notificatorio per irreperibilità assoluta, anziché relativa;
pertanto, la notifica
13 effettuata (senza invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito al destinatario temporaneamente irreperibile) è inefficace ai fini interruttivi.
Una volta escluso che la prescrizione sia stata efficacemente interrotta dalla notifica dell'intimazione n. 09720179006033718, occorre verificare se vi siano stati ulteriori atti interruttivi della prescrizione in relazione ai seguenti sette avvisi di addebito:
- n. 397201220022777356400 notificato in data 28.1.2013;
- n. 39720130006735028000 notificato in data 18.4.2013;
- n. 39720130012920740000 notificato in data 23.12.2013,
- n. 39720140003974426000 notificato in data 3.6.2014;
- n. 39720140010016287000 notificato in data 25.9.2014;
- n. 39720140025794347000 notificato in data 19.1.2015;
- n. 39720150005171273000 notificato il 24.9.2015.
In relazione all'avviso da ultimo indicato (n. 39720150005171273000) deve rilevarsi che il termine di prescrizione quinquennale (decorrente dal 24.9.2015), al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2021 90264117 60/000 in data 9.2.2022, non era ancora decorso, tenuto conto delle sospensioni intervenute a seguito dell'adesione alla definizione agevolata cd. “Rottamazione ter” (214 giorni dal 30.4.2019 al 30.11.2019) e a seguito della normativa emergenziale innanzi richiamata (311 giorni). Se, infatti, dal numero di giorni intercorrenti tra il 24 settembre 2015 e il 9 febbraio 2022, pari a 2.330 giorni, si detraggono i giorni di sospensione della prescrizione, pari a 525 giorni (214+311), residuano 1.805 giorni, e dunque un periodo inferiore a 5 anni.
Con riferimento agli ulteriori sei avvisi di addebito – in relazione ai quali, avuto riguardo alla data di notifica di ciascun avviso e a quella dell'intimazione di pagamento n. 097 2021 90264117
60/000, considerata anche la specificata sospensione di 525 giorni (peraltro non operante per gli avvisi di addebito notificati nel 2013, prescritti antecedentemente al 30.4.2019), comunque sarebbe trascorso un termine superiore a 5 anni, con conseguente prescrizione delle relative pretese - occorre valutare l'eventuale efficacia interruttiva dell'atto n. 09790201903898855000 di comunicazione a delle somme dovute in virtù della sua adesione alla cd. “Rottamazione ter”, Parte_2 ricevuto in data 7.11.2019, e della intimazione di pagamento n. 09720189026573656000, di cui è stato prodotto solo l'avviso di ricevimento della raccomandata di notifica, recapitata in data 8.6.2018
(atti entrambi – si badi – ricevuti dal portiere alla via Luigi Rizzo n. 50).
Orbene, avuto riguardo alle date di notifica degli avvisi di addebito considerati e alla data di notifica dei predetti atti (a prescindere dalla loro effettiva efficacia interruttiva), sono sicuramente prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 397201220022777356400 (notificato in data
14 28.1.2013) e n. 39720130006735028000 (notificato in data 18.4.2013). Infatti, alla data dell'8 giugno
2018 per entrambi detti avvisi era maturato il termine quinquennale di prescrizione.
Quanto agli ulteriori avvisi di addebito, occorre innanzi tutto evidenziare che non ha efficacia interruttiva della prescrizione la comunicazione delle somme dovute a seguito dell'adesione alla cd. Rottamazione ter.
E invero, come già esposto, l'art. 3 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 10 ha previsto: “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza”;
Il successivo comma 14 del medesimo art. 3 stabilisce: “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione”.
Ne segue che il legislatore ha espressamente previsto le conseguenze dell'adesione alla definizione agevolata, stabilendo che la stessa non comporta l'interruzione della prescrizione, bensì la sua sospensione. E non è coerente con il sistema delineato dall'art. 3 del Decreto Legge 23 ottobre
2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 ipotizzare che un atto successivo a quello che comporta la sospensione, e ad esso accessorio e strumentale, abbia effetti interruttivi.
D'altra parte, la comunicazione del 7.11.2019 non contiene una richiesta di pagamento delle somme di cui agli avvisi di addebito per cui è causa, bensì l'indicazione delle somme da pagare a titolo di “saldo e stralcio” e a titolo di “rottamazione-ter”, e ciò facendo espressamente seguito alla dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti presentata da Parte_2 il 30/04/2019 prot. n. 2019- ADERISC-3930496, dichiarazione che – come detto – non equivale a un riconoscimento del debito (avente, di regola, efficacia interruttiva della prescrizione), bensì a una causa prevista ex lege di sospensione della prescrizione.
Ne segue che la predetta comunicazione del 7.11.2019 non soddisfa i requisiti richiesti perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ.: esso, infatti, “deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (Sez. 2, Ordinanza n. 7188 del 2025).
Una volta esclusa l'efficacia interruttiva della comunicazione notificata il 7.11.2019, occorre
15 verificare la portata dell'intimazione di pagamento n. 09720189026573656000.
Orbene, rileva il Collegio che tale atto non è stato prodotto in giudizio. Nella comparsa di costituzione innanzi al Tribunale l' si è limitata ad affermare, alla pagina 3, che Parte_1 la prescrizione sarebbe stata interrotta “con intimazione di pagamento n. 09720189026573656000, di cui si produce l'avviso di ricevimento della racc.ta di notifica”.
In altri termini, è stata prodotta solo la stampa di un documento da cui risulta che in data 8 giugno 2018 è stata notificata, a mezzo raccomandata, a un atto, individuato come Parte_2
“documento n° 09720189026573656000”. In allegato vi è la riproduzione di un report interno o comunque di un modulo verosimilmente compilato dall' , contenente i dati della Parte_1 spedizione, ove, in particolare, si legge che il documento di riferimento è una “intimazione di pagamento”, recante n. 09720189026573656000.
Non è stato, tuttavia, prodotta – né in primo grado né nel presente grado - tale intimazione né è stato chiarito dall' quale fosse il contenuto dell'intimazione stessa, e in Parte_1 particolare a quale o a quali avvisi di addebito si riferisse.
Ora, appare evidente che non è possibile ritenere l'efficacia interruttiva di un atto inviato a mezzo raccomandata senza conoscerne il contenuto (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24677 del 2021), neanche allegato dalla parte interessata.
Ne segue che, in mancanza di qualsivoglia atto interruttivo valido ovvero di un atto di sospensione prima della scadenza del termine quinquennale, devono ritenersi prescritti i contributi di cui all'avviso di addebito n. 39720130012920740000 notificato in data 23.12.2013.
Quanto agli avvisi di addebito n. 39720140003974426000 notificato in data 3.6.2014, n.
39720140010016287000 notificato in data 25.9.2014 e n. 39720140025794347000 notificato in data
19.1.2015, in assenza di qualsivoglia atto interruttivo precedente e pur considerando le cause di sospensione innanzi precisate (pari complessivamente a 525 giorni), il termine di prescrizione quinquennale è maturato prima della notifica dell'intimazione di pagamento del 9.2.2022.
In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi che non sono dovute da – oltre alle somme di cui all'avviso di addebito n. - Parte_2
39720120015515558000, su cui la sentenza del Tribunale va confermata - anche le somme di cui agli avvisi di addebito n. 397201220022777356400, n. 39720130006735028000, n.
39720130012920740000, n. 39720140003974426000, n. 39720140010016287000 e n.
39720140025794347000.
4. Le spese del doppio grado, considerato l'esito complessivo del giudizio, possono essere compensate in ragione di un terzo, ponendosi la restante parte a carico delle parti soccombenti (l' CP_1
16 e l' ), in solido tra loro stante l'interesse comune. Parte_1
Le spese per il primo grado sono liquidate, per l'intero, in euro 3.330,00 per compensi, confermandosi “l'intero” come liquidato dal Tribunale, in quanto congruo avuto riguardo alla natura della controversia, al valore della causa e alle attività prestate.
Le spese del grado vengono liquidate, per l'intero, in euro 2.400,00, tenuto conto di tutti i parametri di riferimento.
Va disposta la distrazione in favore dell'Avv. Massimiliano Sbernini, procuratore antistatario.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell' , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_1 previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in ordine all'appello proposto dall' e all'appello Parte_1 incidentale proposto da così provvede: Parte_2
- rigetta l'appello proposto dall' ; Parte_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell' Parte_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa
[...] impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto;
-in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, dichiara che non sono altresì dovute da le somme di cui agli avvisi di addebito n. 397201220022777356400, n. Parte_2
39720130006735028000, n. 39720130012920740000, n. 39720140003974426000, n.
39720140010016287000 e n. 39720140025794347000;
- condanna l' e l' , in solido tra loro, alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1 Parte_2 dei due terzi delle spese del doppio grado che liquida, per detta frazione, per il primo grado
[...] in euro 2.200,00 e per il secondo grado in euro 1.800,00, oltre – per entrambi i gradi - spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Massimiliano Sbernini, procuratore antistatario.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Garzia
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