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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3490 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del TRunale di Napoli, II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel RGN. 14701 nell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2559/2024 del 16/05/24
TRA
rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di opposizione dall'avv.to Parte_1
Luca de Berardinis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Aniello
Falcone 290/A
OPPONENTE
E
con sede legale in Parabita Controparte_1
(LE) alla Via Provinciale Matino n. 5, C.F. e P. Iva , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Dott. rappresentata, difesa e domiciliata dall'Avv. Italo G.D. Palumbo, Controparte_2
presso il suo studio in Benevento alla Via R. De Caro n.4 in virtù di procura agli atti
OPPOSTA
E
C.F. , P.I. del Gruppo IVA Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
, con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, titolare del rapporto P.IVA_3
giuridico controverso a partire dal 1 luglio 2023, quale successore della già
[...]
a seguito dell'operazione di riorganizzazione societaria del Controparte_5 Controparte_6
(autorizzato con provvedimento Ivass n. 0073646 del 28 marzo 2023), come da atto unico di fusione e scissione del 21 giugno 2023, a rogito Notaio Dott. di Milano, Repertorio n. 59.037, Persona_1
Raccolta n. 27.767 (All. 1) in persona del procuratore speciale Dott e del Dott Parte_2
, quale Chief Claims officer, delegati alla rappresentanza con atti rispettivamente n. Controparte_7
55605/25820 di rep Notaio di Milano registrato il 06.09.2022 n 72155 serie IT e n. Persona_1
55622/25836 di rep. Notaio di Milano registrato l'08.09.2022 n 72450 serie 1T Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Maria Corbò ( , in virtù di procura C.F._1
rilasciatagli con atto Notaio di Milano in data 06.07.2023 rep. 29698 (All. 2 alla Persona_2
comparsa ), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art. 136 c.p.c. alla pec ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Email_1
Roma, Via Bertoloni 55 –
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.03.2025 le parti, dando atto dell'intervenuto accordo sulla scorta della proposta del Giudice ex art. 185 bis c.p.c., come rimodulata tra le parti, chiedevano che il Giudice con sentenza revocasse il decreto ingiuntivo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 2559, emesso dall'intestato TRunale di Napoli il 16/05/24, veniva ingiunto a di pagare in favore della ricorrente Parte_1 Controparte_1
la somma complessiva di euro 56.098,06 oltre 1.850,00 per compenso oltre spese forfettarie
[...]
iva e cpa, ed euro 406,50 per spese.
L'ingiunzione di pagamento veniva emessa sulla scorta del contratto di finanziamento n. 08142 stipulato dal sig. con Banca Popolare Pugliese S.c.p.a.. in data 26/10/2019. Parte_1
Avverso tale decreto, notificato in data 17/05/2024, proponeva opposizione con atto di Parte_1 citazione, notificato in data 24/06/24, con il quale contestava l'assenza dei requisiti di certezza ed esigibilità della somma richiesta e citava in giudizio direttamente anche la compagnia Società
Cattolica di Assicurazione S.p.A., che aveva garantito l'impegno in caso di sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro.
Concludeva chiedendo di dichiararsi l'improcedibilità per non aver introdotto la banca opposta la procedura di mediazione, chiedendo così, la revoca del decreto opposto o, in subordine, anche avvalendosi di una CTU contabile, accertare l'effettività della somma dovuta dall'opponente con un ricalcolo degli interessi.
Si costituiva l'opposta rimettendo le proprie difese alla documentazione probante del credito depositata già nella fase monitoria e chiedendo il rigetto delle avverse difese.
Nel merito, evidenziava in primis che l'introduzione della procedura di mediazione non è obbligatoria nella fase antecedente all'azione monitoria. Inoltre, evidenziava che la aveva ampiamente CP_1 dimostrato l'esattezza e l'esigibilità del credito attraverso lo stesso contratto di finanziamento,
l'accettazione della delegazione da parte del datore di lavoro del mutuatario e attraverso l'estratto conto certificato previsto dall'art. 50 TUB. Tacciando di genericità l'intero tenore dell'atto, chiedeva, quindi, confermarsi il decreto e rigettarsi l'opposizione con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva, altresì, anche la società , quale successore della già Controparte_3 [...]
a seguito dell'operazione di riorganizzazione societaria del la Controparte_5 Controparte_6
quale chiedeva dichiararsi l'infondatezza della domanda di pagamento, in quanto dal contratto sottoscritto e depositato in atti, emergeva che le polizze, come quella invocata in questa sede, sono obbligatorie per effetto della L. 180/1950, nonché regolate dalla convenzione assicurativa e dalle condizioni generali di contratto e prevedono che la Compagnia sia tenuta all'indennizzo in favore della beneficiaria (ente finanziario) ma solo al ricorrere di determinati presupposti e sempre che la quest'ultima abbia provveduto ad effettuare le attività stragiudiziali previste ai sensi di polizza, con conseguente difetto di legittimazione alla chiamata diretta da parte del cedente/delegante, soggetto su cui solamente si parametra il rischio in favore del beneficiario ( ente finanziario).
Nel merito, poi, il sinistro non risultava indennizzabile in quanto l'opponente già alla data delle dimissioni presso l'ospedale Cardarelli (01.03.2021) risultava svolgere attività di medico autonomo e, dunque, era risultato svolgere un impiego lavorativo, in forma autonoma, presso altra struttura in un termine certamente inferiore a quello di 210 gg. contrattualmente previsto nel sopra richiamato art. 15 condizioni di assicurazione.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi il difetto di legittimazione dell'opponente e rigettarsi l'opposizione e la domanda svolta nei propri confronti.
Rigettata la concessione della provvisoria esecuzione con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio del 3/12/2024 ed evidenziando che non era ammissibile la citazione diretta del terzo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa:
“La parte opponente – previa revoca del decreto ingiuntivo - solo ai fini transattivi e senza riconoscimento dell'altrui diritto offre di comporre bonariamente la lite versando alla parte opposta la somma di euro 36.000,00 oltre contributo di spese legali in favore dell'opposta di euro 2.800,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge e in favore della chiamata in causa di euro
2.356,00 oltre Iva” ammonendo le parti che la condotta di quale di esse avesse ingiustificatamente rifiutato la proposta – non difforme dall'esito finale della lite – sarebbe stata valutata valutata ai fini del riparto delle spese di lite .
Dopo un rinvio concesso per la valutazione della proposta, all'udienza del 14/02/25, le parti aderivano alla proposta formulata dal giudice il quale rinviava al 28/02/2025 per la comparizione delle stesse.
All'udienza del 28/02/2025 le parti formulavano una proposta di riduzione del debito nei confronti della a stralcio e saldo per €.32.000,00 (trentaduemila/00) con contestuale Controparte_1 Part consegna di assegno circolare nelle mani dell'Avv. Palumbo difensore della Il giudice rinviava per la formalizzazione dell'accordo al 14/03/2025.
L'udienza del 14/03/2025 viene sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice, all'udienza del 28/03/2025, rilevato che le parti avevano transatto la lite, assegnava la causa in decisione.
Così esposti i fatti di causa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire in seguito ad accordo transattivo raggiunto tra le parti, con conseguente revoca del decreto opposto.
In data 28/3/2025 le parti, formulavano una proposta di riduzione del debito nei confronti della
[...]
a straccio e saldo per 32.000,00 con consegna di assegno circolare. La Controparte_1 CP_1 dichiarava di accettare la proposta e che con l'incasso della somma non avrebbe avuto null'altro a pretendere dal debitore. Le parti dichiaravano che la definizione transattiva della controversia non comportava novazione del credito originario. Inoltre concludevano, con note di trattazione scritta in luogo di discussione orale come disposto dal giudice all'udienza del 14.03.2025, chiedendo la pronuncia di cessata materia del contendere.
Invero, nonostante l'espressa volontà delle parti di non conferire carattere novativo alla transazione sottoscritta, occorre rilevare che “la transazione si sostituisce alla regolamentazione dei rapporti fra le parti derivante dai pregressi provvedimenti giudiziari, che ne restano travolti (Cass. civ. 3 marzo
2006 n. 4714), in quanto le parti si obbligano - sul piano del diritto sostanziale - anche a non avvalersi dell'efficacia processuale dei suddetti provvedimenti (nella specie, del decreto ingiuntivo), ove essa sia incompatibile con gli accordi intercorsi” (cfr. Cass. del 08/09/2008, n.22650).
Pertanto, i rapporti tra le parti, sostanziali e processuali, allo stato, sono regolati dall'accordo convenuto in sede di proposta transattiva;
solo eventualmente in altro giudizio potendo essere fatto valere l'inadempimento dell'intervenuta transazione ed il carattere eventualmente non novativo della stessa, deduzioni che non possono più afferire al presente giudizio.
Invero, ( cfr. ex TI TR RI 26.04.2021 ) deve ritenersi che l'aver aderito all' accordo abbia comportato, sul piano processuale, la rinuncia alle domande qui formulate con conseguente necessità di giungere alla pronuncia di cessata materia del contendere.
Alla luce di quanto detto, posto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, si deve ritenere che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse - travolga necessariamente anche la pronunzia resa nella fase monitoria, con la conseguenza che il decreto deve essere revocato.
Le spese vanno devono ritenersi regolate come da transazione intervenuta tra le parti.
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 2559/2024 del 16/05/24 pronunciato dal TRunale di Napoli;
3) Dichiara regolate tra le parti le spese di giudizio come da transazione intervenuta.
Napoli, 07.04.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco