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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/12/2024, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente
Dott.ssa Erika Capanna Piscé Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice relatore nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1629/2024 e vertente tra e Parte_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Ugo Perilli, Parte_2 con l'intervento del Pubblico Ministero – sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 29.07.2024 i ricorrenti adivano il Tribunale di Teramo affinché modificasse le condizioni previste nella sentenza di separazione n. 75/2011 r.g. 2208/2008 del 19.01.2011 (nella quale era stato imposto a il versamento Parte_2 Per_ dell'importo di € 550,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e ) Per_1 nonché le condizioni previste nel decreto n. 135/2017 r.g. 1051/2016 (nel quale era stato disposto l'ordine di versamento diretto ex art. 156 co. 6 c.c. da parte del datore di lavoro di Parte_2 Cont nonché il sequestro di parte del chiedendo, in conseguenza del raggiungimento
[...] dell'indipendenza economica da parte di e del corretto adempimento degli obblighi Parte_3 di mantenimento gravanti su : Parte_2
- la riduzione nella misura del 50% dell'assegno di mantenimento, da disporre in relazione alla sola figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente;
Persona_3
- l'obbligo di di partecipare, nella misura del 50%, alle spese Parte_2 straordinarie relative alla sola figlia Persona_3
- la riduzione nella misura del 50% dell'ordine di versamento diretto ex art. 156 co. 6 c.p.c. da parte della , quale soggetto preposto all'erogazione del Controparte_2 trattamento stipendiale mensile di per conto della Casa Circondariale di Parte_2 CP_2
e, per essa, del;
Controparte_3
- la revoca del sequestro del TFS contenuto nel decreto n. 135/2017;
Ritiene il Collegio che le condizioni ivi indicate non si pongono in contrasto con le esigenze dei figli e che, pertanto, devono essere recepite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso congiunto proposto da e recependo l'accordo in esso Parte_1 Parte_2 indicato, così provvede: pagina 1 di 2 - DISPONE, in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione n. 75/2011 r.g.
2208/2008 del 19.01.2011, che versi a entro il giorno Parte_2 Parte_1
25 di ogni mese, l'importo di € 275,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di mantenimento della figlia con revoca di ogni contributo dovuto a titolo di Persona_3 mantenimento della figlia Parte_3
- DISPONE, in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione n. 75/2011 r.g.
2208/2008 del 19.01.2011, che contribuisca, nella misura del 50%, al Parte_2 pagamento delle spese straordinarie sopportate per i bisogni della figlia Parte_3
- DISPONE, in modifica di quanto stabilito nel decreto n. 135/2017 r.g. 1051/2016, che la
, quale soggetto preposto all'erogazione per conto Controparte_2 della Casa Circondariale di e, per essa, del CP_2 Controparte_3
– del trattamento stipendiale mensile in favore di versi
[...] Parte_2 direttamente a l'importo di € 275,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base Parte_1 agli indici ISTAT;
- REVOCA il sequestro delle somme dovute dalla , Controparte_2 quale soggetto preposto all'erogazione per conto della Casa Circondariale di e, per essa, del CP_2
– del trattamento stipendiale mensile in Controparte_3 favore di a titolo di trattamento di fine servizio disposto con decreto n. Parte_2
135/2017 r.g. 1051/2016
- spese di lite compensate
Teramo, così deciso nella camera di consiglio del 29.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa Angela Di Girolamo
(atto sottoscritto digitalmente)
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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