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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 28/01/2026, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1198/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18232/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249100028380000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249100028380000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249100028380000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160127230331000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170095470006000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170239712905000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 701/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19/11/2024 sia alla Regione Lazio che all'Agenzia delle Entrate SS (d'ora in avanti solo AdER), Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di cui all'epigrafe, ricevuta il 20/9/2024, deducendo che con la medesima le era stato sollecitato il saldo delle cartelle nn
097 2016 0127230331 000, asseritamente notificata il 15/9/2016 per il pagamento della tassa automobilistica 2013,
097 2017 0095470006 000, asseritamente notificata il 14/6/2018 per il pagamento della tassa automobilistica 2014,
097 2017 0239712905 000, asseritamente notificata il 17/9/2018 per il pagamento della tassa automobilistica 2015.
Ha dedotto la ricorrente che dal 2015 si era trasferita nei Paesi Bassi e che contrariamente a quanto indicato nell'intimazione, le anzidette cartelle non le erano mai state regolarmente notificate.
Tenuto conto di quanto sopra ed aggiunto, altresì, che le stesse si riferivano a crediti comunque prescritti, ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese ed onorari.
La Regione Lazio ha depositato controdeduzioni con le quali ha sottolineato la legittimità del proprio operato nonché la sua estraneità alla fase successiva alla consegna dei ruoli all'agente della riscossione.
Anche l'AdER ha depositato controdeduzioni con le quali ha riconosciuto l'avvenuto decorso dei termini di prescrizione per le cartelle nn. 097 2016 0127230331 000 e 097 2017 0095470006 000 (di cui aveva già bloccato l'esecuzione a tempo indeterminato), obiettando però che quella n. 097 2017 0239712905 000 era stata regolarmente notificata e riguardava un credito non ancora prescritto per effetto della sospensione disposta in conseguenza dell'emergenza COVID. Ha pertanto concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione alle prime due cartelle e per il rigetto del ricorso con riferimento alla terza.
La causa è stata fissata per l'udienza del 26/1/2026 ed in quella sede trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo e le rispettive posizioni delle parti, rileva il giudicante che la Ricorrente_1 non ha dato prova del dedotto trasferimento nei Paesi Bassi e della sua annotazione all'AIRE.
Neppure l'AdER ha però dato prova della notificazione delle cartelle nn. 097 2016 0127230331 000 e 097
2017 0095470006 000, in relazione alle quali non ha negato l'avvenuto compimento dei termini prescrizionali ed ha sospeso l'esecuzione a tempo indeterminato, chiedendo in conseguenza di ciò alla
Corte di voler dare atto della cessazione della materia del contendere sul punto.
Una pronuncia del genere, però, non basterebbe a soddisfare per intero l'interesse della Ricorrente_1, per tacitare la quale va pertanto dichiarata la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle sopramenzionate, con annullamento dell'intimazione impugnata nella parte in cui ne sollecita il pagamento.
Analoga statuizione va peraltro adottata pure in relazione alla cartella n. 097 2017 0239712905 000, di cui l'AdER ha documentato la regolare notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.
In mancanza di prova dell'invio di atti interruttivi intermedi, deve infatti ritenersi che i crediti da essa portati si fossero già prescritti nel momento della notificazione dell'intimazione impugnata, che va pertanto annullata pure con riferimento alla terza delle tre cartelle a monte.
Spese compensate, stante l'incontestata debenza originaria dei tributi e l'accoglimento del ricorso solo per effetto della proposizione dell'eccezione di prescrizione (C. cass. 2025/9876).
P.Q.M.
Annulla l'intimazione impugnata per intervenuta prescrizione dei crediti sollecitati e compensa per intero le spese di lite fra le parti. Roma, il 26/1/2026 Il Giudice Francesco Tirelli
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18232/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249100028380000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249100028380000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249100028380000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160127230331000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170095470006000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170239712905000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 701/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19/11/2024 sia alla Regione Lazio che all'Agenzia delle Entrate SS (d'ora in avanti solo AdER), Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di cui all'epigrafe, ricevuta il 20/9/2024, deducendo che con la medesima le era stato sollecitato il saldo delle cartelle nn
097 2016 0127230331 000, asseritamente notificata il 15/9/2016 per il pagamento della tassa automobilistica 2013,
097 2017 0095470006 000, asseritamente notificata il 14/6/2018 per il pagamento della tassa automobilistica 2014,
097 2017 0239712905 000, asseritamente notificata il 17/9/2018 per il pagamento della tassa automobilistica 2015.
Ha dedotto la ricorrente che dal 2015 si era trasferita nei Paesi Bassi e che contrariamente a quanto indicato nell'intimazione, le anzidette cartelle non le erano mai state regolarmente notificate.
Tenuto conto di quanto sopra ed aggiunto, altresì, che le stesse si riferivano a crediti comunque prescritti, ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese ed onorari.
La Regione Lazio ha depositato controdeduzioni con le quali ha sottolineato la legittimità del proprio operato nonché la sua estraneità alla fase successiva alla consegna dei ruoli all'agente della riscossione.
Anche l'AdER ha depositato controdeduzioni con le quali ha riconosciuto l'avvenuto decorso dei termini di prescrizione per le cartelle nn. 097 2016 0127230331 000 e 097 2017 0095470006 000 (di cui aveva già bloccato l'esecuzione a tempo indeterminato), obiettando però che quella n. 097 2017 0239712905 000 era stata regolarmente notificata e riguardava un credito non ancora prescritto per effetto della sospensione disposta in conseguenza dell'emergenza COVID. Ha pertanto concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione alle prime due cartelle e per il rigetto del ricorso con riferimento alla terza.
La causa è stata fissata per l'udienza del 26/1/2026 ed in quella sede trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo e le rispettive posizioni delle parti, rileva il giudicante che la Ricorrente_1 non ha dato prova del dedotto trasferimento nei Paesi Bassi e della sua annotazione all'AIRE.
Neppure l'AdER ha però dato prova della notificazione delle cartelle nn. 097 2016 0127230331 000 e 097
2017 0095470006 000, in relazione alle quali non ha negato l'avvenuto compimento dei termini prescrizionali ed ha sospeso l'esecuzione a tempo indeterminato, chiedendo in conseguenza di ciò alla
Corte di voler dare atto della cessazione della materia del contendere sul punto.
Una pronuncia del genere, però, non basterebbe a soddisfare per intero l'interesse della Ricorrente_1, per tacitare la quale va pertanto dichiarata la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle sopramenzionate, con annullamento dell'intimazione impugnata nella parte in cui ne sollecita il pagamento.
Analoga statuizione va peraltro adottata pure in relazione alla cartella n. 097 2017 0239712905 000, di cui l'AdER ha documentato la regolare notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.
In mancanza di prova dell'invio di atti interruttivi intermedi, deve infatti ritenersi che i crediti da essa portati si fossero già prescritti nel momento della notificazione dell'intimazione impugnata, che va pertanto annullata pure con riferimento alla terza delle tre cartelle a monte.
Spese compensate, stante l'incontestata debenza originaria dei tributi e l'accoglimento del ricorso solo per effetto della proposizione dell'eccezione di prescrizione (C. cass. 2025/9876).
P.Q.M.
Annulla l'intimazione impugnata per intervenuta prescrizione dei crediti sollecitati e compensa per intero le spese di lite fra le parti. Roma, il 26/1/2026 Il Giudice Francesco Tirelli