TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 4489/2023 in data 7.8.2023 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STOLFI Parte_1 C.F._1
MARINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA ROMA n. 39 int. 1 -
MONTEBELLUNA attrice contro
(C.F. ), personalmente e quale titolare CP_1 C.F._2 della ditta (C.F. ), con il PA P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CAPITANIO ELENA e domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA PARMIGIANO n. 10 - TRAVAGLIATO (BS) convenuto
*** avente per oggetto: Vendita di cose mobili,
***
CONCLUSIONI
- per : Parte_1
“Nel merito: accertato e dichiarato il grave inadempimento del convenuto dichiarare la risoluzione del contratto di vendita dell'autovettura Mercedes C 220D targata FW633RP e numero di telaio WDD2054041F695755
- per l'effetto condannare alla restituzione della somma di € 36.000,00, oltre Parte_2 agli interessi su detta somma e rivalutazione, dal pagamento effettuato dalla ricorrente o in subordine dal 07.02.2023, oltre al rimborso delle spese per le verifiche tecniche pari ad
€ 91,56, oltre al risarcimento, in via equitativa, del danno per il limitato utilizzo del veicolo, oltre interessi di legge e rivalutazione. - con vittoria di spese e compensi di lite in base al D.M. 13.08.2022, n. 147”;
- per : PA
“In via preliminare: accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria complessa, per i motivi sopra esposti e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario;
per l'effetto fissare ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.;
In via ulteriormente preliminare: in ogni caso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 269 c.p.c., previo differimento dell'udienza di comparizione, accogliere l'istanza di integrazione del contraddittorio, ove occorra anche ai sensi degli artt. 102 e 106, autorizzando la chiamata del terzo in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, C.F. e P.I. , con sede legale in 40131 P.IVA_2
Bologna (BO), via Dè Carracci, n. 8/10, al fine di integrare il contraddittorio nella prospettata necessità di radicare il litisconsorzio necessario e, in ogni caso, ai fini della manleva e garanzia;
In via principale: rigettare tutte le domande formulate dalla SI.ra nei Parte_1 confronti del SI. e della , in quanto CP_2 PA CP_2 infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti.
Spese processuali (comprese di CTU e di ausiliari del giudice) e compensi professionali di causa rifusi, Iva e Cpa per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla SI.ra , condannarsi la terza chiamata in Parte_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.I. , con sede P.IVA_2 legale in 40131 Bologna (BO), via Dè Carracci, n. 8/10, per tutti i motivi esposti in atti, a manlevare e tenere indenne il SI. e/o la CP_2 PA da tutte le somme che risulteranno essere dovute per qualsiasi titolo, ragione e causa alla SI.ra e/o a terzi, in esito all'odierno giudizio e/o ad eventuali ulteriori gradi Parte_1 del medesimo giudizio, in relazione alla compravendita dell'autovettura Mercedes-Benz, Classe C cabrio, targata FW633RP per cui è causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati. Spese processuali (comprese di CTU e di ausiliari del giudice) e compensi professionali di causa rifusi, Iva e Cpa per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria: si insiste, per l'ammissione delle istanze istruttorie regolarmente formulate dalla scrivente difesa nei propri scritti difensivi nel corso del presente giudizio e non ammesse dal Giudice istruttore e segnatamente:
I. Si chiede di essere ammessi a prova ESmoniale ed interrogatorio formale della SI.ra sui seguenti capitoli di prova, con riserva di ulteriormente capitolare all'esito Parte_1 della difese svolte dalle controparti:
1) Vero che, nei mesi di aprile e maggio 2023, la SI.ra per conto della MS IM autoveicoli di , conferiva al telefono ed a mezzo e-mail con il SI. CP_2 [...]
della officina Carraro di Castelfranco Veneto, al fine di organizzare CP_4 l'incontro per la verifica completa dell'autovettura della SI.ra ? (ES Parte_1 Tes_1
, )
[...] Controparte_4
2) Vero che, nei mesi di aprile e maggio 2023, la SI.ra per conto della MS IM autoveicoli di , conferiva al telefono ed a mezzo e-mail con la SI.ra CP_2
dell'officina di Torri (VI)? (ES , Pt_3 Parte_4 Parte_5 IM [...]
) 3) Vero che in tali occasioni la SI.ra spiegava, sia al SI. Tes_2 IM
che alla SI.ra , che la verifica doveva avere ad oggetto non solo la mera CP_4 Pt_3
Pag. 2 di 6 registrazione del chilometraggio come risultante dal contachilometri o dal collegamento del contachilometri ad uno strumento di diagnostica, ma un esame dell'intero autoveicolo e, soprattutto, del comparto motore? (ES , , IM Controparte_4 [...]
) Tes_2
4) Vero che, ad aprile 2022, la SI.ra per conto della IM PA
, estraeva dal pubblico registro automobilistico il certificato storico del
[...] veicolo Mercedes-benz classe C cabrio proposto in vendita dalla CP_3 CP_3 come da documento n. 1 che si esibisce al teste? (ES ) IM
5) Vero che, ad aprile 2022, la SI.ra per conto della MS autoveicoli di IM
, verificava sul portale dell'automobilista gestito dal Ministero delle CP_2 infrastrutture e dei trasporti che il veicolo Mercedes-benz classe C cabrio proposto in vendita dalla era stato revisionato in data 25 marzo 2022 con esito Controparte_3 positivo e con registrazione della percorrenza, a tale data, in 71.152 km, come da documento n. 8 che si esibisce al teste? (ES ) IM
6) Vero che a maggio 2022 il SI. quale venditore commerciale ed il SI. Testimone_3 Cont
quale meccanico della autoveicoli di visionavano di Controparte_5 CP_2 persona l'autovettura Mercedes-benz classe C cabrio acquistata dalla CP_3 compresi esterni, interni, motore e parti meccaniche e che tale autovettura si presentava come nelle fotografie che si esibiscono al teste? Documenti nn.ri 3 e 10 allegati alla comparsa di costituzione di (ES , CP_2 IM Testimone_3 CP_5
,
[...] Testimone_4
7) Vero che il SI. ed il SI. testavano l'autovettura Testimone_3 Controparte_5 suddetta, ponendosi alla guida della medesima per verificare la presenza di eventuali anomalie prima di metterla in vendita? (ES , IM Testimone_3 CP_5
,
[...] Testimone_4
8) Vero che in data 06 aprile 2022 un venditore della inoltrava al Controparte_3 cellulare del SI. le fotografie dell'autovettura Mercedes-benz classe C CP_2 cabrio del SI. , scattate fuori dal casello autostradale di Brescia Persona_1
Ovest, ivi compreso il contachilometri del cruscotto, come da fotografie che si esibiscono al teste (documento n. 3)? (ES , IM Testimone_3
9) Vero che a giugno 2022 la suddetta autovettura Mercedes-benz classe C cabrio veniva visionata e provata dalla SI.ra ? (ES Parte_1 Testimone_3
10) Vero che la suddetta autovettura Mercedes-benz classe C veniva venduta e consegnata alla SI.ra in data 06 giugno 2022? (ES , Parte_1 IM Tes_3
[...]
11) Vero che, dopo la vendita di cui sopra, la veniva contatta per la prima CP_2 volta a mezzo e-mail pec dall'avvocato della SI.ra a distanza di 8 mesi dalla Parte_1 consegna dell'autovettura? (ES , IM Testimone_4
12) Vero che la riconosceva una garanzia annuale a copertura dei vizi CP_2 dell'autovettura venduta alla SI.ra ? (ES , Parte_1 IM Testimone_3
Si indicano come ES, con riserva di indicarne altri che si rendessero necessari sulla base delle argomentazioni difensive di controparte:
Ø Sig.ra c/o Ms autoveicoli di a Dello (BS); IM Tes_1
Pag. 3 di 6 Ø Sig. c/o Ms autoveicoli di Superti a Dello (BS); Testimone_3
Ø Sig.ra c/o Ms autoveicoli di Superti a Dello (BS); Testimone_4
Ø Sig. , c/o Ms autoveicoli di a Dello (BS); Controparte_5 Tes_1
Ø Sig. c/o Autofficina Carraro S.p.a. di Castelfranco Controparte_4
Veneto;
Ø Sig.ra c/o autofficina di Torri di Quartesolo;
Pt_3 Parte_6
Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle controparti, si chiede altresì essere ammessi a prova contraria su tutti i capitoli di prova eventualmente ammessi, mediante audizione dei ES sopraindicati.
II. Si richiede ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla officina Carraro di Castelfranco ed alla Autotorino di Pordenone l'esibizione in giudizio dei rispettivi ordini di lavoro e rapportini di lavoro di tutti gli interventi ed accertamenti eseguiti sull'autovettura della SI.ra Pt_1 nonché le stampe/ricevute degli strumenti elettronici di diagnostica utilizzati per la verifica dell'autovettura per cui è causa, onde verificare le operazioni concretamente svolte e l'esito registrato dalle strumentazioni elettroniche usate.
III. Si richiede disporsi C.T.U. tecnica sull'autovettura Mercedes-Benz, Classe C cabrio, targata FW633RP, volta:
- all'accertamento del numero degli effettivi chilometri percorsi dal motore Mercedes montato sull'autovettura acquistata dalla SI.ra Quindi non sarà ritenuta sufficiente Pt_1 una mera lettura del contachilometri per il tramite di una semplice centralina diagnostica, ma dovranno essere effettuati accertamenti completi sul motore per appurare se lo stesso presenti condizioni tali da renderlo compatibile con un motore che ha percorso 390.000 chilometri, dalla sua immatricolazione (21/02/2018) sino al 16/06/2022 (data consegna alla SI.ra ; Pt_1
- alla verifica delle condizioni di manutenzione e conservazione di tutte le parti interne ed esterne dell'autoveicolo acquistato dalla SI.ra onde accertare se le stesse siano Pt_1 compatibili con un'autovettura che ha percorso 390.000 chilometri, dalla sua immatricolazione (21/02/2018) sino al 16/06/2022 (data consegna alla SI.ra ; Pt_1
- all'accertamento dell'eventuale installazione di pezzi o parti di ricambio sull'autovettura acquistata dalla . Pt_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso di aver acquistato dalla Parte_1 PA l'autovettura Mercedes C220D targata FW633RP per il prezzo di € 36.000,00, ha convenuto in giudizio il venditore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di compravendita, la restituzione del prezzo ed il risarcimento del danno, presentando il bene un grave difetto di conformità (il veicolo, pur segnando al momento dell'acquisto una percorrenza di 72.600 km, avrebbe in realtà percorso oltre 390.000 km, circostanza emersa solo successivamente alla rimozione di un dispositivo anomalo collegato alla centralina elettronica del veicolo).
Pag. 4 di 6 Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo la chiamata in causa del suo venditore ed il rigetto delle domande attoree. Controparte_3
L'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo è stata rigettata con ordinanza del 17.4.2024, alla quale si rinvia.
La causa viene ora in decisione dopo essere stata istruita a mezzo di prove ESmoniali.
***
Le domande attoree di risoluzione del contratto e di restituzione del prezzo meritano accoglimento.
L'istruttoria espletata (in particolare la prova ESmoniale, rispetto alla quale nulla il convenuto ha osservato) ha confermato che l'autovettura, che al momento della compravendita presentava un apparente chilometraggio di poco più di 70.000 km, aveva in realtà percorso oltre 390.000 km, come risultante dal contachilometri una volta rimosso un dispositivo anomalo, non di serie, collegato alla centralina elettronica, che comportava in sostanza una manomissione del contachilometri stesso.
Il convenuto, su cui gravava il relativo onere della prova, non ha valorizzato alcun elemento sulla base del quale si possa ragionevolmente ritenere che la manomissione fosse stata posta in essere successivamente alla consegna della vettura a Si osserva, anzi, Pt_1 che la circostanza appare del tutto inverosimile, se si considera che: al momento dell'acquisto, il 6.6.2022, il contachilometri segnava 72.600 km;
il 7.6.2023, prima della scoperta della manomissione, il contachilometri segnava 78.996 km;
ne risulta quindi una differenza di 6.396 km, percorrenza che appare congrua nel tempo considerato di soli otto mesi dall'acquisto; per converso, l'ipotesi di una manomissione successiva all'acquisto postulerebbe una percorrenza di 322.622 km in soli otto mesi, ossia di oltre 1.300 km al giorno, il che appare evidentemente implausibile.
Non rileva invece in questa sede accertare se l'attuale convenuto avesse egli stesso materialmente posto in essere la manomissione del veicolo (con l'installazione del dispositivo atto ad alterare il contachilometri) o ne fosse anche solo a conoscenza, posto che “l'azione di risoluzione per i vizi della cosa venduta non presuppone l'esistenza della colpa dell'alienante, contrariamente alla diversa ipotesi dell'azione di risarcimento dei danni, nella quale l'art. 1494 cod. civ. presuppone la colpa del venditore ponendo a suo carico una presunzione di conoscenza dei vizi” (Cass. 14665/2008).
Peraltro, e per mera completezza, si osserva che, se è ben vero che acquistò la Tes_1 vettura dalla poco più di un mese prima di averla rivenduta a e che, CP_3 Pt_1 al momento del suo acquisto, il chilometraggio era di circa 72.000 km (cfr. fattura doc. 9 conv.), ossia pari a quello della vendita a il che parrebbe escludere una sua Pt_1 responsabilità nella manomissione, occorre anche rilevare che un attento esame della documentazione avrebbe consentito ad un professionista quale l'odierno convenuto di rilevare delle anomalie quanto meno preoccupanti. Dal certificato cronologico del PRA (doc. 1 conv.) risulta infatti che il veicolo venne acquistato usato dall'estero nel 2019 per un prezzo di € 39.000,00, venne poi rivenduto il 28.5.2021 per il ben più basso prezzo di € 13.985,66, salvo poi essere rivenduto dopo soli cinque giorni, il 3.6.2021, per € 22.000,00 e poi, nel 2022, prima per € 31.000,00 (da a e, pochi giorni Per_1 CP_3 dopo, per il medesimo prezzo, da quest'ultima a e poi all'odierna attrice. Tali Tes_1 rilevanti oscillazioni, prima al ribasso e poi al rialzo, nel prezzo del veicolo (laddove, pur
Pag. 5 di 6 tenendo conto del ricarico normalmente praticato dai venditori professionali, è invece notoria la sola rapida svalutazione delle automobili) avrebbero dovuto quanto meno sollecitare all'effettuazione di più approfondite verifiche. Tes_1
Per quanto sinora detto va quindi dichiarata fondata la domanda di risoluzione del contratto, trattandosi di difformità senz'altro estremamente rilevante (a fronte dell'obbligo di consegnare un'autovettura usata, ma comunque con un chilometraggio tutto sommato contenuto, è stata invece consegnata un'autovettura sostanzialmente a fine vita e dal valore ben inferiore). Ne consegue altresì la condanna del convenuto alla restituzione del prezzo.
***
La domanda risarcitoria formulata dall'attrice può trovare accoglimento solo relativamente alle spese per le verifiche tecniche, quantificate in € 91,56, non invece relativamente al
“limitato utilizzo del veicolo”, non avendo la parte fornito alcuna prova circa l'effettiva esistenza di un danno risarcibile (l'attrice non ha nemmeno allegato di non aver più potuto circolare col mezzo a causa della vetustà dello stesso, né ha illustrato nello specifico in cosa si sostanzierebbe il pregiudizio patito) e dovendosi ricordare che la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 CC è consentita solo con riferimento alla prova del suo
“preciso ammontare” (ossia del suo quantum), mentre non è possibile alcuna valutazione equitativa con riferimento alla prova della sua stessa esistenza (ossia dell'an) ovvero del nesso di causa, elementi la cui sussistenza deve essere dimostrata (e, ancor prima, allegata) dalla parte.
***
Le spese di lite seguono la pressoché integrale soccombenza del convenuto e vengono liquidate in dispositivo secondo valori inferiori ai medi, stante la scarsa complessità della causa.
***
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la risoluzione del contratto di vendita dell'autovettura Mercedes C 220D targata FW633RP e numero di telaio WDD2054041F695755 concluso tra le parti;
2. condanna il convenuto a pagare all'attrice la somma di CP_2 Parte_1
€ 36.000,00, oltre agli interessi dal pagamento effettuato dalla ricorrente al saldo;
3. condanna il convenuto a pagare all'attrice la somma di CP_2 Parte_1
€ 91,56, oltre ad interessi dal dovuto al saldo;
4. condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di CP_2 Parte_1 lite del presente giudizio, liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 3 marzo 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
Pag. 6 di 6