Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 15/04/2026, n. 6805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6805 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06805/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07140/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7140 del 2025, proposto da
MA EN, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Goglia, Carmela Rosanna Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza n° 5160/2024 emessa in data 02.05.2024 dal Tribunale di Roma – Sezione Giudice del Lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 il dott. GA La FA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 20 maggio e depositato il 17 giugno 2025 il sig. MA EN chiede l’ottemperanza della sentenza in epigrafe.
Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del merito con atto di stile.
All’udienza di merito del 10 aprile 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Nel senso dell’avviso d’ufficio formulato al verbale d’udienza ex art. 73 c.p.a., circa la possibile irricevibilità del ricorso per tardività del suo deposito, il ricorso risulta depositato oltre il prescritto termine perentorio di quindici giorni dalla notifica ed è irricevibile.
Ai sensi dell’art. 87, co. 3, c.p.a. “ 3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell’ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti ”.
Il predetto comma 2 dell’art. 87 include alla lettera d i giudizi di ottemperanza, per cui l’ordinario termine di deposito del ricorso ex art. 45 c.p.a. di trenta giorni è dimezzato ed è pari quindici giorni.
Non può prendersi in considerazione, anche con riferimento alla tardività del deposito del ricorso la possibilità di rimettere in termini la parte per errore scusabile, non sussistendone i presupposti di legge (cfr. anche TAR Lazio, Seconda-quater, 7231 del 27 aprile 2023 e giurisprudenza ivi richiamata).
In ragione della natura in rito della decisione e della costituzione formale dell’intimato Ministero, il Collegio ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE LO, Presidente FF
GA La FA LL, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA La FA LL | LE LO |
IL SEGRETARIO