Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 619
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    Il giudice ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 non impone al comune l'obbligo di recapitare i modelli di pagamento e che il contribuente è tenuto al pagamento anche in caso di mancato invio del prospetto di liquidazione.

  • Rigettato
    Violazione art. 7 L. 212/2000, art. 3 L. 241/1990 e art. 20 DPR 602/1973

    Il giudice ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'avviso impugnato consente di comprendere le ragioni dell'imposizione e di predisporre un'adeguata difesa.

  • Rigettato
    Illegittimo calcolo delle sanzioni

    Il giudice ha ritenuto che il calcolo delle sanzioni sia vincolato dalla legge e che l'ente impositore abbia agito correttamente.

  • Inammissibile
    Insussistenza del presupposto impositivo

    Il giudice ha dichiarato il motivo inammissibile, ritenendo che il ricorrente non si sia confrontato con le ragioni dell'atto impugnato limitandosi a dedurre una generica insussistenza dei presupposti impositivi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 619
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 619
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo