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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 619/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente
INDINNIMEO PIETRO, AT
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3879/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Battipaglia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 131453 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 359/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'Ricorrente_1 s.r.l. impugna l'avviso di accertamento specificamente indicato nel ricorso avente ad oggetto TARI 2023/2024 costituendo in giudizio il Comune di Battipaglia ed instando per il suo annullamento sul rilievo della omessa notifica degli atti presupposti, della violazione dell'art. 7, L. n. 212/2000, art. 3, L. n. 241/1990 e art. 20 DPR n.602/1973 e l'illegittimo calcolo delle sanzioni applicate e, nel merito, la insussistenza del presupposto impositivo.
Si costituiva in giudizio il Comune di Battipaglia e domandava il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio del 22.1.2026 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado decideva come da dispositivo munito dei motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ed invero come è noto l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 stabilisce che i comuni al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti rendono disponibili i modelli di pagamento su richiesta degli stessi.
Dalla lettura di tale disposizione normativa non si rileva alcun obbligo in capo al comune di recapitare i modelli di pagamento, né tanto meno è possibile far conseguire un'eventuale inapplicabilità delle sanzioni in caso di mancato versamento da parte dei contribuenti.
L'imposta Tari, al pari degli altri tributi comunali, è liquidabile essendo sufficiente che l'Ente provveda a pubblicare sul portale del federalismo fiscale le tariffe (fissa e variabile) e la superficie degli immobili da assoggettare a tassazione sono a conoscenza dei singoli contribuenti.
L'art. 34, comma 3, del vigente Regolamento Tari prescrive l'obbligo per il contribuente di procedere al pagamento del tributo anche in caso di mancato invio, da parte del Comune, del prospetto di liquidazione del tributo, richiedendo eventualmente copia dello stesso all'Ufficio Tributi dell'Ente.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato atteso che l'avviso impugnato consente di comprendere le ragioni della imposizione e di predisporre rispetto a dette motivazioni adeguata difesa.
Il calcolo delle sanzioni poi è vincolato dalla legge non residuando discrezionalità sul punto all'ente impositore che comunque attesta dette modalità corrette del relativo calcolo.
Nel merito il motivo poi è inammissibile siccome il ricorrente non si confronta con le ragioni dell'atto impugnato limitandosi a dedurre una generica insussistenza dei presupposti impositivi del tributo.
A dette considerazioni segue il rigetto del ricorso con condanna del contribuente al pagamento delle spese che si determinano in euro 950 oltre oneri e accessori ove previsti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si determinano in euro 950 oltre oneri e accessori ove previsti. Salerno 22.01.2026 Il
Presidente Dott.ssa Ornella Crespi
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente
INDINNIMEO PIETRO, AT
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3879/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Battipaglia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 131453 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 359/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'Ricorrente_1 s.r.l. impugna l'avviso di accertamento specificamente indicato nel ricorso avente ad oggetto TARI 2023/2024 costituendo in giudizio il Comune di Battipaglia ed instando per il suo annullamento sul rilievo della omessa notifica degli atti presupposti, della violazione dell'art. 7, L. n. 212/2000, art. 3, L. n. 241/1990 e art. 20 DPR n.602/1973 e l'illegittimo calcolo delle sanzioni applicate e, nel merito, la insussistenza del presupposto impositivo.
Si costituiva in giudizio il Comune di Battipaglia e domandava il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio del 22.1.2026 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado decideva come da dispositivo munito dei motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ed invero come è noto l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 stabilisce che i comuni al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti rendono disponibili i modelli di pagamento su richiesta degli stessi.
Dalla lettura di tale disposizione normativa non si rileva alcun obbligo in capo al comune di recapitare i modelli di pagamento, né tanto meno è possibile far conseguire un'eventuale inapplicabilità delle sanzioni in caso di mancato versamento da parte dei contribuenti.
L'imposta Tari, al pari degli altri tributi comunali, è liquidabile essendo sufficiente che l'Ente provveda a pubblicare sul portale del federalismo fiscale le tariffe (fissa e variabile) e la superficie degli immobili da assoggettare a tassazione sono a conoscenza dei singoli contribuenti.
L'art. 34, comma 3, del vigente Regolamento Tari prescrive l'obbligo per il contribuente di procedere al pagamento del tributo anche in caso di mancato invio, da parte del Comune, del prospetto di liquidazione del tributo, richiedendo eventualmente copia dello stesso all'Ufficio Tributi dell'Ente.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato atteso che l'avviso impugnato consente di comprendere le ragioni della imposizione e di predisporre rispetto a dette motivazioni adeguata difesa.
Il calcolo delle sanzioni poi è vincolato dalla legge non residuando discrezionalità sul punto all'ente impositore che comunque attesta dette modalità corrette del relativo calcolo.
Nel merito il motivo poi è inammissibile siccome il ricorrente non si confronta con le ragioni dell'atto impugnato limitandosi a dedurre una generica insussistenza dei presupposti impositivi del tributo.
A dette considerazioni segue il rigetto del ricorso con condanna del contribuente al pagamento delle spese che si determinano in euro 950 oltre oneri e accessori ove previsti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si determinano in euro 950 oltre oneri e accessori ove previsti. Salerno 22.01.2026 Il
Presidente Dott.ssa Ornella Crespi