(Protezione dei privati).
In quanto la legge non disponga diversamente, i privati che non compiano atti di ostilita', ancorche' si trovino al seguito delle forze armate, delle milizie o dei corpi indicati nell'articolo 25, devono essere protetti per quanto concerne la sicurezza della persona, l'inviolabilita' della proprieta' e il godimento e l'esercizio di ogni altro loro diritto.