Articolo 28 della Legge di guerra
Articolo 27Articolo 29
Versione
30 settembre 1938
Art. 28.

(Protezione dei privati).

In quanto la legge non disponga diversamente, i privati che non compiano atti di ostilita', ancorche' si trovino al seguito delle forze armate, delle milizie o dei corpi indicati nell'articolo 25, devono essere protetti per quanto concerne la sicurezza della persona, l'inviolabilita' della proprieta' e il godimento e l'esercizio di ogni altro loro diritto.
Entrata in vigore il 30 settembre 1938
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