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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI PO
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Eugenio Forgillo - Presidente
- dott. Pasquale Cristiano - Consigliere relatore -
- dott.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 504/2023 del Ruolo Gen., avente ad oggetto
“responsabilità professionale” riservata in decisione all'esito della udienza del
22.10.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023
TRA
( ); ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
); ( ) tutte C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese - in virtù di mandato in calce all'atto di citazione del giudizio di prime cure - dall'Avv. Angelo Fachechi ( e dall'Avv. C.F._4
(quest'ultima rappresentata e difesa da sé medesima insieme all'Avv. Parte_3
Angelo Fachechi), i quali eleggono domicilio digitale agli indirizzi PEC
e Email_1 Email_2
Appellanti (CF. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli (C.F. ADS80030620639), presso cui ope legis domicilia, in via Diaz n.
11 (fax 081 5525515, posta certificata: ; Email_3
Appellato
NONCHÉ
( ); Controparte_2 C.F._5
); Controparte_3 C.F._6
( ; Controparte_4 C.F._7
Appellati contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione del 28 Aprile 2018, e Parte_1 Parte_2 [...]
, in proprio e quali eredi legittime di (moglie la prima Parte_3 Persona_1
e figlie le seconde), nonché , e Controparte_2 Controparte_5 CP_4
(germani del de cuius , chiedevano accertarsi e
[...] Persona_1
dichiararsi la responsabilità del . Controparte_1
Lamentavano le attrici e e il risarcimento dei danni Pt_1 Parte_3 Pt_2
conseguenti alla infezione dal virus HCV da parte del loro congiunto, il quale nel marzo del 1975 era stato sottoposto a trasfusioni di sangue e nel 1990 era risultato poi positivo al predetto virus HCV;
successivamente, nel marzo del 2004, gli veniva diagnosticata cirrosi epatica HCV e, nell'aprile del 2007, epatocarcinoma su cirrosi HCV correlata che in data 25 dicembre 2011 determinava la morte . Persona_1
Le istanti, quindi, chiedevano condannarsi il convenuto al risarcimento in CP_1
loro favore – iure hereditatis – del danno non patrimoniale da quantificarsi, nella complessiva somma di € 324.992,00, o in quell'altra somma rimessa alla valutazione equitativa del Giudice;
iure proprio, inoltre, chiedevano condannarsi il Controparte_1 al risarcimento del danno non patrimoniale patito per la perdita del rapporto
[...]
parentale conseguente alla morte del loro congiunto da quantificarsi nella somma di €
250.000,00 ciascuna in favore della moglie della figlia Parte_1 Parte_2
e della figlia , anche in via equitativa del Giudice. Parte_3
Anche gli altri attori germani del de cuius , e Controparte_2 Controparte_5
per le medesime causali, chiedevano iure proprio, la condanna del Controparte_4
al risarcimento del danno non patrimoniale patito per la perdita Controparte_1
del rapporto parentale conseguente alla morte del loro fratello Persona_1
da quantificarsi nella somma di €. 120.000,00 a favore di ciascuno di loro, anche in via equitativa.
Nel corso del giudizio, in data 29 giugno 2018 si costituiva tempestivamente il eccependo la prescrizione delle pretese delle parti attrici, in una Controparte_1
alla infondatezza delle stesse e all'incumulabilità delle richieste risarcitorie con quanto corrisposto a titolo di indennizzo ex lege 210\92.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'Avvocatura dello Stato allegava che la moglie del de cuius, con accredito del 01 ottobre 2014, era stata Parte_1
corrisposta la somma di € 77.468,53 per indennizzo una tantum e, quindi, che le richieste risarcitorie della medesima andavano decurtate del predetto Pt_1
importo.
Con ordinanza del 29 gennaio 2019, il Giudice - ritenendo che nella fattispecie in esame potesse ritenersi maturata la prescrizione - rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Nel corso del processo, in data 30.06.2019, decedeva il sig. , fratello Controparte_5
di , lasciando unica erede la moglie Persona_1 Controparte_3
la quale si costituiva in giudizio con memoria di costituzione del 27.02.2020, facendo propria la domanda del suo dante causa.
All'udienza del 19.04.2022, sulla base della precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Con Sentenza n. 7472\2022 depositata in Cancelleria in data 26.07.2022, non notificata, il Tribunale di Napoli, ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno richiesto iure hereditatis dalla moglie e dalle figlie del de cuius (odierne appellanti) e, con riferimento al risarcimento del danno richiesto iure proprio da perdita del rapporto parentale, così statuiva:
“1) accoglie la domanda degli attori parzialmente rispetto a quanto richiesto, per i motivi enunciati in motivazione;
2) dichiara la responsabilità esclusiva del nella produzione Controparte_1
dell'evento dannoso descritto in premessa;
3) condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in Controparte_1
favore dell'attrice della somma di €. 42.531.48 in moneta attuale, oltre Parte_1
interessi legali da calcolarsi dalla data del decesso di il 25 12 Persona_1
2011 sulla somma devalutata a tale data e via via annualmente rivalutata secondo gli
Indici Istat famiglie di operai ed impiegati, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'istante nell'evento per cui è causa, tenuto conto che va scomputato l'importo di €. 77.468,52 quale indennità una tantum a seguito di domanda prodotta in data 17\04\2012;
4) condanna il in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento Controparte_1
in favore delle attrici e al pagamento della somma €. Parte_2 Parte_3
120.000,00 cadauna, in moneta attuale, oltre interessi legali da calcolarsi dalla data del decesso di il 25.12.2011 sulla somma devalutata a tale Persona_1
data e via via annualmente rivalutata secondo gli Indici Istat famiglie di operai ed impiegati, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'istante nell'evento per cui è causa;
5) condanna il in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento Controparte_1
in favore degli attori , vedova di Controparte_2 Controparte_3 CP_5
e al pagamento della somma €. 60.000,00 cadauno in
[...] Controparte_4
moneta attuale, oltre interessi legali da calcolarsi dalla data del decesso di
[...]
il 25.12.2011 sulla somma devalutata a tale data e via via annualmente Persona_1 rivalutata secondo gli Indici Istat famiglie di operai ed impiegati, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'istante nell'evento per cui è causa
6) condanna il in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento Controparte_1
in favore di tutti gli attori e Parte_4 Parte_5
, vedova di e
[...] Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4
al pagamento delle spese del giudizio che, in mancanza di notula, si liquidano in €
11.713,00, di cui € 1.713,00 per spese vive sostenute per il versamento del contributo unificato ed € 10.000,00, per compenso oltre iva e cpa e spese generali, con attribuzione solidale ai difensori di parte attrice avv. Angelo Fachechi e Avv. Parte_3
che hanno dichiarato di essersi fatti carico degli oneri della presente
[...]
procedura”.
Avverso la predetta pronuncia hanno proposto appello Parte_1 Parte_2
e (moglie e figlie del de cuius), articolando due motivi d'appello per Parte_3
la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale riteneva essere intervenuta la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure hereditatis già patiti dal dante causa nonché per la parte relativa alla quantificazione in Persona_1
favore delle stesse del danno non patrimoniale iure proprio da perdita parentale nella somma di €120.000,00 ciascuna, rassegnando le seguenti conclusioni:
−
1. In riforma della impugnata sentenza, ritenere e dichiarare il diritto al risarcimento del danno richiesto iure hereditatis dalle Sigg.re , Parte_1
e e, per lo effetto, condannare il convenuto Parte_2 Parte_3
al pagamento in favore delle medesime della complessiva Controparte_1
somma di €. 324.992,00, come in narrativa meglio specificata, o in quell'altra somma maggiore o minore che si rimette alla valutazione equitativa della
Ecc.ma Corte di Appello adita, quale risarcimento del danno non patrimoniale patito dal loro congiunto oltre interessi legali e Persona_1
rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
−
2. Sempre in riforma della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 1226
c.c., quantificare il danno non patrimoniale - iure proprio - da perdita del rapporto parentale delle odierne appellanti conseguente alla morte del congiunto nella somma di € 250.000,00 ciascuna per la Persona_1
moglie , per la figlia e per la figlia Parte_1 Parte_2 [...]
, e, conseguentemente: Parte_3
− a) condannare il convenuto al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di €. 172.531,48, al netto dell'importo di €. Parte_1
77.468,52 per indennità una tantum ex Legge 210\92, o in quell'altra somma maggiore o minore, che si rimette alla valutazione equitativa della Ecc.ma Corte adita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
− b) condannare il convenuto al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di €. 250.000,00 o in quell'altra somma, maggiore Parte_2
o minore, che si rimette alla valutazione equitativa della Ecc.ma Corte adita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
− c) condannare il convenuto al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di €. 250.000,00 o in quell'altra somma, Parte_3
maggiore o minore, che si rimette alla valutazione equitativa della Ecc.ma Corte adita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
3. Confermare nel resto la impugnata sentenza del Tribunale di Napoli;
4. Condannare il al pagamento delle spese e competenze Controparte_1
del presente grado di giudizio, con distrazione del tutto ai sottoscritti procuratori anticipatari.
In via istruttoria, si reitera anche in questa sede la richiesta - già formulata in prime cure - di C.T.U. medico-legale al fine di accertare la natura, la entità e il decorso delle patologie correlate alla Epatite C contratta dal Sig.
[...] e le loro conseguenze medico legali sulla validità psico-fisica Persona_1
del medesimo.
Radicatasi la lite si è costituito in appello il in data 12 Aprile Controparte_1
2023 chiedendo di rigettare nel merito il gravame ex adverso proposto, in quanto relativo a domande prescritte ed infondate, con condanna alle spese di lite.
Rimanevano invece contumaci , e Controparte_2 Controparte_3
. Controparte_4
All'esito della prima udienza di trattazione del 9-5-2023, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022; lette le note depositate in telematico a seguito del decreto del 5-4-2023 per lo svolgimento della udienza mediante trattazione scritta;
ritenuto che
la causa, non ricorrendo le condizioni per l'adozione di ulteriori provvedimenti ai sensi degli articoli 350 e 351 cod. proc. civ., né per provvedere ai sensi degli articoli 348 bis e seguenti cod. proc. civ., apparendo allo stato definibile il merito, sulla base della prospettazione attorea, alla luce del compendio documentale agli atti, senza necessità di dare luogo ai richiesti approfondimenti istruttori, comunque riservato ogni provvedimento, la Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22-10-2024, riservato ogni provvedimento.
All'esito dell'udienza del 22-10-2024 lette le note depositate in telematico dall'appellante a seguito del decreto del 2-10-2024, comunicato all'appellato costituito, di sostituzione della udienza mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ritenuto che
la causa potesse essere assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 cod. proc. civ., decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, riservato ogni provvedimento anche in ordine alla richiesta istruttoria dell'appellante, la Corte ha riservato la causa in decisione, all'esito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE
Scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa può essere decisa come segue.
SULL'ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2935 E 2947 C.C. IN RELAZIONE
ALLA DECORRENZA DELLA DATA DI PRESCRIZIONE DEL DANNO RICHIESTO IURE
HEREDITATIS.
La sentenza del Tribunale viene anzitutto censurata dalle appellanti per la parte in cui il giudice, prendendo quale riferimento temporale la diagnosi di cirrosi epatica HCV del 2004, riteneva maturata la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni patiti da e fatti valere iure hereditatis. Persona_1
Il Tribunale motivava come segue a pag. 14 e pag. 15: “Poiché nel caso di specie non solo la positività alla presenza di anticorpi anti HCV è stata diagnosticata addirittura nel 1990, ma il 16\03\2004 è stata diagnosticata altresì la cirrosi epatica HCV, e quindi sicuramente da quest'ultima data, il aveva avuto perfetta Persona_1
conoscenza della sua patologia e della causa della stessa, sicché deve ritenersi intervenuta la prescrizione”.
Ebbene, a dire delle appellanti il giudice avrebbe errato nel considerare quale data di exordium praescritionis quella della diagnosi di cirrosi epatica HCV del 16 marzo
2004. Secondo la tesi appellante, dalle acquisizioni documentali in atti, non sarebbe possibile evincersi che il nel 2004 avesse avuto effettive Persona_1
informazioni idonee a consentirgli di collegare la patologia diagnosticata alle trasfusioni di sangue occorse nel marzo del 1975.
Pertanto, con il presente motivo, chiedono le appellanti la riforma della sentenza nel senso dell'affermazione del diritto al (non riconosciuto in primo grado) risarcimento del danno “iure hereditatis”.
Il motivo va rigettato. Seppur con riforma in punto di iter logico-giuridico della sentenza di primo grado, la domanda sul punto non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
In premessa, occorre compiere un excursus giurisprudenziale teso a chiarire la fondatezza delle doglianze di parte appellante laddove ritiene che il giudice abbia errato nel prendere in considerazione la diagnosi del 2004 quale exordium praescritionis.
Invero, in relazione ai fatti dannosi lungolatenti, si fa riferimento al momento da cui, manifestatasi una malattia, quest'ultima è percepibile dal soggetto attinto come danno ingiusto causalmente riconducibile ad una altrui condotta, anche omissiva, illecita.
Occorre sul punto richiamare l'insegnamento formulato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 581/2008, secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di avere contratto per contagio una malattia per fatto doloso
o colposo di un terzo decorre, a norma dell'art. 2935 cc. e dell'art. 2947 co.1 cc., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza, e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche...
Alla luce di tale principio, il “fatto”, per come rilevante ai fini del decorso della prescrizione, deve essere ricostruito in termini di percezione, o anche solo di percepibilità, da parte del danneggiato, della riconducibilità causale della malattia diagnosticata alla trasfusione ricevuta, e, dunque, ad un evento che poteva consentire al paziente di individuare come responsabile il . CP_1
Pertanto, è ad ogni modo errato equiparare, come faceva il Tribunale, la mera diagnosi alla consapevolezza, in capo alla vittima, della riferibilità del contagio alla trasfusione, essendo a tal fine richiesta, infatti, la ricorrenza di ulteriori elementi che consentano di affermare che, in occasione della predetta diagnosi, la vittima fosse stata in qualche modo edotta o avvisata circa la possibile rilevanza della pregressa trasfusione rispetto alla condizione diagnosticata (cfr. Cass. civ. n. 24164/19).
Deve pertanto ritenersi erronea la valorizzazione del Tribunale dell'assunto, rimasto al livello di mera ipotesi, che il paziente, in seguito alla diagnosi ed in particolare quella occorsa nel 2004 per cirrosi epatica HCV, avesse acquisito informazioni idonee a ricondurre la causa dell'infezione alla trasfusione occorsa nel lontano 1975.
Una tale rilevanza sarebbe postulabile, infatti, soltanto nell'ipotesi in cui il referto fornito al paziente contenga informazioni atte a consentire il collegamento con la causa della patologia o, in mancanza, risulti dimostrato che il danneggiato abbia un livello di conoscenze mediche e/o scientifiche tali da porlo in condizione di ricollegare la malattia diagnosticata alla trasfusione.
A tal proposito, va osservato che la consapevolezza idonea a far decorrere il termine di prescrizione deve essere apprezzata tenendo conto che, per il quivis de populo, il naturale mediatore della conoscibilità in oggetto non può che essere l'indicazione del medico, occorrendo, di norma, che il collegamento tra la patologia e la sua causa sia frutto di tale specifica indicazione (Cass. civ. n. 24164/2019 cit.).
Ebbene, il danneggiato non produceva neppure la domanda di Persona_1
indennizzo ai sensi della legge 210\92. Tale circostanza va valorizzata in sostegno della tesi attorea secondo cui il de cuius non aveva mai avuto la consapevolezza della riconducibilità della sua patologia epatica alle trasfusioni di sangue cui si era sottoposto.
Tanto premesso, occorre tuttavia osservarsi quanto segue.
Come autorevolmente osservato dalla S.C., “in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", in quanto, per tale aspetto, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto)” (Sez. 3, Sentenza n. 7553 del 15/05/2012, Rv. 622363; cfr.
Cassazione civile sez. III, 17/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26189).
Ne consegue che nel caso di specie il termine di prescrizione quinquennale iniziava a decorrere per le odierne appellanti dalla data di decesso del de cuius, ovvero dal
25.12.2011.
L'atto di citazione è del 28.4.2018.
Ebbene, in questo arco temporale deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale in quanto in atti non vi è prova dell'atto interruttivo, posto che “l'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione;
perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato” (Cass. 5413/2014).
Le pec al in data 29.02.2012 e in data 27.01.2017 Controparte_1
(rispettivamente doc. 24 e 25 prod. primo grado parte attrice) non sono corroborate dalla prova dell'avvenuta consegna, motivo per cui, indipendentemente dalla mancanza al riguardo di contestazioni specifiche da parte del Ministro appellato, non può intendersi perfezionata, secondo il principio del raggiungimento dello scopo, la conoscenza legale della messa in mora.
Si precisa che l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della
(normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una “controeccezione”, qual è l'interruzione della prescrizione (Cass. Civ. Ord. n. 9810 del 13/04/2023).
Detto in altri termini, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis" (ex multis Cass. Civ., Sez. II, 11 dicembre
2020, n. 28548; Cass. Civ., Sez. III, 6 ottobre 2021, n. 26702; Cass. Civ., Sez. III, 17 novembre 2022, n. 34456).
Tutto quanto sopra considerato, seppur con diversa motivazione, la sentenza di primo grado andrà confermata in punto di non spettanza del diritto al risarcimento del danno iure hereditatis.
SULLA VIOLAZIONE O ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1226 E 2056 COD. CIV.,
NONCHE' DELLE TABELLE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DEL TRIBUNALE DI
MILANO, IN RELAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DEL QUANTUM DEL DANNO IURE
PROPRIO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE.
Con il secondo motivo le appellanti hanno impugnato la parte della sentenza in cui il giudice liquidava il danno iure proprio a loro dire errando nel considerare che tale somma fosse stata effettivamente richiesta dalle parti per € 120.000,00 ciascuna, e ciò
a fronte di una maggiore quantificazione.
Pertanto, in questa sede chiedono la riforma per intervenuta violazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in forza delle quali, in ossequio al sistema a punti, per moglie e figlie si sarebbe dovuta prendere in riferimento una forbice compresa tra un minimo di € 168,250,00 ad un massimo di € 331.920,00.
Il motivo è fondato e va accolto.
Va innanzitutto precisato, come già fatto in relazione al primo motivo, che per il danno iure proprio la prescrizione è decennale e, dunque, dal momento del decesso all'atto di citazione non può intendersi maturata nel caso di specie, dovendosi confermare nell'an debeatur il diritto delle appellanti a percepire il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Venendo alla quantificazione il giudice considerava erroneamente l'importo richiesto nella somma di soli € 120.000,00 a fronte di una domanda per € 250.000,00 ciascuna per la moglie , per la figlia e per la figlia Parte_1 Parte_2 [...]
, o in quell'altra somma maggiore o minore che si rimette alla valutazione Parte_3 equitativa del Giudice adito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Giova osservarsi che al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
L'Osservatorio di Milano ha recentemente previsto una tabella a forbice ove vengono prese in considerazione, ai fini della quantificazione, tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili, in particolare:
− nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario;
− nella convivenza o meno di questi ultimi;
− nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua;
− nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta;
− nell'età della vittima primaria e secondaria;
Deve ribadirsi che il danno in esame non è in re ipsa e non esiste, pertanto, un “minimo garantito”: la parte è pertanto gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito, fermo il ricorso alla prova per presunzioni.
Il giudice di merito deve valutare, dunque, la sussistenza di tali presupposti caso per caso, ferma la possibilità di porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (Cass. sentenza n. 25164/2020).
Il valore monetario, indicato in Tabella nella prima colonna, è quello denominato “base” ed esprime la “uniformità pecuniaria di base” cui fanno riferimento le note sentenze della Corte costituzionale n. 184/1986 e della Corte di Cassazione n.
12408/2011. L'“aumento personalizzato” fino ai valori massimi, indicato nella seconda colonna della Tabella, deve essere, invece, applicato dal giudice solo laddove la parte nel processo alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa inferirsi, anche in via presuntiva, un maggiore sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale. Rimane sempre fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche, eccezionalmente, al di fuori della stessa.
In conclusione, si deve affermare che all'onere di allegazione e prova della parte corrisponde un obbligo di motivazione del giudice su tutte le voci descrittive del danno non patrimoniale e che devono essere certamente esclusi meri automatismi, non consentiti dal dovere di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali ex art. 111
Cost.
Ciò posto, ai fini della quantificazione del danno in ispecie verranno prese quale parametro di riferimento le tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024, ove stabiliscono un “valore punto” di € 3.911,00, ottenuto dividendo per cento l'importo massimo previsto dalle Tabelle, ovvero € 391.103,18.
Partendo dal valore punto, i punti totali attribuibili sono quindi 118, con una soglia non superabile (“cap”) di € 391.103,18 (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022).
La distribuzione dei punti avviene tenendo conto dei seguenti parametri:
a) età della vittima primaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale);
b) età della vittima secondaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti come sopra;
c) convivenza: sono attribuiti 16 punti per danno non patrimoniale presumibile
(sofferenza interiore e dinamico relazionale) se le due vittime convivevano;
mentre, vengono assegnati 8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) qualora le due vittime, benché non conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale): ad esempio, se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato;
se il danneggiato perde il figlio, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita il coniuge/assimilati ed altri eventuali figli;
se il danneggiato perde il coniuge/assimilati, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, vi sono dei figli in vita:
Nessun superstite: 16 punti
1 superstite: 14 punti
2 superstiti: 12 punti
3 superstiti: 9 punti e) qualità e intensità della relazione affettiva: sino a 30 punti;
Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E) con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E), si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto;
Infine, andranno sommati i punti attribuiti in base alle circostanze presenti nella fattispecie concreta e si otterrà il totale, che andrà poi moltiplicato per il valore punto, giungendo così all'importo monetario liquidabile.
Tanto premesso, risulta incontestato dagli atti di causa che: la coniuge, aveva 66 anni all'epoca del decesso e conviveva con il Parte_1
marito; era dunque nel pieno della fase relazionale ed affettiva tipica del pensionamento, ove i coniugi possono godere di una rinnovata vicinanza e compagnia, di fondamentale apporto non solo ai fini di un reciproco aiuto per lo svolgimento della quotidiana esistenza, ma anche nella funzione di imprescindibile riferimento per la crescita ed i progetti futuri dell'intero nucleo familiare.
Tenuto conto dei predetti parametri in questi termini appare congruo riconoscere 16 punti in funzione sia dell'età del de cuius (a) =70) che dell'età della coniuge al momento del decesso (b)=66), essendo entrambe ricomprese nella fascia tra 61 e 70 anni, per un totale di 32 punti cui vanno sommati 16 punti in funzione della convivenza
(c) ed altri 9 punti attesi i n. 3 superstiti del nucleo familiare (d), per un totale di 57 punti;
attesa l'intensità della relazione tra i coniugi al momento del fatto, come motivato, giustifica il riconoscimento di un punteggio leggermente superiore alla media, ovvero 18 punti. Il totale è, dunque, pari a 75 punti.
Venendo alle figlie e , queste perdevano il padre in Parte_2 Parte_3
giovane età adulta, rispettivamente ad anni 38 la prima, e quasi 32 anni la seconda, entrambe non conviventi con il padre al momento del decesso, come da espressa ammissione delle stesse in atti, seppur presenti al suo fianco al fine di garantire assistenza e supporto fisico e morale durante il decorso della lunga malattia. La stessa fascia di età, le medesime vicende familiari e l'assenza di comprovate personalizzazioni del danno giustificano l'identità delle voci risarcitorie per ciascuna delle sorelle.
Tenuto conto dei predetti parametri in questi termini appare congruo riconoscere 16 punti in funzione sia dell'età del de cuius (a) =70); 22 punti per l'età delle figlie, essendo entrambe ricomprese nella fascia tra 31 e 40 anni, per un totale di 38 punti cui vanno sommati 8 punti non essendo conviventi al momento del decesso (c) ed altri 9 punti attesi i n. 3 superstiti del nucleo familiare (d), per un totale di punti;
attesa la non dimostrata convivenza e l'età ormai pienamente autonoma delle figlie si ritiene congruo, in ultimo, liquidare, a titolo di intensità della relazione, un punteggio inferiore alla media e pari a 5 punti. Il totale è, dunque, pari a 60 punti.
Tenuto conto dei predetti parametri, delle circostanze provate dagli atti allegati, nonché delle presunzioni semplici deducibili per ordinaria esperienza, la Corte ritiene congruo liquidare, in favore della congiunta la somma di € 293.325,00 di Parte_1
e , ognuna, la complessiva somma di € 234.660,00. Parte_2 Parte_3
In assenza di prova specifica circa l'eventuale personalizzazione del danno, questa voce non può essere riconosciuta atteso che la sua liquidazione si prevede solo in circostanze dimostrate del tutto anomale o peculiari diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati.
Ciò posto, allegato in atti vi è la missiva della Giunta Regionale della Campania con accluso Decreto Dirigenziale n. 99 datato 01/10/2014 di liquidazione dell'indennizzo ex lege n°210/92. Dall'esame di detto decreto, emerge che ad coniuge Parte_1
superstite, sia stato liquidato l'indennizzo sotto forma di assegno una tantum, dell'ammontare di euro 77.468,53.
Quindi, siccome l'importo in questione veniva riscosso solo dal coniuge superstite, al quale per legge compete, in via prioritaria rispetto ad ogni altro erede, il pagamento dell'indennità, la decurtazione cui occorre procedere deve riguardare esclusivamente il risarcimento riconosciuto dalla sentenza del Giudice di appello in favore della medesima Parte_1
Nel procedere alla suddetta detrazione, occorre, poi, fare applicazione del principio secondo cui “Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa”, “.. sicché l'operazione di scomputo degli acconti già versati dalla somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento, per essere corretta, deve articolarsi nelle seguenti operazioni: a) in primo luogo, occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo, occorre detrarre l'acconto dal credito;
c) in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che può coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva
(in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato)” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 3, Sentenza n.
25817 del 31/10/2017).
In applicazione del richiamato principio, occorre anzitutto devalutare il credito riconosciuto alla data dell'illecito, risalente al 25.12.2011, data del decesso del de cuius).
Applicando gli indici Istat, si ottiene in tal modo l'importo di euro € 236.934,57.
A questo punto, andranno poi conteggiati gli interessi compensativi, al saggio legale, sul predetto importo, anno per anno rivalutato secondo indici Istat, dal 25.12.11 al
01.10.2014, data di adozione del decreto di accoglimento della domanda di liquidazione dell'indennizzo, cui, in mancanza di ulteriori indicazioni, deve farsi presuntivamente risalire la data del pagamento.
Quindi, si deve detrarre da euro € 244.279,54 corrispondente alla sorta capitale rivalutata al 01.10.2014, data del pagamento dell'assegno una tantum, l'importo di euro 77.468,53, pari all'ammontare dell'indennità liquidata ai sensi della legge n.
210/92.
Si ottiene, all'esito di tale detrazione, un credito risarcitorio residuo in conto capitale di euro 166.811,01. Su tale somma, anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, si devono, poi, calcolare gli interessi compensativi, al saggio legale, dalla data del pagamento dell'indennizzo (01.10.2014) alla data della pubblicazione della sentenza.
In definitiva, quindi, ha diritto al pagamento dell'importo di euro Parte_1
200.340,02, pari alla sorta capitale residua, rivalutata alla presente sentenza e, dunque, agli ultimi indici ISTAT (12.2024), oltre € 21.156,60 pari agli interessi compensativi come sopra calcolati, per un totale di euro € 221.496,62 cui andranno aggiunti gli ulteriori interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Con riguardo, invece, agli altri danneggiati, ovvero le figlie e , Pt_2 Parte_3
resta immodificato, non avendo le stesse riscosso alcun indennizzo, l'importo del credito risarcitorio come liquidato precedentemente oltre interessi legali calcolati sulla somma devalutata al momento del decesso del padre (25.12.2011) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, fino al soddisfo.
In conclusione, in parziale riforma della impugnata sentenza, l'appello va accolto parzialmente, nei limiti del secondo motivo d'appello.
Resta da statuire sul governo delle spese di tutti i gradi di giudizio, da effettuarsi in considerazione dell'esito complessivo della lite.
Si assiste ad una prevalente soccombenza del , stante il definitivo Controparte_1
accoglimento della domanda risarcitoria iure proprio; sebbene trattasi di soccombenza parziale, alla luce dell'intervenuta prescrizione del danno richiesto iure hereditatis e dello scomputo di quanto già percepito a titolo di indennizzo ex Lege 210/92.
Quindi, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la prevalente soccombenza del . Controparte_1
Tenuto conto che il valore della causa è superiore a 520.000,00 euro, si applica lo scaglione di riferimento con incremento del 10% ai sensi dell'art. 6.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al
D.M. n. 55/2014, come novellato dal D.M. n. 147/2022. Per quel che concerne il giudizio di primo grado ed il giudizio di appello, il compenso professionale è dato dalla sommatoria dei compensi previsti per ciascuna fase.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover determinare il compenso nella misura esattamente sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento, stante la non complessità delle questioni affrontate, ampiamente sviscerate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
In definitiva a titolo di compenso professionale si liquidano i seguenti importi: euro 12.352,00 per il primo grado, oltre esborsi per 1.713,00; euro 11.065,00 per il grado di appello, oltre esborsi per 2.556,00 euro.
Infine, per tutti gli importi sopra liquidati deve essere concesso il provvedimento di distrazione, in favore degli avv.ti ed Angelo Fachechi, difensori in Parte_3
tutti i gradi di giudizio delle appellanti.
Nulla per le spese del grado tra le parti costituite e i contumaci, nei cui confronti non sono state proposte domande, , e Controparte_2 Controparte_3
. Controparte_4
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 504 pubblicata il 26 luglio 2022, proposto da e Parte_1 Parte_2
, nella loro qualità di eredi di , ogni Parte_3 Persona_1
altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna il a pagare, a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio in favore di della Parte_1
maggior somma di euro € 221.496,62, oltre gli ulteriori interessi legali dalla sentenza al soddisfo, nonché in favore di e la maggior somma Parte_2 Parte_3
di euro € 234.660,00 ciascuna, oltre interessi legali sulla predetta somma devalutata secondo indici Istat al 25.12.2011 ed anno per anno rivalutata sino alla presente sentenza, oltre interessi legali, sul totale della sorta capitale rivalutata a detta data e degli interessi fino a detta data calcolati, dalla sentenza all'effettivo soddisfo;
condanna il al pagamento delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio in favore degli odierni appellanti che liquida in euro 12.352,00 per il primo grado, oltre esborsi per 1.713,00 e euro 11.065,7 per il grado di appello, oltre esborsi per 2.556,00 euro, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore degli avv.ti Parte_3
ed Angelo Fachechi.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30-1-2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pasquale Cristiano Dott. Eugenio Forgillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI PO
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Eugenio Forgillo - Presidente
- dott. Pasquale Cristiano - Consigliere relatore -
- dott.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 504/2023 del Ruolo Gen., avente ad oggetto
“responsabilità professionale” riservata in decisione all'esito della udienza del
22.10.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023
TRA
( ); ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
); ( ) tutte C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese - in virtù di mandato in calce all'atto di citazione del giudizio di prime cure - dall'Avv. Angelo Fachechi ( e dall'Avv. C.F._4
(quest'ultima rappresentata e difesa da sé medesima insieme all'Avv. Parte_3
Angelo Fachechi), i quali eleggono domicilio digitale agli indirizzi PEC
e Email_1 Email_2
Appellanti (CF. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli (C.F. ADS80030620639), presso cui ope legis domicilia, in via Diaz n.
11 (fax 081 5525515, posta certificata: ; Email_3
Appellato
NONCHÉ
( ); Controparte_2 C.F._5
); Controparte_3 C.F._6
( ; Controparte_4 C.F._7
Appellati contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione del 28 Aprile 2018, e Parte_1 Parte_2 [...]
, in proprio e quali eredi legittime di (moglie la prima Parte_3 Persona_1
e figlie le seconde), nonché , e Controparte_2 Controparte_5 CP_4
(germani del de cuius , chiedevano accertarsi e
[...] Persona_1
dichiararsi la responsabilità del . Controparte_1
Lamentavano le attrici e e il risarcimento dei danni Pt_1 Parte_3 Pt_2
conseguenti alla infezione dal virus HCV da parte del loro congiunto, il quale nel marzo del 1975 era stato sottoposto a trasfusioni di sangue e nel 1990 era risultato poi positivo al predetto virus HCV;
successivamente, nel marzo del 2004, gli veniva diagnosticata cirrosi epatica HCV e, nell'aprile del 2007, epatocarcinoma su cirrosi HCV correlata che in data 25 dicembre 2011 determinava la morte . Persona_1
Le istanti, quindi, chiedevano condannarsi il convenuto al risarcimento in CP_1
loro favore – iure hereditatis – del danno non patrimoniale da quantificarsi, nella complessiva somma di € 324.992,00, o in quell'altra somma rimessa alla valutazione equitativa del Giudice;
iure proprio, inoltre, chiedevano condannarsi il Controparte_1 al risarcimento del danno non patrimoniale patito per la perdita del rapporto
[...]
parentale conseguente alla morte del loro congiunto da quantificarsi nella somma di €
250.000,00 ciascuna in favore della moglie della figlia Parte_1 Parte_2
e della figlia , anche in via equitativa del Giudice. Parte_3
Anche gli altri attori germani del de cuius , e Controparte_2 Controparte_5
per le medesime causali, chiedevano iure proprio, la condanna del Controparte_4
al risarcimento del danno non patrimoniale patito per la perdita Controparte_1
del rapporto parentale conseguente alla morte del loro fratello Persona_1
da quantificarsi nella somma di €. 120.000,00 a favore di ciascuno di loro, anche in via equitativa.
Nel corso del giudizio, in data 29 giugno 2018 si costituiva tempestivamente il eccependo la prescrizione delle pretese delle parti attrici, in una Controparte_1
alla infondatezza delle stesse e all'incumulabilità delle richieste risarcitorie con quanto corrisposto a titolo di indennizzo ex lege 210\92.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'Avvocatura dello Stato allegava che la moglie del de cuius, con accredito del 01 ottobre 2014, era stata Parte_1
corrisposta la somma di € 77.468,53 per indennizzo una tantum e, quindi, che le richieste risarcitorie della medesima andavano decurtate del predetto Pt_1
importo.
Con ordinanza del 29 gennaio 2019, il Giudice - ritenendo che nella fattispecie in esame potesse ritenersi maturata la prescrizione - rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Nel corso del processo, in data 30.06.2019, decedeva il sig. , fratello Controparte_5
di , lasciando unica erede la moglie Persona_1 Controparte_3
la quale si costituiva in giudizio con memoria di costituzione del 27.02.2020, facendo propria la domanda del suo dante causa.
All'udienza del 19.04.2022, sulla base della precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Con Sentenza n. 7472\2022 depositata in Cancelleria in data 26.07.2022, non notificata, il Tribunale di Napoli, ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno richiesto iure hereditatis dalla moglie e dalle figlie del de cuius (odierne appellanti) e, con riferimento al risarcimento del danno richiesto iure proprio da perdita del rapporto parentale, così statuiva:
“1) accoglie la domanda degli attori parzialmente rispetto a quanto richiesto, per i motivi enunciati in motivazione;
2) dichiara la responsabilità esclusiva del nella produzione Controparte_1
dell'evento dannoso descritto in premessa;
3) condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in Controparte_1
favore dell'attrice della somma di €. 42.531.48 in moneta attuale, oltre Parte_1
interessi legali da calcolarsi dalla data del decesso di il 25 12 Persona_1
2011 sulla somma devalutata a tale data e via via annualmente rivalutata secondo gli
Indici Istat famiglie di operai ed impiegati, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'istante nell'evento per cui è causa, tenuto conto che va scomputato l'importo di €. 77.468,52 quale indennità una tantum a seguito di domanda prodotta in data 17\04\2012;
4) condanna il in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento Controparte_1
in favore delle attrici e al pagamento della somma €. Parte_2 Parte_3
120.000,00 cadauna, in moneta attuale, oltre interessi legali da calcolarsi dalla data del decesso di il 25.12.2011 sulla somma devalutata a tale Persona_1
data e via via annualmente rivalutata secondo gli Indici Istat famiglie di operai ed impiegati, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'istante nell'evento per cui è causa;
5) condanna il in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento Controparte_1
in favore degli attori , vedova di Controparte_2 Controparte_3 CP_5
e al pagamento della somma €. 60.000,00 cadauno in
[...] Controparte_4
moneta attuale, oltre interessi legali da calcolarsi dalla data del decesso di
[...]
il 25.12.2011 sulla somma devalutata a tale data e via via annualmente Persona_1 rivalutata secondo gli Indici Istat famiglie di operai ed impiegati, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'istante nell'evento per cui è causa
6) condanna il in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento Controparte_1
in favore di tutti gli attori e Parte_4 Parte_5
, vedova di e
[...] Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4
al pagamento delle spese del giudizio che, in mancanza di notula, si liquidano in €
11.713,00, di cui € 1.713,00 per spese vive sostenute per il versamento del contributo unificato ed € 10.000,00, per compenso oltre iva e cpa e spese generali, con attribuzione solidale ai difensori di parte attrice avv. Angelo Fachechi e Avv. Parte_3
che hanno dichiarato di essersi fatti carico degli oneri della presente
[...]
procedura”.
Avverso la predetta pronuncia hanno proposto appello Parte_1 Parte_2
e (moglie e figlie del de cuius), articolando due motivi d'appello per Parte_3
la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale riteneva essere intervenuta la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure hereditatis già patiti dal dante causa nonché per la parte relativa alla quantificazione in Persona_1
favore delle stesse del danno non patrimoniale iure proprio da perdita parentale nella somma di €120.000,00 ciascuna, rassegnando le seguenti conclusioni:
−
1. In riforma della impugnata sentenza, ritenere e dichiarare il diritto al risarcimento del danno richiesto iure hereditatis dalle Sigg.re , Parte_1
e e, per lo effetto, condannare il convenuto Parte_2 Parte_3
al pagamento in favore delle medesime della complessiva Controparte_1
somma di €. 324.992,00, come in narrativa meglio specificata, o in quell'altra somma maggiore o minore che si rimette alla valutazione equitativa della
Ecc.ma Corte di Appello adita, quale risarcimento del danno non patrimoniale patito dal loro congiunto oltre interessi legali e Persona_1
rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
−
2. Sempre in riforma della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 1226
c.c., quantificare il danno non patrimoniale - iure proprio - da perdita del rapporto parentale delle odierne appellanti conseguente alla morte del congiunto nella somma di € 250.000,00 ciascuna per la Persona_1
moglie , per la figlia e per la figlia Parte_1 Parte_2 [...]
, e, conseguentemente: Parte_3
− a) condannare il convenuto al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di €. 172.531,48, al netto dell'importo di €. Parte_1
77.468,52 per indennità una tantum ex Legge 210\92, o in quell'altra somma maggiore o minore, che si rimette alla valutazione equitativa della Ecc.ma Corte adita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
− b) condannare il convenuto al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di €. 250.000,00 o in quell'altra somma, maggiore Parte_2
o minore, che si rimette alla valutazione equitativa della Ecc.ma Corte adita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
− c) condannare il convenuto al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di €. 250.000,00 o in quell'altra somma, Parte_3
maggiore o minore, che si rimette alla valutazione equitativa della Ecc.ma Corte adita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
3. Confermare nel resto la impugnata sentenza del Tribunale di Napoli;
4. Condannare il al pagamento delle spese e competenze Controparte_1
del presente grado di giudizio, con distrazione del tutto ai sottoscritti procuratori anticipatari.
In via istruttoria, si reitera anche in questa sede la richiesta - già formulata in prime cure - di C.T.U. medico-legale al fine di accertare la natura, la entità e il decorso delle patologie correlate alla Epatite C contratta dal Sig.
[...] e le loro conseguenze medico legali sulla validità psico-fisica Persona_1
del medesimo.
Radicatasi la lite si è costituito in appello il in data 12 Aprile Controparte_1
2023 chiedendo di rigettare nel merito il gravame ex adverso proposto, in quanto relativo a domande prescritte ed infondate, con condanna alle spese di lite.
Rimanevano invece contumaci , e Controparte_2 Controparte_3
. Controparte_4
All'esito della prima udienza di trattazione del 9-5-2023, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022; lette le note depositate in telematico a seguito del decreto del 5-4-2023 per lo svolgimento della udienza mediante trattazione scritta;
ritenuto che
la causa, non ricorrendo le condizioni per l'adozione di ulteriori provvedimenti ai sensi degli articoli 350 e 351 cod. proc. civ., né per provvedere ai sensi degli articoli 348 bis e seguenti cod. proc. civ., apparendo allo stato definibile il merito, sulla base della prospettazione attorea, alla luce del compendio documentale agli atti, senza necessità di dare luogo ai richiesti approfondimenti istruttori, comunque riservato ogni provvedimento, la Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22-10-2024, riservato ogni provvedimento.
All'esito dell'udienza del 22-10-2024 lette le note depositate in telematico dall'appellante a seguito del decreto del 2-10-2024, comunicato all'appellato costituito, di sostituzione della udienza mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ritenuto che
la causa potesse essere assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 cod. proc. civ., decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, riservato ogni provvedimento anche in ordine alla richiesta istruttoria dell'appellante, la Corte ha riservato la causa in decisione, all'esito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE
Scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa può essere decisa come segue.
SULL'ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2935 E 2947 C.C. IN RELAZIONE
ALLA DECORRENZA DELLA DATA DI PRESCRIZIONE DEL DANNO RICHIESTO IURE
HEREDITATIS.
La sentenza del Tribunale viene anzitutto censurata dalle appellanti per la parte in cui il giudice, prendendo quale riferimento temporale la diagnosi di cirrosi epatica HCV del 2004, riteneva maturata la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni patiti da e fatti valere iure hereditatis. Persona_1
Il Tribunale motivava come segue a pag. 14 e pag. 15: “Poiché nel caso di specie non solo la positività alla presenza di anticorpi anti HCV è stata diagnosticata addirittura nel 1990, ma il 16\03\2004 è stata diagnosticata altresì la cirrosi epatica HCV, e quindi sicuramente da quest'ultima data, il aveva avuto perfetta Persona_1
conoscenza della sua patologia e della causa della stessa, sicché deve ritenersi intervenuta la prescrizione”.
Ebbene, a dire delle appellanti il giudice avrebbe errato nel considerare quale data di exordium praescritionis quella della diagnosi di cirrosi epatica HCV del 16 marzo
2004. Secondo la tesi appellante, dalle acquisizioni documentali in atti, non sarebbe possibile evincersi che il nel 2004 avesse avuto effettive Persona_1
informazioni idonee a consentirgli di collegare la patologia diagnosticata alle trasfusioni di sangue occorse nel marzo del 1975.
Pertanto, con il presente motivo, chiedono le appellanti la riforma della sentenza nel senso dell'affermazione del diritto al (non riconosciuto in primo grado) risarcimento del danno “iure hereditatis”.
Il motivo va rigettato. Seppur con riforma in punto di iter logico-giuridico della sentenza di primo grado, la domanda sul punto non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
In premessa, occorre compiere un excursus giurisprudenziale teso a chiarire la fondatezza delle doglianze di parte appellante laddove ritiene che il giudice abbia errato nel prendere in considerazione la diagnosi del 2004 quale exordium praescritionis.
Invero, in relazione ai fatti dannosi lungolatenti, si fa riferimento al momento da cui, manifestatasi una malattia, quest'ultima è percepibile dal soggetto attinto come danno ingiusto causalmente riconducibile ad una altrui condotta, anche omissiva, illecita.
Occorre sul punto richiamare l'insegnamento formulato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 581/2008, secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di avere contratto per contagio una malattia per fatto doloso
o colposo di un terzo decorre, a norma dell'art. 2935 cc. e dell'art. 2947 co.1 cc., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza, e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche...
Alla luce di tale principio, il “fatto”, per come rilevante ai fini del decorso della prescrizione, deve essere ricostruito in termini di percezione, o anche solo di percepibilità, da parte del danneggiato, della riconducibilità causale della malattia diagnosticata alla trasfusione ricevuta, e, dunque, ad un evento che poteva consentire al paziente di individuare come responsabile il . CP_1
Pertanto, è ad ogni modo errato equiparare, come faceva il Tribunale, la mera diagnosi alla consapevolezza, in capo alla vittima, della riferibilità del contagio alla trasfusione, essendo a tal fine richiesta, infatti, la ricorrenza di ulteriori elementi che consentano di affermare che, in occasione della predetta diagnosi, la vittima fosse stata in qualche modo edotta o avvisata circa la possibile rilevanza della pregressa trasfusione rispetto alla condizione diagnosticata (cfr. Cass. civ. n. 24164/19).
Deve pertanto ritenersi erronea la valorizzazione del Tribunale dell'assunto, rimasto al livello di mera ipotesi, che il paziente, in seguito alla diagnosi ed in particolare quella occorsa nel 2004 per cirrosi epatica HCV, avesse acquisito informazioni idonee a ricondurre la causa dell'infezione alla trasfusione occorsa nel lontano 1975.
Una tale rilevanza sarebbe postulabile, infatti, soltanto nell'ipotesi in cui il referto fornito al paziente contenga informazioni atte a consentire il collegamento con la causa della patologia o, in mancanza, risulti dimostrato che il danneggiato abbia un livello di conoscenze mediche e/o scientifiche tali da porlo in condizione di ricollegare la malattia diagnosticata alla trasfusione.
A tal proposito, va osservato che la consapevolezza idonea a far decorrere il termine di prescrizione deve essere apprezzata tenendo conto che, per il quivis de populo, il naturale mediatore della conoscibilità in oggetto non può che essere l'indicazione del medico, occorrendo, di norma, che il collegamento tra la patologia e la sua causa sia frutto di tale specifica indicazione (Cass. civ. n. 24164/2019 cit.).
Ebbene, il danneggiato non produceva neppure la domanda di Persona_1
indennizzo ai sensi della legge 210\92. Tale circostanza va valorizzata in sostegno della tesi attorea secondo cui il de cuius non aveva mai avuto la consapevolezza della riconducibilità della sua patologia epatica alle trasfusioni di sangue cui si era sottoposto.
Tanto premesso, occorre tuttavia osservarsi quanto segue.
Come autorevolmente osservato dalla S.C., “in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", in quanto, per tale aspetto, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto)” (Sez. 3, Sentenza n. 7553 del 15/05/2012, Rv. 622363; cfr.
Cassazione civile sez. III, 17/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26189).
Ne consegue che nel caso di specie il termine di prescrizione quinquennale iniziava a decorrere per le odierne appellanti dalla data di decesso del de cuius, ovvero dal
25.12.2011.
L'atto di citazione è del 28.4.2018.
Ebbene, in questo arco temporale deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale in quanto in atti non vi è prova dell'atto interruttivo, posto che “l'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione;
perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato” (Cass. 5413/2014).
Le pec al in data 29.02.2012 e in data 27.01.2017 Controparte_1
(rispettivamente doc. 24 e 25 prod. primo grado parte attrice) non sono corroborate dalla prova dell'avvenuta consegna, motivo per cui, indipendentemente dalla mancanza al riguardo di contestazioni specifiche da parte del Ministro appellato, non può intendersi perfezionata, secondo il principio del raggiungimento dello scopo, la conoscenza legale della messa in mora.
Si precisa che l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della
(normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una “controeccezione”, qual è l'interruzione della prescrizione (Cass. Civ. Ord. n. 9810 del 13/04/2023).
Detto in altri termini, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis" (ex multis Cass. Civ., Sez. II, 11 dicembre
2020, n. 28548; Cass. Civ., Sez. III, 6 ottobre 2021, n. 26702; Cass. Civ., Sez. III, 17 novembre 2022, n. 34456).
Tutto quanto sopra considerato, seppur con diversa motivazione, la sentenza di primo grado andrà confermata in punto di non spettanza del diritto al risarcimento del danno iure hereditatis.
SULLA VIOLAZIONE O ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1226 E 2056 COD. CIV.,
NONCHE' DELLE TABELLE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DEL TRIBUNALE DI
MILANO, IN RELAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DEL QUANTUM DEL DANNO IURE
PROPRIO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE.
Con il secondo motivo le appellanti hanno impugnato la parte della sentenza in cui il giudice liquidava il danno iure proprio a loro dire errando nel considerare che tale somma fosse stata effettivamente richiesta dalle parti per € 120.000,00 ciascuna, e ciò
a fronte di una maggiore quantificazione.
Pertanto, in questa sede chiedono la riforma per intervenuta violazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in forza delle quali, in ossequio al sistema a punti, per moglie e figlie si sarebbe dovuta prendere in riferimento una forbice compresa tra un minimo di € 168,250,00 ad un massimo di € 331.920,00.
Il motivo è fondato e va accolto.
Va innanzitutto precisato, come già fatto in relazione al primo motivo, che per il danno iure proprio la prescrizione è decennale e, dunque, dal momento del decesso all'atto di citazione non può intendersi maturata nel caso di specie, dovendosi confermare nell'an debeatur il diritto delle appellanti a percepire il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Venendo alla quantificazione il giudice considerava erroneamente l'importo richiesto nella somma di soli € 120.000,00 a fronte di una domanda per € 250.000,00 ciascuna per la moglie , per la figlia e per la figlia Parte_1 Parte_2 [...]
, o in quell'altra somma maggiore o minore che si rimette alla valutazione Parte_3 equitativa del Giudice adito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Giova osservarsi che al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
L'Osservatorio di Milano ha recentemente previsto una tabella a forbice ove vengono prese in considerazione, ai fini della quantificazione, tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili, in particolare:
− nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario;
− nella convivenza o meno di questi ultimi;
− nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua;
− nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta;
− nell'età della vittima primaria e secondaria;
Deve ribadirsi che il danno in esame non è in re ipsa e non esiste, pertanto, un “minimo garantito”: la parte è pertanto gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito, fermo il ricorso alla prova per presunzioni.
Il giudice di merito deve valutare, dunque, la sussistenza di tali presupposti caso per caso, ferma la possibilità di porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (Cass. sentenza n. 25164/2020).
Il valore monetario, indicato in Tabella nella prima colonna, è quello denominato “base” ed esprime la “uniformità pecuniaria di base” cui fanno riferimento le note sentenze della Corte costituzionale n. 184/1986 e della Corte di Cassazione n.
12408/2011. L'“aumento personalizzato” fino ai valori massimi, indicato nella seconda colonna della Tabella, deve essere, invece, applicato dal giudice solo laddove la parte nel processo alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa inferirsi, anche in via presuntiva, un maggiore sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale. Rimane sempre fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche, eccezionalmente, al di fuori della stessa.
In conclusione, si deve affermare che all'onere di allegazione e prova della parte corrisponde un obbligo di motivazione del giudice su tutte le voci descrittive del danno non patrimoniale e che devono essere certamente esclusi meri automatismi, non consentiti dal dovere di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali ex art. 111
Cost.
Ciò posto, ai fini della quantificazione del danno in ispecie verranno prese quale parametro di riferimento le tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024, ove stabiliscono un “valore punto” di € 3.911,00, ottenuto dividendo per cento l'importo massimo previsto dalle Tabelle, ovvero € 391.103,18.
Partendo dal valore punto, i punti totali attribuibili sono quindi 118, con una soglia non superabile (“cap”) di € 391.103,18 (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022).
La distribuzione dei punti avviene tenendo conto dei seguenti parametri:
a) età della vittima primaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale);
b) età della vittima secondaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti come sopra;
c) convivenza: sono attribuiti 16 punti per danno non patrimoniale presumibile
(sofferenza interiore e dinamico relazionale) se le due vittime convivevano;
mentre, vengono assegnati 8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) qualora le due vittime, benché non conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale): ad esempio, se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato;
se il danneggiato perde il figlio, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita il coniuge/assimilati ed altri eventuali figli;
se il danneggiato perde il coniuge/assimilati, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, vi sono dei figli in vita:
Nessun superstite: 16 punti
1 superstite: 14 punti
2 superstiti: 12 punti
3 superstiti: 9 punti e) qualità e intensità della relazione affettiva: sino a 30 punti;
Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E) con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E), si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto;
Infine, andranno sommati i punti attribuiti in base alle circostanze presenti nella fattispecie concreta e si otterrà il totale, che andrà poi moltiplicato per il valore punto, giungendo così all'importo monetario liquidabile.
Tanto premesso, risulta incontestato dagli atti di causa che: la coniuge, aveva 66 anni all'epoca del decesso e conviveva con il Parte_1
marito; era dunque nel pieno della fase relazionale ed affettiva tipica del pensionamento, ove i coniugi possono godere di una rinnovata vicinanza e compagnia, di fondamentale apporto non solo ai fini di un reciproco aiuto per lo svolgimento della quotidiana esistenza, ma anche nella funzione di imprescindibile riferimento per la crescita ed i progetti futuri dell'intero nucleo familiare.
Tenuto conto dei predetti parametri in questi termini appare congruo riconoscere 16 punti in funzione sia dell'età del de cuius (a) =70) che dell'età della coniuge al momento del decesso (b)=66), essendo entrambe ricomprese nella fascia tra 61 e 70 anni, per un totale di 32 punti cui vanno sommati 16 punti in funzione della convivenza
(c) ed altri 9 punti attesi i n. 3 superstiti del nucleo familiare (d), per un totale di 57 punti;
attesa l'intensità della relazione tra i coniugi al momento del fatto, come motivato, giustifica il riconoscimento di un punteggio leggermente superiore alla media, ovvero 18 punti. Il totale è, dunque, pari a 75 punti.
Venendo alle figlie e , queste perdevano il padre in Parte_2 Parte_3
giovane età adulta, rispettivamente ad anni 38 la prima, e quasi 32 anni la seconda, entrambe non conviventi con il padre al momento del decesso, come da espressa ammissione delle stesse in atti, seppur presenti al suo fianco al fine di garantire assistenza e supporto fisico e morale durante il decorso della lunga malattia. La stessa fascia di età, le medesime vicende familiari e l'assenza di comprovate personalizzazioni del danno giustificano l'identità delle voci risarcitorie per ciascuna delle sorelle.
Tenuto conto dei predetti parametri in questi termini appare congruo riconoscere 16 punti in funzione sia dell'età del de cuius (a) =70); 22 punti per l'età delle figlie, essendo entrambe ricomprese nella fascia tra 31 e 40 anni, per un totale di 38 punti cui vanno sommati 8 punti non essendo conviventi al momento del decesso (c) ed altri 9 punti attesi i n. 3 superstiti del nucleo familiare (d), per un totale di punti;
attesa la non dimostrata convivenza e l'età ormai pienamente autonoma delle figlie si ritiene congruo, in ultimo, liquidare, a titolo di intensità della relazione, un punteggio inferiore alla media e pari a 5 punti. Il totale è, dunque, pari a 60 punti.
Tenuto conto dei predetti parametri, delle circostanze provate dagli atti allegati, nonché delle presunzioni semplici deducibili per ordinaria esperienza, la Corte ritiene congruo liquidare, in favore della congiunta la somma di € 293.325,00 di Parte_1
e , ognuna, la complessiva somma di € 234.660,00. Parte_2 Parte_3
In assenza di prova specifica circa l'eventuale personalizzazione del danno, questa voce non può essere riconosciuta atteso che la sua liquidazione si prevede solo in circostanze dimostrate del tutto anomale o peculiari diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati.
Ciò posto, allegato in atti vi è la missiva della Giunta Regionale della Campania con accluso Decreto Dirigenziale n. 99 datato 01/10/2014 di liquidazione dell'indennizzo ex lege n°210/92. Dall'esame di detto decreto, emerge che ad coniuge Parte_1
superstite, sia stato liquidato l'indennizzo sotto forma di assegno una tantum, dell'ammontare di euro 77.468,53.
Quindi, siccome l'importo in questione veniva riscosso solo dal coniuge superstite, al quale per legge compete, in via prioritaria rispetto ad ogni altro erede, il pagamento dell'indennità, la decurtazione cui occorre procedere deve riguardare esclusivamente il risarcimento riconosciuto dalla sentenza del Giudice di appello in favore della medesima Parte_1
Nel procedere alla suddetta detrazione, occorre, poi, fare applicazione del principio secondo cui “Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa”, “.. sicché l'operazione di scomputo degli acconti già versati dalla somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento, per essere corretta, deve articolarsi nelle seguenti operazioni: a) in primo luogo, occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo, occorre detrarre l'acconto dal credito;
c) in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che può coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva
(in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato)” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 3, Sentenza n.
25817 del 31/10/2017).
In applicazione del richiamato principio, occorre anzitutto devalutare il credito riconosciuto alla data dell'illecito, risalente al 25.12.2011, data del decesso del de cuius).
Applicando gli indici Istat, si ottiene in tal modo l'importo di euro € 236.934,57.
A questo punto, andranno poi conteggiati gli interessi compensativi, al saggio legale, sul predetto importo, anno per anno rivalutato secondo indici Istat, dal 25.12.11 al
01.10.2014, data di adozione del decreto di accoglimento della domanda di liquidazione dell'indennizzo, cui, in mancanza di ulteriori indicazioni, deve farsi presuntivamente risalire la data del pagamento.
Quindi, si deve detrarre da euro € 244.279,54 corrispondente alla sorta capitale rivalutata al 01.10.2014, data del pagamento dell'assegno una tantum, l'importo di euro 77.468,53, pari all'ammontare dell'indennità liquidata ai sensi della legge n.
210/92.
Si ottiene, all'esito di tale detrazione, un credito risarcitorio residuo in conto capitale di euro 166.811,01. Su tale somma, anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, si devono, poi, calcolare gli interessi compensativi, al saggio legale, dalla data del pagamento dell'indennizzo (01.10.2014) alla data della pubblicazione della sentenza.
In definitiva, quindi, ha diritto al pagamento dell'importo di euro Parte_1
200.340,02, pari alla sorta capitale residua, rivalutata alla presente sentenza e, dunque, agli ultimi indici ISTAT (12.2024), oltre € 21.156,60 pari agli interessi compensativi come sopra calcolati, per un totale di euro € 221.496,62 cui andranno aggiunti gli ulteriori interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Con riguardo, invece, agli altri danneggiati, ovvero le figlie e , Pt_2 Parte_3
resta immodificato, non avendo le stesse riscosso alcun indennizzo, l'importo del credito risarcitorio come liquidato precedentemente oltre interessi legali calcolati sulla somma devalutata al momento del decesso del padre (25.12.2011) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, fino al soddisfo.
In conclusione, in parziale riforma della impugnata sentenza, l'appello va accolto parzialmente, nei limiti del secondo motivo d'appello.
Resta da statuire sul governo delle spese di tutti i gradi di giudizio, da effettuarsi in considerazione dell'esito complessivo della lite.
Si assiste ad una prevalente soccombenza del , stante il definitivo Controparte_1
accoglimento della domanda risarcitoria iure proprio; sebbene trattasi di soccombenza parziale, alla luce dell'intervenuta prescrizione del danno richiesto iure hereditatis e dello scomputo di quanto già percepito a titolo di indennizzo ex Lege 210/92.
Quindi, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la prevalente soccombenza del . Controparte_1
Tenuto conto che il valore della causa è superiore a 520.000,00 euro, si applica lo scaglione di riferimento con incremento del 10% ai sensi dell'art. 6.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al
D.M. n. 55/2014, come novellato dal D.M. n. 147/2022. Per quel che concerne il giudizio di primo grado ed il giudizio di appello, il compenso professionale è dato dalla sommatoria dei compensi previsti per ciascuna fase.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover determinare il compenso nella misura esattamente sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento, stante la non complessità delle questioni affrontate, ampiamente sviscerate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
In definitiva a titolo di compenso professionale si liquidano i seguenti importi: euro 12.352,00 per il primo grado, oltre esborsi per 1.713,00; euro 11.065,00 per il grado di appello, oltre esborsi per 2.556,00 euro.
Infine, per tutti gli importi sopra liquidati deve essere concesso il provvedimento di distrazione, in favore degli avv.ti ed Angelo Fachechi, difensori in Parte_3
tutti i gradi di giudizio delle appellanti.
Nulla per le spese del grado tra le parti costituite e i contumaci, nei cui confronti non sono state proposte domande, , e Controparte_2 Controparte_3
. Controparte_4
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 504 pubblicata il 26 luglio 2022, proposto da e Parte_1 Parte_2
, nella loro qualità di eredi di , ogni Parte_3 Persona_1
altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna il a pagare, a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio in favore di della Parte_1
maggior somma di euro € 221.496,62, oltre gli ulteriori interessi legali dalla sentenza al soddisfo, nonché in favore di e la maggior somma Parte_2 Parte_3
di euro € 234.660,00 ciascuna, oltre interessi legali sulla predetta somma devalutata secondo indici Istat al 25.12.2011 ed anno per anno rivalutata sino alla presente sentenza, oltre interessi legali, sul totale della sorta capitale rivalutata a detta data e degli interessi fino a detta data calcolati, dalla sentenza all'effettivo soddisfo;
condanna il al pagamento delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio in favore degli odierni appellanti che liquida in euro 12.352,00 per il primo grado, oltre esborsi per 1.713,00 e euro 11.065,7 per il grado di appello, oltre esborsi per 2.556,00 euro, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore degli avv.ti Parte_3
ed Angelo Fachechi.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30-1-2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pasquale Cristiano Dott. Eugenio Forgillo