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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/06/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Wanda Romanò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2136 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente:
TRA
nata nella Città di Goiania, Stato di Goias, Brasile, il 20.12.1983, Parte_1
nata nella Città di Goiania, Stato di Goias, Brasile, il 08.05.1986, Parte_2
nata nella Città di Goiania, Stato di Goias, Brasile, il 08.10.1965; Parte_3
nato nella Città di Goiania, Stato di Goias, Brasile, il 24.12.1969; Controparte_1
nata nella Città Anapolis, Stato di Goias, Brasile, il 20.11.1962; Parte_4
nato nella Città di Anapolis, Stato di Goias, Brasile, il 05.12.1986 ; Parte_5
nata nella Città di Anapolis, Stato di Goias, Brasile, il 16.09.1988; Parte_6
nato nella Città di Anapolis, Stato di Goias, Brasile, il 04.12.1963 ; Parte_7
nata nella Città di Anapolis, Stato di Goias, Brasile, il 22.05.1990 ; Parte_8
nato nella Città di Anapolis, Stato di Goias, Brasile, il 16.02.1992; Controparte_2
nata nella Città di Anapolis, Stato di Goias, Brasile, il 22.01.1993; Parte_9
nata nella Città di Anapolis, Stato di Goias, Brasile, il 18.02.1968 ; Parte_10
nato nella Città di Anapolis, Stato di Goias, Brasile, il 06.12.1990 ; Parte_10
, nata nella Città di Anapolis, Stato di Goias, Brasile, il 17.11.1994, Parte_11 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. La Malfa Maria Stella, presso il cui studio domiciliano come da procure in atti;
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ) ed in persona del in carica, legale rappresentante, Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34- domicilia, all'indirizzo P.E.C. ADS Email_1
; P.IVA_2
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il loro status di Controparte_3 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano nato a [...] Persona_1
(KR), il 06.07.1860 ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che dall'unione tra e Persona_1 Persona_2 nasceva, in data 11.06.1905, . Dall'unione tra e Persona_3 Parte_12 CP_5 nascevano tre figli: in data 05.08.1929, in data 14.07.1936 e Per_4 Persona_5 Per_6 in data 23.06.1940.
[...]
Dalla unione tra e nascevano le odierne ricorrenti Per_4 Controparte_6 Parte_1 in data 20.12.1983 e in data 08.05.1986.
[...] Parte_2
in data 19.12.1964, contraeva matrimonio con e dalla Persona_5 Persona_7 loro unione nascevano gli odierni ricorrenti: nata il [...], che in data 14.12.1994 Parte_3 contraeva matrimonio con;
nato il [...]. Persona_8 Controparte_1
in data 28.01.1961, sposava e dalla loro unione nascevano tre Persona_6 Persona_9 figli, odierni ricorrenti: in data 20.11.1962, in data 04.12.1963 e in Parte_4 Parte_7 Parte_10 data 18.02.1968.
in data 25.05.1985, contraeva matrimonio con (doc.17) e dalla loro unione Parte_4 Persona_10 nascevano due figli, odierni ricorrenti: nato il [...], che in data 14.12.2018 Parte_5 contraeva matrimonio con;
nata il [...], che in Persona_11 Parte_6 data 01.03.2021 contraeva matrimonio con Persona_12
in data 03.03.1988, contraeva matrimonio con e dalla loro unione nascevano Parte_7 Persona_13 tre figli, odierni ricorrenti: nata il [...], che in data 19.10.2022 contraeva Parte_8 matrimonio con nato il [...]; Persona_14 Controparte_2 Persona_15 nata il [...], che in data 20.04.2021 contraeva matrimonio con (doc.28).
[...] Persona_16
in data 24.11.1989, contraeva matrimonio con , e dalla loro unione Parte_10 Persona_17 nascevano due figli, odierni ricorrenti: nato il [...] Parte_10 Parte_10
che in data 09.10.2021 contraeva matrimonio con nata
[...] Persona_18 Parte_11 il17.11.1994, che in data 06.08.2022 contraeva matrimonio con . Persona_19
Il si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei principi espressi dalla Controparte_3 sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quanto successivamente osservato dalla
Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 15 maggio 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5,
D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di SA (KR), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig.
, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. Persona_1
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU.
24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo
(la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta
Costituzionale (precisamente , ascendente degli odierni ricorrenti e figlia di , Persona_3 Persona_1 sposava e dall'unione nascevano i figli in data 05.08.1929, in CP_5 Per_4 Persona_5 data 14.07.1936 e in data 23.06.1940). Persona_6
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione
(01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima
Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio
1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Appare evidente, quindi come sia del tutto destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la compatibilità dei principi espressi dalla sentenza della Cass. n. 4466/2009 con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015 secondo cui l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n. 98 del 1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la Pronuncia della Corte
Costituzionale.
Peraltro, la citata sentenza è inconferente, avente per oggetto una disposizione in materia tributaria.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 15.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Wanda Romanò