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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/11/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6402 /2014 R.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Messina, via Cesareo n. C.F._2
29presso lo studio dell'Avv. Santo Scolaro che li rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
(c.f. , quale titolare dell'impresa MA CP_1 C.F._3
CO dell'Ing. CO NE, elettivamente domiciliato in Messina, via
Oratorio della Pace n. 13 presso lo studio dell'Avv. Francesco Sciacca che lo rappresenta e difende per procura in atti, convenuta,
e nei confronti di
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina, Controparte_2 C.F._4
Piazza Duomo n. 10 preso lo studio dell'Avv. Alessandro Visigoti che lo rappresenta e difende per procura in atti, terzo chiamato in causa,
in persona del Curatore pro tempore, Controparte_3 terzo chiamato in causa,
(c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Tomaso Cannizzaro n. 233 presso lo studio dell'Avv. Luigi Cardile che la rappresenta e difende per procura in atti, terzo chiamato in causa,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 12 novembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 6 novembre 2014 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio quale titolare della ditta individuale “MA CP_1
CO dell'Ing. CO NE”, esponendo che con scrittura privata dal 30 marzo
2006 avevano stipulato un contratto di appalto con la ditta MA CO dell'Ing. per la demolizione e successiva ristrutturazione dell'immobile sito in CP_1
Messina, Contrada Carrubbara, Vicolo Terzo, LI MO (identificato in Catasto alla part. 34 del foglio 124.
Riferivano che il direttore dei lavori, Arch. , a seguito di diversi Controparte_2 sopralluoghi presso il cantiere, aveva riscontrato:
- Che “i due pilastri in c.a. … presentavano numerose crepe, maggiormente localizzate in corrispondenza degli spigoli”, nonché “la non perfetta esecuzione del calcestruzzo impiegato per la realizzazione dei suddetti pilastri, il quale risulta debole e facilmente friabile con caratteristica di resistenza inferiore a quella richiesta in funzione della stagionatura maturata”;
- Che l'impresa “stava realizzando il magrone di sottofondazione del piano terra più
a monte del fabbricato utilizzando inerte non idoneo, costituita da detriti e calcinacci provenienti da discarica”;
- Che la ditta, alla data del 29.08.06, non aveva ancora osservato i precedenti ordini di servizio;
- Che la MA CO aveva effettuato i richiesti controlli autonomamente, senza contraddittorio col direttore dei lavori e, per di più, non aveva ancora provveduto ad effettuare gli interventi indicati nei precedenti ordini di servizio;
- Che, infine, visti i risultati delle verifiche a compressione effettuate sulle carote prelevate in data 12.09.06, i valori delle opere in cemento armato risultavano inferiori a quelli previsti in progetto.
A tale ultimo proposito rappresentavano che le indagini effettuate da Omnia Test S.r.l.
Servizi per l'ingegneria in contraddittorio con la ditta appaltatrice sui campioni di calcestruzzo prelevati il 12 settembre 2006 e sottoposti a prove schiacciamento presso il
Laboratorio dell'Istituto Superiore “G. Minutoli” di Messina avevano rivelato che i valori delle opere realizzate dalla ditta erano inferiori sia a quelli previsti in contratto sia a quelli previsti dalla legge.
Gli attori, con nota del 22 ottobre 2006, avevano quindi comunicato alla ditta convenuta la risoluzione del contratto per grave inadempimento nell'esecuzione delle opere. Per accertare lo stato dei luoghi gli attori avevano proposto un ricorso per accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale di Messina, all'esito del quale il c.t.u. nominato, arch. , aveva accertato che il calcestruzzo aveva un valore di resistenza media Persona_1 cubica compresa nell'intervallo 50 – 162 da N/cm2 e dunque inferiore a quella prevista nel contratto di appalto (300 daN/cm2), precisando che le resistenze medie sperimentali del calcestruzzo non erano idonee all'uso previsto.
Il c.t.u. aveva individuato le cause del vizio di costruzione nei tempi troppo lunghi (fino a 8 ore) intercorsi tra l'inizio del trasporto del calcestruzzo e la fine dello scarico. Inoltre il procedimento utilizzato per far arrivare il calcestruzzo dentro le carpenterie – consistente nel caricare il materiale da una betoniera grande ad una piccola auto-caricante e poi riversarlo su degli scivoli sicuramente in concomitanza con acqua per agevolarne lo scorrimento – aveva alterato le caratteristiche intrinseche del calcestruzzo.
Il consulente aveva ritenuto che, ciò nonostante, la struttura realizzata con fondamenta e pilastri con resistenza cubica pari a 120 daN/cm2 avrebbe potuto reggere ed aveva, quindi, quantificato i danni nella differenza economica tra la resistenza del calcestruzzo prevista in contratto e quella desunta dai dati sperimentali, corrispondente all'importo di € 25.186,90.
Secondo gli attori, invece, la struttura realizzata doveva essere completamente demolita in quanto inidonea all'uso previsto.
Ed infatti gli attori avevano successivamente demolito la struttura sostenendo una spesa di
€ 41.387,14.
Sostenevano che l'inadempimento era imputabile esclusivamente in capo alla ditta convenuta, la quale, peraltro, si era impegnata ad offrire la garanzia sui materiali e la realizzazione delle opere commesse (art. 12 del contratto di appalto).
Invece la ditta aveva utilizzato un calcestruzzo con una resistenza molto bassa ed inferiore alla resistenza minima di Rck 200 daN/cm2 prevista dalle Linee guida sul calcestruzzo strutturale emanate dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
In ragione del grave inadempimento della ditta appaltatrice, la quale si era peraltro rifiutata di demolire le opere eseguite e di conformarsi alle indicazioni del Direttore dei Lavori, chiedevano la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno, quantificato in €
41.387,14 ovvero nella spesa sostenuta dagli attori per la demolizione della struttura.
Chiedevano, inoltre, la condanna della ditta convenuta al rimborso delle spese sostenute nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, pari a € 4.377,00 per spese legali ed a €
4.459,25 per le competenze liquidate in favore del consulente nominato. Chiedevano poi il risarcimento del danno morale cagionato dal grave ritardo nel completamento delle opere concesse in appalto e dai disagi subiti a causa della necessità di affrontare i costi di una abitazione sostitutiva.
Infine chiedevano la condanna della ditta convenuta al pagamento della penale prevista dall'art. 14 del contratto di appalto nella misura massima di € 8.000,00.
In subordine, in ragione della minor somma (pari a € 25.186,90) riconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo a titolo di danno, chiedevano la condanna della ditta convenuta al pagamento della somma di € 34.023,15, di cui € 25.186,90 a titolo di danno, €
4.377,00 a titolo di spese legali per l'a.t.p. ed € 4.459,25 per i compensi liquidati in favore del c.t.u. in sede di a.t.p.
quale titolare dell'impresa MA CO, si costituiva in giudizio, CP_1 riconoscendo la cattiva realizzazione dei due pilastri in cemento armato fronte mare.
Tuttavia evidenziava che la cattiva realizzazione era imputabile non già alla scarsa qualità del cemento utilizzato, bensì alle modalità di posa in opera per come specificamente indicate dal Direttore dei Lavori, Arch. . CP_2
Al riguardo precisava che il fabbricato da realizzare si trovava in cima ad una impervia salita ed al di sotto della sede stradale. Il particolare stato dei luoghi impediva la realizzazione del manufatto con le normali tecniche costruttive in quanto i mezzi d'opera tradizionali non potevano raggiungere il sito.
Pertanto il Direttore dei Lavori aveva individuato la procedura da seguire, stabilendo che il calcestruzzo avrebbe dovuto essere travasato da una betoniera più grande ad una più piccola c.d. autocaricante per poi essere gettato su carpenterie di legno che formavano dei canali.
Il evidenziava di aver fatto notare al Direttore dei Lavori le difficoltà operative CP_1 connesse alla lunghezza temporale ed aveva suggerito di realizzare l'impianto per il calcestruzzo direttamente in loco. Tale soluzione aveva però trovato la ferma opposizione del Direttore dei Lavori che aveva imposto la diversa modalità sopra indicata.
Sosteneva che la soluzione scelta dal Direttore dei Lavori aveva comportato delle conseguenze sui pilastri in quanto l'Arch. aveva imposto la posa in opera degli CP_2 stessi mediante il getto con secchi del calcestruzzo. Secondo la ditta convenuta, il Direttore CP_ dei Lavori si era opposto anche in questo caso alla diversa soluzione proposta dalla che prevedeva di gettare i pilastri in uno con il solaio del piano superiore.
Aggiungeva che l'utilizzo e la posa in opera di cemento depotenziato risultava smentito dai
DDT e dalle fatture di acquisto: da tali documenti si evinceva che il calcestruzzo acquistato da era della qualità indicata (RCk30) nel contratto di appalto. Controparte_3 Peraltro evidenziava che nella consulenza depositata in sede di a.t.p. era emerso che le problematiche strutturali erano dipese dalle lungaggini imposte dal Direttore dei Lavori nella posa in opera delle strutture murarie.
Sosteneva che gli attori, nonostante la disponibilità della ditta ad abbattere e ricostruire i pilastri, si erano ostinati a chiedere l'abbattimento dell'intero fabbricato paventando un pregiudizio all'intera stabilità del fabbricato.
Evidenziava l'assurdità di tale richiesta, considerando che i test svolti in contraddittorio tra le parti dai tecnici della Omnia Test avevano accertato che la struttura realizzata era idonea allo scopo per il quale era destinata.
Ciò nonostante, gli attori avevano comunicato alla MA la risoluzione del contratto, invitandola ad abbandonare il cantiere.
Aggiungeva che anche il consulente nominato in sede di a.t.p., dopo aver rilevato la non idoneità all'uso del calcestruzzo utilizzato per i pilastri fronte mare, aveva comunque concluso nel senso che le resistenze medie sperimentali del calcestruzzo erano idonee all'uso previsto e che la struttura in cemento armato avrebbe potuto essere completata.
Rilevava dunque che l'inadempimento denunciato dagli attori, comunque di scarsa importanza, non poteva essere imputato all'impresa, ma semmai alle modalità operative imposte dal Direttore dei Lavori.
Chiedeva, quindi, di essere autorizzato a chiamare in causa il Direttore dei Lavori CP_2
e la società che aveva fornito il calcestruzzo, al fine di sentirli
[...] Controparte_3 dichiarare responsabili dei danni subiti dagli attori.
Rimarcava poi l'infondatezza della richiesta di risarcimento per la demolizione del fabbricato, dal momento che la demolizione non era assolutamente necessaria;
inoltre gli attori non avevano allegato alcuna fattura comprovante la spesa, ma solo il computo metrico redatto dall'Arch. . Controparte_2
Contestava la sussistenza dell'obbligo di rifondere le spese sostenute in sede di a.t.p. e, in relazione alla penale, rammentava che il completamento dell'opera era stato reso impossibile dalla committenza e dalla Direzione dei lavori che avevano insistito nella immotivata richiesta di abbattimento di quanto realizzato.
Chiedeva ancora il rigetto della richiesta di risarcimento dei danni morali in quanto l'appalto aveva ad oggetto la realizzazione di un semplice rustico e non di un fabbricato da destinare ad abitazione familiare.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna degli attori al pagamento della somma di €
35.000,00, pari alla differenza tra le somme già corrisposte dai committenti (pari a €
20.000,00) ed i lavori eseguiti, oltre al risarcimento del danno da mancato guadagno, quantificato in € 5.500,00 (10% dell'importo dei lavori realizzati) o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Rilevava, infine, a conferma dell'insussistenza di una reale esigenza abitativa degli attori, che gli attori non avevano provveduto a completare il fabbricato nei due anni successivi. Anzi lo stato di abbandono del cantiere aveva provocato il crollo del muro di contenimento realizzato a sostegno della via pubblica. Per tali fatti era stato avviato il procedimento penale R.G.N.R. n. 5515/2010, nel corso del quale, già in sede di udienza preliminare, il era stato assolto per non aver commesso il fatto. CP_1
Si costituiva in giudizio , il quale contestava di aver imposto qualsivoglia Controparte_2 metodologia costruttiva. Affermava di non aver frapposto alcun divieto alla realizzazione di un impianto per il calcestruzzo in loco e che la carente resistenza del calcestruzzo era dipesa dalla cattiva organizzazione dell'impresa nel trasporto del calcestruzzo.
In ordine alla domanda con la quale la aveva chiesto di ritenere responsabili Parte_3 dei danni i terzi chiamati eccepiva la nullità per la totale incertezza della causa petendi.
Infine chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa avendo Controparte_6 stipulato con quest'ultima una polizza assicurativa professionale, per essere manlevato nell'ipotesi in cui fosse stata accertata una sua responsabilità per i fatti di causa.
costituendosi, eccepiva l'inoperatività della polizza, in quanto Controparte_7 alla data della sottoscrizione della stessa il non aveva comunicato l'esistenza delle CP_2 problematiche che avevano dato vita al presente giudizio. Inoltre eccepiva l'inoperatività della polizza, in quanto, ai sensi della clausola n. 2, la polizza “non opera per quei danni da mancata rispondenza all'uso mentre per i danni o difetti di cui si è eseguita la direzione dei lavori la garanzia opera solo per i danni da rovina totale o rovina o gravi difetti di parte delle opere che ne compromettano la stabilità, solidità e durata”.
Aggiungeva che la polizza era regolata dalla clausola “Claims made”, sicché la garanzia operava dal momento in cui l'assicurato aveva ricevuto la richiesta di risarcimento, a meno che l'assicurato non fosse già a conoscenza di atti o fatti pregressi pregiudizievoli.
In ogni caso sosteneva che la responsabilità per i danni lamentati dagli attori fosse imputabile esclusivamente in capo alla ditta appaltatrice. Contestava infine l'entità dei danni.
La Curatela del non si costituiva in giudizio. Controparte_8
All'udienza del 12 novembre 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Controparte_9
[...] Sempre in via preliminare occorre esaminare l'eccezione di nullità della domanda proposta dalla ditta convenuta sollevata dal terzo chiamato . Controparte_2
Secondo quest'ultimo, la ditta convenuta ha chiesto in via subordinata di accertare e dichiarare responsabili dei danni subiti dagli attori i terzi chiamati in causa
[...]
e l'Arch. , senza indicare la ragione giuridica per la quale i Controparte_8 Controparte_2 terzi chiamati dovrebbero rispondere direttamente nei confronti degli attori.
L'eccezione è infondata.
Dalla lettura della comparsa di costituzione si evince chiaramente che la ditta convenuta ha chiamato in causa e l'Arch. in quanto i danni Controparte_8 Controparte_2 lamentati dagli attori sarebbero imputabili o alla cattiva qualità del calcestruzzo venduto da o alle modalità di costruzione imposte dal nella sua veste Controparte_8 CP_2 di Direttore dei Lavori.
Pertanto la ditta ha chiesto, in caso di accoglimento della domanda degli attori, che la condanna al risarcimento fosse pronunciata nei confronti di o Controparte_8 dell'Arch. . CP_2
Nel caso in esame non si ravvisa, pertanto, alcuna nullità della domanda avanzata dalla ditta appaltatrice, essendo chiaramente evincibile che la domanda di condanna di
[...]
e del direttore dei lavori si fonda sulla dedotta imputabilità a questi ultimi Controparte_8 dei danni subiti dagli attori.
L'iniziativa della ditta convenuta, peraltro, è pienamente coerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico” (Cass. 13 novembre 2024, n. 29251).
Nel merito, gli attori chiedono che venga accertato l'inadempimento della Parte_3 nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto per la demolizione e la successiva ristrutturazione dell'immobile sito in Messina, contrada Carrubbara, Vicolo Terzo, LI
MO.
Nel contratto era espressamente previsto che l'appalto aveva ad oggetto la “realizzazione opere in cemento armato per strutture in fondazione, in elevazione, muri sismici, stipiti e cordolo perimetrale sul prospetto principale secondo le indicazioni della D.L. e in conformità al progetto autorizzato:
- Con conglomerato a resistenza e caratteristica a compressione a 28 giorni di stagionatura di 30N/mmq. (300 Kg/cmq) compreso l'eventuale aggiunta di additivi, ponteggi di servizio, la vibratura dei getti, l'onere per le prove statiche e verifiche previste dalla normativa vigente in materia ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte”.
Lamentano che il direttore dei lavori, nel corso di diversi sopralluoghi, ha riscontrato:
1) che i due pilastri in cemento armato presentavano numerose crepe, maggiormente localizzate in corrispondenza degli spigoli, nonché la non perfetta esecuzione del calcestruzzo impiegato per la realizzazione dei suddetti pilastri, il quale risulta debole e facilmente friabile, con caratteristica di resistenza inferiore a quella richiesta in funzione della stagionatura maturata;
2) che l'impresa stava realizzando il magrone di sottofondazione del piano terra più a monte del fabbricato utilizzando inerte non idoneo, costituito da detriti e calcinacci provenienti da discarica;
3) che la ditta, alla data del 29.08.06, non aveva ancora osservato i precedenti ordini di servizio (ed in particolare l'ordine di servizio n. 3 del 30 agosto 2006, con cui il direttore dei lavori aveva ordinato all'impresa, prima di ogni altra attività, di attrezzarsi con uomini e mezzi per eseguire carotaggi sulle strutture in cemento armato al fine di verificare l'effettiva qualità del calcestruzzo impiegato);
4) che la MA CO aveva effettuato i richiesti controlli autonomamente, senza contraddittorio col direttore dei lavori e, per di più, non aveva ancora provveduto ad effettuare gli interventi indicati nei precedenti ordini di servizio (ed in particolare l'ordine di servizio n. 4 del 5 settembre 2006, con cui aveva ordinato alla ditta appaltatrice di adempiere agli ordini di servizio disattesi);
5) che, visti i risultati delle verifiche a compressione effettuate sulle carote prelevate in data 12 settembre 2006 i valori delle opere in cemento armato risultavano inferiori a quelli previsti in progetto.
Gli attori addebitano alla ditta di aver realizzato delle opere non idonee all'uso previsto, avendo utilizzato calcestruzzo con una resistenza di gran lunga inferiore a quella prevista nel contratto ed a quella prevista dalla legge.
Rilevano, dunque, la responsabilità dell'appaltatore in quanto, in virtù dell'art. 12 del contratto di appalto, la ditta si era impegnata ad offrire la propria garanzia sui materiali e la realizzazione delle opere, che avrebbero dovuto essere immuni da qualsiasi difetto costruttivo ed a regola d'arte.
La ditta convenuta riconosce la cattiva esecuzione dei due pilastri fronte mare, ma sostiene che ciò è dipeso non dalla cattiva qualità del cemento, ma dalle modalità di posa in opera indicate specificamente dal Direttore dei Lavori . Controparte_2
Dagli atti causa ed in particolare dai documenti di trasporto e dalle fatture emesse da emerge che il calcestruzzo acquistato aveva una resistenza di Controparte_8
RCK/30 corrispondente a quella prevista nel contratto di appalto.
A fronte di tale dato, vi sono però evidenze che consentono di ritenere che il calcestruzzo possedesse in realtà una resistenza inferiore.
In primo luogo va richiamato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo svolto su istanza degli attori. All'esito del giudizio n. 6203/2006 R.G. il consulente nominato, arch. Per_1
, ha rilevato che “le prove effettuato hanno consentito di valutare la differenza tra la
[...] resistenza caratteristica del calcestruzzo previsti in progetto (300 daN/cm2) e quella realizzata in opera, desunta dalle prove sperimentali (provini E1, E2, E3, E4, E5, E6). Nei casi esaminati, l'interpretazione delle prove di schiacciamento su carote, condotta secondo le più accreditate formulazioni disponibili, ha fornito valori della resistenza media cubica a compressione “Rckm” compresi nell'intervallo (50÷162) daN/cm2, notevolmente inferiori rispetto al valore di progetto e del contratto di appalto (300) daN/cm2”.
Il consulente ha poi accertato che “in ordine alle cause che hanno determinato il “vizio di costruzione” suddetto, quale:
1) la “Rck” (Resistenza cubica del calcestruzzo impiegato) compresa tra i valori medi
50 e 162 daN/cm2 (prove di carotaggio fatte eseguire dallo scrivente) e 175 e 221 daN/cm2 (prove di carotaggio eseguite tra le parti), desunti dai calcoli elaborati dallo scrivente nelle pagine precedenti adottando le principali formulazioni di letteratura tecnica, sulla base dei certificati n. 225/07 datato 20/04/2007 e n°
470/2006 del 19/09/2006 entrambi rilasciati dall'Istituto Superiore “G. Minutoli”, inferiore al valore previsto dal contratto d'appalto al punto 3) e dal calcolo strutturale depositato al Genio Civile, pari a 300 Kg/cm2. Per il vizio di costruzione suddetto, lo scrivente ha rilevato dal fascicolo di parte resistente (Avv. F. Sciacca) che il calcestruzzo per la costruzione del fabbricato oggetto di causa è stato fornito dalla “ con sede legale in c.da Fondo Basile Villaggio S. Controparte_8
Lucia i Messina”. I documenti di trasporto e precisamente le bolle n. 3731 del
29/06/2006, n. 4182 del 20/07/2006 e n. 4165 del 20/07/2006, con destinazione “Viale Europa” riguardavano un calcestruzzo preconfezionato con una resistenza
“Rck/30”, consistenza “S3”, un cemento tipo “Portland”.
Nella bolla (3731) del 29/06/2006 si legge che:
- l'inizio trasporto è avvenuto alle ore 11:10:37;
- l'ora di arrivo è 11:45;
- l'ora di inizio scarico è 12,00;
- l'ora di fine scarico è 16:00.
Nella bolla (4165) del 20/07/2006 si legge che:
- l'inizio trasporto è avvenuto alle ore 7:14:16;
- l'ora di arrivo è 07:40;
- l'ora di inizio scarico è 08:20;
- l'ora di fine scarico è 15:00
Nella bolla (4182) del 20/07/2006 si legge che:
- l'inizio trasporto è avvenuto alle ore 10:10:31; le altre voci non sono riportate.
Nelle bolle di trasporto sono indicati l'inizio trasporto e l'ora di fine scarico del calcestruzzo, e quindi è possibile calcolare il tempo trascorso tra l'inizio e la fine;
infatti nella bolla (3731) si evidenzia un tempo pari a ore 5 (cinque), mentre nella bolla (4165) si evidenzia un tempo pari a ore 8 (otto). Tali tempi purtroppo molto lunghi sono a totale discapito della “lavorabilità” pari a circa 2 (due) ore”.
Secondo il consulente nominato in sede di a.t.p. le caratteristiche intrinseche del calcestruzzo sono state alterate dal procedimento seguito per la sua lavorazione: il procedimento prevedeva il caricamento del calcestruzzo dalla betoniera grande collocata sul viale Europa ad una piccola auto-caricante, la quale, una volta arrivata sul posto di getto, riversava il calcestruzzo su degli scivoli che avevano il compito di farlo arrivare dentro le carpenterie.
Secondo il c.t.u., arch. , “il calcestruzzo, giunto sul posto di getto in Persona_1 condizioni precarie dal punto di vista della “lavorabilità”, è stato riversato sugli scivoli sicuramente in concomitanza con acqua (al fine di permettere lo scorrimento del calcestruzzo dal posto di getto alle carpenterie), alterando così il rapporto acqua/cemento
(lo scrivente ipotizza che la quantità di acqua in eccesso dentro gli scivoli ha permesso colature sia dalle fessure degli scivoli che dalle carpenterie, trasportando così fori dalla massa del calcestruzzo una discreta quantità di cemento), determinando così la notevole diminuzione della resistenza del calcestruzzo”. Secondo il c.t.u. nominato in sede di a.t.p., dunque, il vizio di costruzione non sarebbe dipeso dalla scarsa qualità del calcestruzzo, bensì dal procedimento seguito per la lavorazione dello stesso. Il lungo tempo trascorso tra l'inizio del trasporto e la fine dello scarico avrebbe infatti inciso sulla lavorabilità del calcestruzzo;
inoltre l'utilizzo di acqua per favorire lo scorrimento del calcestruzzo sugli scivoli avrebbe determinato la fuoriuscita di cemento sia dalle fessure degli scivoli sia dalle carpenterie, diminuendo la resistenza del calcestruzzo.
Occorre rilevare che il c.t.u. nominato nel presente giudizio è giunto a conclusioni parzialmente diverse. Secondo il c.t.u., ing. “è del tutto evidente stante le Persona_2 indagini effettuate nell'ATP che il calcestruzzo fornito dalla (estranea al presente Controparte_3 giudizio) e gettato in opera dalla MA, stante la circostanza che comunque tutti i valori dei provini sono risultati in ogni caso molto più bassi del valore richiesto, non aveva caratteristiche similari a quelle richieste
e pagate dalla stessa MA, ovvero era verosimilmente indebolito alla fonte stessa” (cfr. pag. 19 della relazione).
Ritiene il Tribunale di poter condividere le conclusioni del c.t.u., ing. Persona_2 nominato nel presente giudizio.
Il c.t.u., ing. ha ritenuto che il calcestruzzo era verosimilmente indebolito alla fonte Per_2 in quanto tutti i valori dei provini sono risultati molto più bassi del valore richiesto.
Le prove sperimentali di schiacciamento hanno in effetti fornito valori della resistenza del calcestruzzo, compresi tra 50 e 162 daN/cm2, notevolmente più bassi rispetto a quelli indicati nei documenti di trasporto e nelle fatture (300 daN/cm2), sicché appare più che verosimile che il cemento fornito da presentasse alla fonte un Controparte_8 indice di resistenza più basso di quello indicato.
A ciò si aggiunga che, come risulta dalle notizie di stampa allegate dalla ditta MA, la
è stata coinvolta in un'indagine da parte della DIA di Messina, Controparte_8 nel corso della quale è emerso che la stessa forniva materiale calcestruzzo depotenziato.
Può ritenersi dunque dimostrato che il vizio di costruzione sia imputabile, in primo luogo, alla scarsa qualità del calcestruzzo.
Il c.t.u., ing. ha poi evidenziato – in accordo con quanto accertato in sede Persona_2 di a.t.p. – che “i luoghi del cantiere si trovavano a monte di una impervia salita di esigue dimensioni lungo la quale era impossibile l'accesso di una ordinaria betoniera, fatti questi riscontrabili sui luoghi.
Quindi sarebbero stati impiegati per il trasporto da valle a monte del calcestruzzo dei veicoli di dimensioni più ridotte. In pratica si utilizzavano delle piccole betoniere che salite sui luoghi versavano il materiale sugli scivoli predisposti per poi così fare arrivare il cemento dentro le carpenterie. Il tempo trascorso tra l'inizio del trasporto del calcestruzzo e la fine dello scarico poi è risultato talvolta quasi 5 ore e talvolta quasi 8 ore.
Tali modalità, eccessivamente lunghe e laboriose soprattutto per gli ultimi getti, verosimilmente hanno contribuito ad influire in maniera determinante stante i risultati talvolta eccessivamente negativi riscontrati dalle prove di carotaggio eseguite dal ctu pertanto si conferma che le cause sono da ascrivere sia alla fornitura
e sia alle modalità di getto” (cfr. pag. 21 della relazione).
Deve, quindi, ritenersi che il vizio di costruzione sia addebitabile, per un verso, alla scarsa qualità del calcestruzzo acquistato dalla ditta appaltatrice e, per altro aspetto, alle modalità di lavorazione dello stesso.
Emerge, dunque, la responsabilità della avendo quest'ultima espressamente Parte_3 garantito nel contratto di appalto i materiali e la realizzazione delle opere commesse immuni da qualsiasi difetto tecnico costruttivo (art. 12 del contratto).
La ditta invoca sul punto la responsabilità del Direttore dei Lavori, il quale non avrebbe effettuato alcun controllo sulla qualità del calcestruzzo (cfr. memorie ex art. 183, comma 6,
n. 1 depositate dalla . Parte_3
Tale rilievo non merita condivisione.
Il direttore dei lavori assume un obbligo contrattuale esclusivamente nei confronti del committente, a servizio del quale pone la propria competenza tecnica e la propria esperienza per la realizzazione dell'opera in conformità al progetto, e risponde nei suoi confronti, in solido con l'impresa, nel caso in cui il risultato perseguito non sia soddisfacente a causa di carenze nella direzione e nel controllo.
Tale funzione, come già sopra evidenziato, salva l'ipotesi, in ordine alla quale si argomenterà meglio in seguito, in cui l'impresa sia vincolata a seguire le indicazioni del direttore dei lavori quale nudus minister, non incide in alcun modo sull'autonomia dell'appaltatore, il quale è tenuto a realizzare l'opera in conformità al progetto e a regola d'arte, segnalando anche eventuali errori nella progettazione e nella direzione dei lavori.
Ritiene quindi il Tribunale che l'appaltatore, il quale è responsabile per l'intero nei confronti del committente per vizi o difformità, in nessun caso, fuori che nell'ipotesi in cui abbia assunto la veste di nudus minister, possa rivalersi nei confronti del direttore dei lavori, non potendo evidentemente lamentare di non essere stato da questi adeguatamente controllato nell'attività che avrebbe dovuto autonomamente svolgere secondo le regole dell'arte, viepiù considerando la garanzia assunta dalla ditta in ordine alla qualità dei materiali.
In considerazione della garanzia che la ditta ha assunto con la stipulazione del contratto, era piuttosto onere della stessa verificare che il calcestruzzo acquistato avesse le caratteristiche previste dalle parti, sicché anche la prova assunta sulle modalità di prelievo e conservazione dei campioni di calcestruzzo appare sostanzialmente irrilevante.
La ditta MA ha, inoltre, chiesto la chiamata in causa di per la Controparte_8 quale era già stato dichiarato il fallimento, quale unica responsabile della vendita di calcestruzzo non conforme a quello previsto nel contratto di appalto.
La domanda proposta nei confronti della Controparte_9
è, però, inammissibile.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,
“l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo” (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24156, Cass. 2 agosto 2011, n.
16867). era già stata dichiarata fallita al momento della notifica dell'atto Controparte_8 di chiamata in causa, così come emerge dalla relativa relata di notifica, sicché la domanda proposta nei confronti della stessa va dichiarata inammissibile.
In ordine alle modalità di lavorazione del calcestruzzo, ovvero alla seconda causa del vizio di costruzione, la afferma che le modalità di posa in opera sono state Parte_3 specificamente indicate dal Direttore dei Lavori, il quale avrebbe sovrainteso a tutte le fasi di getto.
Evidenzia di aver fatto notare che la procedura indicata dalla Direzione dei Lavori avrebbe comportato delle difficoltà di realizzazione legate alla lunghezza temporale, ma che tale suggerimento non era stato condiviso dal , il quale avrebbe piuttosto imposto le CP_2 modalità da seguire.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato “l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.” (Cassazione 17/06/2013, n. 15093; Cfr, anche,
Cassazione 28/11/2001, n. 15089; Cassazione 28/01/2015 n.1611).
Alla luce della giurisprudenza citata, non incide, poi, sulla responsabilità dell'appaltatore - salva l'ipotesi in cui lo stesso abbia assunto il ruolo di nudus minister - la condotta del direttore dei lavori (cfr. anche Cassazione 21/05/2012 n. 8016, per la quale “neppure eventuali errori nelle istruzioni del Direttore dei Lavori esimono l'appaltatore da responsabilità, essendo egli tenuto a controllarli e correggerli, secondo diligenza e perizia e dovendo egli sempre uniformarsi alle regole tecniche”).
Le risultanze processuali non consentono però di ritenere che la ditta appaltatrice abbia svolto l'appalto alla stregua di un nudus minister.
Ed invero la prova testimoniale assunta ha fornito dati contrastanti.
Il teste operaio alle dipendenze della ditta MA, ha riferito che il Testimone_1
era sempre presente in cantiere, dava le direttive sui lavori da eseguire e che, CP_2 allorquando il titolare della ditta appaltatrice gli aveva suggerito di dotarsi di un impianto di costruzione in loco, aveva insistito per produrre il calcestruzzo in una betoniera più grande posizionata su una strada più giù e per travasarlo su una betoniera più piccola in grado di raggiungere il cantiere. Ha poi precisato che il aveva preteso che due pilastri CP_2 venissero realizzati con i secchi.
Il teste , operaio incaricato dalla ditta convenuta per i lavori di Testimone_2 carpenteria, dopo aver confermato che il calcestruzzo veniva prodotto nell'impianto, caricato su una betoniera grande fino al viale Europa e poi trasportato a bordo di un autocaricante presso il cantiere, ha dichiarato di aver ricevuto le istruzioni direttamente dall'ing. Ha dichiarato, inoltre, di aver visto l'arch. solo una o due volte nel CP_1 CP_2 cantiere e che quest'ultimo ha deciso che i pilastri dovessero essere realizzati contemporaneamente alle pareti e non al solaio.
Il teste , dopo aver riferito di aver partecipato personalmente al getto Testimone_3 del calcestruzzo nella qualità di collaudatore, ha dichiarato che la procedura utilizzata per la lavorazione del calcestruzzo è stata indicata dalla impresa che ha vinto l'appalto e che l'arch. ha partecipato personalmente al getto del calcestruzzo. Ha aggiunto che le CP_2 direttive in cantiere veniva impartite dall'ing. e che non ha riscontrato contrasti tra CP_1 il ed il nell'esecuzione dei lavori. CP_1 CP_2 È stato, infine, sentito il teste , il quale ha dichiarato di essere stato Testimone_4 presente quanto è stato gettato il calcestruzzo e che nell'occasione vi erano tre persone ma non l'arch. . CP_2
Ha dichiarato che l'operazione di getto del calcestruzzo è durata circa una giornata dalle ore
7,30 alle ore 16,30 e che nell'occasione era presente l'ing. Ha, inoltre, riferito che CP_1
“in cantiere veniva la betoniera grande che poi veniva travasata in quella piccola e poi da noi utilizzata”.
Ha poi rivelato di non sapere se l'arch. avesse dato direttive al e che i due CP_2 CP_1 pilastri erano stati realizzati con i secchi.
Il quadro probatorio che deriva dalle prove testimoniali è, dunque, fortemente contraddittorio, dal momento che alcuni testi (teste hanno riferito che Testimone_1 effettivamente il avrebbe preteso la contestata modalità di lavorazione del CP_2
Calcestruzzo, mentre altri testi ( e ) hanno escluso la Testimone_2 Testimone_4 presenza costante del sul cantiere, riconoscendo piuttosto nel la figura che CP_2 CP_1 dava le indicazioni sul lavoro da svolgere.
Il teste ha poi affermato che la procedura utilizzata per la lavorazione Testimone_3 del calcestruzzo è stata indicata dalla ditta appaltatrice, escludendo dissidi tra il ed il CP_2
CP_1
Le prove orali non forniscono dunque la dimostrazione del ruolo di nudus minister in capo alla ditta appaltatrice. E a diverse conclusioni non pare possa giungersi sulla base delle altre evidenze processuali.
La ditta osserva che il ruolo di mera esecutrice degli ordini impartiti dal Direttore dei
Lavori può evincersi dalle previsioni del contratto di appalto in quanto, all'art. 13, viene espressamente indicato che “i lavori saranno diretti dall'Arch. che curerà gli Controparte_2 interessi dei Committenti per l'esecuzione tecnica delle opere appaltate e alle cui disposizioni l'appaltatore si obbliga, con la presente ad assoggettarsi”.
Ad avviso del Tribunale, però, l'utilizzo dell'espressione “assoggettarsi” non va intesa nel senso di una supina subordinazione dell'appaltatore alle direttive del Direttore dei Lavori, ma indica piuttosto l'obbligo per l'impresa di attenersi a quanto indicato dalla D.L. nella normale attività di supervisione e controllo.
Del resto l'art. 1 del contratto prevede espressamente che l'appaltatore “si obbliga ad eseguire a sua esclusiva cura e spese, avvalendosi della sua specifica organizzazione e utilizzando a proprio rischio i mezzi occorrenti suoi e/o di altri […]”.
È chiaro, dunque, che il dato contrattuale fa salva l'autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione delle opere, attribuendogli ampia libertà nell'organizzazione dei mezzi per lo svolgimento dell'appalto. Vi sono poi altri elementi che escludono il ruolo di nudus minister in capo all'impresa.
La stessa ditta convenuta riconosce che i lavori hanno avuto inizio l'8 maggio 2006 e che il
Direttore dei Lavori nulla ha avuto da obiettare circa lo svolgimento degli stessi sino al primo ordine di servizio giunto a distanza di tre mesi di distanza dall'inizio dei lavori (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione).
La ditta convenuta ammette dunque che per ben tre mesi ha lavorato in autonomia senza alcuna obiezione da parte del Direttore dei Lavori;
si tratta di una circostanza che esclude evidentemente una pressante ingerenza della D.L. nell'esecuzione dell'appalto, a maggior ragione se si considera che la ditta ha svolto in piena autonomia tutta la fase di demolizione del fabbricato esistente e di sbancamento per la realizzazione del piano interrato e delle fondazioni.
Con riguardo a queste due fasi dei lavori (così come indicate nel contratto ai nn. 1) e 2) dell'art. 1) – indubbiamente precedenti rispetto a quella della realizzazione della nuova opera in cemento armato nel corso della quale si è ingenerato il vizio di costruzione – non vi è la minima allegazione della ditta sulla propria soggezione a direttive vincolanti del
Direttore dei Lavori.
E non sembra che a diverse conclusioni possa giungersi con riguardo alla fase di realizzazione delle opere in cemento armato, in quanto – non potendosi evincere alcunché dai risultati contradittori della prova testimoniale – emerge che il primo ordine di servizio del 2 agosto 2006 è intervenuto in un momento in cui la ditta aveva già realizzato i pilastri.
Il quadro probatorio esaminato nella sua interezza lascia, dunque, intendere che la ditta abbia agito con ampia autonomia nel corso dell'intera esecuzione dell'appalto. E di ciò si ha indiretta conferma nella circostanza che, a seguito delle doglianze avanzate dalla Direzione CP_ dei Lavori, la MA nulla ha obiettato in ordine all'addebitabilità della scelta delle modalità di lavorazione del calcestruzzo, manifestando piuttosto la propria disponibilità al rifacimento dei due pilastri (cfr. lettera del 31 agosto 2006 prodotta da ). Controparte_2
L'atteggiamento tenuto dalla ditta convenuta costituisce un indice sintomatico della paternità della decisione sulle modalità di lavorazione del calcestruzzo, altrimenti non giustificandosi la disponibilità offerta per la realizzazione ex novo dei pilastri.
Va dunque dichiarato che l'inadempimento della prestazione è imputabile esclusivamente in capo alla con conseguente esclusione di responsabilità in capo all'arch. Parte_3 CP_2
(attesa l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti della curatela del
[...]
. Controparte_8
Acclarato l'inadempimento in capo alla ditta convenuta, occorre esaminare se lo stesso sia tale da giustificare la risoluzione del contratto. Si è già evidenziato che in sede di a.t.p. le prove effettuate hanno dato riscontro di una resistenza media cubica a compressione Rckm su valori compresi tra 50 e 162 daN/cm2.
Vi è dunque una notevole differenza tra le caratteristiche del calcestruzzo rilevate e quelle previste nel contratto (resistenza 300Kg/cm2) che già di per sé integra un grave inadempimento. Non vi è dubbio, infatti, che l'opera è stata realizzata con un calcestruzzo di una qualità estremamente inferiore rispetto a quella richiesta dagli attori, sicché la stessa non può ritenersi eseguita a regola d'arte.
A ciò va aggiunto che il c.t.u., ing. ha chiarito che, alla luce della normativa Persona_2 vigente all'epoca ed in particolare nel Decreto Ministero Lavori Pubblici 9/01/1996 al capitolo 5.2.1., per strutture in cemento armato non era ammesso l'impiego di conglomerati con Rck < 15 N/mmq.
Il consulente ha altresì evidenziato che “Stante quindi la normativa vigente dell'epoca si può dire che:
- i provini E3 (pilastro), E4 (fondazione), E6 (pilastro) ovvero 3 provini su 6 (ovvero 50% delle strutture esaminate dal ctu durante l'ATP) non rispettavano la normativa sismica vigente all'epoca ovvero l'art.
5.2.1. D.M. 09/01/1996 in quanto Rck < a 15 N/mmq.
Ed ancora tutti i valori ottenuti dagli accertamenti di laboratorio effettuati dal ctu all'epoca ''E1-E6'' sono decisamente inferiori a quanto previsto nel contratto d'appalto ma ancora più grave al valore di progetto presentato ed autorizzato dal Genio Civile di Messina R'bk 300 daN/cmq. Il non aver rispettato il progetto costituiva una violazione della normativa sismica con tutto ciò che ne conseguiva”.
Il c.t.u., ing. ha rilevato l'erroneità della conclusione del c.t.u. nominato in Persona_2 sede di a.t.p., secondo cui la struttura poteva essere completata. A tal proposito ha rimarcato che “il calcolo depositato dal ctu nell'ATP non è conforme alla normativa sismica vigente all'epoca dei fatti di causa ovvero è in contrasto con l'art.
5.2.1. D.M.
09/01/1996 in quanto Rck < a 15 N/mmq ovvero il ctu ha errato considerando nel calcolo
(a mezzo del suo ausiliario) l'utilizzo di fondazioni con Rbk pari a 120Kg/cmq”.
Il consulente ha, quindi, osservato che l'opera è stata realizzata in violazione della normativa sismica e che “il fabbricato nello stato rilevato stante la resistenza del calcestruzzo riscontrata andava demolito”.
La violazione della normativa sismica e la necessità della demolizione dell'opera costituiscono senza dubbio circostanze che consentono di ritenere grave l'inadempimento della ditta, dal momento che la prestazione ha reso di fatto inutilizzabile il fabbricato oggetto del contratto di appalto. Tanto chiarito, ritiene il Tribunale di non poter pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., dal momento che il contratto è già stato risolto in forza dell'esercizio da parte degli attori della clausola risolutiva prevista nell'art. 9 del contratto.
L'art. 9 del contratto di appalto prevede, infatti, che qualora i lavori non siano eseguiti a regola d'arte “i committenti hanno facoltà di recedere dal presente contratto rendendosi contemporaneamente liberi di affidare ad altri lo stesso lavoro, sospendendo, nel contempo, tutti i pagamenti, anche per le opere già eseguite, e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti. La risoluzione del contratto è notificata all'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.”
Piuttosto, alla luce del grave inadempimento della ditta, va accertata la legittimità dell'atto del 22 ottobre 2006 con il quale gli attori hanno comunicato di avvalersi della clausola risolutiva del contratto con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta da
MA CO (cfr. punto 3 delle conclusioni della comparsa di costituzione).
L'imputabilità dell'inadempimento esclusivamente in capo a MA CO comporta il rigetto delle domande proposte da MA CO nei confronti di . Controparte_2
A tal proposito è appena il caso di osservare come non risultano minimamente pertinenti i rilievi sollevati da MA sul crollo del manto stradale adiacente al fabbricato degli attori. Si tratta di fatti avvenuti nel 2008, ovvero a distanza di due anni dai fatti di causa, che non apportano alcun elemento utile per escludere l'imputabilità del vizio di costruzione al CP_ manufatto realizzato dalla convenuta.
Gli attori chiedono poi il risarcimento dei danni subiti, consistenti innanzitutto nelle spese sostenute per la demolizione delle strutture realizzate, in misura pari a € 41,387,14.
Nella valutazione del danno occorre considerare i costi di demolizione di quanto realizzato da MA CO, considerato che – come condivisibilmente osservato dal c.t.u. -
l'opera eseguita dalla MA non poteva avere un valore economico, dovendo essere demolita a cagione della violazione della normativa antisismica.
A tal proposito il consulente nominato nel presente giudizio ha quantificato i costi necessari per la demolizione totale di quanto realizzato sino a quel momento dalla MA, quantificandoli in € 23.710,11, oltre iva al 20%.
Da tale somma devono, però, essere detratti i costi per la demolizione del vecchio fabbricato esistente (il relativo trasporto del materiale e gli oneri di conferimento a discarica) ed ancora per lo scavo di sbancamento del terreno eseguito (compreso trasporto e oneri di discarica), trattandosi di interventi previsti comunque in contratto ed eseguiti prima di aver realizzato quanto oggetto di contenzioso per un importo stimato di €
9.596,34 (oltre oneri fiscali di legge). MA CO deve essere, dunque, condannata al pagamento in favore degli attori della somma di € 23.710,11, oltre iva al 20%, detratta la somma di € 9.596,34 (quest'ultima oltre oneri fiscali di legge) annualmente rivalutata a decorrere dalla data di deposito della c.t.u. (15 dicembre 2024), oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata.
Gli attori chiedono, inoltre, il risarcimento dei danni morali subiti in ragione del ritardo nel completamento delle opere e dei disagi subiti a causa della necessità di affrontare i costi di una abitazione sostitutiva.
Tale domanda non può trovare accoglimento, dal momento che gli attori non hanno fornito alcuna prova in ordine al pregiudizio subito.
In primo luogo non vi è la minima allegazione in ordine al pregiudizio che il ritardo nell'esecuzione delle opere avrebbe arrecato alla sfera non patrimoniale degli attori.
Inoltre non vi è prova che gli attori hanno dovuto cercare una abitazione sostitutiva. Sotto tale aspetto, a fronte della puntuale contestazione dell'impresa convenuta, gli attori non hanno dimostrato che l'immobile da realizzare fosse destinato ad abitazione.
Anzi l'insussistenza di qualsivoglia pregiudizio di natura non patrimoniale trova riscontro nel fatto, riconosciuto dagli stessi attori, che la struttura realizzata da MA è stata demolita a distanza di ben due anni. Non vi è dubbio che il lungo arco temporale trascorso tra la realizzazione dell'opera e la sua demolizione costituisce un dato rilevante per escludere che il fabbricato oggetto di appalto dovesse essere destinato ad abitazione.
È pertanto da escludere che gli attori possano legittimamente rivendicare il ristoro del danno non patrimoniale.
Va poi esaminata la domanda di condanna dell'impresa convenuta al pagamento della penale prevista in contratto nella misura massima di € 8.000,00.
Tale domanda è parzialmente fondata.
L'art. 1382 c.c. prevede che la clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
La clausola penale, costituendo una pattuizione accessoria diretta a rafforzare il vincolo contrattuale mediante una concordata e preventiva liquidazione del danno, può essere stipulata per il caso di inadempimento definitivo ovvero per il solo ritardo nell'adempimento.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in ipotesi di risoluzione per inadempimento e di condanna al pagamento della penale pattuita per il ritardo dell'adempimento, nella determinazione dell'importo della detta penale, non deve, invero, tenersi conto del periodo successivo alla notificazione della citazione contenente la domanda di risoluzione quando, al momento della proposizione di tale domanda, il ritardo sia di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore e, quindi, sussista il requisito richiesto per l'operatività del limite posto all'adempimento tardivo dell'art. 1453, ultimo comma, cod. civ. (cfr. Cass. 4120/1984)” (Cass. 27 aprile 2017, n. 10441).
Il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per l'ipotesi della risoluzione giudiziale può essere esteso, per identità di ratio, anche all'analoga ipotesi, quale quella in esame, in cui il creditore comunichi la sua intenzione di risolvere il contratto.
Anche in tale ipotesi, infatti, l'intenzione del creditore manifesta il disinteresse di quest'ultimo all'adempimento della prestazione, con l'unica differenza che, in tal caso,
l'interesse all'adempimento può ritenersi escluso non già al momento della notifica dell'atto di citazione, bensì all'atto della comunicazione dell'esercizio della clausola risolutiva.
Ed infatti più di recente la Corte di Cassazione ha evidenziato che “La clausola penale convenuta per il solo ritardo nell'adempimento non può coprire anche il periodo successivo alla manifestazione della volontà della parte non inadempiente di risolvere il contratto, avvalendosi delle ipotesi di risoluzione di diritto ovvero mediante domanda giudiziale, dal momento che tale iniziativa segna il limite temporale della possibilità per l'altra parte di adempiere, ai sensi dell'art. 1453, comma 3, c.c.” (Cass. 16 maggio 2022, n.
15578).
Ciò premesso, non vi è dubbio che nel caso in esame la penale sia stata stipulata per il solo ritardo. L'art. 14 del contratto prevede, infatti, che i lavori si sarebbero dovuti concludere improrogabilmente entro il 15 ottobre 2006 e che “in caso di ritardo nella ultimazione e consegna dei lavori, al di fuori dei casi di proroga o sospensione autorizzata dal Direttore dei Lavori, verrà applicata all'Appaltatore una penale di €.80,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di €.8.000,00, da decurtarsi sulla rata di saldo”.
Risulta dagli atti che gli attori hanno comunicato di avvalersi della clausola risolutiva prevista in contratto con lettera del 22 ottobre 2006, sicché deve ritenersi che già a quella data non avessero più interesse all'adempimento della prestazione da parte dell'impresa.
Ne consegue che la penale può essere liquidata solo per il periodo compreso tra la data di ultimazione dei lavori prevista in contratto (15 ottobre 2006) e la data di manifestazione della volontà di avvalersi della clausola (22 ottobre 2006).
Considerato l'importo giornaliero della penale convenuto in contratto, pari a € 80,00,
l'impresa MA va condanna al pagamento in favore degli attori della somma di € 560,00,
a titolo di penale, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo (cfr. Cass. 16 maggio 2017,
n. 12188). Gli attori chiedono poi il rimborso delle spese sostenute nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, pari a € 4.377,00 a titolo di spese legali ed a € 4.459,25 a titolo di compensi liquidati al c.t.u.
In ordine a tale aspetto la Suprema Corte ha chiarito che
“le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cass. 6 novembre 2023, n. 30854).
In ordine a tale domanda si provvederà pertanto in sede di riparto delle spese.
Devono poi essere rigettate le domande riconvenzionali proposte da MA CO.
La risoluzione del contratto per inadempimento della stessa ditta convenuta comporta, infatti, l'infondatezza della domanda di condanna degli attori al pagamento del corrispettivo previso nel contratto di appalto e di risarcimento del danno da mancato guadagno.
Tenuto conto dell'accertato inadempimento della e della sostanziale CP_10 fondatezza della domanda degli attori, MA CO deve essere condannata al pagamento in favore degli attori, di e di Controparte_2 Controparte_4 delle spese del presente giudizio. Esse vanno liquidate, tenuto conto del criterio del decisum, sulla base dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra €
5.200,00 ed € 26.000,00.
MA CO va, altresì, condannata al pagamento in favore degli attori delle spese sostenute nel giudizio per accertamento tecnico preventivo e dei compensi per la fase di mediazione delegata.
Nulla sulle spese della rimasta Controparte_9 contumace.
Non sussistono, poi, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. di quale CP_1 titolare dell'Impresa MA CO dell'Ing. La richiesta in tal senso CP_1 formulata da parte di va rigettata poiché la condanna del convenuto si è Controparte_2 fondata su complessi accertamenti di natura tecnica.
Le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico di quale CP_1 titolare dell'Impresa MA CO dell'Ing. CO NE.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la legittimità dell'atto del 22 ottobre 2006 con il quale gli attori hanno risolto il contratto di appalto stipulato il 30 marzo 2006 da e con Parte_1 Parte_2 quale titolare della ditta individuale denominata MA CO dell'Ing. CP_1
CP_1 condanna quale titolare dell'impresa MA CO dell'Ing. CP_1 [...]
al pagamento in favore degli attori della somma di € 23.710,11, oltre iva al 20%, CP_1 detratta la somma di € 9.596,34 (quest'ultima oltre oneri fiscali di legge), annualmente rivalutata a decorrere dalla data di deposito della c.t.u. (15 dicembre 2024), oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata;
condanna quale titolare dell'impresa MA CO dell'Ing. CP_1 [...]
al pagamento in favore degli attori della somma di € 560,00 a titolo di penale, oltre CP_1 interessi dalla domanda al soddisfo;
rigetta le domande riconvenzionali proposte da quale titolare dell'impresa CP_1
MA CO dell'Ing. nei confronti degli attori;
CP_1 rigetta tutte le domande proposte da quale titolare dell'impresa MA CP_1
CO dell'Ing. nei confronti di;
CP_1 Controparte_2 dichiara inammissibile la domanda proposta da quale titolare dell'impresa CP_1
MA CO dell'Ing. nei confronti della Curatela CP_1 [...]
Controparte_9 condanna quale titolare dell'impresa MA CO dell'Ing. CP_1 [...]
al pagamento in favore degli attori delle spese del giudizio, liquidate in € 806,52 CP_1 per spese ed in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna quale titolare dell'impresa MA CO dell'Ing. CP_1 [...]
al pagamento in favore degli attori di € 1.323,00, oltre spese generali, iva e cpa per CP_1 compensi dovuti per la mediazione delegata;
condanna quale titolare dell'impresa MA CO dell'Ing. CP_1 [...]
al pagamento in favore degli attori delle spese sostenute nel giudizio per a.t.p. n. n. CP_1
6203/2006 R.G., liquidate in € 4.459,25 per spese di c.t.u. ed in € 4.377,00 per compensi, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo;
condanna quale titolare dell'impresa MA CO dell'Ing. CP_1 [...]
al pagamento in favore di delle spese del giudizio, CP_1 Controparte_4 liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna quale titolare dell'impresa MA CO dell'Ing. CO CP_1
NE, al pagamento in favore di delle spese del giudizio, liquidate in € Controparte_2
5.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.; nulla sulle spese della del CP_9 Controparte_8 pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di
MA CO dell'Ing. CP_1
Così deciso in Messina il 15 novembre 2025
quale titolare dell'Impresa CP_1
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza