Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18290 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18290/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. GIRELLI DANIELA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Poncarale (BS), via Fiume, n. 18/B
e
(c.f. , con l'avv. GIRELLI DANIELA, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore in Poncarale (BS), via Fiume, n. 18/B
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 13.2.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.: Per_ a) «I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente e residenza presso la madre.
Per_ b) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e a fine settimana alternati, dalle Per_1
ore 13 del sabato sino alle ore 20:30 della domenica. Durante le festività natalizie e pasquali, Per_ i figli e trascorreranno ad anni alterni il giorno di Natale e di Capodanno con Per_1
l'uno e l'altro genitore, così come per i giorni di Pasqua e di Pasquetta. Le altre festività seguiranno il normale calendario di affido, salva la possibilità di diverso accordo tra i genitori. Durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno con i figli un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
a titolo di concorso nel mantenimento dei figli finché questi ultimi non saranno economicamente autosufficienti. Tale somma dovrà essere versata, mediante bonifico bancario, entro il 15 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute nella misura del 50% ciascun genitore, con precisazione che tali spese – dettagliate come segue secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia – sono da: a) documentare, b) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta. Le spese straordinarie sono:
Spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte da medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte da medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
ticket sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari. Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato;
pre-scuola e dopo- scuola. Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo: spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze.
L'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 50% ciascun genitore.
d) L'abitazione coniugale, sita in Flero (Bs), via Umberto I n. 7, di comproprietà tra i coniugi viene assegnata al sig. , con tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti. Il sig. Parte_1
provvederà a pagare al 100% la rata mensile del muto acceso per Parte_1
l'acquisto della casa coniugale.
e) I sigg. e si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei Parte_1 Pt_2 documenti validi per l'espatrio. f) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto provvederanno autonomamente alle rispettive necessità personali.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 1.10.2024 e proponevano Parte_1 Parte_2
domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Flero (BS) il 26.5.2012, da cui erano nati i figli il 30.10.2012 e il 30.3.2018, premettendo che dopo la Persona_3 Persona_4
comparizione delle parti in data 10.5.2023 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione il 31.5.2023 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato a Flero (BS) il 26.5.2012, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] predetto Comune dell'anno 2012, parte I, n. 3; 2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 31.3.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti