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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dr. Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1758/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avvocato Ignazio Marino;
appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], (c.f.. Controparte_1
), titolare della impresa individuale C.F._2 [...]
(P. IVA , sita in Somma Vesuviana (NA), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Brachi;
appellato
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione perfezionata il 17.3.2017 conveniva in giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Trapani Annunziata Angelo e, premettendo di avere acquistato in data 8.4.2016 presso l'autosalone di quest'ultimo l'autovettura usata BMW modello X3 tg. EF883GJ per il prezzo di euro 18.500,00 la quale, già dopo pochi giorni dall'acquisto, aveva presentato gravi problemi di funzionamento dovuti al gusto della catena di distribuzione, chiedeva che il convenuto venisse condannato a corrispondergli l'importo complessivo di euro 8.021,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, di cui euro 5.300,00 a titolo di riduzione del prezzo di vendita, stante la scoperta anche di ulteriori problematiche tecniche e della manomissione del contachilometri, euro 2.221,62
quale rimborso del costo affrontato per la riparazione del veicolo ed euro 500,00
quale risarcimento della spesa sostenuta per prendere a noleggio un altro mezzo sino alla esecuzione della suddetta riparazione.
Con sentenza n.759 pubblicata il 5 ottobre 2021 il Tribunale adito rigettava integralmente la domanda e condannava l'attore a rifondere alla controparte la metà delle spese di lite, con compensazione della restante quota.
Interponeva appello il , sollecitando la riforma del provvedimento e Pt_1
l'accoglimento, anche solo parziale, delle domande originarie.
Resisteva l'appellato, chiedendo la condanna della controparte ai sensi dell'art.96
c.p.c..
Alla data del 12 giugno 2024 la causa – ri-assegnata alla intestata Sezione – è stata posta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***
Va innanzitutto disattesa la richiesta della parte appellata, formulata nei suoi scritti finali, di sanzionare ai sensi dell'art.89 c.p.c. la controparte per alcune 3
espressioni da questa utilizzate nella comparsa conclusionale, le quali, lette nel contesto della esposizione, non appaiono tuttavia travalicare i limiti della fisiologica dialettica processuale.
Ciò posto, la sentenza impugnata ha rigettato la domanda ravvisando, da un lato,
l'inadeguatezza della prova afferente alla manomissione del contachilometri del veicolo e, dall'altro, con riferimento alla ulteriore problematica, una decadenza dei diritti azionati.
In particolare, a tale ultimo riguardo, muovendo dal rilievo che l'art.130 del D.L.vo n.206 del 2005 (nel testo vigente ratione temporis, al quale si farà riferimento anche nel prosieguo) prevede una progressione nel ricorso ai vari rimedi attribuiti al consumatore, il Tribunale ha ritenuto che la denuncia del malfunzionamento della autovettura e della necessità di sostituzione del componente difettoso,
seppure effettuata entro i due mesi dalla scoperta (che anche il meccanico escusso come testimone, , confermava essere avvenuta il Testimone_1
22.4.2016), era stata fatta a riparazione già eseguita (la riparazione era stata completata alla data del 5.5.2016), mediante l'atto di formale diffida del
13.5.2016, mancando la prova della allegazione attorea circa precedenti segnalazioni anche solo verbali al venditore il quale, da parte sua, le aveva espressamente negate in sede di interrogatorio formale. Ha valutato che anche con riferimento alla tutela generale in materia di vendita offerta dal codice civile l'attore fosse incorso nella decadenza prevista dall'art. 1495 c.c., ritenendola operante pure in ordine alla richiesta risarcitoria.
L'appello ha innanzitutto contestato l'assenza di prova circa la segnalazione alla controparte, in epoca antecedente alla diffida formale del 13.5.2016, del malfunzionamento della autovettura e della necessità di sostituzione di alcuni componenti (specificamente indicati dal teste nel kit di distribuzione della Tes_1 pompa dell'olio e nella turbina). In particolare a tale riguardo, ha lamentato: a) la 4
pretermissione da parte del giudice di prime cure di una prova documentale decisiva, costituita dalla lettera del 28.7.2016, ritualmente prodotta in primo grado, con cui il legale dell'Annunziata, l'avv. Brachi, nel riscontrare la suddetta diffida, faceva riferimento alla ricezione di un precedente fax (..“Senza alcun riconoscimento, relativamente alle somme esborsate dal sig. , Le faccio Pt_1
rilevare che, al momento della denuncia del presunto vizio, il suo cliente inviava a mezzo fax un preventivo di riparazione per un importo pari ad € 1.446,92 per cui appare alquanto anomala la successiva richiesta della maggiore somma di €
2.221,6..”; b) l'inadeguata valutazione delle risposte fornite dall'Annunziata nell'interrogatorio formale, in particolare nel punto in cui il convenuto aveva ammesso di avere invitato il , allorché costui gli aveva denunziato il vizio, ad Pt_1 attivare la garanzia convenzionale “Over Service” stipulata all'atto dell'acquisto della autovettura. E' tornato anche a chiedere l'ammissione nel compendio probatorio di un cd sul quale aveva riversato la registrazione di una telefonata intercorsa tra le parti, di cui aveva già prodotto la trascrizione, in quanto dimostrativa dei contatti che si erano svolti prima della diffida formale. In secondo luogo, ha sostenuto che le prove documentali offerte erano pienamente idonee a dimostrare la manomissione ad opera della concessionaria del contachilometri del veicolo al fine di sottacerne l'usura derivante dai chilometri effettivamente percorsi.
Va sinteticamente dato atto che la difesa dell'appellato sulle questioni afferenti al malfunzionamento del veicolo ha dedotto: 1) che doveva ritenersi precluso il motivo di gravame di cui al superiore punto a) nella misura in cui in primo grado l'attore non aveva esposto che la lettera del 28.7.2016 potesse avere una valenza probatoria ai fini della dimostrazione della esistenza di segnalazioni antecedenti alla diffida del 13.5.2016, avendola indicata solo a prova del rifiuto del venditore di accogliere le sue richieste;
in subordine, che difettava comunque 5
alcuna prova circa la data di invio del “preventivo” menzionato nella nota e, quindi, della sua anteriorità rispetto alla riparazione;
2) in assenza di specifica impugnazione, doveva ritenersi essersi formato giudicato interno sulla valutazione della gradualità dei rimedi previsti dall'art.130 Cod. Consumo (la riduzione del prezzo è consentita solo in caso di esito negativo della richiesta di riparazione/sostituzione) e sulla decadenza del diritto al risarcimento del danno.
Si è poi opposta alla ammissione del supporto digitale. In merito alla alterazione del contachilometri, ha rimarcato come la questione era stata sollevata per la prima volta dall'attore solo in seno alla citazione e, quindi, comunque, dopo che l'autovettura era stata portata in officina per la riparazione;
ha negato, comunque,
l'adeguatezza del compendio probatorio offerto dalla controparte, anche alla luce della deposizione della deposizione del precedente proprietario del veicolo, che non aveva riscontrato la ricostruzione del . Pt_1
Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato.
Il vaglio di alcuni dati probatori consente, infatti, di ritenere che già prima della diffida formale del 13.5.2016, avanzata per tramite di avvocato, il , come Pt_1 verosimile in una vicenda del genere, avesse informato l del CP_1
malfunzionamento del veicolo e della necessità di rimuovere il guasto sostituendo i componenti difettosi.
Va premesso che non può accogliersi la richiesta di ammissione del contenuto supporto digitale e ciò a fronte dell'espresso disconoscimento della conversazione ivi trasfusa effettuato dall'appellato e, ancor di più, della assenza di specifica impugnazione della ordinanza dell'1.2.2018 in cui tale istanza venne respinta dal Tribunale sul rilievo che la produzione era stata effettuata tardivamente. 6
Può invece apprezzarsi la valenza probatoria della nota del 28.7.2016 del legale dell'Annunziata, che fa espresso e inequivoco riferimento ad un “preventivo” di riparazione inviato dal prima della diffida formale del 13.5.2016. Pt_1
A confutazione della contestazione mossa dall'appellato, va evidenziato che l'attore ha sempre espressamente allegato di avere da subito contattato il venditore, appena avuta notizia dal suo meccanico della necessità di provvedere alla riparazione, precisando che, inizialmente, l si era dichiarato CP_1
disponibile a farsi carico del relativo costo, a fronte della accertata inoperatività
della garanzia convenzionale , salvo poi tirarsi indietro offrendo solo un contributo di euro 200,00 (v. pag. 2 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio). Pertanto, in presenza di assolvimento ad opera della parte dell'onere di allegazione, deve ritenersi rientrare nel potere-dovere del giudice la valutazione complessiva del compendio probatorio ritualmente versato in atti – anche quello offerto dalle altre parti - al fine di cercarne il riscontro.
Il dato probatorio in esame si “salda”, poi, con alcune delle dichiarazioni rese dall nell'interrogatorio formale reso all'udienza del 5.4.2018, allorché CP_1
costui, pur negando di avere ricevuto qualsiasi comunicazione del malfunzionamento della BMW prima della diffida formale del 13.5.2016, riferiva che, a fronte della denuncia fattagli dal , aveva invitato il medesimo ad Pt_1 attivare la garanzia “Over Service” e che, avvisato successivamente dal predetto del fatto che l'impresa assicuratrice aveva negato che l'intervento in questione potesse essere “coperto” dalla garanzia, si era fatto “da tramite”, per fare ottenere al cliente un bonus di euro 200,00 (si vedano le risposte ai capitolati di domanda n.ri 8) e 9)).
Incrociando i suddetti dati deve concludersi che la diffida del 13.5.2016 fu preceduta da altra/e segnalazioni informali (sulla non necessità che la denuncia rivesta forme particolari, v. inter alia, Cass. 3695/22) da parte del al Pt_1 7
venditore e che quest'ultima fu effettuata prima della esecuzione della riparazione del veicolo. , a sostegno di tale conclusione: a) il fatto che Tes_2
l'autorizzazione alla riparazione non poteva che essere richiesta alla impresa assicuratrice prima della esecuzione dell'intervento– secondo la procedura prevista dal relativo contratto prodotto in atti, procedura espressamente confermata dal meccanico nella sua deposizione del 22.1.2019; b) Tes_1
l'utilizzo specifico del termine “preventivo” – ossia prospetto anticipato del costo del futuro intervento -compiuto dal legale dell'Annunziata nella nota del
28.7.2016.
Tanto appurato, basti solo aggiungere che il difetto di conformità, essendosi manifestato il 22.4.2016 (v. deposizione del ), a distanza di solo Tes_1
quattordici giorni dalla consegna del bene, deve presumersi sussistente già a tale data, in ossequio al disposto dell'art. 132 co. 3 Cod. Consumo.
Ciò posto, alla luce della assoluta indisponibilità a sostenere il costo della riparazione del veicolo di fatto mostrata dall (resosi disponibile solo a CP_1 offrire l'irrisorio bonus di euro 200,00), non può negarsi il diritto dell'odierno appellante a ottenere la riduzione del prezzo.
Tuttavia, la congruità della cifra a tale titolo pretesa non risulta adeguatamente dimostrata dall'acquirente, in quanto basata esclusivamente su una attestazione rilasciata il 30.6.2016 dal titolare di una officina autorizzata alla riparazione di veicoli BMW, tale , sulla scorta di una valutazione delle Persona_1 problematiche dell'autovettura unilaterale e non riscontrabile, tenuto anche conto del tempo decorso e del fatto che il veicolo nelle more è stato ceduto a terzi,
come dichiarato dallo stesso appellante.
L'entità della diminuzione del prezzo, che deve essere “proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme” (v. l'attuale testo dell'art. 135 quater del 8
D.L.vo n.206/2005) può però essere affidabilmente parametrata al costo resosi necessario alla sua riparazione – pari all'importo di euro 2.221,62, come da fattura in atti – riparazione che, come riferito dal teste , consentì di Tes_1 ripristinare pienamente l'efficienza del veicolo.
Va invece disattesa la richiesta dell'appellante di risarcimento della spesa sopportata per il noleggio di altra vettura nel lasso di tempo in cui quella per cui è causa si trovava ricoverata in officina. Sul punto, infatti, l'appello è sostanzialmente inammissibile in quanto non contiene alcuna specifica confutazione alle motivazioni sulla scorta delle quali il Tribunale ha ritenuto la decadenza dall'esercizio del diritto.
Deve infine ritenersi che la questione afferente alla lamentata manomissione del sistema di registrazione del chilometraggio del veicolo non assuma rilievo ai fini della decisione nella misura in cui l'appellante non ha indicato in quali termini, anche a dare per provata siffatta circostanza sulla scorta del dato riportato nel certificato di garanzia “FAC” asseritamente rinvenuto nel veicolo ma disconosciuto dalla controparte, tale alterazione, di entità non accertabile,
potesse in concreto avere inciso sulla conformità al contratto del bene nei termini previsti dalla normativa consumeristica.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza appellata, Controparte_1 va condannato a corrispondere a l'importo di euro 2.221,62, su cui Parte_1 interessi legali ai sensi dell'art.1284 co.4 c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Alla luce dell'esito del giudizio, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico dell'appellato, soccombente in via prevalente.
Le stesse si liquidano applicando i parametri tariffari medi (minimi solo per la fase di “trattazione” del presente grado, in assenza di riapertura della attività 9
istruttoria) in base al valore della causa parametrato al decisum, nelle misure indicate in dispositivo, su cui accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
in parziale riforma della sentenza n.ro 759/2021 del Tribunale di Trapani,
pubblicata il 5.10.2021, appellata da , Parte_1
- condanna a corrispondere all'appellante l'importo di euro Controparte_1
2.221,62, su cui interessi legali ai sensi dell'art.1284 co.4 c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo, nonché a rifondergli le spese del primo grado, che liquida nell'importo di euro 2.738,00, oltre esborsi documentati, su cui rimborso spese generali ex D.M. n. 55/14, CPA e IVA come per legge;
-conferma nel resto.
Condanna l'appellato al pagamento a favore dell'appellante anche delle spese del presente grado, che liquida nell'importo di euro 2.419,00, oltre euro 382,50 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex D.M. n. 55/14, CPA e IVA come per legge.
Palermo, 23.12.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo