Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6014/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Laura Maria Cosmai Giudice Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.05.2024 da 1) Parte_1 nata ad [...], in data [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Sara MANGONE presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], in data [...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Manjola BULICA e Giulia BENVENUTI presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Acireale (CT), in data 18.08.2010 (anno 2010 atto n. 307 reg. parte II serie A)
separati con sentenza n. 1198/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 12.08.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
• , nata a [...], in data [...], C.F. , cittadina italiana, Per_1 CodiceFiscale_3 minore di età;
• nato a [...], in data [...], C.F. cittadino italiano, Per_2 CodiceFiscale_4 minore di età.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.05.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. I coniugi Per_1 Per_2 danno atto che dalla fine del mese di giugno 2024 i minori si sono trasferiti ad Aci S. AN (CT), dove vivono con la mamma, presso cui sono prevalentemente collocati, anche ai fini della residenza anagrafica. Attualmente vivono presso l'abitazione dei nonni materni sita in Aci S. AN (CT), via Madonna delle Grazie, 92; successivamente la IG.ra reperirà abitazione propria, appena Parte_1 le proprie condizioni economiche glielo consentiranno. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre per le decisioni di straordinaria amministrazione l'esercizio della responsabilità sarà congiunto e le decisioni di maggior interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli minori;
2) la casa coniugale, di proprietà della madre del IG. rimarrà assegnata allo stesso con Pt_2 tutto quanto l'arreda;
3) con riguardo al diritto di visita e frequentazione:
a) il IG. si impegna a recarsi in Sicilia almeno una volta al mese, per far visita ai ragazzi e Pt_2 trascorrere del tempo con loro. Nell'ipotesi in cui il padre avesse possibilità di recarvisi con più frequenza la IG.ra nulla opporrà, consentendo al padre di vedere e stare con i ragazzi Parte_1 appena potrà;
b) inoltre i coniugi concordano che per n. 5 volte all'anno i minori faranno visita al padre a Milano e/o presso altra località in territorio nazionale, previamente comunicata alla madre: la spesa del viaggio verrà suddivisa tra i coniugi in misura del 50% ciascuno, sino al costo limite di € 100,00 per ciascun minore andata e ritorno;
nel caso in cui il biglietto abbia un costo superiore ad € 100,00 per figlio il costo ulteriore verrà coperto dal IG. (a titolo esemplificativo: se il biglietto costa € Pt_2
150,00 a testa, sino ad € 100,00 sarà diviso al 50% e l'ulteriore somma di € 50,00 sarà a carico esclusivo del Sig. , pertanto la IG.ra avrà un esborso di € 100,00 per ognuna Pt_2 Parte_1 delle n. 5 volte che i minori si recheranno a Milano dal padre che indicativamente saranno le seguenti per l'anno 2024/2025: da venerdì 31.10.2024 pomeriggio/sera a domenica 03.11.2024 - da venerdì 06.12.2024 pomeriggio/sera a domenica 08.12.2024 - dal 31.12.2024 al 06.01.2025 per le vacanze natalizie – da venerdì 28.02.2025 pomeriggio/sera a domenica 02.03.2025 - da venerdì 16.05.2025 pomeriggio/sera a domenica 18.05.2025. Per quanto riguarda gli anni successivi i coniugi si impegnano a concordare e programmare le date ed i periodi – sempre per 5 volte all'anno – in cui i minori si recheranno a Milano dal padre;
Le parti concordano che la limitazione in territorio nazionale relativamente al punto b) perdurerà fino al compimento dei 18 anni di . Per_1
c) per le vacanze estive i figli minori trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive. I genitori si impegnano a concordare il periodo di spettanza entro il 30 maggio di ogni anno;
d) con riferimento alle festività natalizie, i minori trascorreranno il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 06 gennaio con ciascun genitore ad anni alterni, secondo il criterio della rotazione annuale: per l'anno 2024 in corso le parti concordano che i minori trascorreranno il primo periodo (Natale) con la madre ed il secondo (Capodanno) con il padre;
e) per le festività pasquali i minori staranno con ciascun genitore ad anni alterni;
per l'anno 2025 i minori trascorreranno il periodo pasquale con la madre.
4) il IG. si impegna a versare alla IG.ra la somma complessiva di € 400,00 (cioè Pt_2 Parte_1
€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso al mantenimento dei minori, entro il 5 di ogni mese, che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre le spese straordinarie per i figli minori saranno suddivise in misura del 50% tra i coniugi secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta 10 dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. I coniugi danno atto che per quanto riguarda le spese mediche e sanitarie il IG. ha stipulato Pt_2 un'assicurazione convenzionata con il datore di lavoro che, dopo la separazione, continuerà a rimanere valida ed in essere a beneficio dei figli minori. Pertanto, le visite private e/o a pagamento dei minori verranno prenotate ed effettuate con preferenza - qualora sia possibile e non troppo oneroso per la IG.ra - presso centri convenzionati con la predetta assicurazione. Parte_1
5) l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla IG.ra ; Parte_1
6) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni e qualsiasi contributo di mantenimento personale, essendo entrambi autosufficienti.
7) i coniugi chiedono inoltre di
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
a) la famiglia possiede due cani, di proprietà del IG. i coniugi concordano che il cane Pt_2 CP_1 resterà al padre ed il cane alla figlia e le spese relative a saranno a carico CP_2 Per_1 CP_2 della madre;
b) l'autovettura modello Suzuki Alto, tg. DX118JS, prima in comproprietà tra i coniugi, è attualmente di proprietà della moglie che ha effettuato il cambio di intestazione dell'assicurazione.
c) i coniugi hanno già provveduto a definire prima d'ora ogni altro rapporto di carattere patrimoniale, e pertanto dichiarano di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente, e prestano il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido ai fini dell'espatrio per se stessi e per i figli minori.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. In data 17.07.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acireale (CT), in data 18.08.2010 tra la IG.ra ed il IG. Parte_1 Pt_2 Parte_2
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale (CT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 19.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo