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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/10/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.5000/2024 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5000/2024 del R.G.A.C.
TRA
E , elettivamente domiciliati in Gragnano Parte_1 Parte_2 alla via Roma n. 13, presso lo studio dell'avv. Gaetano Fontana, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione, rilasciata su foglio separato
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Rosita Leone e dall'avv. Antonio
Falanga, giusta procura generale alle liti (Rep.57001 – Racc.16791) per Notaio Per_1 del 13.11.24 in atti, ed elettivamente domiciliati presso la Direzione Affari
[...]
Legali di sita in Napoli alla Piazza Matteotti, n. 2 Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: azione di accertamento.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, all'udienza del 28.10.2025, chiedevano decidersi la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente lo scrivente evidenzia che la redazione e motivazione della presente sentenza, avverrà secondo i criteri indicati dal combinato disposto degli artt. 118 dis. att.
c.p.c. e 132 c.p.c., che consentono, come noto, una succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni di diritto poste alla base della decisione. 2
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 26.11.2024, e Parte_1 convenivano in giudizio in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante p.t., davanti al Tribunale di Torre Annunziata, esponendo che: essi istanti erano intestatari e beneficiari di n. 13 buoni fruttiferi postali (serie AF, CB e
CA), tutti dettagliatamente descritti in citazione, per un complessivo valore di € 50.000,00.
Nel mese di dicembre 2023, chiedevano a Ufficio di Castellammare Controparte_1 di Stabia, presso cui avevano acquistato i titoli, il loro rimborso, denegato dall'odierno convenuto per decorso del termine decennale di prescrizione, decorrente dalla scadenza di ciascun Buono, non presentati all'incasso. Denunciavano gli attori che detti Buoni erano privi di indicazione della data di scadenza e/o della data di prescrizione, e di qualsivoglia timbro che rimandasse a leggi o decreti agli stessi applicabili. Inoltre, in fase di loro collocamento, non aveva fornito le informazioni relative alle Controparte_1 conseguenze giuridiche derivanti dallo spirare dei predetti termini, né tantomeno quelle relative alle condizioni di emissione e di rimborso dei medesimi Buoni. Rilevavano, altresì, che sui Buoni andava apposta un'etichetta con un timbro contenente l'aggiornamento delle condizioni ed il termine di scadenza del titolo, ovvero consegnati, al momento della emissione, ai sottoscrittori, dei fogli informativi sulle condizioni di emissione e di rimborso dei medesimi, elementi assenti nel caso di specie. Configurandosi, pertanto, la responsabilità precontrattuale e contrattuale di per palese Controparte_1 violazione del DPR 156/1973 e del DM 19.12.2000, nonché degli obblighi informativi previsti dalla normativa bancaria e finanziaria, applicabile all'attività svolta da
[...]
in tema di collocamento di Buoni fruttiferi, e dagli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del CP_1
Codice del Consumo, e, infine, dagli obblighi generali di buona fede, correttezza e trasparenza nell'esecuzione dei rapporti con l'investitore, gli attori concludevano perché venisse dichiarato, tra l'altro, il grave inadempimento delle per Controparte_1 violazione degli obblighi di trasparenza e di informazione e/o comunque per aver svolto la propria attività senza la diligenza richiesta, con condanna al pagamento, in favore degli attori della somma pari ad € 50.000,00, o di quella somma maggiore o minore ritenuta equa ed opportuna.
Si costituiva in persona del legale rappresentante p.t., contestando Controparte_1 nel merito la domanda, della quale chiedeva il rigetto, ricostruendo, in via preliminare, il quadro normativo di riferimento, disciplinante, a suo dire, la fattispecie in questione.
Proc. n. 5000/2024 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
Precisava, nel merito, che i buoni fruttiferi postali, oggetto di giudizio, emessi in data
23.06.97, appartenevano alla serie, a termine, “AF”, (in collocamento dal 29.10.1996 al
23.06.1997), istituita con il D.M. del 28/10/1996 (all.1) pubblicato sulla G.U. del
29.10.1996 n.254, e che gli stessi erano diventati infruttiferi alla scadenza del quattordicesimo anno, sicché il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi) si prescriveva decorso il successivo decennio, maturato alla data del 24.6.2021.
Il buono fruttifero postale, oggetto di giudizio, emesso in data 19.02.99 apparteneva, invece, alla serie a termine “CA” (in collocamento emessi dal 10.12.1998 al 01.03.99) istituita con il D.M. 07.12.98 (all.2) pubblicato in G.U. 09.12.98 n.287, che prevedeva che detti titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo decennio.
Pertanto, il buono fruttifero postale emesso in data 19.02.99 cessava di essere fruttifero in data 19.02.2009, ultima data di rimborso 19.02.2019, data di prescrizione il 20.02.2019.
Infine, I buoni fruttiferi postali, oggetto di giudizio, emessi in data 24.05.99, 17.04.99, Co 27.03.99, 17.03.99, 26.07.99 e 19.10.99, appartenevano alla serie a termine ”, istituita con il D.M del 26.02.1999 (all.3) pubblicato in GU n. 297 del 21.12.1999, diventavano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo decennio. Parte convenuta evidenziava che sul fronte dei buoni fruttiferi postali, oggetto di giudizio, si evinceva, in maniera chiara, la dicitura “A Termine” e la relativa serie di appartenenza, quest'ultima correttamente stampigliata anche sul retro di ciascun buono fruttifero, così restando noto agli attori la durata temporale di ciascuna serie. Precisava, altresì, che il termine prescrizionale relativo al diritto di rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali “A termine” iniziava a decorre dal primo giorno successivo a quello in cui gli stessi cessavano di essere fruttiferi (produrre interessi) e cioè dalla data di scadenza. Richiamava, infine, il consolidato indirizzo interpretativo, di merito e di legittimità, relativo agli obblighi informativi afferenti ai Buoni fruttiferi, alla loro prescrizione, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
Prodotta documentazione, depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., disattese le istanze istruttorie, la causa, assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., veniva riservata in decisione all'udienza di discussione del 28.102025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia oggi all'esame di questo Giudice, trova la sua origine nell'avvenuto acquisto, da parte di dei Parte_3 Parte_2 Parte_4
n. 5000/2024 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3
[...] 4
dettagliatamente descritti in citazione, dei quali veniva denegato il rimborso, da parte di in ragione della loro prescrizione, essendo ampiamente maturato, Controparte_1 all'epoca di formulazione della relativa istanza (dicembre 2023) il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla scadenza di ciascun Buono, avendo omesso gli attori di presentare all'incasso i stessi nei termini prescritti. Al riguardo, parte attrice ha Pt_4 anzitutto eccepito che i in questione non recavano la necessaria “etichetta” con Pt_4 timbro contenente l'aggiornamento delle condizioni ed il termine di scadenza del titolo, né essendo stati consegnati ai sottoscrittori, al momento della emissione, i fogli informativi che li rendessero edotti delle condizioni di emissione e del loro rimborso, così configurandosi, a giudizio degli istanti, una responsabilità precontrattuale e contrattuale a carico di per manifesta infondatezza della sollevata eccezione di Controparte_1 prescrizione.
Tanto precisato, rileva anzitutto lo scrivente che, sulla scorta del solo esame dei
[...] in oggetto, resta smentita, in punto di fatto, l'asserita mancanza di indicazioni Parte_4 circa il “termine di scadenza e l'aggiornamento delle condizioni”. Ciascuno dei Buoni in questione, infatti, riporta l'indicazione della serie di apparenza del Buono nonché, chiaramente e distintamente, in alto a destra, l'indicazione “A Termine”, ulteriormente precisata a tergo, dove sono altresì dettagliatamente descritti i criteri di computo degli interessi, la scadenza di ciascun Buono, il termine di prescrizione e la sua decorrenza, originariamente fissato in cinque anni, ed ogni altra indicazione utile a rendere edotti i sottoscrittori sul funzionamento degli stessi, restando così ampiamente soddisfatto il dovere di informazione gravante sull'emittente. Ritiene, pertanto, questo Giudice che l'indicazione della serie del unitamente alla dicitura “A Termine” stampata con CP_3 timbro, abbia consentito al risparmiatore di conoscere il regime giuridico concretamente applicabile, ovvero la disciplina contenuta nell'art. 14 D.M. Tesoro del 19.12.2000 o la disciplina contenuta nell'art. 18 del medesimo Decreto. I decreti ministeriali, infatti, costituiscono fonte legale di conoscenza del regime giuridico applicabile, a prescindere dalla materiale consegna del prospetto informativo da parte dell'intermediario al risparmiatore, il quale resta edotto, come nel caso di specie, anche del dies ad quem per il calcolo del termine di prescrizione decennale fissato dalla legge. Sul punto, è infatti noto che “In tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già
Proc. n. 5000/2024 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4 5
emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il
"dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi).” (Cass. 28.7.2023 n. 23006; conf., ex multis,
Cass.
7.7.2023 n. 19243) Alcuna violazione degli obblighi informativi, dunque – diversamente da quanto immotivatamente asserito dagli attori – può dirsi verificata nella fattispecie in esame, riportando come detto, ciascuno dei Buoni Fruttiferi, la dicitura “A
Termine”, la serie di appartenenza, la data di scadenza e di prescrizione. Al riguardo, è orientamento ormai consolidato che “data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente
e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore” (Cass. Sez. Un. n. 3963/2019).
Facendo applicazione al caso di specie dei principi tutti, normativi e giurisprudenziali, testé enunciati, non può che addivenirsi al rigetto della domanda proposta dagli odierni attori, non riscontrandosi in atti alcuna violazione degli obblighi informativi denunciata dagli istanti, sia per la presenza, sui singoli Buoni, di ogni utile informazione circa la durata e la prescrizione degli stessi, sia in ragione dell'ampia evoluzione interpretativa avutasi in materia, per come sopra riportata, che ha diversamente definito l'ambito applicativo degli specifici obblighi informativi, soddisfatto mediante pubblicazione di ogni eventuale variazione in Gazzetta Ufficiale. Né costituisce circostanza in contestazione tra le parti l'effettiva maturazione, per ogni singolo Buono, del termine decennale di prescrizione, non avendo trovato fondamento alcuno l'eccepita “mancanza di idonei elementi informativi” né tantomeno “il doloso occultamento dell'esistenza del debito”, pure eccepiti dagli attori al fine di giustificare la loro (indimostrata) conoscenza del termine di prescrizione ed il suo corretto computo.
Ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese di lite possono equamente compensarsi tra le parti, proprio in ragione della riferita evoluzione giurisprudenziale nella materia trattata.
P. Q. M.
Proc. n. 5000/2024 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 5 6
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante Parte_2 Controparte_1
p.t., con atto di citazione regolarmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, il 31.10.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 5000/2024 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5000/2024 del R.G.A.C.
TRA
E , elettivamente domiciliati in Gragnano Parte_1 Parte_2 alla via Roma n. 13, presso lo studio dell'avv. Gaetano Fontana, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione, rilasciata su foglio separato
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Rosita Leone e dall'avv. Antonio
Falanga, giusta procura generale alle liti (Rep.57001 – Racc.16791) per Notaio Per_1 del 13.11.24 in atti, ed elettivamente domiciliati presso la Direzione Affari
[...]
Legali di sita in Napoli alla Piazza Matteotti, n. 2 Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: azione di accertamento.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, all'udienza del 28.10.2025, chiedevano decidersi la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente lo scrivente evidenzia che la redazione e motivazione della presente sentenza, avverrà secondo i criteri indicati dal combinato disposto degli artt. 118 dis. att.
c.p.c. e 132 c.p.c., che consentono, come noto, una succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni di diritto poste alla base della decisione. 2
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 26.11.2024, e Parte_1 convenivano in giudizio in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante p.t., davanti al Tribunale di Torre Annunziata, esponendo che: essi istanti erano intestatari e beneficiari di n. 13 buoni fruttiferi postali (serie AF, CB e
CA), tutti dettagliatamente descritti in citazione, per un complessivo valore di € 50.000,00.
Nel mese di dicembre 2023, chiedevano a Ufficio di Castellammare Controparte_1 di Stabia, presso cui avevano acquistato i titoli, il loro rimborso, denegato dall'odierno convenuto per decorso del termine decennale di prescrizione, decorrente dalla scadenza di ciascun Buono, non presentati all'incasso. Denunciavano gli attori che detti Buoni erano privi di indicazione della data di scadenza e/o della data di prescrizione, e di qualsivoglia timbro che rimandasse a leggi o decreti agli stessi applicabili. Inoltre, in fase di loro collocamento, non aveva fornito le informazioni relative alle Controparte_1 conseguenze giuridiche derivanti dallo spirare dei predetti termini, né tantomeno quelle relative alle condizioni di emissione e di rimborso dei medesimi Buoni. Rilevavano, altresì, che sui Buoni andava apposta un'etichetta con un timbro contenente l'aggiornamento delle condizioni ed il termine di scadenza del titolo, ovvero consegnati, al momento della emissione, ai sottoscrittori, dei fogli informativi sulle condizioni di emissione e di rimborso dei medesimi, elementi assenti nel caso di specie. Configurandosi, pertanto, la responsabilità precontrattuale e contrattuale di per palese Controparte_1 violazione del DPR 156/1973 e del DM 19.12.2000, nonché degli obblighi informativi previsti dalla normativa bancaria e finanziaria, applicabile all'attività svolta da
[...]
in tema di collocamento di Buoni fruttiferi, e dagli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del CP_1
Codice del Consumo, e, infine, dagli obblighi generali di buona fede, correttezza e trasparenza nell'esecuzione dei rapporti con l'investitore, gli attori concludevano perché venisse dichiarato, tra l'altro, il grave inadempimento delle per Controparte_1 violazione degli obblighi di trasparenza e di informazione e/o comunque per aver svolto la propria attività senza la diligenza richiesta, con condanna al pagamento, in favore degli attori della somma pari ad € 50.000,00, o di quella somma maggiore o minore ritenuta equa ed opportuna.
Si costituiva in persona del legale rappresentante p.t., contestando Controparte_1 nel merito la domanda, della quale chiedeva il rigetto, ricostruendo, in via preliminare, il quadro normativo di riferimento, disciplinante, a suo dire, la fattispecie in questione.
Proc. n. 5000/2024 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
Precisava, nel merito, che i buoni fruttiferi postali, oggetto di giudizio, emessi in data
23.06.97, appartenevano alla serie, a termine, “AF”, (in collocamento dal 29.10.1996 al
23.06.1997), istituita con il D.M. del 28/10/1996 (all.1) pubblicato sulla G.U. del
29.10.1996 n.254, e che gli stessi erano diventati infruttiferi alla scadenza del quattordicesimo anno, sicché il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi) si prescriveva decorso il successivo decennio, maturato alla data del 24.6.2021.
Il buono fruttifero postale, oggetto di giudizio, emesso in data 19.02.99 apparteneva, invece, alla serie a termine “CA” (in collocamento emessi dal 10.12.1998 al 01.03.99) istituita con il D.M. 07.12.98 (all.2) pubblicato in G.U. 09.12.98 n.287, che prevedeva che detti titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo decennio.
Pertanto, il buono fruttifero postale emesso in data 19.02.99 cessava di essere fruttifero in data 19.02.2009, ultima data di rimborso 19.02.2019, data di prescrizione il 20.02.2019.
Infine, I buoni fruttiferi postali, oggetto di giudizio, emessi in data 24.05.99, 17.04.99, Co 27.03.99, 17.03.99, 26.07.99 e 19.10.99, appartenevano alla serie a termine ”, istituita con il D.M del 26.02.1999 (all.3) pubblicato in GU n. 297 del 21.12.1999, diventavano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo decennio. Parte convenuta evidenziava che sul fronte dei buoni fruttiferi postali, oggetto di giudizio, si evinceva, in maniera chiara, la dicitura “A Termine” e la relativa serie di appartenenza, quest'ultima correttamente stampigliata anche sul retro di ciascun buono fruttifero, così restando noto agli attori la durata temporale di ciascuna serie. Precisava, altresì, che il termine prescrizionale relativo al diritto di rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali “A termine” iniziava a decorre dal primo giorno successivo a quello in cui gli stessi cessavano di essere fruttiferi (produrre interessi) e cioè dalla data di scadenza. Richiamava, infine, il consolidato indirizzo interpretativo, di merito e di legittimità, relativo agli obblighi informativi afferenti ai Buoni fruttiferi, alla loro prescrizione, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
Prodotta documentazione, depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., disattese le istanze istruttorie, la causa, assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., veniva riservata in decisione all'udienza di discussione del 28.102025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia oggi all'esame di questo Giudice, trova la sua origine nell'avvenuto acquisto, da parte di dei Parte_3 Parte_2 Parte_4
n. 5000/2024 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3
[...] 4
dettagliatamente descritti in citazione, dei quali veniva denegato il rimborso, da parte di in ragione della loro prescrizione, essendo ampiamente maturato, Controparte_1 all'epoca di formulazione della relativa istanza (dicembre 2023) il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla scadenza di ciascun Buono, avendo omesso gli attori di presentare all'incasso i stessi nei termini prescritti. Al riguardo, parte attrice ha Pt_4 anzitutto eccepito che i in questione non recavano la necessaria “etichetta” con Pt_4 timbro contenente l'aggiornamento delle condizioni ed il termine di scadenza del titolo, né essendo stati consegnati ai sottoscrittori, al momento della emissione, i fogli informativi che li rendessero edotti delle condizioni di emissione e del loro rimborso, così configurandosi, a giudizio degli istanti, una responsabilità precontrattuale e contrattuale a carico di per manifesta infondatezza della sollevata eccezione di Controparte_1 prescrizione.
Tanto precisato, rileva anzitutto lo scrivente che, sulla scorta del solo esame dei
[...] in oggetto, resta smentita, in punto di fatto, l'asserita mancanza di indicazioni Parte_4 circa il “termine di scadenza e l'aggiornamento delle condizioni”. Ciascuno dei Buoni in questione, infatti, riporta l'indicazione della serie di apparenza del Buono nonché, chiaramente e distintamente, in alto a destra, l'indicazione “A Termine”, ulteriormente precisata a tergo, dove sono altresì dettagliatamente descritti i criteri di computo degli interessi, la scadenza di ciascun Buono, il termine di prescrizione e la sua decorrenza, originariamente fissato in cinque anni, ed ogni altra indicazione utile a rendere edotti i sottoscrittori sul funzionamento degli stessi, restando così ampiamente soddisfatto il dovere di informazione gravante sull'emittente. Ritiene, pertanto, questo Giudice che l'indicazione della serie del unitamente alla dicitura “A Termine” stampata con CP_3 timbro, abbia consentito al risparmiatore di conoscere il regime giuridico concretamente applicabile, ovvero la disciplina contenuta nell'art. 14 D.M. Tesoro del 19.12.2000 o la disciplina contenuta nell'art. 18 del medesimo Decreto. I decreti ministeriali, infatti, costituiscono fonte legale di conoscenza del regime giuridico applicabile, a prescindere dalla materiale consegna del prospetto informativo da parte dell'intermediario al risparmiatore, il quale resta edotto, come nel caso di specie, anche del dies ad quem per il calcolo del termine di prescrizione decennale fissato dalla legge. Sul punto, è infatti noto che “In tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già
Proc. n. 5000/2024 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4 5
emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il
"dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi).” (Cass. 28.7.2023 n. 23006; conf., ex multis,
Cass.
7.7.2023 n. 19243) Alcuna violazione degli obblighi informativi, dunque – diversamente da quanto immotivatamente asserito dagli attori – può dirsi verificata nella fattispecie in esame, riportando come detto, ciascuno dei Buoni Fruttiferi, la dicitura “A
Termine”, la serie di appartenenza, la data di scadenza e di prescrizione. Al riguardo, è orientamento ormai consolidato che “data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente
e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore” (Cass. Sez. Un. n. 3963/2019).
Facendo applicazione al caso di specie dei principi tutti, normativi e giurisprudenziali, testé enunciati, non può che addivenirsi al rigetto della domanda proposta dagli odierni attori, non riscontrandosi in atti alcuna violazione degli obblighi informativi denunciata dagli istanti, sia per la presenza, sui singoli Buoni, di ogni utile informazione circa la durata e la prescrizione degli stessi, sia in ragione dell'ampia evoluzione interpretativa avutasi in materia, per come sopra riportata, che ha diversamente definito l'ambito applicativo degli specifici obblighi informativi, soddisfatto mediante pubblicazione di ogni eventuale variazione in Gazzetta Ufficiale. Né costituisce circostanza in contestazione tra le parti l'effettiva maturazione, per ogni singolo Buono, del termine decennale di prescrizione, non avendo trovato fondamento alcuno l'eccepita “mancanza di idonei elementi informativi” né tantomeno “il doloso occultamento dell'esistenza del debito”, pure eccepiti dagli attori al fine di giustificare la loro (indimostrata) conoscenza del termine di prescrizione ed il suo corretto computo.
Ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese di lite possono equamente compensarsi tra le parti, proprio in ragione della riferita evoluzione giurisprudenziale nella materia trattata.
P. Q. M.
Proc. n. 5000/2024 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 5 6
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante Parte_2 Controparte_1
p.t., con atto di citazione regolarmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, il 31.10.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 5000/2024 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 6