Articolo 1 della Legge 25 giugno 1956, n. 587
Versione
19 luglio 1956
Art. 1. Articolo unico.

Ai fini della determinazione del posto nelle graduatorie per il conferimento delle farmacie di nuova istituzione o di quelle gia' esistenti, ai concorrenti in godimento di pensione di guerra di una delle quattro prime categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' concessa, in aggiunta alla somma dei punti risultanti dalla valutazione dei titoli ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, una maggiorazione di cinque punti per ciascun commissario, ferma l'osservanza, a parita' di merito, delle preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 , e successive modificazioni.
Coloro che abbiano conseguito il conferimento di farmacia in dipendenza della applicazione della maggiorazione dei punti, non possono piu' usufruire di tale beneficio in successivi concorsi.
I concorrenti devono presentare una formale dichiarazione di non avere goduto in passato del beneficio stabilito dalla presente legge.
Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' e' tenuto un registro pubblico in cui sono segnati alfabeticamente i concorrenti che risultino aver goduto del citato beneficio.

Entrata in vigore il 19 luglio 1956