Art. 1. Articolo unico.
Ai fini della determinazione del posto nelle graduatorie per il conferimento delle farmacie di nuova istituzione o di quelle gia' esistenti, ai concorrenti in godimento di pensione di guerra di una delle quattro prime categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' concessa, in aggiunta alla somma dei punti risultanti dalla valutazione dei titoli ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, una maggiorazione di cinque punti per ciascun commissario, ferma l'osservanza, a parita' di merito, delle preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 , e successive modificazioni.
Coloro che abbiano conseguito il conferimento di farmacia in dipendenza della applicazione della maggiorazione dei punti, non possono piu' usufruire di tale beneficio in successivi concorsi.
I concorrenti devono presentare una formale dichiarazione di non avere goduto in passato del beneficio stabilito dalla presente legge.
Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' e' tenuto un registro pubblico in cui sono segnati alfabeticamente i concorrenti che risultino aver goduto del citato beneficio.
Ai fini della determinazione del posto nelle graduatorie per il conferimento delle farmacie di nuova istituzione o di quelle gia' esistenti, ai concorrenti in godimento di pensione di guerra di una delle quattro prime categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' concessa, in aggiunta alla somma dei punti risultanti dalla valutazione dei titoli ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, una maggiorazione di cinque punti per ciascun commissario, ferma l'osservanza, a parita' di merito, delle preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 , e successive modificazioni.
Coloro che abbiano conseguito il conferimento di farmacia in dipendenza della applicazione della maggiorazione dei punti, non possono piu' usufruire di tale beneficio in successivi concorsi.
I concorrenti devono presentare una formale dichiarazione di non avere goduto in passato del beneficio stabilito dalla presente legge.
Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' e' tenuto un registro pubblico in cui sono segnati alfabeticamente i concorrenti che risultino aver goduto del citato beneficio.