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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/09/2024, n. 3237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3237 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dott. Giovanni D'Onofrio, in funzione di GIUDICE
UNICO, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa n° 2825 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2016, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. l.
n. 689/1981, vertente tra
C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti DANIELA DI NUZZO
e ANTONIO PASCARELLA
opponente e
(già Controparte_1 Controparte_2
, C.F. , in persona del legale rapp.
[...] P.IVA_1
p.t., rappresentato ai sensi di legge da: Controparte_3
e Controparte_4 CP_5 CP_6
funzionari ispettivi in servizio presso la medesima sede opposto
nonché
Controparte_7
, C.F. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
1 p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Napoli presso cui è elettivamente domiciliato opposto
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 01.04.2016, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
352/2015/U.A.L.C. del 05.11.2015, emessa dalla
[...]
(notificata il 09.11.2015), con Controparte_2
la quale veniva sanzionata per l'importo di € 90.565,40 (sanzione pari a € 90.550,00 e spese di notifica pari a € 15,40) per la violazione degli artt. 3, comma 3, l. n. 73/02 e s.m. e 4 bis, comma
2, del d.lgs. n. 181/2000 e s.m. Deduceva che, in data 20.02.2014,
le era stato notificato il verbale n. CE00000/2014-185-01 con cui era stata sanzionata al pagamento della somma di € 39.050,00, a seguito della denuncia presentata presso l'Ispettorato del Lavoro di da CP_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
e , le quali aveva dichiarato di aver lavorato “in Persona_2
nero” per suo conto per alcuni periodi indicati nel ricorso;
in particolare , , Parte_3 Persona_2 Parte_4
per i periodi dal 10.06.2011 al 19.09.2011, dal 10.06.2012 al
19.09.2012 e dal 10.06.2013 al 06.07.2013, per il Persona_1
periodo dal 10.06.2013 al 06.07.2013. Rappresentava che, dopo il rigetto del ricorso presentato avverso il suddetto verbale, le era stata notificata l'ordinanza-ingiunzione qui impugnata di cui eccepiva, in via preliminare, la nullità per i seguenti motivi: i)
2 difetto di legittimazione e interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
dato che risultavano soggetti diversi dai denuncianti (
[...]
e ); ii) violazione del diritto di difesa Parte_4 Persona_1
atteso che l'ordinanza è carente di motivazione, oltre che mancante di firma del funzionario responsabile del procedimento, nonché
dell'indicazione dei termini entro i quali presentare eventuali istanze in autotutela;
iii) compilazione intempestiva del verbale ispettivo rispetto ai fatti denunciati dalle presunte lavoratrici rispetto ai fatti denunciati, in violazione dell'art. 13 del
“collegato lavoro”, il quale prevede che il verbale ispettivo deve contenere gli elementi indicati nella suddetta norma, ovvero l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impegno, la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo, le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione, infine, ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento della istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti;
iv) carenza di accertamento sullo stato dei luoghi da parte degli ispettori operanti, essendovi stato solo un accertamento innanzi ai Carabinieri di S. Maria a Vico.
Faceva ancora rilevare che aveva proposto denunzia-querela nei confronti delle denuncianti, non essendovi stato alcun rapporto di lavoro con le persone citate. Concludeva per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata e, nel merito, per la revoca della stessa, vinte le spese di lite con attribuzione.
3 Si costituiva l' , sede territoriale Controparte_8
di , il quale rappresentava che l'intervento degli ispettori CP_1
e era seguita la richiesta di Controparte_9 Persona_3
intervento presentata dalle lavoratrici , Parte_2 Parte_3
, e e la mancata
[...] Persona_1 Persona_2
conciliazione per assenza del datore di lavoro in data 18.09.2013.
Rilevava che i predetti ispettori, il 16.10.2013, avevano eseguito un accesso ispettivo presso la ditta individuale della ricorrente,
il quale era stato impedito con ostilità dal marito di quest'ultima con conseguente impossibilità di rilasciare un verbale di primo accesso. Era stata quindi convocata la ricorrente presso la stazione dei Carabinieri di Santa Maria a Vico il 22.10.2013 per essere sentita e richiedere la documentazione. Aggiungeva che, in data
11.11.2013, dopo l'accertamento innanzi ai Carabinieri, con verbale interlocutorio n. 59, era stata acquisita la seguente documentazione: prospetti unilav dei lavoratori occupati negli anni
2010, 2011, 2012 e 2013, prospetti DMAG dall'anno 2010 all'anno 2013
e i cedolini paga relativi ai lavoratori occupati per i mesi lavorati. Successivamente, erano state sentite le lavoratrici, le quali avevano descritto il rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente in modo molto dettagliato e circostanziato con riferimento ai periodi denunciati. Rappresentava che, in data
29.01.2014, accertate le violazioni contestate, era stata data notifica del verbale di conclusione degli accertamenti n.
CE00000/2014-185-01, il cui relativo ricorso presso la Direzione
Regionale del Lavoro per la Campania era stato rigettato il
4 05.09.2014 e, verificato il mancato pagamento delle sanzioni amministrative, era stata conseguentemente emessa l'ordinanza-
ingiunzione qui impugnata. Contestava l'eccezione di controparte in merito alla carenza di motivazione dell'ordinanza, in quanto l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione non configura l'esercizio di un'attività discrezionale, ma un giudizio consequenziale al raffronto tra fatto e previsione normativa con conseguente possibile controllo giurisdizionale sui principi di cui alla legge n. 689/1981.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione e interesse ad agire, rilevava che si era verificato un mero errore materiale nell'indicare il nome della lavoratrice in luogo Parte_4
di come già rappresentato dagli ispettori con Parte_2
rapporto n. 397 del 14.07.2014, essendo in ogni caso corrispondente la data di nascita della stessa. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ridotte del 20% ai sensi del d.lgs.
n. 149/2015.
Si costituiva altresì il Controparte_10
il quale chiedeva il rigetto del ricorso
[...]
e la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Sospesa l'efficacia esecutiva del verbale ispettivo, all'udienza del
10.09.2024, la causa è stata rimessa in decisione, previa lettura del dispositivo della sentenza.
L'opposizione è fondata per le seguenti ragioni.
Posta l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione in ragione dei diversi nominativi indicati nel verbale ispettivo, in quanto trattasi di mero errore materiale alla luce della restante
5 documentazione in atti ove sono correttamente identificate le denuncianti, presunte lavoratrici (cfr. ordinanza-ingiunzione,
richieste di intervento, verbali di s.i.t., decreto n. 22 del
05.09.2014), non risulta provata la violazione della normativa citata dall' . CP_1
In primo luogo, l' non ha proceduto all'accertamento CP_1
delle violazioni presso il luogo di lavoro denunciato. Infatti, non essendo andato a buon fine il primo accesso, gli ispettori hanno solamente ascoltato quale titolare della Parte_1
ditta, e le quattro presunte lavoratrici denuncianti presso la stazione dei Carabinieri di Santa Maria a Vico e non presso il luogo di lavoro, come invece previsto dall'art. 13, comma 1, d.lgs. n.
124/2004, il quale, denominato «Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica», prevede infatti che: «1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente: a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione; d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo
6 restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge
22 luglio 1961, n. 628».
Manca quindi, da un lato, l'accesso presso il luogo di lavoro,
dall'altro, le conseguenti attività di verifica ivi compiute inerenti all'identificazione delle lavoratrici trovate intente a lavorare e la descrizione delle modalità del loro impiego, nonché
la specificazione delle loro attività.
In secondo luogo, rappresenta un rilevante elemento di riscontro di quanto allegato dall'opponente, la sentenza del Giudice del Lavoro
presso l'intestato Tribunale, depositata il 04.03.2024, con la quale
è stata rigettata la domanda delle ricorrenti Parte_2
, e (presunte Persona_2 Parte_3 Persona_1
lavoratrici denuncianti i fatti per i quali l'opponente è stata sanzionata con l'ordinanza impugnata) avente ad oggetto l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato con Parte_1
(opponente) e il conseguente riconoscimento delle
[...]
retribuzioni, del TFR e del risarcimento del danno per l'omessa contribuzione per i medesimi periodi indicati nell'ordinanza ingiunzione qui impugnata. La sentenza è stata emessa all'esito di una valida e approfondita istruttoria durante la quale sono state escusse, quali testimoni reciproci, le stesse ricorrenti (presunte lavoratrici), nonché un'ex lavoratrice dell'opponente,
[...]
. In particolare, le dichiarazioni rese dalle presunte Tes_1
lavoratici, generiche in merito all'attività di raccolta del tabacco svolta, sono state considerate inattendibili e non credibili in ragione del loro interesse all'esito positivo del giudizio in assenza
7 di ulteriori riscontri probatori comprovanti le loro allegazioni,
mentre le dichiarazioni rese da sono state Testimone_1
considerate attendibili in ragione dell'assenza di qualsivoglia interesse legato all'esito del giudizio, nonché precise e dettagliate in merito all'attività lavorativa svolta. Pertanto, in quella sede, è stata esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro alle dipendenze di per i periodi dal Parte_1
10.06.2011 al 19.09.2011, dal 10.06.2012 al 19.09.2012 e dal
10.06.2013 al 06.07.2013 con riferimento a Parte_3
e e per il periodo dal Persona_2 Parte_4
10.06.2013 al 06.07.2013 con riferimento a Persona_1
medesimi periodi in questa sede rilevanti e posti a fondamento della sanzione irrogata all'opponente.
Non trovando riscontro probatorio le violazioni contestate nell'ordinanza impugnata nei confronti di , va Parte_1
accolta l'opposizione e, per l'effetto, annullata l'ordinanza n.
352/2015 del 05.11.2015 della CP_11 Controparte_2
di .
[...] CP_1
L'esame della suddetta doglianza rende superflua la valutazione degli ulteriori motivi di opposizione formulati.
Attesa la natura controversa della questione e la circostanza sopravvenuta rappresentata dalla sentenza emessa dal giudice del lavoro, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile,
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti della ,
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nonché del
[...]
, in persona Controparte_7
del legale rappresentante p.t., così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-
ingiunzione n° 352/2015 del 05-11-2015 della CP_11 [...]
; Controparte_2
- compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 10/09/2024
Il Giudice
Dott. Giovanni D'Onofrio
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