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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2431/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2431/2023 R.G., avente ad oggetto “divorzio – scioglimento matrimonio”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Regoli Parte_1 C.F._1 presso il cui studio e domicilio digitale - – è elettivamente Email_1
domiciliato, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_1 C.F._2
Abete presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Riolo Terme (RA), via Giovanni XXIII n. 21, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sig.ri Parte_1 Parte_1
e nel Comune di Riolo Terme (RA) in data 20/01/2007, atto n. 1 parte 1 ufficio Controparte_1
1 ordinando al competente Ufficiale di Stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza negli atti dello Stato Civile.
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese e compensi di lite”; per “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20 gennaio Controparte_1
2007 tra i signori e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Riolo Terme (Ra), atto n. 1 parte 1 ufficio 1;
- disporre che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di assegno divorzile, Parte_1 Controparte_1
la somma mensile pari ad euro 250,00 (duecentocinquantoeuro/00), versamento da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario nel conto corrente intestato alla sig.ra P_
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6/10/2023 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio con celebrato in Riolo Terme (RA), il 20/1/2007, iscritto nel registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007 al n.1, parte I, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione non nacquero figli.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23/7/2024 si è costituita in giudizio P_
, che non si è opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi in proprio favore il
[...]
pagamento di un assegno divorzile di euro 250,00, annualmente rivalutabili.
Fallito il tentativo di (ri)conciliazione ed adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, udite le conclusioni delle parti e la discussione orale della causa, acquisita documentazione varia, all'udienza del 7/11/2024 il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1. La domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1, legge 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, poiché dalla documentazione in atti si evince che con accordo reso avanti l'ufficiale di stato civile del comune di Riolo Terme in data 30/4/2016, confermato in data 4/06/2016, i coniugi si separarono consensualmente;
risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione dei coniugi, concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
2. Circa la domanda di assegno divorzile proposta da va premesso, invece, in Controparte_1
diritto, che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6. l. 898/1970, richiede pagina 2 di 5 l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (Cass. S.U. n. 18287/2018).
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte, l. 898/1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass. n. 32398/2019).
Il giudizio deve essere espresso, dunque, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
In particolare, la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In quest'ottica, l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (v. da ultimo Cass. n. 35434/2023).
In assenza dell'esplicabilità di tale funzione compensativo-perequativa l'assegno divorzile può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr., in motivazione, tra diverse, Cass. ord. n. 10614/2023).
Va infine premesso, per quanto rileva nel caso di specie, che – non solo l'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze (cfr. art. 5 legge
898/1970), ma anche - l'instaurazione di una nuova convivenza di fatto con altro partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il pagina 3 di 5 matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, è idonea a determinare il superamento del procedente schema familiare e a giustificare la irreversibile cessazione della funzione assistenziale dell'assegno (cfr. Cass. ord. n. 7257/2024).
Nel caso di specie ha dedotto, a fondamento della domanda dell'assegno divorzile, Controparte_1
che in costanza di matrimonio acconsentì alle richieste del marito di occuparsi della casa e di essere sempre presente, rinunciando alla ricerca di un lavoro ed alla conseguente propria indipendenza economica;
che una volta separata, non avendo un lavoro e nemmeno liquidità, dovette rientrare tempestivamente in Moldavia, andando a vivere presso i suoi familiari;
che in quello Stato, da cui si era allontanata da oramai 10 anni, la sua capacità di reintegrazione nel mercato del lavoro e quindi la sua
“potenzialità economica” fosse molto limitata;
che, ciò nonostante, ella deducente svolgesse lavori precari e di pochi mesi, per provvedere per quanto possibile a sé stessa ed ai propri figli;
che, tuttavia, i relativi introiti non le consentissero di mantenersi autonomamente.
Orbene, il Collegio osserva, quali ragioni più liquide del decidere, innanzitutto che Controparte_1
non ha provato i fatti costitutivi della domanda di assegno divorzile - in funzione compensativo- perequativa -, atteso che non ha offerto prova delle occasioni professionali e remunerative rinunciate o, comunque, di aver “acconsentito alle richieste del marito di occuparsi della casa e di essere sempre presente, rinunciando alla ricerca di un lavoro e alla conseguente propria indipendenza economica”, leggendosi, anzi, nella stessa comparsa di costituzione e risposta che l'odierna convenuta negli anni in cui risiedette in Italia svolse lavori di pulizia presso privati, “per accantonare le liquidità necessarie per andare a trovare la sua famiglia in Moldavia, quando era possibile, una volta all'anno”.
In secondo luogo deve osservarsi che, come pacifico, successivamente alla separazione, l'odierna convenuta ritornò in Moldavia, dove generò un figlio con un uomo ivi residente. La nascita di tale figlio secondogenito di consente d'inferire (art. 2729 c.c.), allora, secondo un Controparte_1
criterio di normalità, che vi fosse un comune progetto di vita tra la stessa ed il padre del minore, connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio. Tanto determina, pertanto, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato cui s'intende dare continuità, il superamento del procedente schema familiare e l'irreversibile cessazione della funzione assistenziale dell'assegno divorzile che l'odierna convenuta ha chiesto di porre a carico di
. Parte_1
In ogni caso, anche a prescindere dalla considerazione che precede, non ha offerto Controparte_1
prova di essersi attivata in qualche modo per la ricerca di un'occupazione lavorativa che le consentisse di vivere dignitosamente ed autonomamente e, quindi, l'oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi pagina 4 di 5 per vivere con le proprie risorse;
anche per tale ragione non le può essere riconosciuto un assegno divorzile con funzione assistenziale.
Neppure può darsi rilievo alla necessità dell'odierna convenuta di provvedere al mantenimento dei propri figli, perché ovviamente, in assenza di allegazioni e prove di segno contrario, deve ritenersi che ella possa agire contro gli altri genitori dei minori, affinché adempiano ai rispettivi doveri.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono liquidate, come in dispositivo, Controparte_1
secondo i parametri del DM 55/2014 (scaglione indeterminabile, valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2431/2023, disattesa e rigettata ogni diversa domanda come in motivazione, così provvede:
1. pronuncia scioglimento del matrimonio tra e celebrato in Riolo Parte_1 Controparte_1
Terme (RA), il 20/1/2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2007 al n.1, parte I;
2. dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riolo Terme
(RA), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
3. condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di , che Controparte_1 Parte_1
liquida in € 100,50 per spese vive ed € 3809,00 per compenso professionale, oltre a spese generali,
c.p.a. e i.v.a. come per legge se dovuta.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 13/1/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2431/2023 R.G., avente ad oggetto “divorzio – scioglimento matrimonio”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Regoli Parte_1 C.F._1 presso il cui studio e domicilio digitale - – è elettivamente Email_1
domiciliato, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_1 C.F._2
Abete presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Riolo Terme (RA), via Giovanni XXIII n. 21, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sig.ri Parte_1 Parte_1
e nel Comune di Riolo Terme (RA) in data 20/01/2007, atto n. 1 parte 1 ufficio Controparte_1
1 ordinando al competente Ufficiale di Stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza negli atti dello Stato Civile.
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese e compensi di lite”; per “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20 gennaio Controparte_1
2007 tra i signori e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Riolo Terme (Ra), atto n. 1 parte 1 ufficio 1;
- disporre che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di assegno divorzile, Parte_1 Controparte_1
la somma mensile pari ad euro 250,00 (duecentocinquantoeuro/00), versamento da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario nel conto corrente intestato alla sig.ra P_
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6/10/2023 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio con celebrato in Riolo Terme (RA), il 20/1/2007, iscritto nel registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007 al n.1, parte I, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione non nacquero figli.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23/7/2024 si è costituita in giudizio P_
, che non si è opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi in proprio favore il
[...]
pagamento di un assegno divorzile di euro 250,00, annualmente rivalutabili.
Fallito il tentativo di (ri)conciliazione ed adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, udite le conclusioni delle parti e la discussione orale della causa, acquisita documentazione varia, all'udienza del 7/11/2024 il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1. La domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1, legge 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, poiché dalla documentazione in atti si evince che con accordo reso avanti l'ufficiale di stato civile del comune di Riolo Terme in data 30/4/2016, confermato in data 4/06/2016, i coniugi si separarono consensualmente;
risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione dei coniugi, concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
2. Circa la domanda di assegno divorzile proposta da va premesso, invece, in Controparte_1
diritto, che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6. l. 898/1970, richiede pagina 2 di 5 l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (Cass. S.U. n. 18287/2018).
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte, l. 898/1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass. n. 32398/2019).
Il giudizio deve essere espresso, dunque, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
In particolare, la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In quest'ottica, l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (v. da ultimo Cass. n. 35434/2023).
In assenza dell'esplicabilità di tale funzione compensativo-perequativa l'assegno divorzile può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr., in motivazione, tra diverse, Cass. ord. n. 10614/2023).
Va infine premesso, per quanto rileva nel caso di specie, che – non solo l'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze (cfr. art. 5 legge
898/1970), ma anche - l'instaurazione di una nuova convivenza di fatto con altro partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il pagina 3 di 5 matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, è idonea a determinare il superamento del procedente schema familiare e a giustificare la irreversibile cessazione della funzione assistenziale dell'assegno (cfr. Cass. ord. n. 7257/2024).
Nel caso di specie ha dedotto, a fondamento della domanda dell'assegno divorzile, Controparte_1
che in costanza di matrimonio acconsentì alle richieste del marito di occuparsi della casa e di essere sempre presente, rinunciando alla ricerca di un lavoro ed alla conseguente propria indipendenza economica;
che una volta separata, non avendo un lavoro e nemmeno liquidità, dovette rientrare tempestivamente in Moldavia, andando a vivere presso i suoi familiari;
che in quello Stato, da cui si era allontanata da oramai 10 anni, la sua capacità di reintegrazione nel mercato del lavoro e quindi la sua
“potenzialità economica” fosse molto limitata;
che, ciò nonostante, ella deducente svolgesse lavori precari e di pochi mesi, per provvedere per quanto possibile a sé stessa ed ai propri figli;
che, tuttavia, i relativi introiti non le consentissero di mantenersi autonomamente.
Orbene, il Collegio osserva, quali ragioni più liquide del decidere, innanzitutto che Controparte_1
non ha provato i fatti costitutivi della domanda di assegno divorzile - in funzione compensativo- perequativa -, atteso che non ha offerto prova delle occasioni professionali e remunerative rinunciate o, comunque, di aver “acconsentito alle richieste del marito di occuparsi della casa e di essere sempre presente, rinunciando alla ricerca di un lavoro e alla conseguente propria indipendenza economica”, leggendosi, anzi, nella stessa comparsa di costituzione e risposta che l'odierna convenuta negli anni in cui risiedette in Italia svolse lavori di pulizia presso privati, “per accantonare le liquidità necessarie per andare a trovare la sua famiglia in Moldavia, quando era possibile, una volta all'anno”.
In secondo luogo deve osservarsi che, come pacifico, successivamente alla separazione, l'odierna convenuta ritornò in Moldavia, dove generò un figlio con un uomo ivi residente. La nascita di tale figlio secondogenito di consente d'inferire (art. 2729 c.c.), allora, secondo un Controparte_1
criterio di normalità, che vi fosse un comune progetto di vita tra la stessa ed il padre del minore, connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio. Tanto determina, pertanto, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato cui s'intende dare continuità, il superamento del procedente schema familiare e l'irreversibile cessazione della funzione assistenziale dell'assegno divorzile che l'odierna convenuta ha chiesto di porre a carico di
. Parte_1
In ogni caso, anche a prescindere dalla considerazione che precede, non ha offerto Controparte_1
prova di essersi attivata in qualche modo per la ricerca di un'occupazione lavorativa che le consentisse di vivere dignitosamente ed autonomamente e, quindi, l'oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi pagina 4 di 5 per vivere con le proprie risorse;
anche per tale ragione non le può essere riconosciuto un assegno divorzile con funzione assistenziale.
Neppure può darsi rilievo alla necessità dell'odierna convenuta di provvedere al mantenimento dei propri figli, perché ovviamente, in assenza di allegazioni e prove di segno contrario, deve ritenersi che ella possa agire contro gli altri genitori dei minori, affinché adempiano ai rispettivi doveri.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono liquidate, come in dispositivo, Controparte_1
secondo i parametri del DM 55/2014 (scaglione indeterminabile, valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2431/2023, disattesa e rigettata ogni diversa domanda come in motivazione, così provvede:
1. pronuncia scioglimento del matrimonio tra e celebrato in Riolo Parte_1 Controparte_1
Terme (RA), il 20/1/2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2007 al n.1, parte I;
2. dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riolo Terme
(RA), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
3. condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di , che Controparte_1 Parte_1
liquida in € 100,50 per spese vive ed € 3809,00 per compenso professionale, oltre a spese generali,
c.p.a. e i.v.a. come per legge se dovuta.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 13/1/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
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