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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2446/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
• Dott. Fabio Laurenzi - Presidente
• Dott. Daniele Buzzanca - Consigliere
• Dott. Marc Anthony Gambardella - Consigliere ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2446/2025, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], pensionata, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna MORETTI (C.F. ) del Foro di Brescia, C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via Aurelio Saffi n. 15, nonché presso il domicilio digitale PEC: giusta procura speciale alle liti Email_1 in atti. (Appellante)
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il [...] pensionata, CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo BELLUCCI (C.F. ) del Foro di C.F._4
Busto Arsizio, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Busto Arsizio, Piazza Trento e Trieste n. 2, nonché presso il domicilio digitale PEC: Email_2 giusta procura alle liti in atti. (Appellata / Appellante incidentale)
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nadia PEREGO (C.F. ) e Roberto C.F._5
MA (C.F. , elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n. 1, presso C.F._6
l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto, PEC: t. (Appellato) Email_3
Controparte_3
(C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore , con sede in Roma, Via Antoniotto Usodimare n. 31, rappresentata e difesa Controparte_4 dall'Avv. Valentina CASALE (C.F. ) dell'Avvocatura dell'Ente, elettivamente C.F._7 domiciliata in Roma, Via Antoniotto Usodimare n. 31, PEC: (Appellata) Email_4
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 251/2025 del Tribunale di Lecco, pubblicata il 16.05.2025, in materia di ripartizione della pensione di reversibilità ex art. 9, comma 3, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Legge sul Divorzio).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 20 novembre 2025, con le note scritte depositate telematicamente o con gli atti comunque depositati, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'appellante : Parte_1
*"In via preliminare e cautelare: per i motivi tutti meglio esposti nella narrativa del presente ricorso, ritenuta la sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 283 c.p.c., concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, con ogni conseguente opportuna statuizione. Nel merito in via principale: per i motivi tutti indicati nel presente ricorso in riforma della impugnata sentenza, accertata l'insussistenza dei presupposti di legge non essendo titolare di assegno di CP_1 divorzio, rigettare le domande tutte di poiché inammissibili e o, in ogni caso, infondate CP_1 in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare quale unica ed esclusiva titolare del diritto Parte_1 alle pensioni di reversibilità, assegni ed altri emolumenti, comprese eventuali buonuscite, e CP_2
del de cuius con decorrenza dalla data del suo decesso;
rigettare, per l'effetto,
Controparte_3 CP_ tutte le domande proposte da e o siccome inammissibili e o infondate in
Controparte_3 fatto e in diritto. In via subordinata: per i motivi tutti di cui in narrativa in riforma dell'impugnata sentenza attribuire a una quota maggiore, pari ad almeno l'80%, delle pensioni di Parte_1 CP_ reversibilità e del defunto marito e, per l'effetto,
Controparte_3 Persona_1 CP_ ordinare agli Istituti eroganti, e , di corrispondere a la maggior
Controparte_3 Parte_1 quota che verrà riconosciuta, determinata e attribuita a parte appellante. In ogni caso: per i motivi di cui in narrativa in riforma dell'impugnata sentenza:
• rigettarsi tutte le domande proposte da in quanto inammissibili poiché Controparte_3 tardive con condanna a restituire a tutte le somme trattenute sulla pensione Parte_1
Enasarco superstiti di cui la stessa è titolare;
• valutarsi la violazione nel giudizio di primo grado da parte di del dovere di leale CP_1 collaborazione ex art. 473 bis.18 c.p.c. e, per l'effetto, condannarla ex art. 116, comma secondo, nonché ex art. 92 primo comma e 96 c.p.c.;
• emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
• con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario spese generali e oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio."*
Per l'appellata : CP_1
"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e conclusione, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare inammissibile e/o improcedibile, in quanto tardiva, l'impugnazione proposta da nei confronti della sentenza del Tribunale di Lecco Parte_1
n. 251/2025, pubblicata in data 16.05.2025, notificata il 20.08.2025, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e conseguentemente dichiarare decaduta dal diritto di Parte_1 impugnare detto provvedimento divenuto irrevocabile e definitivo. PRELIMINARMENTE: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto infondata in fatto ed in diritto, non sussistendone i presupposti di legge. NEL MERITO: nella denegata ipotesi, in cui non dovesse essere accolta l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione ex adverso tardivamente proposta, respingere nel merito l'appello proposto da nei confronti Parte_1 della sentenza del Tribunale di Lecco n. 251/2025 e pubblicata in data 16.05.2025, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza in relazione a tutti capi di essa ex adverso impugnati, fatto salvo il capo relativo alla liquidazione delle spese di giudizio del primo grado, impugnato con appello incidentale dalla OR con il presente atto. IN OGNI CASO: a) dichiarare CP_1 inammissibile e/o improcedibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, la domanda formulata dall'odierna appellante, in via subordinata, volta ad "attribuire a una quota Parte_1 CP_ maggiore, pari almeno all'80%, delle pensioni di reversibilità e del Controparte_3 defunto marito (atto di appello, pag. 27), adottando ogni conseguente Persona_1 provvedimento di legge;
b) dichiarare, in ogni caso, inammissibile e/o improcedibile nel presente grado di giudizio la stessa domanda proposta in primo grado, in via subordinata, da Parte_1
(comparsa di risposta, pag. 12, lettera b) per carenza di interesse e legittimazione dell'appellante ad impugnare la sentenza emessa dal Giudice a quo in punto di determinazione delle rispettive quote delle due pensioni di reversibilità, essendo tale domanda già stata accolta con la pronuncia emessa dal Tribunale di Lecco all'esito del giudizio svoltosi tra le parti sub R.G. n. 772/2024, adottando ogni conseguente provvedimento di legge. IN VIA INCIDENTALE: riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Lecco n. 251/2025 [...] nella parte in cui, decidendo sulla liquidazione delle spese legali, le ha compensate integralmente tra le parti, anziché porle integralmente a carico di , Parte_1 parte soccombente nel giudizio di primo grado, e per l'effetto, per le ragioni meglio esplicitate in narrativa, considerata anche la condotta complessivamente tenuta dalla OR nel Parte_1 corso del giudizio di primo grado e la violazione dell'art. 88 c.p.c., condannare la stessa a corrispondere alla OR : a) le spese del primo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 91 CP_1
c.p.c.; b) in ogni caso, anche a prescindere dalla soccombenza, le spese del primo grado di giudizio, ai sensi degli artt. 88 e 92, comma primo, c.p.c.; c) una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.. Con vittoria delle spese legali del doppio grado di giudizio."
Per l'appellato CP_2
"Ci si rimette alle determinazioni di questo Spett. Tribunale in punto di individuazione delle rispettive quote di ripartizione;
si chiede l'accertamento del diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità di cui è causa a decorrere dal decesso dell'ex coniuge con contestuale accertamento dell'obbligo in capo all'Istituto al pagamento della stessa dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento di questo Spett. Tribunale."
Per l'appellata : Controparte_3
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: IN VIA PRELIMINARE: confermare l'efficacia esecutiva della sentenza gravata;
NEL MERITO: rigettare l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza n. 251/2025 del 14/5/2025 pubblicata in data 16/5/2025 dal Tribunale di Lecco nel procedimento recante R.G. 772/2024, in quanto infondato per i motivi in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui viene riconosciuto l'indebito oggettivo dell'appellante ex art. 2033 c.c. e disposta la restituzione a delle somme indebitamente percepite con decorrenza CP_3
1/12/2018 rispetto alle quote stabilite dal Giudice di primo grado, ciò anche nel caso di rideterminazione delle quote di reversibilità. Con vittoria di spese di giudizio ed oneri riflessi come per legge."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I fatti antecedenti e il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato il 7 maggio 2024 dinanzi al Tribunale di Lecco, la OR adiva CP_1
l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 9, comma 3, della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, convenendo in giudizio la OR (quale coniuge superstite), l' e la . La Parte_1 CP_2 Controparte_3 ricorrente esponeva:
• di aver contratto matrimonio concordatario con il signor in data 27 Persona_1 novembre 1958;
• che la convivenza matrimoniale era cessata con la separazione legale omologata il 14 gennaio 1980 e che il matrimonio era stato definitivamente sciolto agli effetti civili con sentenza del Tribunale di Monza n. 1141/1993 del 4 febbraio 1993;
• che la predetta sentenza di divorzio aveva posto a carico del l'obbligo di Per_1 corrispondere alla la somma di Lire 500.000 mensili (rivalutabili annualmente); CP_1
• che il aveva successivamente contratto nuove nozze con la OR Persona_1 Pt_1
il 26 ottobre 2013 ed era deceduto in Barzanò (LC) il 1° novembre 2018;
[...]
• che, a seguito del decesso, gli istituti previdenziali ed avevano liquidato CP_2 CP_3
l'intero trattamento di reversibilità in favore della sola vedova omettendo di Parte_1 considerare i diritti dell'ex coniuge.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, la convenuta contestava radicalmente la pretesa Parte_1 attorea. In via principale, eccepiva la carenza del presupposto fondamentale per l'accesso al trattamento di reversibilità, ovvero la titolarità dell'assegno divorzile in capo alla Sosteneva CP_1 la difesa della che la sentenza del Tribunale di Monza del 1993, pur prevedendo un versamento Pt_1 mensile, qualificava espressamente tale somma come "alimenti" nella parte motiva, omettendo peraltro la condanna nel dispositivo. Secondo la prospettazione della vedova, tale qualificazione non era casuale ma rispondeva alla volontà delle parti e alla natura dell'emolumento, ontologicamente diverso dall'assegno divorzile ex art. 5 L. 898/70 e pertanto inidoneo a fondare la pretesa ex art.
9. In via subordinata, la Papa chiedeva che la quota eventualmente riconosciuta alla osse contenuta CP_1 nei minimi termini, valorizzando la propria lunghissima convivenza more uxorio con il de cuius (iniziata nel 1980, ben prima delle nozze del 2013) e le proprie deteriori condizioni economiche e di salute.
Si costituivano in giudizio l' e la . Quest'ultima, in particolare, eccepiva la CP_2 Controparte_3 prescrizione quinquennale dei ratei antecedenti il quinquennio dalla domanda e svolgeva domanda riconvenzionale nei confronti della per la ripetizione dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) per Pt_1 le somme percepite in eccedenza dal dicembre 2018 (data di decorrenza della pensione) fino alla data della rideterminazione giudiziale.
Il Tribunale di Lecco, istruita la causa documentalmente, pronunciava la sentenza n. 251/2025 del 14 maggio 2025, pubblicata il 16 maggio 2025. Il Collegio di prime cure accoglieva la domanda della e statuiva quanto segue : CP_1 1. Sulla qualificazione dell'assegno: Rigettava l'eccezione della ritenendo che l'uso del Pt_1 termine "alimenti" nella sentenza del 1993 costituisse un'imprecisione terminologica (errore materiale) che non mutava la sostanza di "assegno divorzile", atteso che il divorzio era stato pronunciato su domanda congiunta e che non vi era alcuna evidenza di uno "stato di bisogno" tale da giustificare una prestazione meramente alimentare.
2. Sulla ripartizione: Riconosceva alla l diritto alla reversibilità e, applicando il criterio CP_1 della durata legale del matrimonio (22 anni il primo fino alla separazione, 5 anni il secondo) corretto dalla durata della convivenza prematrimoniale della vedova (accertata dal 1983), determinava le quote nella misura del 60% a favore di e del 40% a favore di Parte_1
CP_1
3. Sull'indebito: Accoglieva la domanda di , condannando alla restituzione CP_3 Parte_1 delle somme percepite in eccedenza rispetto alla quota del 60% a far data dalla decorrenza della pensione (dicembre 2018).
4. Spese: Compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
2. Il giudizio di appello
Avverso tale pronuncia ha interposto appello con ricorso depositato in data 20 agosto Parte_1
2025 e notificato il 29 settembre 2025. L'appellante ha articolato sette motivi di gravame, lamentando in sintesi:
1. L'erronea qualificazione dell'assegno del 1993 come divorzile anziché alimentare, con conseguente carenza del requisito ex art. 9 L. 898/70.
2. L'erronea valutazione delle prove sulla "attualità" e "concretezza" della percezione dell'assegno da parte della sostenendo che l'assegno non fosse più corrisposto o lo CP_1 fosse in misura irrisoria.
3. L'ingiusta determinazione delle quote (40% ritenuto eccessivo), per mancata adeguata valorizzazione della convivenza more uxorio della (iniziata nel 1980) e delle rispettive Pt_1 condizioni economiche (asserite ricchezze della erivanti da vendite immobiliari negli CP_1 anni '70/'80).
4. L'inammissibilità delle domande di per tardiva costituzione in primo grado. CP_3
Si è costituita con memoria difensiva e appello incidentale , eccependo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello principale per tardività (sostenendo l'applicabilità del rito camerale e dei termini brevi ex art. 739 c.p.c.) e, nel merito, chiedendone il rigetto. Ha proposto appello incidentale avverso la compensazione delle spese di primo grado, chiedendo la condanna della controparte secondo soccombenza e per lite temeraria. Si sono costituiti l' e CP_2 la , insistendo per la conferma della sentenza e, per quanto riguarda , Controparte_3 CP_3 del diritto alla ripetizione dell'indebito nei confronti della Il Procuratore Generale presso la Pt_1
Corte d'Appello ha fatto pervenire parere scritto di non interesse a intervenire o concludere. La causa, istruita documentalmente, è pervenuta all'udienza del 20 novembre 2025 e, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari: Ammissibilità dell'appello e rito applicabile In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dell'appellata La parte appellata sostiene che il ricorso in appello, depositato il CP_1
20 agosto 2025 avverso una sentenza notificata il 20 maggio 2025 (dalla cancelleria), sarebbe tardivo. L'assunto si fonda sulla tesi che al procedimento per la revisione delle condizioni di divorzio o per l'attribuzione di quote di pensione si applichi il rito camerale puro, con il termine di 10 giorni per il reclamo ex art. 739 c.p.c., o comunque che non si applichi la sospensione feriale dei termini.
L'eccezione è destituita di fondamento giuridico e va rigettata. Il Collegio osserva che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che il procedimento per l'attribuzione di quote della pensione di reversibilità ex art. 9 L. 898/1970, pur svolgendosi con le forme del rito camerale, ha natura contenziosa e si conclude con una sentenza soggetta ad appello (e non a reclamo) nei termini ordinari. Quanto alla sospensione feriale dei termini, la Suprema Corte ha chiarito che le controversie aventi ad oggetto la ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato non hanno natura previdenziale in senso stretto (poiché non vertono sul diritto alla pensione nel rapporto con l'Ente, ma sulla ripartizione di un diritto già riconosciuto tra privati), bensì natura familiare/patrimoniale. Ne consegue che ad esse si applica la sospensione feriale dei termini prevista dalla L. 742/1969. Nel caso di specie:
• La sentenza di primo grado è stata pubblicata il 16.05.2025.
• Non risulta notificata ad istanza di parte (la notifica di cancelleria non è idonea a far decorrere il termine breve di 30 giorni per l'appello, salvo eccezioni qui non ricorrenti).
• L'appellante ha depositato il ricorso il 20.08.2025. Anche volendo considerare il termine breve decorrente dalla notifica (come sostenuto dalla che fa riferimento alla data del CP_1
20.05.2025), applicando la sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto), il termine di impugnazione non era spirato al momento del deposito. A maggior ragione, applicando il termine lungo (sei mesi), l'appello è tempestivo. L'appello è dunque ammissibile.
2. Sul primo motivo di appello: La qualificazione giuridica dell'assegno (Alimenti vs SS LE)
Con il primo, articolato motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado Parte_1 nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisito della "titolarità dell'assegno divorzile" in capo alla OR L'appellante ripropone la tesi secondo cui la sentenza del Tribunale di Monza n. CP_1
1141/1993, che pronunciò lo scioglimento del matrimonio avrebbe riconosciuto Controparte_5 alla ex moglie non un assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 L. 898/70, bensì un mero assegno alimentare. A sostegno di ciò, valorizza il dato letterale della parte motiva di quella sentenza, ove si legge l'espressione "verserà alla moglie £ 500.000 mensili per alimenti". Secondo l'appellante, tale qualificazione escluderebbe la al diritto alla reversibilità ex art. 9, che richiede espressamente CP_1 la titolarità dell'assegno ex art. 5.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono, le quali confermano integralmente l'impianto motivazionale del primo giudice.
In punto di diritto, è noto che il presupposto per l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità all'ex coniuge è la titolarità attuale di un assegno divorzile giudizialmente riconosciuto. La giurisprudenza ha più volte chiarito che l'assegno alimentare (art. 438 c.c.) ha presupposti e finalità ontologicamente diversi dall'assegno divorzile: il primo si fonda sullo stato di bisogno fisico e sull'incapacità di provvedere al proprio sostentamento, il secondo ha natura assistenziale, compensativa e perequativa, legata al tenore di vita e al contributo dato alla vita familiare. Tuttavia, l'indagine sulla natura dell'emolumento non può arrestarsi al nomen iuris utilizzato nel provvedimento, specialmente se risalente nel tempo e frutto di accordi consensuali, ma deve investire la sostanza del diritto riconosciuto. Esaminando la sentenza di divorzio del 1993 (documento n. 1 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado, richiamato nell'atto di appello ), emerge in modo inequivocabile che i coniugi e presentarono una domanda congiunta di Per_1 CP_1 scioglimento del matrimonio. Nell'ambito di tale accordo, pattuirono la corresponsione della somma di 500.000 lire mensili.
Ciò che risulta dirimente, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Lecco, è l'assenza assoluta, nel testo della sentenza del 1993, di qualsiasi riferimento ai presupposti tipici dell'assegno alimentare. Nel motivare la presente decisione di rigetto, questa Corte intende valorizzare in modo specifico il fatto che nella sentenza di primo grado viene evidenziato con precisione che nella sentenza di divorzio non vi sono espressioni che possano far pensare ad uno stato di necessità. L'assegno alimentare, per sua natura, presuppone l'accertamento (o quanto meno l'allegazione non contestata) di uno stato di indigenza, di inopia, di impossibilità di far fronte ai bisogni primari della vita. Di tutto ciò non vi è traccia nel titolo del 1993. Non si parla di stato di bisogno, non si fa riferimento alla sopravvivenza, né all'incapacità lavorativa della beneficiaria. Al contrario, la previsione di una somma fissa, rivalutabile secondo gli indici ISTAT (caratteristica tipica dell'assegno di mantenimento/divorzile e non degli alimenti, che sono variabili e legati al mutare del bisogno), in un contesto di separazione consensuale prima e divorzio congiunto poi, depone univocamente per la volontà delle parti di regolare i rapporti economici post-coniugali attraverso l'istituto tipico della Legge 898/1970, ovvero l'assegno divorzile ex art. 5.
Per tale motivo pare logico e giuridicamente necessario ritenere che la volontà delle parti fosse quella, consensualmente pattuita, di attribuire un vero e proprio assegno divorzile. L'utilizzo del termine "alimenti" nella parte motiva della sentenza del 1993 deve essere rubricato a mera imprecisione terminologica, peraltro non infrequente nella prassi forense e giudiziaria dell'epoca, dove i termini "mantenimento" e "alimenti" venivano talvolta usati promiscuamente nel linguaggio non tecnico per indicare il contributo economico versato all'ex coniuge. Tale errore materiale non ha l'efficacia di mutare la natura giuridica della prestazione, che resta quella di un assegno divorzile, titolo idoneo e sufficiente per l'accesso alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9 L. 898/70.
Conseguentemente, va confermato che la OR era titolare di assegno divorzile al CP_1 momento del decesso dell'ex coniuge e possiede pertanto la legittimazione attiva per concorrere alla ripartizione del trattamento pensionistico.
3. Sul secondo motivo: L'effettiva percezione dell'assegno
Con il secondo motivo, l'appellante contesta che l'assegno fosse effettivamente percepito dalla o sostiene che lo fosse in misura irrisoria (citando la dichiarazione dei redditi 2018 che riporta CP_1 solo 400 euro annui), invocando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 22434/2018 per negare il diritto alla reversibilità.
Il motivo è infondato. La sentenza delle Sezioni Unite n. 22434/2018 citata dall'appellante riguarda la specifica e diversa ipotesi in cui l'assegno divorzile sia stato soddisfatto in un'unica soluzione (una tantum). In tal caso, estinguendosi ogni rapporto economico periodico tra gli ex coniugi, viene meno il requisito della "titolarità" attuale dell'assegno che giustifica la solidarietà previdenziale post- mortem. Nel caso di specie, invece, siamo in presenza di un assegno periodico giudizialmente stabilito. La giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cass. n. 27875/2021) ha ribadito che, in presenza di un titolo giudiziale che riconosce l'assegno periodico, l'eventuale inadempimento dell'obbligato o la tolleranza del beneficiario nel non esigere l'intero importo non fanno venir meno la titolarità del diritto. La "titolarità" richiesta dall'art. 9 va intesa come esistenza giuridica del diritto, non necessariamente come la sua integrale e puntuale soddisfazione materiale mese per mese. In ogni caso, la stessa produzione documentale dell'appellante (che evidenzia tracce di pagamenti, seppur parziali, nelle dichiarazioni fiscali) conferma che il diritto non era stato revocato né si era estinto. Il fatto che nel 2018 (anno del decesso e della malattia del de cuius) l'importo dichiarato fosse esiguo può trovare giustificazione nelle contingenti difficoltà del momento, ma non elide l'esistenza del titolo. Tali elementi sono rilevanti, semmai, ai fini del quantum della quota (come vedremo oltre), ma non per negare l'an del diritto.
4. Sul terzo motivo: La determinazione delle quote (Ripartizione 60% - 40%)
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha attribuito alla ex Parte_1 coniuge la quota del 40% della pensione, ritenuta eccessiva e sproporzionata. Chiede che tale CP_1 quota sia ridotta al minimo (o esclusa) e che le venga attribuito almeno l'80%. A sostegno di ciò, invoca la lunghissima durata della propria convivenza more uxorio con il (iniziata, a suo Per_1 dire, nel 1980) e la presunta ricchezza della erivante da vendite immobiliari avvenute decenni CP_1 or sono.
La Corte ritiene che la valutazione effettuata dal Tribunale di Lecco sia corretta, equilibrata e conforme ai criteri dettati dall'art. 9 L. 898/70 e dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Il criterio principale per la ripartizione è la durata legale del matrimonio. Esaminiamo i dati temporali certi:
1. Matrimonio RN Celebrato nel 1958. Separazione legale nel 1980. Divorzio Persona_1 nel 1993. La durata legale del rapporto, ai fini previdenziali, copre l'arco temporale dal 1958 fino alla sentenza di divorzio (1993). Anche volendo considerare la cessazione della convivenza nel 1980, si tratta di 22 anni di vita coniugale piena e di 35 anni di vincolo giuridico.
2. Matrimonio Papa - Celebrato nel 2013. Decesso nel 2018. Durata legale: 5 anni. Per_1
Se si applicasse il criterio puramente matematico della durata legale (come previsto dalla legge prima degli interventi correttivi della Consulta), la sproporzione a favore della sarebbe schiacciante CP_1
(circa 85% a 15%). Tuttavia, la giurisprudenza impone di utilizzare dei correttivi equitativi, tra cui in primo luogo la durata della convivenza prematrimoniale del coniuge superstite. Il Tribunale di Lecco ha correttamente applicato questo correttivo. Ha valorizzato la convivenza della OR , Parte_1 retrodatandola al 1983 sulla base delle risultanze anagrafiche (certificato storico). Ha così considerato una durata sostanziale del rapporto di circa 35 anni (1983-2018). Proprio in virtù di Parte_2 questo massiccio correttivo, il Tribunale ha ribaltato la proporzione matematica, assegnando alla vedova la quota maggioritaria del 60% e riducendo quella dell'ex coniuge al 40%.
La pretesa dell'appellante di ottenere l'80% o più appare priva di fondamento logico ed equitativo. Ridurre la quota della prima moglie (che ha condiviso con il de cuius la fase fondativa della vita familiare e lavorativa per oltre due decenni e ha cresciuto le figlie) a una percentuale simbolica (es. 20%) significherebbe svuotare di contenuto il diritto riconosciutole dalla legge, che si fonda sul principio solidaristico secondo cui la pensione di reversibilità è un "salario differito" maturato dal lavoratore anche durante gli anni del primo matrimonio. La ripartizione 60/40 operata dal primo giudice appare dunque un punto di equilibrio ragionevole che tiene conto: • Della lunghissima durata del primo matrimonio legale (che copre gran parte della vita lavorativa attiva del de cuius negli anni '60 e '70, come confermato dagli estratti contributivi che mostrano l'inizio dei versamenti nel 1971/1974).
• Della lunga durata della convivenza della vedova, che giustifica la sua prevalenza (60%).
• Delle condizioni economiche: le allegazioni della sulle presunte ricchezze della Pt_1 CP_1 derivanti da vendite degli anni '70/'80 sono rimaste a livello di mera declamazione non supportata da prove attuali e concrete di un tenore di vita sproporzionato. Al contrario, entrambe le parti appaiono essere pensionate con redditi non elevati e proprietà immobiliari (casa di abitazione). Non vi sono elementi di sperequazione economica tali da giustificare uno stravolgimento ulteriore delle quote a danno della CP_1
Anche le istanze istruttorie riproposte in appello (prove testimoniali sulla convivenza dal 1980 anziché dal 1983) appaiono irrilevanti ai fini della decisione: spostare l'inizio della convivenza di tre anni (da 35 a 38 anni totali) non muterebbe in modo significativo la valutazione complessiva che ha già riconosciuto alla vedova la quota maggioritaria del 60%.
5. Sul quarto motivo: Questioni processuali relative a e ripetizione dell'indebito CP_3
L'appellante lamenta la tardività della costituzione di in primo grado e, conseguentemente, CP_3
l'inammissibilità della sua domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito. L'eccezione è infondata. Come correttamente rilevato dalla difesa dell'Ente appellato, nel rito applicabile (che segue le forme camerali ma con termini ordinari), la costituzione è avvenuta tempestivamente rispetto all'udienza fissata. In ogni caso, la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) in materia previdenziale è una conseguenza automatica e necessaria dell'accertamento giudiziale della retrodatazione del diritto. È pacifico che il diritto alla quota di reversibilità per l'ex coniuge decorre, per legge, dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa (nella specie: dal 1° dicembre 2018). È altresì pacifico e documentato che l' (così come l' ) ha erogato l'intero CP_3 CP_2 trattamento (100%) alla vedova dal dicembre 2018 fino all'esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado. Ne consegue che la OR ha percepito, per tutto questo periodo, una quota (il Pt_1
40%) che non le spettava e che era di pertinenza della OR Sussiste pertanto un indebito CP_1 oggettivo. La condanna alla restituzione delle somme percepite in eccedenza è atto dovuto per ripristinare la legalità dei pagamenti. L'Ente previdenziale, una volta accertata la ripartizione, ha l'obbligo di recuperare le somme erogate sine titulo e di corrisponderle al legittimo avente diritto ( , che ha diritto agli arretrati sin dalla data del decesso. La sentenza di primo grado, sul punto, CP_1
è ineccepibile e va confermata.
6. Appello incidentale sulle spese
L'appellata ha proposto appello incidentale avverso la statuizione di compensazione CP_1 delle spese di primo grado, chiedendo la condanna della alle spese secondo soccombenza. Pt_1
L'appello incidentale non merita accoglimento. La decisione del Tribunale di compensare le spese appare corretta e ben motivata, in considerazione della natura della controversia (necessaria per la determinazione delle quote, non definibili in via amministrativa dagli Enti in caso di disaccordo tra le parti) e della complessità delle questioni trattate, in particolare l'interpretazione della sentenza di divorzio del 1993, che presentava oggettivi margini di ambiguità terminologica ("alimenti") tali da poter ingenerare un legittimo dubbio interpretativo nella vedova.
REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE L'esito complessivo del giudizio di appello vede il rigetto integrale dell'appello principale di Pt_1
. Tuttavia, tenuto conto del rigetto anche dell'appello incidentale della , soprattutto, della
[...] CP_1 particolare natura della controversia (che coinvolge la materia previdenziale e familiare e la ripartizione di risorse tra soggetti deboli) nonché della peculiarità della questione giuridica interpretativa sul titolo del 1993, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite anche per il presente grado tra le parti private. Le spese sostenute dagli Enti previdenziali ( e ), stante la loro posizione di CP_2 Controparte_3 litisconsorti necessari sostanzialmente neutri rispetto al conflitto ripartitorio tra le aventi diritto, vengono parimenti dichiarate interamente compensate. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Sussistono altresi' i presupposti per il versamento, da parte dell'appellato-appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Quinta Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 251/2025 emessa dal Tribunale di Lecco in data Parte_1
14.05.2025 e pubblicata il 16.05.2025, nel contraddittorio con CP_1
, e , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
[...] CP_2 Controparte_3 deduzione, così decide:
1. RIGETTA l'appello principale proposto da . Parte_1
2. RIGETTA l'appello incidentale proposto da CP_1
3. CONFERMA INTEGRALMENTE la sentenza impugnata n. 251/2025 del Tribunale di Lecco.
4. DICHIARA interamente compensate tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
5. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante principale , di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, se dovuto.
1. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante incidentale di un CP_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, se dovuto.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore (Dott. Marc Anthony Gambardella)
Il Presidente (Dott. Fabio Laurenzi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
• Dott. Fabio Laurenzi - Presidente
• Dott. Daniele Buzzanca - Consigliere
• Dott. Marc Anthony Gambardella - Consigliere ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2446/2025, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], pensionata, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna MORETTI (C.F. ) del Foro di Brescia, C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via Aurelio Saffi n. 15, nonché presso il domicilio digitale PEC: giusta procura speciale alle liti Email_1 in atti. (Appellante)
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il [...] pensionata, CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo BELLUCCI (C.F. ) del Foro di C.F._4
Busto Arsizio, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Busto Arsizio, Piazza Trento e Trieste n. 2, nonché presso il domicilio digitale PEC: Email_2 giusta procura alle liti in atti. (Appellata / Appellante incidentale)
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nadia PEREGO (C.F. ) e Roberto C.F._5
MA (C.F. , elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n. 1, presso C.F._6
l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto, PEC: t. (Appellato) Email_3
Controparte_3
(C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore , con sede in Roma, Via Antoniotto Usodimare n. 31, rappresentata e difesa Controparte_4 dall'Avv. Valentina CASALE (C.F. ) dell'Avvocatura dell'Ente, elettivamente C.F._7 domiciliata in Roma, Via Antoniotto Usodimare n. 31, PEC: (Appellata) Email_4
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 251/2025 del Tribunale di Lecco, pubblicata il 16.05.2025, in materia di ripartizione della pensione di reversibilità ex art. 9, comma 3, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Legge sul Divorzio).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 20 novembre 2025, con le note scritte depositate telematicamente o con gli atti comunque depositati, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'appellante : Parte_1
*"In via preliminare e cautelare: per i motivi tutti meglio esposti nella narrativa del presente ricorso, ritenuta la sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 283 c.p.c., concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, con ogni conseguente opportuna statuizione. Nel merito in via principale: per i motivi tutti indicati nel presente ricorso in riforma della impugnata sentenza, accertata l'insussistenza dei presupposti di legge non essendo titolare di assegno di CP_1 divorzio, rigettare le domande tutte di poiché inammissibili e o, in ogni caso, infondate CP_1 in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare quale unica ed esclusiva titolare del diritto Parte_1 alle pensioni di reversibilità, assegni ed altri emolumenti, comprese eventuali buonuscite, e CP_2
del de cuius con decorrenza dalla data del suo decesso;
rigettare, per l'effetto,
Controparte_3 CP_ tutte le domande proposte da e o siccome inammissibili e o infondate in
Controparte_3 fatto e in diritto. In via subordinata: per i motivi tutti di cui in narrativa in riforma dell'impugnata sentenza attribuire a una quota maggiore, pari ad almeno l'80%, delle pensioni di Parte_1 CP_ reversibilità e del defunto marito e, per l'effetto,
Controparte_3 Persona_1 CP_ ordinare agli Istituti eroganti, e , di corrispondere a la maggior
Controparte_3 Parte_1 quota che verrà riconosciuta, determinata e attribuita a parte appellante. In ogni caso: per i motivi di cui in narrativa in riforma dell'impugnata sentenza:
• rigettarsi tutte le domande proposte da in quanto inammissibili poiché Controparte_3 tardive con condanna a restituire a tutte le somme trattenute sulla pensione Parte_1
Enasarco superstiti di cui la stessa è titolare;
• valutarsi la violazione nel giudizio di primo grado da parte di del dovere di leale CP_1 collaborazione ex art. 473 bis.18 c.p.c. e, per l'effetto, condannarla ex art. 116, comma secondo, nonché ex art. 92 primo comma e 96 c.p.c.;
• emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
• con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario spese generali e oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio."*
Per l'appellata : CP_1
"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e conclusione, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare inammissibile e/o improcedibile, in quanto tardiva, l'impugnazione proposta da nei confronti della sentenza del Tribunale di Lecco Parte_1
n. 251/2025, pubblicata in data 16.05.2025, notificata il 20.08.2025, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e conseguentemente dichiarare decaduta dal diritto di Parte_1 impugnare detto provvedimento divenuto irrevocabile e definitivo. PRELIMINARMENTE: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto infondata in fatto ed in diritto, non sussistendone i presupposti di legge. NEL MERITO: nella denegata ipotesi, in cui non dovesse essere accolta l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione ex adverso tardivamente proposta, respingere nel merito l'appello proposto da nei confronti Parte_1 della sentenza del Tribunale di Lecco n. 251/2025 e pubblicata in data 16.05.2025, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza in relazione a tutti capi di essa ex adverso impugnati, fatto salvo il capo relativo alla liquidazione delle spese di giudizio del primo grado, impugnato con appello incidentale dalla OR con il presente atto. IN OGNI CASO: a) dichiarare CP_1 inammissibile e/o improcedibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, la domanda formulata dall'odierna appellante, in via subordinata, volta ad "attribuire a una quota Parte_1 CP_ maggiore, pari almeno all'80%, delle pensioni di reversibilità e del Controparte_3 defunto marito (atto di appello, pag. 27), adottando ogni conseguente Persona_1 provvedimento di legge;
b) dichiarare, in ogni caso, inammissibile e/o improcedibile nel presente grado di giudizio la stessa domanda proposta in primo grado, in via subordinata, da Parte_1
(comparsa di risposta, pag. 12, lettera b) per carenza di interesse e legittimazione dell'appellante ad impugnare la sentenza emessa dal Giudice a quo in punto di determinazione delle rispettive quote delle due pensioni di reversibilità, essendo tale domanda già stata accolta con la pronuncia emessa dal Tribunale di Lecco all'esito del giudizio svoltosi tra le parti sub R.G. n. 772/2024, adottando ogni conseguente provvedimento di legge. IN VIA INCIDENTALE: riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Lecco n. 251/2025 [...] nella parte in cui, decidendo sulla liquidazione delle spese legali, le ha compensate integralmente tra le parti, anziché porle integralmente a carico di , Parte_1 parte soccombente nel giudizio di primo grado, e per l'effetto, per le ragioni meglio esplicitate in narrativa, considerata anche la condotta complessivamente tenuta dalla OR nel Parte_1 corso del giudizio di primo grado e la violazione dell'art. 88 c.p.c., condannare la stessa a corrispondere alla OR : a) le spese del primo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 91 CP_1
c.p.c.; b) in ogni caso, anche a prescindere dalla soccombenza, le spese del primo grado di giudizio, ai sensi degli artt. 88 e 92, comma primo, c.p.c.; c) una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.. Con vittoria delle spese legali del doppio grado di giudizio."
Per l'appellato CP_2
"Ci si rimette alle determinazioni di questo Spett. Tribunale in punto di individuazione delle rispettive quote di ripartizione;
si chiede l'accertamento del diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità di cui è causa a decorrere dal decesso dell'ex coniuge con contestuale accertamento dell'obbligo in capo all'Istituto al pagamento della stessa dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento di questo Spett. Tribunale."
Per l'appellata : Controparte_3
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: IN VIA PRELIMINARE: confermare l'efficacia esecutiva della sentenza gravata;
NEL MERITO: rigettare l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza n. 251/2025 del 14/5/2025 pubblicata in data 16/5/2025 dal Tribunale di Lecco nel procedimento recante R.G. 772/2024, in quanto infondato per i motivi in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui viene riconosciuto l'indebito oggettivo dell'appellante ex art. 2033 c.c. e disposta la restituzione a delle somme indebitamente percepite con decorrenza CP_3
1/12/2018 rispetto alle quote stabilite dal Giudice di primo grado, ciò anche nel caso di rideterminazione delle quote di reversibilità. Con vittoria di spese di giudizio ed oneri riflessi come per legge."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I fatti antecedenti e il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato il 7 maggio 2024 dinanzi al Tribunale di Lecco, la OR adiva CP_1
l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 9, comma 3, della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, convenendo in giudizio la OR (quale coniuge superstite), l' e la . La Parte_1 CP_2 Controparte_3 ricorrente esponeva:
• di aver contratto matrimonio concordatario con il signor in data 27 Persona_1 novembre 1958;
• che la convivenza matrimoniale era cessata con la separazione legale omologata il 14 gennaio 1980 e che il matrimonio era stato definitivamente sciolto agli effetti civili con sentenza del Tribunale di Monza n. 1141/1993 del 4 febbraio 1993;
• che la predetta sentenza di divorzio aveva posto a carico del l'obbligo di Per_1 corrispondere alla la somma di Lire 500.000 mensili (rivalutabili annualmente); CP_1
• che il aveva successivamente contratto nuove nozze con la OR Persona_1 Pt_1
il 26 ottobre 2013 ed era deceduto in Barzanò (LC) il 1° novembre 2018;
[...]
• che, a seguito del decesso, gli istituti previdenziali ed avevano liquidato CP_2 CP_3
l'intero trattamento di reversibilità in favore della sola vedova omettendo di Parte_1 considerare i diritti dell'ex coniuge.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, la convenuta contestava radicalmente la pretesa Parte_1 attorea. In via principale, eccepiva la carenza del presupposto fondamentale per l'accesso al trattamento di reversibilità, ovvero la titolarità dell'assegno divorzile in capo alla Sosteneva CP_1 la difesa della che la sentenza del Tribunale di Monza del 1993, pur prevedendo un versamento Pt_1 mensile, qualificava espressamente tale somma come "alimenti" nella parte motiva, omettendo peraltro la condanna nel dispositivo. Secondo la prospettazione della vedova, tale qualificazione non era casuale ma rispondeva alla volontà delle parti e alla natura dell'emolumento, ontologicamente diverso dall'assegno divorzile ex art. 5 L. 898/70 e pertanto inidoneo a fondare la pretesa ex art.
9. In via subordinata, la Papa chiedeva che la quota eventualmente riconosciuta alla osse contenuta CP_1 nei minimi termini, valorizzando la propria lunghissima convivenza more uxorio con il de cuius (iniziata nel 1980, ben prima delle nozze del 2013) e le proprie deteriori condizioni economiche e di salute.
Si costituivano in giudizio l' e la . Quest'ultima, in particolare, eccepiva la CP_2 Controparte_3 prescrizione quinquennale dei ratei antecedenti il quinquennio dalla domanda e svolgeva domanda riconvenzionale nei confronti della per la ripetizione dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) per Pt_1 le somme percepite in eccedenza dal dicembre 2018 (data di decorrenza della pensione) fino alla data della rideterminazione giudiziale.
Il Tribunale di Lecco, istruita la causa documentalmente, pronunciava la sentenza n. 251/2025 del 14 maggio 2025, pubblicata il 16 maggio 2025. Il Collegio di prime cure accoglieva la domanda della e statuiva quanto segue : CP_1 1. Sulla qualificazione dell'assegno: Rigettava l'eccezione della ritenendo che l'uso del Pt_1 termine "alimenti" nella sentenza del 1993 costituisse un'imprecisione terminologica (errore materiale) che non mutava la sostanza di "assegno divorzile", atteso che il divorzio era stato pronunciato su domanda congiunta e che non vi era alcuna evidenza di uno "stato di bisogno" tale da giustificare una prestazione meramente alimentare.
2. Sulla ripartizione: Riconosceva alla l diritto alla reversibilità e, applicando il criterio CP_1 della durata legale del matrimonio (22 anni il primo fino alla separazione, 5 anni il secondo) corretto dalla durata della convivenza prematrimoniale della vedova (accertata dal 1983), determinava le quote nella misura del 60% a favore di e del 40% a favore di Parte_1
CP_1
3. Sull'indebito: Accoglieva la domanda di , condannando alla restituzione CP_3 Parte_1 delle somme percepite in eccedenza rispetto alla quota del 60% a far data dalla decorrenza della pensione (dicembre 2018).
4. Spese: Compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
2. Il giudizio di appello
Avverso tale pronuncia ha interposto appello con ricorso depositato in data 20 agosto Parte_1
2025 e notificato il 29 settembre 2025. L'appellante ha articolato sette motivi di gravame, lamentando in sintesi:
1. L'erronea qualificazione dell'assegno del 1993 come divorzile anziché alimentare, con conseguente carenza del requisito ex art. 9 L. 898/70.
2. L'erronea valutazione delle prove sulla "attualità" e "concretezza" della percezione dell'assegno da parte della sostenendo che l'assegno non fosse più corrisposto o lo CP_1 fosse in misura irrisoria.
3. L'ingiusta determinazione delle quote (40% ritenuto eccessivo), per mancata adeguata valorizzazione della convivenza more uxorio della (iniziata nel 1980) e delle rispettive Pt_1 condizioni economiche (asserite ricchezze della erivanti da vendite immobiliari negli CP_1 anni '70/'80).
4. L'inammissibilità delle domande di per tardiva costituzione in primo grado. CP_3
Si è costituita con memoria difensiva e appello incidentale , eccependo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello principale per tardività (sostenendo l'applicabilità del rito camerale e dei termini brevi ex art. 739 c.p.c.) e, nel merito, chiedendone il rigetto. Ha proposto appello incidentale avverso la compensazione delle spese di primo grado, chiedendo la condanna della controparte secondo soccombenza e per lite temeraria. Si sono costituiti l' e CP_2 la , insistendo per la conferma della sentenza e, per quanto riguarda , Controparte_3 CP_3 del diritto alla ripetizione dell'indebito nei confronti della Il Procuratore Generale presso la Pt_1
Corte d'Appello ha fatto pervenire parere scritto di non interesse a intervenire o concludere. La causa, istruita documentalmente, è pervenuta all'udienza del 20 novembre 2025 e, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari: Ammissibilità dell'appello e rito applicabile In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dell'appellata La parte appellata sostiene che il ricorso in appello, depositato il CP_1
20 agosto 2025 avverso una sentenza notificata il 20 maggio 2025 (dalla cancelleria), sarebbe tardivo. L'assunto si fonda sulla tesi che al procedimento per la revisione delle condizioni di divorzio o per l'attribuzione di quote di pensione si applichi il rito camerale puro, con il termine di 10 giorni per il reclamo ex art. 739 c.p.c., o comunque che non si applichi la sospensione feriale dei termini.
L'eccezione è destituita di fondamento giuridico e va rigettata. Il Collegio osserva che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che il procedimento per l'attribuzione di quote della pensione di reversibilità ex art. 9 L. 898/1970, pur svolgendosi con le forme del rito camerale, ha natura contenziosa e si conclude con una sentenza soggetta ad appello (e non a reclamo) nei termini ordinari. Quanto alla sospensione feriale dei termini, la Suprema Corte ha chiarito che le controversie aventi ad oggetto la ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato non hanno natura previdenziale in senso stretto (poiché non vertono sul diritto alla pensione nel rapporto con l'Ente, ma sulla ripartizione di un diritto già riconosciuto tra privati), bensì natura familiare/patrimoniale. Ne consegue che ad esse si applica la sospensione feriale dei termini prevista dalla L. 742/1969. Nel caso di specie:
• La sentenza di primo grado è stata pubblicata il 16.05.2025.
• Non risulta notificata ad istanza di parte (la notifica di cancelleria non è idonea a far decorrere il termine breve di 30 giorni per l'appello, salvo eccezioni qui non ricorrenti).
• L'appellante ha depositato il ricorso il 20.08.2025. Anche volendo considerare il termine breve decorrente dalla notifica (come sostenuto dalla che fa riferimento alla data del CP_1
20.05.2025), applicando la sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto), il termine di impugnazione non era spirato al momento del deposito. A maggior ragione, applicando il termine lungo (sei mesi), l'appello è tempestivo. L'appello è dunque ammissibile.
2. Sul primo motivo di appello: La qualificazione giuridica dell'assegno (Alimenti vs SS LE)
Con il primo, articolato motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado Parte_1 nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisito della "titolarità dell'assegno divorzile" in capo alla OR L'appellante ripropone la tesi secondo cui la sentenza del Tribunale di Monza n. CP_1
1141/1993, che pronunciò lo scioglimento del matrimonio avrebbe riconosciuto Controparte_5 alla ex moglie non un assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 L. 898/70, bensì un mero assegno alimentare. A sostegno di ciò, valorizza il dato letterale della parte motiva di quella sentenza, ove si legge l'espressione "verserà alla moglie £ 500.000 mensili per alimenti". Secondo l'appellante, tale qualificazione escluderebbe la al diritto alla reversibilità ex art. 9, che richiede espressamente CP_1 la titolarità dell'assegno ex art. 5.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono, le quali confermano integralmente l'impianto motivazionale del primo giudice.
In punto di diritto, è noto che il presupposto per l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità all'ex coniuge è la titolarità attuale di un assegno divorzile giudizialmente riconosciuto. La giurisprudenza ha più volte chiarito che l'assegno alimentare (art. 438 c.c.) ha presupposti e finalità ontologicamente diversi dall'assegno divorzile: il primo si fonda sullo stato di bisogno fisico e sull'incapacità di provvedere al proprio sostentamento, il secondo ha natura assistenziale, compensativa e perequativa, legata al tenore di vita e al contributo dato alla vita familiare. Tuttavia, l'indagine sulla natura dell'emolumento non può arrestarsi al nomen iuris utilizzato nel provvedimento, specialmente se risalente nel tempo e frutto di accordi consensuali, ma deve investire la sostanza del diritto riconosciuto. Esaminando la sentenza di divorzio del 1993 (documento n. 1 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado, richiamato nell'atto di appello ), emerge in modo inequivocabile che i coniugi e presentarono una domanda congiunta di Per_1 CP_1 scioglimento del matrimonio. Nell'ambito di tale accordo, pattuirono la corresponsione della somma di 500.000 lire mensili.
Ciò che risulta dirimente, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Lecco, è l'assenza assoluta, nel testo della sentenza del 1993, di qualsiasi riferimento ai presupposti tipici dell'assegno alimentare. Nel motivare la presente decisione di rigetto, questa Corte intende valorizzare in modo specifico il fatto che nella sentenza di primo grado viene evidenziato con precisione che nella sentenza di divorzio non vi sono espressioni che possano far pensare ad uno stato di necessità. L'assegno alimentare, per sua natura, presuppone l'accertamento (o quanto meno l'allegazione non contestata) di uno stato di indigenza, di inopia, di impossibilità di far fronte ai bisogni primari della vita. Di tutto ciò non vi è traccia nel titolo del 1993. Non si parla di stato di bisogno, non si fa riferimento alla sopravvivenza, né all'incapacità lavorativa della beneficiaria. Al contrario, la previsione di una somma fissa, rivalutabile secondo gli indici ISTAT (caratteristica tipica dell'assegno di mantenimento/divorzile e non degli alimenti, che sono variabili e legati al mutare del bisogno), in un contesto di separazione consensuale prima e divorzio congiunto poi, depone univocamente per la volontà delle parti di regolare i rapporti economici post-coniugali attraverso l'istituto tipico della Legge 898/1970, ovvero l'assegno divorzile ex art. 5.
Per tale motivo pare logico e giuridicamente necessario ritenere che la volontà delle parti fosse quella, consensualmente pattuita, di attribuire un vero e proprio assegno divorzile. L'utilizzo del termine "alimenti" nella parte motiva della sentenza del 1993 deve essere rubricato a mera imprecisione terminologica, peraltro non infrequente nella prassi forense e giudiziaria dell'epoca, dove i termini "mantenimento" e "alimenti" venivano talvolta usati promiscuamente nel linguaggio non tecnico per indicare il contributo economico versato all'ex coniuge. Tale errore materiale non ha l'efficacia di mutare la natura giuridica della prestazione, che resta quella di un assegno divorzile, titolo idoneo e sufficiente per l'accesso alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9 L. 898/70.
Conseguentemente, va confermato che la OR era titolare di assegno divorzile al CP_1 momento del decesso dell'ex coniuge e possiede pertanto la legittimazione attiva per concorrere alla ripartizione del trattamento pensionistico.
3. Sul secondo motivo: L'effettiva percezione dell'assegno
Con il secondo motivo, l'appellante contesta che l'assegno fosse effettivamente percepito dalla o sostiene che lo fosse in misura irrisoria (citando la dichiarazione dei redditi 2018 che riporta CP_1 solo 400 euro annui), invocando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 22434/2018 per negare il diritto alla reversibilità.
Il motivo è infondato. La sentenza delle Sezioni Unite n. 22434/2018 citata dall'appellante riguarda la specifica e diversa ipotesi in cui l'assegno divorzile sia stato soddisfatto in un'unica soluzione (una tantum). In tal caso, estinguendosi ogni rapporto economico periodico tra gli ex coniugi, viene meno il requisito della "titolarità" attuale dell'assegno che giustifica la solidarietà previdenziale post- mortem. Nel caso di specie, invece, siamo in presenza di un assegno periodico giudizialmente stabilito. La giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cass. n. 27875/2021) ha ribadito che, in presenza di un titolo giudiziale che riconosce l'assegno periodico, l'eventuale inadempimento dell'obbligato o la tolleranza del beneficiario nel non esigere l'intero importo non fanno venir meno la titolarità del diritto. La "titolarità" richiesta dall'art. 9 va intesa come esistenza giuridica del diritto, non necessariamente come la sua integrale e puntuale soddisfazione materiale mese per mese. In ogni caso, la stessa produzione documentale dell'appellante (che evidenzia tracce di pagamenti, seppur parziali, nelle dichiarazioni fiscali) conferma che il diritto non era stato revocato né si era estinto. Il fatto che nel 2018 (anno del decesso e della malattia del de cuius) l'importo dichiarato fosse esiguo può trovare giustificazione nelle contingenti difficoltà del momento, ma non elide l'esistenza del titolo. Tali elementi sono rilevanti, semmai, ai fini del quantum della quota (come vedremo oltre), ma non per negare l'an del diritto.
4. Sul terzo motivo: La determinazione delle quote (Ripartizione 60% - 40%)
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha attribuito alla ex Parte_1 coniuge la quota del 40% della pensione, ritenuta eccessiva e sproporzionata. Chiede che tale CP_1 quota sia ridotta al minimo (o esclusa) e che le venga attribuito almeno l'80%. A sostegno di ciò, invoca la lunghissima durata della propria convivenza more uxorio con il (iniziata, a suo Per_1 dire, nel 1980) e la presunta ricchezza della erivante da vendite immobiliari avvenute decenni CP_1 or sono.
La Corte ritiene che la valutazione effettuata dal Tribunale di Lecco sia corretta, equilibrata e conforme ai criteri dettati dall'art. 9 L. 898/70 e dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Il criterio principale per la ripartizione è la durata legale del matrimonio. Esaminiamo i dati temporali certi:
1. Matrimonio RN Celebrato nel 1958. Separazione legale nel 1980. Divorzio Persona_1 nel 1993. La durata legale del rapporto, ai fini previdenziali, copre l'arco temporale dal 1958 fino alla sentenza di divorzio (1993). Anche volendo considerare la cessazione della convivenza nel 1980, si tratta di 22 anni di vita coniugale piena e di 35 anni di vincolo giuridico.
2. Matrimonio Papa - Celebrato nel 2013. Decesso nel 2018. Durata legale: 5 anni. Per_1
Se si applicasse il criterio puramente matematico della durata legale (come previsto dalla legge prima degli interventi correttivi della Consulta), la sproporzione a favore della sarebbe schiacciante CP_1
(circa 85% a 15%). Tuttavia, la giurisprudenza impone di utilizzare dei correttivi equitativi, tra cui in primo luogo la durata della convivenza prematrimoniale del coniuge superstite. Il Tribunale di Lecco ha correttamente applicato questo correttivo. Ha valorizzato la convivenza della OR , Parte_1 retrodatandola al 1983 sulla base delle risultanze anagrafiche (certificato storico). Ha così considerato una durata sostanziale del rapporto di circa 35 anni (1983-2018). Proprio in virtù di Parte_2 questo massiccio correttivo, il Tribunale ha ribaltato la proporzione matematica, assegnando alla vedova la quota maggioritaria del 60% e riducendo quella dell'ex coniuge al 40%.
La pretesa dell'appellante di ottenere l'80% o più appare priva di fondamento logico ed equitativo. Ridurre la quota della prima moglie (che ha condiviso con il de cuius la fase fondativa della vita familiare e lavorativa per oltre due decenni e ha cresciuto le figlie) a una percentuale simbolica (es. 20%) significherebbe svuotare di contenuto il diritto riconosciutole dalla legge, che si fonda sul principio solidaristico secondo cui la pensione di reversibilità è un "salario differito" maturato dal lavoratore anche durante gli anni del primo matrimonio. La ripartizione 60/40 operata dal primo giudice appare dunque un punto di equilibrio ragionevole che tiene conto: • Della lunghissima durata del primo matrimonio legale (che copre gran parte della vita lavorativa attiva del de cuius negli anni '60 e '70, come confermato dagli estratti contributivi che mostrano l'inizio dei versamenti nel 1971/1974).
• Della lunga durata della convivenza della vedova, che giustifica la sua prevalenza (60%).
• Delle condizioni economiche: le allegazioni della sulle presunte ricchezze della Pt_1 CP_1 derivanti da vendite degli anni '70/'80 sono rimaste a livello di mera declamazione non supportata da prove attuali e concrete di un tenore di vita sproporzionato. Al contrario, entrambe le parti appaiono essere pensionate con redditi non elevati e proprietà immobiliari (casa di abitazione). Non vi sono elementi di sperequazione economica tali da giustificare uno stravolgimento ulteriore delle quote a danno della CP_1
Anche le istanze istruttorie riproposte in appello (prove testimoniali sulla convivenza dal 1980 anziché dal 1983) appaiono irrilevanti ai fini della decisione: spostare l'inizio della convivenza di tre anni (da 35 a 38 anni totali) non muterebbe in modo significativo la valutazione complessiva che ha già riconosciuto alla vedova la quota maggioritaria del 60%.
5. Sul quarto motivo: Questioni processuali relative a e ripetizione dell'indebito CP_3
L'appellante lamenta la tardività della costituzione di in primo grado e, conseguentemente, CP_3
l'inammissibilità della sua domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito. L'eccezione è infondata. Come correttamente rilevato dalla difesa dell'Ente appellato, nel rito applicabile (che segue le forme camerali ma con termini ordinari), la costituzione è avvenuta tempestivamente rispetto all'udienza fissata. In ogni caso, la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) in materia previdenziale è una conseguenza automatica e necessaria dell'accertamento giudiziale della retrodatazione del diritto. È pacifico che il diritto alla quota di reversibilità per l'ex coniuge decorre, per legge, dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa (nella specie: dal 1° dicembre 2018). È altresì pacifico e documentato che l' (così come l' ) ha erogato l'intero CP_3 CP_2 trattamento (100%) alla vedova dal dicembre 2018 fino all'esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado. Ne consegue che la OR ha percepito, per tutto questo periodo, una quota (il Pt_1
40%) che non le spettava e che era di pertinenza della OR Sussiste pertanto un indebito CP_1 oggettivo. La condanna alla restituzione delle somme percepite in eccedenza è atto dovuto per ripristinare la legalità dei pagamenti. L'Ente previdenziale, una volta accertata la ripartizione, ha l'obbligo di recuperare le somme erogate sine titulo e di corrisponderle al legittimo avente diritto ( , che ha diritto agli arretrati sin dalla data del decesso. La sentenza di primo grado, sul punto, CP_1
è ineccepibile e va confermata.
6. Appello incidentale sulle spese
L'appellata ha proposto appello incidentale avverso la statuizione di compensazione CP_1 delle spese di primo grado, chiedendo la condanna della alle spese secondo soccombenza. Pt_1
L'appello incidentale non merita accoglimento. La decisione del Tribunale di compensare le spese appare corretta e ben motivata, in considerazione della natura della controversia (necessaria per la determinazione delle quote, non definibili in via amministrativa dagli Enti in caso di disaccordo tra le parti) e della complessità delle questioni trattate, in particolare l'interpretazione della sentenza di divorzio del 1993, che presentava oggettivi margini di ambiguità terminologica ("alimenti") tali da poter ingenerare un legittimo dubbio interpretativo nella vedova.
REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE L'esito complessivo del giudizio di appello vede il rigetto integrale dell'appello principale di Pt_1
. Tuttavia, tenuto conto del rigetto anche dell'appello incidentale della , soprattutto, della
[...] CP_1 particolare natura della controversia (che coinvolge la materia previdenziale e familiare e la ripartizione di risorse tra soggetti deboli) nonché della peculiarità della questione giuridica interpretativa sul titolo del 1993, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite anche per il presente grado tra le parti private. Le spese sostenute dagli Enti previdenziali ( e ), stante la loro posizione di CP_2 Controparte_3 litisconsorti necessari sostanzialmente neutri rispetto al conflitto ripartitorio tra le aventi diritto, vengono parimenti dichiarate interamente compensate. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Sussistono altresi' i presupposti per il versamento, da parte dell'appellato-appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Quinta Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 251/2025 emessa dal Tribunale di Lecco in data Parte_1
14.05.2025 e pubblicata il 16.05.2025, nel contraddittorio con CP_1
, e , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
[...] CP_2 Controparte_3 deduzione, così decide:
1. RIGETTA l'appello principale proposto da . Parte_1
2. RIGETTA l'appello incidentale proposto da CP_1
3. CONFERMA INTEGRALMENTE la sentenza impugnata n. 251/2025 del Tribunale di Lecco.
4. DICHIARA interamente compensate tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
5. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante principale , di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, se dovuto.
1. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante incidentale di un CP_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, se dovuto.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore (Dott. Marc Anthony Gambardella)
Il Presidente (Dott. Fabio Laurenzi)