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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/06/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 413/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG. 413/2022 promossa da:
(C.F. - P.I. ), in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante, dr. con sede in Francavilla al Mare (CH), al viale Parte_2
Alcione n. 137/C e domicilio eletto in Pescara, alla via dei Marsi n. 5, presso lo studio dell'avv. P.
Fabio Cosentino (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in CodiceFiscale_1
atti
OPPONENTE
CONTRO
Il Geom. (C.F. ), nato a [...] al Mare (CH) Controparte_1 C.F._2 il 12.09.1967, e l'Arch. (C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
21.03.1978, entrambi con Studio Tecnico in Francavilla al Mare (CH) alla Via Pola n. 33/e, elettivamente domiciliati in San Giovanni Teatino (CH) al Viale Amendola n. 120 presso lo Studio dell'Avv. Luca Basciani (C.F. ), che li rappresenta e difende giusta procura in C.F._4
calce al ricorso per decreto ingiuntivo del 18 luglio 2022,
OPPOSTI
OGGETTO: altri contratti d'opera
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali e repliche depositate, queste ultime solo da parte opposta.
pagina 1 di 15 FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 15.9.2022 ritualmente notificato, la in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante dott. Parte_1 Parte_2
, conveniva in giudizio il geom. e l'arch. ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 lamentando l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto n. 176/2022 RG n. 328/2022 emesso il
21/07/2022 per totale carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.; per la prescrizione del diritto di credito azionato;
nel merito deduceva l'insussistenza della pretesa, avanzando domanda riconvenzionale di nullità e/o risoluzione per inadempimento della convenzione del 18.05.2016 con richiesta di risarcimento dei danni nonché di restituzione delle somme versate, infine avanzava richiesta di riduzione dei compensi e/o della penale e di accertare la corretta imputazione degli acconti versati.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-IN VIA PRELIMINARE sospendere, ai sensi dell'art. 649 cpc, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 176/2022 - R.G. n. 328/2022 emesso il
21/07/2022, per esser qui ricorrenti tutti i “gravi motivi” delineati al punto -V°) delle premesse del presente atto;
ed in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto CP_3 ingiuntivo opposto, sia perché illegittimamente emesso in difetto dei presupposti di cui all'art. 633 cpc, sia per l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato sia, infine, per l'assoluta insussistenza, per i motivi tutti partitamente indicati al punto -III°) delle premesse del presente atto, della domanda di pagamento azionata dai ricorrenti nei confronti della IN VIA RICONVENZIONALE Parte_1 dichiarare la nullità, ovvero - in subordine - la risoluzione per inadempimento dei ricorrenti geom.
e arch. della convenzione inter partes del 18/05/2016, con conseguente condanna CP_1 CP_2 dei medesimi alla integrale restituzione degli acconti versati, ascendenti ad €. 99.050,00 ed al risarcimento dei danni subiti dalla che si quantificano nella complessiva somma di €. Parte_1
1.633.000,00, o in quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, anche facendo ricorso all'Equità, oltre rivalutazione ed interessi, al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA disporre una congrua riduzione della pretesa creditoria azionata dai ricorrenti nella fase monitoria - ai sensi dell'art. 2237 c.c., ove la domanda sia qualificata quale compenso del contratto d'opera professionale, ovvero ai sensi dell'art. 1384 c.c., ove ricondotta al paradigma della penale contrattuale - e per l'effetto condannare i ricorrenti medesimi a restituire alla la complessiva somma di euro 59.050,00, o quella maggiore o Parte_1 minore che risulterà di Giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi ex art. 1224, comma 4 c.c., dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
pagina 2 di 15 In data 16.09.2022 l'opponente depositava istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e di anticipazione di udienza.
Con decreto del 19.9.2022, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione di un decreto inaudita altera parte, il giudicante fissava udienza al 10.10.2022 per la sola decisione sull'istanza di sospensione.
Il 5.10.2022 il geom. e l'arch. si costituivano nel giudizio Controparte_1 Controparte_2 cautelare contestando integralmente l'avversa richiesta, deducendo la non sussistenza dei requisiti per ottenerne l'accoglimento.
All'udienza fissata l'avv. Cosentino per l'opponente, a fronte del disconoscimento paventato dagli opposti delle ricevute di pagamento indicate quali doc. n. 2, 4 e 5 del fascicolo della Parte_1 dichiarava di avvalersi di tali documenti e proponeva istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 cpc, da compiersi a mezzo di CTU grafica, sulle sottoscrizioni apposte dal geom. , per Controparte_1 accertare l'autenticità o meno delle medesime. A tal fine indicava quali scritture di comparazione la convenzione professionale inter partes del 18.05.16 (doc. 1 fasc. mon.rio) ed il mandato alle liti del
12.07.22 sottoscritto dal geom. in favore dell'avv. Luca Basciani, riservando di Controparte_1 fornire altre scritture da indicare eventualmente nei tempi e modi di cui all'art. 183, comma VI, cpc.
La causa veniva rinviata al 24/10/2022 facendo salvi i diritti d'udienza. Essendo pendenti trattative di bonario componimento della lite, veniva disposto ulteriore rinvio al 21.11.2022, a trattazione scritta.
Venuto meno il tentativo di conciliazione, si è resa necessaria la prosecuzione del giudizio. In data
8.11.2022 si costituivano per la in aggiunta al precedente difensore, gli avv.ti Antonio Parte_1
Luciani e Marco De Merolis, riportandosi integralmente ai precedenti scritti difensivi, produzioni documentali e deduzioni di udienza. A seguito di richiesta di trattazione della causa in presenza, veniva fissata l'udienza del 12.12.2022. In tale data la società opponente depositava una bozza di fideiussione a sostegno dell'istanza di sospensiva per cui la causa veniva rinviata all'udienza del
13.02.2023, anche per il merito. La di depositava la fideiussione per l'intero importo del Parte_1 decreto ingiuntivo così come ordinato dal Giudice.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.2.2023 si costituivano nel giudizio di merito il geom.
e l'arch. impugnando e contestando integralmente l'avversa Controparte_1 Controparte_2 opposizione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1)- IN VIA PRELIMINARE: Verificare l'avvenuta stipula della polizza fideiussoria posta a fondamento dell'istanza di sospensiva da parte della 2)- IN VIA PRINCIPALE, NEL Parte_1
MERITO:
2.1. Accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nei motivi tutti della presente comparsa di costituzione e risposta, l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione spiegata dalla pagina 3 di 15 2.2. per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 176/2022 R.G.D.I., reso dal Parte_1
Tribunale di Chieti - Sez. Distaccata di Ortona in data 21.07.2022, per il complessivo importo di €
164.387,20, oltre interessi, maturati e maturandi, ed accessori di legge;
2.3. in ogni caso, rigettare l'avversa domanda riconvenzionale spiegata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dalla poiché integralmente infondata in fatto ed in diritto;
3)- IN VIA SUBORDINATA, NEL Parte_1
MERITO: Fermo il disconoscimento di firma da parte del geom. , operato in riferimento ai CP_1 documenti 2, 4 e 5 prodotti da parte avversa, in caso di accertamento da parte dell'On.le Tribunale adito di somma diversa rispetto al credito portato in monitorio, condannare in ogni caso la Parte_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento di quell'altra somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di
[...]
Giustizia, oltre interessi ed accessori come per legge;
4)- In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di lite”.
I convenuti basavano le loro contestazioni sulle seguenti argomentazioni: nell'art. 2 della convenzione sottoscritta dalle parti è previsto che in caso di mancato trasferimento dell'impegno contrattuale agli opposti sarebbe comunque riconosciuto l'intero importo previsto dalla convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e che tale clausola è stata sottoscritta anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.; l'opponente non ha fornito valida prova documentale della dedotta risoluzione consensuale dell'incarico datato 18.5.2016; non hanno mai ricevuto alcuna comunicazione prevista dall'art 34 del regolamento edilizio del Comune di Francavilla al Mare di variazione della figura del direttore dei lavori e/o della ditta appaltatrice dei lavori;
il credito azionato non è prescritto poiché l'attività professionale del geom. si è protratta fino al 30.04.2020 così come CP_1 comprovato da documentazione in atti dal n. 8 al n. 16; tra l'latro, la prescrizione invocata non è specificata se è presuntiva o estintiva;
ad ogni modo non è integrata la prescrizione in nessuna delle due ipotesi e neanche sotto il profilo dell'art. 1382 c.c.. Deducevano altresì che non appare plausibile che l'amministratore nonchè socio unico della abbia sottoscritto la presentazione di un permesso Parte_1
a costruire diametralmente opposto alle proprie richieste;
aggiungendo che la contestazione veniva avanzata solo con il presente giudizio. Eccepivano che nessun risarcimento danni è dovuto in quanto l'attività professionale (che si si configura come obbligazioni di mezzo e non di risultato) è stata adempiuta con la diligenza richiesta e con i risultati attesi dal cliente e di non aver ricevuto acconti per euro 15.000,00 disconoscendo il geom. le firme apposte sulle ricevute prodotte dalla CP_1
con i n. 2,4 e 5. Parte_1
All'udienza del 13 febbraio 2023 la a mezzo del suo procuratore avv. Cosentino, Parte_1 consegnava al difensore costituito degli opposti, avv. Luca Basciani, la garanzia fideiussoria
[...]
n. DR10004140 emessa in data 19.01.2023 ed insisteva per la immediata sospensione della Pt_3
pagina 4 di 15 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Per gli opposti, l'avv. Luca Basciani prendeva atto dell'avvenuto deposito della garanzia prestata. Alla luce di ciò, veniva disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, concessi i termini per le memorie istruttorie, rinviata la causa per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 12/6/2023, con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con decreto del 6.6.23 il giudicante, ritenuto necessario effettuare un tentativo di conciliazione, fissava l'udienza in presenza del 12/6/2023 per formulare la proposta ex art 185 bis c.p.c. Tale udienza veniva rinviata al 3.7.23 a seguito di istanza di differimento congiunta delle parti.
All'udienza fissata, presenti le parti personalmente ed i rispettivi difensori, il giudice formulava la seguente proposta conciliativa: “1. Parte opposta riconosce l'avvenuto pagamento della somma di €
99.050,00 da parte dell'opponente.
2. Senza nulla riconoscere delle avverse pretese ed a titolo di transazione generale, parte opponente offre a parte opposta l'ulteriore importo pari alla somma di Euro
60.000,00 3. Parte opponente rinuncia a tutte le domande riconvenzionali proposte nell'atto di opposizione.
4. Con l'accettazione della presente proposta, le parti rinunciano alla presente causa e dichiarano di non avere null'altro a pretendere in relazione ai rapporti dedotti in giudizio.
5. I difensori rinunciano al vincolo di solidarietà ex art. 13 comma 8 legge 31 dicembre 2012, n. 247. 6. Le spese di causa e di lite si intendono integralmente compensate tra tutte le parti in causa”.
Le parti chiedevano termine per valutare la proposta e la causa veniva rinviata all'udienza del
18/9/2023.
In tale data l'opponente manifestava di non aderire alla proposta conciliativa formulata e chiedeva darsi corso all'istruttoria mentre gli opposti dichiaravano di accettarla e nel caso di non accettazione di parte opponente chiedevano l'ammissione dei mezzi istruttori opponendosi all'ammissione dei mezzi istruttori articolati da controparte, per le ragioni illustrate nella terza memoria. Il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, il giudice non ammetteva la prova orale richiesta da parte opponente, in quanto contraria all'art. 2722 c.c.; non ammetteva la prova orale richiesta da parte opposta, in quanto vertente su circostanze non contestate o comunque documentali. Ritenuto necessario lo svolgimento di una CTU, nominava CTU la dott.ssa ponendole i seguenti Persona_1 quesiti: “accerti il CTU l'appartenenza o meno al geom. delle sottoscrizioni apposte sui CP_1 documenti n. 2, 4 e 5 allegati alla produzione di parte opponente del 15/9/2022, provvedendo, se necessario, ad acquisire gli originali presso il detentore”. Effettuato il conferimento dell'incarico ed il giuramento di rito venivano fissati i termini di cui all'art. 195 c.p.c. e rinviata la causa all'udienza del
11/12/2023.
pagina 5 di 15 Il CTU chiedeva per due volte la proroga dei termini assegnati per la complessità della vicenda e, riformulati i termini di cui all'art. 195 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.5.24 per la precisazione delle conclusioni, a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Di seguito veniva trattenuta a decisione concedendo i termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale e CTU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è scaturito a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 176/2022 reso dal Tribunale di Chieti Sez. Distaccata di Ortona con cui veniva ingiunto alla il pagamento, in favore del Geom. e dell'Arch. , della somma Parte_1 CP_1 CP_2 complessiva di € 164.387,20 (al netto dell'acconto versato di € 35.612,80), a titolo di corrispettivo per compensi professionali in virtù della convenzione 18.05.2016, oltre accessori nelle misure di legge e gli interessi moratori ex D. lgs. n. 231/2002.
Preliminarmente si osserva che la convenzione del 18.5.2016 ha per oggetto il progetto di realizzazione di un complesso immobiliare a destinazione alberghiera da edificare sul terreno riportato in NCEU del
Comune di Francavilla al Mare al Foglio 3, Particella 253.
L'art. 2 della citata convenzione prevede espressamente che: “La società garantisce di Parte_1 trasferire l'impegno contrattuale in oggetto, a propri eventuali aventi causa, ovvero a società e/o persone e/o soci che dovessero intervenire nel prosieguo dell'espletamento dell'incarico e fino alla conclusione dello stesso. In caso diverso e/o di rescissione contrattuale anticipata, saranno riconosciuti oltre ai benefici di legge, il pagamento integrale dell'onorario convenuto, salvo danni eventuali”.
Nella convenzione all'art. 5 sono stati pattuiti per l'attività professionale degli opposti compensi nella misura di euro 200.000,00 oltre IVA e CPA di legge.
1) ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI EX
ART. 633 C.P.C.
L'eccezione formulata da parte opponente in ordine alla mancanza dei presupposti previsti dall'art. 633
c.p.c. per l'emanazione del decreto ingiuntivo va disattesa posto che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento monitorio (ex-art. 633, 644 e ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione..[..]..è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il pagina 6 di 15 procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto”
(così Cass. civ. n. 1184/2007).
Detto questo, bisogna accertare se siano fondate o meno le eccezioni di nullità e/o inefficacia della clausola art. 2 della convenzione, sollevate dall'opponente e se tali eccezioni, quindi, possano trovare accoglimento o meno.
2) /o CONVENZIONE 16.05.2016. CP_4 Controparte_5
Parte opponente ha eccepito la nullità della clausola per contrasto con norme imperative e l'inefficacia della stessa poiché persegue interessi non meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c., deducendo che è la stessa opposta che ne ha dedotto la nullità, invocando gli artt. 1341 e 1342 c.c. Nel caso di specie, è bene ricordare che non trattasi di contratti stipulati mediante formulari o moduli. Occorre inoltre evidenziare che la eccepita nullità non può essere accertata senza aver verificato se vi sia stata risoluzione unilaterale o consensuale del contratto.
A tal proposito, si osserva che la non ha fornito la prova della dedotta rescissione Parte_1 consensuale;
difatti, non sussiste documentazione allegata in tal senso tant'è che essa ha chiesto di fornire prova a mezzo testimoni, richiesta rigettata dal precedente giudicante in quanto in contrasto con l'art. 2722 c.c. Parte opposta ha dedotto di essere venuta a conoscenza dell'avvenuto recesso nel giugno
2022 solo a seguito di una ricognizione esterna dello stato dei luoghi dell'immobile oggetto della convenzione così come si evince dai doc. n. 18 e 19 del fasc. monitorio in atti. Si aggiunge che dalla lettura della convenzione richiamata si comprende chiaramente che sussisteva originariamente un rapporto professionale tra gli opposti ed il Dott. unico socio della CS Costruzioni Srl, Parte_4 quest'ultima a sua volta socia unica della e che il progetto riguardava la realizzazione di Parte_1 un complesso ad uso alberghiero, così come gli opposti hanno eseguito e che risulta dalla documentazione da questi depositata. D'altronde, è la stessa a sostenere nella comparsa Parte_1 conclusionale che “decideva di non formalizzare l'inizio dei lavori sulla base del P.d.C. n 15/2019 e di presentare una variante sostanziale dell'originario progetto, con la effettiva destinazione residenziale” e che in conseguenza del confronto con i tecnici dell'Ufficio Urbanistico del Comune si avvedeva del fatto che la variante di destinazione d'uso da alberghiero a residenziale mai avrebbe potuto essere rilasciata. Si evidenzia però che dalla documentazione in atti risulta provato che l'incarico affidato agli opposti riguardava la destinazione alberghiera (cfr. i punti della convenzione sottoscritta dalle parti in ogni pagina ed anche con la doppia sottoscrizione all'ultima pagina per l'approvazione specifica di tutte le clausole) e risulta dimostrato che l'attività professionale svolta (cfr. doc. n. 20 e 21
pagina 7 di 15 rispettivamente frontespizio del progetto e progetto) ha riguardato la realizzazione di un complesso immobiliare ad uso alberghiero e non residenziale. E'quindi stata offerta prova che parte opposta ha svolto il lavoro così come commissionatogli con la convenzione e tenuto conto di quanto concordato precedentemente con il Dott. così come riportato nelle premesse della convenzione. Si Parte_4 può pacificamente ritenere che la realizzazione del progetto è stata concordata dalle parti ed è difficile credere che l'opponente non poteva rendersi conto della sua inattuabilità. Come dimostrato dal geom.
e dall'arch. con documentazione allegata (doc. n 18-19 e 20) e come affermato CP_1 CP_2 dalla medesima , questi incaricava nuovi professionisti per la progettazione e la direzione Parte_1 lavori del fabbricato e ciò senza una formale risoluzione consensuale della Convenzione nei confronti di parte opposta. Si ribadisce che parte opponente non ha allegato alcuna prova documentale a riprova della asserita risoluzione consensuale che non può essere provata a mezzo di prova testimoniale per le ragioni già dette. Pertanto, si può acclarare che il successivo affidamento ad altri professionisti non è avvenuta per effetto della risoluzione consensuale tra la e gli opposti, ma in ragione di Parte_1 una decisione unilaterale adottata dall'opponente senza una valida causa.
Alla luce di quanto sin qui esposto e condividendo l'orientamento della sentenza della Corte di
Cassazione n. 451/2020, l'eccezione di nullità della clausola va respinta. La sentenza riguarda il caso di un contenzioso sorto tra il progettista, che pretendeva il pagamento per le prestazioni svolte e per quelle sospese, e le società committenti, che lamentavano l'inadempimento e la non conformità del progetto. La Cassazione ha riconosciuto al progettista la maggiorazione del 25% dei compensi a titolo di indennità “applicabile a tutte le ipotesi di interruzione del rapporto professionale”. I giudici hanno preso come riferimento la Legge 143/1949. In particolare, l'articolo 10, ancora in vigore, prevede che la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario per intero. Secondo l'articolo 18 della stessa norma, anch'esso vigente, in caso di sospensione delle prestazioni parziali, cioè che non seguono tutta la realizzazione dell'opera (come quelle affidate all'architetto), il professionista ha diritto ad una maggiorazione del
25% come risarcimento. Il diritto al risarcimento, si legge nella sentenza, spetta anche in caso di recesso del committente. Si evidenzia altresì come la Corte Costituzionale con sentenze n. 192/1984 e
336/2020 - chiamata a pronunciarsi sulla illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 18 della Legge n.
143/1949 laddove prevedevano la possibilità di maggiorazione degli onorari in caso di interruzione del rapporto professionale per responsabilità non ascrivibili al professionista- nel rigettare la questione, ha osservato che la maggiorazione dei compensi può essere apprezzata nei successivi stadi di realizzazione dell'opera (Cfr. Corte Costituzionale, Sentenze nn. 192/1984 e 336 del 24 luglio 2000).
pagina 8 di 15 Va quindi ritenuta, alla stregua dei suddetti principi di diritto, la legittimità della clausola contenuta nell'art. 2, non contraria a norme imperative.
Acclarata la validità ed efficacia della clausola art. 2 della convenzione e accertato che la risoluzione del contratto non avveniva consensualmente, ne deriva il diritto degli opposti a ricevere i compensi pattuiti. Nel caso di specie occorre verificare altresì se l'eccezione di prescrizione del credito azionato formulata dall'opponente abbia fondamento o meno.
2)ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO AZIONATO.
La ha dedotto che, in base all'art. 2956 c.c., il credito dei professionisti è prescritto in Parte_1
quanto il rapporto professionale si è interrotto nel maggio del 2019, ossia dopo il rilascio del P.d.C. n.
15/2019 ed a seguito dell'ultima fattura emessa dal geom. la n. 8 del 14.3.2019 liquidata CP_1 con bonifico del 9.4.2019, tenuto conto che la notifica dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo è avvenuta il 6.9.2022; per tale ragione il decorso del termine della prescrizione è spirato non potendosi considerare atto interruttivo la nota raccomandata a/r a firma del geometra (doc. n 17 fasc. CP_1
monitorio) poiché non contenente la richiesta di pagamento dei compensi.
Parte opposta, tramite le pec prodotte in atti (comunicazione pec Geom. 28.11.2019; CP_1
comunicazione Comune di Francavilla al Mare 09.04.2020 e comunicazione pec Geom. del CP_1
30.04.2020), ha dimostrato che l'attività professionale del geometra si è protratta fino al 2020 e che la nota raccomandata a/r del 28.07.2020 a firma dell'avv. D'Amico ha interrotto la prescrizione poiché con essa il geom. diffidava la , in considerazione del trasferimento di proprietà CP_1 Parte_1 avvenuto, all'applicazione degli artt. 2 e 5 della convenzione entro dieci giorni con riserva illimitata di tutti i diritti. Si osserva che in tali punti della convenzione è previsto proprio il pagamento dei compensi. Pertanto, ritenuta valida a tutti gli effetti la diffida a firma dell'avv. D'Amico, l'eccezione di prescrizione del credito va rigettata.
3) INADEMPIMENTO DEI RICORRENTI CON CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DEGLI
ACCONTI VERSATI E RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI.
Per quanto attiene la richiesta avanzata in riconvenzionale dalla opponente di risoluzione del contratto per inadempimento degli opposti con condanna alla restituzione integrale degli acconti versati e conseguente richiesta di risarcimento danni si osserva che l'asserita negligenza nell'esecuzione dell'incarico da parte degli odierni opposti si appalesa priva di fondamento e va respinta. pagina 9 di 15 La richiesta di risoluzione del contratto è stata avanzata sulla base della ricostruzione fatta dall'opponente in ordine al fatto che l'amministratore e socio unico della ha sottoscritto la Parte_1
presentazione di un Permesso di Costruire non conforme alle proprie richieste non avendo la Parte_1 mai affidato la predisposizione di un progetto a destinazione d'uso alberghiero ma residenziale. Gli opposti, contestando l'assunto, hanno anche evidenziato che solo nel 2019 la società avrebbe avuto contezza di detta discrasia, non di poco conto e che la contestazione è avvenuta solo a distanza di oltre
4 anni dalla presentazione del PdC a destinazione alberghiera e che a distanza di ben 6 anni dalla sottoscrizione della convenzione ne viene invocata la nullità. Non si riesce ad ipotizzare che l'opponente sottoscrivendo il progetto non era consapevole del contenuto degli elaborati predisposti nel suo esclusivo interesse e comunque è da dire che è stato ottenuto un permesso a costruire. Gli elaborati progettuali, richiesti dalla riguardavano il rilascio di un PdC per la realizzazione Parte_1
di un complesso immobiliare a destinazione alberghiera, destinazione in effetti cristallizzata nella
Concessione n. 15/2019 rilasciata dal Comune di Francavilla al Mare (cfr. doc. nn. 5, 10, 11, 12, 13, 14,
15 e 16 del fasc. dell'opposta). Senza dubbio l'incarico rilasciato al Geom. ed all'Arch. CP_1
aveva ad oggetto la progettazione di un complesso a destinazione alberghiera e non CP_2
residenziale. Tale conferimento veniva sancito nelle premesse della Convenzione datata 18.05.2016 e nel successivo art. 2 della medesima e l'uso alberghiero viene descritto anche nei successivi punti della convenzione. Si aggiunge che nelle causali riportate nelle fatture emesse dal geom. risulta CP_1 indicato l'affidamento di incarico per un progetto ad uso alberghiero, causali che non sono state mai oggetto di contestazione alcuna da parte della . E'altresì provato con documentazione versata Parte_1
in atti che la variante n. 18/2022 di destinazione residenziale sia il risultato di una modifica della volontà imprenditoriale della nuova proprietà della (cfr. doc. n. 18, fasc. monitorio). Parte_1
Quindi si può affermare pacificamente che il Geom. e l'Arch. hanno CP_1 CP_2 diligentemente ottemperato all'oggetto dell'incarico loro affidato con la convenzione del 18.05.2016 ossia alla realizzazione del progetto di un complesso ad uso alberghiero ed ogni patto aggiunto e/o contrario andava provato documentalmente e non mediante testimoni. Se la avesse inteso Parte_1 affidare l'incarico agli opposti per la realizzazione di un immobile ad uso residenziale, l'avrebbe dovuto manifestare espressamente nell'accordo del 18.05.2016 e/o anche successivamente per iscritto.
Sul punto, la Suprema Corte ha sancito in plurime pronunce che il divieto di provare per testi ex art. 2722 c.c. patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento si riferisce al documento contrattuale, formato con l'intervento di ambo le parti e racchiudente una convenzione (tra le tante, Cass. Civ. n.
5417/2014 - Cass. Civ. Sez. I Sent. n. 4601 del 22.02.2017).
pagina 10 di 15 Un breve cenno va fatto in merito alla responsabilità professionale e in particolare agli obblighi che ne derivano per il professionista. A tal uopo, si osserva che le obbligazioni assunte dal prestatore d'opera intellettuale si configurano come obbligazioni di mezzi e non di risultato;
il professionista deve svolgere il proprio incarico con la diligenza richiesta, prescindendo da quelli che sono i risultati attesi dal cliente. Nel caso specifico gli opposti hanno presentato il progetto richiesto dalla committente ed hanno ottenuto il permesso a costruire così come risulta dalla documentazione in atti. Successivamente,
a seguito del trasferimento della società ad altri, veniva decisa una volontà diversa ossia l'uso residenziale e veniva affidato l'incarico ad altri professionisti così come risulta in atti.
Pertanto, acclarata la corretta esecuzione dell'incarico ricevuto, va respinta la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento degli opposti con conseguente rigetto della richiesta di restituzione degli acconti versati e di risarcimento danni asseritamente subiti dalla . Parte_1
4) RIDUZIONE AD EQUITA' DELLA CLAUSOLA PENALE.
L'opponente ha eccepito la nullità dell'art. 2 come clausola penale per il principio di equità sostanziale a garanzia dell'equilibrio economico del contratto, chiedendone la riduzione ad equità ai sensi dell'art. 1384 c.c., secondo una valutazione oggettiva da parte del giudicante di squilibrio tra le posizioni delle parti. Ha affermato che l'obbligazione di pagamento è stata adempiuta per la metà avendo parte opponente corrisposto la somma di euro 99.050,00 e che il progetto realizzato non è stato utilizzato dalla che ha ottenuto un nuovo permesso a costruire (n. 18/2022), evidenziando la diversità Parte_1
delle planimetrie progettuali di cui ai due permessi edilizi (doc. n 29).
Va precisato che in base all'art. 2 della convenzione, la società Maestrale aveva l'obbligo di garantire il trasferimento dell'impegno contrattuale in questione a propri ed eventuali aventi causa e/o a società intervenute per il proseguimento e in caso diverso, testualmente è riportato che “saranno riconosciuti oltre ai benefici di legge il pagamento integrale dell'onorario convenuto, salvo danni eventuali”.
L'obbligo a corrispondere l'intero importo di cui all'art. 2 della Convenzione, giova ribadire, sussisteva in caso di mancato trasferimento dell'impegno contrattuale a nuovi soci, a nuove società e/o a terzi in generale, ovvero in tutte le ulteriori ipotesi qualificate nella citata pattuizione quale caso diverso.
Quindi i professionisti incaricati avranno diritto al compenso integrale anche e solo per la detta ipotesi.
L'opponente non ha garantito il trasferimento della convenzione ai nuovi acquirenti. Già solo questa circostanza dà diritto al compenso integrale pattuito. In effetti, dalla documentazione (proposta di acquisto e contratto di acquisto in atti) risulta certo l'avvenuto trasferimento dalla ad altra Parte_1
pagina 11 di 15 società risultando priva di pregio l'assunto dell'opponente posto a fondamento della richiesta di riduzione della clausola penale. Si rammenta che la legge affida al giudice il potere di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti tra le parti (cfr Cass. Sez. Un.
2026/2021, 18128/2005). Difatti, l'art. 1384 c.c. prevede che la penale puo' essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
Ma, nel caso di specie, non si ravvisa l'inadempimento dei professionisti che hanno redatto esattamente quanto richiesto e concordato;
invece, l'opponente non ha adempiuto al trasferimento del contratto così come concordato. Per le ragioni indicate l'eccezione formulata dall'opponente va respinta.
5) RISULTANZE CTU E ACCONTI VERSATI.
Dalla documentazione offerta dalle parti ed in particolare prodotta dall'opponente risulta che gli acconti sono stati versati dalla in diversi modi. Possiamo riassumere le modalità come segue: Parte_1 attraverso tre bonifici dell'importo di euro 10.810,00 ciascuno (comprensivo di oneri accessori) così come si legge nei doc.n. 3,7 e 8 e tali pagamenti sono stati effettuati a fronte delle fatture emesse dall'opposto geom. come da doc. n. 3 bis, 7 bis e 8 bis in atti;
attraverso n. tre bonifici CP_1 dell'importo di euro 6.405,00 ciascuno (comprensivo di oneri accessori) così come si legge nei doc. n.
6,9 e 10 e tali pagamenti riguardano le fatture emesse dal come risulta dai doc. n 6 bis, 9 CP_1
bis e 10 bis di parte opponente. Risulta altresì un pagamento effettuato in favore del con CP_1
assegno bancario n. 5309407267 di euro 20.000,00 datato 16.7.2015 a firma del sig. Parte_4
giova osservare che tale assegno è stato fornito anche nel giudizio monitorio per ottenere il decreto ingiuntivo in ordine al saldo dei compensi professionali;
così facendo parte opposta ha dimostrato che la somma di euro 20.000,00 riportata nel predetto assegno è da ricomprendere nei compensi di cui alla convenzione del 2016. Sin qui gli acconti versati ammontano ad euro 65.000,00 esclusi gli oneri accessori.
Per quanto concerne invece le tre ricevute di acconto (doc. n 2,4, e5 parte opponente) di euro 5.000,00 ciascuna, a seguito di disconoscimento da parte del geom. delle firme ivi apposte, veniva CP_1 disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'autenticità delle predette sottoscrizioni.
Veniva quindi nominata CTU la dott.ssa alla quale veniva posto il seguente Persona_1 quesito: “Accerti il CTU l'appartenenza o meno al geom. delle sottoscrizioni apposte sui CP_1
documenti n. 2, 4 e 5 allegati alla produzione di parte opponente del 15/09/2022, provvedendo se pagina 12 di 15 necessario, ad acquisire gli originali presso il detentore”. La perizia è stata effettuata sulle ricevute originali. La Dott.ssa ha affermato che dal saggio grafico è emerso che il Sig. è Per_1 CP_1
capace di apporre la propria sottoscrizione sia in sigla che per esteso e che nella relazione verranno illustrate le firme comparative apposte in sigla, in quanto omogenee e conformi al materiale grafico in verifica. Ha affermato altresì che dall'esame del materiale comparativo del Sig. è Controparte_1
emerso che tutte le firme sono vergate in sigla e che le sottoscrizioni esaminate sono da considerarsi come l'usuale modalità di firmare del Sig. Dalle analisi di confronto con le Controparte_1 scritture in comparazione è giunta alle seguenti conclusioni: “Esaminata la documentazione prodotta in atti e compiuti i necessari accertamenti specialistici, il C.T.U. può giungere alle seguenti valutazioni: le firme apposte in calce alle ricevute di pagamento datate 17.03.2016 – 24.06.2016 – 28.10.2016
(documenti nn. 2, 4 e 5 allegati alla produzione di parte opponente del 15.09.2022), esaminate in originale dal CTU sono autentiche in quanto vergate dalla mano del Sig. . Controparte_1
Inviata la bozza alle parti, riceveva note critiche solo da parte opposta attraverso il CTP dott. Per_2
; così provvedeva a riscontrarle come riportato nella relazione finale confermando le sue
[...]
conclusioni.
L'eccezione avanzata dagli opposti di nullità e/o invalidità della CTU per i motivi indicati nei propri scritti difensivi va respinta in quanto il consulente ha esaurientemente risposto alle osservazioni svolte dalla CTP dott. con chiarimenti che si condividono e a cui ci si riporta. Si osserva che Persona_2
secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, confermata con la sentenza n. 12195 del 6 maggio
2024, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
Alla luce di tutto quanto sin qui detto si deve ritenere la validità ed efficacia della CTU, esaustiva e dirimente le questioni inerenti il presente giudizio;
pertanto, codesto giudicante ha basato il proprio convincimento condividendo le risultanze della consulenza della Dott.ssa che Persona_1
sono risultate di meritevole apprezzamento. Quindi, è stato accertato che parte opposta ha ricevuto pagina 13 di 15 acconti anche per gli importi riportati nelle tre ricevute oggetto di consulenza e così per l'importo complessivo di euro 15.000,00 per le tre ricevute di acconti in atti.
A questo punto, facendo un semplice calcolo matematico si può affermare che la somma totale ricevuta in acconto dagli opposti per l'attività professionale di cui alla convenzione del 2016 ammonta ad euro
80.000,00 (65.000,00+15.000,00). Pertanto, acclarato il diritto di parte opposta a ricevere l'integrale compenso, risulta che essa dovrà ricevere la differenza tra euro 200.000,00 ed euro 80.000,00 quindi gli
è dovuto l'importo di euro 120.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti nonché gli interessi di mora dalla domanda al soddisfo.
6) PROPOSTA CONCILIATIVA EX ART 185 BIS C.P.C. E MANCATA ACCETTAZIONE
DELL'OPPONENTE.
Per quanto concerne la proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. avanzata dal precedente giudicante si osserva innanzitutto che la proposta conciliativa, come previsto dall'art. 185 bis c.p.c., rappresenta un tentativo da parte del giudice di risolvere pacificamente la controversia, incentivando un approccio collaborativo tra le parti. Rifiutare questa proposta senza un giustificato motivo, o non valutarla con serietà e attenzione, può portare alla sanzione prevista dall'art. 96 c.p.c. Nel caso di specie non si può ritenere che il rifiuto dell'opponente sia stato ingiustificato in quanto all'esito del presente giudizio è stato accertato un credito in favore degli opposti di importo inferiore a quello proposto a titolo conciliativo per cui è evidente che nessuna conseguenza deriva dalla mancata accettazione della proposta.
7) CONTEGNO PROCESSUALE DELLE PARTI.
Un brevissimo cenno va fatto sul contegno processuale delle parti, eccepito dall'opponente e di contro riscontrato dagli opposti, ritiene questo giudicante il comportamento delle parti attività di mera tecnica difensiva, quindi prive di pregio appaiono le critiche sollevate.
8) SPESE DI LITE.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti per le controversie di valore ricompreso nello scaglione da € 52.001,00 fino ad €
260.000,00), per le 4 fasi nella misura di un terzo in favore di parte opponente e due terzi in favore di pagina 14 di 15 parte opposta essendo nel presente giudizio risultate entrambe le parti soccombenti, in misura prevalente parte opponente.
Le spese di CTU vanno confermate a carico di parte opposta essendo risultata la medesima soccombente al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 176/2022 RG n. 328/2022 emesso il 21/07/2022 dal Tribunale di
Chieti sez. distaccata di Ortona;
b) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma residua, a titolo di compensi professionali di cui alla convenzione del 16.05.2016, nella misura di euro
120.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale al soddisfo;
c) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta, nella misura di due terzi e quantificate in € 9.402,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, se dovuti;
d) Condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali in favore di parto opponente, nella misura di un terzo e quantificate in euro 4.701,00 oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, se dovuti e) le spese per la CTU, già liquidate, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Ortona 30 maggio 2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Sofia Nanni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG. 413/2022 promossa da:
(C.F. - P.I. ), in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante, dr. con sede in Francavilla al Mare (CH), al viale Parte_2
Alcione n. 137/C e domicilio eletto in Pescara, alla via dei Marsi n. 5, presso lo studio dell'avv. P.
Fabio Cosentino (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in CodiceFiscale_1
atti
OPPONENTE
CONTRO
Il Geom. (C.F. ), nato a [...] al Mare (CH) Controparte_1 C.F._2 il 12.09.1967, e l'Arch. (C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
21.03.1978, entrambi con Studio Tecnico in Francavilla al Mare (CH) alla Via Pola n. 33/e, elettivamente domiciliati in San Giovanni Teatino (CH) al Viale Amendola n. 120 presso lo Studio dell'Avv. Luca Basciani (C.F. ), che li rappresenta e difende giusta procura in C.F._4
calce al ricorso per decreto ingiuntivo del 18 luglio 2022,
OPPOSTI
OGGETTO: altri contratti d'opera
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali e repliche depositate, queste ultime solo da parte opposta.
pagina 1 di 15 FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 15.9.2022 ritualmente notificato, la in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante dott. Parte_1 Parte_2
, conveniva in giudizio il geom. e l'arch. ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 lamentando l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto n. 176/2022 RG n. 328/2022 emesso il
21/07/2022 per totale carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.; per la prescrizione del diritto di credito azionato;
nel merito deduceva l'insussistenza della pretesa, avanzando domanda riconvenzionale di nullità e/o risoluzione per inadempimento della convenzione del 18.05.2016 con richiesta di risarcimento dei danni nonché di restituzione delle somme versate, infine avanzava richiesta di riduzione dei compensi e/o della penale e di accertare la corretta imputazione degli acconti versati.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-IN VIA PRELIMINARE sospendere, ai sensi dell'art. 649 cpc, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 176/2022 - R.G. n. 328/2022 emesso il
21/07/2022, per esser qui ricorrenti tutti i “gravi motivi” delineati al punto -V°) delle premesse del presente atto;
ed in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto CP_3 ingiuntivo opposto, sia perché illegittimamente emesso in difetto dei presupposti di cui all'art. 633 cpc, sia per l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato sia, infine, per l'assoluta insussistenza, per i motivi tutti partitamente indicati al punto -III°) delle premesse del presente atto, della domanda di pagamento azionata dai ricorrenti nei confronti della IN VIA RICONVENZIONALE Parte_1 dichiarare la nullità, ovvero - in subordine - la risoluzione per inadempimento dei ricorrenti geom.
e arch. della convenzione inter partes del 18/05/2016, con conseguente condanna CP_1 CP_2 dei medesimi alla integrale restituzione degli acconti versati, ascendenti ad €. 99.050,00 ed al risarcimento dei danni subiti dalla che si quantificano nella complessiva somma di €. Parte_1
1.633.000,00, o in quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, anche facendo ricorso all'Equità, oltre rivalutazione ed interessi, al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA disporre una congrua riduzione della pretesa creditoria azionata dai ricorrenti nella fase monitoria - ai sensi dell'art. 2237 c.c., ove la domanda sia qualificata quale compenso del contratto d'opera professionale, ovvero ai sensi dell'art. 1384 c.c., ove ricondotta al paradigma della penale contrattuale - e per l'effetto condannare i ricorrenti medesimi a restituire alla la complessiva somma di euro 59.050,00, o quella maggiore o Parte_1 minore che risulterà di Giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi ex art. 1224, comma 4 c.c., dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
pagina 2 di 15 In data 16.09.2022 l'opponente depositava istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e di anticipazione di udienza.
Con decreto del 19.9.2022, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione di un decreto inaudita altera parte, il giudicante fissava udienza al 10.10.2022 per la sola decisione sull'istanza di sospensione.
Il 5.10.2022 il geom. e l'arch. si costituivano nel giudizio Controparte_1 Controparte_2 cautelare contestando integralmente l'avversa richiesta, deducendo la non sussistenza dei requisiti per ottenerne l'accoglimento.
All'udienza fissata l'avv. Cosentino per l'opponente, a fronte del disconoscimento paventato dagli opposti delle ricevute di pagamento indicate quali doc. n. 2, 4 e 5 del fascicolo della Parte_1 dichiarava di avvalersi di tali documenti e proponeva istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 cpc, da compiersi a mezzo di CTU grafica, sulle sottoscrizioni apposte dal geom. , per Controparte_1 accertare l'autenticità o meno delle medesime. A tal fine indicava quali scritture di comparazione la convenzione professionale inter partes del 18.05.16 (doc. 1 fasc. mon.rio) ed il mandato alle liti del
12.07.22 sottoscritto dal geom. in favore dell'avv. Luca Basciani, riservando di Controparte_1 fornire altre scritture da indicare eventualmente nei tempi e modi di cui all'art. 183, comma VI, cpc.
La causa veniva rinviata al 24/10/2022 facendo salvi i diritti d'udienza. Essendo pendenti trattative di bonario componimento della lite, veniva disposto ulteriore rinvio al 21.11.2022, a trattazione scritta.
Venuto meno il tentativo di conciliazione, si è resa necessaria la prosecuzione del giudizio. In data
8.11.2022 si costituivano per la in aggiunta al precedente difensore, gli avv.ti Antonio Parte_1
Luciani e Marco De Merolis, riportandosi integralmente ai precedenti scritti difensivi, produzioni documentali e deduzioni di udienza. A seguito di richiesta di trattazione della causa in presenza, veniva fissata l'udienza del 12.12.2022. In tale data la società opponente depositava una bozza di fideiussione a sostegno dell'istanza di sospensiva per cui la causa veniva rinviata all'udienza del
13.02.2023, anche per il merito. La di depositava la fideiussione per l'intero importo del Parte_1 decreto ingiuntivo così come ordinato dal Giudice.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.2.2023 si costituivano nel giudizio di merito il geom.
e l'arch. impugnando e contestando integralmente l'avversa Controparte_1 Controparte_2 opposizione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1)- IN VIA PRELIMINARE: Verificare l'avvenuta stipula della polizza fideiussoria posta a fondamento dell'istanza di sospensiva da parte della 2)- IN VIA PRINCIPALE, NEL Parte_1
MERITO:
2.1. Accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nei motivi tutti della presente comparsa di costituzione e risposta, l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione spiegata dalla pagina 3 di 15 2.2. per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 176/2022 R.G.D.I., reso dal Parte_1
Tribunale di Chieti - Sez. Distaccata di Ortona in data 21.07.2022, per il complessivo importo di €
164.387,20, oltre interessi, maturati e maturandi, ed accessori di legge;
2.3. in ogni caso, rigettare l'avversa domanda riconvenzionale spiegata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dalla poiché integralmente infondata in fatto ed in diritto;
3)- IN VIA SUBORDINATA, NEL Parte_1
MERITO: Fermo il disconoscimento di firma da parte del geom. , operato in riferimento ai CP_1 documenti 2, 4 e 5 prodotti da parte avversa, in caso di accertamento da parte dell'On.le Tribunale adito di somma diversa rispetto al credito portato in monitorio, condannare in ogni caso la Parte_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento di quell'altra somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di
[...]
Giustizia, oltre interessi ed accessori come per legge;
4)- In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di lite”.
I convenuti basavano le loro contestazioni sulle seguenti argomentazioni: nell'art. 2 della convenzione sottoscritta dalle parti è previsto che in caso di mancato trasferimento dell'impegno contrattuale agli opposti sarebbe comunque riconosciuto l'intero importo previsto dalla convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e che tale clausola è stata sottoscritta anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.; l'opponente non ha fornito valida prova documentale della dedotta risoluzione consensuale dell'incarico datato 18.5.2016; non hanno mai ricevuto alcuna comunicazione prevista dall'art 34 del regolamento edilizio del Comune di Francavilla al Mare di variazione della figura del direttore dei lavori e/o della ditta appaltatrice dei lavori;
il credito azionato non è prescritto poiché l'attività professionale del geom. si è protratta fino al 30.04.2020 così come CP_1 comprovato da documentazione in atti dal n. 8 al n. 16; tra l'latro, la prescrizione invocata non è specificata se è presuntiva o estintiva;
ad ogni modo non è integrata la prescrizione in nessuna delle due ipotesi e neanche sotto il profilo dell'art. 1382 c.c.. Deducevano altresì che non appare plausibile che l'amministratore nonchè socio unico della abbia sottoscritto la presentazione di un permesso Parte_1
a costruire diametralmente opposto alle proprie richieste;
aggiungendo che la contestazione veniva avanzata solo con il presente giudizio. Eccepivano che nessun risarcimento danni è dovuto in quanto l'attività professionale (che si si configura come obbligazioni di mezzo e non di risultato) è stata adempiuta con la diligenza richiesta e con i risultati attesi dal cliente e di non aver ricevuto acconti per euro 15.000,00 disconoscendo il geom. le firme apposte sulle ricevute prodotte dalla CP_1
con i n. 2,4 e 5. Parte_1
All'udienza del 13 febbraio 2023 la a mezzo del suo procuratore avv. Cosentino, Parte_1 consegnava al difensore costituito degli opposti, avv. Luca Basciani, la garanzia fideiussoria
[...]
n. DR10004140 emessa in data 19.01.2023 ed insisteva per la immediata sospensione della Pt_3
pagina 4 di 15 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Per gli opposti, l'avv. Luca Basciani prendeva atto dell'avvenuto deposito della garanzia prestata. Alla luce di ciò, veniva disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, concessi i termini per le memorie istruttorie, rinviata la causa per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 12/6/2023, con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con decreto del 6.6.23 il giudicante, ritenuto necessario effettuare un tentativo di conciliazione, fissava l'udienza in presenza del 12/6/2023 per formulare la proposta ex art 185 bis c.p.c. Tale udienza veniva rinviata al 3.7.23 a seguito di istanza di differimento congiunta delle parti.
All'udienza fissata, presenti le parti personalmente ed i rispettivi difensori, il giudice formulava la seguente proposta conciliativa: “1. Parte opposta riconosce l'avvenuto pagamento della somma di €
99.050,00 da parte dell'opponente.
2. Senza nulla riconoscere delle avverse pretese ed a titolo di transazione generale, parte opponente offre a parte opposta l'ulteriore importo pari alla somma di Euro
60.000,00 3. Parte opponente rinuncia a tutte le domande riconvenzionali proposte nell'atto di opposizione.
4. Con l'accettazione della presente proposta, le parti rinunciano alla presente causa e dichiarano di non avere null'altro a pretendere in relazione ai rapporti dedotti in giudizio.
5. I difensori rinunciano al vincolo di solidarietà ex art. 13 comma 8 legge 31 dicembre 2012, n. 247. 6. Le spese di causa e di lite si intendono integralmente compensate tra tutte le parti in causa”.
Le parti chiedevano termine per valutare la proposta e la causa veniva rinviata all'udienza del
18/9/2023.
In tale data l'opponente manifestava di non aderire alla proposta conciliativa formulata e chiedeva darsi corso all'istruttoria mentre gli opposti dichiaravano di accettarla e nel caso di non accettazione di parte opponente chiedevano l'ammissione dei mezzi istruttori opponendosi all'ammissione dei mezzi istruttori articolati da controparte, per le ragioni illustrate nella terza memoria. Il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, il giudice non ammetteva la prova orale richiesta da parte opponente, in quanto contraria all'art. 2722 c.c.; non ammetteva la prova orale richiesta da parte opposta, in quanto vertente su circostanze non contestate o comunque documentali. Ritenuto necessario lo svolgimento di una CTU, nominava CTU la dott.ssa ponendole i seguenti Persona_1 quesiti: “accerti il CTU l'appartenenza o meno al geom. delle sottoscrizioni apposte sui CP_1 documenti n. 2, 4 e 5 allegati alla produzione di parte opponente del 15/9/2022, provvedendo, se necessario, ad acquisire gli originali presso il detentore”. Effettuato il conferimento dell'incarico ed il giuramento di rito venivano fissati i termini di cui all'art. 195 c.p.c. e rinviata la causa all'udienza del
11/12/2023.
pagina 5 di 15 Il CTU chiedeva per due volte la proroga dei termini assegnati per la complessità della vicenda e, riformulati i termini di cui all'art. 195 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.5.24 per la precisazione delle conclusioni, a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Di seguito veniva trattenuta a decisione concedendo i termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale e CTU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è scaturito a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 176/2022 reso dal Tribunale di Chieti Sez. Distaccata di Ortona con cui veniva ingiunto alla il pagamento, in favore del Geom. e dell'Arch. , della somma Parte_1 CP_1 CP_2 complessiva di € 164.387,20 (al netto dell'acconto versato di € 35.612,80), a titolo di corrispettivo per compensi professionali in virtù della convenzione 18.05.2016, oltre accessori nelle misure di legge e gli interessi moratori ex D. lgs. n. 231/2002.
Preliminarmente si osserva che la convenzione del 18.5.2016 ha per oggetto il progetto di realizzazione di un complesso immobiliare a destinazione alberghiera da edificare sul terreno riportato in NCEU del
Comune di Francavilla al Mare al Foglio 3, Particella 253.
L'art. 2 della citata convenzione prevede espressamente che: “La società garantisce di Parte_1 trasferire l'impegno contrattuale in oggetto, a propri eventuali aventi causa, ovvero a società e/o persone e/o soci che dovessero intervenire nel prosieguo dell'espletamento dell'incarico e fino alla conclusione dello stesso. In caso diverso e/o di rescissione contrattuale anticipata, saranno riconosciuti oltre ai benefici di legge, il pagamento integrale dell'onorario convenuto, salvo danni eventuali”.
Nella convenzione all'art. 5 sono stati pattuiti per l'attività professionale degli opposti compensi nella misura di euro 200.000,00 oltre IVA e CPA di legge.
1) ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI EX
ART. 633 C.P.C.
L'eccezione formulata da parte opponente in ordine alla mancanza dei presupposti previsti dall'art. 633
c.p.c. per l'emanazione del decreto ingiuntivo va disattesa posto che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento monitorio (ex-art. 633, 644 e ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione..[..]..è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il pagina 6 di 15 procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto”
(così Cass. civ. n. 1184/2007).
Detto questo, bisogna accertare se siano fondate o meno le eccezioni di nullità e/o inefficacia della clausola art. 2 della convenzione, sollevate dall'opponente e se tali eccezioni, quindi, possano trovare accoglimento o meno.
2) /o CONVENZIONE 16.05.2016. CP_4 Controparte_5
Parte opponente ha eccepito la nullità della clausola per contrasto con norme imperative e l'inefficacia della stessa poiché persegue interessi non meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c., deducendo che è la stessa opposta che ne ha dedotto la nullità, invocando gli artt. 1341 e 1342 c.c. Nel caso di specie, è bene ricordare che non trattasi di contratti stipulati mediante formulari o moduli. Occorre inoltre evidenziare che la eccepita nullità non può essere accertata senza aver verificato se vi sia stata risoluzione unilaterale o consensuale del contratto.
A tal proposito, si osserva che la non ha fornito la prova della dedotta rescissione Parte_1 consensuale;
difatti, non sussiste documentazione allegata in tal senso tant'è che essa ha chiesto di fornire prova a mezzo testimoni, richiesta rigettata dal precedente giudicante in quanto in contrasto con l'art. 2722 c.c. Parte opposta ha dedotto di essere venuta a conoscenza dell'avvenuto recesso nel giugno
2022 solo a seguito di una ricognizione esterna dello stato dei luoghi dell'immobile oggetto della convenzione così come si evince dai doc. n. 18 e 19 del fasc. monitorio in atti. Si aggiunge che dalla lettura della convenzione richiamata si comprende chiaramente che sussisteva originariamente un rapporto professionale tra gli opposti ed il Dott. unico socio della CS Costruzioni Srl, Parte_4 quest'ultima a sua volta socia unica della e che il progetto riguardava la realizzazione di Parte_1 un complesso ad uso alberghiero, così come gli opposti hanno eseguito e che risulta dalla documentazione da questi depositata. D'altronde, è la stessa a sostenere nella comparsa Parte_1 conclusionale che “decideva di non formalizzare l'inizio dei lavori sulla base del P.d.C. n 15/2019 e di presentare una variante sostanziale dell'originario progetto, con la effettiva destinazione residenziale” e che in conseguenza del confronto con i tecnici dell'Ufficio Urbanistico del Comune si avvedeva del fatto che la variante di destinazione d'uso da alberghiero a residenziale mai avrebbe potuto essere rilasciata. Si evidenzia però che dalla documentazione in atti risulta provato che l'incarico affidato agli opposti riguardava la destinazione alberghiera (cfr. i punti della convenzione sottoscritta dalle parti in ogni pagina ed anche con la doppia sottoscrizione all'ultima pagina per l'approvazione specifica di tutte le clausole) e risulta dimostrato che l'attività professionale svolta (cfr. doc. n. 20 e 21
pagina 7 di 15 rispettivamente frontespizio del progetto e progetto) ha riguardato la realizzazione di un complesso immobiliare ad uso alberghiero e non residenziale. E'quindi stata offerta prova che parte opposta ha svolto il lavoro così come commissionatogli con la convenzione e tenuto conto di quanto concordato precedentemente con il Dott. così come riportato nelle premesse della convenzione. Si Parte_4 può pacificamente ritenere che la realizzazione del progetto è stata concordata dalle parti ed è difficile credere che l'opponente non poteva rendersi conto della sua inattuabilità. Come dimostrato dal geom.
e dall'arch. con documentazione allegata (doc. n 18-19 e 20) e come affermato CP_1 CP_2 dalla medesima , questi incaricava nuovi professionisti per la progettazione e la direzione Parte_1 lavori del fabbricato e ciò senza una formale risoluzione consensuale della Convenzione nei confronti di parte opposta. Si ribadisce che parte opponente non ha allegato alcuna prova documentale a riprova della asserita risoluzione consensuale che non può essere provata a mezzo di prova testimoniale per le ragioni già dette. Pertanto, si può acclarare che il successivo affidamento ad altri professionisti non è avvenuta per effetto della risoluzione consensuale tra la e gli opposti, ma in ragione di Parte_1 una decisione unilaterale adottata dall'opponente senza una valida causa.
Alla luce di quanto sin qui esposto e condividendo l'orientamento della sentenza della Corte di
Cassazione n. 451/2020, l'eccezione di nullità della clausola va respinta. La sentenza riguarda il caso di un contenzioso sorto tra il progettista, che pretendeva il pagamento per le prestazioni svolte e per quelle sospese, e le società committenti, che lamentavano l'inadempimento e la non conformità del progetto. La Cassazione ha riconosciuto al progettista la maggiorazione del 25% dei compensi a titolo di indennità “applicabile a tutte le ipotesi di interruzione del rapporto professionale”. I giudici hanno preso come riferimento la Legge 143/1949. In particolare, l'articolo 10, ancora in vigore, prevede che la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario per intero. Secondo l'articolo 18 della stessa norma, anch'esso vigente, in caso di sospensione delle prestazioni parziali, cioè che non seguono tutta la realizzazione dell'opera (come quelle affidate all'architetto), il professionista ha diritto ad una maggiorazione del
25% come risarcimento. Il diritto al risarcimento, si legge nella sentenza, spetta anche in caso di recesso del committente. Si evidenzia altresì come la Corte Costituzionale con sentenze n. 192/1984 e
336/2020 - chiamata a pronunciarsi sulla illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 18 della Legge n.
143/1949 laddove prevedevano la possibilità di maggiorazione degli onorari in caso di interruzione del rapporto professionale per responsabilità non ascrivibili al professionista- nel rigettare la questione, ha osservato che la maggiorazione dei compensi può essere apprezzata nei successivi stadi di realizzazione dell'opera (Cfr. Corte Costituzionale, Sentenze nn. 192/1984 e 336 del 24 luglio 2000).
pagina 8 di 15 Va quindi ritenuta, alla stregua dei suddetti principi di diritto, la legittimità della clausola contenuta nell'art. 2, non contraria a norme imperative.
Acclarata la validità ed efficacia della clausola art. 2 della convenzione e accertato che la risoluzione del contratto non avveniva consensualmente, ne deriva il diritto degli opposti a ricevere i compensi pattuiti. Nel caso di specie occorre verificare altresì se l'eccezione di prescrizione del credito azionato formulata dall'opponente abbia fondamento o meno.
2)ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO AZIONATO.
La ha dedotto che, in base all'art. 2956 c.c., il credito dei professionisti è prescritto in Parte_1
quanto il rapporto professionale si è interrotto nel maggio del 2019, ossia dopo il rilascio del P.d.C. n.
15/2019 ed a seguito dell'ultima fattura emessa dal geom. la n. 8 del 14.3.2019 liquidata CP_1 con bonifico del 9.4.2019, tenuto conto che la notifica dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo è avvenuta il 6.9.2022; per tale ragione il decorso del termine della prescrizione è spirato non potendosi considerare atto interruttivo la nota raccomandata a/r a firma del geometra (doc. n 17 fasc. CP_1
monitorio) poiché non contenente la richiesta di pagamento dei compensi.
Parte opposta, tramite le pec prodotte in atti (comunicazione pec Geom. 28.11.2019; CP_1
comunicazione Comune di Francavilla al Mare 09.04.2020 e comunicazione pec Geom. del CP_1
30.04.2020), ha dimostrato che l'attività professionale del geometra si è protratta fino al 2020 e che la nota raccomandata a/r del 28.07.2020 a firma dell'avv. D'Amico ha interrotto la prescrizione poiché con essa il geom. diffidava la , in considerazione del trasferimento di proprietà CP_1 Parte_1 avvenuto, all'applicazione degli artt. 2 e 5 della convenzione entro dieci giorni con riserva illimitata di tutti i diritti. Si osserva che in tali punti della convenzione è previsto proprio il pagamento dei compensi. Pertanto, ritenuta valida a tutti gli effetti la diffida a firma dell'avv. D'Amico, l'eccezione di prescrizione del credito va rigettata.
3) INADEMPIMENTO DEI RICORRENTI CON CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DEGLI
ACCONTI VERSATI E RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI.
Per quanto attiene la richiesta avanzata in riconvenzionale dalla opponente di risoluzione del contratto per inadempimento degli opposti con condanna alla restituzione integrale degli acconti versati e conseguente richiesta di risarcimento danni si osserva che l'asserita negligenza nell'esecuzione dell'incarico da parte degli odierni opposti si appalesa priva di fondamento e va respinta. pagina 9 di 15 La richiesta di risoluzione del contratto è stata avanzata sulla base della ricostruzione fatta dall'opponente in ordine al fatto che l'amministratore e socio unico della ha sottoscritto la Parte_1
presentazione di un Permesso di Costruire non conforme alle proprie richieste non avendo la Parte_1 mai affidato la predisposizione di un progetto a destinazione d'uso alberghiero ma residenziale. Gli opposti, contestando l'assunto, hanno anche evidenziato che solo nel 2019 la società avrebbe avuto contezza di detta discrasia, non di poco conto e che la contestazione è avvenuta solo a distanza di oltre
4 anni dalla presentazione del PdC a destinazione alberghiera e che a distanza di ben 6 anni dalla sottoscrizione della convenzione ne viene invocata la nullità. Non si riesce ad ipotizzare che l'opponente sottoscrivendo il progetto non era consapevole del contenuto degli elaborati predisposti nel suo esclusivo interesse e comunque è da dire che è stato ottenuto un permesso a costruire. Gli elaborati progettuali, richiesti dalla riguardavano il rilascio di un PdC per la realizzazione Parte_1
di un complesso immobiliare a destinazione alberghiera, destinazione in effetti cristallizzata nella
Concessione n. 15/2019 rilasciata dal Comune di Francavilla al Mare (cfr. doc. nn. 5, 10, 11, 12, 13, 14,
15 e 16 del fasc. dell'opposta). Senza dubbio l'incarico rilasciato al Geom. ed all'Arch. CP_1
aveva ad oggetto la progettazione di un complesso a destinazione alberghiera e non CP_2
residenziale. Tale conferimento veniva sancito nelle premesse della Convenzione datata 18.05.2016 e nel successivo art. 2 della medesima e l'uso alberghiero viene descritto anche nei successivi punti della convenzione. Si aggiunge che nelle causali riportate nelle fatture emesse dal geom. risulta CP_1 indicato l'affidamento di incarico per un progetto ad uso alberghiero, causali che non sono state mai oggetto di contestazione alcuna da parte della . E'altresì provato con documentazione versata Parte_1
in atti che la variante n. 18/2022 di destinazione residenziale sia il risultato di una modifica della volontà imprenditoriale della nuova proprietà della (cfr. doc. n. 18, fasc. monitorio). Parte_1
Quindi si può affermare pacificamente che il Geom. e l'Arch. hanno CP_1 CP_2 diligentemente ottemperato all'oggetto dell'incarico loro affidato con la convenzione del 18.05.2016 ossia alla realizzazione del progetto di un complesso ad uso alberghiero ed ogni patto aggiunto e/o contrario andava provato documentalmente e non mediante testimoni. Se la avesse inteso Parte_1 affidare l'incarico agli opposti per la realizzazione di un immobile ad uso residenziale, l'avrebbe dovuto manifestare espressamente nell'accordo del 18.05.2016 e/o anche successivamente per iscritto.
Sul punto, la Suprema Corte ha sancito in plurime pronunce che il divieto di provare per testi ex art. 2722 c.c. patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento si riferisce al documento contrattuale, formato con l'intervento di ambo le parti e racchiudente una convenzione (tra le tante, Cass. Civ. n.
5417/2014 - Cass. Civ. Sez. I Sent. n. 4601 del 22.02.2017).
pagina 10 di 15 Un breve cenno va fatto in merito alla responsabilità professionale e in particolare agli obblighi che ne derivano per il professionista. A tal uopo, si osserva che le obbligazioni assunte dal prestatore d'opera intellettuale si configurano come obbligazioni di mezzi e non di risultato;
il professionista deve svolgere il proprio incarico con la diligenza richiesta, prescindendo da quelli che sono i risultati attesi dal cliente. Nel caso specifico gli opposti hanno presentato il progetto richiesto dalla committente ed hanno ottenuto il permesso a costruire così come risulta dalla documentazione in atti. Successivamente,
a seguito del trasferimento della società ad altri, veniva decisa una volontà diversa ossia l'uso residenziale e veniva affidato l'incarico ad altri professionisti così come risulta in atti.
Pertanto, acclarata la corretta esecuzione dell'incarico ricevuto, va respinta la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento degli opposti con conseguente rigetto della richiesta di restituzione degli acconti versati e di risarcimento danni asseritamente subiti dalla . Parte_1
4) RIDUZIONE AD EQUITA' DELLA CLAUSOLA PENALE.
L'opponente ha eccepito la nullità dell'art. 2 come clausola penale per il principio di equità sostanziale a garanzia dell'equilibrio economico del contratto, chiedendone la riduzione ad equità ai sensi dell'art. 1384 c.c., secondo una valutazione oggettiva da parte del giudicante di squilibrio tra le posizioni delle parti. Ha affermato che l'obbligazione di pagamento è stata adempiuta per la metà avendo parte opponente corrisposto la somma di euro 99.050,00 e che il progetto realizzato non è stato utilizzato dalla che ha ottenuto un nuovo permesso a costruire (n. 18/2022), evidenziando la diversità Parte_1
delle planimetrie progettuali di cui ai due permessi edilizi (doc. n 29).
Va precisato che in base all'art. 2 della convenzione, la società Maestrale aveva l'obbligo di garantire il trasferimento dell'impegno contrattuale in questione a propri ed eventuali aventi causa e/o a società intervenute per il proseguimento e in caso diverso, testualmente è riportato che “saranno riconosciuti oltre ai benefici di legge il pagamento integrale dell'onorario convenuto, salvo danni eventuali”.
L'obbligo a corrispondere l'intero importo di cui all'art. 2 della Convenzione, giova ribadire, sussisteva in caso di mancato trasferimento dell'impegno contrattuale a nuovi soci, a nuove società e/o a terzi in generale, ovvero in tutte le ulteriori ipotesi qualificate nella citata pattuizione quale caso diverso.
Quindi i professionisti incaricati avranno diritto al compenso integrale anche e solo per la detta ipotesi.
L'opponente non ha garantito il trasferimento della convenzione ai nuovi acquirenti. Già solo questa circostanza dà diritto al compenso integrale pattuito. In effetti, dalla documentazione (proposta di acquisto e contratto di acquisto in atti) risulta certo l'avvenuto trasferimento dalla ad altra Parte_1
pagina 11 di 15 società risultando priva di pregio l'assunto dell'opponente posto a fondamento della richiesta di riduzione della clausola penale. Si rammenta che la legge affida al giudice il potere di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti tra le parti (cfr Cass. Sez. Un.
2026/2021, 18128/2005). Difatti, l'art. 1384 c.c. prevede che la penale puo' essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
Ma, nel caso di specie, non si ravvisa l'inadempimento dei professionisti che hanno redatto esattamente quanto richiesto e concordato;
invece, l'opponente non ha adempiuto al trasferimento del contratto così come concordato. Per le ragioni indicate l'eccezione formulata dall'opponente va respinta.
5) RISULTANZE CTU E ACCONTI VERSATI.
Dalla documentazione offerta dalle parti ed in particolare prodotta dall'opponente risulta che gli acconti sono stati versati dalla in diversi modi. Possiamo riassumere le modalità come segue: Parte_1 attraverso tre bonifici dell'importo di euro 10.810,00 ciascuno (comprensivo di oneri accessori) così come si legge nei doc.n. 3,7 e 8 e tali pagamenti sono stati effettuati a fronte delle fatture emesse dall'opposto geom. come da doc. n. 3 bis, 7 bis e 8 bis in atti;
attraverso n. tre bonifici CP_1 dell'importo di euro 6.405,00 ciascuno (comprensivo di oneri accessori) così come si legge nei doc. n.
6,9 e 10 e tali pagamenti riguardano le fatture emesse dal come risulta dai doc. n 6 bis, 9 CP_1
bis e 10 bis di parte opponente. Risulta altresì un pagamento effettuato in favore del con CP_1
assegno bancario n. 5309407267 di euro 20.000,00 datato 16.7.2015 a firma del sig. Parte_4
giova osservare che tale assegno è stato fornito anche nel giudizio monitorio per ottenere il decreto ingiuntivo in ordine al saldo dei compensi professionali;
così facendo parte opposta ha dimostrato che la somma di euro 20.000,00 riportata nel predetto assegno è da ricomprendere nei compensi di cui alla convenzione del 2016. Sin qui gli acconti versati ammontano ad euro 65.000,00 esclusi gli oneri accessori.
Per quanto concerne invece le tre ricevute di acconto (doc. n 2,4, e5 parte opponente) di euro 5.000,00 ciascuna, a seguito di disconoscimento da parte del geom. delle firme ivi apposte, veniva CP_1 disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'autenticità delle predette sottoscrizioni.
Veniva quindi nominata CTU la dott.ssa alla quale veniva posto il seguente Persona_1 quesito: “Accerti il CTU l'appartenenza o meno al geom. delle sottoscrizioni apposte sui CP_1
documenti n. 2, 4 e 5 allegati alla produzione di parte opponente del 15/09/2022, provvedendo se pagina 12 di 15 necessario, ad acquisire gli originali presso il detentore”. La perizia è stata effettuata sulle ricevute originali. La Dott.ssa ha affermato che dal saggio grafico è emerso che il Sig. è Per_1 CP_1
capace di apporre la propria sottoscrizione sia in sigla che per esteso e che nella relazione verranno illustrate le firme comparative apposte in sigla, in quanto omogenee e conformi al materiale grafico in verifica. Ha affermato altresì che dall'esame del materiale comparativo del Sig. è Controparte_1
emerso che tutte le firme sono vergate in sigla e che le sottoscrizioni esaminate sono da considerarsi come l'usuale modalità di firmare del Sig. Dalle analisi di confronto con le Controparte_1 scritture in comparazione è giunta alle seguenti conclusioni: “Esaminata la documentazione prodotta in atti e compiuti i necessari accertamenti specialistici, il C.T.U. può giungere alle seguenti valutazioni: le firme apposte in calce alle ricevute di pagamento datate 17.03.2016 – 24.06.2016 – 28.10.2016
(documenti nn. 2, 4 e 5 allegati alla produzione di parte opponente del 15.09.2022), esaminate in originale dal CTU sono autentiche in quanto vergate dalla mano del Sig. . Controparte_1
Inviata la bozza alle parti, riceveva note critiche solo da parte opposta attraverso il CTP dott. Per_2
; così provvedeva a riscontrarle come riportato nella relazione finale confermando le sue
[...]
conclusioni.
L'eccezione avanzata dagli opposti di nullità e/o invalidità della CTU per i motivi indicati nei propri scritti difensivi va respinta in quanto il consulente ha esaurientemente risposto alle osservazioni svolte dalla CTP dott. con chiarimenti che si condividono e a cui ci si riporta. Si osserva che Persona_2
secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, confermata con la sentenza n. 12195 del 6 maggio
2024, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
Alla luce di tutto quanto sin qui detto si deve ritenere la validità ed efficacia della CTU, esaustiva e dirimente le questioni inerenti il presente giudizio;
pertanto, codesto giudicante ha basato il proprio convincimento condividendo le risultanze della consulenza della Dott.ssa che Persona_1
sono risultate di meritevole apprezzamento. Quindi, è stato accertato che parte opposta ha ricevuto pagina 13 di 15 acconti anche per gli importi riportati nelle tre ricevute oggetto di consulenza e così per l'importo complessivo di euro 15.000,00 per le tre ricevute di acconti in atti.
A questo punto, facendo un semplice calcolo matematico si può affermare che la somma totale ricevuta in acconto dagli opposti per l'attività professionale di cui alla convenzione del 2016 ammonta ad euro
80.000,00 (65.000,00+15.000,00). Pertanto, acclarato il diritto di parte opposta a ricevere l'integrale compenso, risulta che essa dovrà ricevere la differenza tra euro 200.000,00 ed euro 80.000,00 quindi gli
è dovuto l'importo di euro 120.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti nonché gli interessi di mora dalla domanda al soddisfo.
6) PROPOSTA CONCILIATIVA EX ART 185 BIS C.P.C. E MANCATA ACCETTAZIONE
DELL'OPPONENTE.
Per quanto concerne la proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. avanzata dal precedente giudicante si osserva innanzitutto che la proposta conciliativa, come previsto dall'art. 185 bis c.p.c., rappresenta un tentativo da parte del giudice di risolvere pacificamente la controversia, incentivando un approccio collaborativo tra le parti. Rifiutare questa proposta senza un giustificato motivo, o non valutarla con serietà e attenzione, può portare alla sanzione prevista dall'art. 96 c.p.c. Nel caso di specie non si può ritenere che il rifiuto dell'opponente sia stato ingiustificato in quanto all'esito del presente giudizio è stato accertato un credito in favore degli opposti di importo inferiore a quello proposto a titolo conciliativo per cui è evidente che nessuna conseguenza deriva dalla mancata accettazione della proposta.
7) CONTEGNO PROCESSUALE DELLE PARTI.
Un brevissimo cenno va fatto sul contegno processuale delle parti, eccepito dall'opponente e di contro riscontrato dagli opposti, ritiene questo giudicante il comportamento delle parti attività di mera tecnica difensiva, quindi prive di pregio appaiono le critiche sollevate.
8) SPESE DI LITE.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti per le controversie di valore ricompreso nello scaglione da € 52.001,00 fino ad €
260.000,00), per le 4 fasi nella misura di un terzo in favore di parte opponente e due terzi in favore di pagina 14 di 15 parte opposta essendo nel presente giudizio risultate entrambe le parti soccombenti, in misura prevalente parte opponente.
Le spese di CTU vanno confermate a carico di parte opposta essendo risultata la medesima soccombente al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 176/2022 RG n. 328/2022 emesso il 21/07/2022 dal Tribunale di
Chieti sez. distaccata di Ortona;
b) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma residua, a titolo di compensi professionali di cui alla convenzione del 16.05.2016, nella misura di euro
120.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale al soddisfo;
c) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta, nella misura di due terzi e quantificate in € 9.402,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, se dovuti;
d) Condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali in favore di parto opponente, nella misura di un terzo e quantificate in euro 4.701,00 oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, se dovuti e) le spese per la CTU, già liquidate, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Ortona 30 maggio 2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Sofia Nanni
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