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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1. Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 182 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello
DA
rappresentato e difeso dagli Avv. ti Carmelo Butticè e Claudia Parte_1
Spotorno, presso il cui studio sito in Palermo, Piazza Federico Chopin n.13 è elettivamente domiciliato.
Appellante
CONTRO
Controparte_1
Sede di Palermo, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante
n.58/D presso gli Uffici dell' Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall' avv. Salvatore Cacioppo.
Appellato
OGGETTO: rendita- malattia professionale.
All'udienza del 30 gennaio 2025 le parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.570/2024 emessa il 12 febbraio 2024 il Tribunale GL di
Palermo, ha respinto la domanda, proposta con ricorso depositato il 4 aprile 2023, con la quale aveva chiesto che gli fosse riconosciuto l'indennizzo ai Parte_1
1 sensi dell'art.13 D.Lgs. n.38/2000 in misura pari o superiore al 6% di danno biologico, quale conseguenza della malattia professionale contratta a causa dell'attività lavorativa svolta in qualità di operaio con mansioni di montatore navale, carpentiere, fiammista e saldatore, presso il cantiere navale di Palermo alle dipendenze di Fincantieri Spa, ove era stato esposto a fibre di amianto, causa di una interstiziopatia secondaria ad esposizione ad asbesto;
il decidente – presupposta la non contestazione dell'esposizione a rischio - ha aderito alle conclusioni della ctu sanitaria, che ha accertato la presenza di ispessimenti pleurici, riconoscibili quale affezione asbesto correlata, quantificabile, con criterio analogico rispetto alle previsioni tabellari di cui al codice 331 delle tabelle 38/2000, nella misura del 4%, inferiore alla soglia indennizzabile.
Per la riforma della decisione ha proposto appello , con ricorso Parte_1 depositato il 25 febbraio 2024, deducendo l'erroneità delle conclusioni del CTU sulle quali si fondava la pronuncia impugnata per non avere correttamente applicato i parametri valutativi e i codici tabellari di cui al DM del 17.07.2000.
Contestava, in particolare - rilevando che dai referti spirometrici rilasciati da strutture pubbliche emerge, con assoluto valore probatorio, sia una sindrome restrittiva moderata, sia una sindrome restrittiva con severa riduzione della DLCO
55% che dovevano essere valutate, come conseguenza della malattia asbesto correlata, anche alla luce dei criteri di valutazione globale applicabili - il codice
(331) attribuito al deficit respiratorio per la presenza di ispessimenti pleurici ed invece, riconducibile, a suo dire:
- per ispessimenti, nodulazioni e strie fibrotiche senza impegno funzionale respiratorio voce 332 punti 6
- per deficit restrittivo lieve punti da 7 a 15 ovvero medio sino a 40: voci
333/334 con richiamo alla Tabella delle “restrizioni” di cui all'Allegato 2 parte A del DM 38/2000: “PNEUMOPATIE RESTRITTIVE con riferimento all'indice FVC e DLCO”. Il tutto da rivalutare alla luce della connessa patologia cardiologica documentata.
Ha resistito in giudizio l'Inail, con memoria dell'8 luglio 2024, contestando le avverse censure delle quali chiedeva il rigetto.
All'udienza del 30 gennaio 2025, rinnovata la ctu sanitaria, in relazione ai rilievi di parte appellante, la causa previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
**************
L'appello non merita accoglimento per le ragioni di cui in seguito. Risultando incontestato il requisito dell'esposizione a rischio amianto, essendo
2 il ricorrente in possesso della relativa attestazione, come ammesso dall'Istituto, all'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si fa espresso rinvio
(Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011), anche in ordine alla descrizione delle patologie accertate, e le cui determinazioni si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati, il CTU incaricato, dott. ssa ha posto diagnosi di: Persona_1
FIBROSI POLMONARE SUBPLEURICA.
STRIE FIBROTICHE APICALI. PLACCHE PLEURICHE BILATERALI E
SEGMENTO BASALE LOBO INFERIORE DA SOSPETTA ASBESTOSI.
IPERTENSIONE ARTERIOSA
Ha precisato che: Dall'esame clinico e dai reperti diagnostici, non si evidenzia un quadro clinico specifico che possa confermare una diagnosi di asbestosi. Alla TC torace, la presenza di addensamenti polmonari, ispessimenti pleurici, strie fibrotiche,….sono immagini indistinguibili da interstiziopatie di altra natura. Infatti essendo la diagnosi differenziale tra fibrosi polmonare idiopatica (UIP) ed asbestosi difficoltosa, ad oggi ci si basa soprattutto sull'esame istologico, secondo i Criteri di
Helsinky, nei quali, attraverso l'esame istologico di campioni polmonari, è necessaria una identificazione di una fibrosi interstiziale diffusa, oltre alla presenza di 2 o più corpuscoli di amianto.
Ha aggiunto che oltre i criteri di Helsinky, altro strumento importante è
l'esame radiologico del torace, dove le prime alterazioni nei radiogrammi sono rappresentate a fini opacità irregolari e/o lineari alle basi polmonari. Nelle fasi successive di malattia tali opacità tendono alla coalescenza fino a determinare quadri fibrosi e “vetro smerigliato” e/o a “nido d'ape”. Queste alterazioni, tuttavia, risultano essere “aspecifiche e comuni a tutte le fibrosi polmonari interstiziali”; che altro esame caratterizzato da maggiore sensibilità, ma non specificità, è la tomografia computerizzata (CT) e, in particolare, la CT ad alta risoluzione
(HRCT).
Ha, quindi, concluso nel senso che, in atto, non si può formulare una diagnosi di asbestosi, in quanto:
- Non è presente agli atti un esame istologico di campioni polmonari
- Non è stata eseguita un'indagine attraverso la CT computerizzata ad alta risoluzione (HRCT)
- Il referto TC torace, fa solo riferimento ad una condizione di pneumopatia
“interstiziale aspecifica”
- Non è presente agli atti una Rx del Torace
- La diagnosi posta dallo pneumologo è: Sospetta asbestosi;
Deficit ventilatorio restrittivo, sicuramente una diagnosi di un quadro clinico di “non
3 specificità”.
- Il quadro clinico, presenta una patologia da interstiziopatia, non patognomonica di asbestosi.
In risposta ai quesiti ha chiarito, quindi, che: Nonostante non si possa affermare che il soggetto è affetto da asbestosi (anche per mancanza di indagini clinico strumentali specifici secondo i criteri di riferimento mondiali per le patologie asbesto-correlate), dalle indagini strumentali si riconosce una patologia polmonare individuabile come “interstiziopatia polmonare”, quantificabile con un danno biologico pari al 5% (cinque), secondo le tabelle del danno biologico DM
12/07/2000, codice 33.
Ritiene, in definitiva, la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale depositata in questo grado, risultino, da un lato, solidamente ancorate ad un approfondito apprezzamento del c.t.u. delle risultanze processuali, dall'altro, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che, in quanto tali, meritano di essere pienamente condivise.
L'appello va, quindi, respinto e la sentenza impugnata confermata.
L'appellante, nonostante la soccombenza, non è tenuto al pagamento delle spese processuali, avendo presentato la dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp att.
c.p.c. ed è esente dal pagamento del contributo unificato.
Restano a carico dell'Inail, per la medesima ragione, le spese di ctu.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.570/2024 emessa dal Tribunale GL di Palermo il 12 febbraio
2024
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Lascia a carico dell'Inail i compensi già liquidati al ctu, con separato decreto.
Così deciso in Palermo, il 30 gennaio 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria Giuseppa Di Marco
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