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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/07/2025, n. 3492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3492 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 9349/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via Teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nata il [...] a [...]/SC, Brasile, residente in Parte_1
Rua 406-D n° 204, Bairro Morretes, Itapema/SC, Brasile, che agisce per sé e per i figli minori
, nata il [...] a [...]ú/SC, Brasile, e Persona_1
, nata il [...] a [...]ú/SC, Brasile;
Parte_2
, nata il [...] a [...]/SC, Brasile, residente in [...]306 n° 84, Parte_3 apto 502-A, Residencial Beverly Hills, Meus Praia/SC,
[...]
, nato il [...] ad [...]/PR, Brasile, residente in Parte_4
Rua José Pedroso Fabri 308, Bairro Parque das Acácias, Campo Mourão/PR, Brasile, che agisce per sé e per il figlio minore , nato il [...] a [...] Persona_2
Mourão/PR, Brasile. rappresentati e difesi dall'avv. TROYA BRUNO , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nato a [...] il 16 Persona_3 marzo 1878 successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto.
2 – Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 – Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'AV comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
5 - Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
6 - Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita nel luogo e nella data indicati nel ricorso (cfr. certificato di nascita doc. 1). L'AV è pertanto nato in [...] facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali:
“L'AV , italiano per nascita, dopo essersi trasferito in Brasile contraeva Persona_3 matrimonio il 13 luglio 1898 con (doc. 2). Parte_5
4) Dal matrimonio nasceva, in data 1° giugno 1902, il figlio (doc. Persona_4
3).
5) L'antenato moriva in Brasile, senza essersi mai naturalizzato cittadino Persona_3 brasiliano, come comprovato dalla CNN (doc. 4), mantenendo la cittadinanza italiana che aveva trasmesso al figlio , il quale nel frattempo si era sposato il 23 Persona_4 novembre 1922 con (doc. 5). Dal matrimonio nascevano due figli. Persona_5
6) Il primo è , nato il [...] (doc. 6), sposato con il Persona_6 Controparte_2
03.06.1950 (doc. 7). È il padre della ricorrente , nata il [...] Parte_3
(doc. 8), la quale a sua volta si sposava il 19.06.1971 con (doc. 9), Controparte_3 per dare alla luce il ricorrente , nato il [...] (doc. 10), il Parte_4 quale partecipa al processo insieme al figlio minore , nato Persona_2 il 06/10/2023 (doc. 11) da una relazione con Persona_7
7) Il secondo figlio di è , nato il 15 agosto Persona_4 Persona_8
1926, (doc. 12), che convolava a nozze il 2 gennaio 1954 con (doc. 13), per Persona_9 generare il 28 aprile 1955 la figlia (doc. 14). Per_10
8) Quest'ultima contraeva matrimonio con , in data 22 aprile 1972 (doc. 15), Persona_11 per generare, tra le altre, la figlia ricorrente , nata il [...] (doc. 16), Parte_1 la quale partecipa al processo con l'attuale nome completo di Parte_1 acquisito a seguito del matrimonio contratto con il 07.10.2011 (doc. 17). Controparte_4
9) Da questo matrimonio sono nati due figli, che intervengono nel processo:
[...]
nata il [...] (doc. 18), e , nata il Parte_2 Persona_1
10/02/2021 (doc. 19). 10) La discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato italiano è Persona_3 comprovata dalla documentazione prodotta, e può essere più agevolmente individuata seguendo l'allegato schema familiare essenziale (doc. 20).
11) Ricostruita nei predetti termini la linea di discendenza, i ricorrenti devono essere considerati cittadini italiani dalla nascita per trasmissione, iure sanguinis, dello status civitatis, dall'AV (italiano per nascita deceduto senza mai essersi Persona_3 naturalizzato cittadino brasiliano – vedi CNN doc. 4) al figlio , il Persona_4 quale l'ha trasmessa al figlio , e, da questo, ai figli e nipoti, odierni Persona_8 ricorrenti. “
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei richiamati documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori ed a cui il ricorso puntualmente rinvia mediante collegamento ipertestuale.
Si tratta di linea che subisce plurimi passaggi per linea femminile dovuti al matrimonio di
, nata il [...] (cfr. doc. 8), celebrato il 19.06.1971 con Parte_3 [...]
(cfr. doc. 9), unione dalla quale è nato in data [...] Controparte_3 Parte_4
(cfr. doc. 10),
[...]
L'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato infatti dichiarato illegittimo con la sentenza n.
87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la
L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio tra figlie femmine discendenti dall'AV cittadino italiano con cittadini brasiliani e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
8 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
9 - Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate in particolare in un caso come quello in esame in cui è documentato un tentativo di prenotazione presso il consolato a novembre 2024 ed il deposito a ridosso del ricorso in tribunale avvenuto a dicembre dello stesso anno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 9349/2025 così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 07/07/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via Teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nata il [...] a [...]/SC, Brasile, residente in Parte_1
Rua 406-D n° 204, Bairro Morretes, Itapema/SC, Brasile, che agisce per sé e per i figli minori
, nata il [...] a [...]ú/SC, Brasile, e Persona_1
, nata il [...] a [...]ú/SC, Brasile;
Parte_2
, nata il [...] a [...]/SC, Brasile, residente in [...]306 n° 84, Parte_3 apto 502-A, Residencial Beverly Hills, Meus Praia/SC,
[...]
, nato il [...] ad [...]/PR, Brasile, residente in Parte_4
Rua José Pedroso Fabri 308, Bairro Parque das Acácias, Campo Mourão/PR, Brasile, che agisce per sé e per il figlio minore , nato il [...] a [...] Persona_2
Mourão/PR, Brasile. rappresentati e difesi dall'avv. TROYA BRUNO , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nato a [...] il 16 Persona_3 marzo 1878 successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto.
2 – Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 – Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'AV comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
5 - Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
6 - Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita nel luogo e nella data indicati nel ricorso (cfr. certificato di nascita doc. 1). L'AV è pertanto nato in [...] facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali:
“L'AV , italiano per nascita, dopo essersi trasferito in Brasile contraeva Persona_3 matrimonio il 13 luglio 1898 con (doc. 2). Parte_5
4) Dal matrimonio nasceva, in data 1° giugno 1902, il figlio (doc. Persona_4
3).
5) L'antenato moriva in Brasile, senza essersi mai naturalizzato cittadino Persona_3 brasiliano, come comprovato dalla CNN (doc. 4), mantenendo la cittadinanza italiana che aveva trasmesso al figlio , il quale nel frattempo si era sposato il 23 Persona_4 novembre 1922 con (doc. 5). Dal matrimonio nascevano due figli. Persona_5
6) Il primo è , nato il [...] (doc. 6), sposato con il Persona_6 Controparte_2
03.06.1950 (doc. 7). È il padre della ricorrente , nata il [...] Parte_3
(doc. 8), la quale a sua volta si sposava il 19.06.1971 con (doc. 9), Controparte_3 per dare alla luce il ricorrente , nato il [...] (doc. 10), il Parte_4 quale partecipa al processo insieme al figlio minore , nato Persona_2 il 06/10/2023 (doc. 11) da una relazione con Persona_7
7) Il secondo figlio di è , nato il 15 agosto Persona_4 Persona_8
1926, (doc. 12), che convolava a nozze il 2 gennaio 1954 con (doc. 13), per Persona_9 generare il 28 aprile 1955 la figlia (doc. 14). Per_10
8) Quest'ultima contraeva matrimonio con , in data 22 aprile 1972 (doc. 15), Persona_11 per generare, tra le altre, la figlia ricorrente , nata il [...] (doc. 16), Parte_1 la quale partecipa al processo con l'attuale nome completo di Parte_1 acquisito a seguito del matrimonio contratto con il 07.10.2011 (doc. 17). Controparte_4
9) Da questo matrimonio sono nati due figli, che intervengono nel processo:
[...]
nata il [...] (doc. 18), e , nata il Parte_2 Persona_1
10/02/2021 (doc. 19). 10) La discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato italiano è Persona_3 comprovata dalla documentazione prodotta, e può essere più agevolmente individuata seguendo l'allegato schema familiare essenziale (doc. 20).
11) Ricostruita nei predetti termini la linea di discendenza, i ricorrenti devono essere considerati cittadini italiani dalla nascita per trasmissione, iure sanguinis, dello status civitatis, dall'AV (italiano per nascita deceduto senza mai essersi Persona_3 naturalizzato cittadino brasiliano – vedi CNN doc. 4) al figlio , il Persona_4 quale l'ha trasmessa al figlio , e, da questo, ai figli e nipoti, odierni Persona_8 ricorrenti. “
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei richiamati documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori ed a cui il ricorso puntualmente rinvia mediante collegamento ipertestuale.
Si tratta di linea che subisce plurimi passaggi per linea femminile dovuti al matrimonio di
, nata il [...] (cfr. doc. 8), celebrato il 19.06.1971 con Parte_3 [...]
(cfr. doc. 9), unione dalla quale è nato in data [...] Controparte_3 Parte_4
(cfr. doc. 10),
[...]
L'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato infatti dichiarato illegittimo con la sentenza n.
87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la
L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio tra figlie femmine discendenti dall'AV cittadino italiano con cittadini brasiliani e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
8 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
9 - Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate in particolare in un caso come quello in esame in cui è documentato un tentativo di prenotazione presso il consolato a novembre 2024 ed il deposito a ridosso del ricorso in tribunale avvenuto a dicembre dello stesso anno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 9349/2025 così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 07/07/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo